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aggiornato alla L. n. 49 del 20 aprile 2017

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Presentazione sul tema: "aggiornato alla L. n. 49 del 20 aprile 2017"— Transcript della presentazione:

1 aggiornato alla L. n. 49 del 20 aprile 2017
Il lavoro accessorio Cassetto Giuridico aggiornato alla L. n. 49 del 20 aprile 2017

2 DEFINIZIONE Le Prestazioni di lavoro accessorio sono attività lavorative introdotte dal legislatore allo scopo di contrastare forme di lavoro nero e irregolare assicurando ai prestatori di lavoro minime tutele previdenziali ed assicurative. Cassetto Giuridico

3 Al fine di contrastare pratiche elusive,
il D. L. n. 25 del 17 marzo 2017 "Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti" ha disposto, al primo comma dell'articolo 1, l'ABROGAZIONE degli articoli 48, 49 e 50 del D. Lgs. n. 81 del 2015 e la conseguente CANCELLAZIONE dell’intero Capo VI relativo al Lavoro Accessorio.

4 è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione
Il D. L. n. 25 del 17 marzo 2017 è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017. Tale decreto è stato convertito dalla L. n. 49 del 20 aprile 2017 entrata in vigore il 23 aprile 2017.

5 Al comma 2, l’art. 1 del D. L. n. 25 del 17 marzo 2017 ha previsto
che i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge possano essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.

6 A tale proposito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha specificato, con un comunicato del 21 marzo 2017, che l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio sopra ricordato, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione ossia dagli articoli 48, 49 e 50 del D. Lgs. n. 81 del 2015

7 la normativa ora abrogata?
Ma cosa prevedeva la normativa ora abrogata?

8 LIMITI ECONOMICI DEI COMPENSI NEI CONFRONTI DEL LAVORATORE ACCESSORIO
Le prestazioni di lavoro accessorio erano definite dai soli limiti economici dei compensi, non superiori a euro netti (9333 € lordi) nel corso di un anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre), annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Tale limite rappresentava, pertanto, il compenso massimo che il lavoratore accessorio poteva percepire, nel corso di un anno civile, indipendentemente dal numero dei committenti. Nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative potevano essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2000 euro Cassetto Giuridico

9 LIMITI ECONOMICI NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE
I committenti non avevano limiti di utilizzo dell’istituto!!! Cassetto Giuridico

10 I VOUCHER La prestazione di lavoro accessorio era “acquistata” dal committente mediante l’attivazione di una procedura, telematica o cartacea, basata sull’acquisto di buoni di lavoro, cd. voucher, da consegnare poi al lavoratore. Cassetto Giuridico

11 Valore del voucher Il valore nominale del buono orario era fissato in 10 € . Nel settore agricolo era pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Cassetto Giuridico

12 Il lavoro accessorio godeva di: copertura previdenziale presso l’INPS;
copertura assicurativa presso l’INAIL; riconoscimento ai fini del diritto alla pensione. Il compenso da lavoro accessorio non incideva sullo stato di occupato e inoccupato. I voucher peraltro erano cumulabili con i trattamenti pensionistici e compatibili con i versamenti volontari effettuati dal lavoratore.

13 Lavoro accessorio, Naspi e prestazioni integrative del salario
Le indennità NASpI e le prestazioni integrative del salario erano interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio nel limite complessivo di euro per anno civile, rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Per i compensi che superavano il predetto limite di euro per anno civile, doveva essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione con la prestazione di disoccupazione. Cassetto Giuridico

14 Tracciabilità dei voucher
L’ art. 49, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2015 stabiliva che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrevano a prestazioni di lavoro accessorio erano tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. Cassetto Giuridico

15 I committenti imprenditori agricoli erano tenuti a comunicare, entro lo stesso termine di 60 minuti prima della prestazione, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni”. Cassetto Giuridico

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