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Il contratto di lavoro intermittente

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Presentazione sul tema: "Il contratto di lavoro intermittente"— Transcript della presentazione:

1 Il contratto di lavoro intermittente
Cassetto Giuridico aggiornato al 4 ottobre 2016

2 DEFINIZIONE è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Cassetto Giuridico

3 Il contratto di lavoro intermittente può, in ogni caso, essere concluso con soggetti:
con meno di 24 anni di età. In tal caso, per la stipulazione del contratto, il lavoratore non deve avere compiuto 24 anni, mentre ai fini della durata del rapporto, esso deve concludersi entro il compimento del 25° anno di età; con più di 55 anni di età. Cassetto Giuridico

4 La violazione delle clausole contrattuali che escludano il ricorso al lavoro intermittente determina la conversione del contratto di lavoro intermittente in rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. Cassetto Giuridico

5 Attualmente è disciplinato
NORMATIVA Attualmente è disciplinato dal D. Lgs. n. 81/2015 agli artt Cassetto Giuridico

6     CARATTERISTICHE Il datore può utilizzare il lavoratore intermittente solo quando ne ha effettivamente bisogno. Il contratto di lavoro intermittente può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato. Cassetto Giuridico

7 FORMA IL CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE É STIPULATO IN FORMA SCRITTA E DEVE CONTENERE LE SEGUENTI INDICAZIONI: a) durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto; b) luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che non può essere inferiore a un giorno lavorativo; c) trattamento economico e normativo spettante al lavoratore e relativa indennità di disponibilità, ove prevista; d) forme e modalità con cui il datore di lavoro é legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché modalità di rilevazione della prestazione; e) tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità; f) misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto. Cassetto Giuridico

8 DURATA Fatta eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del periodo predetto, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.   Cassetto Giuridico

9 FACOLTÀ DI RISPONDERE ALLA CHIAMATA
Il contratto di lavoro intermittente non genera automaticamente un obbligo del lavoratore di rispondere positivamente alla chiamata del datore. Perché tale obbligo sussista è necessario che sia espressamente previsto dal contratto. Si distingue infatti: 1) il lavoro intermittente con espressa pattuizione dell’obbligo di disponibilità; 2) il lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità. Il contratto deve indicare anche il preavviso a cui è tenuto il datore di lavoro per la chiamata del lavoratore che non può essere inferiore a un giorno lavorativo. Cassetto Giuridico

10 DIVIETI Il lavoro intermittente è vietato ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 81/2015: Ø     per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; Ø     presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, che hanno riguardato i lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente, ovvero presso unità produttive nelle quali siano operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente; Ø     ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; Cassetto Giuridico

11 PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE
Ex art. 17 del D. Lgs. n. 81/2015, il lavoratore intermittente non deve ricevere un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello. Tale trattamento sarà, ovviamente, riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita. Cassetto Giuridico

12 COMPUTO DEI LAVORATORI
Il lavoratore intermittente è computato, secondo l’art. 18 del D. Lgs. n. 81/2015, nell'organico dell'impresa in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre. Cassetto Giuridico


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