La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Le principali novità Dr. Nicola Forte

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Le principali novità Dr. Nicola Forte"— Transcript della presentazione:

1 Le principali novità Dr. Nicola Forte
Modello Unico 2017 Le principali novità Dr. Nicola Forte

2 Reddito d’impresa e Irap
Nuovi OIC – L’impatto sui redditi e Irap; Assegnazione dei beni ai soci: impatto sulla società; Assegnazione dei beni ai soci: impatto sui soci; Novità ACE; Novità ACE calcolo società di persone; Trasformazione ACE in credito IRAP; Dichiarazione integrativa a favore; Ritenute redditi da intermediazione; Note di credito nei fallimenti; Operazioni si ristrutturazione e sopravvenienze attive; Rivalutazione beni di impresa; Rivalutazione persone fisiche

3 Mancanza di coordinamento tra c.c. e Fisco
Il principio di derivazione “forzata” D.Lgs n. 139/2015 Mancanza di coordinamento tra c.c. e Fisco Modifiche art. 83 TUIR

4 Il Decreto legislativo n. 139/2015
Art. 6, comma 3 D.Lgs n. 139/2015, ha modificato l’articolo 2423 – bis, comma 1, n. 1, eliminando l’ultimo inciso “nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato” e inserendo il nuovo n. 1 – bis che prevede che “la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto.”

5 Il principio di derivazione “forzata”
OIC: a dicembre 2016 nuovi principi contabili Al fine di aggiornare gli stessi alle novità del D.Lgs n. 139/2015 Mancanza tra norma di coordinamento tra disposizioni c.d. e fiscali

6 Il principio di derivazione “forzata”
Art. 13 – bis “Milleproroghe Coordinamento disciplina Ires e Irap D.Lgs n. 139/2015 Modifiche art. 83 del TUIR

7 Il principio di derivazione “forzata”
Articolo 83 TUIR, in vigore dal 1° marzo 2017 “Il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione … Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali …, e per i soggetti, diversi dalle micro – imprese di cui all’articolo 2435 – ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili

8 Assumono ai fini fiscali
Il principio di derivazione “forzata” Soggetti NO IAS Assumono ai fini fiscali Rappresentazioni di bilancio ispirate alla prevalenza della sostanza sulla forma

9 Disciplina del “sale and e lease back”
Il principio di derivazione “forzata” Effetti Disciplina del “sale and e lease back”

10 Contratto di sale and lease back
E’ il contratto a mezzo del quale un’impresa trasferisce un proprio bene mobile o un immobile ad una società di leasing che lo concede in locazione finanziaria all’impresa cedente in corrispettivo del pagamento di canoni periodici, con facoltà per la cedente di riacquistare il bene alla scadenza verso il pagamento di un corrispettivo predeterminato

11 Contratto di sale and lease back
Il Lease Back (o Leasing Back), intesa come operazione di “sale and lease back”, vede il cliente nella doppia veste di fornitore e utilizzatore del bene concesso in leasing. Operativamente è lo stesso cliente a vendere a una società finanziaria il bene, che gli verrà contestualmente concesso in leasing secondo le consuete modalità, con il diritto di tornare in possesso del bene una volta terminato il periodo di locazione. Per il cliente si tratta di un’occasione per “ricaricare” un processo di ammortamento ormai esaurito o per ricavare la liquidità necessaria per realizzare un progetto di sviluppo aziendale.

12 Contratto di sale and lease back
Tesi dell’Agenzia entrate Ognuno dei due contratti doveva essere ricondotto nella disciplina specifica Era irrilevante che la cessione fosse prodromica e funzionale alla successiva stipula della locazione finanziaria di “ritorno”

13 Contratto di sale and lease back
Cessione bene Plusvalenza imponibile ex art. 86 Minusvalenza deducibile ex art. 101

14 Contratto di sale and lease back
Il principio di derivazione rafforzata, fa ritenere completamente superata questa tesi. Il lease back deve essere “qualificato” in modo unitario e il frazionamento della plusvalenza per la durata del leasing di ritorno avrà efficacia per l’imputazione temporale anche ai fini del reddito d’impresa, così come previsto dall’art. 2425, c. 4 del c.c.

15 Contratto di sale and lease back
Art – bis, co 4 del c.c. “Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione”.

16 Contratto di sale and lease back
Lo scoglio principale da superare nell’utilizzo di tale contratto era costituito da una posizione tutt’altro che condivisibile dell’Agenzia delle Entrate secondo la quale la plusvalenza che si realizza e che viene imputata a conto economico sulla base della durata contrattuale (ai sensi dell’articolo 2425-bis cod. civ.) comunque dovrebbe essere tassata, al più, in cinque esercizi ai sensi dell’articolo 86, comma 4, del TUIR. Sul punto consta un’interessante (e del tutto condivisibile) presa di posizione della Cassazione che, al contrario, permetterebbe la deduzione in forza del principio di derivazione. Ora il problema risulta definitivamente superato

17 Eliminazione proventi e oneri straordinari
Rilevanza in tutti i casi in cui la normativa fiscale rinvia ai componenti positivi e negativi di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del c.c.

18 Effetti IRES Irap Eliminazione “proventi e oneri straordinari”

19 Può diminuire il ROL, fino ad azzerarsi del tutto
Eliminazione “proventi e oneri straordinari” ROL Può aumentare il ROL e quindi si incrementano gli interessi passivi deducibili Può diminuire il ROL, fino ad azzerarsi del tutto

20 Eliminazione “proventi e oneri straordinari” Ires
Bilancio 2015: plusvalenza cessione immobile non strumentale: plusvalenza parte straordinaria Bilancio 2016: plusvalenza cessione immobile non strumentale: plusvalenza parte ordinaria – Voce A5 – Incremento ROL Effetto positivo: maggiore deducibilità interessi passivi

21 Fino lo scorso anno parte straordinaria
Eliminazione “proventi e oneri straordinari” IRES: Trasferimenti di complessi aziendali Plusvalenze Fino lo scorso anno parte straordinaria Nel 2016 parte ordinaria Minusvalenze Continuano a non assumere rilevanza ai fini del ROL

22 Eliminazione “proventi e oneri straordinari” Ires
Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalle cessioni di complessi aziendali, ancorché rientranti dal 2016 nella parte ordinaria (Voce A5 o B14) del Conto economico, continuano a non assumere rilevanza ai fini della determinazione del ROL, ciò a seguito di una specifica previsione dell’art. 13 – bis del D.L. n. 244/2016 che ha modificato espressamente l’art. 96, comma 2 del TUIR.

23 Eliminazione “proventi e oneri straordinari” Ires
Art. 96, comma 2 del TUIR “Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2424 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio; …”

24 Eliminazione “proventi e oneri straordinari” Ires
Bilancio 2015: minusvalenza cessione immobile non strumentale: plusvalenza parte straordinaria Bilancio 2016: minusvalenza cessione immobile non strumentale: minusvalenza parte ordinaria – Voce B14 oneri diversi di gestione – Decremento ROL Effetto negativo: maggiore deducibilità interessi passivi – il ROL potrebbe anche azzerarsi del tutto nell’ipotesi in cui la minusvalenza sia di ingente ammontare

25 Componenti reddito confluiscono nella voce A5
Eliminazione “proventi e oneri straordinari” Soppressione voce E20 Componenti reddito confluiscono nella voce A5 Si innalza il plafond ai fini della deducibilità delle spese di rappresentanza

26 Eliminazione “proventi e oneri straordinari” Irap
D.Lgs n. 446/1997 La base imponibile Irap per le società di capitali è determinata come differenza tra valori e costi della produzione così come risultanti dal C/E ex art c.c. che, dopo le modifiche di cui al D.Lgs n. 139/2015, non prevede più la separata indicazione di proventi e oneri straordinari. Le poste che nel bilancio 2015 sarebbero state qualificate “straordinarie” divengono nel bilancio 2016 rilevanti a tutti gli effetti potendo determinare un vantaggio o uno svantaggio rispetto all’imposta determinata secondo i precedenti criteri.

27 Impatto eliminazione sezione straordinaria
Eliminazione parte straordinaria E.20/E.21 A.5/B.14 Eliminati righi IQ, IP, IE, IC Variazioni + e variazioni – In generale i componenti positivi e negativi, passati dalla parte straordinaria alla parte ordinaria rilevano ai fini Irap

28 Eliminazione “proventi e oneri straordinari” Irap
Furto bene strumentale “Vecchio” OIC 12 Insussistenze passive E21 Furto bene strumentale “Nuovo” OIC 12 Oneri diversi di gestione: B14 Deducibilità ai fini IRAP

29 Cessione immobile civile abitazione
Eliminazione “proventi e oneri straordinari” Irap: art. 5, comma 3, D.Lgs 446/1997 Cessione immobile civile abitazione Cessioni immobili patrimonio Gestione straordinaria: Plusvalenze E20 Variazione in aumento IC47 Cessioni immobili patrimonio Sezione ordinaria del bilancio Altri proventi A.5 Tassazione ai fini IRAP

30 Eliminazione “proventi e oneri straordinari” Irap
Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalle cessioni di complessi aziendali, ancorché rientranti dal 2016 nella parte ordinaria (Voce A5 o B14) del Conto economico, continuano a non assumere rilevanza ai fini della determinazione del valore della produzione IRAP, ciò a seguito di una specifica previsione dell’art. 13 – bis del D.L. n. 244/2016 che ha modificato espressamente l’art. 96, comma 2 del TUIR.

31 Compilazione quadro IC
Codice generico per “sterilizzare la plusvalenza relativa alla cessione del ramo di azienda

32 Eliminazione “proventi e oneri straordinari” Irap
Art. 5, comma 1 D.Lgs n. 446/1997 “Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio”

33 Eliminazione “proventi e oneri straordinari” Irap
Componenti gestione caratteristica Confluiscono nella parte ordinaria Rilevano ai fini IRAP Componenti aventi natura finanziaria Confluiscono nella voce C del conto economico Esclusi dalla base imponibile Irap

34 Eliminazione “proventi e oneri straordinari” Irap
Esclusione dall’Irap Per esempio, nel caso di componenti reddituali derivanti da operazioni di ristrutturazioni del debito, l’OIC 12 ne prevede una destinazione nella parte finanziaria del Conto Economico e conseguentemente irrilevante ai fini dell’Irap

35 Eliminazione “proventi e oneri straordinari” Irap
Esclusione dall’Irap Secondo quanto indicato dal nuovo OIC 12 le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di parte significativa delle partecipazioni detenute o di titoli a reddito fisso immobilizzati sono destinate nella parte finanziaria del Conto Economico e conseguentemente irrilevante ai fini dell’Irap

36 ALCUNI COMPONENTI STRAORDINARI (E20 E21
Effetti sulla base imponibile da bilancio ALCUNI COMPONENTI STRAORDINARI (E20 E21 COMPONENTI VOCE C.E RILEVANZA IRAP Plusv/minus da trasferimenti di azienda A5/B14 NO Plusv/minus ristrutt./ridimensionamento prod. SI Plus/minus ristrutturazione del debito C16d Plus/minus cessioni immobili Plus/minus cessioni partecipazioni o titoli C15/C16 Indennità post calamità naturali A5 Imposte dirette esercizi precedenti 20 Imposte indirette esercizi precedenti B14 Prospetto in calce al documento OIC 12

37 Nuovi principi contabili – Effetti IRES
Costi di pubblicità: non possono essere più capitalizzati Transiteranno direttamente al conto economico Eccezione: spese sostenute nella fase di start up – possono essere capitalizzate tra le spese di impianto e ampliamento

38 Nuovi principi contabili – Effetti IRES
Costi di pubblicità precedenti esercizi capitalizzati: devono essere stralciati e considerati a riduzione del patrimonio netto (OIC 29) Milleproroghe: deducibilità IRES in base ai criteri degli esercizi precedenti (variazione in diminuzione Modello Unico 2017 e successivi) Milleproroghe: i componenti imputati direttamente a patrimonio netto concorrono sulla base dei criteri applicati negli esercizi precedenti

39 Assegnazione dei beni ai soci
Ires – Irap – imposta sostitutiva 8% 10,5% Se la società non è operativa In almeno due dei tre periodi di imposta precedenti

40 Assegnazione dei beni ai soci
Ires – Irap – imposta sostitutiva Società non operative: aliquota 10,5% Sono in ogni caso escluse dall’applicazione dell’aliquota maggiorata le società che non dispongono del periodo triennale di osservazione richiesto dall’art. 1, comma 116. Ad esempio sono escluse le società costituite nel corso dell’anno 2014

41 Assegnazione dei beni ai soci
Base imponibile = Valore normale del bene assegnato – costo fiscalmente riconosciuto Valore normale = valore catastale Se la società assegnante sceglie il valore catastale ai fini dell’imposta di registro, il medesimo valore assume rilevanza ai fini delle II.DD

42 Assegnazione dei beni ai soci
Base imponibile costo fiscalmente riconosciuto € ; Valore catastale € ; Valore normale € ; Base imponibile = € ( – ); Imposta sostitutiva = € X 8% = € 3.200

43 Assegnazione dei beni ai soci
Base imponibile Valore catastale < al costo fiscalmente riconosciuto = differenziale negativo E’ possibile applicare la disciplina ai soli fini delle II DD

44 Base imponibile: valore catastale
Categorie catastali Moltiplicatori A, C (esclusi A/10 e C/1 – seconde case e case di lusso 126 A/10 e D 63 B 176,4 E e C/1 42,84 A e C (escluso C/1) in presenza delle condizioni prima casa esclusi gli immobili c.d. di lusso 115,5

45 Base imponibile: valore catastale
Richiesta di applicazione Soggetto Società assegnante Atto Assegnazione, trasformazione, etc

46 Assegnazione dei beni ai soci
Base imponibile costo fiscalmente riconosciuto € ; Valore catastale € ; Valore normale € ; Base imponibile = negativa Imposta sostitutiva = zero Non si deve versare l’imposta sostitutiva, ma è possibile beneficiare della assegnazione agevolata ai fini delle imposte sui redditi

47 Assegnazione dei beni ai soci
Imposta sostitutiva 13% 13% Sulle riserve in sospensione di imposta Annullate o trasferite alla società semplice Sono quelle riserve che, se distribuite ai soci, o se utilizzate per qualsiasi motivo generano imponibile per la società che le aveva iscritte al patrimonio netto

48 Assegnazione dei beni ai soci
Saldo attivo da rivalutazione Ad esempio una riserva in sospensione di imposta è rappresentata da quella costituita dall’art. 15, comma 18 del DL n. 185/2008. Tale norma prevedeva che, il saldo attivo della rivalutazione di immobili doveva essere imputato al capitale sociale, ovvero in apposita riserva che non può essere utilizzata e che costituisce, ai fini fiscali, una riserva in sospensione di imposta

49 Assegnazione dei beni ai soci
Saldo attivo da rivalutazione Viceversa, se la società ha fruito della rivalutazione ai soli fini civilistici (lo prevedeva la stessa legge n. 185/2008), cioè con l’unico fine di migliorare la consistenza dell’attivo di bilancio, senza ulteriori vantaggi (senza ottenere il riconoscimento fiscale della maggiori quote di ammortamento, la riserva in questione non è in sospensione di imposta, quindi può essere liberamente distribuita senza sopportare il peso di ulteriori oneri fisscali (Circ. Ag. entrate n. 11/2009)

50 Assegnazione dei beni ai soci
Iscritte in bilancio riserve di utili Iscritte in bilancio riserve in sospensione di imposta E’ più conveniente annullare preventivamente riserve di utili Si evita il pagamento dell’imposta sostitutiva del 13%

51 Assegnazione dei beni ai soci
Costo fiscalmente riconosciuto Art. 110 del TUIR Per i beni potenzialmente plusvalenti: si seguono i criteri dell’art. 110 del TUIR al netto degli ammortamenti rilevanti fiscalmente. Per i «beni merce» si fa riferimento al costo del venduto. Se il costo fiscalmente riconosciuto è inferiore al valore normale la minusvalenza è indeducibile

52 Componenti transitati al C/E
Plusvalenze Valore di mercato immobile ; Valore catastale ; Valore contabile residuo Plusvalenza CE ( – ) Base I sostitutiva ( – ) La plusvalenza al C/E è neutra dal punto di vista fiscale Circ. n. 37/E del 2016

53 Componenti transitati al C/E
Plusvalenze Valore di mercato immobile ; Valore catastale ; Valore contabile residuo Plusvalenza CE ( – ) Base I sostitutiva ( – ) La plusvalenza al C/E è neutra dal punto di vista fiscale Circ. n. 37/E del 2016

54 Componenti transitati al C/E
Assegnazioni di beni merce che genera un componente positivo di reddito Differenziale positivo del bene merce in contabilità (ricavo - costo) Non assume rilevanza ai fini della determinazione del reddito di impresa; Non assume rilevanza ai fini del valore della produzione; se confluisce nelle riserve disponibili è tassato come dividendo; il ricavo concorre alla formazione del ROL; il ricavo concorre alla formazione del plafond spese di rappresentanza; Il componente positivo al C/E è neutro dal punto di vista fiscale Circ. n. 37/E del 2016

55 Componenti transitati al C/E
Minusvalenze: beni di investimento Valore di mercato immobile ; Valore catastale ; Valore contabile residuo Minusvalenza CE ( – ) Base I sostitutiva negativa La minusvalenza al C/E è neutra dal punto di vista fiscale Circ. n. 37/E del ai fini IRAP è deducibile sulla base del principio della presa diretta dal bilancio

56 Componenti transitati al C/E
Assegnazioni di beni merce che genera un componente negativo di reddito Valore di mercato immobile ; Valore catastale ; Valore contabile residuo Differenza CE ( – ) Base I sostitutiva ( – ) Valore catastale Componente negativo indeducibile Variazione in aumento nel quadro RF Ai fini Irap rilevano le risultanze di bilancio

57 Componenti transitati al C/E
Assegnazioni di beni merce che genera un componente negativo di reddito Valore di mercato immobile ; Valore catastale ; Valore normale Valore contabile residuo Differenza CE ( – ) Base I sostitutiva ( – ) Valore normale ex art. 9 Componente negativo deducibile NESSUNA variazione in aumento nel quadro RF Ai fini Irap rilevano le risultanze di bilancio

58 Assegnazione dei beni ai soci
Plusvalenze Valore di mercato immobile ; Valore catastale ; Valore contabile residuo Plusvalenza CE ( – ) Base I sostitutiva ( – ) 12.000

59 Assegnazione dei beni ai soci
Plusvalenze Valore di mercato immobile ; Valore catastale ; Valore contabile residuo Plusvalenza CE ( – ) Base I sostitutiva ( – )

60 Assegnazione dei beni ai soci
Plusvalenze Valore di mercato immobile ; Valore catastale ; Valore contabile residuo Plusvalenza CE ( – ) Base I sostitutiva ( – ) 70.000 5.600

61 Assegnazione dei beni ai soci
Effetti sul socio persona fisica Circ. n. 26/E – Assegnazione con riduzione riserva da capitale Il riconoscimento, ai fini fiscali, del maggior valore del bene in capo al socio, per effetto del pagamento dell’imposta sostitutiva da parte della società, comporta la rideterminazione del costo della partecipazione. In pratica il costo originario dovrà essere incrementato del maggior valore «affrancato» (del plusvalore) assoggettato all’imposta sostitutiva. Successivamente dovrà essere decrementato in conseguenza della fuori uscita del bene dal patrimonio sociale

62 Assegnazione dei beni ai soci
Effetti sul socio persona fisica – Riduzione riserva di K In caso di assegnazione con riduzione di riserve di capitale, da un punto di vista fiscale, il costo riconosciuto della partecipazione dovrà essere rideterminato. Al costo fiscale pre-assegnazione dovrà essere sommato il valore affrancato dalla società, cioè la plusvalenza tassata con imposta sostitutiva. Contestualmente dovrà essere sottratto il valore del bene, o meglio quello rilevante ai fini del calcolo della plusvalenza in capo alla società (valore normale o valore catastale). Se il costo fiscale della partecipazione assume valore negativo dovrà essere tassato secondo le regole ordinarie, cioè con le regole per la tassazione dei dividendi.

63 Tassazione in capo ai soci
Esempio Valore normale del bene assegnato 100; Valore catastale del bene assegnato 90; Valore fiscalmente riconosciuto del bene 70; Riserve di capitale oggetto di annullamento 100; Plusvalenza soggetta ad imposta sostitutiva: 20 (90 – 70); Costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione 60; Dividendo: Valore catastale (90) – Costo fiscalmente riconosciuto partecipazione (60) = 30 – imposta sostitutiva (20) = 10 (oppure – 90= dividendo 10) Se si annullano le riserve di capitale il costo della partecipazione si modifica (si riduce dopo essere stato incrementato)

64 Assegnazione dei beni ai soci
Effetti sul socio persona fisica Riduzione riserva di K costo fiscalmente riconosciuto pre assegnazione + Plusvalenza tassata con applicazione imposta sostitutiva – Valore del bene ai fini del calcolo della plusvalenza – 90 Il socio ha ricevuto, a fronte di un costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione pari a 80 ( ), un bene dal valore pari a 90, quindi avendo ricevuto un plus di 10, ha ricevuto un dividendo di pari importo

65 Riduzione riserve di capitali
UTILE distribuito: costo fiscale della partecipazione plusvalenza soggetta ad Imposta sostitutiva = – valore catastale/normale In pratica il socio riceve un bene di a fronte del costo fiscale della partecipazione di La differenza (sottozero) è un dividendo: X 49,72%

66 Assegnazione dei beni ai soci
Effetti sul socio persona fisica Riduzione riserva di utili Da un punto di vista fiscale, invece, a differenza del caso precedentemente esaminato, l’assegnatario non dovrà variare il costo fiscale della partecipazione posseduta. Trattandosi di distribuzione di utili, inoltre, il socio assegnatario subirà la tassazione del dividendo per la parte non coperta dall’imposta sostitutiva. La circolare 37/E prevede, in particolare, che la parte di dividendo da tassare sia pari alla differenza tra valore normale (o catastale) del bene assegnato e la base imponibile dell’imposta sostitutiva.

67 Tassazione in capo ai soci
Esempio – Riduzione riserva di utili Valore normale del bene assegnato 100; Valore catastale del bene assegnato 90; Valore fiscalmente riconosciuto del bene 70; Riserve di utili oggetto di annullamento 100; Plusvalenza soggetta ad imposta sostitutiva: 20 (90 – 70); Costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione 30; Dividendo: Valore catastale (90) – Plusvalenza soggetta ad imposta sostitutiva (20) = 70 Se si annullano le riserve di utili il costo della partecipazione rimane invariato

68 Riduzione riserve di utili
UTILE distribuito: Valore normale/catastale del bene assegnato al netto dell’importo assoggettato a imposta sostitutiva: X 49,72%

69 Assegnazione dei beni ai soci
Effetti sul socio persona fisica Riduzione riserva di utili Importo da tassare Come dividendo Non è influenzato dall’entità degli utili da distribuire

70 Novità ACE Effetti sul calcolo acconto 2017
Rendimento nozionale 2016: 4,75% Periodo di imposta in corso 31/12/2017: 2,3% Periodo di imposta in corso al 31/12/2017: 2,7%; Si calcola imposta virtuale 2016 che fa da base per Il calcolo dell’acconto

71 Novità ACE «Manovra» Effetti sul calcolo acconto 2017
ACE 2017 (Dichiarazione 2018) Si considerano gli incrementi del netto degli ultimi 5 anni. Per il periodo di imposta 2017: si considera il periodo 2013/2017 Chiusura 5° esercizio precedente al periodo di imposta 2017: 31 dicembre 2012 Rilevano gli incrementi realizzati nel periodo 2013/2017

72 Novità ACE «Manovra» Art. 7, comma 4 DL n. 50 24 aprile 2017
«La determinazione dell’acconto dovuto ai fini dell’imposta sui redditi delle società relativo al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando la disposizione di cui al comma 1»

73 Novità ACE «Manovra» Effetti sul calcolo acconto 2017
Patrimonio netto al 31 dicembre 2011: € 2012: Accantonamento utile 2011: € ; 2013: Accantonamento utile 2012: € ; 2014: Distribuzione riserve 2011: € 5.000; 2015: Accantonamento utile 2014: € 2016: Accantonamento utile 2015: € Incrementi periodi 2012/2016: € Acconto ACE 2017: € X 2,3% = € 2.185 Incrementi 2011 Si perde

74 Novità ACE «Legge di bilancio 2017»
Sia le società di persone che quelle di capitali devono poi sottrarre dall’incremento patrimoniale la nuova sterilizzazione costituta dagli incrementi di titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto al saldo esistente al 31 dicembre Anche questa innovazione, introdotta dalla legge 232/2016, ha efficacia retroattiva.

75 Novità ACE «Legge di bilancio 2017»
Art. 1, comma 6 – bis DL 201/2011 Più precisamente, la legge di bilancio ha introdotto il comma 6-bis all’articolo 1 del D.L. 201/2011 , il quale dispone che la variazione in aumento del capitale proprio, ai fini Ace, non ha effetto fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2010; tale norma si applica già dal 2016 ed interessa la generalità delle imprese, con esclusione, evidentemente, delle banche e delle imprese di assicurazione per le quali tali gli investimenti in attività finanziarie rappresentano l’attività caratteristica.

76 Novità ACE «Legge di bilancio 2017»
Art. 1, comma 6 – bis DL 201/2011 La ratio della novità introdotta è quello di stimolare, e dunque agevolare ai fini Ace, gli aumenti di capitale destinati ad attività produttive, e di evitare invece che gli incrementi di capitale rilevanti ai fini Ace siano impiegati in investimenti di natura prettamente finanziaria.

77 Novità ACE «Legge di bilancio 2017»
Stock Titoli al 31 dicembre 2016 = € Stock Titoli al 31 dicembre 2010 = € ; Incremento titoli nel periodo = € ; Base di calcolo ACE lorda = € Base di calcolo ACE netta = € ( – ); ACE = X 4,75% = 5.700 In pratica gli incrementi rimasti all’interno dell’azienda, ma utilizzati per l’acquisto di titoli diversi dalle partecipazioni non concorrono più alla formazione della base di calcolo dell’ACE

78 ACE «disposizioni antielusive»
Articolo 10 del decreto attuativo dell’Ace (decreto ministeriale 14 marzo 2012) La norma prevede disposizioni antielusive che mirano a contrastare, nell’ambito dei gruppi societari, comportamenti volti a moltiplicare la base dell’Ace a fronte della medesima immissione di nuovo capitale (le anzidette “capitalizzazioni a cascata”).

79 ACE «disposizioni antielusive»
Articolo 10, DM 14 marzo 2012 A tal fine la norma in questione stabilisce che la variazione in aumento del capitale proprio rilevante ai fini dell’Ace deve essere ridotta dell’importo dei conferimenti in denaro effettuati, successivamente all’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2010, a favore di “soggetti controllati, o sottoposti al controllo del medesimo controllante, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento” (art. 10, comma 2, del D.M. 14 marzo 2012).

80 ACE «disposizioni antielusive»
A controllante B controllante C controllata Ad esempio, per effetto di tale limitazione, nell’ipotesi in cui A controlla B che a sua volta controlla C, qualora A conferisca denaro per 100 in B e B a sua volta conferisca (a partire dal periodo d’imposta 2011 in avanti) denaro per 90 in C, la variazione in aumento del patrimonio netto rilevante ai fini dell’Ace per B sarebbe solo 10 (100-90). Il conferimento “a cascata” (quello da B a C), quindi, sterilizza la base dell’Ace di B in modo permanente in tutti gli esercizi successivi anche se il controllo viene meno.

81 Novità ACE «Legge di bilancio 2017»
Criteri di calcolo ACE Società di K Società di K Società di persone Imprese individuali In contabilità ordinaria

82 Novità ACE «Legge di bilancio 2017»
Calcolo ACE 2016 – Società di persone Patrimonio netto al 31 dicembre 2010 : € ; Patrimonio netto al 31 dicembre 2015: € ; Incremento patrimonio netto 2010/2015: 2016: Accantonamento utile 2015: € 5.000; Incrementi periodi 2011/2016: € ACE 2016: € X 4,75% = € 1.187,5

83 Novità ACE «Manovra» Calcolo ACE 2017 – Società di persone
Patrimonio netto al 31 dicembre 2012 : € ; Patrimonio netto al 31 dicembre 2015: € ; Incremento patrimonio netto 2012/2015: 4.000 2016: Accantonamento utile 2015: € 1.000; 2017: Accantonamento utile 2016: € 1.000 Incrementi periodi 2013/2017: € 6.000 ACE 2017: € X 2,3% = € 138

84 Trasformazione ACE in credito IRAP
IMPORTI IRES Reddito complessivo netto Deduzione ACE Eccedenza ACE IRES trasformabile 60.000 Eccedenza convertita in credito IRAP 50.000 Credito di imposta Irap (27,5%) 13.750 Eccedenza riportabile IRES 10.000

85 Crediti Scritture contabili nel 2016
Trasformazione ACE in credito IRAP Crediti Scritture contabili nel 2016 SP Credito d’imposta IRAP a) CE 22 Imposte sul reddito 13.750 Bilancio d’esercizio 1/5 del credito pari a euro: crediti con scadenza entro 12 mesi; 4/5 del credito pari a euro: crediti con scadenza oltre 12 mesi

86 Trasformazione ACE in credito IRAP
Anno Credito utilizzabile Debito Irap versato Residuo A nuovo 2016 2.750 800 - 1.950 2017 4.000 1.250 2018 2.600 150 2.100 2019 5.000 2.250 2020 2.450 300 2.400 Credito utilizzabile dal sesto anno in avanti (dal 2021)

87 Dichiarazione integrativa a favore
DL n. 193/2016 Quadro RS: eliminato prospetto errori contabili Dichiarazione integrativa a favore entro i termini di accertamento Modello Unico 2017: nuovo quadro DI

88 Dichiarazione integrativa a favore
DL n. 193/2016 – Quadro DI Soggetti che hanno presentato nel 2016 dichiarazioni integrative a favore Oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo a quello di riferimento Per indicare un maggiore o minore imponibile o un maggiore o un minore debito/credito d’imposta

89 Dichiarazione integrativa a favore
DL n. 193/2016 – Quadro DI Unico 2013 (anno 2012) presentata nel 2016 Indicazione di un minor imponibile Maggior credito utilizzabile in compensazione Credito utilizzabile in compensazione per il versamento di debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa (debiti maturati nel 2017

90 Dichiarazione integrativa a favore
DL n. 193/2016 – Quadro DI Credito quadro DI € 200 Debito periodo imposta Quadro RX indica il debito netto € 800

91 Dichiarazione integrativa a favore
DL n. 193/2016 – Quadro DI Credito quadro DI € 800 Debito periodo imposta € 700 Quadro RX indica il credito netto €100 credito compensabile nel 2017

92 Dichiarazione integrativa a favore
DL n. 193/2016 – Quadro DI Istruzioni Modello Unico 2017: quadro DI L’importo del credito concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla dichiarazione relativa al Pertanto il credito che emerge dalla dichiarazione integrativa risulta utilizzabile anche per compensare le imposte relative all’anno nel quale la stessa è presentata (nell’esempio il 2016).

93 Dichiarazione integrativa a favore
DL n. 193/2016 – Quadro DI 3.500 Codice tributo relativo al credito derivante dalla dichiarazione integrativa L’anno relativo al modello utilizzato Es. Unico 2014 indicare 2013 Il maggior credito confluisce nel quadro RX in aumento del credito

94 Dichiarazione integrativa a favore
DL n. 193/2016 – Quadro RX Deve essere incrementato del credito di cui al quadro DI, colonna 5 Credito quadro RN24 + credito quadro DI, colonna 5

95 Ritenute redditi da intermediazione
Art. 25 – bis, DPR n. 600/1973 Scomputo dall’imposta di competenza Se operata al momento della presentazione della dichiarazione Per il 2016 entro il 30 settembre 2017 Il 3° comma dell'art.25-bis del DPR 600/1973 prevede che la ritenuta d'acconto operata dal committente sulle provvigioni percepite da agenti, rappresentanti, procacciatori di affari e altri intermediari, può essere scomputata dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale. Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa è scomputata dall'imposta relativa al periodo d'imposta in cui è stata effettuata.

96 Ritenute redditi da intermediazione
Provvigione di competenza del 2016 Pagamento avvenuto nel 2016 Scomputo dall’imposta relativa al reddito 2016 Pagamento nel 2017, ma entro il 30 settembre Scomputo dall’imposta relativa al reddito 2016, ma a scelta anche nel 2017 (Circ. N. 24/1983) Pagamento nel 2017, ma dal 1° ottobre al 31 dicembre Scomputo dall’imposta relativa al 2017

97 Mancata ricezione della certificazione Unica
Ris. Agenzia delle entrate n. 68/E del 19 marzo 2009 Il contribuente può procedere allo scomputo delle ritenute subite anche in assenza della certificazione del sostituto d'imposta, a condizione che sia in grado di documentare l'effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione della fattura e della relativa documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l'importo del compenso effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla fattura.

98 Operazione ristrutturazione debiti
Art. 88 TUIR: le sopravvenienze attive Nuovo art. 88 TUIR Comma 4 - ter Sopravvenienze attive irrilevanti/non imponibili Solo concordati di tipo realizzativo

99 Operazione ristrutturazione debiti
Art. 88 TUIR: le sopravvenienze attive Art. 88, comma 4 - ter Non si considerano sopravvenienze attive Riduzioni di debiti, anche nei confronti dei soci Concordato fallimentare Preventivo liquidatorio

100 Operazione ristrutturazione debiti
Fino al 2015 Concordato conservativo e liquidatorio Fino al 2016 Solo concordato liquidatorio con limitazioni negli altri casi Era irrilevante che il concordato fosse liquidatorio o di risanamento ovvero in continuità aziendale

101 Art. 13, comma 1, lett. a), del D.Lgs n. 147/2015
Operazione ristrutturazione debiti Art. 13, comma 1, lett. a), del D.Lgs n. 147/2015 Non si considerano sopravvenienze attive le riduzioni del debiti dell’impresa – comprese quelle nei confronti dei soci – derivanti dall’esecuzione di un concordato fallimentare o preventivo liquidatorio, oppure una procedura estera equivalente prevista in uno Stato che consenta un adeguato scambio di informazioni Si applica dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 7/10/2015

102 Operazione ristrutturazione debiti
Rilevanza fiscale limitata Sopravvenienze attive Concordato di risanamento Accordo ristrutturazione dei debiti omologato 182 – bis L. fallimentare

103 Operazione ristrutturazione debiti
Accordo o piano attestato Riduzione dei debiti Consumazione di perdite fiscali altrimenti utilizzabili

104 Operazione ristrutturazione debiti
Perdite fiscali periodi di imposta precedenti € ; cancellazione debiti piano attestato € ; sopravvenienza attiva imponibile € ; sopravvenienza attiva non tassabile € Le perdite devono essere utilizzate prioritariamente a copertura della sopravvenienza imponibile, solo la parte eccedente non è tassabile. Solo le perdite eccedenti pari a € possono essere utilizzate

105 Operazione ristrutturazione debiti
Caso 1° : solo perdite di periodo Perdita di periodo € (senza considerare la sopravvenienza); Cancellazione debiti € sopravvenienza attiva imponibile € ; effetto: sopravvenienze attive rilevanti fiscalmente € ; il regime di detassazione non opera; la sopravvenienza attiva è rilevante ai fini fiscali per intero

106 Note di credito fallimenti
NORMA MAI ENTRATA IN VIGORE Procedure concorsuali e emissione note di variazione Procedure concorsuali Dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale Accordo di ristrutturazione dei debiti Dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182 – bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 Piano attestato Dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lett. d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 Non sarebbe stato necessario attendere la conclusione dell’iter concorsuale

107 Note di credito fallimenti
CONTINUANO AD APPLICARSI LE DISPOSIZIONI IN VIGORE Procedure concorsuali e emissione note di variazione Fallimento Emissione dopo la scadenza del termine per proporre reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento ovvero per proporre osservazioni al decreto con il quale il giudice rende esecutivo il piano di riparto Concordato fallimentare Passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato Concordato preventivo Sentenza di omologazione e successivo adempimento del debitore agli obblighi assunti in sede concordataria Liquidazione coatta amministrativa Definitività del piano di riparto predisposto dall’autorità competente

108 Rivalutazione beni d’impresa
Articolo 1, commi da 554 a 564 legge di Bilancio 2017 Rivalutazione beni ammortizzabili, partecipazioni e terreni iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2015 A condizione che risultino anche dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 Bilancio ove risulta indicata la rivalutazione

109 Rivalutazione beni d’impresa
Società per azioni; Società in accomandita per azioni; Società a responsabilità limitata; Società cooperative e di mutua assicurazione; Enti pubblici e privati diversi dalle società; I trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; Imprese individuali e società di persone Anche i soggetti contabilità semplificata A condizione che abbiano predisposto apposito prospetto

110 Rivalutazione beni d’impresa
Beni rivalutabili Beni di impresa (materiali e immateriali); Le partecipazioni in società collegate e controllate iscritte tra le immobilizzazioni; Nei beni sono compresi gli immobili Esclusioni immobili costituenti beni merce La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea

111 CATEGORIA OMOGENEA IMMOBILI
Rivalutazione beni d’impresa CATEGORIA OMOGENEA IMMOBILI Immobili Aree non fabbricabili; Fabbricati non strumentali; Fabbricati strumentali per destinazione; Fabbricati strumentali per natura

112 Rivalutazione beni d’impresa
Effetti fiscali differiti Effetti fiscali differiti al periodo di imposta 2019 Effetti fiscali per gli immobili 2018

113 Rivalutazione beni d’impresa
Imposta sostitutiva 16% beni ammortizzabili; Imposta sostitutiva del 12% per i beni non ammortizzabili Il saldo attivo può essere affrancato con il 10% Cessione del bene Prima del 4° periodo successivo a quello in cui ha effetto la rivalutazione La rivalutazione si considera come non avvenuta

114 Rivalutazione beni d’impresa
16.000

115 Legge di Bilancio 2017: il riallineamento dei valori
Conferimenti, fusioni, scissioni, etc Nessuna opzione per l’imposta sostitutiva ex art. 176, comma 2 - ter Disallineamento valori civilistici e fiscali Riallineamento del valore dei beni di cui all’art. 14 L. n. 342/2000

116 Legge di Bilancio 2017: il riallineamento dei valori
Beni ammessi Beni ammortizzabili materiali; Beni ammortizzabili immateriali; partecipazioni Beni esclusi Beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa (c.d. beni merce)

117 Legge di Bilancio 2017: il riallineamento dei valori
La rivalutazione può riguardare anche il singolo bene Non può essere parziale L’intera differenza deve essere riallineata

118 Legge di Bilancio 2017: il riallineamento dei valori
Il TIMING Deve essere eseguita nel bilancio 2016 LE ALIQUOTE 16% Beni ammortizzabili 12% Beni non ammortizzabili IL VERSAMENTO Un’unica soluzione entro il 30/06/2017 Unica soluzione entro i 30 gg successivi + 0,40%

119 Legge di Bilancio 2017: il riallineamento dei valori
IL RICONOSCIMENTO FISCALE Cambia a seconda della natura del bene Beni mobili Dal terzo periodo di imposta successivo: 2019 Beni immobili Dal periodo di imposta in corso al 1° dicembre 2018

120 Legge di Bilancio 2017: il riallineamento dei valori
Cessione del bene Prima del 4° esercizio successivo a quello nel cui bilancio il riallineamento è stato eseguito (1° gennaio 2020) Il riallineamento si considera come non avvenuto Saldo attivo Riserva in sospensione di imposta Possibilità di affrancamento 10%

121 Legge di Bilancio 2017: il riallineamento dei valori
50.000 6.000


Scaricare ppt "Le principali novità Dr. Nicola Forte"

Presentazioni simili


Annunci Google