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I LICENZIAMENTI COLLETTIVI
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ART. 41 COSTITUZIONE Direttive UE (98/59CE)=nozione e procedure
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Licenziamenti collettivi
Licenziamenti in corso di programma di risanamento/razionalizzazione dell’impresa = procedura di mobilità – art. 4 l.n. 223/1991 Art. 24 l.n. 223/1991 licenziamento per riduzione di personale
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Art. 4 l.n. 223/1991 Mobilità Impresa in Cigs che non riesce a reimpiegare tutti i lavoratori Irrilevanza del numero dei lavoratori coinvolti
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Art. 4 l.n. 223/1991 Procedura di mobilità
Obbligo di informazione ai sindacati e alla pubblica autorità Eventuale esame congiunto Eventuale mediazione degli organi pubblici Ricerca di soluzioni alternative alla mobilità (deroga art c.c., piani sociali)
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Art. 4 l.n. 223/1991 Mobilità: licenziamenti
Anche in assenza di accordo collettivo l’imprenditore può procedere al collocamento in mobilità, licenziando i lavoratori eccedenti Criteri di scelta dei lavoratori sono contrattuali (criteri legali sono sussidiari: esigenze tecnico produttive ed organizzative + carico familiare + anzianità; divieto lic. discriminatori) Comunicazione in forma scritta del licenziamento ai lavoratori - obbligo di preavviso Inefficacia licenziamenti intimati senza forma scritta: applicazione reintegrazione ex art. 18 S.L. Violazione procedura: tutela indennitaria (12/24 mensilità) Violazione dei criteri di scelta: tutela reintegratoria, ma il dl può cambiare la scelta dei lavoratori erratamente licenziati con altri rispondenti ai criteri senza ripetere la procedura di lic coll
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Art. 24 ln. 223/1991 Licenziamento per riduzione di personale
Datori di lavoro con più di 15 dipendenti (gli altri???) Riduzione o trasformazione di attività o di lavoro 5 licenziamenti in un arco di 120 gg., in un’unica unità produttiva o in più unità produttive nell’ambito provinciale Cessazione di attività Si applicano le norme dettate per la mobilità (art. 4 l.n. 223/1991, salva la tutela reale per violazione criteri scelta ove la tutela è obbligatoria per i dl non imprenditori)
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Renzi Jobs Act
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Licenziamenti collettivi d.lg.vo n. 23/2015
CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI Per i licenziamenti collettivi il decreto stabilisce che, in caso di violazione delle procedure (art. 4, comma 12, legge 223/1991) o dei criteri di scelta (art. 5, comma 1), si applica sempre il regime dell’indennizzo monetario che vale per gli individuali (da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità). In caso di licenziamento collettivo intimato senza l’osservanza della forma scritta la sanzione resta quella della reintegrazione, così come previsto per i licenziamenti individuali.
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Tutela crescenti si applicano ad assunti prima del 7.3.2015:
Immaginare un gruppo di lav. da licenziare collettivamente formato da assunti prima e assunti dopo tale data = sperequazione enorme dell’apparato sanzionatorio applicabile in caso di lic. illegittimo!
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