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TASI ED IMU Le novità sulla tassazione immobiliare dall’anno 2014 Arezzo, 14/10/2014 Geom. Andrea Giglioli.

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1 TASI ED IMU Le novità sulla tassazione immobiliare dall’anno 2014 Arezzo, 14/10/2014 Geom. Andrea Giglioli

2 - TASI - IMU 2 Indice

3 L’imposta unica immobiliare IUC (anteprima)

4 4 Legge 27/12/2013 n°147 Comma 639 CARATTERISTICHE DELLA IUC I presupposti impositivi: PATRIMONIALE EROGAZIONE E FRUIZIONE DI SERVIZI

5 5 Legge 27/12/2013 n°147 Comma 639 CARATTERISTICHE DELLA IUC Il presupposto impositivo patrimoniale mascherato: POSSESSO DI IMMOBILI esclusa l’abitazione principale NATURA DEGLI IMMOBILI VALORE DEGLI IMMOBILI IMU

6 6 Legge 27/12/2013 n°147 Comma 639 CARATTERISTICHE DELLA IUC Il presupposto impositivo patrimoniale mascherato: POSSESSO DI IMMOBILI compresa l’abitazione principale NATURA DEGLI IMMOBILI VALORE DEGLI IMMOBILI TASI Obiettivo: copertura dei costi per servizi indivisibili

7 7 Legge 27/12/2013 n°147 Comma 639 CARATTERISTICHE DELLA IUC POSSESSO DI IMMOBILI compresa l’abitazione principale NATURA DEGLI IMMOBILI CONSISTENZA DEGLI IMMOBILI TARI Il presupposto impositivo per erogazione e fruizione dei servizi: Obiettivo: copertura dei costi per servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti

8 Il tributo per i servizi indivisibili TASI

9 9 PERCHE’ NASCE LA TASI? Abolizione sperimentale dal 2013 ed a regime dal 2014 dell’IMU sull’abitazione principale e unità assimilate Il peso dell’IMU per l’abitazione principale sulle entrate comunali*: 3,4 MLD euro ad aliquota standard 4 MLD euro comprensivo manovre comunali *Fonte: Dipartimento delle finanze anno 2012

10 10 PERCHE’ NASCE LA TASI? Necessità di trovare una nuova forma di entrata alternativa all’IMU che garantisca ai comuni una gettito tributario certo ed autoregolabile Si torna alla tassazione immobiliare

11 11 PERCHE’ NASCE LA TASI? Il peso patrimoniale (valore imponibile catastale) dello stock immobiliare italiano* 4.000 MLD euro circa (esclusi immobili categoria E) Il peso patrimoniale (valore imponibile catastale) delle abitazioni principali e pertinenze* 2.000 MLD euro circa *Fonte: Agenzia delle Entrate relazione anno 2011

12 12 PERCHE’ NASCE LA TASI? Come garantire il ristoro di gettito ai comuni? Gettito abitazione principale IMU Valore imponibile stock immob. = 4 MLD 4.000 MLD = 0,001 0,001 = 1‰ = aliquota TASI standard

13 13 PERCHE’ NASCE LA TASI? Come garantire il ristoro di gettito ai comuni? Gettito abitazione principale IMU Valore imponibile ab. principale = 4 MLD 2.000 MLD = 0,002 0,002 => 2‰ 2,5‰ x 2.000 MLD = 5 MLD gettito ipotetico dalla sola ab. principale

14 14 PERCHE’ NASCE LA TASI? Quali principi si ricavano? 1 In linea generale se i comuni applicano alla base imponibile di tutti gli immobili iscritti in catasto l’aliquota TASI dell’1 per mille ottengono lo stesso gettito complessivo ottenuto nell’anno 2012 relativo all’abitazione principale comprensivo delle manovre effettuate sull’aliquota standard IMU. 2 In linea generale se i comuni applicano alla base imponibile delle sole abitazioni principali e pertinenze iscritte in catasto l’aliquota TASI del 2,5 per mille ottengono senz’altro lo stesso gettito complessivo ottenuto nell’anno 2012 relativo all’abitazione principale comprensivo delle manovre effettuate sull’aliquota standard IMU.

15 15 Legge 27/12/2013 n°147 Comma 669 (sostituito dal d.l. 16/2014) CARATTERISTICHE DELLA TASI Il presupposto impositivo: POSSESSO ovvero DETENZIONE di FABBRICATI compresa l’abitazione principale AREE EDIFICABILI Esclusi TERRENI AGRICOLI

16 16 Legge 27/12/2013 n°147 Comma 669 (sostituito dal d.l. 16/2014) CARATTERISTICHE DELLA TASI La definizione degli oggetti d’imposta: Il comma 669 richiama in modo espresso le definizioni di: abitazione principale; fabbricato; area fabbricabile; valide ai fini IMU (art. 13, comma 2, d.l. n°201/2011) il quale richiama le definizioni di fabbricato ed area fabbricabile vigenti ai fini ICI (art. 2, D. Lgs. n°504/1992)

17 17 Legge 27/12/2013 n°147 Comma 669 (sostituito dal d.l. 16/2014) CARATTERISTICHE DELLA TASI La definizione degli oggetti d’imposta: La continuità nella definizione degli oggetti d’imposta consente di ritenere valida per la TASI la giurisprudenza formatasi nel corso degli anni in ambito ICI

18 18 CARATTERISTICHE DELLA TASI D.L. n°16/2014 Art. 1, comma 3 Oggetti esenti dall’imposta: Valgono ai fini TASI le medesime esenzioni vigenti in ambito IMU IMMOBILI POSSEDUTI DA: Stato

19 19 CARATTERISTICHE DELLA TASI D.L. n°16/2014 Art. 1, comma 3 Oggetti esenti dall’imposta: Valgono ai fini TASI le medesime esenzioni vigenti in ambito IMU IMMOBILI DESTINATI A COMPITI ISTITUZIONALI POSSEDUTI NEL PROPRIO TERRITORIO DA: Regioni Province Comuni Comunità montane Consorzi fra detti enti se non soppressi Consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione (art. 31, c. 18, lett. a), n°289/2002) Enti del servizio sanitario nazionale

20 20 CARATTERISTICHE DELLA TASI D.L. n°16/2014 Art. 1, comma 3 Oggetti esenti dall’imposta: Valgono ai fini TASI le medesime esenzioni vigenti in ambito IMU ATTIVITA’ ISTITUZIONALE Immobile direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’ente locale: la sede e gli uffici dell’ente (Cassazione nn. 22156/2006, 20577/2005, 10827/2005, 8054/2005, 21571/2004, 142/2004, 18549/2003) Immobile direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’ente locale che lo possiede e non di altro ente (Cassazione nn. 8450/2005, 18838/2006, 21420/2007, 1410/2008, 1411/2008)

21 21 CARATTERISTICHE DELLA TASI D.L. n°16/2014 Art. 1, comma 3 Oggetti esenti dall’imposta: Art. 7, comma 1, lettera b), D.Lgs. n°504/1992 FABBRICATI CLASSIFICATI O CLASSIFICABILI NELLE CATEGORIE CATASTALI DA E/1 A E/9 E/1: stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei; E/2: ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio; E/3: costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche; E/4: recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche; E/5: fabbricati costituenti fortificazioni e loro pertinenze; E/6: fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico l’orologio comunale; E/7: fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti; E/8: fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia; E/9: edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E

22 22 CARATTERISTICHE DELLA TASI D.L. n°16/2014 Art. 1, comma 3 Oggetti esenti dall’imposta: Art. 7, comma 1, lettera c), D.Lgs. n°504/1992 FABBRICATI CON DESTINAZIONE AD USI CULTURALI DI CUI ALL’ARTICOLO 5-BIS DPR N°601/1973 Proprietà: statale, privata, enti pubblici, istituzioni, fondazioni Destinati esclusivamente ai seguenti usi: Sedi di musei; Sedi di biblioteche; Sedi di archivi; Sedi di cineteche; Sedi di emeroteche. Totalmente destinati agli usi di cui sopra; Aperti al pubblico; Al possessore non deve derivare alcun reddito dall’utilizzo del fabbricato

23 23 CARATTERISTICHE DELLA TASI D.L. n°16/2014 Art. 1, comma 3 Oggetti esenti dall’imposta: Art. 7, comma 1, lettera d), D.Lgs. n°504/1992 FABBRICATI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALL’ESERCIZIO DEL CULTO PURCHE’ COMPATIBILE CON LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 8 E 19 DELLA COSTITUZIONE E LORO PERTINENZE Alloggio del parroco e pertinenze (Cassazione n. 20033/2005, interrogazione n. 5-01669 del 11/03/2003); Immobili e attrezzature fisse destinate ad attività di oratorio e similari (art. 2, c. 1, Legge n°206/2003).

24 24 CARATTERISTICHE DELLA TASI D.L. n°16/2014 Art. 1, comma 3 Oggetti esenti dall’imposta: Art. 7, comma 1, lettera e), D.Lgs. n°504/1992 FABBRICATI DI PROPRIETA’ DELLA SANTA SEDE INDICATI NEGLI ARTICOLI 13, 14, 15 E 16 DEL TRATTATO LATERANENSE, SOTTOSCRITTO L’11 FEBBRAIO 1929 E RESO ESECUTIVO CON LEGGE N. 810 DEL 27/05/1929.

25 25 CARATTERISTICHE DELLA TASI D.L. n°16/2014 Art. 1, comma 3 Oggetti esenti dall’imposta: Art. 7, comma 1, lettera f), D.Lgs. n°504/1992 FABBRICATI APPARTENENTI AGLI STATI ESTERI E ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER I QUALI E’ PREVISTA L’ESENZIONE DALL’IMPOSTA LOCALE SUL REDDITO DEI FABBRICATI IN BASE AD ACCORDI INTERNAZIONALI RESI ESECUTIVI IN ITALIA.

26 26 CARATTERISTICHE DELLA TASI D.L. n°16/2014 Art. 1, comma 3 Oggetti esenti dall’imposta: Art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. n°504/1992 Art. 91-bis, comma 1 e segg., d.l. 24/01/2012, n°1, convertito, dalla L. 24/04/2012, n°27 Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR n°917/1986, e successive modificazioni, destinati esclusivamente con modalità non commerciali allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, di ricerca scientifica*, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della L. n°222/1985. In ogni caso, l’esenzione dall’imposta sugli immobili disposta dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. *Dal 01/01/2014 (d.l. n°102/2013)

27 27 CARATTERISTICHE DELLA TASI D.L. n°16/2014 Art. 1, comma 3 Oggetti esenti dall’imposta: Art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. n°504/1992 Art. 91-bis, comma 1 e segg., d.l. 24/01/2012, n°1, convertito, dalla L. 24/04/2012, n°27 Qualora l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista, l’esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l’attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l’individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell’unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n°262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n°286. Le rendite catastali producono effetto fiscale a partire dal 1°gennaio 2013.

28 28 CARATTERISTICHE DELLA TASI D.L. n°16/2014 Art. 1, comma 3 Oggetti esenti dall’imposta: Art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. n°504/1992 Art. 91-bis, comma 1 e segg., d.l. 24/01/2012, n°1, convertito, dalla L. 24/04/2012, n°27 Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1°gennaio 2013, l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con successivo decreto del Ministero delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n°400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell’individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come svolte con modalità non commerciali.

29 29 CARATTERISTICHE DELLA TASI D.L. n°16/2014 Art. 1, comma 3 Oggetti esenti dall’imposta: Vengono esentati dalla TASI anche: I rifugi alpini non custoditi; I punti d’appoggio; I bivacchi.

30 30 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 671 Soggetti passivi dell’imposta: Possessore o detentore a qualsiasi titolo delle unità immobiliari di cui al comma 669 Se vi sono più possessori o detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria

31 31 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 671 Soggetti passivi dell’imposta: Conseguenze Possessore: è, in genere, colui che gode di un diritto reale sull’immobile Detentore: colui che non vanta un diritto reale sull’immobile ma che ne può disporre sulla base di un titolo idoneo Manca una definizione di soggetto passivo come è invece prevista per l’IMU, una definizione è contenuta nel comma 673

32 32 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 671 Soggetti passivi dell’imposta: Tipologie di detenzione Detentore qualificatoDetentore NON qualificato Nasce da un titolo che attribuisce un diritto personale di godimento sul bene (locazione, comodato, ecc.) oppure da uno specifico potere gestionale (tutorialità, mandato, curatela, ecc.) Nasce da una autorizzazione verbale momentanea del proprietario che non attribuisce un diritto tutelato a favore del detentore (ospite, badante, ecc.)

33 33 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 671 Soggetti passivi dell’imposta: Conseguenze Il versamento dell’imposta dovuta è unico per ogni singolo immobile e l’imposta viene richiesta/dovuta in solido nel caso di più soggetti passivi (art. 1292 codice civile) Art. 1292 codice civile: l’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri (cosiddetta solidarietà passiva)

34 34 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 671 Soggetti passivi dell’imposta: Come la pensa il MEF? Con le FAQ dl 04/06/2014 il MEF (quesito 11) ritiene che l’unica obbligazione tributaria non deve intendersi nel senso che uno dei soggetti passivi è tenuto a versare anche per gli altri in quanto ognuno versa la TASI sulla base della propria condizione soggettiva. E’ il Comune che, in sede di riscossione, può richiedere il versamento dell’intero tributo dovuto indifferentemente all’uno o all’altro soggetto passivo

35 35 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 671 Soggetti passivi dell’imposta: Come la pensa ANUTEL? Non condivisibile la tesi del MEF in quanto sarebbe del tutto disatteso il contenuto del comma 671 perché non si avrebbe l’unica obbligazione tributaria che va valutata secondo: > Destinazione dell’immobile; > Analogia con il tributo sui rifiuti; > Nella TASI non si fa menzione delle quote di possesso.

36 36 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 671 Soggetti passivi dell’imposta: Conseguenze della tesi ANUTEL: 1. È sufficiente che l’alloggio rivesta la qualifica di abitazione principale per uno solo dei proprietari per far sì che si formi un’unica obbligazione tributaria determinata sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per tale fattispecie. I possessori/proprietari sono coobbligati all’unica obbligazione tributaria, ma è comunque ammesso, perché non vietato, il versamento di una quota dell’obbligazione che rappresenta parte del tutto

37 37 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 671 Soggetti passivi dell’imposta: Conseguenze della tesi ANUTEL: 2. L’avviso di accertamento da emettere sarà unico e relativo all’intera obbligazione tributaria, o parte di essa, sulla base del principio di cui al punto precedente e verrà inviato ad uno dei coobbligati individuato come obbligato principale (in sostanza si adotta il sistema previsto per la TARSU/TIA).

38 38 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 671 Soggetti passivi dell’imposta: Conseguenze della tesi ANUTEL: 3. Nel caso di detentori di un alloggio quest’ultimo non può rientrare nella definizione di abitazione principale TASI (analoga ad IMU) in quanto non occupato dal proprietario, pertanto l’unica obbligazione tributaria in capo ai detentori andrà determinata prendendo a riferimento l’aliquota eventualmente deliberata per gli immobili diversi dall’abitazione principale.

39 39 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 671 Soggetti passivi dell’imposta: Alcuni esempi: ALLOGGIO POSSEDUTO DA TIZIO, CAIO E SEMPRONIO MA ABITATO SOLO DA TIZIO IL COMUNE HA DELIBERATO:  Aliquota TASI per abitazione principale 2‰;  Aliquota TASI altri fabbricati 1‰;  Aliquota IMU altri fabbricati 10,6‰ TASIIMU TIZIO2‰-- CAIO2‰10,6‰ (limite rispettato perché diversa tipologia) SEMPRONIO2‰10,6‰ (limite rispettato perché diversa tipologia)

40 40 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 671 Soggetti passivi dell’imposta: Alcuni esempi: IL COMUNE HA DELIBERATO:  Aliquota TASI per abitazione principale 2‰;  Aliquota TASI altri fabbricati 1‰;  Aliquota IMU altri fabbricati 10,6‰ ALLOGGIO POSSEDUTO DA TIZIO, CAIO E SEMPRONIO MA NON ABITATO TASIIMU TIZIO1‰->0‰10,6‰ (limite NON rispettato perché medesima tipologia) CAIO1‰->0‰10,6‰ (limite NON rispettato perché medesima tipologia) SEMPRONIO1‰->0‰10,6‰ (limite NON rispettato perché medesima tipologia)

41 41 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 672 Soggetti passivi dell’imposta: Locazione finanziaria L’imposta è sempre dovuta dal locatario entro il periodo che va: Dalla data di stipula del contratto Alla data di riconsegna del bene al locatore (verbale di consegna) Ai fini IMU la norma non fa espresso riferimento alla data di riconsegna ma alla generica durata del contratto

42 42 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 673 Soggetti passivi dell’imposta: Detenzione temporanea Detenzione temporanea non superiore a 6 mesi nello stesso anno solare L’imposta è dovuta dal solo possessore dei locali o delle aree a titolo di: proprietà usufrutto usoabitazione superficie Manca qualsiasi riferimento esplicito al concessionario di beni demaniali che è soggetto passivo IMU

43 43 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 674 Soggetti passivi dell’imposta: Multiproprietà e centri commerciali integrati Locali ed aree scoperte di uso comune + Locali ed aree scoperte di uso esclusivo dei singoli possessori o detentori Versamento a carico del soggetto che gestisce i servizi comuni

44 44 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 675 La base imponibile dell’imposta: Richiamo espresso alla base imponibile IMU secondo l’articolo 13, commi 3 (che richiama l’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. N°504/1992 ICI) e 4 d.l. n°201/2011 Principio generale: valore degli immobili Per i fabbricati iscritti in catasto: rendita da moltiplicare per i coefficienti di cui al comma 4 Per i fabbricati D non iscritti in catasto posseduti da imprese e distintamente contabilizzati: valore contabile

45 45 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 675 La base imponibile dell’imposta: Richiamo espresso alla base imponibile IMU secondo l’articolo 13, commi 3 (che richiama l’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. N°504/1992 ICI) e 4 d.l. n°201/2011 Per le aree fabbricabili: valore venale in comune commercio Per gli interventi edilizi su aree edificabili o fabbricati: valore venale in comune commercio

46 46 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 675 La base imponibile dell’imposta: Richiamo espresso alla base imponibile IMU secondo l’articolo 13, commi 3 (che richiama l’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. N°504/1992 ICI) e 4 d.l. n°201/2011 Per i fabbricati inagibili o inabitabili e non utilizzati: valore catastale ridotto del 50% Per i fabbricati di interesse storico o artistico: valore catastale ridotto del 50% Il MEF concorda con questa tesi (risposta FAQ n°8)

47 47 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 675 La base imponibile dell’imposta: CRITICITA’ Manca la metodologia per la determinazione del valore imponibile per i locali o le aree condominiali utilizzate in via esclusiva a meno che non siano classificate come beni comuni censibili

48 48 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 676 L’aliquota base: L’aliquota base è pari all’1 per mille L’azzeramento dell’aliquota: Con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’art. 52, D. Lgs. N°446/1997, il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ATTENZIONE: azzeramento non è sinonimo di esenzione

49 49 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 677, e D.L. n°16/2014 I limiti nella determinazione delle aliquote: Vincoli tassativi e non derogabili dalla delibera di C.C. TASI + IMU </= LIMITE MASSIMO IMU PER LA TIPOLOGIA DI IMMOBILE Per l'anno 2014 l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille (salvo incremento per detrazioni)

50 50 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 677, e D.L. n°16/2014 I limiti nella determinazione delle aliquote: Vincoli tassativi e non derogabili dalla delibera di C.C. Abitazione principale esente IMU e rurali strumentali esenti IMU solo TASI da 0 a 2,5 per mille o da 0 fino 1 per mille per rurali strumentali Abitazione principale NON esente IMU TASI + IMU da 2 a 6 per mille Altri immobili TASI + IMU da 4,6 a 10,6 per mille Immobili di cui al comma 9, art. 13, d.l. n°201/2011 TASI + IMU da 4 a 10,6 per mille

51 51 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 677, e D.L. n°16/2014 I limiti nella determinazione delle aliquote: L’incremento di aliquota per introdurre le detrazioni Possibile incremento dello 0,8 per mille complessivo dei limiti di aliquota se la maggiore imposta è destinata a finanziare detrazioni d’imposta o altre misure a favore dell’abitazione principale ed unità equiparate, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

52 52 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 677, e D.L. n°16/2014 I limiti nella determinazione delle aliquote: L’incremento di aliquota per introdurre le detrazioni: problemi applicativi QUALE SIGNIFICATO DI: AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE NON SUPERIORE ALLO 0,8 PER MILLE? Circolare MEF n°2/DF del 29/07/2014 Limite 1 Limite 2 IMU + TASI <= limite per tipologia TASI <= limite di legge

53 53 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 677, e D.L. n°16/2014 I limiti nella determinazione delle aliquote: L’incremento di aliquota per introdurre le detrazioni: problemi applicativi QUALE SIGNIFICATO DI: AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE NON SUPERIORE ALLO 0,8 PER MILLE? Circolare MEF n°2/DF del 29/07/2014 TIPOLOGIA IMMOBILE NON IN BASE AL DIVERSO CODICE TRIBUTO IN BASE ALLA FASCIA DI ALIQUOTA  Abitazione principale max 6‰  Altri immobili max 10,6‰

54 54 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 677, e D.L. n°16/2014 I limiti nella determinazione delle aliquote: L’incremento di aliquota per introdurre le detrazioni: problemi applicativi QUALE SIGNIFICATO DI: AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE NON SUPERIORE ALLO 0,8 PER MILLE? Circolare MEF n°2/DF del 29/07/2014 Applicazione maggiorazione 0,8‰  Immobili soggetti all’aliquota IMU nel range 4,0 – 10,6‰  Immobili soggetti all’aliquota IMU nel range 2,0 – 6,0‰  Immobili soggetti all’aliquota TASI fino al 2,5‰  Esclusi i fabbricati rurali strumentali che hanno solo TASI con limite 1‰

55 55 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 677, e D.L. n°16/2014 I limiti nella determinazione delle aliquote: L’incremento di aliquota per introdurre le detrazioni: problemi applicativi QUALE SIGNIFICATO DI: AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE NON SUPERIORE ALLO 0,8 PER MILLE? Circolare MEF n°2/DF del 29/07/2014 Distribuzione della maggiorazione 0,8‰, le diverse opzioni: Caso 1 Sforamento del limite 1 IMU + TASI (10,6 e 6‰) Caso 2 Sforamento del limite 2 TASI (2,5‰) Caso 3 Distribuzione tra i due limiti 1 e 2

56 56 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 677, e D.L. n°16/2014 I limiti nella determinazione delle aliquote: L’incremento di aliquota per introdurre le detrazioni: problemi applicativi QUALE SIGNIFICATO DI: AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE NON SUPERIORE ALLO 0,8 PER MILLE? Circolare MEF n°2/DF del 29/07/2014 Distribuzione della maggiorazione 0,8‰, le diverse opzioni: Caso 1 (aumento del limite 1 IMU+TASI 10,6‰ e 6‰) Tipologia: immobili limite aliquota 10,6‰ diversi da abitazione principaleLimite massimo SE IMU 10,6‰ => TASI MAX 0,8‰10,6 + 0,8 = 11,4‰ SE IMU 9,6‰ => TASI MAX 1,8‰9,6 + 1,8 = 11,4‰ SE IMU 8,6‰ => TASI MAX 2,5‰ (rispetto limite 2)8,6 + 2,5 = 11,1‰ SE TASI 2,5‰ => IMU MAX 8,9‰2,5 + 8,9 = 11,4‰

57 57 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 677, e D.L. n°16/2014 I limiti nella determinazione delle aliquote: L’incremento di aliquota per introdurre le detrazioni: problemi applicativi QUALE SIGNIFICATO DI: AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE NON SUPERIORE ALLO 0,8 PER MILLE? Circolare MEF n°2/DF del 29/07/2014 Distribuzione della maggiorazione 0,8‰, le diverse opzioni: Caso 1 (aumento del limite 1 IMU+TASI 10,6‰ e 6‰) Tipologia: immobili limite aliquota 6‰ abitazione principale A1, A8 e A9Limite massimo SE IMU 6‰ => TASI MAX 0,8‰6 + 0,8 = 6,8‰ SE IMU 5‰ => TASI MAX 1,8‰5 + 1,8 = 6,8‰ SE IMU 4‰ => TASI MAX 2,5‰ (rispetto limite 2)4 + 2,5 = 6,5‰ SE TASI 2,5‰ => IMU MAX 4,3‰2,5 + 4,3 = 6,8‰

58 58 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 677, e D.L. n°16/2014 I limiti nella determinazione delle aliquote: L’incremento di aliquota per introdurre le detrazioni: problemi applicativi QUALE SIGNIFICATO DI: AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE NON SUPERIORE ALLO 0,8 PER MILLE? Circolare MEF n°2/DF del 29/07/2014 Distribuzione della maggiorazione 0,8‰, le diverse opzioni: Caso 1 (aumento del limite 1 IMU+TASI 10,6‰ e 6‰) Tipologia: immobili abitazione principale diversa da A1, A8 e A9Limite massimo CON IMU 0‰ => TASI MAX 2,5‰ (rispetto limite 2 se è stato incrementato il limite del 10,6 e/o 6‰) 0 + 2,5 = 2,5‰

59 59 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 677, e D.L. n°16/2014 I limiti nella determinazione delle aliquote: L’incremento di aliquota per introdurre le detrazioni: problemi applicativi QUALE SIGNIFICATO DI: AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE NON SUPERIORE ALLO 0,8 PER MILLE? Circolare MEF n°2/DF del 29/07/2014 Distribuzione della maggiorazione 0,8‰, le diverse opzioni: Caso 2 (aumento del limite 2 TASI 2,5‰) Tipologia: immobili limite aliquota 10,6‰ diversi da abitazione principaleLimite massimo SE TASI 3,3‰ => IMU MAX 7,3‰3,3 + 7,3 = 10,6‰* Tipologia: immobili limite aliquota 6‰ abitazione principale A1, A8 e A9Limite massimo SE TASI 3,3‰ => IMU MAX 2,7‰3,3 + 2,7 = 6‰* * La necessità di rispettare il limite 10,6 o 6‰ rende del tutto inutile tale scelta perché non c’è incremento di gettito

60 60 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 677, e D.L. n°16/2014 I limiti nella determinazione delle aliquote: L’incremento di aliquota per introdurre le detrazioni: problemi applicativi QUALE SIGNIFICATO DI: AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE NON SUPERIORE ALLO 0,8 PER MILLE? Circolare MEF n°2/DF del 29/07/2014 Distribuzione della maggiorazione 0,8‰, le diverse opzioni: Caso 2 (aumento del limite 2 TASI 2,5‰) Tipologia: immobili abitazione principale diversa da A1, A8 e A9Limite massimo SE TASI 3,3‰ => IMU 0‰3,3 + 0 = 3,3‰

61 61 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 677, e D.L. n°16/2014 I limiti nella determinazione delle aliquote: L’incremento di aliquota per introdurre le detrazioni: problemi applicativi QUALE SIGNIFICATO DI: AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE NON SUPERIORE ALLO 0,8 PER MILLE? Circolare MEF n°2/DF del 29/07/2014 Distribuzione della maggiorazione 0,8‰, le diverse opzioni: Caso 3 (distribuzione tra i due limiti 1 e 2) 0,8‰ 0,4‰ + IMU + TASI TASI  10,6‰ + 0,4‰ = 11‰  6‰ + 0,4‰ = 6,4‰  2,5‰ + 0,4‰ = 2,9‰

62 62 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 677, e D.L. n°16/2014 I limiti nella determinazione delle aliquote: L’incremento di aliquota per introdurre le detrazioni: problemi applicativi QUALE SIGNIFICATO DI: AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE NON SUPERIORE ALLO 0,8 PER MILLE? Circolare MEF n°2/DF del 29/07/2014 Distribuzione della maggiorazione 0,8‰, le diverse opzioni: Caso 3 (distribuzione tra i due limiti 1 e 2), VERIFICA IPOTESI PREC. Tipologia: immobili limite aliquota 11‰ diversi da abitazione principaleLimite massimo SE TASI 2,9‰ => IMU MAX 8,1‰2,9 + 8,1 = 11‰ Tipologia: immobili limite aliquota 6,4‰ abitazione principale A1, A8 e A9Limite massimo SE TASI 2,9‰ => IMU MAX 3,5‰2,9 + 3,5 = 6,4‰ La distribuzione della maggiorazione per le diverse tipologie deve portare sempre alla somma massima di 0,8‰ o inferiore

63 63 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 677, e D.L. n°16/2014 I limiti nella determinazione delle aliquote: L’incremento di aliquota per introdurre le detrazioni: problemi applicativi QUALE SIGNIFICATO DI: AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE NON SUPERIORE ALLO 0,8 PER MILLE? Circolare MEF n°2/DF del 29/07/2014 Distribuzione della maggiorazione 0,8‰, le diverse opzioni: Caso 3 (distribuzione tra i due limiti 1 e 2) 0,8‰ 0,2‰ + 0,6‰ IMU + TASI TASI  10,6‰ + 0,2‰ = 10,8‰  6‰ + 0,2‰ = 6,2‰  2,5‰ + 0,6‰ = 3,1‰

64 64 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 677, e D.L. n°16/2014 I limiti nella determinazione delle aliquote: L’incremento di aliquota per introdurre le detrazioni: problemi applicativi QUALE SIGNIFICATO DI: AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE NON SUPERIORE ALLO 0,8 PER MILLE? Circolare MEF n°2/DF del 29/07/2014 Distribuzione della maggiorazione 0,8‰, le diverse opzioni: Caso 3 (distribuzione tra i due limiti 1 e 2), VERIFICA IPOTESI PREC. La distribuzione della maggiorazione per le diverse tipologie deve portare sempre alla somma massima di 0,8‰ o inferiore Tipologia: immobili limite aliquota 10,8‰ diversi da abitazione principaleLimite massimo SE TASI 3,1‰ => IMU MAX 7,7‰3,1 + 7,7 = 10,8‰ Tipologia: immobili limite aliquota 6,2‰ abitazione principale A1, A8 e A9Limite massimo SE TASI 3,1‰ => IMU MAX 3,1‰3,1 + 3,1 = 6,2‰

65 65 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 677, e D.L. n°16/2014 I limiti nella determinazione delle aliquote: L’incremento di aliquota per introdurre le detrazioni: problemi applicativi IL VINCOLO D’USO DEL MAGGIOR GETTITO DERIVANTE DALLA MAGGIORAZIONE D’ALIQUOTA MAGGIOR GETTITO IMU O TASI NON PUO’ ESSERE TRATTENUTO DAL COMUNE MA DEVE ESSERE UTILIZZATO PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E ASSIMILATI AL FINE DI INTRODURRE: DETRAZIONI ALTRE MISURE Tali da generare effetti sul carico d’imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili

66 66 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 677, e D.L. n°16/2014 I limiti nella determinazione delle aliquote: L’incremento di aliquota per introdurre le detrazioni: problemi applicativi IL VINCOLO D’USO DEL MAGGIOR GETTITO DERIVANTE DALLA MAGGIORAZIONE D’ALIQUOTA: IL CONCETTO DI EQUIVALENZA EQUIVALENZA = INVARIANZA DI CARICO D’IMPOSTA, CIOE’ TASI ABITAZIONE PRINCIPALE < IMU ABITAZIONE PRINCIPALE PRINCIPIO NON RIFERIBILE AL SINGOLO OGGETTO/SOGGETTO MA ALL’INTERA TIPOLOGIA DI IMMOBILI RAPPRESENTATA DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE E ASSIMILATI

67 67 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 677, e D.L. n°16/2014 I limiti nella determinazione delle aliquote: L’incremento di aliquota per introdurre le detrazioni: problemi applicativi IL VINCOLO D’USO DEL MAGGIOR GETTITO DERIVANTE DALLA MAGGIORAZIONE D’ALIQUOTA: IL CONCETTO DI EQUIVALENZA OBBLIGO DI INTRODURRE DETRAZIONI SOLO SE SI APPLICA L’INCREMENTO DI ALIQUOTA 0,8‰ No detrazioni Si detrazioni

68 68 PROIEZIONE CONFRONTO ALIQUOTE IMU-TASI AB. PRINCIPALE SENZA DETRAZIONE RenditaIMU 4‰IMU 5‰IMU 6‰TASI 1‰TASI 2,5‰ 300,00€1,60€52,00€102,40€50,40€126,00€ 400,00€68,80€136,00€203,20€67,20€168,00€ 500,00€136,00€220,00€304,00€84,00€210,00€ 600,00€203,20€304,00€404,80€100,80€252,00€ 700,00€270,40€388,00€505,60€117,60€294,00€ 800,00€337,60€472,00€606,40€134,40€336,00€ 900,00€404,80€556,00€707,20€151,20€378,00€ 1.000,00€472,00€640,00€808,00€168,00€420,00€ 1.100,00€539,20€724,00€908,80€184,80€462,00€ 1.200,00€606,40€808,00€1.009,60€201,60€504,00€ 1.300,00€673,60€892,00€1.110,40€218,40€546,00€ 1.400,00€740,80€976,00€1.211,20€235,20€588,00€ 1.500,00€808,00€1.060,00€1.312,00€252,00€630,00€

69 69 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 677, e D.L. n°16/2014 I limiti nella determinazione delle aliquote: L’incremento di aliquota per introdurre le detrazioni: problemi applicativi IL VINCOLO D’USO DEL MAGGIOR GETTITO DERIVANTE DALLA MAGGIORAZIONE D’ALIQUOTA: IL CONCETTO DI EQUIVALENZA La detrazione TASI : il calcolo della disponibilità di maggior gettito Necessità di conoscere lo stock immobiliare cui si applica la maggiorazione, ad esempio se la maggiorazione riguarda la sola aliquota TASI per l’abitazione principale PESO DETRAZIONE = Σ imponibile immobili (ab princ. + pertinenze) x TASI maggiorata - Σ imponibile immobili (ab princ. + pertinenze) x TASI 2,5‰

70 70 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 677, e D.L. n°16/2014 I limiti nella determinazione delle aliquote: L’incremento di aliquota per introdurre le detrazioni: problemi applicativi IL VINCOLO D’USO DEL MAGGIOR GETTITO DERIVANTE DALLA MAGGIORAZIONE D’ALIQUOTA: IL CONCETTO DI EQUIVALENZA La detrazione TASI : ipotesi metodologica con detrazioni fisse A= IMU B= detr. C= B/A imponibile escluso TASI 2,6‰ detr. TASI 2,7‰ detr. TASI 2,8‰ detr. TASI 2,9‰ detr. TASI 3,0‰ detr. TASI 3,1‰ detr. TASI 3,2‰ detr. TASI 3,3‰ detr. 4‰€ 200€ 50.000,00€ 130€ 135€ 140€ 145€ 150€ 155€ 160€ 165 5‰€ 200€ 40.000,00€ 104€ 108€ 112€ 116€ 120€ 124€ 128€ 132 6‰€ 200€ 33.333,33€ 87€ 90€ 94€ 97€ 100€ 104€ 107€ 110

71 71 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 677, e D.L. n°16/2014 I limiti nella determinazione delle aliquote: L’incremento di aliquota per introdurre le detrazioni: problemi applicativi IL VINCOLO D’USO DEL MAGGIOR GETTITO DERIVANTE DALLA MAGGIORAZIONE D’ALIQUOTA: IL CONCETTO DI EQUIVALENZA La detrazione TASI : ipotesi metodologica con detrazioni mobili La detrazione TASI viene determinata per ogni immobile in funzione della sua rendita catastale 1,05 x 160 x (aliquota IMU 2013 – aliquota TASI) = α € 200,00 – rendita catastale* x α = detrazione mobile * Σ rendita alloggio + pertinenze

72 72 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 677, e D.L. n°16/2014 I limiti nella determinazione delle aliquote: L’incremento di aliquota per introdurre le detrazioni: problemi applicativi IL VINCOLO D’USO DEL MAGGIOR GETTITO DERIVANTE DALLA MAGGIORAZIONE D’ALIQUOTA: IL CONCETTO DI EQUIVALENZA La detrazione TASI : ipotesi metodologica con detrazioni mobili Esempio con aliquota IMU 5‰ e aliquota TASI 3‰ 1,05 x 160 x (5‰ – 3‰) = 0,336 € 200,00 – € 350,00 x 0,336 = € 200,00 – € 117,16 = € 82,40 IMU rendita € 350, al. 5‰ detr. € 200TASI rendita € 350, al. 3‰ detr. € 82,4 € 94,00

73 73 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 677, e D.L. n°16/2014 I limiti nella determinazione delle aliquote: L’incremento di aliquota per introdurre le detrazioni: problemi applicativi IL VINCOLO D’USO DEL MAGGIOR GETTITO DERIVANTE DALLA MAGGIORAZIONE D’ALIQUOTA: IL CONCETTO DI EQUIVALENZA La detrazione TASI : ipotesi metodologica con detrazioni mobili € 200,00 – € 500,00 x 0,336 = € 200,00 – € 168,00 = € 32 IMU rendita € 500, al. 5‰ detr. € 200TASI rendita € 500, al. 3‰ detr. € 32 € 220,00

74 74 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 677, e D.L. n°16/2014 I limiti nella determinazione delle aliquote: L’incremento di aliquota per introdurre le detrazioni: problemi applicativi IL VINCOLO D’USO DEL MAGGIOR GETTITO DERIVANTE DALLA MAGGIORAZIONE D’ALIQUOTA: IL CONCETTO DI EQUIVALENZA La detrazione TASI : ipotesi metodologica con detrazioni mobili € 200,00 – € 595,24 x 0,336 = € 200,00 – € 200,00 = € 0 IMU rendita € 595,24, al. 5‰ detr. € 200TASI rendita € 595,24, al. 3‰ detr. € 0 € 300,00 Rendita al di sotto della quale non c’è detrazione TASI € 200 / 0,336 = € 595,24

75 75 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 677, e D.L. n°16/2014 I limiti nella determinazione delle aliquote: L’incremento di aliquota per introdurre le detrazioni: problemi applicativi IL VINCOLO D’USO DEL MAGGIOR GETTITO DERIVANTE DALLA MAGGIORAZIONE D’ALIQUOTA: IL CONCETTO DI EQUIVALENZA La detrazione TASI : ipotesi metodologica con detrazioni mobili € 200,00 – € 650,00 x 0,336 = € 200,00 – € 218,40 = negativo IMU rendita € 650, al. 5‰ detr. € 200TASI rendita € 650, al. 3‰ detr. € 0 € 346,00€ 327,00 Anche senza detrazione si versa meno TASI rispetto ad IMU

76 76 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 677, e D.L. n°16/2014 I limiti nella determinazione delle aliquote: L’incremento di aliquota per introdurre le detrazioni: problemi applicativi IL VINCOLO D’USO DEL MAGGIOR GETTITO DERIVANTE DALLA MAGGIORAZIONE D’ALIQUOTA: IL PRINCIPIO BASE Gettito complessivo dall’incremento aliquota > 2,5‰ = 100 Ammontare carico fiscale detrazioni Gettito destinato alle detrazioni Gettito destinato al bilancio Ammissibilità 100 0SI 80 20SI 806040NO 1201000SI

77 77 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 683 La diversificazione nella determinazione delle aliquote: Approvazione da parte del Consiglio Comunale Differenziazione in ragione del settore di attività tipologia degli immobili destinazione degli immobili

78 78 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 679 Il potere regolamentare del Comune: Con regolamento di cui all'art. 52, D. Lgs n°446/1997 è possibile prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: abitazioni con unico occupante abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente

79 79 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 679 Il potere regolamentare del Comune: Con regolamento di cui all'art. 52, D. Lgs n°446/1997 è possibile prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero fabbricati rurali ad uso abitativo

80 80 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 679 Il potere regolamentare del Comune: Mentre l'esenzione agisce sull'oggetto dell'imposta le riduzioni potrebbero agire: > sull'aliquota; > sulla base imponibile Con regolamento di cui all'art. 52, D. Lgs n°446/1997 è possibile prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

81 81 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 679 Le riduzione di legge: RIDUZIONE DI DUE TERZI PER CIASCUN ANNO Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. (Art. 9-bis, comma 2, d.l. n°47/2014, convertito dalla Legge n°80/2014)

82 82 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 679 Il potere regolamentare del Comune: Nel regolamento TASI è necessario inserire, tra l’altro: Le modalità di ripartizione delle eventuali detrazioni per l’abitazione principale ed equiparate Le percentuali di riparto del tributo tra detentore e possessore Le scadenze dei versamenti (NO perché ora fissate d.l. 16/2014 al 16/06 e al 16/12) Il versamento in autoliquidazione (NO dal 2015, d.l. 88/2014) Calcolo da riferirsi in funzione dei mesi di possesso assumendo il criterio IMU (mese se immobile posseduto per più di 15 giorni)

83 83 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 681 La ripartizione dell'obbligazione tributaria: Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'immobile.

84 84 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 681 La ripartizione dell'obbligazione tributaria: Alcuni seri dubbi in merito all'applicabilità della norma Unità immobiliareSi intendono i soli fabbricati? Ma il comma 671 attribuisce la definizione di unità immobiliare a tutti i cespiti indicati al comma 669 (fabbricati ed aree edificabili) Ma se è così la TASI è dovuta anche da chi occupa le aree edificabili?

85 85 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 681 La ripartizione dell'obbligazione tributaria: Alcuni seri dubbi in merito all'applicabilità della norma OccupanteCome fa il comune a conoscere gli occupanti? Può desumerlo dalla TARI o dalla TIA-TARSU-TARES? Ma se è vero che rientrano le aree edificabili queste non erano soggette a TIA- TARSU-TARES

86 86 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 681 La ripartizione dell'obbligazione tributaria: Alcuni seri dubbi in merito all'applicabilità della norma OccupanteAmmesso che si riesca a risalire all'occupante quali sono i rischi connessi al mancato versamento a lui spettante? Difficile poter recuperare il credito

87 87 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 681 La ripartizione dell'obbligazione tributaria: Alcuni seri dubbi in merito all'applicabilità della norma Diritto realeDopo aver suddiviso i soggetti passivi TASI in: > possessori; > detentori; > locatori finanziari; > proprietari; > usufruttuari; > titolari del diritto d'uso; > titolari del diritto d'abitazione; > superficiari Si citano i titolari di diritti reali, quindi rientrerebbero anche: > l'enfiteuta? > il nudo proprietario?

88 88 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 La ripartizione dell'obbligazione tributaria: Comma 681, e D.L. n°16/2014 LA SUDDIVISIONE DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA TRA DETENTORE E POSSESSORE NEI CASI DI ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE (COMMA 681) LA DELIBERA DEVE, NECESSARIAMENTE, STABILIRE L’ENTITA’ PERCENTUALE DELLA DISTRIBUZIONE DEL TRIBUTO TRA IL DETENTORE (MINIMO 10% MASSIMO 30%) ED IL SOGGETTO CHE DETIENE IL DIRITTO REALE SULL’IMMOBILE (MINIMO 70% MASSIMO 90%)

89 89 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 La ripartizione dell'obbligazione tributaria: Comma 681, e D.L. n°16/2014 LA SUDDIVISIONE DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA TRA DETENTORE E POSSESSORE NEI CASI DI ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE (COMMA 681) Alloggi di cooperative edilizie (proprietarie) assegnati ai soci (detentori) Alloggi sociali di enti (proprietari) occupati da affittuari (detentori) Alloggio dell’ex coniuge (proprietario) occupato dall’ex coniuge non proprietario (detentore) Alloggio di dipendente delle FF.AA (proprietario) eventualmente occupato dal coniuge (detentore)

90 90 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 La ripartizione dell'obbligazione tributaria: Comma 681, e D.L. n°16/2014 LA SUDDIVISIONE DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA TRA DETENTORE E POSSESSORE NEI CASI DI ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE (COMMA 681) Alloggi di anziani o disabili (proprietari) non locati ma occupati in comodato da parenti (detentori) Alloggi di italiani residenti all’estero (proprietari) non locati ma occupati in comodato da parenti (detentori), ipotesi non più possibile dal 2015 in quanto l’art. 9-bis, d.l. n°47/2014 convertito dalla L. n°80/2014 esclude il comodato d’uso.

91 91 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 La ripartizione dell'obbligazione tributaria: Comma 681, e D.L. n°16/2014 Come la pensa il MEF? Con le FAQ del 04/06/2014 il MEF ritiene che operi una equiparazione all’abitazione principale per tutte le tipologie di immobili elencate alle lettere a), b), c) e d) del comma 2, art. 13, d.l. n°201/2011 (cooperative edilizie, alloggi sociali, alloggi assegnati all’ex coniuge, alloggi FFAA) nonché per le assimilazioni introdotte dal Comune (anziani e italiani residenti all’estero) sicché non opererebbe la suddivisione dell’obbligazione tributaria tra detentore e possessore, quindi il tributo sarebbe interamente dovuto dal solo titolare del diritto reale (cooperativa, proprietario dell’alloggio sociale, ex coniuge cui è attribuito il diritto d’abitazione, titolare alloggio FFAA, anziano, disabile, italiano non residente) il quale lo determinerà in funzione dell’aliquota prevista per l’abitazione principale.

92 92 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 La ripartizione dell'obbligazione tributaria: Comma 681, e D.L. n°16/2014 Come la pensa ANUTEL? Non si condivide la tesi del MEF: 1. Nella norma non si cita espressamente l’equiparazione all’abitazione principale per le categorie di immobili elencate alle lettere a), b), c) e d). L’equiparazione era, invece, espressamente prevista per gli alloggi delle cooperative e per gli alloggi sociali dall’art. 2, comma 4, d.l. n°102/2013 convertito ma non dal nuovo testo dell’art. 13, comma 2, integrato dalla L. n°147/2013 che supera il precedente. 2. L’equiparazione all’abitazione principale è invece espressamente prevista dall’art. 13, comma 2, per gli alloggi degli anziani, dei disabili e degli italiani residenti all’estero. 3. L’equiparazione viene citata nell’art. 1, c. 1, lettera a), d.l. n°16/2014 che integra il comma 677 introducendo l’incremento d’aliquota di 0,8‰

93 93 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 La ripartizione dell'obbligazione tributaria: Comma 681, e D.L. n°16/2014 Come la pensa ANUTEL? Non si condivide la tesi del MEF: 4. La formazione del diritto d’abitazione a favore dell’ex coniuge assegnatario è espressamente ed esclusivamente prevista solo in ambito IMU e non per la TASI (art. 4, comma 12-quinquies, d.l. n°16/2012, convertito) pertanto sussistono la figura del detentore (assegnatario) e quella del possessore (proprietario);

94 94 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 681, e D.L. n°16/2014 LA SUDDIVISIONE DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA TRA DETENTORE E POSSESSORE NEI CASI DI ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE (COMMA 681) … e la detrazione? Si può ritenere che, diversamente da quanto avviene nell’IMU, nella TASI la detrazione debba essere distribuita tra detentore e titolare del diritto reale in funzione della quota di pagamento TASI e non in funzione della quota di destinazione. La distribuzione dell’obbligazione tributaria riguarda l’imposta da versare quindi sarebbe quella al netto della detrazione I limiti nella determinazione delle aliquote:

95 95 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 681, e D.L. n°16/2014 I limiti nella determinazione delle aliquote: … e la detrazione? ALLOGGIO POSSEDUTO DA TIZIO E CAIO MA ABITATO SOLO DA TIZIO IL COMUNE HA DELIBERATO:  Aliquota TASI per abitazione principale 3‰, detrazione 200,00 euro;  Aliquota TASI altri fabbricati 1‰;  Aliquota IMU altri fabbricati 10,6‰ TESI 1 (ANUTEL): TASIDETRAZIONEIMU TIZIO 3‰ Euro 200,00 -- CAIO10,6‰ (limite rispettato perché diversa tipologia)

96 96 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 681, e D.L. n°16/2014 I limiti nella determinazione delle aliquote: … e la detrazione? ALLOGGIO POSSEDUTO DA TIZIO E CAIO MA ABITATO SOLO DA TIZIO IL COMUNE HA DELIBERATO:  Aliquota TASI per abitazione principale 3‰, detrazione 200,00 euro;  Aliquota TASI altri fabbricati 1‰;  Aliquota IMU altri fabbricati 10,6‰ TESI 2 (MEF FAQ risposte nn. 11 e segg.): TASIDETRAZIONEIMU TIZIO3‰Euro 200,00-- CAIO1‰- >0‰ 10,6‰ (limite NON rispettato perché medesima tipologia)

97 97 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 681, e D.L. n°16/2014 LA SUDDIVISIONE DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA TRA DETENTORE E POSSESSORE NEI CASI DI ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE (COMMA 681) CASI PARTICOLARI IL DIRITTO D’ABITAZIONE PER IL CONIUGE SUPERSTITE Vive nell’alloggioNON vive nell’alloggio che è occupato da ALFA NON vive nell’alloggio che resta vuoto Soggetto passivo TASI 100% come abitazione principale Ex coniuge soggetto passivo TASI 70- 90% come altro fabbricato; ALFA soggetto passivo TASI 30- 10% Ex coniuge soggetto passivo TASI 100% come altro fabbricato

98 98 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 681, e D.L. n°16/2014 LA SUDDIVISIONE DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA TRA DETENTORE E POSSESSORE NEI CASI DI ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE (COMMA 681) CASI PARTICOLARI L’EX CONIUGE ASSEGNATARIO DELL’ALLOGGIO Alloggio di proprietà Ex coniuge non assegnatario Abitato dall’ex coniuge assegnatario Assegnatario 10-30% TASI NON assegnatario 70-90% TASI NON abitato dall’ex coniuge assegnatario Assegnatario NO TASI NON assegnatario 100% TASI NON abitato dall’ex coniuge assegnatario ma solo dal figlio Ipotesi 1 Assegnatario + figlio 10-30% TASI NON assegnatario 70-90% TASI Ipotesi 2 Assegnatario NO TASI figlio 10-30% TASI NON assegnatario 70-90% TASI

99 99 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 681, e D.L. n°16/2014 LA SUDDIVISIONE DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA TRA DETENTORE E POSSESSORE NEI CASI DI ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE (COMMA 681) CASI PARTICOLARI L’EX CONIUGE ASSEGNATARIO DELL’ALLOGGIO Alloggio in comproprietà Ex coniugi non assegnatario e assegnatario Abitato dall’ex coniuge assegnatario NON abitato dall’ex coniuge assegnatario NON abitato dall’ex coniuge assegnatario ma solo dal figlio Unica obbligazione per entrambi con regime ab. Princ. Unica obbligazione tributaria per entrambi con regime altri fabbr. figlio 10-30% TASI Assegnatario e non assegnatario 70-90% TASI

100 100 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 681, e D.L. n°16/2014 LA SUDDIVISIONE DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA TRA DETENTORE E POSSESSORE NEI CASI DI ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE (COMMA 681) CASI PARTICOLARI L’EX CONIUGE ASSEGNATARIO DELL’ALLOGGIO Abitato dall’ex coniuge assegnatario NON abitato dall’ex coniuge assegnatario NON abitato dall’ex coniuge assegnatario ma solo dal figlio Alloggio che era detenuto dagli ex coniugi in locazione Locatore 70- 90% TASI Assegnatario 10-30% TASI Locatore 70- 90% TASI Assegnatario 10-30% TASI Ipotesi 1 Assegnatario + figlio 10-30% TASI Locatore 70- 90% TASI Ipotesi 2 Assegnatario NO TASI figlio 10-30% TASI Locatore 70-90% TASI

101 101 CARATTERISTICHE DELLA TASI Legge 27/12/2013 n°147 Comma 681, e D.L. n°16/2014 CASI PARTICOLARI IL CONCESSIONARIO DI BENI DEMANIALI POSSESSO DELL’IMMOBILE CONFIGURABILE COME DIRITTO DI SUPERFICIE POSSESSO DELL’IMMOBILE CONFIGURABILE COME MERA DETENZIONE TASI 100% in capo al concessionario TASI 10-30% in capo al concessionario Ma se il concedente è esente TASI?

102 L’imposta unica comunale IUC

103 103 Legge 27/12/2013 n°147 Comma 682 CARATTERISTICHE DELLA IUC Il potere regolamentare del Comune: Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52, D. Lgs n°446/1997 il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: Per la TARI Criteri per determinare le tariffe Classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti Disciplina delle riduzioni tariffarie

104 104 Legge 27/12/2013 n°147 Comma 682 CARATTERISTICHE DELLA IUC Il potere regolamentare del Comune: Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52, D. Lgs n°446/1997 il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: Per la TARI Disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto della capacità contributiva famigliare anche attraverso l'ISEE Individuazione delle categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta

105 105 Legge 27/12/2013 n°147 Comma 682 CARATTERISTICHE DELLA IUC Il potere regolamentare del Comune: Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52, D. Lgs n°446/1997 il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: Per la TASI Disciplina delle eventuali riduzioni, che tengano conto della capacità contributiva famigliare anche attraverso l'ISEE Individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. E’ possibile indicare solo i servizi cui è destinata la copertura

106 106 Legge 27/12/2013 n°147 Comma 682 CARATTERISTICHE DELLA IUC Il potere regolamentare del Comune: Con Nota n° 4033/2014 del 28/02/2014 il MEF ha stabilito che a decorrere dal 03 marzo 2014 è possibile la trasmissione telematica delle delibere e dei regolamenti IUC attraverso le funzioni del Portale del federalismo fiscale Tipologia dell’atto IMUTARITASI IMU + TARIIMU + TASITARI + TASI IMU + TARI + TASI

107 107 Legge 27/12/2013 n°147 Comma 682 CARATTERISTICHE DELLA IUC I servizi indivisibili: Sono quei servizi non misurabili singolarmente in quanto non vengono erogati ad uno specifico utente bensì all’intera collettività, ad esempio: MANUTENZIONE DELLE STRADE SERVIZIO SGOMBERO NEVE MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

108 108 Legge 27/12/2013 n°147 Comma 683 CARATTERISTICHE DELLA IUC Approvazione aliquote TASI: CHI? Il Consiglio Comunale QUANDO? Termine di approvazione del bilancio (ordinariamente, non per il 2014) COSA? Aliquote TASI

109 109 Legge 27/12/2013 n°147 Comma 683 CARATTERISTICHE DELLA IUC Approvazione aliquote TASI: CRITICITA’ Dal testo normativo non è chiaro se il Comune può esercitare una opzione alternativa: Opzione a): deliberazione delle aliquote al fine della copertura integrale dei costi (non è detto che si ottenga l’obiettivo); Opzione b): deliberazione delle aliquote al fine della copertura di alcune sole voci di costo

110 110 Legge 27/12/2013 n°147 Comma 684 CARATTERISTICHE DELLA IUC Gli obblighi dichiarativi: CHI? Soggetti passivi IMU, TARI e TASI QUANDO? Entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali o delle aree assoggettabili al tributo COME? Anche in modo congiunto nel caso di occupazione in comune di una unità immobiliare

111 111 Legge 27/12/2013 n°147 Comma 685 CARATTERISTICHE DELLA IUC Gli obblighi dichiarativi, modalità e conseguenze: Su modelli messi a disposizione dal comune (che dovranno essere necessariamente approvati dal MEF) Ha effetto anche per gli anni successivi se non intervengono variazioni cui consegue un diverso ammontare d’imposta Obbligo di indicare (per immobili ordinari):  Dati catastali;  Numero civico esterno ed interno

112 112 Legge 27/12/2013 n°147 Comma 686 CARATTERISTICHE DELLA IUC Gli obblighi dichiarativi, modalità e conseguenze: Ai fini della dichiarazione TASI valgono le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU:  Surroga con MUI;  Banche dati catastali;  Ecc.

113 113 Legge 27/12/2013 n°147 Comma 688 e D.L. n° 16/2014 CARATTERISTICHE DELLA IUC Modalità di versamento: TARI F24 BOLLETTINO C/C POSTALE MODALITA’ ELETTRONICHE

114 114 Legge 27/12/2013 n°147 Comma 688 e D.L. n° 16/2014 CARATTERISTICHE DELLA IUC Modalità di versamento: TASI F24 BOLLETTINO C/C POSTALE (approvato con DMEF del 23/05/2014 GU n°122 del 28/05/2014)

115 115 Legge 27/12/2013 n°147 Comma 688 e D.L. n° 16/2014 CARATTERISTICHE DELLA IUC Modalità di versamento TASI, codici tributo F24: Risoluzione MEF n°46/E del 24/04/2014: 3958: Abitazione principale e pertinenze 3959: Fabbricati rurali ad uso strumentale 3960: Aree fabbricabili 3961: Altri fabbricati 3962: Interessi per attività d’accertamento 3963: Sanzioni per attività d’accertamento

116 116 Legge 27/12/2013 n°147 Comma 688 e D.L. n° 16/2014 CARATTERISTICHE DELLA IUC Modalità di versamento TASI, codici tributo F24 EP: Risoluzione MEF n°47/E del 24/04/2014: 374E: Fabbricati rurali ad uso strumentale 375E: Aree fabbricabili 376E: Altri fabbricati 377E: Interessi per attività d’accertamento 378E: Sanzioni per attività d’accertamento

117 117 Legge 27/12/2013 n°147 Comma 688 e D.L. n° 16/2014 CARATTERISTICHE DELLA IUC Modalità di versamento, scadenze (prima del d.l. 16/2014): Le scadenze del versamento vengono stabilite dal comune con le seguenti opzioni/vincoli: Non meno di due rate a scadenza semestrale Obbligo di differenziare le scadenze per il versamento TARI e TASI Possibilità di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno

118 118 Legge 27/12/2013 n°147 Comma 688 e D.L. n° 16/2014 CARATTERISTICHE DELLA IUC Modalità di versamento, scadenze (dopo il d.l. n°16/2014): Le scadenze del versamento sono le stesse dell’IMU: REGIME ORDINARIO Versamento della prima rata TASI eseguito sulla base dell’aliquota dei 12 mesi precedenti, il saldo deve tener conto degli atti deliberativi pubblicati dal Comune entro il 28 ottobre (invio delibere al MEF entro il 21 ottobre) in caso di mancata pubblicazione si applicano gli atti dell’anno precedente.

119 119 Legge 27/12/2013 n°147 Comma 688 e D.L. n° 16/2014 CARATTERISTICHE DELLA IUC Modalità di versamento, scadenze (dopo il d.l. n°16/2014): Le scadenze del versamento sono le stesse dell’IMU: REGIME ANNO 2014 Art. 1, c. 1, D.L. N°88/2014 Art. 4, c. 12-quater, D.L. 66/2014 – Legge 89/2014 16/06/2014 (acconto): comuni che hanno inviato le delibere entro il 23/05/2014 16/10/2014 (acconto): comuni che invieranno le delibere entro il 10/09/2014

120 120 Legge 27/12/2013 n°147 Comma 688 e D.L. n° 16/2014 CARATTERISTICHE DELLA IUC Modalità di versamento, scadenze (dopo il d.l. n°16/2014): Le scadenze del versamento sono le stesse dell’IMU: REGIME ANNO 2014 Art. 1, c. 1, D.L. N°88/2014 Art. 4, c. 12-quater, D.L. 66/2014 – Legge 89/2014 16/12/2014 (saldo ordinario): sulla base delle delibere inviate entro il 23/05/2014 e 10/09/2014 16/12/2014 (unica soluzione): per i comuni che non hanno inviato le delibere entro il 23/05/2014 e 10/09/2014  aliquota 1 per mille su tutti gli immobili;  quota del 10% in capo al detentore sulla base delle condizioni del titolare del diritto reale

121 121 Legge 27/12/2013 n°147 Comma 689 e D.L. n° 16/2014 CARATTERISTICHE DELLA IUC Modalità di versamento, adempimenti: Massima semplificazione degli adempimenti per i soggetti interessati Art. 1, c. 1, d.l. n°88/2014, art 4, c. 12-quater, d.l. n°66/2014 legge n°89/2014: dal 2015 i comuni rendono disponibili i modelli di pagamento precompilati su richiesta del contribuente ovvero procedono all’invio degli stessi

122 122 NON SANZIONABILITA’ ERRATI VERSAMENTI TASI 2014 Non si irrogano sanzioni nel caso di incertezza delle norma tributaria: art. 10, comma 3, Legge n°212/2000 (statuto del contribuente) ma le obiettive condizioni di incertezza sono definite dal Giudice e non dall’ente impositore. Necessità di una norma specifica come previsto per il saldo IMU 2013: Risposta del Governo a interrogazione in Commissione Finanze n°5-02955 Potere di eliminare le sanzioni (art. 1, comma 700, L. n°147/2013): resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale

123 123 NON SANZIONABILITA’ ERRATI VERSAMENTI TASI 2014 Risoluzione MEF n°1/DF del 23/06/2014: le sanzioni non andrebbero applicate ai sensi art. 10, Legge n°212/2000 (statuto del contribuente) sia per la TASI acconto che per l’IMU acconto. Tesi non convincente: 1)Una risoluzione del MEF non può disporre delle sanzioni previste dalla Legge e che solo una Legge può eliminare; 2)Nella Risoluzione si indica la scadenza di un mese dal 16/06 per effettuare il versamento tardivo: perché?; 3)I comuni per i quali era dovuta la TASI entro il 16/06 avevano già deliberato entro il 23/05, perché eliminare le sanzioni?

124 124 Legge 27/12/2013 n°147 Comma 690 CARATTERISTICHE DELLA IUC Applicazione e riscossione: La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

125 125 Legge 27/12/2013 n°147 Comma 692 CARATTERISTICHE DELLA IUC Il Funzionario Responsabile: Il comune designa il Funzionario responsabile cui sono attribuiti i seguenti poteri Esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale Sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tali attività Rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo (sostanziale novità: per l’IMU la rappresentanza era del Sindaco o del Dirigente)

126 126 Legge 27/12/2013 n°147 Comma 692 CARATTERISTICHE DELLA IUC Il Funzionario Responsabile: Necessità della nomina: visto che la IUC è costituita da tre componenti, di cui due nuove (TARI e TASI), occorrerà nominare il Funzionario Responsabile:  IUC-IMU  IUC-TARI  IUC-TASI Queste tre figure, o anche due di esse, possono essere poste in capo alla medesima persona. Ai fini IMU, qualora sia mantenuto il medesimo Funzionario, si consiglia di confermare la nomina attribuendogli i poteri IUC-IMU ai sensi del comma 692

127 127 Legge 27/12/2013 n°147 Comma 693 CARATTERISTICHE DELLA IUC Il Funzionario Responsabile, attività: Il Funzionario responsabile verifica il corretto adempimento degli obblighi tributari attraverso: L’invio di questionari al contribuente La richiesta di dati e notizie a uffici pubblici e a enti di gestione di servizi pubblici in esenzione di spese e diritti L’accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni

128 128 Legge 27/12/2013 n°147 Comma 693 CARATTERISTICHE DELLA IUC Il Funzionario Responsabile, attività: Si può ritenere che le prerogative e le funzioni assegnate al Funzionario a partire dal 01/01/2014 abbiano valenza per la sola IMU (continuità normativa fiscale espressamente prevista dalla IUC al comma 703) anche per le annualità pregresse 2012 e 2013. Le medesime prerogative e funzioni non sarebbero invece estensibili all’ICI in quanto non più vigente.

129 129 Legge 27/12/2013 n°147 Comma 694 CARATTERISTICHE DELLA IUC L’attività di accertamento ed il regime sanzionatorio: ACCERTAMENTO INDUTTIVO In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all’articolo 2729 del codice civile

130 130 Legge 27/12/2013 n°147 Comma 695 CARATTERISTICHE DELLA IUC L’attività di accertamento ed il regime sanzionatorio: OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE Si applica l’articolo 13 del D. Lgs. N°471/1997:  Sanzione del 30% sull’importo dovuto e non versato entro il termine previsto  Sanzione ridotta al 2% per ogni giorno di ritardo entro il termine di 15 giorni dalla data fissata per il versamento ordinario

131 131 Legge 27/12/2013 n°147 Commi 696 e 697 CARATTERISTICHE DELLA IUC L’attività di accertamento ed il regime sanzionatorio: OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE Si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro INFEDELE DICHIARAZIONE Si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (il minimo di 50 euro non era previsto fino al 31/12/2013, pertanto, per il principio del favor rei, si applica alle violazioni commesse a partire dal 01/01/2014)

132 132 Legge 27/12/2013 n°147 Commi 698 CARATTERISTICHE DELLA IUC L’attività di accertamento ed il regime sanzionatorio: MANCATA, INFEDELE O INCOMPLETA RISPOSTA AI QUESTIONARI, DI CUI AL COMMA 693, ENTRO IL TERMINE DI 60 GIORNI DALLA NOTIFICA Si applica la sanzione da euro 100 a euro 500

133 133 Legge 27/12/2013 n°147 Commi 699 CARATTERISTICHE DELLA IUC L’attività di accertamento ed il regime sanzionatorio: ACQUIESCENZA/ADESIONE ALL’ACCERTAMENTO Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 sono ridotte ad 1/3 se, entro il termine per la presentazione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi

134 134 Legge 27/12/2013 n°147 Commi 700 CARATTERISTICHE DELLA IUC L’attività di accertamento ed il regime sanzionatorio: FACOLTA’ DI RIDUZIONE DELLE SANZIONI Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale Individuazione con regolamento delle fattispecie alle quali possano essere:  Ridotte  Disapplicate le sanzioni. E’ una novità in quanto la riduzione/disapplicazione delle sanzioni non era possibile fino al 31/12/2013 a causa delle riserva allo Stato da parte della Costituzione

135 135 Legge 27/12/2013 n°147 Commi 701 CARATTERISTICHE DELLA IUC Richiamo ad altre norme: MINI TESTO UNICO ENTI LOCALI Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n°296.

136 136 Legge 27/12/2013 n°147 Commi 702 CARATTERISTICHE DELLA IUC Richiamo ad altre norme: POTERE REGOLAMENTARE Resta ferma l’applicazione dell’articolo 52 del D. Lgs. N°446/1997

137 137 Legge 27/12/2013 n°147 Commi 703 CARATTERISTICHE DELLA IUC Salvaguardia dell’IMU: L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU

138 138 Legge 27/12/2013 n°147 Commi 736 CARATTERISTICHE DELLA IUC Modifica al limite della riscossione per gli enti locali: Il nuovo testo dell’art. 3, comma 10, d.l. n°16/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n°44/2012 A decorrere dal 1°luglio 2012, non si procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali, qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d’imposta Viene eliminato dalla norma il riferimento ai tributi locali

139 La nuova IMU dal 2014

140 140 Passaggio da IMU sperimentale ad IMU definitiva Con l’art. 1, comma 707, della Legge n° 147/2013, si interviene sull’articolo 13 del d.l. n°201/2011 riscrivendolo, rendendolo più organico ed aggiornandolo con le ultime modifiche legislative riguardanti soprattutto l’abitazione principale e le agevolazioni ad essa attribuite, rendendo inoltre definitivo il tributo immobiliare

141 Le agevolazioni riguardanti l’abitazione principale

142 142 Articolo 13, comma 2, d.l. n°201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n°214/2011 e successive modifiche ed integrazioni (in particolare art. 1, comma 707, Legge n°147/2013). Immobili assoggettabili ad IMU. L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. IMU: La definizione di abitazione principale

143 143 Articolo 13, comma 2, d.l. n°201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n°214/2011 e successive modifiche ed integrazioni (in particolare art. 1, comma 707, Legge n°147/2013). Definizione di abitazione principale. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e le detrazioni di cui al comma 10. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. IMU: La definizione di abitazione principale

144 144 Articolo 13, comma 2, d.l. n°201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n°214/2011 e successive modifiche ed integrazioni. Definizione di abitazione principale. Per abitazione principale si intende: l’immobile iscritto al catasto edilizio urbano; l’immobile iscrivibile al catasto edilizio urbano; come unica unità immobiliare; il possessore ed il suo nucleo famigliare devono dimorare abitualmente e risiedere anagraficamente nell’unità; una sola abitazione principale con relative agevolazioni per nucleo famigliare se i componenti hanno residenze diverse nello stesso comune IMU: La definizione di abitazione principale

145 145 Articolo 13, comma 2, d.l. n°201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n°214/2011 e successive modifiche ed integrazioni. La definizione di pertinenze dell’abitazione principale. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente: le unità classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7; al massimo una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate; il numero massimo vale anche nel caso l’unità immobiliare sia iscritta in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; IMU: Le pertinenze dell’abitazione principale

146 146 Articolo 13, comma 2, d.l. n°201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n°214/2011 e successive modifiche ed integrazioni. Criteri sono pertinenze solo ed esclusivamente le unità censite nelle categorie C/6 (box e autorimesse), C/2 (magazzini e locali di deposito) e C/7 (tettoie o posti auto); il numero delle pertinenze è limitato ad una sola unità per ogni categoria catastale sopra espressa (per es: un solo C/6 se il proprietario ne possiede due anche nel caso non possieda C/2 o C/7); le limitazioni valgono anche nel caso in cui le unità siano iscritte in catasto unitamente all’abitazione (per es.: locali di deposito inseriti nella planimetria dell’alloggio). IMU: Le pertinenze dell’abitazione principale

147 147 IMU: Le pertinenze dell’abitazione principale Articolo 13, comma 2, d.l. n°201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n°214/2011 e successive modifiche ed integrazioni. Criteri Il ruolo pertinenziale deve essere soddisfatto sulla base dei principi dettati dall’articolo 817 e segg. Codice Civile e deve limitarsi alle fattispecie previste (tipologia e numero massimo). Sono pertanto pertinenze solo quelle unità nate ed utilizzate per essere funzionali all’uso abitativo del bene principale (esclusione: C/2, C/6 e C/7 nati e utilizzati per attività produttive o agricole); Con regolamento IMU non è possibile fissare limitazioni alle pertinenze diverse da quelle tipizzate dalla norma.

148 148 IMU: Le pertinenze dell’abitazione principale Articolo 13, comma 2, d.l. n°201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n°214/2011 e successive modifiche ed integrazioni. Le pertinenze iscritte in catasto unitamente all’abitazione Sia la norma generale che la Circolare MEF n°3/DF del 18/05/2012 stabiliscono che le limitazioni al numero ed alla tipologia delle pertinenze all’abitazione principale valgono anche nel caso in cui le unità siano iscritte in catasto unitamente all’abitazione stessa. In particolare la Circolare affronta il tema in dettaglio stabilendo che le pertinenze sono al massimo tre, una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 anche nel caso siano unitariamente censite con l’abitazione. Se soffitta e cantina sono censite insieme all’alloggio esse contano già come 2 pertinenze e, quindi, si potrà avere come pertinenza solo un C/6 o un C/7.

149 149 IMU: Le pertinenze dell’abitazione principale Articolo 13, comma 2, d.l. n°201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n°214/2011 e successive modifiche ed integrazioni. Pertinenze all’abitazione Esempio di alloggio dotato di più ambienti che possono essere qualificati come pertinenze: 4 locali C/2 1 locale C/6 Totale 5 pertinenze Se vi sono altre unità censite separatamente C/2, C/6 o C/7, esse non possono qualificarsi come pertinenze. Nel caso d’esempio è possibile il frazionamento catastale per rendere alcuni ambienti autonomi?

150 150 IMU abitazione principale: L’aliquota, le detrazioni e le assimilazioni Riferimenti normativi: art. 13, comma 7, d.l. n° 201/2011, convertito dalla L. n° 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni. Aliquota per Abitazione principale e pertinenze. Comma 7 (art. 13, d.l. n° 201/2011, convertito dalla L. n° 214/2011): L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

151 151 IMU abitazione principale: L’aliquota, le detrazioni e le assimilazioni Riferimenti normativi: art. 13, comma 10, d.l. n°201/2011, convertito dalla L. n° 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni (in particolare art. 1, comma 707, Legge n°147/2013). Detrazione ordinaria per Abitazione principale e pertinenze. Comma 10 (art. 13, D.l. n° 201/2011, convertito dalla L. n° 214/2011): Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (…) I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

152 152 IMU abitazione principale: L’aliquota, le detrazioni e le assimilazioni Riferimenti normativi: art. 13, comma 10, d.l. n°201/2011, convertito dalla L. n° 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni (in particolare art. 1, comma 707, Legge n°147/2013). Detrazione ordinaria per Abitazione principale e pertinenze, criteri. conferma sostanziale delle modalità di attribuzione (abitazione principale e pertinenze sino a concorrenza dell’imposta) e applicazione (mesi in cui si protrae la destinazione e suddivisione in parti uguali tra i possessori) della detrazione come già avveniva per l’ICI e l’IMU; nel caso il comune deliberi una detrazione maggiore di 200,00 € che può giungere fino a comportare il totale assorbimento dell’imposta dovuta per l’abitazione e pertinenze (esenzione di fatto) deve garantire l’equilibrio di bilancio ma viene eliminata l’impossibilità vigente fino al 2013 di aumentare l’aliquota base per le unità immobiliari tenute a disposizione.

153 153 IMU abitazione principale: L’aliquota, le detrazioni e le assimilazioni Riferimenti normativi: art. 13, comma 10, d.l. n°201/2011, convertito dalla L. n°214/2011 e successive modifiche ed integrazioni (in particolare art. 1, comma 707, Legge n°147/2013). Le esenzioni sulle unità abitative per disposizione legislativa (attenzione: non è scontata l’interpretazione del MEF che vuole tali unità equiparate all’abitazione principale) Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione e pertinenze dei soci assegnatari Art. 13, comma 2, lettera a), d.l. n°201/2011, convertito dalla Legge n°214/2011 Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali Art. 13, comma 2, lettera b), d.l. n°201/2011, convertito dalla Legge n°214/2011 Ex casa coniugale assegnata all’ex coniuge Art. 13, comma 2, lettera c), d.l. n°201/2011, convertito dalla Legge n°214/2011

154 154 IMU abitazione principale: L’aliquota, le detrazioni e le assimilazioni Riferimenti normativi: art. 13, comma 10, d.l. n°201/2011, convertito dalla L. n°214/2011 e successive modifiche ed integrazioni (in particolare art. 1, comma 707, Legge n°147/2013). Le assimilazioni all’abitazione principale per disposizione legislativa Un unico immobile appartenente al personale del comparto sicurezza, non locato per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica Art. 13, comma 2, lettera d), d.l. n°201/2011, convertito dalla Legge n°214/2011 Dal 2015 una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Art. 13, comma 2, lettera d), d.l. n°201/2011, convertito dalla Legge n°214/2011, modificato dall’art. 9-bis, d.l. n°47/2014, convertito dalla Legge n°80/2014

155 155 IMU abitazione principale: L’aliquota, le detrazioni e le assimilazioni Riferimenti normativi: art. 13, comma 10, d.l. n°201/2011, convertito dalla L. n°214/2011 e successive modifiche ed integrazioni (in particolare art. 1, comma 707, Legge n°147/2013). Le assimilazioni all’abitazione principale per facoltà del Comune (attenzione: in questo caso si parla di assimilazione all’abitazione principale pertanto valgono le regole generali che non consentono l’agevolazione alle unità di lusso) Alloggi posseduti da anziani o disabili con residenza in casa di ricovero o cura e non locati Art. 13, comma 2, d.l. n°201/2011 convertito dalla Legge n°214/2011 Alloggi posseduti italiani con residenza all’estero e non locati (abrogata dal 23/05/2014, legge n°80/2014) Art. 13, comma 2, d.l. n°201/2011 convertito dalla Legge n°214/2011 Alloggi concessi in comodato dal proprietario a parenti in linea retta entro il primo grado Art. 13, comma 2, d.l. n°201/2011 convertito dalla Legge n°214/2011

156 156 IMU abitazione principale: L’aliquota, le detrazioni e le assimilazioni Riferimenti normativi: art. 13, comma 10, d.l. n°201/2011, convertito dalla L. n°214/2011 e successive modifiche ed integrazioni (in particolare art. 1, comma 707, Legge n°147/2013). Le assimilazioni all’abitazione principale per facoltà del Comune Alloggi concessi in comodato dal proprietario a parenti in linea retta entro il primo grado Art. 13, comma 2, d.l. n°201/2011 convertito dalla Legge n°214/2011 Requisiti Il comodatario utilizza l’alloggio come abitazione principale secondo la definizione IMU L’agevolazione opera alternativamente:  Limitatamente alla quota della rendita non eccedente i 500 euro  Nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE inferiore a 15.000 euro annui L’agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare

157 157 IMU abitazione principale: Casi particolari Ex casa coniugale assegnata all’ex coniuge Art. 13, comma 2, lettera c), d.l. n°201/2011, convertito dalla Legge n°214/2011 FINO AL 31/12/2013 DAL 01/01/2014 L’articolo 4, comma 12-quinquies, d.l. n°16/2012, convertito dalla Legge n°44/2012, attribuiva ai soli fini IMU la costituzione del diritto d’abitazione in capo all’ex coniuge assegnatario. Ciò ha generato non pochi problemi nella gestione della fattispecie nel caso in cui l’alloggio non fosse stato posseduto in via esclusiva da uno o da entrambi i coniugi, problemi solo parzialmente risolti dalla Risoluzione MEF n°5/DF del 28/03/2013 Nel nuovo testo di legge non si fa più menzione della costituzione del diritto d’abitazione a favore dell’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, si potrebbe perciò ritenere che l’agevolazione (esenzione) competa solo ed esclusivamente sulla quota di possesso appartenente ad uno o ad entrambi gli ex coniugi lasciando invariata la tassazione in capo ad eventuali soggetti terzi.

158 158 IMU abitazione principale: Casi particolari Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali Art. 13, comma 2, lettera b), d.l. n°201/2011, convertito dalla Legge n°214/2011 ELEMENTO PREVALENTE PER RIENTRARE NELL’AGEVOLAZIONE DESTINAZIONE AD ALLOGGIO SOCIALE DESTINAZIONE: comprende anche il caso di utilizzo futuro dell’immobile, la semplice destinazione ad alloggio sociale (diversa quindi dall’effettivo utilizzo) comporta la fruibilità dell’esenzione IMU

159 159 IMU abitazione principale: Casi particolari Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali Art. 13, comma 2, lettera b), d.l. n°201/2011, convertito dalla Legge n°214/2011 DM INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 22/04/2008 (G.U. N°146 DEL 26/06/2008) Definizione Unità immobiliare Adibita ad uso residenziale In locazione permanente Che soddisfa il bisogno sociale di individui e nuclei familiari non in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato

160 160 IMU abitazione principale: Casi particolari Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali Art. 13, comma 2, lettera b), d.l. n°201/2011, convertito dalla Legge n°214/2011 DM INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 22/04/2008 (G.U. N°146 DEL 26/06/2008) Definizione Alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati con ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche, destinati alla locazione per almeno 8 anni ed anche alla proprietà Canoni di locazione e prezzi di vendita definiti dalle regioni di concerto con le Anci regionali ATTENZIONE: possono rientrare nell’agevolazione gli immobili posseduti da IACP o enti equiparati, non si comprende il motivo per cui sia stata mantenuta l’applicabilità della detrazione per gli immobili di tali enti solo se regolarmente assegnati.

161 161 IMU abitazione principale: Casi particolari Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali Art. 13, comma 2, lettera b), d.l. n°201/2011, convertito dalla Legge n°214/2011 Componenti dell’edilizia sociale* EDILIZIA SOVVENZIONATA anche Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) ovvero realizzata in via diretta dallo Stato e dalle regioni attraverso i comuni e le aziende pubbliche per la casa (ex IACP) con mezzi finanziari esclusivamente o prevalentemente pubblici e che è finalizzata essenzialmente alla locazione a canone contenuto per i ceti più poveri *dal convegno «Una casa per tutti», Federcasa, Roma 30/11/2011

162 162 IMU abitazione principale: Casi particolari Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali Art. 13, comma 2, lettera b), d.l. n°201/2011, convertito dalla Legge n°214/2011 Componenti dell’edilizia sociale* *dal convegno «Una casa per tutti», Federcasa, Roma 30/11/2011 EDILIZIA AGEVOLATA ovvero realizzata da privati (promotori immobiliari o cooperative edilizie) con il concorso di finanziamenti pubblici (mutui a tasso minimo/agevolati o, anche, indicizzati); destinata a fornire alloggi in locazione o in proprietà a categorie sociali a reddito medio/basso. Anche gli operatori pubblici (ex IACP) possono concorrere con i privati per ottenere i finanziamenti regionali (destinati ad abbattere il tasso d’interesse o a ridurre il fabbisogno di accesso al credito)

163 163 IMU abitazione principale: Casi particolari Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali Art. 13, comma 2, lettera b), d.l. n°201/2011, convertito dalla Legge n°214/2011 Componenti dell’edilizia sociale* *dal convegno «Una casa per tutti», Federcasa, Roma 30/11/2011 EDILIZIA CONVENZIONATA che nasce da un complesso di norme (verte essenzialmente sul diritto di superficie) ed è realizzata direttamente dai privati con copertura dei costi a carico degli stessi. Essa è sorretta da apposita convenzione tra soggetto beneficiario dell’area ed il Comune relativamente alle modalità di utilizzazione della medesima e prevede la concessione ai privati delle aree a costo contenuto e agevolazioni sugli oneri di concessione.

164 164 IMU abitazione principale: Casi particolari Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali Art. 13, comma 2, lettera b), d.l. n°201/2011, convertito dalla Legge n°214/2011 Componenti dell’edilizia sociale* *dal convegno «Una casa per tutti», Federcasa, Roma 30/11/2011 EDILIZIA SOCIALE A CANONE MODERATO (HOUSING SOCIALE) nasce con il DL n°112/2008, realizzata con il concorso di promotori privati, con contributi pubblici parziali e/o in natura (premialità urbanistiche e/o gratuite), sviluppata attraverso interventi integrati sia sul piano dell’utenza (mix sociale) che sul piano delle destinazioni. Lo strumento finanziario principale utilizzato, oltre al normale accesso al credito, sono i fondi immobiliari con partecipazione dello Stato attraverso la Cassa DDPP

165 165 IMU abitazione principale: Casi particolari Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali Art. 13, comma 2, lettera b), d.l. n°201/2011, convertito dalla Legge n°214/2011 Ulteriore definizione di alloggio sociale (art. 10, comma 3, d.l. n°47/2014, convertito dalla Legge n°80/2014) che non integra il DM del 22/04/2008 (non scontata l’applicazione ai fini IMU) PRIMA FATTISPECIE Unità immobiliare adibita a: -Uso residenziale; -Realizzata o recuperata da soggetti pubblici o privati e dall’ente gestore; -Concessa in locazione a individui o nuclei familiari svantaggiati e alle donne ospiti di centri antiviolenza e case rifugio

166 166 IMU abitazione principale: Casi particolari Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali Art. 13, comma 2, lettera b), d.l. n°201/2011, convertito dalla Legge n°214/2011 Ulteriore definizione di alloggio sociale (art. 10, comma 3, d.l. n°47/2014, convertito dalla Legge n°80/2014) che non integra il DM del 22/04/2008 (non scontata l’applicazione ai fini IMU) SECONDA FATTISPECIE Unità immobiliare abitativa destinata: -Alla locazione; -Con vincolo di destinazione d’uso non inferiore a 15 anni

167 167 IMU abitazione principale: Casi particolari Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali Art. 13, comma 2, lettera b), d.l. n°201/2011, convertito dalla Legge n°214/2011 Ulteriore definizione di alloggio sociale (art. 10, comma 3, d.l. n°47/2014, convertito dalla Legge n°80/2014) che non integra il DM del 22/04/2008 (non scontata l’applicazione ai fini IMU) TERZA FATTISPECIE Unità immobiliare abitativa destinata: -All’edilizia universitaria convenzionata. QUARTA FATTISPECIE Unità immobiliare abitativa destinata: -Alla locazione con patto di futura vendita o assegnazione per un periodo non inferiore a 8 anni.

168 168 IMU abitazione principale: Casi particolari Alloggi concessi in comodato dal proprietario a parenti in linea retta entro il primo grado Art. 13, comma 2, d.l. n°201/2011 convertito dalla Legge n°214/2011 La possibile regolamentazione del Comune IL DIRITTO DI GODIMENTO Agevolazione solo in caso di comodato Inapplicabilità nel caso in cui l’occupante sia titolare di un diritto reale di godimento in quanto esso prevale sulla natura del comodato (precisazione da specificare nel provvedimento che disciplina l’agevolazione)

169 169 IMU abitazione principale: Casi particolari Alloggi concessi in comodato dal proprietario a parenti in linea retta entro il primo grado Art. 13, comma 2, d.l. n°201/2011 convertito dalla Legge n°214/2011 IL COMODATO GRATUITO: LA FORMA FORMA SCRITTA (Obbligo di registrazione) ATTO PUBBLICO SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA (Tabella tariffa art. 5, punto 4, allegata DPR n°131/1986)

170 170 IMU abitazione principale: Casi particolari Alloggi concessi in comodato dal proprietario a parenti in linea retta entro il primo grado Art. 13, comma 2, d.l. n°201/2011 convertito dalla Legge n°214/2011 IL COMODATO GRATUITO: LA FORMA FORMA VERBALE NON SOGGETTA AD OBBLIGO DI REGISTRAZIONE SALVO NEL CASO DI ENUNCIAZIONE IN ALTRI ATTI (art. 3, comma 1, DPR n°131/1986)

171 Le agevolazioni previste per il mondo agricolo

172 172 IMU: Le agevolazioni per il mondo agricolo Art. 13, comma 5, d.l. n°201/2011 convertito dalla Legge n°214/2011 (come modificato dall’articolo 1, comma 707, lettera c), Legge n° 147/2013) Per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola il coefficiente si riduce da 110 a 75 Art. 22, comma 2, d.l. n°66/2014 convertito, con modificazioni, da Legge n°89/2014, sostituisce il comma 5-bis, art. 4, d.l. n°16/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge n°44/2012 Esenzione IMU dal 2014 per i terreni agricoli in zone montane come da elenco ISTAT eventualmente diversificando tra terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola e quelli di altri soggetti. Occorre attendere Decreto MEF da emanare entro 90 gg.

173 173 IMU: Le agevolazioni per il mondo agricolo Art. 22, comma 2, d.l. n°66/2014 convertito, con modificazioni, da Legge n°89/2014, sostituisce il comma 5-bis, art. 4, d.l. n°16/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge n°44/2012 Esenzione IMU dal 2014 per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che non ricadono in zone montane e di collina. Occorre attendere Decreto MEF entro 90 gg per compensazione del minor gettito ai comuni. Entro il 15 settembre tutti i comuni nei quali insistevano tali terreni dovevano inviare l’elenco degli stessi al MEF tramite il Portale del Federalismo Fiscale.

174 174 IMU: Le agevolazioni per il mondo agricolo, Istanza di ruralità Legge n°124/2013 di conversione del d.l. n°102/2013, articolo 2, comma 5-ter Retroattività dell’istanza di ruralità Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n°212, l’articolo 13, comma 14-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n°201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n°214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell’articolo 7, comma 2-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n°70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n°106, e l’inserimento dell’annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all’articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n°557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n°133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

175 175 Legge n°124/2013 di conversione del d.l. n°102/2013, articolo 2, comma 5-ter Retroattività dell’istanza di ruralità ISTANZA D.L. 70/2011 PRESENTATA NELL’ANNO 2011 SE SUSSISTONO I REQUISITI IL FABBRICATO E’ RURALE DAL 2006 ISTANZA D.L. 70/2011 PRESENTATA ENTRO IL TERMINE DEL 30/09/2012 ISTANZA D.L. 70/2011 PRESENTATA DOPO IL TERMINE DEL 30/09/2012 ISTANZA MAI PRESENTATA SE SUSSISTONO I REQUISITI IL FABBRICATO E’ RURALE DAL 2007 ANCHE SE SUSSISTONO I REQUISITI IL FABBRICATO E’ RURALE DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA IN POI ANCHE SE SUSSITONO I REQUISITI IL FABBRICATO NON E’ RURALE IMU: Le agevolazioni per il mondo agricolo, Istanza di ruralità

176 176 IMU: Le agevolazioni per il mondo agricolo, FABBRICATI RURALI Articolo 1, comma 708, Legge n° 147/2013 A partire dall’anno 2014 non è dovuta l’IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n°201/2011

177 177 Ruralità in ambito IMU Dal 01/01/2014 Agevolati solo i rurali strumentali: esenzione Quali? D/10 che rispettano i requisiti; fabbricati diversi dai D/10 e dalle unità del gruppo A (salvo gli alloggi dei dipendenti dell’azienda agricola) che presentano l’annotazione di ruralità e rispettano i requisiti. IMU: Le agevolazioni per il mondo agricolo, FABBRICATI RURALI

178 178 IMU: Le agevolazioni per il mondo agricolo, FABBRICATI RURALI Tabella di sintesi riepilogativa ICI Annotazione SI Requisiti SI Annotazione SI Requisiti NO Annotazione NO Requisiti SI Annotazione NO Requisiti NO AbitazioneRURALENON RURALE: -C.336 -DINIEGO NON RURALE Abitazione Strum. Strumentali ≠ D10 RURALINON RURALI: -C.336 -DINIEGO NON RURALI Strumentali D10RURALENON RURALE: -C.336 -DINIEGO RURALENON RURALE: -C.336 -DINIEGO

179 179 IMU: Le agevolazioni per il mondo agricolo, FABBRICATI RURALI Tabella di sintesi riepilogativa IMU Annotazione SI Requisiti SI Annotazione SI Requisiti NO Annotazione NO Requisiti SI Annotazione NO Requisiti NO Abitazione RURALITA’ IRRILEVANTE Abitazione Strum. Strumentali ≠ D10 RURALINON RURALI: -C.336 -DINIEGO NON RURALI Strumentali D10RURALENON RURALE: -C.336 -DINIEGO RURALENON RURALE: -C.336 -DINIEGO

180 180 IMU: Le agevolazioni per il mondo agricolo Controlli sui fabbricati rurali La nota n°34874 del 03/10/2013 Direzione Centrale Catasto Unità abitative non utilizzate Le caratteristiche di ruralità possono sussistere ai sensi dell’art. 9, comma 6, d.l. n°557/1993, se l’unità immobiliare è posseduta dal titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno asservito. Considerazioni Il parere della Direzione non pare convincente e condivisibile in quanto si pone in aperto contrasto con l’attuale disciplina normativa che rende, di fatto, non applicabile il comma 6 in quanto richiama espressamente la lettera a), comma 3, art. 9, che prevede l’obbligo di utilizzo dell’unità abitativa da parte del coltivatore.

181 181 IMU: Le agevolazioni per il mondo agricolo Controlli sui fabbricati rurali La nota n°34874 del 03/10/2013 Direzione Centrale Catasto Unità abitative con caratteristiche di lusso Il criterio della superficie utile maggiore di 240 mq può essere ritenuto valido per la non attribuzione della ruralità. Per superficie utile deve intendersi quella al netto delle superfici occupate dai muri e di quelle destinate a cantine e soffitte. Considerazioni Il parere della Direzione ammette la non ruralità per l’unità abitativa di superficie utile (al netto dei muri) maggiore di 240 mq. Il dato è ricavabile dal modello Docfa sezione C, modello 1N parte II, punti 1 e 2 con riferimento alla superficie netta e non a quella lorda oppure da elaborati grafici in possesso dell’amministrazione.

182 182 IMU: Le agevolazioni per il mondo agricolo Controlli sui fabbricati rurali La nota n°34874 del 03/10/2013 Direzione Centrale Catasto Unità C/6 e C/2 funzionali all’uso abitativo E’ ammessa la ruralità solo nel caso essi siano rurali strumentali ai sensi del comma 3-bis e per i quali è stata presentata l’autocertificazione “modello C” ed in presenza dell’azienda agricola. Considerazioni Il parere della Direzione ammette la ruralità solo nel caso le unità siano funzionali (strumentali) all’azienda agricola, pertanto devono essere state denunciate con il “modello C” e non con il “modello B”. Inoltre occorre l’effettiva presenza dell’azienda agricola.

183 183 IMU: Le agevolazioni per il mondo agricolo Controlli sui fabbricati rurali La nota n°34874 del 03/10/2013 Direzione Centrale Catasto Segnalazioni Il comune può inviare segnalazioni all’Agenzia in merito all’effettiva sussistenza o meno dei requisiti di ruralità attraverso il Portale dei Comuni – Servizi per enti: Per le domande d.l. n°70/2011: attraverso la funzionalità dedicata alle “domande di ruralità”; Per le domande di ruralità contenute nei Docfa ordinari: attraverso la funzionalità dedicata ad “accatastamenti e variazioni”. Considerazioni La Direzione fornisce precise indicazioni relativamente alle modalità di invio delle segnalazioni sulla ruralità dei fabbricati da parte dei comuni.

184 184 IMU: Le agevolazioni per il mondo agricolo Controlli sui fabbricati rurali La nota n°34874 del 03/10/2013 Direzione Centrale Catasto Annotazioni in visura L’annotazione “ruralità accertata” deve essere apposta solo quando l’Ufficio ha eseguito il controllo completo di ruralità sull’immobile (formale e sostanziale) fino ad allora deve restare in visura l’annotazione “Dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità con domanda ….” oppure “richiesta ruralità”. Considerazioni La Direzione specifica, una volta per tutte, che l’apposizione dell’annotazione di “ruralità accertata” presuppone l’effettiva verifica, da parte dell’Agenzia, di tutti i requisiti di ruralità. Tale precisazione è fondamentale in quanto dovrebbe comportare l’eliminazione in autotutela di tutte le annotazioni “ruralità accertata” apposte a seguito della sola verifica formale della documentazione.

185 185 IMU: Le agevolazioni per il mondo agricolo Controlli sui fabbricati rurali La nota n°34874 del 03/10/2013 Direzione Centrale Catasto Unità ancora iscritte al CT come rurali Il comune deve attivare le procedura previste dall’articolo 1, commi 336 e 337, Legge n°311/2004 al fine di pretendere la presentazione della denuncia catastale. Qualora il fabbricato sia stato dichiarato tardivamente (dopo il 30/11/2012) l’Agenzia potrà applicare le previste sanzioni. Considerazioni La Direzione fornisce precise indicazioni per la trattazione delle unità attualmente ancora censite al catasto terreni come fabbricati rurali.

186 186 IMU: Le agevolazioni per il mondo agricolo Controlli sui fabbricati rurali Le visure catastali inerenti i fabbricati rurali 1 Variazioni rientranti nel d.l. 70/2011: annotazioni di ruralità unità abitativa A/3 Nel campo annotazione è indicato il numero di protocollo dell’istanza d.l. 70/2011

187 187 IMU: Le agevolazioni per il mondo agricolo Controlli sui fabbricati rurali Le visure catastali inerenti i fabbricati rurali 1 Variazioni rientranti nel d.l. 70/2011: annotazioni di ruralità unità strumentale C/2 Nel campo annotazione è indicato il numero di protocollo dell’istanza d.l. 70/2011

188 188 IMU: Le agevolazioni per il mondo agricolo Controlli sui fabbricati rurali Le visure catastali inerenti i fabbricati rurali 1 Variazioni rientranti nel d.l. 70/2011: annotazioni di ruralità unità strumentale D/1 Nel campo annotazione è indicato il numero di protocollo dell’istanza d.l. 70/2011

189 189 IMU: Le agevolazioni per il mondo agricolo Controlli sui fabbricati rurali Le visure catastali inerenti i fabbricati rurali 1 Ruralità ante/post d.l. 70/2011: unità strumentale D/10 Nel campo annotazione non vi sono riferimenti alla ruralità che è attestata dalla categoria D/10

190 190 IMU: Le agevolazioni per il mondo agricolo Controlli sui fabbricati rurali Le visure catastali inerenti i fabbricati rurali 1 Accatastamenti ordinari al di fuori delle procedure d.l. 70/2011: strumentale D/10 con ruralità proposta Nel campo annotazione non vi sono riferimenti alla ruralità che è attestata dalla categoria D/10

191 191 IMU: Le agevolazioni per il mondo agricolo Controlli sui fabbricati rurali Le visure catastali inerenti i fabbricati rurali 1 Accatastamenti ordinari al di fuori delle procedure d.l. 70/2011: abitativo A/4 con ruralità proposta Nel campo annotazione compare la richiesta di ruralità

192 192 IMU: Le agevolazioni per il mondo agricolo Controlli sui fabbricati rurali Le visure catastali inerenti i fabbricati rurali 1 Accatastamenti ordinari al di fuori delle procedure d.l. 70/2011: strumentale C/2 con ruralità proposta Nel campo annotazione compare la richiesta di ruralità

193 193 IMU: Le agevolazioni per il mondo agricolo Controlli sui fabbricati rurali Le visure catastali inerenti i fabbricati rurali 1 Accatastamenti ordinari al di fuori delle procedure d.l. 70/2011: abitativo rendita rettificata e ruralità accertata

194 194 IMU: Le agevolazioni per il mondo agricolo Controlli sui fabbricati rurali Le visure catastali inerenti i fabbricati rurali Accatastamenti ordinari al di fuori delle procedure d.l. 70/2011: abitativo rendita rettificata e ruralità accertata 2 Nel campo annotazione compaiono le diverse informazioni utili per conoscere l’evoluzione del classamento

195 195 IMU: Le agevolazioni per il mondo agricolo Controlli sui fabbricati rurali Le visure catastali inerenti i fabbricati rurali 1 Accatastamenti ordinari al di fuori delle procedure d.l. 70/2011: strumentale rendita rettificata e ruralità accertata Nel campo annotazione compaiono le diverse informazioni utili per conoscere l’evoluzione del classamento

196 196 IMU: Le agevolazioni per il mondo agricolo Controlli sui fabbricati rurali Le visure catastali inerenti i fabbricati rurali 1 Accatastamenti ordinari al di fuori delle procedure d.l. 70/2011: strumentale D/10 ruralità respinta e successiva ripresentazione

197 197 IMU: Le agevolazioni per il mondo agricolo Controlli sui fabbricati rurali Le visure catastali inerenti i fabbricati rurali Accatastamenti ordinari al di fuori delle procedure d.l. 70/2011: strumentale D/10 ruralità respinta e successiva ripresentazione 2 Nel campo annotazione compaiono le diverse informazioni utili per conoscere l’evoluzione del classamento

198 198 IMU: Le agevolazioni per il mondo agricolo Controlli sui fabbricati rurali Le visure catastali inerenti i fabbricati rurali 1 Accatastamenti ordinari al di fuori delle procedure d.l. 70/2011: strumentale D/10 ruralità respinta

199 199 IMU: Le agevolazioni per il mondo agricolo Controlli sui fabbricati rurali Le visure catastali inerenti i fabbricati rurali Accatastamenti ordinari al di fuori delle procedure d.l. 70/2011: strumentale D/10 ruralità respinta 2 Nel campo annotazione compaiono le diverse informazioni utili per conoscere l’evoluzione del classamento

200 I beni merce delle imprese di costruzione

201 201 IMU: I beni merce delle imprese di costruzione D.L. n°102/2013 del 31/08/2013 convertito dalla Legge n° 124/2013, articolo 2 ANNO 2014 Esenzione per i fabbricati costruiti dalle imprese e destinati alla vendita (beni merce) fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati (sostituzione art. 13, comma 9-bis, D.L. n°201/2011) Nel bilancio di fine esercizio vengono collocati tra le rimanenze Art. 2424 codice civile Alla voce C.I.4 per gli immobili che alla data del 31 dicembre hanno avuto l’ultimazione dei lavori in tale voce si collocano anche gli immobili acquistati soltanto per la successiva rivendita che non rientrano nell’esenzione.

202 202 IMU: I beni merce delle imprese di costruzione D.L. n°102/2013 del 31/08/2013 convertito dalla Legge n° 124/2013, articolo 2 ANNO 2014 Esenzione per i fabbricati costruiti dalle imprese e destinati alla vendita (beni merce) fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati (sostituzione art. 13, comma 9-bis, D.L. n°201/2011) Per espressa previsione normativa (art. 2, comma 5-bis) l’applicazione del beneficio è subordinata alla presentazione della dichiarazione

203 Le modalità di versamento per gli enti non commerciali e la nuova dichiarazione telematica

204 204 IMU: Gli Enti non commerciali Modalità di versamento VERSAMENTO DELL’IMPOSTA IN TRE RATE PER TUTTI GLI ENC 1^ RATA ENTRO 16 GIUGNO ANNO CORRENTE 2^ RATA ENTRO 16 DICEMBRE ANNO CORRENTE CONGUAGLIO ENTRO 16 GIUGNO ANNO SUCCESSIVO 50% DELL’IMPOSTA COMPLESSIVAMENTE CORRISPOSTA NELL’ANNO PRECEDENTE CONGUAGLIO SU BASE DATI DEFINITIVI DI BILANCIO Art. 1, comma 721, Legge n°147/2013

205 205 IMU: Gli Enti non commerciali Modalità di dichiarazione DICHIARAZIONE PER TUTTI GLI ENC  IMMOBILI CON UTILIZZAZIONE MISTA E/O QUOTA PROPORZIONALE CON DIRITTO ALL’ESENZIONE SECONDO GLI UTILIZZI DI CUI ALLA LETTERA i), ART. 7, COMMA 1, D. LGS. N° 504/1992 (QUADRO B E SUCCESSIVI)  IMMOBILI NON ESENTI IN GENERE (QUADRO A) MODALITA’ DICHIARAZIONE IMU/TASI ENC DA PRESENTARE ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA (approvata da apposito decreto MEF del 26/06/2014 e del 04/08/2014 per le specifiche tecniche) TERMINI ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2014 DOVRA’ ESSERE PRESENTATA LA DICHIARAZIONE PER L’ANNO 2012 E PER L’ANNO 2013, DAL 2015 IL TERMINE SARA’ QUELLO ORDINARIO AL 30 GIUGNO Art. 1, comma 719, Legge n°147/2013 Decreti MEF del 26/06/2014 – 23/09/2014

206 206 IMU: Gli Enti non commerciali Modalità di dichiarazione DICHIARAZIONE PER TUTTI GLI ENC  IMMOBILI CON DIRITTO ALL’ESENZIONE SECONDO LE ALTRE CASISTICHE DIVERSE DAGLI UTILIZZI DI CUI ALLA LETTERA i), ART. 7, COMMA 1, D. LGS. N° 504/1992 MODALITA’ IMPOSSIBILE UTILIZZARE IL MODELLO DI DICHIARAZIONE IMU/TASI ENC PERCHE’ PER GLI IMMOBILI ESENTI E’ RIFERITO SOLO AGLI UTILIZZI DISCIPLINATI DALLA LETTERA i), SI UTILIZZA IL MODELLO ORDINARIO IMU (VEDI ISTRUZIONI PAG. 3) TERMINI ENTRO IL 30 GIUGNO DI OGNI ANNO DEVE ESSERE PRESENTATA LA DICHIARAZIONE RIFERITA ALL’ANNUALITA’ PRECEDENTE. Art. 1, comma 719, Legge n°147/2013 Decreto MEF del 26/06/2014

207 207 IMU: Gli Enti non commerciali Modalità di dichiarazione DICHIARAZIONE PER TUTTI GLI ENC LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU MODALITA’ SAREBBE POSSIBILE LA DICHIARAZIONE DA PRESENTARE IN VIA TELEMATICA (approvata da apposito decreto MEF 26/06/2014 e del 04/08/2014 per le specifiche tecniche) MA IL DECRETO MEF LO ESCLUDE SEPPURE IN CONTRASTO CON LA NORMA Art. 1, comma 720, Legge n°147/2013 DICHIARAZIONE DA PRESENTARE SU SUPPORTO CARTECEO Art. 13, comma 12-ter, d.l. n°201/2011 convertito dalla Legge n° 214/2011

208 208 IMU: Gli Enti non commerciali Modalità di dichiarazione I QUADRI DESCRITTIVI DELLA DICHIARAZIONE IMU QUADRO A VA UTILIZZATO PER DICHIARARE GLI IMMOBILI POSSEDUTI DALL’ENTE NON COMMERCIALE E CHE NON GODONO DI ESENZIONI

209 209 IMU: Gli Enti non commerciali Modalità di dichiarazione I QUADRI DESCRITTIVI DELLA DICHIARAZIONE IMU QUADRO B VA UTILIZZATO PER DICHIARARE GLI IMMOBILI POSSEDUTI DALL’ENTE NON COMMERCIALE E CHE SONO PARZIALMENTE IMPONIBILI O TOTALMENTE ESENTI AI SENSI DELLA LETTERA i) TOTALMENTE ESENTI  SOLO PRIMO RIQUADRO  INDICAZIONE ATTIVITA’ SVOLTA  BARRARE CASELLA 13 PARZIALMENTE IMPONIBILI  PRIMO RIQUADRO  INDICAZIONE ATTIVITA’ SVOLTA  COMPILARE IL SECONDO RIQUADRO SE E’ SVOLTA ATTIVITA’ DIDATTICA  COMPILARE IL TERZO RIQUADRO SE ATTIVITA’ SVOLTA NON E’ DIDATTICA

210 210 IMU: Gli Enti non commerciali Modalità di dichiarazione I QUADRI DESCRITTIVI DELLA DICHIARAZIONE IMU QUADRO C VA UTILIZZATO PER DETERMINARE L’IMU E LA TASI DOVUTE PER GLI IMMOBILI DICHIARATI, VANNO INDICATE:  IMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DOVUTA;  ECCEDENZA D’IMPOSTA PER LA QUALE NON E’ STATO CHIESTO IL RIMBORSO CON PRECEDENTE DICHIARAZIONE QUADRO D  ECCEDENZA D’IMPOSTA UTILIZZATA IN COMPENSAZIONE

211 211 IMU: Gli Enti non commerciali Modalità di dichiarazione I QUADRI DESCRITTIVI DELLA DICHIARAZIONE IMU QUADRO D VA UTILIZZATO PER COMUNCARE LE COMPENSAZIONI ED I RIMBORSI OPERATI:  SI INDICANO LE SOMME A RIMBORSO;  SI INDICANO LE SOMME A RIMBORSO DA PORTARE IN CMPENSAZIONE A VERSAMENTI FUTURI NON E’ POSSIBILE COMPENSARE TRA LORO I DIVERSI TRIBUTI IMU E TASI

212 La disciplina dei rimborsi riguardanti la quota erariale per l’anno d’imposta 2012 e per le annualità successive

213 213 IMU: La disciplina dei rimborsi per la Quota erariale  articolo 13, comma 11, d.l. n°201/2011: attività di rimborso nell’IMU;  articolo 9, comma 7, D. Lgs. n°23/2011: richiami alle norme che regolano l’attività di accertamento, riscossione e rimborso;  articolo 1, commi da 161 a 170, Legge n°296/2006: termini per l’attività di accertamento e rimborso;  Risoluzione MEF n°2/DF del 13/12/2012;  articolo 1, commi da 722 a 727, Legge n°147/2013

214 214 IMU: La disciplina dei rimborsi per la Quota erariale PRINCIPI  seppure vi sia una componente statale l’imposta è, per definizione, comunale;  il Comune gestisce sia la fase di accertamento sia la fase di rimborso anche per la componente statale;  il Comune deve accettare le istanze di rimborso anche se relative alla componente statale;  la liquidazione delle somme dovute a rimborso per la componente statale dovrà seguire le direttive contenute nelle Legge n°147/2013, art. 1, commi da 722 a 727.

215 215 IMU: La disciplina dei rimborsi per la Quota erariale Risoluzione MEF n°2/DF del 13/12/2012 Punto 5 Errata indicazione codice catastale da parte dell’intermediario: Il contribuente richiede all’intermediario l’annullamento del modello F24 errato ed il successivo reinvio con i dati corretti. Ciò permette all’Agenzia delle Entrate di effettuare le regolazioni del caso. Nel caso in cui l’intermediario non provveda si applicherà la procedura prevista dal comma 722, art. 1, Legge n°147/2013.

216 216 IMU: La disciplina dei rimborsi per la Quota erariale Legge 27/12/2013 n°147 Commi da 722 a 727 Decreto-Legge n°16/2014 art. 1, comma 4 Disciplina per la trattazione dei rimborsi Vengono fornite indicazioni per la gestione dei rimborsi riguardanti tutti i tributi locali (IMU – TASI – TARI). Con successivo Decreto MEF verranno fornite le modalità applicative.

217 217 IMU: La disciplina dei rimborsi per la Quota erariale Legge 27/12/2013 n°147 Comma 722 Versamento eseguito a comune incompetente: Dal 2012 Il comune che ha ricevuto l’erroneo versamento deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Il comune può venire a conoscenza dell’errato versamento anche a seguito di comunicazione inoltrata dal contribuente.

218 218 IMU: La disciplina dei rimborsi per la Quota erariale Legge 27/12/2013 n°147 Commi 723 Versamento eseguito a comune incompetente: Per gli anni d’imposta 2013 e seguenti I comuni interessati dalla procedura di cui al comma 722 inviano comunicazione al  Ministero dell’economia e delle finanze  Ministero dell’interno del riversamento ai fini delle regolazioni in sede di fondo di solidarietà comunale ovvero dell’articolo 13, comma 17, d.l. n°201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n°214/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

219 219 IMU: La disciplina dei rimborsi per la Quota erariale Legge 27/12/2013 n°147 Commi 724 Versamento eccessivo al comune: Dal 2012 Il comune che ha ricevuto l’istanza di rimborso eroga il rimborso per la quota di sua competenza e segnala al  Ministero dell’economia e delle finanze  Ministero dell’interno L’importo totale La quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico L’eventuale quota a carico dell’erario che effettua il rimborso

220 220 IMU: La disciplina dei rimborsi per la Quota erariale Legge 27/12/2013 n°147 Commi 725 Versamento allo Stato di somma spettante al comune: Per il solo anno 2012 Il comune, anche a seguito di comunicazione del contribuente, dà notizia dell’esito dell’istruttoria al  Ministero dell’economia e delle finanze  Ministero dell’interno Il Ministero dell’Interno effettua le regolazioni erogando quanto dovuto al comune

221 221 IMU: La disciplina dei rimborsi per la Quota erariale Legge 27/12/2013 n°147 Commi 725 Versamento allo Stato di somma spettante al comune: Dal 2013 Si applica la medesima procedura ma il Ministero dell’Interno effettua le regolazioni in sede di fondo di solidarietà comunale ovvero dell’articolo 13, comma 17, d.l. n°201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n°214/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

222 222 IMU: La disciplina dei rimborsi per la Quota erariale Legge 27/12/2013 n°147 Commi 726 Versamento allo Stato di somma dovuta al comune con successiva regolarizzazione nei confronti del comune: Dal 2012 Il comune che ha ricevuto l’istanza di rimborso segnala al  Ministero dell’economia e delle finanze  Ministero dell’interno La quota a carico dell’erario che effettua il rimborso

223 223 IMU: La disciplina dei rimborsi per la Quota erariale Legge 27/12/2013 n°147 Commi 727 Versamento al comune di somma dovuta allo Stato: Per il solo anno 2012 Il contribuente invia segnalazione al comune se non vi sono somme da restituire (totale dovuto corretto). Il comune determina l’ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all’erario

224 224 IMU: La disciplina dei rimborsi per la Quota erariale Legge 27/12/2013 n°147 Commi 727 Versamento al comune di somma dovuta allo Stato: Dal 2013 Il comune dà notizia dell’esito dell’istruttoria al  Ministero dell’economia e delle finanze  Ministero dell’interno Il Ministero dell’Interno effettua le regolazioni in sede di fondo di solidarietà comunale ovvero dell’articolo 13, comma 17, d.l. n°201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n°214/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

225 La non sanzionabilità della rata di saldo IMU 2013

226 226 IMU: La non sanzionabilità del saldo 2013 Riferimenti normativi: art. 1, comma 728, Legge n°147/2013. Riferimenti normativi: art. 2, comma 1-bis, d.l. n°16/2014 che abroga il comma 12-bis, art. 1, d.l. n°133/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n°5/2014 (il termine era il 24 gennaio cosicché si generava contrasto normativo). Non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell’imposta municipale propria (…) dovuta per l’anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l’anno 2014. Requisiti NON sono agevolati gli omessi versamenti La regolarizzazione doveva avvenire entro la data di scadenza dell’acconto IMU 2014


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