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Aggiornato alla Circ. INPS n. 107 del 05 luglio 2017
LE COLLABORAZIONI ORGANIZZATE DAL COMMITTENTE E LE PRESTAZIONI OCCASIONALI Cassetto Giuridico Aggiornato alla Circ. INPS n. 107 del 05 luglio 2017
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Le collaborazioni organizzate dal committente
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CONTINUATIVA ossia deve trattarsi di una prestazione non occasionale né istantanea. COORDINATA: la collaborazione è tale quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa L’art C.P.C. richiede che nei rapporti di collaborazione la prestazione sia: PREVALENTEMENTE PERSONALE ossia, ai fini della realizzazione dell’obbligazione contrattuale, il requisito della personalità deve essere prevalente sugli altri fattori impiegati.
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Il contratto a progetto …
Al fine di contrastare la condotta tesa a dissimulare contratti di lavoro subordinato, con il D. Lgs. n. 276, il legislatore del stabilisce, salvo determinate eccezioni, che tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa debbano essere riconducibili a uno o più progetti specifici, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore.
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la disciplina del lavoro a progetto
…e suo superamento Il D. Lgs. n. 81/2015 di attuazione del Jobs Act, nell’ambito di un’ampia riforma delle tipologie contrattuali, ha abrogato la disciplina del lavoro a progetto che a partire dal 25/06/2015 (data di entrata in vigore del provvedimento) non può più essere stipulato. Esso prevede che le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69 bis del D. Lgs. n. 276 del 2003 siano abrogate Restano validi i contratti già in atto alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2015.
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A seguito del D. Lgs. n. 81/2015, le collaborazioni coordinate e continuative possono sì essere stipulate ma solo ex art. 409 C.P.C., senza dover essere ricondotte allo schema del lavoro a progetto.
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Dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81 del 2015,
non sono più operativi i presupposti che l’ art. 69 bis del D. Lgs. n. 276/2003 richiedeva per considerare le prestazioni lavorative rese da persona titolare di partita IVA come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
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La presunzione di subordinazione
Superato il contratto a progetto, il legislatore ha previsto, a partire dal I° Gennaio 2016, una presunzione di subordinazione per i rapporti di collaborazione che presentino caratteristiche tali da far supporre l’elusione dello schema tipico del lavoro subordinato (per es. l’assenza di autonomia, l’assoggettamento al potere disciplinare, direttivo e organizzativo dell’imprenditore, l’inserimento stabile all’interno del processo produttivo dell’azienda …)
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La presunzione di subordinazione non si applica:
a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali; c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e) le collaborazioni certificate dalle Commissioni di Certificazione, previste dall’art. 76 del D.L.vo n. 276/2003.
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Le collaborazioni organizzate dal committente pubblico
Dal primo gennaio 2017 è fatto divieto a tutti i datori di lavoro pubblici di stipulare contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche sotto il profilo spazio-temporale. Fino al riordino dei contratti di lavoro flessibile del settore pubblico la presunzione di subordinazione non opera.
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A decorrere dal primo gennaio 2016, i datori di lavoro privati che procedano all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e titolari di Partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, possono ottenere l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente all’assunzione.
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Per godere degli effetti della stabilizzazione occorre che:
nei 12 mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo. i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all’art del CC o avanti alle commissioni di certificazione;
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Le Prestazioni occasionali
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Dall’entrata in vigore del D. Lgs. n
Dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81 del 2015 non è stato più possibile porre in essere le cd. prestazioni occasionali (previste dal secondo comma dell’art. 61 del D. Lgs. n. 276 del 2003, ora abrogato). PREMESSA Con tale terminologia si intendevano le collaborazioni coordinate ma non continuative perché di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare ovvero nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, con compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare non superiore a 5000 euro. Tali collaborazioni per le loro peculiarità erano state esentate, nel 2003, dalla redazione di un progetto. L’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017 (entrata in vigore il 24 giugno 2017) ha dettato una disciplina rinnovata delle prestazioni occasionali connotandola di elementi particolari.
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c) per le prestazioni complessivamente
per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a euro; b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a euro; È possibile acquisire prestazioni di lavoro occasionali ossia attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile: c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a euro.
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I) all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti,
con iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995, II) all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal Testo Unico di cui al D.P.R. n del 30 giugno 1965. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l’articolo 3, comma 8, del D. Lgs. n. 81 del 2008 Il prestatore ha diritto III) al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8, 9 del D. Lgs. n. 66 del 2003
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I compensi percepiti dal prestatore:
a) sono esenti da imposizione fiscale; c) sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. b) non incidono sul suo stato di disoccupato;
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SOGGETTI DAI QUALI È VIETATO ACQUISIRE PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE
Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi: un rapporto di lavoro subordinato una collaborazione coordinata e continuativa.
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I soggetti che possono ricorrere
alle prestazioni di lavoro occasionale sono: ex comma 6 lettera a dell’art. 54 bis: le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia ex comma 6 lettera b dell’art. 54 bis: gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14 per l’acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale.
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insegnamento privato supplementare.
piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; Ciascun utilizzatore persona fisica, (non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa) può acquistare un “Libretto Famiglia”, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare.
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Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento,
il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora.
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Il valore nominale di 10 euro è così suddiviso:
- € 8,00 per il compenso a favore del prestatore; - € 1,65 per la contribuzione ivs alla Gestione separata INPS; - € 0,25 per il premio assicurativo INAIL; - € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore.
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Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, l’utilizzatore persona fisica, (non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa) entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica: i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto.
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IL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE
È il contratto mediante il quale un utilizzatore di cui ai commi 6 lett. b e 7 dell’art. 54 bis acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo sopra visti alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 14 e seguenti. La Circ. INPS n. 107 del 05 luglio 2017 chiarisce che possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale: professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con specifiche regolamentazioni valide per la pubblica amministrazione e per le imprese del settore agricolo.
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da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze
più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato; da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che in determinati casi Ex comma 14 dell’art. 54 bis è vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale: da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi
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ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE:
ciascun utilizzatore di cui al comma 6 lett. b dell’art. 54 bis sopra citato versa, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 9, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L’1% degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
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di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
1) nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali; 2) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; Le Amministrazioni Pubbliche possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale in deroga al comma 14, lettera a), dell’art. 54 bis (che vieta il ricorso al contratto di prestazione occasionale agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato), nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata della prestazione (pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile) di cui al comma 20 dell’art. 54 bis in premessa citato, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali, nei seguenti 4 casi: 3) per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative. 4) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
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MISURA DEL COMPENSO NELL’AMBITO DEL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE
La Circ. INPS n. 107 del 05 luglio 2017 precisa che la misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo, stabilito dalla legge in € 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a € 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della predetta misura minima di retribuzione oraria, stabilita dalla legge in € 9,00. Nell’ambito del contratto di prestazione occasionale, al compenso spettante al prestatore, si applicano i seguenti oneri a carico dell’utilizzatore: - contribuzione ivs alla Gestione separata INPS, nella misura del 33,0 %; - premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5 %. In relazione al compenso minimo orario di € 9,00, la misura dei predetti oneri è pari a € 2,97 (INPS ivs), € 0,32 (INAIL). Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore sono dovuti gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore nella misura dell’1,0 %. Ai fini della individuazione del costo complessivo sostenuto dall’utilizzatore, gli importi relativi ai predetti oneri contributivi e di gestione si sommano alla misura del compenso. Per quanto riguarda il settore agricolo si rinvia alla Circ. INPS n. 107 del 05 luglio 2017.
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DICHIARAZIONE DA TRASMETTERE ALL’INPS NELL’AMBITO DEL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE
L’utilizzatore di cui al comma 6, lett. b) dell’art. 54 bis in premessa citato, è tenuto a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, una dichiarazione contenente, tra l’altro, le seguenti informazioni: a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; b) il luogo di svolgimento della prestazione; c) l’oggetto della prestazione; d) la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni; e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16 dell’ art. 54 bis in premessa citato.
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