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INTRODUZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI

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Presentazione sul tema: "INTRODUZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI"— Transcript della presentazione:

1 INTRODUZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI
Marzo 2017 Corso di diritto fallimentare GIURISPRUDENZA ED ECONOMIA

2 LEGGE FALLIMENTARE (R. D. 16/3/1942, N. 267) LEGGE N. 3/2012 composizione della crisi da sovraindebitamento LEGGE STABILITA’ 2016 (L. 208/2015) accordi con banca L. 132/2015 (manovra estiva 2015) finanziamenti Decreto sviluppo (D.L. n. 83/2012 conv. in L. n. 134/2012): modif. concordato preventivo l. fall. Decreto sviluppo bis (D.L. n. 179/2012 conv. in L. n. 221/2012): tecnologia telematica nella l. fall. D. L.vo n. 270/1999 amministrazione straordinaria grandi imprese e D. L.vo n. 247/2003 e D. L.vo n. 134/2008 amministrazione straordinaria grandissime imprese Regolamento transfrontaliero CE n. 1346/2000 FONTI NORMATIVE

3 2008-12 - Nuove soluzioni concordate e ruolo dei creditori
Legislatore 1942 -Ottica punitiva -Ruolo del GD Forte potere di controllo e decisorio - Par condicio creditorum - Tempi lunghissimi, macchina costosa Legislatore - Favor per le Banche e modifica alle soluzioni concordate della l.f. (conc. prev.) -sanzioni proporzionate e sostenibili Nuove soluzioni concordate e ruolo dei creditori - Impresa come organizzazione - Le procedure concorsuali come opportunità Evoluzione normativa incentivi per il finanziatore, soluzioni negoziali, perseguimento interessi «altri» Racc. Ce 2014 e Rgm 848/2015 (post Rgm 1348/2000)

4 Le procedure concorsuali nella legge fallimentare
Soluzioni liquidatorie: Il fallimento La liquidazione coatta amministrativa Soluzioni risanatorie: Il concordato preventivo (più varianti) Gli accordi di ristrutturazione dei debiti il piano attestato di risanamento Accordi con banche e convenzione di moratoria Le procedure concorsuali nella legge fallimentare

5 Le procedure concorsuali previste da leggi speciali
L’amministrazione straordinaria della grandi e grandissime imprese in stato di insolvenza La composizione della crisi da sovraindebitamento le procedure concorsuali riservate alle banche (amministrazione straordinaria, gestione provvisoria e liquidazione coatta amministrativa) Le procedure concorsuali previste da leggi speciali

6 Misure generali di risanamento
Finanziamento delle imprese in crisi (prima, durante e dopo la crisi) Riorganizzazione dell’impresa (ricapitalizzazione, cambiamento attività sociale, cessione ramo d’azienda, affitto d’azienda, cambiamento assetto proprietario, sostituzione dell’organo amministrativo, operazioni straordinarie) piani ed accordi stragiudiziali con i creditori accordi e transazioni fiscali accordi con enti previdenziali e rappresentanti dei lavoratori Misure generali di risanamento

7 Presupposti di applicazione delle procedure concorsuali
Presupposto oggettivo Stato di insolvenza stato di crisi sovraindebitamento Presupposto soggettivo Imprenditore medio-grande/Imprenditore commerciale grande-grandissimo/Non imprenditore, famiglia, consumatore, piccolo imprenditore soggetto di natura pubblica/privata soggetto che svolge attività commerciale/agricola Presupposti di applicazione delle procedure concorsuali

8 caratteristiche delle procedure concorsuali
Universalità soggettiva (concorsualità e totalità creditori) Universalità oggettiva (totalità dei beni del debitore) par condicio creditorum e stabilità Obbiettivi (equilibrio tra diversi interessi in gioco): creditori, azienda, mercato, debitore, giustizia caratteristiche delle procedure concorsuali

9 Fallimento presupposto oggettivo: stato di insolvenza
(art. 5 l. fall.) presupposto soggettivo: imprenditore commerciale di natura privata con i requisiti dimensionali ricavabili dall’ art. 1 l. fall. (artt. 1, 15 u. co., 147 l. fall., artt e 2195 c.c.) Fallimento

10 1 – art. 1 l. fall. e art. 147 l. fall. REQUISITI DIMENSIONALI:
1. ATTIVO PATRIMONIALE ANNUO (ULTIMI 3 ESERCIZI ) > € 2. RICAVI LORDI ANNUI ( ULTIMI 3 ESERCIZI) > € 3. DEBITI (SCADUTI E NON) > € PS. È IL DEBITORE CHE DEVE PROVARE DI NON SUPERARE NEPPURE UNO DEI SUDDETTI PARAMETRI SE VUOLE EVITARE IL SUO FALLIMENTO * art. 15 u. co. L. fall.: debiti scaduti e non pagati > € 1 – art. 1 l. fall. e art. 147 l. fall.

11 2. delimitazioni temporali: artt. 10-11-12 l. fall.
Da quando un imprenditore può fallire? criterio formale (iscrizione registro imprese) e criterio sostanziale (attività della organizzazione) Sino a quando un imprenditore può fallire? criterio formale (cancellazione registro imprese) e criterio sostanziale (effettiva cessazione attività d’impresa) 2. delimitazioni temporali: artt l. fall.


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