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PubblicatoLeonardo Crippa Modificato 7 anni fa
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FONDI SANITARI INTEGRATIVI: cosa sono e con quali finalità operano
Franco Pagano
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I FONDI SANITARI INTEGRATIVI
Sono Enti no profit aventi esclusivamente fine assistenziali che perseguono lo scopo di completare le prestazioni erogate dal SSN. Si basano sulla contribuzione volontaria o negoziale, sulla suddivisione del rischio fra tutti gli assistiti, applicando il principio della porta aperta ed esprimendo una gestione democratica.
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LE TRE GRANDI “ RIFORME “ DEL DIRITTO SANITARIO NAZIONALE
Legge 833/1978 D.Lgs 502/92 e il D.Lgs 517/93 D.Lgs 229/99
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L’ASSISTENZA SANITARIA
I TRE PILASTRI L’ASSISTENZA SANITARIA SANITA’ PUBBLICA eroga le prestazioni base nel rispetto dei principi dei LEA SANITA’ COLLETTIVA INTEGRATIVA PRIVATA integra le prestazioni di base del SSN (mutualità volontaria) SANITA’ INDIVIDUALE tramite polizze assicurative risponde al principio della copertura individuale
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ASSISTENZA SANITARIA DI SECONDO LIVELLO
. ASSISTENZA SANITARIA DI SECONDO LIVELLO Forma di assistenza sanitaria privata con l’obbiettivo di affiancare le prestazioni assicurate dal SSN, attraverso prestazioni: - Integrative (o complementari) - Aggiuntive (o supplementari) - Sostitutive (o duplicative) rispetto a quelle comprese nei LEA.
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Breve Storia dell’assistenza di 2°livello
Legge 833/1978 Istituzione del SSN. La L. 833/78 nel rispetto dell’Art. 32 della Costituzione garantisce la tutela della salute attraverso un sistema solidale ed universale, Offre anche la possibilità di integrare le prestazioni erogate dal pubblico a) ricorrendo direttamente al mercato sanitario b) partecipando a forme di mutualità volontaria
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Legge 833/78 : Forme integrative di assistenza sanitaria
Le forme di ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA possono essere realizzata da: Enti con scopo di lucro (Assicurazioni) Polizze individuali sottoscritte dal singolo Polizze collettive sottoscritte dal datore di lavoro o dall’ente collettivo di riferimento Enti senza scopo di lucro (Fondi Sanitari)
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L’Art 9 istituisce i fondi sanitari integrativi del SSN
D.Lgs. 502/1992 L’Art 9 istituisce i fondi sanitari integrativi del SSN E’ l’Art. 9 della 502 a disporre la possibilità di introdurre Fondi Sanitari Integrativi del SSN, stabilendo anche le fonti istitutive: a)contratti ed accordi collettivi, anche aziendali b)accordi tra lavoratori autonomi , tra liberi professionisti, promossi dai loro sindacati o associazioni c)regolamenti di enti o aziende o associazioni senza scopo di lucro, o società di mutuo soccorso giuridicamente riconosciute
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D.Lgs 517/1993 Introduce modificazioni al D.Lgs n. 502/1992 riordino della disciplina in materia sanitaria) Nell’Art. 10 della 517 vengono descritte le prestazioni che potevano essere erogate da un FSI prevedendo la possibilità che possano essere istituiti FSI finalizzati a fornire prestazioni “aggiuntive” demandando ad un successivo regolamento le disposizioni relative all’ordinamento dei FSI
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D. Lgs 229/99 (Riforma Bindi) La riforma ter del SSN La normativa sui fondi , mai applicata, viene ripresa dal D.lgs. 229/99 introducendo nel mercato la tipologia dei Fondi Sanitari Integrativi volti ad incoraggiare la copertura di servizi integrativi del SSN , preservando però le caratteristiche di solidarietà ed universalità del sistema pubblico
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D.Lgs. 229/99 (riforma Bindi) L’Art. 9 disciplina i F.S.I. del SSN modificando l’art.9 del D.Lgs.502/92 La normativa sui FSI mai applicata per mancanza dei decreti attuativi viene ripresa dalla riforma ter. E’ tale riforma che introduce nell’assistenza i fondi sanitari integrativi del S.S.N. (Fondi DOC) finalizzati a potenziare l’erogazione di trattamenti e prestazioni non comprese nei LEA attraverso l’assistenza privata preservando però le caratteristiche di solidarietà e universalismo della sanità pubblica.
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FONDI SANITARI INTEGRATIVI (DOC)
Con la L. 229/99 si vengono così a configurare: FONDI SANITARI INTEGRATIVI (DOC) Fondi Sanitari Integrativi del SSN , istituiti o adeguati ai sensi dell’art.9 D.Lgs. 502/1992, disciplinati dal D.229/1999. Erogano prestazioni integrative del SSN attraverso l’assistenza privata offrendo una copertura su base collettiva per tutte le prestazioni escluse o parzialmente escluse dal servizio pubblico. Tali Fondi sono caratterizzati da: a) non selezione dei rischi sanitari b) non selezione in base all’età ed al sesso c) non discriminazione nei premi da pagare d) non concorrenza col SSN
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FONDI SANITARI NON DOC Con la L. 229/99 si vengono così a configurare:
Fondi Sanitari non disciplinati dal D. 229/1999 denominati Enti, casse e Società di Mutuo Soccorso aventi esclusivamente fini assistenziali. Erogano sia prestazioni Integrative che prestazioni sostitutive o aggiuntive del SSN ovvero anche prestazioni ricomprese nei LEA e fornite anche da strutture non convenzionate con il SSN
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D.M. del 31/03/2008 DECRETO TURCO E’ con tale decreto che si va al superamento dei fondi Doc e Non Doc determinando gli ambiti di intervento dei Fondi Sanitari integrativi, istituiti o adeguati all’art.9 del D.lgs 502 e successive modifiche, stabilendo così le regole tra Fondi Sanitari integrativi e Società di Mutuo Soccorso aventi fini “esclusivamente assistenziali”.
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D.M. del 27/10/2009 DECRETO SACCONI E’ l’Art. 2, comma 2, lettera b) del decreto Sacconi a definire i FONDI SANITARI in a) Enti, Casse e Società di Mutuo Soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale di cui all’art. 51 ,comma 2, lettera a) del TUIR b) Fondi Sanitari Integrativi istituiti o adeguati ai sensi dell’art.9 del D.Lgs 502/92 rientranti nell’art.10, comm1, lettera e-ter del TUIR
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Riforma della disciplina delle Società di Mutuo Soccorso
D.L. n. 179/2012 Convertito in legge D.Lgs n.221/20112 Riforma della disciplina delle Società di Mutuo Soccorso E’ infine il decreto “crescita bis” che riscrive la disciplina delle S.M.S. prevista dalla legge n. 3818/1986 modificandone gli Art. 1,2,3,8 A seguito di tali modifiche, tali Enti dovranno essere iscritti nella sezione delle imprese e in una apposita sezione dell’Albo delle società cooperative, conseguendo personalità giuridica. Anche le S.M.S., come le cooperative, vengono sottoposte alla disciplina sulla vigilanza
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IN SINTESI FONDI SANITARI INTEGRATIVI DEL SSN
L’Assistenza Sanitaria DI 2° livello viene erogata essenzialmente attraverso FONDI SANITARI INTEGRATIVI DEL SSN Istituiti ai sensi dell’Art.9 del D.Leg.502/1992, disciplinati dal D.leg. 229/1999. Erogano prestazioni integrative del SSN non comprese nei LEA e ricadenti nell’Art. 10, c ENTI, CASSE E SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO Fondi Sanitari NON disciplinati dal D.Leg.229/1999, previsti dal TUIR, Art. 51, c.2, lett. a) aventi esclusivamente fine assistenziale. Erogano prestazioni sostitutive e/o integrative del SSN
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FONDI SANITARI INTEGRATIVI e SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO
FONDI SANITARI INTEGR. e SMS NO Concorrenza col SSN (Fondi DOC) NO Discriminazioni in base all’età e al sesso . Selezione dei rischi sanitari NO Discriminazione nei premi in base allo stato di salute Prestazioni cosiddette vincolate (Fondi NON DOC)
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FONDI SANITARI INTEGRATIVI ( D.Lgs. n. 229 del 15 giugno 1999 )
Art. 1 , comma 1 : al fine di favorire l’erogazione di forma di assistenza sanitaria integrative rispetto a quelle assicurate dal SSN, e comunque con queste integrate, possono essere istituiti fondi sanitari finalizzati a potenziare l’erogazione di trattamenti e prestazioni non comprese nei LEA. Art. 9, comma 3………….fonti istitutive Art. 9, comma 4 e 5 …..prestazioni Art. 9, comma 7………….la gestione Art. 9, comma 8 ………... Regolamento (modalità di costituzione e scioglimento, composizione organi di amministrazione e controllo, forme e modalità di contribuzione, soggetti destinatari dell’assistenza , ecc) Sarà il successivo D.Lgs 41/2000 a disciplinare il trattamento fiscale dei contributi a norma dell’Art. 10, c. 1, lett. i) del TUIR
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FONTI ISTITUTIVE DEI F.S.I. (D.Lgs 229/99*)
- Contratti ed accordi collettivi, anche aziendali - Accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi dai loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno provinciale - Regolamenti di regioni, enti territoriali ed enti locali - Deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da organizzazioni non lucrative operanti nei settori dell’assistenza socio sanitaria o dell’assistenza sanitaria - Deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO riconosciute (comma 3) - Atti assunti da altri soggetti pubblici e privati, a condizione che contengano l’esplicita assunzione dell’obbligo di non adottare strategie e comportamenti di selezione del rischio o di discriminazione nei confronti di particolari gruppi di soggetti
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PRESTAZIONI DEI FONDI SANITARI INTEGRATIVI DEL SSN (D. Lgs
PRESTAZIONI DEI FONDI SANITARI INTEGRATIVI DEL SSN (D. Lgs. 229/1999 Art. 9 ,c. 4 e 5 ) Prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e con questi comunque integrate, erogate da professionisti e da strutture accreditate Prestazioni di medicina non convenzionale, ancorché erogate da strutture non convenzionate Assistenza odontoiatrica, limitatamente alle prestazioni non a carico del SSN e comunque con l’esclusione dei programmi di tutela della salute odontoiatrica nell’età evolutiva e dell’assistenza, odontoiatrica e protesica, a determinate categorie di soggetti in condizione di particolare vulnerabilità
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PRESTAZIONI DEI FONDI SANITARI INTEGRATIVI DEL SSN (D. Lgs
PRESTAZIONI DEI FONDI SANITARI INTEGRATIVI DEL SSN (D. Lgs. 229/1999 Art. 9 ,c. 4 e 5 ) Prestazioni erogate dal SSN comprese nei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, per la sola quota parte a carico dell’assistito, inclusi gli oneri per l’accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell’assistito Cure termali, limitatamente alle prestazioni non a carico del SSN Prestazioni sociosanitarie, erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota parte a carico dell’assistito
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Gestione dei F. S. Integrativi del SSN ( D. Lgs. 229/1999 art
Gestione dei F.S. Integrativi del SSN ( D.Lgs. 229/1999 art. 9 comma 7) Il comma 7 recita:” I fondi integrativi del SSN sono autogestiti. Essi possono essere affidati in gestione mediante convenzione, da stipulare con istituzioni pubbliche e private che operano nel settore sanitario o sociosanitario da almeno 5 anni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità…….omissis.. “ Pertanto possono essere : - autogestiti dagli organismi che li hanno istituiti , - autogestiti avvalendosi di servizi amministrativi esterni, - ovvero affidati in gestione mediante convenzione con istituzioni pubbliche e private che operano nel settore sanitario da almeno 5 anni
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La gestione dei F.S. può operare con due modalità
Gestione Diretta: il sottoscrittore si rivolge all’erogatore della prestazione e il Fondo paga l’erogatore Gestione Indiretta: il sottoscrittore si rivolge all’erogatore, paga la prestazione e chiede il rimborso totale o parziale al Fondo
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ENTI e SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO aventi esclusivamente fine assistenziale
Le S.M.S. sono soggetti che non hanno finalità di lucro, ma perseguono finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà. Svolgono la propria attività in favore dei soci e dei loro familiari conviventi Erogano la copertura di determinate necessità personali ed economiche in ambito sanitario, socio-sanitario e assistenziale a fronte di un conferimento contributivo. Offrono prestazioni integrative, complementari, supplementari e duplicative consentendo all’associato una piena libertà di scelta. Sono aperte a tutti i cittadini e non applica la selezione preventiva. Esse non discriminano per condizioni soggettive ed individuali, ma possono avvalersi di regole generali per garantire la sostenibilità della gestione mutualistica.
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ENTI e SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO aventi esclusivamente fine assistenziale
Non esercitano la facoltà di recesso unilaterale. Nessun socio può essere escluso per aggravamento del tasso di rischio. Non possono negare l’assistenza ai propri soci e assistiti anche se anziani o malati in forma cronica o senza possibilità di recupero e non devono prevedere aumenti contributivi individuali sulla base di condizioni soggettive. Devono invece garantire assistenza ai propri soci e assistiti per tutta la durata della loro vita sempreché essi decidano di mantenere attivo il rapporto associativo. Non possono interrompere il rapporto associativo per sopraggiunti limiti di età. Operano nel principio della solidarietà. Ciascun socio partecipa mediante la corresponsione anticipata di una somma contributiva determinata sulla base di calcoli previsionali, obbligandosi nei limiti di quanto corrisposto.
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Società di Mutuo Soccorso: riferimenti normativi
- Legge n. 3818/1986 art.1 prevede la costituzione legale delle S.M.S Legge 833/78 art 46 prevede la possibilità di integrare le prestazioni offerte dal SSN D. Lgs 502/92 e 517/93 riconoscono le S.M.S. tra soggetti legittimati alla gestione dei F.S.I D. Lgs 229/99 prevede le S.M.S. quali fonti istitutive di un FSI (art 9 , c. 3d) e quali gestori di un F.S.I. (art. 9 c. 7) D. Lgs 460/97 sancisce le detraibilità dei contributi associativi versati sino ad un massimo di € 1.219,14 (Art. 15 TUIR, c.1, lett.i bis) D. M. del 31/03/2008 (Turco) definisce gli ambiti di intervento dei F.S.I. aventi esclusivamente fini assistenziali di cui all’Art. 51 , c. 2, lett.a) - D. M. del Lavoro 27/10/2009 (Sacconi) ribadisce il ruolo delle S.M.S. sia come fonti istitutive sia come soggetti gestori dei F.S.I. - Legge 221/2012 impone l’Iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative)
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Fonte istitutiva delle S.M.S.
E’ identica alla fonte istitutiva dei F.S.I (D. Legs. n. 229/99, Art. 9, comma 3)
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PRESTAZIONI degli ENTI, CASSE e SOC. di MUTUO SOCCORSO D. M
PRESTAZIONI degli ENTI, CASSE e SOC. di MUTUO SOCCORSO D.M.della Salute (Decr.Turco 31/03/2008) Prestazioni sanitarie e sociosanitarie previste dai rispettivi statuti e regolamenti. Costi dei ticket e delle prestazioni in regime intramurario sostenuti dai cittadini nella fruizione del SSN Prestazioni cosiddette “vincolate” erogate da strutture autorizzate anche se non accreditate nella misura non inferiore al 20% delle risorse, per ottenere il beneficio fiscale della deducibilità dei contributi fino al massimo di € 3.165,20) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e prestazioni sanitarie a rilevanza sociale per non autosufficienti;
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PRESTAZIONI degli ENTI, CASSE e SOC. di MUTUO SOCCORSO D. M
PRESTAZIONI degli ENTI, CASSE e SOC. di MUTUO SOCCORSO D.M.della Salute (Decr.Turco 31/03/2008) prestazioni erogate presso strutture residenziali e semi residenziali per non autosufficienti; prestazioni per il recupero di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio (ausili, dispositivi ecc.); cure termali e prestazioni riabilitative non comprese nei LEA; prestazioni odontoiatriche non comprese nei livelli essenziali di assistenza per la prevenzione, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche
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L’erogazione delle prestazioni della Società di Mutuo Soccorso
L’erogazione delle prestazioni ai soci e assistiti da parte di una società di mutuo soccorso può avvenire in forma diretta (autogestione) o mediata, potendo entrambe le modalità anche coesistere all’interno di una stessa società. Mutualità mediata Qualora la società non si trovi in tali favorevoli condizioni, essa potrà avvalersi di una gestione mediata, parziale o totale, della propria attività.
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Prestazioni dei F.S.I. e delle C.M.S. a confronto
PRESTAZIONI DEI FONDI SANITARI INTEGRATIVI DEL SSN (D. Lgs. 229/1999 Art. 9 ,c. 4 e 5 ) Prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e con questi comunque integrate, erogate da professionisti e da strutture accreditate Prestazioni erogate dal SSN comprese nei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, per la sola quota parte a carico dell’assistito, inclusi gli oneri per l’accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell’assistito prestazioni di medicina non convenzionale, ancorché erogate da strutture non convenzionate s Assistenza odontoiatrica, limitatamente alle prestazioni non a carico del SSN e comunque con l’esclusione dei programmi di tutela della salute odontoiatrica nell’età evolutiva e dell’assistenza, odontoiatrica e protesica, a determinate categorie di soggetti in condizione di particolare vulnerabilità PRESTAZIONI degli ENTI, CASSE e SOC. di MUTUO SOCCORSO D.M.della Salute (Decr.Turco 31/03/2008) Prestazioni sanitarie e sociosanitarie previste dai rispettivi statuti e regolamenti Costi dei ticket e delle prestazioni in regime intramurario sostenuti dai cittadini nella fruizione del SSN Prestazioni cosiddette “vincolate” erogate da strutture autorizzate anche se non accreditate nella misura non inferiore al 20% delle risorse, per ottenere il beneficio fiscale della deducibilità dei contributi fino al massimo di € 3.165,20) prestazioni odontoiatriche non comprese nei livelli essenziali di assistenza per la prevenzione, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche
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PRESTAZIONI DEI FONDI SANITARI INTEGRATIVI DEL SSN (D. Lgs
PRESTAZIONI DEI FONDI SANITARI INTEGRATIVI DEL SSN (D. Lgs. 229/1999 Art. 9 ,c. 4 e 5 ) Prestazioni sociosanitarie, erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota parte a carico dell’assistito Cure termali, limitatamente alle prestazioni non a carico del SSN PRESTAZIONI degli ENTI, CASSE e SOC. di MUTUO SOCCORSO D.M.della Salute (Decr.Turco 31/03/2008) prestazioni per il recupero di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio (ausili, dispositivi ecc.); prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e prestazioni sanitarie a rilevanza sociale per non autosufficienti; prestazioni erogate presso strutture residenziali e semi residenziali per non autosufficienti; ) cure termali e prestazioni riabilitative non comprese nei LEA; .
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NATURA GIURIDICA DEI FONDI SANITARI
Entrambe le tipologie dei fondi sono costituite spesso da Enti no profit, e l’attuale normativa non fornisce disposizioni specifiche in ordine alla loro natura giuridica. COSTITUZIONE : In forma di associazione riconosciuta (Art. 12 C.C.) dotata di personalità giuridica e autonomia soggettiva patrimoniale In forma di associazione NON riconosciuta (Art. 36 C.C.) NON dotata di personalità giuridica e autonomia patrimoniale In forma di Società di Mutuo Soccorso( Legge 3818/1886) Possono inoltre assumere la forma di altri soggetti dotati di personalità giuridica ai sensi del codice Civile ( Es. FONDAZIONI) Nella prassi possono essere costituiti in forma associativa non riconosciuta o nella forma riconosciuta. I F.S e le CMS sono spesso costituite in forma di associazioni non riconosciute. I fondi sanitari possono inoltre assumere per espressa previsione legislativa , la forma di società di mutuo soccorso L. n 3818 del 1886
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ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE DEI FONDI SANITARI i
L’iscrizione rappresenta il presupposto per beneficiare del regime fiscale agevolato (deduzione o detrazione) relativamente ai contributi versati al Fondo Sanitario PROCEDURA: A) Registrazione all’Anagrafe dei Fondi Sanitari B) Iscrizione all’Anagrafe dei Fondi Sanitari
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Sono previste Due distinte Sezioni
ANAGRAFE DEI FONDI SANITARI istituita per censire i soggetti operanti nella sanità integrativa e verificare il rispetto della soglia delle risorse vincolate Il D.M. 31/3/2008 (D. Turco) istituisce c/o Ministero Salute l’Anagrafe dei F.S., ai sensi dell’Art. 9,c.9, del D.Legs. 502/1992; le procedure e le modalità del funzionamento vengono regolamentate dal D.M (Decr.Sacconi) Sono previste Due distinte Sezioni A) F.S.I. del SSN, istituiti o adeguati ai sensi dell’Art.9 D. Lgs. 502/92 ( Fondi Aperti) B) Enti, casse, società di mutuo soccorso di cui TUIR, Art.51, c. 2 lett.a) (Fondi Chiusi)
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Disciplina Fiscale: la DEDUCIBILITA’ dei contributi versati ai Fondi Sanitari Integrativi
I contributi versati ai Fondi integrativi sono deducibili sino a € 3.615,00 indipendentemente dal reddito di lavoro dipendente o autonomo In base all’Art.10 lett. e-ter del TUIR sono deducibili i contributi versati ai F.S.I. del SSN istituiti o adeguati ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 502/1992 In base all’Art. 51, c.2, lett.a) del TUIR non concorrono a formare reddito i contributi assistenziali versati dal lavoratore o dal datore di lavoro in ottemperanza alle disposizioni di legge
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Disciplina Fiscale: la DETRAIBILITA’
dei contributi versati a Società di Mutuo Soccorso I contributi versati alle Società di Mutuo Soccorso sono detraibili dalle imposte al 19% sulla somma massima versata di € 1.291,14 Il D.Lgs. 460/97 all’art 13 ha introdotto la possibilità per i soci di detrarre dalle imposte dovute le quote associative versate alla SMS In base all’Art.15, comma1,lett.i-bis) TUIR , dall’imposta si detrae un importo pari al 19% sulla somma max. di € 1.291,14 versata per contributi associativi alle SMS
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La Risoluzione n. 107/E del 3 dic. 2014 dell’Agenzia delle Entrate
La Risoluzione n.107/E del 3 dic dell’Agenzia delle Entrate. Non deducibilità dei contributi versati da un libero professionista a Enti, Casse e Società di mutuo Soccorso. L’Agenzia ha precisato che gli Enti, Casse e SMS aventi esclusivamente finalità assistenziale, di cui all’Art 51, comma 2, lettera a) TUIR, non possono essere equiparati ai F.S.I. di cui all’Art. 9, D.Lgs 502/92 e pertanto non può applicarsi l’Art. 10, comma 1, lettera e-ter) TUIR. L’Agenzia, sulla base delle disposizioni normative e del parere del Ministero Della Salute, ha chiarito che un libero professionista non può dedurre i contributi versati ad un fondo che non rientri tra i Fondi Sanitari Integrativi
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IIN SINTESI DEDUCIBILITA’ DETRAIBILITA’
Godono della deducibilità i contributi versati ai F.S.I. che erogano prestazioni “integrative” del SSN ed i contributi che non concorrono a formare reddito versati dal datore di lavoro o dal lavoratore dipendente . DETRAIBILITA’ Sono detraibili i contributi versati da tutti i soci ( anche dai liberi professionisti) alla Società di Mutuo Soccorso
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Fondi Sanitari e polizze assicurative a confronto
Per la erogazione delle prestazioni e quindi della copertura assicurativa le S.M.S. operano sulla base del principio di solidarietà tra le categorie occupazionali o gruppi di cittadini Mentre le assicurazioni operano sulla base di principi attuariali secondo i quali i premi sono sono fondati su stime probabilistiche relative alle frequenze e al costo dei sinistri
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Fondi Sanitari e polizze assicurative a confronto
Rapporto regolato da statuto/regolamento Non selezione dei rischi Coperte le malattie pregresse Il rapporto associativo non può essere risolto POLIZZE ASSICURATIVE Rapporto regolato da contratto di assicurazione Selezione dei rischi Non assicurate le patologie pregresse Il contratto di assicurazione può essere rescisso
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. FONDI SANITARI POLIZZE ASSICURATIVE
Entità del contributo non differenziato in base al soggetto Non hanno scopo di lucro Rapporto tra socio e fondo di tipo associativo Stabilità e solvibilità patrimoniale non disciplinata POLIZZE ASSICURATIVE Premio sulla base del singolo rischio ( età, attività lavorativa) Hanno scopo di lucro Rapporto tra assicurato e compagnia di assicurazione regolato da contratto Stabilità e solvibilità disciplinata da IVASS .
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1) QUADRO NORMATIVO Legge 3818/1886 Disciplina la materia e le attività delle Società di Mutuo Soccorso Legge 833/1978 Istituzione SSN. Prevede il principio che la mutualità volontaria è libera DPR 917/1986 (TUIR) L’Art. 51 prevede la deducibilità fiscale sino a € 3615
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L’Art.9 istituisce i fondi sanitari integrativi del SSN
2) QUADRO NORMATIVO Legge 421/1992 Delega al Governo per la realizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità Legge 502/1992 L’Art.9 istituisce i fondi sanitari integrativi del SSN D.Lgs. 517/1993 Modificazioni al d. lgs. n. 502/1992, riordino della disciplina in materia sanitaria
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3) QUADRO NORMATIVO L. 229/99 (riforma Bindi) L’Art. 9 disciplina i F.S.I. del SSN modificando l’art.9 del D.Leg.502/92 DPR 328/2000 L’Art.28 ,c.1, estende l’ambito di attività dei FSI ai programmi assistenziali a domicilio ovvero in strutture residenziali D.P.C.M.2001 Definizione dei L.E.A.
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4) QUADRO NORMATIVO L. 224/2007 (finanz. 2008) Stabilisce le condizioni che devono rispettare i F.I. per beneficiare della deducibilità fiscale D.M. 31/3/2008 (decreto Turco) Fissa gli ambiti di intervento delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate dai F:S.I. D.M. 27/10/2009 (decr. Sacconi) Modifica il decr. Turco, specificando le prestazioni erogabili dai F.S.I. per ottenere i benefici fiscali D.L. 179/2012 convertito in L.221/2012 Stabilisce l’iscrizione delle S.M.S. nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese
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