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Fisco e costruzioni - Le novità delle ultime «Manovre» -
A cura di Marco Zandonà e Chiara Mezzetti PADOVA 3 maggio 2012
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Principali disposizioni d’interesse per il settore
Disposizioni principali d’interesse per il settore Principali disposizioni d’interesse per il settore Proposte fiscali ANCE per lo sviluppo Novità sul regime IVA delle cessioni e locazioni abitative ◘ Cessioni: casi di opzione per l’imponibilità possibilità di «separare» le operazioni imponibili da quelle esenti ◘ Locazioni: casi di opzione per l’imponibilità Aumento aliquote IVA e taglio delle agevolazioni fiscali «Pacchetto Casa» ◘ Messa a regime del 36% ◘ Proroga del 55% ◘ Introduzione dell’IMU e della nuova Patrimoniale sugli immobili all’estero Rivalutazione aree possedute da privati
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Andamento del settore-Osservatorio Congiunturale ANCE dicembre 2011
Proposte fiscali ANCE per lo sviluppo Andamento del settore-Osservatorio Congiunturale ANCE dicembre 2011 Investimenti in costruzioni* La caduta degli investimenti nel settore coinvolge tutti i comparti ad eccezione del recupero abitativo
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Andamento del settore-Osservatorio Congiunturale ANCE dicembre 2011
Proposte fiscali ANCE per lo sviluppo Andamento del settore-Osservatorio Congiunturale ANCE dicembre 2011 Risorse per nuove infrastrutture(1) Milioni di euro Ancora un taglio di spesa per investimenti in infrastrutture
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Andamento del settore-Osservatorio Congiunturale ANCE dicembre 2011
Proposte fiscali ANCE per lo sviluppo Andamento del settore-Osservatorio Congiunturale ANCE dicembre 2011 L’Italia nonostante abbia una spesa pubblica sul Pil tra le più elevate d’Europa (52,5%), destina agli investimenti fissi lordi solo una parte modesta della spesa (2,5%)…
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Andamento del settore-Osservatorio Congiunturale ANCE dicembre 2011
Proposte fiscali ANCE per lo sviluppo Andamento del settore-Osservatorio Congiunturale ANCE dicembre 2011 …attesa una ulteriore contrazione della spesa per investimenti fissi lordi in % sul PIL
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Andamento del settore-Osservatorio Congiunturale ANCE dicembre 2011
Proposte fiscali ANCE per lo sviluppo Andamento del settore-Osservatorio Congiunturale ANCE dicembre 2011 Dall’inizio della crisi posti di lavoro persi nelle costruzioni che raggiungono le unità considerando anche i settori collegati Il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni da parte delle imprese di costruzioni rimane elevato: tra il 2008 e il 2010 il numero di ore autorizzate nel settore è quasi triplicato, passando da 40 milioni di ore a oltre 100 milioni; nei primi dieci mesi del 2011 si registra un ulteriore incremento del 4,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Gli effetti della crisi pesano sul mercato del lavoro
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Proposte fiscali ANCE per lo sviluppo
Proposte dell’ANCE per lo sviluppo del mercato e dei processi di trasformazione urbana ANCE propone: Ripristino dell’IVA per le cessioni di abitazioni Regime IVA delle locazioni di abitazioni IMU sull’invenduto delle imprese di costruzioni Mutui a tasso zero Incentivi alla riqualificazione energetica Riduzione dell’incidenza fiscale nella fase di produzione edile
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Novità del «Decreto liberalizzazioni e infrastrutture»
Ultime misure sugli immobili: il «decreto liberalizzazioni e infrastrutture» D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella Legge 24 marzo 2012, n.27 Art.56 = Possibilità dei Comuni di ridurre l’aliquota IMU sull’invenduto delle costruzioni Art.57 = Modifiche al regime IVA delle cessioni e locazioni abitative
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Regime IVA delle cessioni e locazioni abitative
Novità sul regime IVA delle cessioni e locazioni di abitazioni Regime IVA delle cessioni e locazioni abitative Art. 57, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (cd. «Decreto liberalizzazioni e infrastrutture»), conv. nella L.27/2012 Modifica, con effetto dal 24 gennaio 2012, il regime IVA delle cessioni e locazioni di abitazioni Introdotta IVA su opzione del locatore per: locazioni di abitazioni di durata almeno pari a 4 anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata locazioni di alloggi sociali (di cui al D.M. 22 aprile 2008) In entrambi i casi opera l’aliquota IVA ridotta del 10% Introdotta IVA su opzione del cedente per le vendite di: abitazioni precedentemente locate, per almeno 4 anni, in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata alloggi sociali (di cui al D.M. 22 aprile 2008) Ammessa possibilità di separare le cessioni esenti da quelle imponibili ad IVA CESSIONI DI ABITAZIONI LOCAZIONI Nessuna modifica è invece intervenuta per le cessioni e locazioni di fabbricati strumentali
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Novità sul regime IVA delle cessioni e locazioni di abitazioni
IVA cessioni abitazioni Art.57, D.L.1/2012 Art.10, co.1, n.8-bis, D.P.R. 633/1972 Disciplina IVA (fino al 23/01/2012) (dal 24/01/2012) Cessioni effettuate da impresa costruttrice/ristrutturatrice entro 5 anni dal termine dei lavori IVA oltre 5 anni dal termine dei lavori Esenti Cessioni di abitazioni locate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata IVA se la cessione è effettuata: da imprese costruttrici/ ristrutturatrici; per abitazioni locate entro 5 anni dal termine dei lavori; con contratti di locazione di durata non inferiore a 4 anni IVA su opzione se l’abitazione è stata locata per almeno 4 anni Cessioni di alloggi sociali IVA su opzione Tutte le altre cessioni
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IVA cessioni abitazioni: Separazione dell’attività
Novità sul regime IVA delle cessioni e locazioni di abitazioni IVA cessioni abitazioni: Separazione dell’attività Art.57, D.L.1/2012 Art. 57, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (cd. «Decreto liberalizzazioni e infrastrutture»), conv. nella L.27/2012 Ammessa la possibilità di separare contabilmente e fiscalmente le operazioni di cessione di abitazioni esenti da quelle imponibili ad IVA, ai sensi dell’art.36, co.3, D.P.R. 633/1972 (prima possibile solo per le locazioni) VANTAGGI eliminazione dell’incidenza della cessione esente sul “pro-rata generale” attenuazione degli effetti negativi della “rettifica della detrazione” IVA operata in fase di costruzione dell’immobile SEPARAZIONE CESSIONI ESENTI DA QUELLE IMPONIBLI («nuovo» art.36, co.3, D.P.R. 633/1972) ESERCIZIO E DURATA DELL’OPZIONE (art.36, co.3, D.P.R. 633/1972) comunicazione all’Agenzia delle Entrate nella dichiarazione IVA relativa all’anno precedente (o nella dichiarazione di inizio attività), durata minima 3 anni, obbligo di tenuta di contabilità separata ai fini IVA, relativamente ai 2 “settori” (imponibile ed esente) dell’attività
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IVA cessioni abitazioni: Separazione dell’attività
Novità sul regime IVA delle cessioni e locazioni di abitazioni IVA cessioni abitazioni: Separazione dell’attività Art.57, D.L.1/2012 e Art.36, co.3, D.P.R. 633/1972 «PASSAGGIO» DELL’ABITAZIONE DALL’ ATTIVITA’ IMPONIBILE A QUELLA ESENTE (art.36, co.3, D.P.R. 633/1972) emissione di una vera e propria fattura (intestata alla medesima impresa), applicazione della disciplina IVA prevista per le cessioni (art.10, n.8-bis, D.P.R. 633/1972) Passaggio entro i 5 anni dalla “fine lavori” IPOTESI A EFFETTI: OCCORRE DISTINGUERE 2 IPOTESI Passaggio dopo i 5 anni IPOTESI B
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IVA cessioni abitazioni: Separazione dell’attività
Novità sul regime IVA delle cessioni e locazioni di abitazioni IVA cessioni abitazioni: Separazione dell’attività Art.57, D.L.1/2012 e Art.36, co.3, D.P.R. 633/1972 IPOTESI A “Passaggio” entro i 5 anni dalla “fine lavori” “PASSAGGIO” IMPONIBILE IVA Fattura (intestata all’impresa stessa) con IVA al10% sul “valore commerciale” dell’abitazione EFFETTI Attività “costruzione e vendita imponibile” NO “pro-rata generale” NO rettifica della detrazione “cessione esente” SI versamento IVA sul “passaggio” (indetraibile) IPOTESI B “Passaggio” dopo i 5 anni dalla “fine lavori” “PASSAGGIO” ESENTE IVA Fattura (intestata all’impresa stessa) in esenzione da IVA SI rettifica della detrazione (100% IVA detratta) NESSUN onere IVA sul “passaggio”
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IVA cessioni abitazioni: Separazione dell’attività
Novità sul regime IVA delle cessioni e locazioni di abitazioni IVA cessioni abitazioni: Separazione dell’attività Art.57, D.L.1/2012 e Art.36, co.3, D.P.R. 633/1972 ESEMPIO: Cessione di abitazione dopo 5 anni dalla «fine lavori» Ultimazione costruzione Gennaio 2007 IVA pagata e detratta € «Pro-rata» 2007 100% Vendita dell’abitazione Febbraio 2013 Prezzo di cessione € EFFETTI SI incidenza della cessione esente sul “pro-rata generale” SI “rettifica della detrazione” IVA operata in fase di costruzione (in base agli anni mancanti al compimento del decennio – «periodo di osservazione» – e se la differenza tra il «pro-rata» dell’anno di ultimazione lavori ed il «pro-rata» dell’anno di cessione è superiore al 10%) CASO 1 Senza separazione dell’attività
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Novità sul regime IVA delle cessioni e locazioni di abitazioni
IVA cessioni abitazioni: Separazione dell’attività Art.57, D.L.1/2012 e Art.36, co.3, D.P.R. 633/1972 CASO 1: Vendita al 6° anno (2013) senza separazione dell’attività EFFETTI: Incidenza sul «pro-rata generale» dell’anno di cessione Operazioni imponibili IVA 2013 € Operazioni esenti IVA 2013 € IVA pagata su acquisti 2013 € PRO-RATA GENERALE 2013 = 87% € € IVA detraibile su acquisti 2013 € (87% di € ) IVA indetraibile 2013 € (€ € )
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Novità sul regime IVA delle cessioni e locazioni di abitazioni
IVA cessioni abitazioni: Separazione dell’attività Art.57, D.L.1/2012 e Art.36, co.3, D.P.R. 633/1972 CASO 1: Vendita al 6° anno (2013) senza separazione dell’attività EFFETTI: «Rettifica della detrazione» IVA operata in fase di costruzione «Pro-rata» 2007 100% IVA pagata e detratta nel 2007 € «Pro-rata» 2013 87% IVA effettivamente detraibile in base al «pro-rata» 2013 € (87% di € ) Differenza € 5.200 (€ € ) Anni mancanti al compimento del decennio 4 anni € 5.200 10 4 € 2.080 : x = Differenza tra IVA detratta nel 2007 e IVA detraibile 2013 Periodo di osservazione fiscale (10 anni) IVA da restituire Anni mancanti al compimento del decennio COSTO IVA COMPLESSIVO = € (€ € 2.080)
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IVA cessioni abitazioni: Separazione dell’attività
Novità sul regime IVA delle cessioni e locazioni di abitazioni IVA cessioni abitazioni: Separazione dell’attività Art.57, D.L.1/2012 e Art.36, co.3, D.P.R. 633/1972 ESEMPIO: Costruzione di abitazione Ultimazione costruzione Gennaio 2007 IVA pagata e detratta € Valore dell’immobile € IPOTESI A: «Passaggio» entro 5 anni dalla «fine lavori» IPOTESI B: «Passaggio» dopo 5 anni dalla «fine lavori» CASO 2 Con separazione dell’attività
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Novità sul regime IVA delle cessioni e locazioni di abitazioni
IVA cessioni abitazioni: Separazione dell’attività Art.57, D.L.1/2012 e Art.36, co.3, D.P.R. 633/1972 CASO 2: Separazione dall’attività «imponibile» all’attività «esente» IPOTESI A: «Passaggio» entro 5 anni dalla «fine lavori» Fattura emessa Base imponibile: € (valore dell’immobile) Aliquota: 10% IVA da versare (indetraibile) € (10% di € ) Rettifica della detrazione Incidenza sul «pro-rata» COSTO IVA COMPLESSIVO = € (a fronte di € in caso di regime ordinario)
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Novità sul regime IVA delle cessioni e locazioni di abitazioni
IVA cessioni abitazioni: Separazione dell’attività Art.57, D.L.1/2012 e Art.36, co.3, D.P.R. 633/1972 CASO 2: Separazione dall’attività «imponibile» all’attività «esente» IPOTESI B: «Passaggio» dopo 5 anni dalla «fine lavori» Fattura emessa Esente IVA IVA da versare (indetraibile) Rettifica della detrazione € Incidenza sul «pro-rata» COSTO IVA COMPLESSIVO = € (a fronte di € in caso di regime ordinario o di € in caso di separazione entro i 5 anni dalla «fine lavori»)
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Novità sul regime IVA delle cessioni e locazioni di abitazioni
IVA cessioni abitazioni: Separazione dell’attività Art.57, D.L.1/2012 e Art.36, co.3, D.P.R. 633/1972 Scelta “contabile” Effetti ai fini IVA Rettifica della detrazione (art.19-bis2, D.P.R. 633/1972) “Pro-rata generale” (art.19, co.5 e 19-bis, D.P.R. 633/1972) IVA indetraibile(*) (art.19, co.2, D.P.R. 633/1972) Regime ordinario SI - Separazione entro i 5 anni dalla «fine lavori» NO Separazione dopo i 5 anni dalla «fine lavori» (*) Dovuta al «passaggio» tra le 2 attività ANCE sostiene: La separazione dell’attività consente di evitare l’incidenza della cessione esente sul “pro-rata generale”, ma non garantisce in ogni caso la neutralità dell’IVA Occorre, quindi, prevedere comunque l'assoggettamento ad IVA su opzione del cedente, per tutte le cessioni di abitazioni effettuate anche dopo i 5 anni dall’ultimazione dei lavori
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IVA locazioni abitazioni IVA se la locazione è effettuata:
Novità sul regime IVA delle cessioni e locazioni di abitazioni IVA locazioni abitazioni Art.57, D.L.1/2012 Art.10, co.1, n.8, D.P.R. 633/1972 Disciplina IVA (fino al 23/01/2012) (dal 24/01/2012) Locazioni effettuate dalle imprese che hanno costruito l’abitazione per la vendita Esenti Locazioni effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata IVA se la locazione è effettuata: da imprese costruttrici/ ristrutturatrici; entro 4 anni dal termine dei lavori; con contratti di durata non inferiore a 4 anni IVA su opzione se la locazione è effettuata con contratti di durata non inferiore a 4 anni Aliquota 10% se locatrice è l’impresa che ha costruito/ristrutturato l’abitazione (21% negli altri casi) Locazioni di alloggi sociali IVA su opzione Aliquota al 10% sempre Tutte le altre locazioni
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Aumento aliquote IVA e nuova «clausola di salvaguardia»
Aumento delle aliquote IVA e taglio delle agevolazioni fiscali Aumento aliquote IVA e nuova «clausola di salvaguardia» Art.2, co. 2-bis, D.L. 138/2011 (conv. con modifiche nella Legge 14 settembre 2011, n.148) Aumento dell’aliquota ordinaria dal 20% al 21% per tutte le operazioni effettuate dal 17 settembre 2011 Art.18, D.L. 201/2011 (conv. con modifiche nella Legge 22 dicembre 2011, n.214) Modifica della «clausola di salvaguardia»: sostituzione del «taglio lineare delle agevolazioni fiscali» con: aumento “temporaneo” di 2 punti % delle aliquote IVA del 21% e del 10% per il trimestre ottobre- dicembre 2012 aumento “strutturale” nel 2013 e ulteriore incremento dello 0,5% dal 2014, se non entrano in vigore riforme fiscali e assistenziali, tali da assicurare specifici e determinati effetti sul gettito erariale
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Aumento IVA ordinaria al 21%
Aumento delle aliquote IVA e taglio delle agevolazioni fiscali Aumento IVA ordinaria al 21% Art. 16, co.1, D.P.R. 633/1972 Art.2, co. 2-bis, D.L. 138/2011 (conv. con modifiche nella Legge 14 settembre 2011, n.148) Dal 17 settembre 2011, aumento dell’aliquota ordinaria dal 20% al 21% Art.16, co.1, D.P.R. 633/1972 «1. L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del ventuno per cento della base imponibile dell'operazione» Riferimento normativo
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Aumento IVA ordinaria al 21%
Aumento delle aliquote IVA e taglio delle agevolazioni fiscali Aumento IVA ordinaria al 21% Art. 16, co.1, D.P.R. 633/1972 AMBITO OPERATIVO E DECORRENZA Operazioni effettuate a decorrere dal 17 settembre 2011, ai sensi dell’art.6, D.P.R. 633/1972 Per il settore delle costruzioni, la nuova aliquota IVA del 21% si applica: per le cessioni di immobili, ai rogiti stipulati o, se precedenti, alle fatture emesse a decorrere dal 17 settembre u.s. per le prestazioni di servizi, ai pagamenti dei corrispettivi, o, se precedenti, alle fatture emesse a decorrere dal 17 settembre u.s. per le forniture con posa in opera di beni, alla consegna o spedizione del bene o, se precedenti, alle fatture emesse a decorrere dal 17 settembre u.s. ACCONTI (C.M. 45/E/2011) L’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo pagato o fatturato, alla data della fattura o del pagamento: acconti pagati o fatturati entro il 16 settembre 2011 = IVA al 20% importi (anche a saldo) pagati o fatturati dal 17 settembre 2011 = IVA al 21%
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Aumento IVA ordinaria al 21%
Aumento delle aliquote IVA e taglio delle agevolazioni fiscali Aumento IVA ordinaria al 21% Art. 2, co.2-bis, D.L. 138/2011 per il settore edile incide su: 1. Cessione materie prime e semilavorati 2. Cessione abitazioni «di lusso» 3. Costruzione e cessione immobili strumentali, ad eccezione di: ◘ porzioni di fabbricati a prevalente destinazione abitativa (es. uffici e negozi), cedute da impresa «costruttrice» ◘ fabbricati, o porzioni di fabbricati, ceduti da impresa «ristrutturatrice» 4. Locazione immobili strumentali 5. Interventi di «manutenzione ordinaria e straordinaria» su edifici diversi dalle abitazioni
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Aumento IVA ordinaria al 21%
Aumento delle aliquote IVA e taglio delle agevolazioni fiscali Aumento IVA ordinaria al 21% Art. 16, co.1, D.P.R. 633/1972 IVA AD ESIGIBILITA’ DIFFERITA (C.M. 45/E/2011) Operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli altri Enti pubblici (art.6, co.5, D.P.R. 633/1972) fatture emesse entro il 16 settembre 2011, anche se non registrate e se il corrispettivo non è stato pagato = IVA al 20% fatture emesse dal 17 settembre 2011 = IVA al 21% Regime dell’«IVA per cassa» (art.7, D.L. 185/2008, conv. con modifiche nella legge 2/2009) fatture emesse entro il 16 settembre 2011 = IVA al 20% Il meccanismo, infatti, sposta nel tempo unicamente l’esigibilità del tributo, mentre resta invariato il momento di effettuazione dell’operazione
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Aumento IVA ordinaria al 21%
Aumento delle aliquote IVA e taglio delle agevolazioni fiscali Aumento IVA ordinaria al 21% Art. 16, co.1, D.P.R. 633/1972 SANATORIA FATTURE ERRATE (C.M. 45/E/2011) Nella fase di prima applicazione, se ragioni tecniche impediscono un rapido aggiornamento dei software di fatturazione, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse in modo non corretto (con aliquota del 20%, anziché del 21%), senza sanzioni, effettuando la variazione in aumento (ai sensi dell’art. 26, co.1, del D.P.R. 633/1972) e versando la maggiore imposta contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza mensile, regolarizzazione entro: 27 dicembre 2011 (termine stabilito per il versamento dell’acconto IVA), relativamente alle fatture emesse entro il mese di novembre 2011 16 marzo 2012 (termine di liquidazione annuale), per le fatture emesse nel mese di dicembre 2011 contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza trimestrale, regolarizzazione entro: 27 dicembre 2011, relativamente alle fatture emesse entro il mese di settembre 2011 16 marzo 2012, per le fatture emesse nel IV trimestre 2011
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Nuova «clausola di salvaguardia»
Aumento delle aliquote IVA e taglio delle agevolazioni fiscali Nuova «clausola di salvaguardia» Art.18, D.L. 201/2011 (conv. con modifiche nella Legge 22 dicembre 2011, n.214) Modifica della «clausola di salvaguardia»: sostituzione del «taglio lineare delle agevolazioni fiscali» con aumento delle aliquote IVA del 21% e 10% CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA “PREVIGENTE” Art.1, co. 6, D.L. 138/2011 (conv. con modifiche nella Legge 14 settembre 2011, n cd. «Manovra di Ferragosto») Riduzione generalizzata di tutti i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, pari al: 5% per il 2012 20% a decorrere dal 2013 «Clausola di salvaguardia»: La riduzione non è operata se, entro il , vengano adottati provvedimenti in materia fiscale ed assistenziale, aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, con effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a: 4 mld di euro per il 2012 16 mld di euro per il 2013 20 mld di euro annui dal 2014
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Nuova «clausola di salvaguardia»
Aumento delle aliquote IVA e taglio delle agevolazioni fiscali Nuova «clausola di salvaguardia» Art. 18, D.L. 201/2011 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA “VIGENTE” Art.18, D.L. 201/2011 (conv. con modifiche nella Legge 22 dicembre 2011, n.214) Sostituisce la riduzione generalizzata di tutti i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, pari al: 5% per il 2012 20% a decorrere dal 2013 con l’aumento delle aliquote IVA del 21% e del 10%, nel trimestre ottobre-dicembre 2012 «Clausola di salvaguardia»: Tale aumento verrà mantenuto anche nel 2013 ed ulteriormente incrementato dello 0,5% dal 1° gennaio 2014, se entro il 30 settembre 2012 non sia entrata in vigore la Riforma fiscale e assistenziale, con un conseguente maggior gettito almeno pari a: 13,119 mld di euro nel 2013 16,4 mld di euro dal 2014 Aliquote IVA vigenti 1° ottobre-31dicembre 2012 2013 dal 1° gennaio 2014 4% 10% 12% 12,5% 21% 23% 23,5% eventuale eventuale
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Aumento delle aliquote IVA e taglio delle agevolazioni fiscali
Nuova «clausola di salvaguardia» Art. 18, D.L. 201/2011 AUMENTO ALIQUOTA IVA RIDOTTA DAL 10% AL 12% per il settore edile incide su: 1. Costruzione e cessione abitazione non «di lusso» diversa dalla «prima casa» 2. Cessione box, cantine, soffitte: ◘ pertinenziali alla «prima casa», ulteriori ai primi ◘ pertinenziali ad abitazione non «di lusso» diversa dalla «prima casa» 3. Cessione dei seguenti immobili strumentali: ◘ porzioni di fabbricati a prevalente destinazione abitativa (es. uffici e negozi), cedute da impresa «costruttrice» ◘ fabbricati o porzioni di fabbricati, ceduti da impresa «ristrutturatrice» 4. Locazione residenziale «convenzionata»
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Aumento delle aliquote IVA e taglio delle agevolazioni fiscali
Nuova «clausola di salvaguardia» Art. 18, D.L. 201/2011 AUMENTO ALIQUOTA IVA RIDOTTA DAL 10% AL 12% per il settore edile incide su: 5. Interventi di «manutenzione ordinaria e straordinaria» su abitazioni, compresa: ◘ fornitura di «beni significativi», fino a concorrenza del valore della manodopera 6. Interventi di «manutenzione straordinaria» su edifici residenziali pubblici 7. Interventi di «restauro e risanamento conservativo», compreso: ◘ acquisto di «beni finiti» 8. Interventi di «ristrutturazione edilizia», compreso: 9. Interventi di «ristrutturazione urbanistica», compreso: 10. Costruzione e cessione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, compreso:
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Aumento delle aliquote IVA e taglio delle agevolazioni fiscali
Art.2, DdL delega «Riforma fiscale ed assistenziale» (4566 A/C) RIFORMA IRPEF: contro l’erosione della base imponibile, «il Governo è delegato ad eliminare o ridurre in tutto o in parte i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale» attualmente vigenti Tavolo Tecnico ministeriale «erosione fiscale» 1. Misura che evita doppie imposizioni 2. Misura che garantisce la compatibilità con l’ordinamento comunitario e il rispetto di accordi internazionali 3. Misura che garantisce il rispetto di principi di rilevanza costituzionale 4. Misura finalizzata a interventi di welfare 5. Misura volta a garantire la concorrenzialità rispetto a paesi terzi 6. Misura volta alla semplificazione del sistema 7. Misura a rilevanza territoriale 8. Misura a rilevanza sociale 9. Misura a rilevanza settoriale 10. Misura volta a favorire l’emersione degli imponibili 11. Misura volta alla tutela dell’ambiente e del patrimonio artistico, paesaggistico e culturale e ad incoraggiare la ricerca e lo sviluppo 12. Misura la cui soppressione può comportare l’esenzione dell’imponibile 13. Misura rivolta a imprese o esercenti arti e professioni, non limitata a un singolo settore produttivo 14. Misura volta a favorire le nuove iniziative, la riorganizzazione e la capitalizzazione delle imprese 720 Agevolazioni (costo Erario €253 mld annui) classificate in 14 codici
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Aumento delle aliquote IVA e taglio delle agevolazioni fiscali
Art. 2, DdL Delega Riforma fiscale e assistenziale Tavolo Tecnico ministeriale «erosione fiscale» Misura Codice Costo erariale (mln € annui) Deduzione IRPEF rendita catastale abitazione principale 8. Misura a rilevanza sociale 3.276 Detrazione IRPEF interessi passivi su mutui ipotecari per acquisto abitazione principale 1.335 Detrazione IRPEF del «36%» 9. Misura a rilevanza settoriale 10. Misura volta a favorire l’emersione 1.962 Detrazione IRPEF/IRES del «55%» 11. Misura volta alla tutela dell’ambiente 1.101 «Cedolare secca» per la locazione di abitazioni - Agevolazioni per acquisto «Prima casa» (registro e ipocat.) 847 Aliquote IVA ridotte 4% e 10% 40.128
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Le agevolazioni per le ristrutturazioni
«Pacchetto Casa» - Messa a regime del «36%» Le agevolazioni per le ristrutturazioni Art. 4, D.L. 6 dicembre 2011, n.201 (conv. con modifiche nella Legge 22 dicembre 2011, n.214) Dal 1° gennaio 2012 messa a regime della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero delle abitazioni, cd. «36%» Art.16-bis, D.P.R. 917/1986 (TUIR) «Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici» Nuovo riferimento normativo Art.7, co.2, lett.q-r, D.L. 70/2011 (conv. con modifiche nella Legge 12 luglio 2011, n.106) Dal 14 maggio 2011 vengono abrogati: l’obbligo di preventivo invio al Centro Operativo di Pescara della comunicazione di inizio lavori, l’obbligo di indicare, in fattura, il costo della manodopera impiegata nell’esecuzione dei lavori agevolati Art.2, co.12bis -12ter, D.L. 138/2011 (conv. con modifiche nella Legge 14 settembre 2011, n.148) Dal 17 settembre nel caso di vendita dell’abitazione ristrutturata, si può scegliere tra: continuare ad utilizzare in prima persona la detrazione; trasferirla all’acquirente Art.23, co.8, D.L. 98/2011 (conv. con modifiche nella Legge 15 luglio 2011, n.111) Dal 6 luglio 2011: riduzione al 4% della ritenuta operata sui bonifici relativi alle spese agevolate con le detrazioni del 36% e del 55%
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Le agevolazioni per le ristrutturazioni
«Pacchetto Casa» - Messa a regime del «36%» Le agevolazioni per le ristrutturazioni Detrazione IRPEF «36%» Decorrenza Novità 14 maggio 2011 NO comunicazione preventiva al Centro di Pescara Fatture senza costo della manodopera 06 luglio 2011 Ritenuta sui bonifici al 4% 17 settembre 2011 SI alla scelta di mantenere l’agevolazione in caso di vendita dell’abitazione 1° gennaio 2012 Messa a regime dell’agevolazione, anche per l’acquisto di box e di fabbricati ristrutturati Ammessi gli interventi su TUTTE le parti comuni SI 36% per la ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi NO 36% per risparmio energetico nel 2012 («riammesso» dal 2013, quando scadrà il 55%) Ripartizione della detrazione solo in 10 anni Rinvio al DM 41/1998, ma possibile emanazione di un nuovo provvedimento
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«Pacchetto Casa» - Messa a regime del «36%»
Detrazione del «36%» Art. 16-bis, D.P.R. 917/1986 AGEVOLAZIONE Detrazione dall’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) di un importo pari al 36% delle spese sostenute, da assumere entro il limite massimo di euro, per interventi di recupero edilizio eseguiti su abitazioni, relative pertinenze e su parti comuni di edifici a prevalente destinazione residenziale SOGGETTI BENEFICIARI Soggetti IRPEF che sostengono effettivamente le spese per l’intervento di recupero (comprovate dai bonifici e dalle fatture a questi intestati) e che posseggono o detengono l’abitazione sulla base di un titolo idoneo (proprietà, altri diritti reali, contratto di locazione o comodato) proprietario o nudo proprietario; titolare di un diritto reale di godimento; comodatario; locatario; soci di cooperativa; imprenditori individuali per beni diversi da quelli strumentali e merce; soci di società semplice, o in nome collettivo, o in accomandita semplice; familiare convivente con il proprietario o detentore; promissario acquirente; chi esegue i lavori in economia limitatamente alle spese per i materiali
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«Pacchetto Casa» - Messa a regime del «36%»
Detrazione del «36%» Art. 16-bis, D.P.R. 917/1986 INTERVENTI AGEVOLATI interventi di recupero art.3, D.P.R. 380/2001: manutenzione ordinaria, solo su parti comuni condominiali, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia eliminazione barriere architettoniche opere finalizzate ad impedire il compimento di atti illeciti da parte di terzi opere finalizzate alla cablatura degli edifici opere finalizzate al contenimento dell’inquinamento acustico opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica (realizzate sulle parti strutturali dell’edificio) interventi di bonifica dell’amianto opere finalizzate ad evitare infortuni domestici interventi di messa a norma degli edifici opere finalizzate al risparmio energetico, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia (anche in assenza di opere edilizie) Dal 2013
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«Pacchetto Casa» - Messa a regime del «36%»
Detrazione del «36%» Art. 16-bis, D.P.R. 917/1986 FABBRICATI AGEVOLATI abitazioni di qualsiasi categoria catastale, anche rurali; parti comuni (agevolate TUTTE le parti comuni ex art.1117 c.c); pertinenze (garage, cantina, soffitta ecc.) immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato d’emergenza Agevolati anche gli interventi di ristrutturazione di un fabbricato strumentale rurale (es. fienile) che, solo al termine dei lavori, assumerà destinazione d’uso abitativo. Nel provvedimento autorizzativo dei lavori deve risultare il mutamento della destinazione dell’immobile (R.M. 14/E/05) ACQUISTO O COSTRUZIONE BOX Detrazione IRPEF del 36% anche per: realizzazione o acquisto di box e posti auto pertinenziali di nuova costruzione, limitatamente alle spese di costruzione attestate dall’impresa cedente Nel caso di sostenimento delle spese prima del rogito notarile, l’agevolazione spetta a condizione che sia stato stipulato e registrato un contratto preliminare (R.M. 38/E/08)
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«Pacchetto Casa» - Messa a regime del «36%»
Detrazione del «36%» Art. 16-bis, D.P.R. 917/1986 MODALITA’ OPERATIVE La detrazione compete nell’anno in cui sono pagate le spese agevolate, a prescindere dalla data della fattura o dall’ultimazione dei lavori (criterio di cassa) L’ammontare massimo di spese sostenute, su cui si applica il 36% è pari a euro (detrazione massima complessiva = euro) L’importo detraibile va ripartito in 10 quote annuali costanti (detrazione massima annuale = euro) Qualora l’importo detraibile sia superiore all’IRPEF annuale dovuta dal contribuente, la parte eccedente dell’agevolazione non può essere fruita (infatti, non può essere riportata negli anni successivi o chiesta a rimborso)
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«Pacchetto Casa» - Messa a regime del «36%»
Detrazione del «36%» Art. 16-bis, D.P.R. 917/1986 SPESE DETRAIBILI progettazione acquisto di materiali esecuzione dei lavori altre prestazioni professionali relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti perizie e sopralluoghi IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori oneri di urbanizzazione
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«Pacchetto Casa» - Messa a regime del «36%»
Detrazione del «36%» Art. 16-bis, D.P.R. 917/1986 LIMITE DI SPESA (R.M. 124/E/2007; R.M. 167/E/2007; R.M. 206/E/2007; R.M. 19/E/2008; R.M.181/E/2008) Le spese sostenute possono essere assunte al massimo in misura pari a euro per unità immobiliare Nell’ipotesi di lavori eseguiti contemporaneamente su: abitazione e pertinenze: opera un unico limite di spesa ( euro complessivi) parti comuni condominiali: opera il limite dei euro per ciascun condomino (ripartizione in base alle quote millesimali) abitazione e parti comuni condominiali: opera autonomamente il limite di euro ( per l’abitazione e euro per le parti comuni) Nel caso in cui si proseguano interventi iniziati in anni precedenti, il limite dei euro deve essere calcolato tenendo conto anche delle spese sostenute nei precedenti periodi d’imposta
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«Pacchetto Casa» - Messa a regime del «36%»
Detrazione del «36%» Art. 16-bis, D.P.R. 917/1986 ADEMPIMENTI Raccomandata (A/R) alla ASL preventiva all’inizio dei lavori sul rispetto delle regole di sicurezza e contribuzione (solo quando è obbligatoria ai sensi dell'art.99 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza) Pagamento delle spese con bonifico bancario o postale, da cui risulti: causale del versamento; C.F. del beneficiario della detrazione (e di tutti gli altri aventi diritto alla detrazione); partita IVA o C.F. dell’impresa beneficiaria del bonifico; C.F. del condominio e dell’amministratore o del condomino che provvede al pagamento Indicazione in dichiarazione dei redditi dei dati catastali dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo Conservazione ed eventuale esibizione agli uffici dei documenti elencati dal Provv. 2 novembre 2011: titolo urbanistico abilitativo domanda accatastamento, per gli immobili non censiti ricevute ICI se dovuta delibera assembleare di approvazione dei lavori e tabella millesimale per lavori condominiali dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori, se realizzati dal detentore comunicazione alla ASL, qualora obbligatoria Fatture, o ricevute fiscali, comprovanti le spese e ricevute dei bonifici di pagamento Per interventi di importo superiore a € ,69 occorre inviare una dichiarazione di esecuzione dei lavori attestata dal professionista, la cui mancata trasmissione non è comunque causa di decadenza (CM 21/E/2010)
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«Pacchetto Casa» - Messa a regime del «36%»
Detrazione del «36%» Art. 16-bis, D.P.R. 917/1986 ACQUISTO FABBRICATI RISTRUTTURATI Detrazione dall’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) del 36% per l’acquisto di abitazioni comprese in fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzioni CONDIZIONI intervento eseguito sull’intero fabbricato intervento consistente in restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (art.3, c.1, lett. c-d, D.P.R. 380/2001) acquisto (rogito) entro 6 mesi dal termine dei lavori MISURA DELLA DETRAZIONE Detrazione pari al 36% del valore degli interventi che si assume pari al 25% del prezzo d’acquisto e comunque entro il limite massimo di € (detrazione massima = da ripartire in 10 anni) ADEMPIMENTI Indicazione in dichiarazione dei redditi del codice fiscale dell’impresa esecutrice dei lavori Nessun pagamento con bonifico bancario, a prescindere dall’accensione di un mutuo
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«Pacchetto Casa» - Proroga del «55%»
Le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici Art. 4, co.4, D.L. 6 dicembre 2011, n.201 (conv. con modifiche nella Legge 22 dicembre 2011, n.214) Proroga sino al 31 dicembre 2012 della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, cd. «55%» Art.7, co.2, lett.q-r, D.L. 70/2011 (conv. con modifiche nella Legge 12 luglio 2011, n.106) Dal 14 maggio 2011: abrogato l’obbligo di indicare, in fattura, il costo della manodopera impiegata nei lavori agevolati Art.23, co.8, D.L. 98/2011 (conv. con modifiche nella Legge 15 luglio 2011, n.111) Dal 6 luglio 2011: riduzione al 4% della ritenuta operata sui bonifici relativi alle spese agevolate con il «36%» e «55%» Detrazione IRPEF/IRES «55%» Decorrenza Novità 14 maggio 2011 NO manodopera in fattura 06 luglio 2011 Ritenuta sui bonifici al 4% 01 gennaio–31 dicembre 2012 Proroga dell’agevolazione SI 55% per sostituzione di scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore
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«Pacchetto Casa» - Proroga del «55%»
Detrazione del «55%» Art. 4, co.4, D.L. 201/2011 AGEVOLAZIONE Detrazione dall’imposta sui redditi lorda (IRPEF/IRES) pari al 55% delle spese documentate, sostenute e rimaste a carico del contribuente, sino al 31 dicembre 2012, con riferimento a specifici interventi di riqualificazione energetica eseguiti su edifici esistenti, per un importo massimo di detrazione variabile in funzione della tipologia dei lavori, da ripartire in quote annuali costanti SOGGETTI BENEFICIARI Soggetti IRPEF titolari, o meno, di reddito d’impresa e soggetti IRES che sostengono effettivamente le spese per l’intervento di riqualificazione energetica e che posseggono o detengono l’immobile sulla base di un titolo idoneo proprietario o nudo proprietario titolare di un diritto reale di godimento comodatario locatario o utilizzatore in leasing familiare convivente con il proprietario o detentore (solo per gli immobili a destinazione abitativa) acquirente dell’immobile (oggetto di riqualificazione) per le quote di detrazione residue
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«Pacchetto Casa» - Proroga del «55%»
Detrazione del «55%» Art. 4, co.4, D.L. 201/2011 EDIFICI AGEVOLATI Edifici esistenti (parti di edifici o unità immobiliari esistenti), di qualsiasi categoria catastale, compresi i fabbricati rurali EDIFICI ESCLUSI (R.M. 303/E/2008 e R.M. 340/E/2008) Esclusi dall’agevolazione i fabbricati posseduti da imprese: destinati alla vendita destinati alla locazione Tale orientamento contrasta con il dettato normativo, che non limita in alcun modo l’agevolazione alla destinazione dell’immobile oggetto dei lavori “energetici”
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«Pacchetto Casa» - Proroga del «55%»
Detrazione del «55%» Art. 4, co.4, D.L. 201/2011 DEFINIZIONE DI EDIFICIO (R.M. 365/E/2007) L’edificio oggetto di riqualificazione energetica non deve essere individuato sulla base della relativa connotazione catastale, bensì in base alle sole caratteristiche costruttive che lo individuano e ne delimitano i confini in relazione allo spazio circostante VERIFICA DELL’ESISTENZA DELL’EDIFICIO (C.M. 36/E/2007) Iscrizione in catasto, o richiesta di accatastamento Avvenuto pagamento dell’ICI, ove dovuta REQUISITI SPECIFICI preventiva esistenza di un impianto di riscaldamento, per tutti gli interventi (ad eccezione dell’installazione di pannelli solari), realizzazione di un impianto termico centralizzato, nel caso di frazionamento di un’unità immobiliare, fedele ricostruzione, con mantenimento dell’originaria volumetria, nel caso di demolizione e ricostruzione dell’edificio
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«Pacchetto Casa» - Proroga del «55%»
Detrazione del «55%» Art. 4, co.4, D.L. 201/2011 INTERVENTI AGEVOLATI riqualificazione energetica "globale" degli edifici esistenti interventi sull’involucro di edifici esistenti, sue parti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno e verso vani non riscaldati interventi sull’involucro di edifici esistenti, sue parti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache orizzontali delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno e verso vani non riscaldati installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti con pompe di calore ad alta efficienza e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria Per il 2012
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«Pacchetto Casa» - Proroga del «55%»
Detrazione del «55%» Art. 4, co.4, D.L. 201/2011 INTERVENTI AGEVOLATI OBIETTIVO RICHIESTO MISURA DETRAZIONE Riqualificazione energetica globale Lavori iniziati nel 2007: indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all’Allegato C del Decreto 19 febbraio 2007 Lavori iniziati dal 2008: indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all’Allegato A del Decreto 11 marzo 2008 euro Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno e verso vani non riscaldati Lavori iniziati nel 2007: valori della trasmittanza termica U delle varie strutture/elementi sui quali si interviene riportati nella tabella di cui all’Allegato D del Decreto 19 febbraio 2007 Lavori iniziati dal 2008: valori della trasmittanza termica U delle varie strutture/elementi sui quali si interviene riportati nelle tabelle di cui all’Allegato B del Decreto 11 marzo 2008 euro
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«Pacchetto Casa» - Proroga del «55%»
Detrazione del «55%» Art. 4, co.4, D.L. 201/2011 INTERVENTI AGEVOLATI OBIETTIVO RICHIESTO MISURA DETRAZIONE Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno e verso vani non riscaldati Lavori iniziati nel 2007: valori della trasmittanza termica U delle varie strutture/elementi sui quali si interviene riportati nella tabella di cui allA Tabella 3 allegata alla Legge 296/2006 Lavori iniziati dal 2008: valori della trasmittanza termica U delle varie strutture/elementi sui quali si interviene riportati nelle tabelle di cui all’Allegato B del Decreto 11 marzo 2008 euro Installazione pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici ed università Caratteristiche previste dall'art. 8 del D.M
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«Pacchetto Casa» - Proroga del «55%»
Detrazione del «55%» Art. 4, co.4, D.L. 201/2011 INTERVENTI AGEVOLATI OBIETTIVO RICHIESTO MISURA DETRAZIONE Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale, con impianti dotati di caldaie a condensazione, con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia Caratteristiche previste dall'art.9 del D.M euro Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (da precisare)
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«Pacchetto Casa» - Proroga del «55%»
Detrazione del «55%» Art. 4, co.4, D.L. 201/2011 SPESE DETRAIBILI (C.M.36/E/2007) L’elencazione delle spese detraibili, connesse direttamente all’intervento «energetico», contenuta del D.M non è esaustiva Sono detraibili anche: le spese relative alle prestazioni professionali, comprese sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati, sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica le spese sostenute per le opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell’intervento di risparmio energetico MISURA DELLA DETRAZIONE (C.M.36/E/2007) Il limite massimo della detrazione ( , , euro) riconosciuta per gli interventi agevolabili rappresenta l’ammontare massimo di risparmio d’imposta ottenibile Il limite massimo della detrazione si riferisce, per ogni singolo intervento, a ciascuna unità immobiliare In caso di lavori condominiali, il limite massimo di detrazione si riferisce a ciascuna unità immobiliare, ad eccezione degli interventi di “riqualificazione energetica globale” L’agevolazione deve essere suddivisa tra i soggetti possessori/detentori dell’immobile, in proporzione alle spese da ciascuno effettuate
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«Pacchetto Casa» - Proroga del «55%»
Detrazione del «55%» Art. 4, co.4, D.L. 201/2011 MODALITA’ OPERATIVE La detrazione compete: per i soggetti non titolari di reddito d’impresa nel periodo d’imposta in cui sono pagate le spese agevolate (criterio di cassa) per i soggetti titolari di reddito d’impresa nel periodo d’imposta in cui sono ultimati i lavori (criterio di competenza) L’importo detraibile va ripartito: nel 2007: obbligatoriamente in 3 quote annuali costanti nel 2008: a scelta del contribuente all’atto della prima detrazione, in un numero variabile (compreso tra 3 e 10) di quote annuali costanti nel : obbligatoriamente in 5 quote annuali costanti nel : obbligatoriamente in 10 quote annuali costanti Qualora l’importo detraibile sia superiore all’Imposta sui Redditi annuale dovuta dal contribuente, la parte eccedente dell’agevolazione non può essere fruita (infatti, non può essere riportata negli anni successivi o chiesta a rimborso)
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«Pacchetto Casa» - Proroga del «55%»
Detrazione del «55%» Art. 4, co.4, D.L. 201/2011 ADEMPIMENTI DOCUMENTI DA ACQUISIRE (D.M ) Asseverazione tecnico abilitato: rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti Attestato di certificazione/qualificazione energetica: in osservanza delle procedure approvate dalle Regioni o dai Comuni (in mancanza si utilizza lo schema di cui all’Allegato A del D.M ) Scheda informativa relativa agli interventi: contenente i dati elencati nell’Allegato E al D.M , o nell’Allegato F in caso di sostituzione di finestre in singole unità o di installazione di pannelli solari per l’acqua calda N.B. NO attestato di certificazione/qualificazione energetica per: sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti di riscaldamento con impianti dotati di caldaia a condensazione (semplificazione da ritenersi estesa anche alla sostituzione degli impianti di climatizzazione con pompe di calore ad alta efficienza, o con impianti geotermici a bassa entalpia) DOCUMENTI DA INVIARE (D.M ) Entro 90 giorni dalla fine lavori (data del “collaudo”- R.M. 244/E/2007) invio all’ENEA (tramite Internet di: Copia dell’attestato di certificazione/qualificazione energetica (quando richiesto) Scheda informativa degli interventi realizzati
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«Pacchetto Casa» - Proroga del «55%»
Detrazione del «55%» Art. 4, co.4, D.L. 201/2011 ADEMPIMENTI COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE (Prov. A.d.E , prot.57639) Modello di comunicazione da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate (utilizzando il sito da parte del contribuente, o tramite intermediari abilitati (CAF, professionisti, ecc.) Il Modello va inviato per comunicare le spese sostenute : solo per i lavori di durata pluriennale (a cavallo d’anno) entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta in cui i lavori sono iniziati Es. Lavori iniziati nel 2011 e che proseguono nel Invio entro il 31 marzo 2012 Il Modello non va inviato in caso di: lavori iniziati e conclusi nello stesso anno mancanza di pagamenti nell’anno, anche se i lavori sono di durata pluriennale Il mancato invio della Comunicazione non comporta la decadenza dal beneficio (C.M. 21/E/2010)
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«Pacchetto Casa» - Proroga del «55%»
Detrazione del «55%» Art. 4, co.4, D.L. 201/2011 ADEMPIMENTI MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE (D.M ) Soggetti non titolari di reddito d’impresa: bonifico bancario o postale Soggetti titolari di reddito d’impresa: nessuna specifica modalità di pagamento obbligatoria DOCUMENTI DA CONSERVARE (D.M ) documento di asseverazione fornito dal tecnico abilitato attestato di qualificazione/certificazione energetica (quando richiesto) ricevuta di invio tramite internet della documentazione tecnica trasmessa all’ENEA fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese e ricevute dei bonifici di pagamento Tale elencazione non limita gli ordinari poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria, che potrà richiedere l’esibizione di ulteriori documenti o atti (C.M. 36/E/2007)
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«Pacchetto Casa» - Proroga del «55%»
Detrazione del «55%» Art. 4, co.4, D.L. 201/2011 TRASMISSIONE DELLA DETRAZIONE trasferimento per atto tra vivi: solo nel caso di cessione di immobile residenziale e acquirente persona fisica trasferimento mortis causa: esclusivamente a favore dell’erede detentore materiale e diretto del bene Se le spese sono sostenute dal detentore dell’immobile (locatario o comodatario), l’agevolazione continua a permanere in capo a tale soggetto, anche quando viene a cessare il relativo contratto di locazione o di comodato CUMULABILITA’ (D.M. 19 febbraio 2007; C.M. 36/E/2007; R.M. 152/E/2007) La detrazione non è cumulabile con altre agevolazioni nazionali né con contributi regionali o locali, per i medesimi interventi In caso di contestuali interventi volti sia al risparmio energetico che al recupero edilizio degli edifici abitativi, agevolati con la detrazione del “36%”: il contribuente può scegliere, per le medesime spese, di applicare una delle due detrazioni (C.M. 36/E/2007) nel caso di interventi di recupero edilizio già in corso, il contribuente può applicare il 55% a condizione che per le spese sostenute non abbia già usufruito del 36% (R.M. 152/E/2007) il beneficio spetta solo se nella fattura sono specificamente indicate le spese relative ad uno o più interventi finalizzati al risparmio energetico
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La tassazione sul «possesso» degli immobili IMU PROPRIA DI POSSESSO
«Pacchetto Casa» - Introduzione dell’IMU La tassazione sul «possesso» degli immobili Art. 7, D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23 Introduzione di 2 nuove forme di imposizione comunale: IMU propria di possesso, IMU secondaria DECORRENZA La decorrenza delle nuove imposte era fissata al 2014, ma l’IMU di possesso viene anticipata al 2012 IMPOSTE SOSTITUITE: TOSAP/COSAP imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari ICI per tutti gli immobili, compresi quelli posseduti da imprese IRPEF e relative Addizionali solo per gli immobili non locati IMU PROPRIA DI POSSESSO IMU SECONDARIA
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La tassazione sul «possesso» degli immobili
«Pacchetto Casa» - Introduzione dell’IMU La tassazione sul «possesso» degli immobili Art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n.201 (conv. con modifiche nella Legge 22 dicembre 2011, n.214) Introduzione dell’ IMU: in «via sperimentale» nel triennio , messa a regime dal 2015 IMPOSTE SOSTITUITE: ICI per tutti gli immobili, compresi quelli posseduti da imprese IRPEF e relative Addizionali solo per gli immobili non locati IMU PROPRIA DI POSSESSO D.L. 24 gennaio 2012, n.1 (conv. con modifiche nella Legge 24 marzo 2012, n.27) Art.56: Introdotta la facoltà dei Comuni di ridurre l’aliquota IMU sino allo 0,38% per i «fabbricati merce» Art.91-bis: Circoscritta l’esenzione per gli immobili degli enti non commerciali
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La tassazione sul «possesso» degli immobili
«Pacchetto Casa» - Introduzione dell’IMU La tassazione sul «possesso» degli immobili NOVITÀ DEL DdL DI CONVERSIONE DEL D.L. 16/2012 «DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI» Calcolo prima rata IMU da versare entro il prossimo 18 giugno 2012 e possibile «rateizzazione» di quella dovuta sull’«abitazione principale» Possibilità di variazione delle aliquote entro il 30 settembre 2012 per i Comuni ed entro il 10 dicembre 2012 per lo Stato Definizione «abitazione principale» in funzione del nucleo familiare Riduzione al 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili e per quelli d’interesse storico-artistico Esenzione per gli immobili distrutti o danneggiati dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009 Modifiche al versamento IMU per fabbricati rurali strumentali ed esenzione per quelli nei «Comuni montani» Agevolazioni per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, con incremento del moltiplicatore per quelli posseduti da altri soggetti Rinuncia al gettito erariale su: immobili posseduti dai Comuni nel loro territorio, «abitazione principale» dei soci di cooperative a proprietà indivisa e sugli alloggi IACP
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«Pacchetto Casa» - Introduzione dell’IMU
La tassazione sul «possesso» degli immobili IMU e ICI «a confronto»: le differenze ICI IMU Imposte sostituite - ICI per tutti gli immobili, compresi quelli posseduti da imprese IRPEF e relative Addizionali solo per gli immobili non locati Abitazione principale Esente dal 2008 Tassata + «nuova definizione» Aliquota «base» Compresa tra 4‰ e 7‰ (9‰ per immobili non locati per almeno 2 anni) 7,6‰ con possibilità di variazione del 3‰ (dal 4,6‰ all’1,06%) Base imponibile Rendita x 1,05 x «vecchi» coefficienti Rendita x 1,05 x «nuovi» coefficienti Fabbricati rurali Tassato solo il terreno agricolo Tassati autonomamente Destinazione gettito 100% al Comune allo Stato = 50% IMU calcolata con aliquota base su tutti gli immobili (ad eccezione dell’abitazione principale – compresa quella dei soci di cooperative a proprietà indivisa e gli alloggi IACP - dei fabbricati rurali strumentali e degli immobili comunali) al Comune = restante gettito
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«Pacchetto Casa» - Introduzione dell’IMU
IMU di possesso Artt. 8-9, D.Lgs. 23/2011 e Art.13, D.L. 201/2011 SOGGETTI PASSIVI (Art. 9, D.Lgs. 23/2011) proprietario titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie utilizzatore dell’immobile concesso in locazione finanziaria concessionario di aree demaniali coniuge non proprietario della «casa coniugale» assegnatario della stessa a seguito di separazione o divorzio (attribuito ex lege, ai soli fini IMU, il diritto di abitazione – DdL conversione D.L. 16/2012 «semplificazioni fiscali») AMBITO OGGETTIVO (Art. 9, D.Lgs. 23/2011) aree agricole ed edificabili fabbricati abitativi e non Rientrano tutti gli immobili, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa ABITAZIONE PRINCIPALE (Art. 13, D.L. 201/2011, conv. con modifiche nella Legge 22 dicembre 2011, n.214) Inclusione, nell’ambito applicativo dell’IMU, dell’“abitazione principale” e relative pertinenze, nella misura di 1 unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 Per “abitazione principale” s’intende “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”
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IMU di possesso Artt. 8-9, D.Lgs. 23/2011 e Art.13, D.L. 201/2011 BASE IMPONIBILE (Art. 13, D.L. 201/2011 e Art.5 del D.lgs.504/1992 ) valore dell’immobile Fabbricati di categoria "D" interamente posseduti da imprese e non iscritti in catasto Ammontare dei costi risultanti dalle scritture contabili al 1° gennaio dell'anno di imposizione (o, se successiva, alla data di acquisizione), al lordo degli ammortamenti, a cui si applicano appositi coefficienti di rivalutazione stabiliti annualmente con specifico decreto ministeriale Fabbricati iscritti in catasto Rendita Catastale x1,05 x : 160 per i fabbricati di Gr. A (esclusi A/10) e cat. C/2, C/6 e C/7 140 per i fabbricati di Gr. B e cat. C/3, C/4 e C/5 80 per i fabbricati di cat. A/10 e D/5 60 per i fabbricati di Gr. D (esclusi D/5), elevato a 65 dal 2013 55 per i fabbricati di cat. C/1 Aree edificabili Valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, tenuto conto di: zona di ubicazione; indice di edificabilità; destinazione d'uso consentita; oneri per eventuali adattamenti necessari alla costruzione; prezzi medi di vendita di aree con analoghe caratteristiche. Utilizzazione edificatoria delle aree Valore dell'area sino all'ultimazione dei lavori Al termine dei lavori, o, se precedente, quando l'edificio è utilizzato, l‘IMU si applica sul fabbricato. Terreni agricoli Reddito dominicale x1,25 x130 (elevato a 135 dal DdL di conversione del D.L. 16/2012) Reddito dominicale x1,25 x110 per terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
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IMU di possesso Artt. 8-9, D.Lgs. 23/2011 e Art.13, D.L. 201/2011 ALIQUOTE (Art. 13, D.L. 201/2011, conv. con modifiche nella Legge 22 dicembre 2011, n.214) 7,6 per mille con facoltà per i Comuni di variazione in aumento o in diminuzione, pari al massimo al 3 per mille 4 per mille per «abitazione principale» e pertinenze, con facoltà per i Comuni di variazione in aumento o in diminuzione, pari al massimo al 2 per mille «detrazione» di € 200, aumentata per il biennio di € 50 per ciascun figlio di età ≤ 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’abitazione (fino a max € 400) 2 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale, con facoltà per i Comuni di variazione in diminuzione, fino all’1 per mille ESTENSIONE DISCIPLINA «ABITAZIONE PRINCIPALE» (Art. 13, D.L. 201/2011, conv. nella Legge 22 dicembre 2011, n.214) ESTENSIONE “AUTOMATICA”: solo detrazione: «abitazione principale» dei soci di cooperative a proprietà indivisa e alloggi IACP ESTENSIONI “FACOLTATIVE”: aliquota + detrazione: abitazione di proprietà (o usufrutto) di anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata aliquota + detrazione: abitazione di proprietà di cittadini italiani residenti all’estero, a condizione che non sia locata
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«Pacchetto Casa» - Introduzione dell’IMU
IMU di possesso Artt. 8-9, D.Lgs. 23/2011 e Art.13, D.L. 201/2011 RIDUZIONI (Art. 13, D.L. 201/2011, conv. con modifiche nella Legge 22 dicembre 2011, n.214) Riduzioni “FACOLTATIVE”: riduzione aliquota sino al 4 per mille per immobili non produttivi di reddito fondiario (“Fabbricati strumentali” di cui all’art.43 del TUIR-D.P.R. 917/1986), immobili posseduti da soggetti IRES e in caso di immobili locati riduzione aliquota sino al 3,8 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita per un periodo massimo di 3 anni dall’ultimazione dei lavori, a condizione che: permanga la destinazione alla vendita del fabbricato l’immobile non sia locato L’eventuale riduzione dell’aliquota deliberata dal Comune non riduce la quota del gettito IMU destinata all’Erario
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IMU di possesso Artt. 8-9, D.Lgs. 23/2011 e Art.13, D.L. 201/2011 Base imponibile ridotta del 50% RIDUZIONI «AUTOMATICHE»: DdL di conversione del D.L. 16/2012 «Semplificazioni fiscali» Fabbricati inagibili o inabitabili Fabbricati d’interesse storico-artistico Terreni agricoli (posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli) Base imponibile con «franchigia» di € 6.000 + Riduzioni d’imposta dal 70% al 25% sulla parte eccedente in funzione di appositi «scaglioni»
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«Pacchetto Casa» - Introduzione dell’IMU
IMU di possesso Artt. 8-9, D.Lgs. 23/2011 e Art.13, D.L. 201/2011 ESENZIONI (Art. 9, co.8, D.Lgs. 23/2011 e art.7, D.Lgs. 504/1992) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali, purché ubicati nei propri territori, dalle comunità montane, dai consorzi tra tali Enti, nonché dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali; i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (si tratta degli immobili “a destinazione particolare”, quali ad esempio le stazioni, i ponti, le costruzioni cimiteriali escluse le tombe di famiglia); i fabbricati destinati ad usi culturali (sedi aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, ecc.); i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto; i fabbricati di proprietà della Santa Sede; i fabbricati appartenenti a Stati esteri e ad organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; i terreni agricoli in zone collinari o montane delimitate; i fabbricati utilizzati dai soggetti (diversi dalle società) che non hanno per oggetto esclusivo, o principale, l’esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, sportive, ecc. (in caso di utilizzazione «mista», l’esenzione spetta per la sola «frazione» nella quale si svolge l’attività non commerciale – art.91-bis, D.L. 1/2012, conv. con modifiche nella Legge 27/2012) i fabbricati rurali strumentali ubicati in Comuni montani o parzialmente montani (di cui all’elenco ISTAT) – DdL conversione D.L. 16/2012 «Semplificazioni fiscali» i fabbricati distrutti o danneggiati dal sisma che ha colpito l’Abruzzo il 6 aprile 2009 (DdL conversione D.L. 16/2012 «Semplificazioni fiscali»)
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«Pacchetto Casa» - Introduzione dell’IMU
IMU di possesso Artt. 8-9, D.Lgs. 23/2011 e Art.13, D.L. 201/2011 DEDUCIBILITÀ (Art. 14, co. 1, D.Lgs. 23/2011) l’IMU di possesso è indeducibile dalle imposte sul reddito e dall’IRAP DESTINAZIONE DEL GETTITO (Art. 13, D.L. 201/2011, conv. con modifiche nella Legge 22 dicembre 2011, n.214) Quota riservata allo Stato: 50% IMU calcolata applicando 0,76% su base imponibile complessiva di tutti gli immobili (esclusa l’abitazione principale e i fabbricati rurali ad uso strumentale), al lordo di ogni detrazione o riduzione DdL di conversione del D.L. 16/2012 «Semplificazioni fiscali» Esclusi dalla quota riservata allo Stato anche: gli immobili posseduti dai Comuni nel loro territorio l’«abitazione principale» dei soci di cooperative a proprietà indivisa e gli alloggi IACP
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DdL di conversione D.L. 16/2012 «Semplificazioni fiscali»
«Pacchetto Casa» - Introduzione dell’IMU DdL di conversione D.L. 16/2012 «Semplificazioni fiscali» «SCADENZARIO IMU» 2012 GENERALE GEN FEB MAR APR MAG GIU AGO SET OTT NOV DIC 1° GENNAIO Entra in vigore l’IMU 18 GIUGNO 50% IMU 2012 con aliquote “base” 30 SETTEMBRE Termine per i Comuni per deliberare le aliquote Dichiarazione IMU immobili acquistati dal 1° gen. 2012 10 DICEMBRE Termine per lo Stato per variare aliquote e detrazione 17 DICEMBRE Saldo e conguaglio 2012 LUG SOLO «ABITAZIONE PRINCIPALE» + PERTINENZE 33% IMU 2012 con aliquota + detrazione “base” 17 SETTEMBRE
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Solo modalità telematica
«Pacchetto Casa» - Introduzione dell’IMU IMU di possesso Artt. 8-9, D.Lgs. 23/2011 e Art.13, D.L. 201/2011 MODALITA’ DI VERSAMENTO Provv. Direttore AdE n.2012/53906 e n.2012/53909 del 12 aprile 2012 Approvazione nuovo “MODELLO F24” con introduzione della “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” Risoluzione AdE 35/E del 12 aprile 2012 Approvazione CODICI TRIBUTO Soggetti IVA Solo modalità telematica telematica “cartacea” (Banche, Poste, Agenti Riscossione) Altri contribuenti Sanzioni da accertamento (destinatario Comune) 3924 Aree fabbricabili (destinatario Comune) 3916 Interessi da accertamento (destinatario Comune) 3923 Terreni (destinatario Stato) 3915 Altri fabbricati (destinatario Stato) 3919 Terreni (destinatario Comune) 3914 Altri fabbricati (destinatario Comune) 3918 Fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario Comune) 3913 Aree fabbricabili (destinatario Stato) 3917 Abitazione principale e relative pertinenze (destinatario Comune) 3912 DdL conversione D.L. 16/2012 «semplificazioni fiscali» Ammesso pagamento anche con apposito bollettino postale, a decorrere dal 1° dicembre 2012
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«Pacchetto Casa» - Introduzione dell’IMU
IMU di possesso Artt. 8-9, D.Lgs. 23/2011 e Art.13, D.L. 201/2011 Soggetto IRPEF non esercente attività d’impresa, arte o professione Tipologia di immobile Tassazione previgente vigente “abitazione principale” esente IMU di possesso immobile non locato (residenziale diverso da “abitazione principale” e non residenziale) II.DD.+ICI immobile locato (residenziale diverso da “abitazione principale” e non residenziale) II.DD + IMU di possesso (*) (*) Per gli immobili residenziali, resta ferma la possibilità di applicazione della “cedolare secca” e la possibilità che il Comune disponga la riduzione dell’IMU per gli immobili locati sino al 4 per mille
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«Pacchetto Casa» - Introduzione dell’IMU
IMU di possesso Artt. 8-9, D.Lgs. 23/2011 e Art.13, D.L. 201/2011 Soggetto (IRPEF/IRES) esercente attività d’impresa, arte o professione Tipologia di immobile Tassazione previgente vigente immobile non locato (strumentale) II.DD.+ICI II.DD.+ IMU di possesso(*) immobile non locato (patrimonio) II.DD.+ IMU di possesso(**) immobile non locato (“bene merce”) II.DD.+ IMU di possesso(***) immobile locato (strumentale, patrimonio, “bene merce”) (*) Possibilità per i Comuni di disporre la riduzione dell’IMU sino al 4 per mille (**) Possibilità per i Comuni di disporre la riduzione dell’IMU sino al 4 per mille per immobili posseduti da soggetti IRES o, anche per gli altri soggetti, nell’ambito della potestà regolamentare di cui all’art. 52, D.Lgs. 446/1997 (***) Possibilità per i Comuni di disporre, per un periodo massimo di 3 anni, la riduzione dell’IMU sino al 3,8 per mille per immobili destinati alla vendita, a condizione che ne permanga la destinazione e non siano locati
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IMU propria di possesso
«Pacchetto Casa» - Introduzione dell’IMU IMU propria di possesso ANCE sostiene: L’aumento dei “coefficienti moltiplicatori” per la determinazione dei valori catastali, con un unico coefficiente, non tiene conto delle differenze tra nuovi e vecchi accatastamenti, né dell’allocazione territoriale dei fabbricati Le riduzioni dell’aliquota IMU per gli «immobili merce», gli immobili strumentali, per quelli posseduti da soggetti passivi IRES (società di capitali) e per gli immobili locati sono previste come mere facoltà dei Comuni Per evitare un aggravio impositivo a carico delle imprese, occorrerebbe prevedere «riduzioni automatiche» dell’IMU per tali immobili
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«Pacchetto Casa» - Imposta patrimoniale per gli immobili all’estero
La tassazione sul «possesso» degli immobili: «Patrimoniale» sugli immobili all’estero Art. 19, co e 23 D.L. 6 dicembre 2011, n.201 (conv. con modifiche nella L. 22 dicembre 2011, n.214) Introduzione dal 2011 dell’ imposta sul valore degli immobili situati all’estero Art.8, co.16, lett.e-g D.L. 2 marzo 2012, n. 16 Modifiche alla disciplina dell’ imposta sul valore degli immobili situati all’estero SOGGETTI PASSIVI persone fisiche residenti in Italia proprietari o titolari di altro diritto reale AMBITO OGGETTIVO immobili situati all’estero a qualsiasi uso destinati
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Nuova Patrimoniale sugli immobili all’estero
«Pacchetto Casa» - Imposta patrimoniale per gli immobili all’estero Nuova Patrimoniale sugli immobili all’estero Art. 19, co.13-17, D.L. 201/2011 ALIQUOTE aliquota ordinaria dello 0,76% aliquota ridotta dello 0,4% per gli immobili, e relative pertinenze, adibiti ad abitazione principale all’estero (stessa disciplina dell’IMU «abitazione principale») da soggetti: che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, sue suddivisioni politiche o amministrative o per un suo ente locale o presso organizzazioni internazionali, cui aderisce l’Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati limitatamente al periodo di tempo in cui l’attività lavorativa è svolta all’estero BASE IMPONIBILE valore degli immobili, costituito da costo d’acquisto risultante in atto o, in mancanza di questo, valore di mercato solo per gli immobili situati in Paesi UE o dello Spazio Economico Europeo, valore catastale come determinato e rivalutato nel Paese estero, ai fini delle imposte di natura patrimoniale e reddituale, o in mancanza di questo, costo d’acquisto risultante in atto o valore di mercato
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Nuova Patrimoniale sugli immobili all’estero
«Pacchetto Casa» - Imposta patrimoniale per gli immobili all’estero Nuova Patrimoniale sugli immobili all’estero Art. 19, co.13-17, D.L. 201/2011 DOPPIA IMPOSIZIONE detrazione d’imposta pari all’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile (sino a concorrenza dell’ammontare di imposta dovuta in Italia) solo per gli immobili situati in Paesi UE o dello Spazio Economico Europeo, detrazione d’imposta pari all’eventuale imposta patrimoniale e reddituale versata nello Stato in cui è situato l’immobile sempreché, per queste ultime, non si sia già fruito del credito d’imposta spettante per i redditi prodotti all’estero, di cui all’art.165 del TUIR – DPR 917/1986 IMPORTO MINIMO D’IMPOSTA 200 euro calcolato applicando sul valore dell’immobile l’aliquota ordinaria dello 0,76% (non è una «franchigia», né valgono le eventuali detrazioni) MODALITÀ OPERATIVE disposizioni attuative stabilite da 1 o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate versamento entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all’anno di riferimento
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Riapertura della rivalutazione delle aree dei privati
Rivalutazione aree possedute da privati Riapertura della rivalutazione delle aree dei privati Art.7, co.2, lett.dd-gg, D.L. 70/2011 (conv. con modifiche nella legge 12 luglio 2011, n.106) Nuova riapertura dei termini per effettuare la rivalutazione delle aree edificabili o agricole possedute da soggetti non esercenti attività commerciali Circoscritta estensione dei soggetti interessati Modalità di recupero dell’imposta sostitutiva già versata per precedenti rivalutazioni
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Rivalutazione aree dei privati
Rivalutazione aree possedute da privati Rivalutazione aree dei privati Art. 7, c.2, lett.dd-gg, D.L. 70/2011 AGEVOLAZIONE Possibilità di rivalutare le aree edificabili o agricole dei privati non esercenti attività commerciale, possedute al 1° luglio 2011, mediante: redazione e giuramento della perizia di stima entro il 30 giugno 2012, versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito pari al 4% dell’intero valore rivalutato entro il 30 giugno 2012 AMBITO SOGGETTIVO persone fisiche società semplici enti non commerciali (a condizione che le aree non rientrino nell’esercizio dell'attività commerciale eventualmente svolta) società di capitali, ma solo per i beni che siano stati oggetto di misure cautelari e poi tornati nella piena titolarità delle medesime società all’esito del giudizio Al di fuori di quest’ultimo caso specifico, i soggetti titolari di reddito d’impresa sono esclusi dalla rivalutazione
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Rivalutazione aree dei privati
Rivalutazione aree possedute da privati Rivalutazione aree dei privati Art. 7, c.2, lett.dd-gg, D.L. 70/2011 AMBITO OGGETTIVO Per “terreni edificabili e con destinazione agricola” si intendono: terreni lottizzati o sui quali sono state costruite opere per renderli edificabili, terreni edificabili in base a strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, terreni agricoli EFFETTI IRPEF: Riduzione delle Plusvalenze tassabili in capo al cedente Il valore rivalutato dell’area, aumentato dei costi di perizia, costituisce il valore iniziale su cui calcolare l’eventuale plusvalenza derivante dalla vendita Registro, Imposte Ipo-catastali: Il valore rivalutato dell’area, aumentato dei costi di perizia, costituisce il valore normale minimo di riferimento Se, dopo la rivalutazione mutano le condizioni urbanistiche (es. area edificabile che diventa agricola), le imposte dirette ed indirette potranno applicarsi sul valore originario di acquisto, senza considerare la rivalutazione (dichiarandolo nell’atto di vendita) Non spetta il rimborso dell’imposta sostitutiva già versata e risultano comunque dovute le eventuali rate residue
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Rivalutazione aree possedute da privati
Ambito applicativo ed effetti della rivalutazione EFFETTI: Riduzione delle plusvalenze tassate IRPEF (il «valore rivalutato» si sostituisce al «valore iniziale») Lottizzazione Fattispecie Valore iniziale Terreno lottizzato acquistato a titolo oneroso da + di 5 anni dall’inizio della lottizzazione Valore del bene 5 anni prima della lottizzazione Terreno lottizzato acquistato a titolo oneroso da - di 5 anni dall’inizio della lottizzazione Prezzo di acquisto Terreno lottizzato acquistato a titolo gratuito Valore del bene all’inizio della lottizzazione Cessione Area edificabile Area acquistata a titolo oneroso Prezzo di acquisto rivalutato in base all’indice ISTAT Area acquistata a titolo gratuito Valore dichiarato nell’atto di successione o donazione Cessione Area agricola Area acquistata a titolo oneroso da non + di 5 anni dalla cessione
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Rivalutazione aree dei privati
Rivalutazione aree possedute da privati Rivalutazione aree dei privati Art. 7, c.2, lett.dd-gg, D.L. 70/2011 ADEMPIMENTI redazione e giuramento della perizia di stima del valore dell’area alla data del 1° luglio 2011, entro il 30 giugno 2012 (e comunque prima di cedere l’area) versamento dell’imposta sostitutiva (o della prima rata) del 4% calcolata sull’intero valore rideterminato dei terreni, sempre entro il 30 giugno 2012 Il versamento può avvenire anche in 3 rate di pari importo, in scadenza al: 30 giugno 2012 1° luglio interessi annuali al 3% (cadendo il 30 giugno di domenica) 30 giugno interessi annuali al 3% conservazione ed esibizione, o trasmissione, su richiesta dell’Amministrazione finanziaria della perizia giurata, unitamente ai dati identificativi dell’estensore ed al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva
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Rivalutazione aree dei privati
Rivalutazione aree possedute da privati Rivalutazione aree dei privati Art. 7, c.2, lett.dd-gg, D.L. 70/2011 ADEMPIMENTI La perizia deve essere redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari, periti industriali edili, periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura Le perizie stragiudiziali possono essere presentate per l’asseverazione presso la cancelleria del Tribunale, presso gli uffici del Giudice di pace o i notai In caso di comproprietà dell’area, è possibile un’unica perizia, ma distinti versamenti della sostitutiva In caso di pluralità di aree possedute da un unico soggetto è possibile un unico versamento purché, in sede di dichiarazione dei redditi, sia individuato il valore stimato di ciascun terreno Gli effetti della rivalutazione si perfezionano con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva o della 1° rata alla scadenza stabilita (30 giugno 2012) Il pagamento dell’imposta (o della 1° rata) oltre il termine previsto, non consente di utilizzare il valore rivalutato per il calcolo della plusvalenza. In tal caso, l’imposta versata può essere chiesta a rimborso Se il contribuente ha provveduto a versare la 1° rata entro la scadenza stabilita, ma ha omesso il versamento delle rate successive, queste ultime vengono iscritte a ruolo (è comunque possibile avvalersi del ravvedimento operoso - art.13, D.lgs.472/1997)
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Rivalutazione aree dei privati
Rivalutazione aree possedute da privati Rivalutazione aree dei privati Art. 7, c.2, lett.dd-gg, D.L. 70/2011 CASI PARTICOLARI TERRENO SU CUI INSISTONO FABBRICATI DA DEMOLIRE La rivalutazione è ammessa TERRENO POSSEDUTO IN COMUNIONE PRO INDIVISO La rivalutazione è ammessa anche per il singolo proprietario, La perizia deve riguardare l’intera area, Gli altri comproprietari determinano la plusvalenza sul valore non rivalutato TERRENO CONCESSO IN USUFRUTTO Diritto alla rivalutazione sia per l’usufruttuario che per il nudo proprietario TERRENO OGGETTO DI ESPROPRIAZIONE Indennità di espropriazione tassata alternativamente con l’imposta sostitutiva del 20% (art.11, legge 413/1991) o come reddito diverso (art.67, D.P.R. 917/1986)
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Rivalutazione aree dei privati
Rivalutazione aree possedute da privati Rivalutazione aree dei privati Art. 7, c.2, lett.dd-gg, D.L. 70/2011 CASI PARTICOLARI TERRENO PARZIALMENTE EDIFICABILE E’ ammessa la rivalutazione della sola parte edificabile, a condizione che la porzione sia individuata nello strumento urbanistico, da richiamare espressamente nella perizia TERRENO GRAVATO DAL DIRITTO DI SUPERFICIE E’ ammessa la rivalutazione TERRENO RIVALUTATO DAL DE CUIUS O DAL DONANTE L'erede o il donatario della stessa, ai fini del calcolo della plusvalenza, qualora intendano procedere alla cessione del terreno rivalutato, debbono assumere come valore iniziale del medesimo il valore indicato negli atti registrati in sede di successione o donazione TERRENO GIA’ RIVALUTATO La rivalutazione è ammessa con il pagamento dell’imposta sostitutiva al 4% sul nuovo valore TERRENO RIVALUTATO E POI «DEPREZZATO» La rivalutazione è ammessa anche per le aree già rivalutate, per le quali la nuova perizia riporti un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente
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Rivalutazione aree dei privati
Rivalutazione aree possedute da privati Rivalutazione aree dei privati Art. 7, c.2, lett.dd-gg, D.L. 70/2011 RECUPERO DELL’IMPOSTA VERSATA PER PRECEDENTI RIVALUTAZIONI Soggetti che, per aree già rivalutate, VOGLIONO fruire nuovamente della rideterminazione: possibilità di detrarre, dalla nuova imposta sostitutiva dovuta, l’importo già versato in occasione di precedenti rivalutazioni L’eccedenza relativa alla nuova rideterminazione può essere versata anche ratealmente in 3 quote annuali costanti (C.M. 47/E/2011): oppure, facoltà di chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva già pagata per precedenti rivalutazioni entro 48 mesi dal versamento della nuova imposta sostitutiva Rivalutazione area posseduta al 1° gennaio 2010 Imposta Sostitutiva totale dovuta 60 1a rata versata il 20 Rivalutazione area posseduta al 1° luglio 2011 110 Imposta da versare 90 (110-20) 1a rata da versare entro il 30 2a rata da versare entro il (cadendo il 30 giugno di domenica) 3a rata da versare entro il
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Rivalutazione aree dei privati
Rivalutazione aree possedute da privati Rivalutazione aree dei privati Art. 7, c.2, lett.dd-gg, D.L. 70/2011 RECUPERO DELL’IMPOSTA VERSATA PER PRECEDENTI RIVALUTAZIONI Soggetti che, per aree già rivalutate, NON VOGLIONO fruire nuovamente della rideterminazione: facoltà di chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva pagata per precedenti rivalutazioni entro 48 mesi dal versamento dell’imposta sostitutiva relativa all’ultima rideterminazione effettuata Se, al 14 maggio 2011, sono già decorsi i 48 mesi, il rimborso può essere richiesto entro il 14 maggio 2012 IPOTESI PARTICOLARE: i soggetti che hanno effettuato l’ultima rivalutazione nel 2010 possono rideterminare le rate ancora dovute (2011 e 2012), scomputando quanto versato per le precedenti rivalutazioni (C.M. 47/E/2011): Rivalutazione area posseduta al 1° gennaio 2008 Imposta Sostitutiva totale dovuta 60 1a rata versata il 20 2a rata versata il 3a rata versata il Rivalutazione area posseduta al 1° gennaio 2010 120 1a rata versata il 40 Imposta da versare 20 ( ) 2a rata da versare entro il 10 3a rata da versare entro il
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