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FEDERCOOPESCA – BIO-RES Soc. Coop

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Presentazione sul tema: "FEDERCOOPESCA – BIO-RES Soc. Coop"— Transcript della presentazione:

1 FEDERCOOPESCA – BIO-RES Soc. Coop
FEDERCOOPESCA – BIO-RES Soc. Coop. Maricoltura : Applicazione dei nuovi regolamenti CE per la sicurezza alimentare

2 A partire dal 2002 è iniziata l’emanazione di tutta una serie di provvedimenti comunitari in tema di sicurezza degli alimenti a seguito delle varie situazioni critiche che hanno coinvolto negli ultimi anni il settore alimentare (mucca pazza, diossina, OGM, ecc.).

3 Le esperienze negative hanno dimostrato che è necessaria una maggiore responsabilizzazione degli operatori per ottenere un'efficace garanzia nei confronti dei consumatori e l’adozione di nuovi criteri di gestione della filiera alimentare basati sui seguenti principi : • Separazione delle responsabilità di tutti coloro che intervengono nella sicurezza alimentare; • Attribuzione di responsabilità anche agli operatori della produzione primaria.

4 Le vecchie normative a carattere verticale ed orizzontale vengono abrogate e sostituite dai nuovi provvedimenti sotto forma di Regolamenti comunitari che entrano a far parte degli ordinamenti nazionali direttamente senza la necessità di essere recepiti e nel contempo immediatamente esecutivi; l’obiettivo di tale approccio è l’applicazione omogenea delle norme in tutti i paesi membri

5 Il nuovo quadro giuridico il cosiddetto “pacchetto igiene” è entrato ufficialmente in vigore con il 1 gennaio 2006 e definisce le regole generali della legislazione alimentare in 5 regolamenti principali che abbracciano tutti gli alimenti, oltre a definire delle norme specifiche per alcune tipologie di prodotti

6 Regolamenti principali della nuova normativa comunitaria
Regolamento 178/ rintracciabilità Regolamento 852/ sull'igiene dei prodotti alimentari Regolamento 853/ stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale Regolamento 854/2004 – norme sui controlli ufficiali Regolamento 882/2004 – controlli ufficiali conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali DECRETO LEGISLATIVO 5 aprile 2006, n Disciplina sanzionatoria per le violazioni del reg. (CE) n. 178/2002 DECRETO LEGISLATIVO 6 Novembre 2007 , n. 193 Disciplina sanzionatoria per le violazioni del reg. (CE) N. 852/2004 E 853/2004 La nuova politica europea di sicurezza alimentare, di cui l'igiene fa parte, prende in considerazione anche altri aspetti, quali i materiali a contatto con i prodotti alimentari, l'etichettatura, le sostanze chimiche utilizzate come additivi e coloranti, i contaminanti e i residui nei prodotti alimentari, etc.

7 CAMBIAMENTI RISPETTO AL PASSATO: APPROCCIO GLOBALE DELLA FILIERA ALIMENTARE
Gli operatori sono responsabili della sicurezza alimentare per le attività di loro competenza, ma al tempo stesso possono definire i mezzi da impiegare per prevenire e tenere sotto controllo i pericoli potenziali per la salute pubblica RUOLO IMPORTANTE AUTOCONTROLLO

8 PRINCIPI GENERALI DELLA NUOVA LEGISLAZIONE
MASSIMA TUTELA DEL CONSUMATORE RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE PRIMARIO IMPORTANZA DELL’AUTOCONTROLLO IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI AD OGNI TAPPA COOPERAZIONE CON LE AUTORITÀ COMPETENTI FLESSIBILITÀ IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITA' DEGLI ALIMENTI

9 LA RINTRACCIABILITÀ DEGLI ALIMENTI –
La definizione del termine “rintracciabilità” è riportata all’art. 3 par. 15. del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002. Nello specifico il sistema di rintracciabilità va inteso come la possibilità, da parte degli operatori del settore alimentare, di ricostruire e seguire il percorso delle diverse partite di prodotti della pesca, successivamente allo sbarco e fino alla vendita al consumatore finale.

10 Le Linee guida per l’applicazione del Reg 178/2002, emanate dalla commissione Europea e successivamente le Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi emanate dalla Conferenza Stato Regioni, hanno indicato la necessità di provvedere alla registrazione di una serie di informazioni minime: - nome e indirizzo del cliente (n. telefonico - ed ) - natura dei prodotti forniti e relativo quantitativo - data di pesca /confezionamento e consegna - descrizione dettagliata del prodotto (specie, zone di pesca ecc..) Informazioni che sono contenute nel documento commerciale che accompagna i prodotti ceduti e del quale, una copia, viene conservata anche ai fini fiscali (es. le registrazioni ottenuta con i DdT, i DdR e altri documenti commerciali es. fogli d'asta, che collegano il prodotto raccolto nella giornata con l'acquirente del lotto).

11 L’etichetta delle confezioni di MBV impermeabile, deve recare le seguenti informazioni:
Marchio di identificazione Denominazione comune e denominazione scientifica del bivalve Data di imballaggio, con indicazione almeno del giorno e del mese In deroga alla direttiva 2000/13/CE, il TMC può essere sostituito dalla menzione “Questi animali devono essere vivi al momento dell’acquisto”

12 Marchio di identificazione CSM/CDM
Dal 1/01/2006, le nuove etichette o sigilli o materiali di confezionamento o i documenti di accompagnamento recanti il marchio di identificazione della Ditta, dovranno riportare la sigla “IT” al posto della “I” e la sigla “CE” anziché “CEE”, oltre al precedente numero di riconoscimento attribuito precedentemente al CSM o CDM Le etichette o materiali di confezionamento recanti il marchio precedente stampate prima del 1/1/06 possono essere utilizzate fino al 31/12/2007.

13 Questi documenti, integrati con le informazioni richieste dal Reg 2065/2001  in tema di etichettatura, possono pertanto costituire una valida base di registrazione delle informazioni necessarie al sistema di rintracciabilità. Spetta agli operatori, sulla base delle scelte aziendali, la determinazione del lotto o di altri elementi identificativi, in maniera tale da poter risalire tempestivamente ad alimenti o mangimi che condividono lo stesso rischio sanitario. Tali informazioni devono essere, all’occorrenza, messe immediatamente a disposizione dell’autorità di controllo.

14 Il sistema di rintracciabilità da adottare è dunque scelto liberamente dall'operatore, mentre compito degli Organi di controllo è quello di verificare che il sistema funzioni. La gestione documentale per la rintracciabilità deve prevedere almeno: Archivio dei documenti commerciali (registrazioni d.d.r. ) 2. Adeguata etichettaura dei prodotti (lotti …) 3. Elenco clienti aggiornato

15 REGOLAMENTO CE 852 /2004 RIFERIMENTO BASE PER LE ATTIVITA’ DI PRODUZIONE PRIMARIA Prevede il rispetto di alcuni adempimenti base con ruolo fondamentale dell’autocontrollo: Requisiti minimi Rispetto criteri e limiti microbiologici Rispetto limiti su parametri chimici e biotossicolgici Formazione anche su base di MBP Registrazioni

16 IN OGNI PASSAGGIO DELLA FILIERA ALIMENTARE :
I REQUISITI MINIMI LA SICUREZZA ALIMENTARE È IL RISULTATO DEL RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI IN MATERIA D'IGIENE E DELLE MISURE D'AUTOCONTROLLO IN OGNI PASSAGGIO DELLA FILIERA ALIMENTARE : mantenere in buono stato di manutenzione e di pulizia generale gli impianti e le attrezzature utilizzate per il trattamento dei prodotti alimentari; osservare un elevato livello d'igiene personale per coloro che entrano in contatto con gli alimenti; utilizzare acqua potabile o acqua pulita, secondo quanto prescritto dalle norme vigenti; mantenere la catena del freddo per gli alimenti che non possono essere conservati a temperatura ambiente; osservare dei criteri microbiologici che evitino ogni pericolo di contaminazione dei cibi.

17 CRITERI MICROBIOLOGICI
I criteri microbiologici servono a proteggere il consumatore contro la presenza di microrganismi patogeni nei prodotti alimentari. É estremamente importante rispettare tali criteri per evitare che i prodotti alimentari veicolino malattie quali la salmonellosi e la listeriosi. A tale scopo, gli operatori devono predisporre un piano di monitoraggio su campioni (in particolare molluschi) e analizzarli per poter mantenere sotto controllo i pericoli microbiologici presenti nei prodotti alimentari che preparano. Il Reg. (CE) 2073/2005 definisce i criteri e limiti microbiologici applicabili ai prodotti alimentari e le norme di attuazione che gli operatori del settore alimentare devono rispettare nell’applicazione delle misure di igiene generali e specifiche di cui all’art. 4 del Reg. 852/2004

18 FORMAZIONE DEGLI ADDETTI
La formazione degli operatori è un elemento indispensabile per una corretta applicazione di quanto richiede la nuova normativa. Ci sono leggi regionali che prevedono corsi di formazione per gli alimentaristi, ma non sono ancora chiariti gli interventi per la produzione primaria. Le singole regioni emanano disposizioni specifiche

19 REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 ALLEGATO I PARTE A: REQUISITI GENERALI IN MATERIA DI IGIENE PER LA PRODUZIONE PRIMARIA E LE OPERAZIONI ASSOCIATE PUNTO 4: “assicurare che il personale addetto  sia in buona salute e segua corsi di formazione o addestramento sui rischi sanitari”. CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PROVVEDIMENTO 9 FEBBRAIO 2006. Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome relativo a Linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari. È opportuno richiamare l’attenzione degli operatori del settore alimentare sulla idonea formazione del personale che opera all’interno della propria impresa alimentare. Le associazioni del settore possono provvedere alla opportuna  formazione dei lavoratori. L’autorità competente nell’ambito delle procedure di controllo e verifica dell’applicazione della normativa alimentare da parte dell’operatore nell’impresa alimentare dovrà verificare la documentazione relativa alle iniziative intraprese per l’opportuna formazione del personale 

20 Contenuto dei corsi produzione primaria
motivazioni all’interesse per l’igiene contaminazione e conservazione degli alimenti Rischi sanitari; malattie trasmesse dagli alimenti procedure di pulizia e sanificazione dell’ambiente e delle attrezzature igiene personale

21 In che cosa consiste la Certificazione finale?
A coloro che avranno frequentato il corso, verrà rilasciato, a cura del soggetto organizzatore del corso, un apposito attestato, che ha l’obbligo di conservarlo e di metterlo a disposizione degli organismi di vigilanza e controllo.

22 MANUALI DI CORRETTA PRASSI OPERATIVA - UNO STRUMENTO PER L'OPERATORE
Per assistere gli operatori nell'applicazione della nuova legislazione, i rappresentanti delle Associazioni dei vari settori alimentari possono elaborare dei Manuali di corretta prassi operativa. Tali Manuali, tenendo conto delle esigenze specifiche di ciascun settore, possono aiutare l'operatore a definire i pericoli collegati alla propria attività in campo alimentare, e i mezzi più adeguati per tenerli sotto controllo, suggerire le misure igieniche più adeguate, contribuire a mettere a punto la documentazione essenziale necessaria per l'autocontrollo e chiarire come deve essere gestita. Non si tratta di Manuali specifici per ogni singola impresa, ma di una serie di indicazioni generali cui attenersi, a seconda della tipologia di attività. (Indici in allegato)

23 REGISTRAZIONE DELLE IMPRESE
Gli operatori del settore alimentare devono registrare presso l'autorità competente ogni impresa / stabilimento posto sotto la loro responsabilità presso le ASL corrispondenti. Si tratta di una procedura molto semplice che permette di conoscere la sede di ciascuna impresa o stabilimento e l'ambito in cui esercita la sua attività. Ogni cambiamento di statuto, come la chiusura dello stabilimento o il cambio d'attività, deve essere notificato. L'obbligo della registrazione riguarda anche le imprese di produzione primaria e quelle specializzate nel commercio di prodotti alimentari che, non trattandoli direttamente, agiscono da intermediari.

24 PRODUZIONE PRIMARIA In relazione al settore della pesca, per produzione primaria si intendono le attività di pesca e raccolta di prodotti vivi della pesca, in vista dell'immissione sul mercato; In relazione ai molluschi bivalvi vivi, per produzione primaria si intende la produzione, la raccolta e le operazioni connesse che hanno luogo prima che i MBV arrivino ad un centro di spedizione o ad un centro di depurazione. I MBV, gli echinodermi vivi, i tunicati vivi e i gasteropodi marini vivi, potranno essere immessi sul mercato per la vendita al dettaglio, solo attraverso i centri di spedizione, al fine di garantire le operazioni di etichettatura e di controllo.

25 GLI OPERATORI CHE EFFETTUANO LA PRODUZIONE PRIMARIA E LE ATTIVITÀ CONNESSE, SARANNO TENUTI A RISPETTARE I REQUISITI GENERALI DI IGIENE DELL'ALLEGATO 1 DEL REGOLAMENTO CE 852/2004, NONCHÉ I REQUISITI SPECIFICI PER I PRODOTTI DELLA PESCA E I MOLLUSCHI DEL REGOLAMENTO CE N. 853/2004. E ANNESSI REGOLAMENTI SUI CRITERI E LIMITI: MICROBIOLOGICI CHIMICI BIOTOSSICOLOGICI

26 Allegato 1 del Reg. 852/04 per operatori che effettuano la produzione primaria
Rispetto dei requisiti di igiene dei prodotti di origine animale Osservazione delle corretta tenuta delle registrazioni per i prodotti indicati Adozione e applicazione delle raccomandazioni riportate nei manuali di corretta prassi igienica

27 Obblighi della produzione primaria
RISPETTO DEI I REQUISITI SPECIFICI PER I PRODOTTI DELLA PESCA E I MOLLUSCHI DEL REGOLAMENTO CE N. 853/2004 E ANNESSI REGOLAMENTI SUI CRITERI E LIMITI: MICROBIOLOGICI CHIMICI BIOTOSSICOLOGICI Seguire buone pratiche di lavorazione e corretti comportamenti igienici durante tutte le fasi di lavorazione a bordo, utilizzando possibilmente i Manuali di Buone Prassi; Registrare quanto necessario ai fini della rintracciabilità e delle buone pratiche seguite, con la possibilità di servirsi di un supporto esterno (cooperative, consorzi e tecnici professionalmente competenti); “Sostenere” la responsabilità dei produttori con una formazione di base (non ci può essere responsabilità senza conoscenza).

28 BUONE PRATICHE DI LAVORAZIONE
Per i prodotti ittici e i molluschi, il Regolamento (CE) n. 852/2004 va applicato alle operazioni effettuate sul luogo di produzione (peschereccio, allevamento) e durante il trasporto per la consegna ad uno stabilimento (mercato ittico, Centro di Spedizione, commerciante primario). Le operazioni devono rispettare i seguenti requisiti: i prodotti della pesca devono essere protetti da contaminazioni; le attrezzature, gli strumenti, i contenitori, i veicoli e le imbarcazioni vanno tenuti puliti; gli animali inviati alla commercializzazione vanno tenuti il più possibile puliti, utilizzando acqua potabile o pulita per i prodotti della pesca interi può essere usata acqua pulita; per i molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi può essere usata acqua di mare pulita; l'acqua pulita può essere usata anche per il lavaggio esterno;

29 Il personale addetto alla manipolazione deve essere in buona salute e seguire opportuni corsi di formazione sui rischi sanitari; Vanno attuati tutti gli accorgimenti necessari atti ad evitare la contaminazione da parte di animali o insetti; I rifiuti devono essere gestiti opportunamente; Deve essere prevenuta l'introduzione e la propagazione di malattie trasmissibili dagli animali all'uomo comunicando il sospetto della loro presenza alle autorità competenti; I risultati delle analisi vanno tenuti in considerazione per opportune azioni correttive. Gli operatori devono tenere e conservare le registrazioni delle misure adottate per il controllo dei pericoli per un periodo adeguato e devono metterle a disposizione delle autorità quando richiesto

30 REGISTRAZIONI Le registrazioni da effettuare e conservare riguardano:
la tracciabilità/rintracciabilità, ottenuta con i DdT, i DdR e altri documenti commerciali (es. fogli d'asta), che collegano il prodotto raccolto nella giornata con l'acquirente del lotto; gli interventi di formazione effettuati, con raccolta degli attestati delle attività di formazione a cui i è partecipato; le manutenzioni degli apparati frigoriferi, quando presenti, dimostrabili con le bollette degli interventi effettuati dal frigorista a bordo. Dovrebbe essere prevista anche la taratura dei termometri. Documentazione fiscale di legge: D.di registrazione Eventuali certificati di verifiche per l’autocontrollo

31 Controlli ufficiali I controlli ufficiali sui prodotti della pesca, sui molluschi bivalvi vivi e sulle risorse ittiche allevate, vengono effettuati dai Servizi Veterinari delle singole regioni. Per alcuni aspetti possono intervenire i carabinieri del NAS. Per quanto riguarda i controlli sull’etichettatura dei prodotti ittici, ai sensi del Reg 2065/2001, il personale addetto alla vigilanza è quello della Guardia Costiera. I controlli ufficiali consistono in una serie di operazioni, quali ispezioni, verifiche dei prodotti, campionamenti per analisi di laboratorio, verifiche di documenti, ecc., tese ad accertare: - il possesso dei requisiti strutturali previsti per gli stabilimenti (imbarcazioni), - il rispetto delle norme igieniche previste, - la corretta tenuta delle registrazioni, - i requisiti dei prodotti alimentari.

32 Verifiche dei controlli ufficiali
Verifica dei requisiti delle imbarcazioni (check list unità da pesca ) Verifica del rispetto delle norme igieniche e la corretta tenuta delle registrazioni (check-list condizioni di sbarco); Requisiti del prodotto ( esame diretto del prod.; prelievo di un campione per analisi di laboratorio; verifica della documentazione commerciale; verifica delle condizioni di mantenimento, imballaggio o etichettatura del prodotto.

33 Check list unità di pesca
Data di Costruzione - Ristrutturazione Significativa Area di Lavoro (Cernita) - Area di Conservazione Pescato Logistica igienico sanitaria (es. presenza di servizi igien.) Strumentazione ed attrezzatura Pulizia, detersione e sanificazione locali Personale Prodotto (grado sicurezza i.s. delle zone di pesca - destinazione) Sistemi di controllo della produzione - (es. Piano di Autocontrollo Manuali, BPL, ecc…)

34 Es. valutazione da check list
Area di Conservazione pescato Dimensione: Ampia - Sufficiente - Scarsa Interferisce con altri reparti: No – Poco - Molto Protetta dalle azioni atmosferiche: Si – Parzial. - No Sistemi di conservazione Pescato: Deposito frigo -Acqua + Ghiaccio - Ghiaccio Facile da Pulire: Si – Abbastanza - No Produzione di ghiaccio o acqua refrigerata: SI – No  Valutazione:

35 NOTIFICA 852/2004 - introdotto il regime sanzionatorio
DECRETO LEGISLATIVO 6 Novembre 2007 , n. 193 Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore. (GU n. 261 del Suppl. Ordinario n.228) - in vigore dal: Art. 6.- Sanzioni 4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante a livello di produzione primaria e operazioni connesse che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell'allegato I al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500;

36 11. Chiunque trasporta lotti di molluschi bivalvi vivi senza il documento di accompagnamento di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione VII, capitolo 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro 12. Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi senza che gli stessi transitino per un centro di spedizione, fatte salve le disposizioni relative ai pettinidi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 all. III, sez. VII, cap. IX, punto 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro Alla stessa sanzione sono sottoposti gli operatori che immettono sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone di produzione della classe B o C senza che gli stessi siano stati sottoposti al previsto periodo di depurazione. 13. Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, diversi dai pettinidi, provenienti da una zona non classificata dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro

37 14. Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone giudicate non idonee o precluse dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro 15. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, al decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, e al decreto del Ministro della sanità in data 11 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2000. 16. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per "operatore del settore alimentare" si intende la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo.

38 INDICE MBPI MOLLUSCHICOLTURA
PREMESSA ISTRUZIONI PER L’USO CAMPO DI APPLICAZIONE DEFINIZIONI SEZIONE NORMATIVA LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO SEZIONE DIDATTICA 1. PERICOLI DI NATURA ALIMENTARE NEI MOLLUSCHI 1.1 I PERICOLI FISICI, CHIMICI E BIOLOGICI 1.2 LA CONSERVABILITÀ DEI MOLLUSCHI BIVALVI

39 INDICE MBPI MOLLUSCHICOLTURA
SEZIONE OPERATIVA 2. ANALISI DEI PERICOLI E BUONE PRASSI IGIENICHE NELL’AMBIENTE DI LAVORO 2.1 IMBARCAZIONE 2.1.1 Struttura, disposizione, materiali 2.1.2 Attrezzature e strumenti 2.1.3 Manutenzioni 2.2 ACQUA E GHIACCIO 2.3 FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED IGIENE DEL PERSONALE 2.4 PULIZIA E SANIFICAZIONE A BORDO 2.5 LA DISINFESTAZIONE 2.6 GESTIONE DEI PRODOTTI NON CONFORMI 2.7 GESTIONE DEI RIFIUTI 2.8 GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE

40 INDICE MBPI MOLLUSCHICOLTURA
3 PRASSI IGIENIChe NEI SISTEMI DI ALLEVAMENTO DEI MOLLUSCHI BIVALVI 3.1 I siti di raccolta e di allevamento 3.2 Le modalità di allevamento ed i trattamenti a bordo 3.2.1 Prassi igieniche nelle fasi comuni di allevamento Scelta del sito di allevamento Approvvigionamento del seme Sbarco Trasporto 3.2.2 Prassi igieniche nei diversi sistemi di allevamento

41 INDICE MBPI MOLLUSCHICOLTURA
Mitilicoltura Semina Ingrasso Raccolta e lavorazioni a bordo Venericoltura Pre-ingrasso/semina Raccolta Ostricoltura

42 INDICE MBPI MOLLUSCHICOLTURA
PROCEDURE E REGISTRAZIONI 4. PROCEDURE DI GESTIONE E REGISTRAZIONI RICHIESTE ALLE IMPRESE di MOLLUSCHICOLTURA 4.1 La TRACCIABILITÀ e RINTRACCIABILITÀ DEGLI ALIMENTI 4.2 La formazione degli addetti 4.3 L’approvvigionamento del seme Modello di Procedura per la gestione della TRACCIABILITÀ e RINTRACCIABILITÀ per molluschi bivalvi COMUNICAZIONE PRODOTTO NON CONFORME

43 INDICE MBPI MOLLUSCHICOLTURA
Modello di Procedura per la gestione della FORMAZIONE DEGLI ADDETTI Procedura per l’APPROVVIGIONAMENTO DEL SEME Modello di Procedura per la gestione delle MANUTENZIONI DELL’IMPIANTO FRIGORIFERO Modello di Procedura per la gestione dei FORNITORI DI TRASPORTI REFERENZE AUTOTRASPORTATORI PIANO DI SANIFICAZIONE AUTOMEZZO ALLEGATI bibliografia e siti internet NORMATIVA DI RIFERIMENTO

44 Grazie per l’attenzione


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