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PubblicatoBenedetto Ferro Modificato 6 anni fa
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ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PROCEDIMENTO ATTI DEL COMUNE (cenni)
PREPARAZIONE CONCORSO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PROCEDIMENTO ATTI DEL COMUNE (cenni) AUTOCERTIFICAZIONE
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LA NORMA ALLA BASE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA Art. 97 COST.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. PRINCIPIO DI LEGALITA’ tipicità e nominatività degli atti amministrativi; ogni amministrazione, cioè, potrà porre in essere solo gli atti amministrativi ad essa ricondotti dalla legge (pena la radicale nullità, e quindi la totale inefficacia ed inesistenza dell’atto)
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Come agisce la P.A.?
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Atti amministrativi e atti di diritto privato
ATTI GIURIDICI: Atti amministrativi e atti di diritto privato Atti giuridici: si tratta di dichiarazioni di volontà o di scienza cui la legge assegna un determinato effetto giuridico. atti di diritto pubblico (o atti amministrativi): sono tutti quegli atti nei quali la P.A. esercita un particolare potere ad essa conferito dalla legge (imperio). Questo potere pone la P.A. in una sorta di posizione di supremazia rispetto agli altri soggetti giuridici. Di fronte a questo potere la posizione giuridica del privato degrada a interesse legittimo. Es. La P.A. espropria un privato. atti di diritto privato: la P.A. Si può avvalere delle facoltà che il codice civile assegna a tutti i soggetti giuridici privati. In questo caso non si pone su di un piano di supremazia, ma di parità. Es: la P.A. Conclude un contratto di compravendita di un terreno. La posizione giuridica del privato è di “diritto”.
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I provvedimenti Atti amministrativi
Provvedimenti Atti diversi dai provvedimenti Provvedimenti = atti amministrativi che comportano una modifica della realtà giuridica dei destinatari attraverso una dichiarazione di volontà unilaterale dell’amministrazione. Si tratta di atti che hanno un’efficacia esterna alla P.A Fra i provvedimenti assumono un particolare rilievo i provvedimenti ampliativi delle facoltà del privato. Parliamo, in particolare, delle autorizzazioni e delle concessioni. Le autorizzazioni fanno venir meno il limite legale all’esercizio di un diritto preesistente e condizionato (es. permesso di costruire) Le concessioni fanno sorgere il diritto (es. concessione di un bene demaniale)
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Atti amministrativi diversi dai provvedimenti
Pur essendo espressione di potestà pubblica, non hanno l’attitudine a modificare la realtà giuridica, o non hanno un’efficacia autoritativa. Sono atti amministrativi privi della natura provvedimentale i seguenti: le dichiarazioni di scienza dell’amministrazione (es. certificati, verbali); atti paritetici: sono quegli atti con cui l’amministrazione determina unilateralmente l’ammontare di una prestazione patrimoniale a proprio carico (es. gli emolumenti spettanti ad un dipendente); nei confronti di questi atti che sono amministrativi quanto a forma ma non espressione di una vera e propria posizione di supremazia della P.A. il destinatario si trova in una posizione di diritto e non di interesse legittimo. atti interni al procedimento amministrativo: sono quegli atti preparatori rispetto al provvedimento finale che assumono rilevanza rispetto alla correttezza della formazione della volontà espressa con il provvedimento, ma non hanno in sé stessi una rilevanza esterna; sono atti di questa categoria le richieste, le proposte, i pareri (es. i pareri di cui all’art. 49 T.U.E.L.).
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Classificazione degli atti a seconda del tipo di attività
- ATTI DI AMMINSTRAZIONE ATTIVA: modifica realtà giuridica - ATTI DI AMMINISTRAZIONE CONSULTIVA: da pareri, fornisce consigli; pareri obbligatori, facoltativi o conformi; vincolanti o non vincolanti; è un'attività di carattere endoprocedimentale (COLLEGAMENTO CON IL PROCEDIMENTO: si vedano in proposito gli att. 14 e seguenti e gli artt. 16 e 17 e 17 bis della L. 241/90) - ATTI DI CONTROLLO: preventivo (condiziona efficacia) o successivo (interviene su atto già efficace); di legittimità (riguarda la conformità alla legge) o di merito (= sindaca l'opportunità dell'atto)
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Classificazione degli atti a seconda dei destinatari
Destinatari = coloro rispetto ai quali l'atto/provvedimento è destinato ad avere effetto. Si distinguono in: 1. atti particolari (destinati ad un solo soggetto) 2. atti con pluralità di destinatari, a loro volta distinti in: atti plurimi: la posizione di ciascun destinatario è scindibile da quella degli altri (es. provvedimento di nomina di più vincitori di concorso); l’eventuale annullamento di uno non travolge gli altri; atti collettivi: la P.A. manifesta la propria volontà in maniera inscindibile rispetto a una molteplicità di individui (il piano regolatore disciplina l’assetto urbanistico della città ed ha efficacia rispetto a tutti i cittadini); un eventuale vizio investe l’intero atto; atti generali: sono atti che al momento dell’emanazione non hanno nessun destinatario determinato, tuttavia sono destinati ad avere destinatari determinati in un momento successivo (destinatari non determinati ma determinabili); si tratta dei bandi di concorso, dei bandi di gara (non si sa quali ditte parteciperanno alla gara). UN TIPO PARTICOLARE DI ATTI GENERALI SONO I REGOLAMENTI. -
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Classificazione degli atti a seconda della discrezionalità
Atti vincolati: vengono rilasciati sulla base del mero accertamento dei presupposti. Non vi è nessuna possibilità di scelta fra opzioni. Tutto è predeterminato dalla legge. Atti discrezionali: la legge assegna alla P.A. la facoltà di scelta fra più opzioni legittime. Sono atti discrezionali quegli atti per l’emanazione dei quali la P.A. ha una facoltà più o meno accentuata di scegliere fra più comportamenti leciti quale sia quello migliore per il soddisfacimento dell’interesse pubblico. Nell'istruttoria si deve effettuare una valutazione di opportunità (= merito) insindacabile dal giudice amministrativo se non nel caso in cui vi sia il sintomo di un eccesso di potere (es. atto illogico, contraddittorio, con motivazione contraddittoria e insufficiente...) Concetto di Merito: conformità dell’atto discrezionale alle norme non giuridiche di buona amministrazione (vizio di merito: rimedi in autotutela, o ricorsi all’amministrazione stessa ove ammessi) -
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Art. 3 legge 241/90 LA MOTIVAZIONE -
Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi di cui al comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama. (motivazione per relazione) -
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LA MOTIVAZIONE Obbligo di motivazione: introdotto dalla legge 241/90. PRESUPPOSTI DI FATTO E RAGIONI GIURIDICHE. Per tutti gli atti amministrativi (tranne quelli elencati al comma 2). Obbligo di particolare rilevanza per gli atti discrezionali perché in tal caso la P.A. deve dare conto del processo valutativo circa la scelta effettuata fra più opzioni legittime. Come è fatta la motivazione: parte descrittiva + parte valutativa. La mancanza di motivazione fa sorgere il vizio di violazione di legge. L'insufficienza, l'illogicità, la contraddittorietà fa sorgere il vizio dell'eccesso di potere. -
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INFINE: COME E' FATTO UN ATTO AMMINISTRATIVO?
Intestazione = organo che emana l’atto Preambolo = indicazione delle norme applicate e degli atti preparatori (indicazione degli atti del procedimento, come richieste, pareri, relazioni ecc.) Motivazione = presupposti di fatto e ragioni giuridiche; si compone di una parte descrittiva (presupposti, indicazione degli interessi coinvolti) e di una parte valutativa che dà conto della scelta operata fra più opzioni legittime o dell’interesse cui si è data prevalenza rispetto alla molteplicità degli interessi coinvolti Dispositivo = è la parte in cui la P.A. manifesta la propria volontà e/o dichiara di essere a conoscenza di un dato fatto Luogo e data Firma = dato di immediata percezione per l’organo monocratico (sindaco, dirigente), più sfumato per l’organo collegiale, dove le uniche firme sono riportate nella verbalizzazione (presidente del collegio e segretario), mentre la volontà si esprime di fatto oralmente con il voto. AMMINISTRAZIONE DIGITALE: L'ATTO E' SPESSO CONTENUTO IN DOCUMENTO INFORMATICO CON FIRMA DIGITALE (DPR 445/2000; D.LGS 82/2005 – CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE) -
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atti e operazioni che sfociano nel provvedimento
PROCEDIMENTO = atti e operazioni che sfociano nel provvedimento iniziativa (istanza del privato, richiesta di un'altra P.A., avvio d'ufficio) istruttoria (acquisizione di documenti, pareri ecc., che condurrà all’adozione del provvedimento finale) fase costitutiva o decisoria (il provvedimento viene perfezionato in tutti i suoi elementi) eventuale fase integrativa dell'efficacia (controllo; notifica di un atto recettizio) -
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PROCEDIMENTO L. 241/ 90 e ss. mm. e ii. = -
In generale sono esclusi dall’applicazione della legge sul procedimento: a) gestione negozi giuridici (attengono al diritto privato = non sono atti amministrativi) b) gestione rapporto di lavoro (idem) c) generali, normativi,di programmazione e pianificazione (per la motivazione e la partecipazione al proc) d) di natura tributaria (per la partecipazione al proc.). -
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CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
= a che cosa deve tendere il procedimento? provvedimento espresso artt. 2 e 2 bis L. 241 -
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Provvedimento espresso: l'art. 2 L. 241
avvio: istanza (ricevimento) o d'ufficio = inizio del procedimento termine (regolamento: max 90 giorni; in mancanza indicazione: 30) Conseguenze inosservanza (silenzio inadempimento): possibilità rivolgersi al G.A.: riconoscimento illegittimità e silenzio; pronuncia sulla fondatezza dell’istanza in caso di attività vincolata; risarcimento del danno Organo sostitutivo -
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Il silenzio significativo: artt. 19 e 20
provvedimenti autorizzatori di natura vincolata (subordinata alla mera verifica presupposti di legge e non sottoposti a contingenti numerici) sostituiti da SCIA dell'interessato (art. 19). Liberalizzazione dell'attività che può essere iniziata subito. P.A. può vietare entro il termine di 60 gg. Dopo può intervenire solo in autotutela con l'annullamento d'ufficio (art. 21 nonies) Provvedimenti ampliativi discrezionali Silenzio assenso (art. 20) se non comunicato diniego entro il termine previsto per la conclusione del procedimento. -
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Avvio del procedimento
Artt. 7 e 8 L. 241 Ogni procedimento deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio. Si può omettere, con motivazione, la comunicazione in caso di urgenza; in alternativa, è possibile adottare un atto provvisorio a titolo cautelare in attesa della comunicazione di avvio. A chi deve essere mandata la comunicazione? Agli interessati, cioè ai beneficiari degli effetti diretti del provvedimento; ad eventuali altri soggetti autorizzati dalla legge ad intervenire nel procedimento (es.:art.9 portatori d’interessi diffusi) ai controinteressati (coloro che riceverebbero indirettamente un pregiudizio dal provvedimento),se facilmente individuabili Contenuti della comunicazione. La comunicazione deve contenere l’indicazione dell’amministrazione procedente, l’oggetto del procedimento, l’ufficio competente e il responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia della P.A., nei procedimenti ad iniziativa di parte la data di presentazione dell’istanza l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti. -
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Avvio del procedimento
Art. 18 bis: la ricevuta prescrive il rilascio, da parte della P.A., in via immediata, di una ricevuta dell'istanza del privato. Se la ricevuta contiene gli elementi di cui all'art. 8, vale come comunicazione di avvio del procedimento. -
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Istruttoria Acquisizione da parte dell'amministrazione procedente di tutti gli elementi necessari all'emanazione del provvedimento finale Art. 4: unità organizzativa responsabile del procedimento= da rendere nota Art. 5: responsabile del procedimento = dirigente dell'unità organizzativa o altro dipendente dell'unità organizzativa incaricato Art. 6: compiti del r.p. = cura l’istruttoria (verifica i presupposti per l’adozione del provvedimento, cura tutto il suo iter, chiede pareri, effettua comunicazioni ecc.)e fa sì che essa si concluda con il provvedimento, o adottandolo se competente, o trasmettendo la relativa proposta all'organo competente. -
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Capo IV sulla semplificazione
Istruttoria Istruttoria significa anche superare tutti i possibili “ostacoli” e arrivare alla decisione. Capo IV sulla semplificazione Art. 14 c. 2: conferenza dei servizi decisoria in ogni caso in cui si debbano acquisire atti di assenso da parte di altre P.A. Gli articoli seguenti sono volti a determinare tempistiche certe per manifestare il dissenso e arrivare a una decisione Art. 16: pareri. Se obbligatori entro 60 gg. altrimenti silenzio assenso Art. 17 valutazioni tecniche. In caso di silenzio acquisirle da un altro soggetto abilitato Art. 17 bis: acquisizione di atti di assenso da parte di altre P.A. entro 30 gg. altrimenti silenzio assenso. 90 giorni se si tratta di amministrazione preposte a tutela salute e ambiente. Art. 18: acquisizione d’ufficio di tutti i documenti in possesso di una P.A. -
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Istruttoria significa anche partecipazione
Possibilità di presa visione degli atti e intervento dei soggetti interessati e controinteressati: Artt. 9 e 10 L. 241
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FASE COSTITUTIVA Provvedimento espresso (art. 2 L. 241)
Se diniego preceduto da preavviso rigetto (art. 10 bis) Scia (art. 19 L. 241) Silenzio significativo (assenso: art. 20 L. 241; es. rigetto in tema di accesso: art. 25) Accordo sostitutivo di provvedimento (art. 11 L. 214) Accordo fra P.A. (art. 15 L. 241)
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FASE INTEGRATIVA EFFFICACIA
E’ una fase eventuale: ossia non è richiesta per tutti i procedimenti Comunicazione/notifica per atti recettizi; art. 21 bis L. 241: Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione Pubblicazione (es. deliberazioni della giunta e del consiglio) Controllo preventivo
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SINTESI SUL PROCEDIMENTO
Fasi del procedimento amministrativo Iniziativa (istanza del privato o d’ufficio) istruttoria (comunicazione di avvio del procedimento, acquisizione di pareri, di documenti, acquisizione di eventuali apporti da parte del privato, valutazione degli interessi coinvolti nel procedimento ecc., elaborazione di una proposta) adozione del provvedimento eventuale fase integrativa dell’efficacia.
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ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA NEI COMUNI
LEGGE (principio legalità=art. 97 cost.) ATTO COMPETENZA ORGANO: Modi di manifestare volontà (deliberazione, determinazione, decreto, ordinanza del sindaco ecc.)
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COMPETENZE ORGANI COLLEGIALI
D.LGS. 267/2000 – in seguito T.U. Le competenze del consiglio sono elencate nell’art. 42 del T.U. solo gli atti lì elencati (statuto, regolamenti, escluso il regolamento di organizzazione che è di competenza della giunta, piani urbanistici, bilanci, alienazione o acquisto di immobili ecc.) devono essere approvati dal consiglio, tutti gli altri sono di competenza degli altri organi. Le competenze della giunta sono disciplinate dall’art. 48 T.U.. I dati fondamentali sono i seguenti: la giunta ha una competenza generale che investe tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo (competenza generale che si contrappone quindi alla competenza generale dei dirigenti in materia di gestione amministrativa; su questo concetto vedi il prossimo paragrafo), tranne quelli riservati dalla legge ad altri organi; la giunta opera per mezzo di deliberazioni collegiali (il singolo assessore non può porre in essere atti amministrativi, salvo le ordinanze su delega del sindaco), l’atto della giunta, dunque ha la forma della deliberazione; la giunta adotta altresì i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio. Si tratta di una deroga alla competenza sui regolamenti stabilita in via generale in capo al consiglio. Norme specifiche indicano poi determinati atti come di competenza di giunta: due casi molto importanti riguardano l’adozione del P.E.G. e, appunto, l’approvazione del regolamento di organizzazione.
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NORME PROCEDURALI INERENTI ALLE DELIBERAZIONI
ISTRUTTORIA Art. 49 T.U. – pareri dei responsabili dei servizi Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia un mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Pubblicità – Fase integrativa efficacia Art. 124 T.U. – Pubblicazione delle deliberazioni Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante affissione all’albo pretorio, nella sede dell’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. (ORA LA PUBBLICAZIONE MEDIANTE ALBO ON LINE) Art. 125 T.U.– Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo Contestualmente all’affissione all’albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal regolamento. Art. 134 T.U. – Esecutività delle deliberazioni (…) Le deliberazioni (…) diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. Art. 135 T.U. T.U. – Comunicazione deliberazioni al prefetto (…..) (….) il prefetto può chiedere che siano sottoposte al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni degli enti locali relative ad acquisti, alienazioni, appalti e in generale a tutti i contratti, con le modalità e i termini previsti dall’art. 133 c. 1. Le predette deliberazioni sono comunicate al prefetto contestualmente all’affissione all’albo.
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COMPETENZE DIRIGENTI Ormai da diversi anni la legislazione sviluppa il concetto di distinzione fra indirizzo politico – amministrativo (che spetta all’organo politico: consiglio e giunta) e gestione (che spetta al dirigente). Per quanto riguarda gli enti locali, la norma fondamentale in materia di competenza dei dirigenti è l’art. 107 T.U., vediamone i primi due commi: spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra e funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale. Gli atti del dirigente si manifestano, generalmente mediante determinazione, ma possono trovare altre manifestazioni desumibili dal prosieguo dell’art. 107 (permessi di costruire, provvedimenti di sospensione lavori, di abbattimento di fabbricati abusivi, verbali di gara, altri verbali, certificazioni ecc.). Una volta dettati i principi generali in materia di competenza, la legge rimanda agli statuti degli enti locali cui è affidato il compito di precisare meglio la distinzione fra indirizzo e gestione
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NORME PROCEDURALI INERENTI ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
Art. 151 – c. 4 T.U. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Art. 183 – c. 9 T.U. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno. A tali atti, da definire “determinazioni” e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l’ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui all’art. 151 c. 4. Art. 192 – determinazioni a contrattare e relative procedure La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire; l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.(….)
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CONCLUDENDO SULL’ATTIVITA’ DEL COMUNE
Combinare: Normativa specifica sull’attività da porre in essere (es. un appalto); procedimento dettato dalla normativa specifica Competenze degli organi e procedimento di adozione(legge e statuto)
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AUTOCERTIFICAZIONE La P.A. non può chiedere certificati su stati, qualità personali e fatti (art. 40 d.p.r. 445/2000) DEVE accettare dichiarazioni sostitutive di certificazioni (nei casi descritti dall’art. 46) accettare dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (art. 47 – altri casi: stati, qualità personali, fatti, anche riguardanti terzi, a diretta conoscenza interessato) Acquisire in via diretta la documentazione di cui il privato fornisca elementi idonei al reperimento /accertamento d’ufficio (art. 18 L. 241; art. 43 d.p.r. 445 = consultazione diretta archivi informatici di altra P.A.)
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MODALITA’ AUTOCERTIFICAZIONI
Dichiarazioni sostitutive contenute nei moduli delle istanze (art. 48 d.p.r.) Rinvio alla consapevolezza sanzioni penali in caso dichiarazioni mendaci (art. 76 d.p.r.) No autenticazione, ma sottoscrizione in presenza dell’impiegato addetto alla ricezione oppure invio con fotocopia documento identità (art. 38: anche per via telematica) Idonei controlli anche a campione (art. 71) In caso accertato mendacio: sanzioni penali e decadenza benefici ottenuti; possibile annullamento d'ufficio anche dopo il termine (21 nonies l. 241).
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INFINE AUGURANDOMI DI AVER FORNITO QUALCHE CHIAVE DI LETTURA….
BUON LAVORO! e grazie per l’attenzione
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