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RISCHIO CHIMICO
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-Introduzione al rischio chimico -Le sostanze pericolose nei luoghi di lavoro -Regolamento REACH -Regolamento CLP
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Introduzione al Rischio Chimico
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PERICOLO e RISCHIO Molti prodotti chimici e molte operazioni che si compiono in diversi settori produttivi sono “pericolose”. Occorre però distinguere fra “pericolo” e “rischio”. - La pericolosità di un prodotto chimico e/o di una operazione è rappresentata dalla loro capacità intrinseca di causare effetti nocivi sugli esseri umani e sull'ambiente. - Il rischio è la probabilità che tali effetti si verifichino. Noi non siamo in grado di modificare la pericolosità di un dato prodotto o di un processo; possiamo però minimizzare (idealmente, annullare) i rischi connessi con il suo impiego.
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Art. 222 D.Lgs 81/08 Rimanda ai D.Lgs: - 52/1997 - 65/2003
Agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato.
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Agenti chimici pericolosi. Sono inclusi:
Gli agenti chimici potenzialmente pericolosi per la salute dei lavoratori; Gli agenti per i quali, indipendentemente dalla loro classificazione, si è pervenuti alla individuazione di un valore limite di esposizione professionale
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Classi di pericolosità
Per la sicurezza proprietà chimico-fisiche Per la salute proprietà tossicologiche Per l’ambiente effetti sull’ecosistema
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Agenti chimici pericolosi per la sicurezza:
Esplosivi Comburenti Estremamente infiammabili Facilmente infiammabili Infiammabili
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Esplosivi Le sostanze ed i preparati solidi, liquidi, pastosi o gelatinosi che, anche senza l'azione dell'ossigeno atmosferico, possono provocare una reazione esotermica con rapida formazione di gas e che, in determinate condizioni di prova, detonano, deflagrano rapidamente o esplodono in seguito a riscaldamento in condizione di parziale contenimento
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Comburenti Le sostanze ed i preparati che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione esotermica.
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Estremamente infiammabili
Le sostanze ed i preparati liquidi con il punto di infiammabilità estremamente basso ed un punto di ebollizione basso e le sostanze ed i preparati gassosi che a temperatura e pressione ambiente si infiammano a contatto con l'aria
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Facilmente infiammabili
le sostanze ed i preparati che, a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono subire innalzamenti termici e da ultimo infiammarsi; le sostanze ed i preparati solidi che possono facilmente infiammarsi dopo un breve contatto con una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo il distacco della sorgente di accensione; le sostanze ed i preparati liquidi il cui punto d'infiammabilità e' molto basso; le sostanze ed i preparati che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas estremamente infiammabili in quantità pericolose;
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Infiammabili Le sostanze ed i preparati liquidi con un basso punto di infiammabilità
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Agenti chimici pericolosi per la salute:
Molto tossici Tossici Nocivi Corrosivi Irritanti Sensibilizzanti Cancerogeni Mutageni Tossici per il ciclo riproduttivo
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Molto tossici, tossici e nocivi
Le sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche;
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Corrosivi Le sostanze ed i preparati che, a contatto con i tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
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Irritanti e sensibilizzanti
Irritanti: le sostanze ed i preparati non corrosivi, il cui contatto diretto, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria; Sensibilizzanti: le sostanze ed i preparati che, per inalazione o assorbimento cutaneo, possono dar luogo ad una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce reazioni avverse caratteristiche;
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Cancerogeni, mutageni, tossici per il ciclo riproduttivo
cancerogeni: le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare il cancro o aumentarne la frequenza; mutageni: le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza; tossici per il ciclo riproduttivo: le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare o rendere più frequenti effetti nocivi non ereditari nella prole o danni a carico della funzione o delle capacità riproduttive maschili o femminili;
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Attività considerate L’agente chimico è mezzo o risultato dell’attività lavorativa Produzione Manipolazione Immagazzinamento Trasporto Trattamento rifiuti
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Diffusione del rischio chimico
Industria delle costruzioni, dei metalli, della lavorazione del legno; Industria tessile; Industria automobilistica; Industria alimentare; Industria plastica, gomma; Industria chimica, vernici; Industria farmaceutica e cosmetica; Laboratori di anatomia patologica, sale operatorie, reparti di oncologia; Agricoltura; Smaltimento rifiuti; Etc…
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Agenti chimici Calce Cementi Smalti Gas anestetici Intonaci Reagenti
Resine Pigmenti Vernici Ecc.
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Fasi lavorative: Opere di scavo, getto cemento, movimento terra (polveri) Saldatura (fumi di saldatura) Asfaltatura (sostanze organiche) Posa in opera di pavimenti, parquet (vapori di colle, malte, resine) Lavori di finitura esterna, tinteggiatura (pitture, vernici, polveri)
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Agenti chimici tossici e danni per i lavoratori
Forma fisica del tossico: liquida, solida, aerosol, aeriforme; Vie di penetrazione: inalazione, contatto, ingestione La quantità di tossico assorbita per via inalatoria dipende dalla C(s) e dal V(a)/∆t; Difese naturali : ciglia vibratili, rivestimento cutaneo e film lipidico; Assorbimento: la sostanza chimica raggiunge il circolo; Metabolismo ed escrezione: trasformazione in metaboliti più idrosolubili (facilmente eliminabili con le urine) che possono avere caratteristiche tossicologiche non presenti all’origine; Effetti dannosi: locali o sistemici; acuti o cronici.
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Organi bersaglio Apparato respiratorio Apparato tegumentario
Apparato gastrointestinale Apparato urinario Apparato cardiocircolatorio Apparato emopoietico Sistema nervoso Sistema endocrino
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Malattie professionali …
Denunce di malattie professionali da agenti chimici: 10% delle denunce totali pervenute all’INAIL: 40% tumori; 32% malattie respiratorie; 24% dermatiti.
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… ed infortuni da agenti chimici
88% attraverso occhi o pelle; 11% per via nasale e inalazione; 1% attraverso il sistema digerente.
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CLORACNE
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Le sostanze pericolose nei luoghi di lavoro
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Normativa di riferimento e regolamenti
D. Lgs. 81/08 e s.m.i.; Regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals); Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures) ; Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) per la gestione e il coordinamento dei processi previsti dalle nuove normative su tali sostanze;
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D. Lgs 81/2008 e s.m.i. Riordino e coordinamento delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro in un unico testo normativo; Titolo IX- Capo I (protezione da agenti chimici): requisiti minimi per la tutela dei lavoratori contro i rischi per la salute e sicurezza che derivano da agenti chimici: presenti sul luogo di lavoro; che si sviluppano in seguito all’attività lavorativa. Stabilisce misure generali e specifiche di tutela e obblighi per i datori di lavoro e i lavoratori;
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Protezione da agenti chimici Titolo IX, capo I del D. Lgs 81/08
Non si applica: Agli agenti chimici per i quali occorrono provvedimenti per la protezione radiologica (D. Lgs 230/95); Alle attività con esposizione ad amianto (titolo IX, capo III); Ad alcune condizioni di trasporto in cui vigono disposizioni specifiche
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Protezione da agenti chimici Titolo IX, capo I del D. Lgs 81/08
Rientrano nel campo di applicazione: Tutti i processi lavorativi che sviluppano sostanze chimiche potenzialmente pericolose per la salute dei lavoratori
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Valutazione del rischio da agenti chimici (art. 223)
Censimento di sostanze e miscele utilizzate nel ciclo produttivo Controllo delle Schede Dati di Sicurezza
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RISCHIO BASSO PER LA SICUREZZA ED IRRILEVANTE PER LA SALUTE : associato a condizioni di lavoro nelle quali il livello di esposizione medio è dello stesso ordine di grandezza di quello medio della popolazione generale RISCHIO NON BASSO PER LA SICUREZZA NÉ IRRILEVANTE PER LA SALUTE
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Rischio basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute
Il datore di lavoro sarà tenuto ad applicare solo le misure ed i principi generali di prevenzione dei rischi (art. 224) Progettazione ed organizzazione Fornitura di attrezzature idonee Riduzione dei lavoratori esposti Riduzione della durata e dell’intensità dell’esposizione Misure igieniche adeguate Riduzione al minimo delle quantità di agenti chimici Metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione
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Rischio non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute
Il datore di lavoro deve attuare misure specifiche di prevenzione e protezione (art ) Sostituzione dell’agente pericoloso Progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, uso di attrezzature e materiali adeguati Appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio (aspirazioni localizzate, cappe, schermi, etc) Misure di protezione individuale Misurazione periodica degli agenti Sorveglianza sanitaria
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Valore limite di esposizione professionale
Limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione in relazione ad un determinato periodo di riferimento. Parametro di riferimento per valutare la salubrità degli ambienti di lavoro I limiti obbligatori per legge si basano sull’esposizione di soggetti adulti in buona salute, non sono applicabili a casi particolari Gli allegati XXXVIII e XXXIX del D. Lgs. 81/08 riportano i valori limite di esposizione professionale e i valori limite biologici per alcuni agenti chimici Per gli agenti chimici non contemplati negli allegati suddetti si fa riferimento ai valori limite di soglia (TLV- Threshold Limit Value) fissati dall’Associazione americana degli Igienisti Industriali (ACGIH)
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TLV dell’ACGIH TLV-TWA (valore limite ponderato): concentrazione media, ponderata nel tempo, degli inquinanti presenti nell’aria degli ambienti di lavoro nell’arco dell’intero turno lavorativo; indica il livello di esposizione al quale si presume che il lavoratore possa essere esposto 8 h/die, per 5gg/settimana, per tutta la durata della vita lavorativa, senza risentire di effetti dannosi. TLV-STEL (valore limite per brevi esposizioni): concentrazioni medie che possono essere raggiunte dai vari inquinanti per un periodo massimo di 15 min, non più di 4 volte al giorno con intervalli di almeno 1 ora tra i periodi di punta. TLV-C (valore limite di soglia): concentrazione che non può essere mai superata durante tutto il turno lavorativo.
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Segnaletica di sicurezza
È parte integrante delle misure di prevenzione e protezione e deve essere utilizzata in tutte le condizioni in cui siano presenti pericoli non controllabili. Fornisce un’indicazione o una prescrizione tramite: Cartello Colore Segnale luminoso/acustico Comunicazione verbale Segnale gestuale
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Diversi tipi di segnali di sicurezza, con colori e forme standardizzati
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Informazione e formazione
Ai sensi dell’art. 37 comma 4 del D. Lgs. 81/2008, la formazione e l’addestramento dei lavoratori devono avvenire in occasione: dell’inizio del rapporto di lavoro del trasferimento o in caso di cambio mansione della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose
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Sorveglianza sanitaria
Si applica a tutti i lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute (molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni): prima di adibire il lavoratore alla sua mansione; periodicamente; alla cessazione del rapporto di lavoro Il MC istituisce la cartella sanitaria e di rischio e fornisce al lavoratore tutte le informazioni necessarie al riguardo
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Dispositivi di Protezione Individuale
Vengono impiegati laddove il rischio da agenti chimici non può essere evitato o ridotto a livelli accettabili attraverso misure tecniche di prevenzione, misure organizzative e mezzi di protezione collettiva e devono: Essere marcati CE in modo visibile e duraturo Essere adeguati al rischio che si vuole prevenire Non introdurre ulteriori fattori di rischio Essere facili da usare ed adattabili alle esigenze del lavoratore Nel caso di uso simultaneo di più DPI, questi non devono interferire tra loro e devono mantenere la propria efficacia Essere corredati dalle istruzioni d’uso Inoltre, i lavoratori sono tenuti ad utilizzare correttamente i DPI messi a loro disposizione e a segnalarne le inefficienze. A tal fine essi sono sottoposti ad un programma di formazione e addestramento organizzato dal Datore di Lavoro.
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Regolamento REACH
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Regolamento REACH (CE n. 1907/2006)
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione sostanze chimiche Rafforzare la protezione della salute umana e dell’ambiente dagli effetti nocivi delle sostanze chimiche Migliorare la competitività e la capacità di innovazione dell’industria chimica europea Assicurare la libera circolazione delle sostanze chimiche nell’Unione Europea Promuovere metodi alternativi, senza impiego di animali da laboratorio, per la valutazione dei pericoli intrinseci delle sostanze chimiche
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Regolamento REACH (CE n. 1907/2006)
Si applica a tutte le sostanze chimiche prodotte, importate, commercializzate o utilizzate in UE > 1 tonnellata/anno Non si applica a miscele e articoli, ma solo a sostanze le sostanze chimiche fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata/anno devono essere registrate dal fabbricante/importatore La registrazione obbliga a fornire all’ECHA informazioni su proprietà fisico-chimiche e tossicologiche delle sostanze, usi, precauzioni d’uso e classificazione delle sostanze (fascicolo tecnico di registrazione) Inversione dell’onere della prova: sarà l’industria chimica a garantire la non dannosità dei prodotti che produce/commercializza
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Regolamento REACH (CE n. 1907/2006)
Per le sostanze prodotte/commercializzate in quantità >10 t/anno, è richiesto effettuare una valutazione della sicurezza chimica (CSA) che comprende: Valutazione dei pericoli Valutazione dell’esposizione Caratterizzazione del rischio Nell’ambito della valutazione dell’esposizione vengono redatti gli “scenari d’esposizione”. Scenari d’esposizione: l’insieme delle condizioni che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il ciclo produttivo e il modo in cui il fabbricante/importatore controlla l’esposizione delle persone e dell’ambiente; sono allegati nelle Schede Dati di Sicurezza
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ECHA (European Chemicals Agency)
Gestisce la Banca Dati centrale, riceve i fascicoli di registrazione, elabora Linee Guida per assistere i fabbricanti e gli importatori nell’applicazione del REACH Nel sospetto che la sostanza comporti rischi, l’Agenzia include la stessa in un elenco specifico e provvederà ad una ulteriore valutazione della sostanza Per alcune sostanze introduce procedure di restrizione, limitandone l’uso, la commercializzazione, la fabbricazione Fornisce informazioni sulle sostanze chimiche come nome IUPAC, classificazione, dati chimico-fisici, risultati di studi tossicologici/ecotossicologici, valori limite, istruzioni sulla sicurezza d’uso, metodi di analisi per determinare l’esposizione ambientale Pubblica ed aggiorna regolarmente un elenco di sostanze identificate come altamente preoccupanti, sottoposte ad autorizzazione, tra cui: CMR (sostanze cancerogene, mutagene, tossiche per il sistema riproduttivo di categoria 1A e 1B); PBT (sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche); vPvB (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili)
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Regolamento CLP
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Regolamento CLP (CE n. 1272/2008)
Classification, Labelling, Packaging In vigore in UE dal 20 Gennaio 2009, introduce un nuovo sistema di classificazione, etichettatura, imballaggio di sostanze e miscele Armonizza le disposizioni e i criteri relativi alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele all'interno della Comunità, tenendo conto dei criteri di classificazione e delle regole di etichettatura del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) delle Nazioni Unite Mantiene una continuità con la precedente normativa europea (DSP e DPP) Ha abrogato le precedenti direttive europee a partire dal 1 Giugno 2015 Obiettivo: determinare quali proprietà permettano di classificare una sostanza o miscela come pericolosa (pericoli di natura fisica, per la salute dell’uomo e per l’ambiente)
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Campo di applicazione CLP
Sostanze chimiche e miscele Biocidi, antiparassitari No limite di quantità /anno Esclusi i preparati che ricadono sotto altra normativa europea (farmaci, dispositivi medici, mangimi, cosmetici), sostanze per ricerca e sviluppo
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Novità CLP Preparato miscela
Categoria di pericolo classe di pericolo Frasi R frasi H o indicazioni di pericolo : descrivono la natura del pericolo legato a sostanze e miscele Frasi S frasi P o consigli di prudenza : indicano le misure raccomandate per prevenire/minimizzare gli effetti dannosi Simboli di pericolo pittogrammi Pittogrammi nuovi: con persona danneggiata e con punto esclamativo
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Pittogrammi
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Come leggere un’etichetta: le informazioni
Nome, indirizzo, numero di telefono del fornitore Quantità della sostanza/miscela messa a disposizione Identificatori di prodotto Eventuali pittogrammi di pericolo, avvertenze Eventuali indicazioni di pericolo e consigli di prudenza (non più di sei) Informazioni supplementari L’etichetta va posta saldamente su più facce dell’imballaggio, le informazioni devono essere facilmente leggibili ed indelebili
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Etichetta conforme al CLP
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Vecchia etichetta (direttiva 67/548/CEE
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Nuova etichetta (regolamento 1272/2008)
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Come leggere un’etichetta: la nuova classificazione
SOSTANZE O MISCELE INFIAMMABILI Gas, liquidi, aerosol, solidi infiammabili Sostanze o miscele autoreattive Liquidi/solidi piroforici Sostanze/miscele autoriscaldanti Sostanze/miscele che a contatto con l’acqua emettono gas infiammabili Perossidi organici
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SOSTANZE O MISCELE COMBURENTI
Gas comburenti Liquidi comburenti Solidi comburenti GAS SOTTO PRESSIONE Gas compressi Gas liquefatti Gas liquefatti refrigerati Gas disciolti
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SOSTANZE O MISCELE CORROSIVE
Corrosive per i metalli Corrosive per la pelle Effetti irreversibili sugli occhi/gravi lesioni oculari TOSSICITA’ ACUTA Sostanze o miscele che possono produrre effetti nocivi in seguito a somministrazione per via orale, cutanea o per inalazione
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ATTENZIONE Sensibilizzazione cutanea Tossicità acuta Irritazione cutanea/oculare Tossicità specifica per organi bersaglio-esposizione singola PERICOLO PER LA SALUTE Sensibilizzazione delle vie respiratorie Tossicità specifica per organi bersaglio Tossicità per la riproduzione Tossicità in caso di aspirazione Mutagenicità sulle cellule germinali Cancerogenicità
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PERICOLO PER L’AMBIENTE
Sostanze/miscele capaci di causare danni acuti o a lungo termine per ambiente e organismi acquatici SOSTANZE/MISCELE ESPLOSIVE Sostanze che per reazione chimica possono sviluppare gas a temperatura, pressione e velocità tali da causare danni nell’area circostante
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Scheda dati di sicurezza (SDS)
È fornita all’utilizzatore professionale Riassume le proprietà pericolose della sostanza e i corretti modi d’impiego Utile sia a coloro che si occupano di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che ai lavoratori stessi Normativa di riferimento: regolamento REACH (Allegato II), successivamente rivisto alla luce della nuova classificazione etichettatura CLP Obbligatoriamente costituita da 16 punti:
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Riassumendo … Differenza tra pericolo e rischio
Norme e regolamenti del rischio chimico Sostanze, miscele Rischio chimico e obblighi del datore di lavoro Regolamento REACH Novità del CLP Descrizione etichetta Pittogrammi Principali caratteristiche della SDS
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