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DETRAZIONE 65%: REQUISITI SOGGETTIVI E ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE

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1 DETRAZIONE 65%: REQUISITI SOGGETTIVI E ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE
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2 IL MECCANISMO DELL’AGEVOLAZIONE
IRPEF DETRAZIONE D’IMPOSTA IRES Nella misura del 65% delle spese sostenute INTERVENTO SPESA MAX Riqualificazione energetica di edifici esistenti Involucro edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti) Installazione di pannelli solari Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale Studio e pianificazione dell’operazione: Presupposti oggettivi Presupposti soggettivi Il meccanismo dell’agevolazione Gli adempimenti Natura dell’intervento Soggetti legittimati La detrazione 2

3 PROROGA ALLE SPESE SOSTENUTE ENTRO IL 31.12.2011
FINANZIARIA 2011 PROROGA ALLE SPESE SOSTENUTE ENTRO IL Anno spesa Numero rate annuali detrazione 2007 3 2008 da 3 a 10 2009 e 2010 5 2011 10 3

4 DETRAZIONE 65% REQUISITI SOGGETTIVI
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5 SOGGETTI DESTINATARI 1. Persone fisiche 2. Società di persone
3. Società di capitali Proprietari - usufruttuari - comodatari - conduttori 5

6 Proprietari o nudi proprietari
PERSONE FISICHE: Proprietari o nudi proprietari Titolari di un diritto reale (usufrutto, abitazione) Condomini per gli interventi sulle parti comuni Inquilini e comodatari Familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo) conviventi con il possessore o detentore. ( Circ. N. 34/E del 04/04/2008) 6

7 REQUISITO DELLA CONVIVENZA
Con Circolare 4 aprile 2008, n. 34, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori, possono fruire della detrazione del 65% a condizione che il requisito della convivenza abbia carattere di stabilità e non sia solo episodico. Per usufruire del beneficio è richiesto che la convivenza sussista fin dal momento in cui iniziano i lavori. Familiari conviventi Requisito convivenza con carattere stabilità Detrazione 65% Sussistenza dal momento in cui iniziano i lavori 7

8 LA RIPARTIZIONE DELLA SPESA FRA PIU’ SOGGETTI
Effetti pratici su: Il documento di spesa; Il bonifico di pagamento; I documenti da inviare all’ENEA. (Vedi Circ. 15/E del 20/04/2005) NB: La detrazione 65% compete al soggetto che sostiene le spese 8

9 REQUISITO FONDAMENTALE: PRESENZA DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
Non risulta possibile richiedere l’agevolazione per lavori eseguiti in ambienti privi di riscaldamento. ATTENZIONE: L’istallazione dei pannelli solari (comma 346, Finanziaria 2007) non è soggetta alla condizione di cui sopra, non essendo vincolata alla dimostrazione dell’ottenimento di un risparmio energetico. La Circolare 31 maggio 2007, n. 36, prevede che per beneficiare dell’agevolazione, gli edifici devono essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente negli ambienti interessati dagli interventi di risparmio energetico. 9

10 IL 65% E L’IMPRESA - L’agevolazione è possibile anche per l’impresa (individuale, società) o l’ente commerciale; - La detrazione d’imposta è IRES o IRPEF; - La destinazione dell’immobile non è vincolante; - Per l’impresa non vi è obbligo di pagamento con bonifico; - Il criterio di detrazione è quello di competenza e non di cassa; - La procedura di ammortamento del bene è sull’ammontare lordo della spesa sostenuta; beni merce NO - Le limitazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate per le imprese beni patrimonio NO beni strumentali destinati all’esercizio dell’attività SI 10

11 DETRAZIONE 65% GLI IMMOBILI INTERESSATI
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12 REQUISITI OGGETTIVI DEGLI EDIFICI
Qualsiasi categoria Catastale Iscritti in Catasto Esistenti Richiesta di accatastamento Pagamento dell’ICI se dovuta Già dotati di impianto di riscaldamento Nel caso di ristrutturazione “fedele ricostruzione” Nel caso di frazionamento ed ampliamento del numero di unità no “riscaldamento autonomo” Circolare n.36 del 31 maggio 2007: Tranne per istallazione pannelli solari 12

13 (POTENZA AL FOCOLARE ALMENO DI 15 KW)
IMPIANTO TERMICO (POTENZA AL FOCOLARE ALMENO DI 15 KW) La condizione di presenza dell'impianto di riscaldamento è rispettata anche se nell'immobile oggetto degli interventi sono presenti: - stufe; - caminetti; - apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; a condizione che siano "fissi" e che la somma delle potenze nominali al focolare, con riferimento alla singola unità immobiliare, sia almeno pari a 15 kw. 13

14 EDIFICI OGGETTO DI AMPLIAMENTO
Su immobile in costruzione Detrazione 55% NON ammessa Intervento di risparmio energetico Demolizione e ricostruzione dell’edificio Detrazione 55% ammessa Ampliamento dell’edificio originario Detrazione 55% NON ammessa se ammessa se Demolizione e ricostruzione con ampliamento Ristrutturazione con ampliamento ma senza demolizione vi è assimilazione alla “nuova costituzione” sulle spese riferite all’esistente 14

15 IMMOBILI IN CORSO DI COSTRUZIONE La Circolare 31 maggio 2007, n
IMMOBILI IN CORSO DI COSTRUZIONE La Circolare 31 maggio 2007, n. 36, al punto 2, ribadisce come rimangano esclusi dalle agevolazioni fiscali gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile. DEMOLIZIONE E "FEDELE RICOSTRUZIONE" DELL'EDIFICIO La Circolare n. 36/2007, dispone che, se viene posta in essere una ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, è possibile fruire dell'incentivo fiscale solo nell'ipotesi in cui l'edificio sia fedelmente ricostruito: in assenza di tale condizione, secondo la Circolare, si può ravvisare infatti una "nuova costruzione", intervento non agevolabile. ATTENZIONE: Sono esclusi dall'agevolazione anche gli interventi cui consegue un ampliamento dell'edificio originario. 15

16 DETRAZIONE 65% GLI INTERVENTI AGEVOLABILI
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17 FINANZIARIA 2011: CONFERMATI GLI INTERVENTI AGEVOLABILI
Art. 1, finanziaria Interventi agevolabili Spesa Massima comma 344 Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori individuati dalle apposite Tabelle allegate al Provvedimento e, dal 2008, al Decreto € ,18 (€ di detrazione) comma 345 Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati, a condizione che siano rispettati determinati requisiti di trasmittanza termica. € ,91 (€ di detrazione) comma 346 Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, scuole e università. Si rammenta che in tali interventi non è compresa l’installazione di pannelli solari per la produzione di energia (pannelli fotovoltaici). comma 347 Sostituzione (integrale o parziale) di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione ovvero, dal 2008, con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia, nel rispetto dai valori di prestazione ed efficienza energetica fissati dalle apposite Tabelle. € ,45 (€ di detrazione 17

18 DETRAZIONE 65% RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI (Comma 344)
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19 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Interventi riqualificazione energetica interi edifici Comma 344 Finanziaria 2007 Detrazione 65% La Circolare n. 36/2007 ha confermato che per tale tipologia di intervento non è richiesta l'effettuazione di opere particolari o l'installazione di dispositivi precisi: l'importante è che, mediante i lavori effettuati, il contribuente ottenga la prestazione energetica disposta dalla norma (riduzione del fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale). 19

20 Se i lavori sono eseguiti su interi edifici
EDIFICI INTERESSATI L'agevolazione in esame spetta a condizione che gli interventi siano eseguiti su edifici "esistenti". In merito a tale definizione, di interesse sono i chiarimenti forniti dalla Circolare n. 36/2007 che evidenzia come, la Legge finanziaria 2007, relativamente a tale tipo di intervento, sia menzionata solo la possibilità di porlo in esse su "edifici" e non su "parti di edifici". ATTENZIONE: Ne consegue che i valori di prestazione energetica che è necessario raggiungere per beneficiare della detrazione del 65%, devono essere considerati con riferimento al fabbisogno dell'intero edificio, non delle singole unità immobiliari comprese nello stesso. Riqualificazione energetica Ammessa detrazione 65% Se i lavori sono eseguiti su interi edifici Finanziaria 2007 comma 344 20

21 DETRAZIONE 65% INTERVENTI SULL’INVOLUCRO DEGLI EDIFICI (Comma 345)
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22 INTERVENTI SULL’INVOLUCRO DEGLI EDIFICI
E’ possibile beneficiare della detrazione del 65% per la realizzazione, su edifici o parti di edifici esistenti, di interventi relativi a: - strutture opache verticali (pareti); - strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti); - finestre comprensive di infissi; che permettano di ottenere un risparmio energetico, in termini di minor calore disperso: è necessario che siano rispettati determinati valori di trasmittanza termica. Possono, ad esempio, rientrare nell'agevolazione in esame pareti esterne e finestre costruite con materiali e sistemi tali da permettere di ridurre la trasmittanza termica, ovvero il calore che si disperde per la differenza di temperatura tra l'ambiente interno e l'esterno. 22

23 SOSTITUZIONE FINESTRE COMPRENSIVE DI INFISSI
La Circolare n. 36/2007, in merito all'agevolazione riferita alle finestre afferma che gli infissi devono essere considerati comprensivi delle strutture accessorie che: - hanno effetto sulla dispersione di calore, tra cui scuri o persiane; - risultino strutturalmente accorpate al manufatto, come ad esempio, i cassonetti incorporati nel telaio dell'infisso. L'intervento di sostituzione di infissi o di rifacimento di pareti già conformi ai requisiti di trasmittanza termica previsti dalla norma, non risulta agevolabile: è necessario che, mediante le lavorazioni si raggiunga un ulteriore risparmio. Nell'asseverazione il tecnico abilitato è tenuto ad indicare, oltre ai valori raggiunti con i nuovi interventi, anche i valori della trasmittanza originaria; in questo modo viene, in sostanza, evidenziato il risparmio energetico ottenuto tramite l'intervento. 23

24 SOSTITUZIONE DEL PORTONE DI INGRESSO
Con Risoluzione 9 dicembre 2008, n. 475, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la sostituzione del portoncino di ingresso può beneficiare della detrazione del 65% a condizione che detto intervento: - consenta di conseguire gli indici di risparmio energetico specificamente richiesti per le gli interventi su strutture opache o - presentando le medesime componenti costruttive richieste per le finestre, possa essere considerato alla stregua di tale elemento, ossia se si tratti di una porta finestra. 24

25 DETRAZIONE 65% PANNELLI SOLARI PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA (comma 346)
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26 PANNELLI SOLARI PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA
La detraibilità del 65% delle spese sostenute per l'installazione di pannelli solari per: - produzione di acqua calda sia per usi domestici che industriali; - copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. ATTENZIONE: l'agevolazione in esame si rivolge all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda e non all'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per i quali sono previste altre agevolazioni NO PRESENZA DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO L'installazione dei pannelli solari non è soggetta alla condizione di esistenza di un impianto di riscaldamento negli edifici oggetto dell’intervento. Pertanto, è possibile beneficiare dell'agevolazione per l'installazione dei pannelli eseguita su edifici privi di riscaldamento (ad esempio, installazione sul tetto di un rifugio in montagna). N.B. 26

27 PANNELLI SOLARI PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA
Solo su edifici esistenti Istallazione pannelli solari per produzione acqua calda Comma 346, Finanziaria 2007 Non richiesta la presenza di impianto di riscaldamento   FINALITÀ DELL'UTILIZZO DEI PANNELLI SOLARI Secondo la formulazione della norma e del relativo Decreto attuativo, i pannelli solari possono essere installati al fine di ottenere acqua calda: 1) per usi domestici (unità immobiliari a destinazione abitativa) ovvero 2) industriali (pertanto, edifici a destinazione produttivo-commerciale). 27

28 I REQUISITI RICHIESTI I requisiti richiesti affinché l'intervento di installazione dei pannelli solari possa beneficiare della detrazione, sono definiti dall'articolo 8, comma 1, D.I. 19 febbraio 2007 e precisamente è disposto che: - i pannelli solari e i bollitori impiegati siano garantiti per almeno cinque anni; - gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici siano garantiti almeno due anni; - i pannelli solari presentino una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN o UNI EN rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN e UNI EN le norme EN e EN recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell'Unione europea o della Svizzera. - l'installazione dell'impianto sia stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti. 28

29 DETRAZIONE 65% IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE (comma 347)
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30 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
La detrazione del 65% agli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con: - impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; - dal 2008, anche impianti di climatizzazione diversi dalle caldaie a condensazione e precisamente impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia. L'agevolazione di cui al comma 347 mira all'eliminazione delle tradizionali caldaie, che disperdono nell'ambiente, attraverso il camino, una percentuale del calore prodotto. INQUADRAMENTO DEGLI INTERVENTI L'inquadramento degli interventi che possono beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 347 è definito dall'articolo 1, comma 5, D.I. 19 febbraio 2007, come modificato dal Decreto 7 aprile L'agevolazione in esame risulta quindi applicabile alla sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale, con impianti: - dotati di caldaie a condensazione; - dotati di pompe di calore ad alta efficienza (dal 2008); - geotermici a bassa entalpia (dal 2008); con contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. ATTENZIONE: Per fruire della detrazione di cui al comma 347 è necessario che i fabbricati interessati siano provvisti di impianto di riscaldamento: la Circolare n. 36/2007 afferma che non è possibile beneficiare dell'agevolazione per l'installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti. 30

31 PASSAGGIO DA IMPIANTI INDIVIDUALI AUTONOMI A SISTEMA CENTRALIZZATO
L'articolo 9, comma 3, D.I. 19 febbraio 2007, prevede che sono agevolabili, a titolo di "sostituzione di impianti di climatizzazione invernale" anche le seguenti tipologie di interventi: - trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore e - trasformazione degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore. Diversamente, è escluso dall'agevolazione il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato per l'edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi. 31

32 DETRAZIONE 65% L’ITER DA SEGUIRE
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33 Adempimenti detrazione del 65%
L’ITER DA SEGUIRE Acquisizione documentazione di autorizzazione edilizia Asseverazione intervento Acquisizione (se necessari) Adempimenti detrazione del 65% Certificazione/qualificazione energetica edificio Invio all’Agenzia delle Entrate (eventuale) Comunicazione lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta Trasmissione documentazione all’Enea Per fruire della detrazione in dichiarazione dei redditi, il contribuente è tenuto ad essere in possesso: -della documentazione attestante la tipologia di intervento effettuato; -ricevuta dell'invio della documentazione all'ENEA; -delle fatture, ricevute fiscali o altri documenti attestanti le spese sostenute; -copia del bonifico bancario/postale, se le spese sono sostenute da soggetti non imprenditori. 33

34 DOCUMENTAZIONE EDILIZIA
Nel caso in cui l'intervento per cui si intende richiedere la detrazione del 65% presupponga l'effettuazione di lavori di carattere edilizio, si rende necessario verificare presso il Comune competente la necessità di produrre la necessaria documentazione. ATTENZIONE: In considerazione delle novità recentemente intervenute e del fatto che la documentazione nonché l'inquadramento degli interventi stessi può variare in base alla normativa locale, è necessario che il soggetto interessato si informi presso il Comune competente. 34

35 TIPOLOGIE DI INTERVENTI EDILIZI
Tipo intervento Riferimento normativo (art. 3, c. 1, D.P.R. n. 380/01) Documentazione necessaria ai fini edilizi Manutenzione ordinaria lettera a) Non è necessario alcun titolo abilitativo o comunicazione all'Amministrazione comunale Manutenzione straordinaria lettera b) Se effettuata su immobili: - non vincolati, è necessaria la denuncia di inizio attività; - soggetti a tutela, è necessaria l'istanza di autorizzazione edilizia, il cui rilascio deve avvenire in forma esplicita. Restauro e risanamento conservativo lettera c) Per eseguire tali interventi su immobili: Ristrutturazione edilizia lettera d) È necessaria la concessione edilizia, il cui rilascio deve avvenire in forma esplicita. 35

36 ASSEVERAZIONE DELL'INTERVENTO E CERTIFICAZIONE/QUALIFICAZIONE ENERGETICA
Il contribuente è tenuto a procurarsi due documenti tecnici, redatti da un tecnico abilitato: 1) l'asseverazione dell'intervento con tale documento, viene certificato che l'intervento eseguito è conforme ai requisiti tecnici previsti dal Decreto Interministeriale 19 febbraio 2007 e 11 marzo 2008; 2) l'attestato di "certificazione energetica" o di "qualificazione energetica" con tale documentazione, il tecnico attesta i fabbisogni di energia primaria di calcolo dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa per il caso specifico 36

37 INVIO DOCUMENTAZIONE ALL’ENEA
Per beneficiare della detrazione, il soggetto interessato, entro i 90 giorni seguenti alla fine dei lavori, è tenuto ad inviare all'ENEA (Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente) un'apposita documentazione, contenente i dati relativi all'intervento effettuato. Sono previste due procedure differenziata a seconda del tipo di intervento posto in essere: - procedura PRQ (pratica riqualificazione energetica) per la generalità degli interventi - procedura PRS (pratica riqualificazione energetica semplificata) per gli interventi di entità “minore” (ad esempio, sostituzione infissi in singole unità immobiliari). L'ENEA attesta di aver ricevuto correttamente la documentazione inviando al contribuente interessato un' di conferma: detto documento deve essere conservato per fruire della detrazione in dichiarazione dei redditi. 37

38 DETRAZIONE 65% ASSEVERAZIONE DELL’INTERVENTO E QUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO
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39 ASSEVERAZIONE DELL’INTERVENTO E QUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO
La detrazione del 65% è, come regola generale, subordinata all'acquisizione, da parte del contribuente, della seguente documentazione: - asseverazione che l'intervento eseguito rispetta i requisiti richiesti dalla normativa; - attestato di certificazione/qualificazione energetica dell'edificio nel quale sono effettuati i lavori. Tuttavia, per gli interventi di minore entità (sostituzione finestre in singole unità immobiliari, installazione di pannelli solari, etc.) sono state previste importanti semplificazioni relativamente alla documentazione tecnica da conservare. Acquisizione documenti Certificazione/Qualificazione Asseverazione Intervento Edificio 39

40 DETRAZIONE 65% INVIO DOCUMENTAZIONE ALL’ENEA
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41 Invio documentazione all’Enea
  TERMINI DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE Il termine ultimo per inviare la documentazione richiesta all'ENEA è stabilito nei novanta giorni seguenti la fine degli interventi. Invio documentazione all’Enea Entro 90 giorni dalla fine dei lavori 41

42 INVIO DOCUMENTAZIONE ALL’ENEA
Dati attestato Certificazione/ Qualificazione energetica Allegato A D.I. 19/02/2007 Documentazione da inviare all’ENEA Scheda informativa interventi realizzati Allegato E D.I. 19/02/2007 Sostituzione finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari Scheda informativa semplificata Allegato F D.I. 07/04/2008 Istallazione pannelli solari per produzione acqua calda 42

43 DETRAZIONE 65% SPESE AMMESSE ALLA DETRAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
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44 Spese ammesse alla detrazione
Interventi Spese ammesse alla detrazione Interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie - Fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; - Fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; Demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo. Interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi - Miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso; - Miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni. Interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda - Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento; - Smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, nonché a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008, con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, ovvero con impianti di climatizzazione invernale di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione. 44

45 PRESTAZIONI PROFESSIONALI Tra le spese agevolabili rientrano anche le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui sopra, compresa la redazione dell'attestato di certificazione/qualificazione energetica. Trattasi dei corrispettivi erogati alle figure che si occupano di verificare che l'intervento eseguito rispetti i requisiti richiesti dalla normativa per beneficiare della detrazione del 65%. 45

46 PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLE SPESE
Possono beneficiare della detrazione, nel rispetto delle condizioni richieste, le spese per interventi di risparmio energetico sostenute negli anni dal 2007 al Tuttavia, per definire il periodo di sostenimento (e detraibilità) della spesa è necessario differenziare a seconda che il soggetto interessato sia o meno titolare di reddito di impresa. a) SOGGETTI NON TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA Per i soggetti non titolari di reddito di impresa, ovvero - persone fisiche "private" (non titolari di partita IVA); - esercenti arti e professioni; - enti non commerciali; sono agevolabili le spese effettivamente pagate nell'anno di riferimento, in applicazione del "principio di cassa". Va quindi considerata la data del bonifico bancario attestante il pagamento delle spese Segue… 46

47 …segue b) SOGGETTI TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA Se i soggetti titolari di reddito di impresa (imprese individuali, società di persone e di capitali, enti commerciali) hanno sostenuto spese per interventi di risparmio energetico inerenti all'esercizio dell'attività vanno considerate le spese riguardanti i periodi di imposta in corso al 31 dicembre dell'anno di riferimento, secondo il principio di competenza. Così disponeva, in sede di prima applicazione dell'agevolazione (relativamente all'anno 2007) la Circolare n. 36/2007: "...per i soggetti titolari di reddito d'impresa, per i quali i lavori ineriscono all'esercizio dell'attività commerciale (art. 2, comma 1, lett. b), sono detraibili le spese imputabili al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007". COSA SI INTENDE PER COMPETENZA? La citata Circolare n. 36/2007, ricordando che nella determinazione del reddito di impresa non rileva il momento del pagamento, precisa inoltre che per l'imputazione dei costi è necessario considerare: a) per i servizi, la data in cui risultano ultimate le prestazioni; b) per i beni mobili, la data di consegna o della spedizione. 47

48 MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE SPESE
Causale versamento Pagamento Spese detraibili 65% Pagamento mediante bonifico Soggetti non imprenditori dal quale risultino Codice fiscale beneficiario detrazione Codice fiscale o partita IVA percipiente Privati Enti non commerciali Società semplici e associazioni tra professionisti 48

49 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Riqualificazione energetica (comma 344) Asseverazione Certificazione energetica Scheda informativa Strutture opache e infissi (comma 345) Sì (sostituibile con la certificazione del produttore per la sostituzione di finestre comprensive di infissi) Sì (dal 2008, No per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi) Pannelli solari (comma 346) Sì (regole particolari per i pannelli in autocostruzione) No, dal 2008 Impianti climatizzazione invernale (comma 347) Sì (sostituibile con la certificazione del produttore per gli impianti con potenza inferiore a 100 kW) Sì per i lavori ultimati fino al No per i lavori ultimati dal 49

50 50% E 65% ASPETTI COMUNI E NON
Comunicazione preventiva Asl SI NO Pagamento mediante bonifici * Obbligo di distinta annotazione della mano d’opera Obbligo conservazione fatture/ricevute fiscali e ricevute bonifici Invio documentazione ENEA a ultimazione lavori Soggetti imprese Trasferibilità delle agevolazioni Attestazione da parte del tecnico per lavori superiori a € ,69 Rateazione del beneficio 10 Da 3 a 10 Diversa durata per età del beneficiario ** * Salvo imprese, per le quali non è previsto ** 3 o 5 a seconda non inferiore a 75 o 80 anni di età 50

51 31 MARZO 2011: MODELLO IRE PER I LAVORI “A CAVALLO”
LAVORI INIZIATI NEL 2010 CHE PROSEGUONO NEL 2011 ENTRO IL INVIO MOD.”IRE2010” PER SPESE SOSTENUTE NEL 2010 Ai soli interventi i cui LAVORI PROSEGUONO OLTRE IL PERIODO D’IMPOSTA, ossia soltanto nei casi in cui i lavori iniziano in un periodo d’imposta e proseguono in quello successivo; La comunicazione non va presentata se: I soggetti che non inviato la comunicazione in esame all’Agenzia delle Entrate, non sono esclusi dalla possibilità di beneficiare della detrazione del 65% ma saranno sanzionati con la sanzione da € 258 a € *** In presenza di più proprietari/detentori dell’immobile che sostengono le spese e che intendono fruire della detrazione del 55%, la comunicazione può essere trasmessa soltanto da uno di essi. i lavori sono iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta; nel periodo d’imposta in cui sono iniziati i lavori (proseguiti nel periodo d’imposta successivo) non sono state sostenute spese. 51

52 RITENUTA 8% SUI PAGAMENTI SOMME GIÀ ASSOGGETTATE A RITENUTA
SOGGETTO CHE EFFETTUA IL BONIFICO A BANCA / POSTA PER IL PAGAMENTO DI SPESE CHE BENEFICIANO DEL 50% - 65% banca / posta Accredita al beneficiario del bonifico l’importo al netto della ritenuta OPERA LA RITENUTA D’ACCONTO DEL 8% Al fine di evitare l’applicazione di una doppia ritenuta d’acconto, va operata la sola ritenuta del 10% di cui al “nuovo” art. 25, DL n. 78/2010. SOMME GIÀ ASSOGGETTATE A RITENUTA L’Agenzia delle Entrate: “in considerazione del carattere speciale della disciplina di cui all’art. 25 del DL n. 78 del 2010, al fine di evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica subiscano sullo stesso corrispettivo più volte il prelievo alla fonte, dovrà essere applicata la sola ritenuta del 10% prevista dal predetto decreto legge n. 78 del I sostituti d’imposta che, per avvalersi della agevolazioni fiscali previste per tali interventi, seguono i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, pertanto, non opereranno su tali somme le ritenute ordinariamente previste dal DPR 600 del 1973”. 52

53 SPESE SOSTENUTE DA PIU’ SOGGETTI
Spese sostenute da più soggetti Limite massimo “complessivo” detrazione del 65% con riferimento ad unità immobiliare divisa in base alla percentuale di partecipazione 53

54 Obbligo indicazione manodopera in fattura
LEGGE FINANZIARIA 2008 LEGGE FINANZIARIA 2008 Obbligo indicazione manodopera in fattura Eliminato Eliminato Per beneficiare della detrazione del 36% per le spese sostenute dal 2011 Per richiedere applicazione IVA agevolata 10% 54

55 65%: GLI ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE NEL CORSO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI
NON NECESSARIA Comunicazione preventiva Pagamento con bonifico bancario (se soggetti privati) OBBLIGATORIO anche postale o on-line Annotazione sul documento fattura dell’ammontare della mano d’opera (Circ. 16/02/2007 n.11 p.3.2) OBBLIGATORIA Asseverazione Pratiche a conclusione lavori Attestato di certificazione energetica OBBLIGATORIE (salvo casi particolari) Scheda informativa degli interventi 55

56 DECADENZA DELL’AGEVOLAZIONE
Difformità nelle modalità di pagamento Mancata annotazione dell’ammontare della mano d’opera Mancato invio all’ENEA dei documenti richiesti entro il termine previsto Mancata esibizione titolo di disponibilità dell’immobile se di proprietà di terzi Mancata esibizione dell’assemblea condominiale con tabella riparto 56

57 IL TRASFERIMENTO DELL’AGEVOLAZIONE NELL’IPOTESI DI TRASFERIMENTO DELL’IMMOBILE
Soggetto beneficiario non proprietario (inquilino, comodatario) L’agevolazione permane al soggetto che ha sostenuto le spese Cessa detenzione Soggetto beneficiario dell’agevolazione proprietario Cessione dell’ immobile agevolato Morte del soggetto Trasferimento agevolato all’acquirente dell’immobile “Trasferimento” dell’agevolazione a erede utilizzatore Soggetto beneficiario “impresa” L’agevolazione non si trasferisce all’acquirente? 57

58 DETRAZIONE 65% GLI ERRORI DA NON FARE
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59 QUESITI tratti dal sito WWW.ENEA.IT

60 30. D - Il limite previsto di , o euro di detrazione deve intendersi per ciascun intervento o per ciascun richiedente? R - Il limite massimo di detrazione è riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e sarà eventualmente suddiviso se esistono più possessori dell'immobile che partecipano alla spesa. Per gli interventi in un condominio l'ammontare massimo di detrazione deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio, eccezion fatta per gli interventi di riqualificazione globale ricadenti nell'ambito di applicazione del comma 344 per i quali il tetto massimo di detrazione è unico per tutto il condominio e dovrà essere ripartito tra tutti i condòmini. 34. D - Ho intenzione di installare alcuni pannelli fotovoltaici sopra il tetto per il fabbisogno di casa mia. Non mi sembra però che siano incentivati dal "decreto edifici". E' vero? Eventualmente non sono disponibili altre agevolazioni? R - Il "decreto edifici" non riguarda il fotovoltaico e quindi non sono agevolati da tale decreto tale tipologia di impianti ma è possibile avvalersi o delle agevolazioni del 36% (vedi la guida dell'Agenzia delle Entrate) o del "decreto fotovoltaico" reperibile nella sezione "La normativa". E' tuttavia da tenere presente che la normativa incentivante è stata modificata dall'art. 2 c. 143 e seg. della Finanziaria 2008, alla quale si rimanda per ulteriori dettagli. In ogni caso, il soggetto attuatore non è l'ENEA ma il Gestore dei Servizi Elettrici ( al quale è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni o per scaricare l'apposita guida. Segue… 60

61 …segue 37. D - Sto ristrutturando un immobile rurale precedentemente non accatastato e riscaldato solo con un caminetto e una stufa a legna. Posso fruire delle detrazioni se metto infissi a norma e installo una caldaia a condensazione? R - Si ritiene che non sia possibile perché un edificio, per fruire delle detrazioni, deve essere esistente e avere un impianto di riscaldamento funzionante. Un edificio si considera esistente se risulta accatastato o se almeno è stata presentata domanda di accatastamento e se viene pagata l'ICI, se dovuta. Inoltre si ritiene che un impianto di riscaldamento, per essere considerato tale, debba rispondere alla definizione di cui al punto 14 dell'allegato A al D. Lgs. 192/05, limitatamente alla produzione di energia termica per la climatizzazione invernale, e che qui si riporta: "Impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari... comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.“ 65. D - Nel 2010 ho avviato lavori di riqualificazione energetica del mio immobile che potrei non riuscire a concludere entro la fine dell’anno. Nel caso in cui non riuscissi a concludere i lavori entro questa data, che cosa succede? R – Una volta approvata definitivamente la proroga, tutte le spese pagate entro il 2010 saranno detraibili in cinque anni a partire dalla denuncia dei redditi dell'estate Le fatture che viceversa saranno pagate nel 2011 saranno detraibili in 10 anni a partire dalla denuncia dei redditi dell'estate La documentazione degli interventi eseguiti, come al solito, deve essere trasmessa ad ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori. Resta fermo quanto disposto dalla faq 52: il mancato termine dei lavori nel 2010 va comunicato all'AdE con apposita comunicazione telematica entro il 31 marzo 2011, specificando quanto pagato nel 2010. 61

62 QUESITI tratti da “L’ESPERTO RISPONDE”
Fonte: “Il Sole 24 Ore”

63 PER CHI PAGA NEL 2010 RESTA IL DIRITTO AL 55% IN 5 RATE
Ho pagato con bonifico le finestre che saranno montate nel Come mi devo comportare per fruire del beneficio del 55% in cinque rate a partire dal 2010? G.A. - ASCOLI PICENO Si precisa innanzitutto che la legge di stabilità (Finanziaria 2011) proroga, fino al 31 dicembre 2011, le agevolazioni fiscali per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (detrazione del 55%, articolo 1, commi 20-24, legge 244/2007, Finanziaria 2008). Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31dicembre 2011, tuttavia, la ripartizione della detrazione avverrà in 10 quote annuali di pari importo (anziché in cinque quote, come previsto per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2010). In ogni caso, ai fini del 55%, per le persone fisiche, vale il principio di cassa; rileva, cioè, il momento di pagamento con bonifico, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2010, a prescindere dalla data di esecuzione dei lavori o di emissione della fattura. Pertanto, se i pagamenti avvengono entro il 31 dicembre 2010 e gli infissi vengono installati nel 2011, in ogni caso la detrazione opera in cinque quote annuali a partire dalla dichiarazione dei redditi 2011 (in sede di dichiarazione dei redditi occorrerà attestare che i lavori sono ancora in corso a 31 dicembre). 63 DATA: 27 dicembre 2010

64 I PANNELLI FOTOVOLTAICI
NON RIENTRANO NEL 55% Devo installare dei pannelli fotovoltaici volti alla riduzione del consumo per la produzione dell'acqua calda e il riscaldamento invernale dell'abitazione. Tale opera ammonta a euro e i lavori avranno una durata di sette giorni. Poiché tale spesa è solo finalizzata alla riduzione dei consumi e non alla produzione di energia elettrica, posso beneficiare della detrazione del 55% del costo sostenuto per l'acquisto dei pannelli fotovoltaici e per l'eventuale manodopera ai sensi dell'articolo 1, comma 344, legge 296 del 27 dicembre 2006? Mauro Rinaldi - ROMA L'installazione dell'impianto fotovoltaico non può ritenersi agevolata con alcuna detrazione fiscale pur se lo stesso è utilizzato per la riduzione del consumo di energia per la produzione di acqua calda e per il riscaldamento. Tale intervento, infatti, non rientra nella detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici (articolo 1, commi 20-24, legge 244/2007), che agevola i soli pannelli solari (e non anche i fotovoltaici), destinati alla produzione di acqua calda (risoluzione 207/E/2008 e risoluzione 244/E/2007). Viceversa, quale intervento diretto al contenimento del consumo energetico eseguito su abitazione, si rende applicabile la detrazione Irpef del 36% (articolo 1, commi 17-19, legge 244/2007). Diversamente, l'installazione dei pannelli solari-termici per l'acqua calda è espressamente agevolata con la citata detrazione del 55% (articolo 1, comma 346, legge 296/2006, prorogato sino al 2010 dall'articolo 1, commi 20-24, legge 244/2007), che, per tali interventi, spetta nella misura massima di euro (in pratica, le spese detraibili sono complessivamente pari a ,91 euro - guida dell'agenzia delle Entrate «Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico» 3/2007). In ogni caso, al contribuente può essere riconosciuto l'incentivo di cui all'articolo 7 del Dlgs 387 del 29 dicembre 2003, («Tariffa incentivante») finalizzato a sostenere la produzione di energia mediante lo sfruttamento dell'impianto fotovoltaico. Per fruire del 36% occorre inviare, preventivamente all'inizio dei lavori, la prescritta comunicazione al centro operativo di Pescara. Le fatture devono poi essere pagate con bonifico bancario o postale (guida alle agevolazioni dell'agenzia delle Entrate, edizione 2008, pubblicata sul sito 64 DATA: 29 settembre 2008

65 LA CHIUSURA DELLA VERANDA NON GODE DI AGEVOLAZIONI
Un privato ristruttura la propria abitazione. Chiude una veranda e la rende parte integrante dell'abitazione. I serramenti utilizzati per le finestre della ex veranda sono agevolabili come riqualificazione energetica (55%) pur non essendo una sostituzione? P.V. – MILANO Nel caso di specie, si ritiene che la chiusura completa in muratura della veranda e la realizzazione degli infissi non fruisca della detrazione del 55% in quanto si realizza un aumento di volumetria. La detrazione Irpef del 36% (articolo 2, comma 15, legge 203/2008) e quella del 55% (articolo 1, commi legge 244/2007), spetta per i soli interventi di recupero edilizio ed energetico che non comportino aumento di volumetria dell'abitazione (circolare 57/E/1998). Per ciò che concerne gli interventi relativi alla copertura di terrazze o balconi, si ritiene che la detrazione del 36% possa spettare solo se i lavori siano diretti, ad esempio, alla trasformazione degli stessi in verande non completamente chiuse lateralmente, in quanto, in tale ipotesi, non si verrebbe a realizzare un nuovo vano dell'abitazione ad aumento della cubatura della stessa (vedasi, in tal senso, la Guida dell'agenzia delle Entrate al 36% su nella quale viene ammesso il beneficio per la trasformazione del balcone in veranda, quale intervento di ristrutturazione edilizia). Alle stesse conclusioni si giunge anche con riferimento al 55 per cento. Nel caso di specie, i valori di trasmittanza termica previsti nel Dm 11 marzo 2008 e successive modificazioni potrebbero conseguirsi solo coprendo interamente il volume in muratura o con i vetri e ciò comporta l'aumento di volumetria. In sostanza, l'agevolazione per la realizzazione degli infissi nella ex veranda non compete poiché, evidentemente, con la chiusura della veranda si viene a configurare, di fatto, un incremento della cubatura dell'abitazione, che non permette l'applicazione del 55 per cento. Inoltre, nel caso di specie, non si tratta di sostituzione di infissi ma di infissi di nuova realizzazione. 65 DATA: 21 febbraio 2011

66 LA PARCELLA DEL TECNICO SEGUE L'ITER ORDINARIO
L'agevolazione fiscale del 55% riferita a lavori per il risparmio energetico può essere scaricata in 10 anni se il bonifico a saldo della fattura viene eseguito entro il 31 dicembre Anche la parcella del professionista, incaricato della comunicazione a Enea entro i 90 giorni dalla fine dei lavori, può essere scaricata nei 10 anni e deve essere pagata tramite bonifico bancario? F.I. - MILANO L’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n.220 prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2011, delle agevolazioni fiscali per le spese relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (detrazione del 55%: articolo 1, commi , legge 296/2006 e successive modificazioni). Per le spese sostenute dalle gennaio al 31 dicembre 2011, tuttavia, la ripartizione della detrazione avverrà in 10 quote annuali di pari importo (anziché in 5 quote, come previsto per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2010),In sostanza tutte le spese sostenute nel 2011 ai fini del 55% potranno essere detratte a partire dalla dichiarazione dei redditi 2012 per il 2011, in 10 quote costanti di pari importo. La detrazione si applica anche in relazione alle spese professionali strettamente inerenti l'esecuzione dei lavori. Pertanto, anche la parcella del professionista per gli adempimenti di legge (comunicazione all'Enea) potrà essere detratta in 10 anni dal Anche la parcella del professionista deve essere pagata con bonifico bancario o postale e nella causale di versamento può essere inserita la seguente dicitura: «detrazione del 55%, articolo 1, commi , legge 296/2006, pagamento parcella». 66 DATA: 21 febbraio 2011

67 È SCUSABILE L'ERRORE CHE RIGUARDA LA CAUSALE
Ho effettuato la sostituzione degli infissi,nell'appartamento di mia proprietà, completando i lavori ed effettuando i pagamenti, tramite bonifico, entro la fine di dicembre 2010, per poter beneficiare della detrazione fiscale del 55%, prevista per il risparmio energetico. Purtroppo, mi sono accorto che nel primo bonifico bancario, quale anticipo dei lavori da eseguire, nella causale è stata indicata la legge 449/97 (quella della detrazione del 36% per ristrutturazioni) anziché la legge prevista per il risparmio energetico. Il bonifico del saldo della fattura dei lavori eseguiti è stato, invece, fatto correttamente citando la legge 296/2006. Posso riportare l'intera somma pagata, anticipo e saldo, ai fini dell'agevolazione fiscale del 55% o devo considerare solo l'importo del bonifico a saldo dei lavori eseguiti? M.Z. - ROMA In assenza di un chiaro orientamento dell'agenzia delle Entrate, si ritiene che l'agevolazione possa riguardare anche l'anticipo. Nel caso in questione, infatti, siamo di fronte a un errore formale scusabile. L'importante è poter dimostrare, in sede di richiesta di chiarimenti, la correlazione tra i bonifici e le fatture per l'esecuzione dei lavori di risparmio energetico (sostituzione degli infissi). D'altra parte, la successiva comunicazione all'Enea dovrebbe dimostrare che si tratta di richiesta della detrazione del 55 per cento. In sostanza, si ritiene che il contribuente possa comunque fruire della detrazione del 55% (articolo 1, commi , legge296/2006 e relativa proroga sino al 31 dicembre 2011 ai sensi dell'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n.220), considerando, tra le spese agevolabili, anche quelle pagate con i bonifici bancari che, per errore scusabile, indicano la norma di riferimento sbagliata (cioè legge 449/97, quella del 36%). In caso di eventuale verifica da parte dell'amministrazione finanziaria, il contribuente deve essere in grado di dimostrare la corrispondenza dei bonifici con le fatture rilasciate dalla ditta che ha eseguito l'intervento. Nei medesimi bonifici, devono essere comunque presenti gli ulteriori elementi richiesti (codice fiscale del beneficiario della detrazione e indicazione eventuale della tipologia di interventi di riqualificazione energetica). A tal fine, si consiglia di farsi rilasciare una dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori che attesti il pagamento delle fatture con il bonifico emesso in quella data. In tal modo la dichiarazione potrà essere esibita in sede di richiesta di chiarimenti da parte dell'amministrazione. 67 DATA: 21 febbraio 2011

68 SÌ AL RISPARMIO ENERGETICO PER LA MOGLIE CONVIVENTE
Ho sostituito la caldaia con una nuova a condensazione nella mia abitazione. Posso intestarla a mia moglie, anche se la casa è intestata a me? Siamo in comunione di beni. Come devo procedere per poter beneficiare dei 55% ai fini Irpef? E.G. –VARESE Nel caso di specie, la detrazione del 55% (articolo 1,commi della legge 244/2006) si applica a condizione che la moglie non proprietaria del fabbricato in cui vien sostituita la caldaia risulti convivente con il marito proprietario da prima dell'inizio dei lavori. L'incentivo del 55% (articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220) può essere esteso anche a familiari conviventi, qualora (circolare 184/E/2002): sussista la situazione di convivenza da prima dell'inizio dei lavori; le spese risultino effettivamente a carico del familiare convivente. Inoltre, come chiarito dalla circolare 24/E/2004, è necessario che i lavori agevolati vadano effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica la convivenza. Ovviamente, tutti gli adempimenti devono essere effettuati a nome della moglie (comunicazione all'Enea entro 90 giorni dal collaudo della caldaia con allegata la scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello schema di cui all'allegato E del decreto 19 febbraio 2007). 68 DATA: 21 febbraio 2011

69 PER LA STUFA A PELLET C'È SOLO LO SCONTO DEL 36%
Sono proprietario di una mansarda, in un condominio risalente agli anni 70 dotato di un impianto di riscaldamento centralizzato a colonna. Questa primavera, l'assemblea condominiale ha deliberato, con il mio solo voto contrario, la dismissione del riscaldamento centralizzato, causa il perdurare del cattivo funzionamento dell'impianto anche dopo avere sostituito la caldaia due anni fa. Pertanto, sono stato costretto a provvedere al riscaldamento autonomo installando una stufa a pellet. Chiedo se posso beneficiare della detrazione fiscale del 55 percento. Salvatore Macaluso — PALERMO La risposta è negativa. Ai sensi dell'articolo 1, commi 20-24, legge 244/2007, la detrazione del 55% trova applicazione nel caso di interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale mediante l'installazione di caldaie a condensazione, con contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, ivi compresi i termosifoni. In relazione agli interventi agevolabili, il decreto attuativo 19 febbraio 2007 ha specificato (articolo 9, comma 3) che rientrano altresì nella detrazione del 55% le opere volte sia alla trasformazione di impianti individuali autonomi in un impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore, sia trasformazione di impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore. Viceversa, non risulta agevolato l'intervento contrario. L'installazione di una stufa a pellet tuttavia beneficia, se installata in abitazione, dell'agevolazione del 36% (articolo 2, comma 191/2009) per le ristrutturazioni edilizie, quale opera finalizzata al risparmio energetico,a condizione che, a regime, si raggiunga un rendimento,misurato con metodo diretto, non inferiore al 70% (Dm 15 febbraio 1992). Gli adempimenti da seguire, in tal caso, per poter fruire del beneficio fiscale del 36%, sono: l'invio della raccomandata al centro operativo di Pescara, prima dell'inizio dell'intervento, del modello di comunicazione di inizio lavori. I pagamenti delle fatture, con indicazione del costo della manodopera, devono esser eseguiti con bonifico bancario o postale. 69 DATA: 21 febbraio 2011

70 AMMESSO IL 55% SU INFISSI DELLA SECONDA CASA LOCATA
Sono proprietario di due appartamenti: uno è la mia prima abitazione, l'altro è dato in locazione. Nell'appartamento dato in locazione, dovrei cambiare gli infissi. Se gli infissi rientrano nell'agevolazione del 55% per i requisiti tecnici, la detrazione mi spetta? G.C. - COMO La risposta è affermativa. Anche la sostituzione degli infissi su una seconda casa concessa in locazione fruisce, in presenza dei requisiti di trasmittanza termica previsti dalla legge, della detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici (articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220). Come evidenziato anche nella circolare 36/E del 2007, infatti, i benefici fiscali non sono limitati agli interventi eseguiti sulla abitazione principale ma su tutti i fabbricati posseduti o detenuti (in locazione o comodato). In sostanza, anche il locatore (proprietario di abitazione concessa in affitto) ha diritto alla detrazione del 55% in quanto persona fisica. A diverse conclusioni si giunge per i fabbricati, anche abitativi, concessi in locazione da esercenti attività commerciale, con riferimento ai quali la detrazione non trova applicazione (risoluzione 340/E del 1° agosto 2008). 70 DATA: 14 febbraio 2011

71 DETRAZIONE 65% GLI INTERVENTI RELATIVI AL RISPARMIO ENERGETICO E L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 71

72 Non ha previsioni specifiche IVA
GLI INTERVENTI RELATIVI AL RISPARMIO ENERGETICO E L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO L’intervento di risparmio energetico si colloca ai fini IVA nel quadro generale dell’applicazione dell’IVA per il settore Edile Non ha previsioni specifiche IVA 72

73 POSSIBILE CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL RISPARMIO ENERGETICO IN AMBITO IVA
In linea generale quindi, se l’intervento di risparmio energetico è collocato nell’ambito di un intervento di: Prestazioni di servizi relative alla realizzazione degli interventi di recupero edilizio di cui alle lettere c), d) ed e) della L.457/1978* (recupero e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica) Cessione di beni finiti per gli interventi di cui sopra al di fuori della prestazione Iva 10% (p.127 quaterdeces Tab. A parte III) Iva 10% (p.127 terdeces Tab. A parte III) Iva 10% (art. 7 L. 488/1999) Con limite di capienza del 50% sul totale prestazione in presenza di cd “beni significativi” ( es. infissi, caldaie etc.) (DM 29/12/1999) Prestazioni di servizi relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su unità residenziali o fabbricati a prevalente destinazione residenziale (Per gli edifici pubblici residenziali vedi 127 duodeces) Cessione di beni (materie prime, semilavorati e prodotti finiti) destinati agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui sopra Iva 20% Prestazione di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relative a unità o fabbricati non a destinazione residenziale nonché eventuali cessioni di beni destinati agli stessi Iva 20% * Ora individuati art. 3 T.U. DPR 6 giugno 2001 n.380 73

74 POSSIBILE CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL RISPARMIO ENERGETICO IN AMBITO IVA
Vi è invece previsione specifica nell’ambito della normativa IVA per: Impianti produzione calore/energia nonché beni finiti forniti per la loro costruzione Iva 10% (p.127 quinquies e sexies tab. A parte III DPR 633) Interventi relativi al risparmio energetico Iva 4% Impossibile coesistenza Concorre al plafond per la detrazione Assolta da privati IVA Assolta da imprese e detratta Non concorre al plafond per la detrazione 74


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