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Revisione Aziendale Corso avanzato

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Presentazione sul tema: "Revisione Aziendale Corso avanzato"— Transcript della presentazione:

1 Revisione Aziendale Corso avanzato
LA FORMAZIONE DEL GIUDIZIO DI REVISIONE Università La Sapienza-Roma Corso di laurea magistrale: Economia Aziendale- Consulenza Professionale Anno accademico: Docente: Corrado Testori

2 La nuova relazione di revisione (ISA Italia)
Con l’introduzione degli ISA Italia (in particolare il set degli ISA Italia 700) si ha una trattazione più organica e dettagliata degli aspetti connessi alla relazione di revisione Risultano conseguentemente superati: La comunicazione Consob n del 1° dicembre 1999; I Documenti di Ricerca Assirevi sulla relazione di revisione (come i n. 157, 151, 91, 91-bis); I «vecchi» principi di revisione CNDCEC n. 001 e 002.

3 La nuova relazione di revisione (ISA Italia)
Elenco ISA Italia in tema di relazione di revisione 700 – Formazione del giudizio e relazione sul bilancio 705 – Modifiche al giudizio nella relazione 706 – Richiami di informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti 710 – Informazioni comparative 720 – La responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in documenti che contengono il bilancio 720 B – La responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all’espressione del giudizio sulla coerenza

4 Revisione Aziendale Corso avanzato
ISA ITALIA 700 Università La Sapienza-Roma Corso di laurea magistrale: Economia Aziendale- Consulenza Professionale Anno accademico: Docente: Corrado Testori

5 ISA Italia 700 Il principio ISA ITALIA 700 contiene elementi di novità per l’ordinamento italiano e tratta della responsabilità del revisore per la formazione del giudizio sul bilancio e della forma e del contenuto della relazione di revisione emessa a seguito dello svolgimento della revisione contabile. Esso è strettamente collegato ai due principi successivi (ISA Italia n. 705 “Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente” e n. 706 “Richiami d’informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente”) che trattano della forma e del contenuto della relazione di revisione nei casi in cui il revisore esprima il giudizio con modifica o vi inserisca un richiamo d’informativa o un paragrafo relativo ad altri aspetti, principi che saranno oggetto dei successivi capitoli. I tre principi citati forniscono argomentazioni di dettaglio sulle modalità di predisposizione della relazione di revisione e delle possibili scelte per il revisore a seguito della valutazione degli elementi probativi raccolti durante le diverse fasi della revisione.

6 ISA Italia 700 In particolare, l’ISA Italia n. 700 specifica che l’obiettivo del revisore è quello, da una parte, di formarsi un giudizio sul bilancio sulla base della valutazione delle conclusioni tratte dagli elementi probativi acquisiti e, dall’altra, di esprimere chiaramente tale giudizio mediante una relazione scritta che descriva gli elementi su cui è basato il giudizio. Il principio, in presenza di un giudizio senza modifica, illustra la struttura e il contenuto della relazione di revisione, identificando così gli elementi che devono essere presenti e l’ordine con cui tali elementi devono essere esposti, garantendo così l’uniformità delle relazioni.

7 ISA Italia 700 La relazione di revisione deve essere redatta in forma scritta, con l’indicazione della data, della firma e della sede del revisore. Il titolo deve indicare esplicitamente che si tratta di una relazione di un revisore “indipendente”, attestando così il rispetto di tutti i principi etici applicabili riguardanti l’indipendenza e distinguendo tale relazione da quelle emesse da altri soggetti.

8 ISA Italia 700 Una volta individuati i destinatari (socio/i), la relazione di revisione si compone di paragrafi, caratterizzati da specifici titoli finalizzati a chiarirne il contenuto, che hanno l’obiettivo di individuare: l’impresa il cui bilancio è stato oggetto di revisione contabile, i prospetti che costituiscono il bilancio, inclusa la presenza delle note esplicative e la data di riferimento del bilancio stesso; le responsabilità della direzione per il bilancio, sia in termini di redazione in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile sia con riferimento a quella parte del sistema di controllo interno ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; le responsabilità del revisore, inclusa una sintetica descrizione della portata della revisione contabile; il giudizio del revisore.

9 ISA Italia 700 Struttura della relazione di revisione Titolo [contenente il riferimento normativo] Relazione sul bilancio d’esercizio [par. introduttivo – identificazione oggetto della revisione] Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio Responsabilità della società di revisione Giudizio Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione [e di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari] con il bilancio d’esercizio

10 ISA Italia 700 Esempio relazione [non-EIP-Ente di Interesse Pubblico- e Principi Contabili Italiani] RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE INDIPENDENTE AI SENSI DELL’ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N.39 [integrare in base alle ulteriori norme di riferimento] Agli Azionisti della ABC S.p.A. Relazione sul bilancio d’esercizio Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della Società ABC S.p.A., costituito dallo stato patrimoniale al [gg][mm][aa], dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

11 ISA Italia 700 Esempio relazione [non-EIP-Ente di Interesse Pubblico- e Principi Contabili Italiani] Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. Differenza rispetto all’ISA 700 Omessa la parte sulla responsabilità degli amministratori per la parte di controllo interno necessaria al fine di consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

12 ISA Italia 700 Esempio relazione [non-EIP-Ente di Interesse Pubblico- e Principi Contabili Italiani] Responsabilità della società di revisione E’ nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori significativi. [continua]

13 ISA Italia 700 Esempio relazione [non-EIP-Ente di Interesse Pubblico- e Principi Contabili Italiani] La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso. [continua]

14 ISA Italia 700 Esempio relazione [non-EIP-Ente di Interesse Pubblico- e Principi Contabili Italiani] Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. NB. Non è più previsto il paragrafo sui comparativi Giudizio A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società ABC S.p.A. al [gg][mm][aa] e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. senza rilievi

15 ISA Italia 700 Il giudizio senza rilievi richiede che il revisore abbia acquisito una ragionevole sicurezza che il bilancio non contenga errori. Tale conclusione si avrà quando sono stati rispettati i seguenti punti: sono stati acquisiti elementi probativi appropriati e sufficienti per la verifica delle asserzioni di bilancio; gli errori non corretti, singolarmente o nel loro insieme, non sono significativi, in conformità a quanto previsto dall’ISA ITALIA n. 450

16 ISA Italia 700 Tutti gli aspetti significativi relativi alla redazione del bilancio sono stati rispettati e, ciò accade quando: nel bilancio sono adeguatamente esposti i principi contabili di riferimento applicati per la sua redazione; tali principi contabili sono coerenti con il quadro normativo applicabile all’informazione finanziaria; le stime contabili sono ragionevoli; le informazioni presenti sul bilancio sono attendibili, comparabili e comprensibili; la terminologia utilizzata in bilancio è appropriata e sono state fornite le informazioni rilevanti in maniera chiara e adeguata. Il bilancio richiama esplicitamente il quadro normativo di riferimento sull’informazione finanziaria applicabile.

17 ISA Italia 700 IL RISPETTO DELLE CONDIZIONI PRECEDENTEMENTE INDICATE IMPLICA CHE IL BILANCIO SIA STATO REDATTO IN TUTTI GLI ASPETTI SIGNIFICATIVI CONFORMEMENTE AL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO DELL’INFORMATIVA FINANZIARIA IL REVISORE ESPRIME UN GIUDIZIO SENZA RILIEVI/MODIFICA (par. 16 ISA ITALIA 700)

18 Revisione Aziendale Corso avanzato
ISA ITALIA 705 Università La Sapienza-Roma Corso di laurea magistrale: Economia Aziendale- Consulenza Professionale Anno accademico: Docente: Corrado Testori

19 ISA Italia 705 Il principio ISA ITALIA 705 tratta della responsabilità del revisore relativamente all’emissione della relazione di revisione nei casi in cui, nel formarsi un giudizio in conformità all’ISA Italia n. 700, egli ritenga che sia necessaria una modifica al suo giudizio sul bilancio in quanto: conclude che, sulla base degli elementi probativi ottenuti, il bilancio nel suo complesso contenga errori significativi; non è in grado di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati per poter concludere che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi. Le tre tipologie di giudizio con modifica, accennate nel capitolo precedente, sono: giudizio con rilievi; giudizio negativo; dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

20 ISA Italia 705 La decisione su quale tipologia di giudizio sia appropriata dipende, da una parte, dalla natura dell’aspetto che dà origine alla modifica, vale a dire: se il bilancio sia significativamente errato oppure, nel caso di impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati, possa esserlo e, dall’altra, dal giudizio professionale del revisore in merito alla pervasività degli effetti o dei possibili effetti dell’aspetto sul bilancio.

21 ISA Italia 705 Il giudizio con rilievi si avrà nei seguenti casi: Il revisore sulla base degli elementi probativi appropriati e sufficienti raccolti, ritiene che il bilancio contenga errori, che singolarmente o nel loro insieme, siano da considerarsi significativi ma non pervasivi  rilievo per mancanza di conformità alle norme che disciplinano i criteri di redazione del bilancio Il revisore non è in grado di acquisire elementi probativi e appropriati sufficienti sui quali basare il proprio giudizio, tuttavia ritiene che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi ma non pervasivi  limitazioni al procedimenti di revisione e possibili effetti di errori non individuati

22 ISA Italia 705 significativi ma non pervasivi
Elemento centrale del giudizio con rilievi è la presenza di errori o potenziali errori non individuati significativi ma non pervasivi  L’errore o l’effetto di potenziali errori non individuati è significativo quando supera i livelli di materialità come definiti dal revisore nel rispetto dell’ISA ITALIA n. 450.  L’errore o l’effetto di potenziali errori non individuati può essere pervasivo sulla base del giudizio professionale del revisore, quando, oltre ad essere significativo, i) non si limita a singole voci o elementi del bilancio, ii) pur limitandosi a singole voci o elementi di bilancio essi rappresentano una parte sostanziale del bilancio stesso, iii) con riferimento all’informativa assumono una importanza fondamentale per la comprensione del bilancio stesso.

23 ISA Italia 705 Giudizio negativo
Si ha il giudizio negativo quando il revisore ritiene che il bilancio nel suo complesso non sia stato redatto in conformità ai criteri che ne disciplinano la sua redazione e, pertanto, esso non rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico. Tale situazione si determina qualora il revisore abbia raccolto elementi probativi e sufficienti tali da far concludere che il bilancio contenga errori significativi e pervasivi.

24 ISA Italia 705 Impossibilità di esprimere un giudizio
Si ha l’impossibilità di esprimere un giudizio quando il revisore non è in grado di acquisire gli elementi probativi appropriati e sufficienti per poter concludere con ragionevole certezza che il bilancio non sia inficiato da errori. Tale situazione si determina qualora il revisore per l’impossibilità di acquisire gli elementi probativi e sufficienti ritenga che i possibili effetti sul bilancio di errori non individuati potrebbero essere significativi e pervasivi.

25 Significativo ma non pervasivo Significativo e pervasivo
ISA Italia 705 Modifiche al giudizio sul bilanci-schema riepilogativo Natura dell’aspetto che dà origine alla modifica Giudizio del revisore sulla pervasività degli effetti o dei possibili effetti sul bilancio Significativo ma non pervasivo Significativo e pervasivo Bilancio significativamente errato Giudizio con rilievi [per errori o carenza di informativa] Giudizio negativo Impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati [per limitazioni alle procedure di revisione] Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

26 ISA Italia 705 Rilievi per errori significativi
In presenza di un errore significativo il revisore deve includere un paragrafo dal titolo «Elementi alla base del giudizio con rilievi» in cui: descrivere e quantificare gli effetti economici e patrimoniali dell’errore (se la quantificazione non è fattibile deve dichiarare tale circostanza); includere, se fattibile (disponibilità o voluminosità), le informazioni omesse, in caso di mancata presentazione di informazioni obbligatorie; modificare il paragrafo sulle responsabilità del revisore.

27 ISA Italia 705 Rilievi per errori significativi - Esempio
Responsabilità della società di revisione Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio con rilievi. Elementi alla base del giudizio con rilievi [descrizione dell’aspetto che ha dato origine alla modifica] Giudizio con rilievi A nostro giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base del giudizio con rilievi”, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società ABC S.p.A. al [gg][mm][aa] e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

28 ISA Italia 705 Rilievi per limitazioni alle procedure di revisione
Una limitazione alle procedure di revisione può derivare da: Circostanze fuori dal controllo dell’impresa (registrazioni contabili distrutte o sequestrate); Circostanze relative alla natura e alla tempistica del lavoro di revisione (partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto, mancata partecipazione all’inventario fisico, applicazione delle sole procedure di validità non valutata sufficiente in presenza di controlli dell’impresa non ritenuti efficaci); Limitazioni imposte dalla direzione (partecipazione inventari, invio di richieste di conferme esterne). In caso di limitazioni imposte dall’impresa valutare le implicazioni per l’attività di revisione (ad es. rischio di frode).

29 ISA Italia 705 Rilievi per limitazioni alle procedure di revisione - Esempio Responsabilità della società di revisione Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio con rilievi. Elementi alla base del giudizio con rilievi [descrizione dell’aspetto che ha dato origine alla modifica] Giudizio con rilievi A nostro giudizio, ad eccezione dei possibili effetti di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base del giudizio con rilievi”, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società ABC S.p.A. al [gg][mm][aa] e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

30 ISA Italia 705 Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio
Il revisore non è in grado di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati e conclude che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi e pervasivi. Limitazioni alle procedure di revisione Presenza di molteplici significative incertezze (a causa della potenziale interazione delle incertezze e del loro possibile effetto cumulato sul bilancio) Modifiche nella relazione di revisione nel paragrafo introduttivo e in quello sulla responsabilità del revisore

31 ISA Italia 705 Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio - Esempio Relazione sul bilancio d’esercizio Siamo stati incaricati di svolgere la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della Società ABC S.p.A., costituito dallo stato patrimoniale al [gg][mm][aa], dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. Responsabilità della società di revisione È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10. Tuttavia, a causa degli aspetti descritti nel paragrafo “Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio”, non siamo stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio [continua]

32 ISA Italia 705 Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio – Esempio (segue) Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio [descrizione degli aspetti che hanno dato origine alla dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio] Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio A causa della rilevanza di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio”, non siamo stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Pertanto non esprimiamo un giudizio sul bilancio d’esercizio.

33 ISA Italia 705 Giudizio negativo Il revisore conclude che gli errori, singolarmente o nel loro insieme, sono significativi e pervasivi per il bilancio.

34 ISA Italia 705 Giudizio negativo - Esempio
Responsabilità della società di revisione Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio negativo. Elementi alla base del giudizio negativo [descrizione dell’aspetto che ha dato origine al giudizio negativo] Giudizio negativo A nostro giudizio, a causa della rilevanza di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base del giudizio negativo”, il bilancio d’esercizio non fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società ABC S.p.A. al [gg][mm][aa] e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

35 ISA Italia 705 Altre considerazioni in caso di giudizio negativo o impossibilità Non è consentita la c.d. split opinion, ossia l’inclusione nella relazione di revisione anche di un giudizio senza modifica su un singolo prospetto di bilancio o su uno o più specifici elementi, saldi o voci del bilancio. Altre considerazioni in caso di giudizio con modifica Se il revisore prevede di esprimere un giudizio con modifica nella relazione di revisione, egli deve comunicare ai responsabili delle attività di governance le circostanze da cui deriva la modifica e la formulazione che si propone di utilizzare nella relazione di revisione per tale modifica.

36 ISA Italia 705 Esempio Si suppongano i seguenti livelli di materialità: Overall materiality  Euro/ Performance materiality  Euro/ (= 90% di 1.500) SUM de minimis  Euro/ (= 10% di 1.500)

37 Descrizione errore/potenziale errore
ISA Italia 705 Alcuni esempi….. Descrizione errore/potenziale errore Tipologia di errore Caso 1: Rilevata sottostima del fondo rischi ed oneri per Euro/000 50 Caso 2: Rilevata sottostima del fondo svalutazione crediti per Euro/ Caso 3: Impossibilità di partecipare all’inventario fisico di fine esercizio. Voce Rimanenze in bilancio pari a Euro/ Caso 4: Rilevata: Errata capitalizzazione di costi di pubblicità da imputare a CE per Euro/ Mancata rilevazione di rimanenze di magazzino per Euro/ Caso 5: Rilevata sottostima dei debiti verso fornitori per Euro/ Caso 6: Impossibilità di partecipare all’inventario fisico di fine esercizio. Voce Rimanenze in bilancio pari a Euro/

38 Descrizione errore/potenziale errore
ISA Italia 705 Alcuni esempi….. Descrizione errore/potenziale errore Tipologia di errore Caso 1: Rilevata sottostima del fondo rischi ed oneri per Euro/000 50 NON SIGNIFICATIVO – NON PERVASIVO : l’errore deve essere evidenziato nelle carte di lavoro ma non comporta nessun effetto ai fini dell’espressione del giudizio in quanto inferiore al livello della SUM de minimis

39 Descrizione errore/potenziale errore
ISA Italia 705 Alcuni esempi….. Descrizione errore/potenziale errore Tipologia di errore Caso 2: Rilevata sottostima del fondo svalutazione crediti per Euro/ NON SIGNIFICATIVO – NON PERVASIVO: l’errore deve essere evidenziato nelle carte di lavoro e riepilogato nel SUM (da inserire in lettera di attestazione). Non comporta nessun effetto ai fini dell’espressione del giudizio in quanto pur essendo superiore al livello di SUM de minimis non è qualificabile come «significativo» in quanto non inficia nessuna voce di bilancio essendo inferiore all’overall materiality.

40 Descrizione errore/potenziale errore
ISA Italia 705 Alcuni esempi….. Descrizione errore/potenziale errore Tipologia di errore Caso 3: Impossibilità di partecipare all’inventario fisico di fine esercizio. Voce Rimanenze in bilancio pari a Euro/ SIGNIFICATIVO – NON PERVASIVO: Trattasi di potenziale effetto di errore non individuato in conseguenza di limitazione allo svolgimento delle procedure di revisione. Deve essere evidenziato nelle carte di lavoro, deve essere portato all’attenzione della Direzione aziendale (da inserire in lettera di attestazione) in quanto si stima che il potenziale errore possa essere superiore al SUM de minimis

41 Descrizione errore/potenziale errore
ISA Italia 705 Alcuni esempi….. Descrizione errore/potenziale errore Tipologia di errore Caso 4: Rilevata: Errata capitalizzazione di costi di pubblicità da imputare a CE per Euro/ Mancata rilevazione di rimanenze di magazzino per Euro/ SIGNIFICATIVO – NON PERVASIVO: Trattasi di errori che cumulativamente sono inferiori alla SUM de minimis (in quanto di segno opposto). Devono essere evidenziati nelle carte di lavoro, devono essere portati nel SUM (da inserire in lettera di attestazione) ma non comportano l’evidenza di un rilievo nel giudizio del revisore perché inferiori all’overall materiality. Se entrambi fossero stati superiori all’overall pur compensandosi (effetto netto nullo), sarebbero stati evidenziati entrambi come rilievi nel giudizio del revisore

42 Descrizione errore/potenziale errore
ISA Italia 705 Alcuni esempi….. Descrizione errore/potenziale errore Tipologia di errore Caso 5: Rilevata sottostima dei debiti verso fornitori per Euro/ SIGNIFICATIVO E (PERVASIVO ?): Trattasi di errore superiore all’overall materiality. Deve essere evidenziato nel SUM (da inserire in lettera di attestazione), rappresenta un rilievo nella relazione (giudizio con modifica) e può comportare un giudizio negativo se valutato anche pervasivo.

43 Descrizione errore/potenziale errore
ISA Italia 705 Alcuni esempi….. Descrizione errore/potenziale errore Tipologia di errore Caso 6: Impossibilità di partecipare all’inventario fisico di fine esercizio. Voce Rimanenze in bilancio pari a Euro/ SIGNIFICATIVO E (PERVASIVO ?): Trattasi di limitazione alle nostre procedure che si riferisce ad una voce significativa. Anche l’effetto del potenziale errore potrebbe essere significativo. Deve essere evidenziato nelle carte di lavoro, deve essere portato all’attenzione della Direzione (da inserire in lettera di attestazione) e deve essere riportato nel giudizio in quanto è presumibile che la stima del potenziale effetto sia superiore all’overall materiality (giudizio con modifica). Se poi il revisore dovesse ritenere che il potenziale errore non individuato sia addirittura pervasivo, allora ci troveremmo nella situazione di impossibilità di esprimere un giudizio.

44 Revisione Aziendale Corso avanzato
ISA ITALIA 706 Università La Sapienza-Roma Corso di laurea magistrale: Economia Aziendale- Consulenza Professionale Anno accademico: Docente: Corrado Testori

45 ISA Italia 706 Il principio ISA ITALIA 706 tratta delle ulteriori comunicazioni che il revisore può veicolare nella propria relazione di revisione qualora lo ritenga necessario secondo il proprio giudizio professionale. Tali ulteriori comunicazioni possono riguardare aspetti appropriatamente presentati o oggetto di appropriata informativa nel bilancio da parte della direzione, che rivestono un’importanza tale da risultare fondamentali per la comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori, oppure aspetti diversi dai precedenti che sono rilevanti ai fini della comprensione della revisione contabile, delle responsabilità del revisore o della relazione di revisione da parte di tali utilizzatori. Il primo caso comporterà, nelle definizioni del principio, l’inserimento di un paragrafo di “richiamo d’informativa” mentre il secondo di un paragrafo relativo ad “altri aspetti”

46 ISA Italia 706 Le circostanze che il revisore, in base al proprio giudizio professionale ed in relazione alle circostanze dell’incarico, potrebbe valutare meritevoli di un richiamo d’informativa, ad esempio: presenza di un’incertezza relativa all’esito futuro di contenziosi di natura eccezionale o di azioni da parte dell’autorità di vigilanza; applicazione anticipata di un nuovo principio contabile, rispetto alla sua data di entrata in vigore, che abbia un effetto pervasivo sul bilancio; una grave catastrofe che abbia avuto o continui ad avere un effetto significativo sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa

47 ISA Italia 706 Richiami di informativa
In caso di inserimento di un richiamo d’informativa nella relazione di revisione, il revisore deve: inserire il paragrafo nella relazione di revisione immediatamente dopo il paragrafo contenente il giudizio; utilizzare il titolo “Richiamo di informativa”; inserire nel richiamo d’informativa un chiaro riferimento all’aspetto da evidenziare e alla collocazione delle informazioni pertinenti che illustrano tale aspetto nel bilancio; indicare che il giudizio del revisore non è espresso con modifica in relazione all’aspetto evidenziato.

48 ISA Italia 706 Paragrafo su altri aspetti Il revisore deve inserire un paragrafo dal titolo “Altri aspetti” immediatamente dopo il paragrafo contenente il giudizio e l’eventuale richiamo di informativa. Esempio di paragrafo su altri aspetti nel contesto italiano Attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art bis Cod. Civ. nei casi in cui: la società che esercita direzione e coordinamento non revisionata dal medesimo revisore; sul bilancio della società che esercita direzione e coordinamento è stato emesso un giudizio modificato.


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