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Il Tributo per i Servizi Indivisibili (detto anche TASI) è un tributo del sistema tributario italiano. Insieme con l'IMU e la TARI, è una delle tre componenti.

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Presentazione sul tema: "Il Tributo per i Servizi Indivisibili (detto anche TASI) è un tributo del sistema tributario italiano. Insieme con l'IMU e la TARI, è una delle tre componenti."— Transcript della presentazione:

1 Il Tributo per i Servizi Indivisibili (detto anche TASI) è un tributo del sistema tributario italiano. Insieme con l'IMU e la TARI, è una delle tre componenti dell'Imposta unica comunale ed è stata istituita dalla legge di stabilità per il 2014

2 Riguarda i servizi comunali indivisibili, cioè quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino e il beneficio che lo stesso ne trae. In particolare il suo gettito va a finanziare i costi della manutenzione del verde pubblico e delle strade comunali, l'arredo urbano, l'illuminazione pubblica e l'attività svolta dalla polizia locale.

3 La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) prevede che ogni comune italiano interessato debba individuare i servizi indivisibili, dando indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura il tributo sia diretto. Insieme con le aliquote del TASI, il Comune dovrà approvare l'elenco dei servizi che verranno pagati con l'introito del nuovo tributo e le somme destinate a ciascuno di essi.

4 TASI Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonche' di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

5 Colpisce tutti i possessori ma anche i detentori (ad eccezione in ogni caso delle prime abitazioni) e pertanto risulta essere dovuta anche in caso di locazione e comodato. Tuttavia non vi è moltiplicazione: per ogni singolo immobile infatti essa viene spartita fra tutti i possessori e detentori, di modo che i possessori paghino complessivamente una quota compresa fra il 70% ed il 90% stabilita con regolamento comunale mentre il resto venga suddiviso fra tutti i detentori (commi 671 e 681). In caso di assenza di detentori tutta l'imposta grava sui possessori.

6 SOGGETTI PASSIVI La TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari . In caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. a grande novità della Tasi è che il soggetto passivo non è solo il proprietario a qualsiasi titolo dei fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, le aree scoperte e le aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti, ma anche l'affittuario.

7 "in solido" significa che, a differenza dell'IMU, se uno dei proprietari non paga il proprio dovuto allora il Comune può rivalersi (e quindi chiedere il pagamento) sugli altri proprietari

8 AFFITTUARIO Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L'occupante però verserà solo una parte del totale compresa fra il 10% ed il 30% secondo quanto stabilito dal Comune nel regolamento della Tasi.

9 IN CASO DI LOCAZIONE FINANZIARIA
In caso di locazione finanziaria, la TASI e' dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

10 In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e superficie

11 Es. in caso di abitazione locata con un inquilino per 6 mesi e con altro inquilino per gli altri 6 mesi, la TASI deve essere pagata per intero dal proprietario. I due inquilini non pagano nulla. Es. di abitazione locata per 8 mesi con un inquilino e 4 mesi con altro inquilino: il proprietario paga la TASI al 100% per 4 mesi e al 70% (o altra percentuale deliberata ) per 8 mesi. L'inquilino di 8 mesi paga il 30% (o altra percentuale) per 8 mesi. L'inquilino di 4 mesi non paga nulla

12 Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

13 BASE IMPONIBILE La base imponibile e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

14 ALIQUOTA L'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n del 1997, puo' ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

15 Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, puo' determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

16 Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non puo' comunque eccedere il limite1 per mille

17 possibilità per le amministrazioni comunali di poter delibere un incremento dello 0,8 per mille complessivo dei limiti di aliquota se la maggiore imposta è destinata a finanziare detrazioni d’imposta o altre misure a favore dell’abitazione principale ed unità equiparate, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili

18 Per la prima casa è prevista una maggiorazione fino al 3,3 per mille, mentre per gli altri immobili la somma della TASI insieme all'IMU non può superare l'11,4 per mille (ovvero 10,6 per mille comprensivo di TASI e IMU più l'0,8 di maggiorazione

19 esenzioni Prima casa eccetto immobili di lusso
unità immobiliari che appartengono a cooperative edilizie a proprietà indivisa casa coniugale assegnata in sede di separazione legale a uno dei due coniugi la sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero a patto che l’immobile non sia locato l’unità immobiliare ad uso abitativo posseduta da anziani o disabili residenti presso case di cura o istituti di ricovero a patte che l’immobile non sia locato.

20 Per chi, invece, ha concesso l’immobile in comodato d’uso gratuito a figli o genitori con contratto di comodato d’uso registrato regolarmente, a patto che il comodante risieda nello steddo comune dove possiede un altro immobile, è prevista una riduzione della Tasi pari al 50%

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22 Regolamento… riduzione e esenzioni….
a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

23 Il regolamento individua inoltre…
l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

24 dichiarazione soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti

25 versamento Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

26 questionari Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

27 Il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo

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