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LA DELEGA FISCALE ULTERIORI DECRETI ATTUATIVI
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ENTRA IN VIGORE DOPO 15 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO
Preliminarmente: la decorrenza DUE COMPARTI DIFFERENTI PENALE AMMINISTRATIVO ENTRA IN VIGORE DAL 2017 * ENTRA IN VIGORE DOPO 15 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO QUINDI DAL VEDIAMO COSA CI INTERESSA *ANTICIPATA AL 2016 DA L.STABILITÀ
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I REATI TRIBUTARI D.LGS. 158/2015
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DICHIARAZIONE OMESSA Debutta l’omissione del 770
DICHIARAZIONI IN GENERE OMESSA DICHIARAZIONE 770 ELEVATA LA PENA: da un anno e sei mesi a quattro anni (da un anno a tre anni) ELEVATA LA SOGLIA DI PUNIBILITÀ: quando l’imposta evasa è superiore a 50 mila euro (la soglia precedente era di 30 mila euro) PENA: reclusione da un anno e 6 mesi a 4 anni REATO: chiunque non presenta, essendovi tenuto, la dichiarazione di sostituto d’imposta (il c.d. 770), quando modello l’ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50 mila euro
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OMESSI VERSAMENTI Le nuove soglie e modifiche per il sostituto
OMESSO VERSAMENTO RITENUTE OMESSO VERSAMENTO IVA 1) INNALZAMENTO SOGLIA DA A EURO ENTRO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PREVISIONE DEL REATO ANCHE QUANDO LE RITENUTE SIANO DOVUTE IN BASE ALLA DICHIARAZIONE O RISULTINO DALLA CERTIFICAZIONE RILASCIATA AL SOSTITUTO 1) INNALZAMENTO SOGLIA DA A EURO 2) ENTRO IL TERMINE DI VERSAMENTO DELL’ACCONTO PER PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO NON CERTIFICARE NON ESIME PIÙ DAL REATO
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INDEBITA COMPENSAZIONE
Le differenze tra crediti compensati INDEBITA COMPENSAZIONE PREVISIONE DI DUE DISTINTE FATTISPECIE A indebita compensazione di crediti non spettanti (da 6 mesi a 2 anni) indebita compensazione di crediti inesistenti (da 1 anno e 6 mesi a 6 anni) SOGLIA DI PUNIBILITÀ RESTA FISSATA A EURO B
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CAUSE DI NON PUNIBILITÀ
Il pagamento prima del processo CAUSE DI NON PUNIBILITÀ NUOVO ARTICOLO 13 D.LGS. 74/2000 A COMMA 1: una causa di non punibilità rappresentata dall'integrale pagamento - prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - di tutte le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni e interessi, per i reati di omesso versamento delle ritenute certificate (art. 10-ter), di omesso versamento dell’IVA (art. 10-bis) e dell’indebita compensazione di crediti non spettanti (art. 10-quater, comma 1). Il pagamento degli importi dovuti può essere fatto anche mediante le speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento, nonché mediante il ravvedimento operoso Omesse ritenute Omessa IVA pagamento NON PUNIBILE Compensazione Integrale Prima apertura dibattimento
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CAUSE DI NON PUNIBILITÀ
Il pagamento prima del processo CAUSE DI NON PUNIBILITÀ NUOVO ARTICOLO 13 D.LGS. 74/2000 COMMA 2: per i reati di dichiarazione infedele (articolo 4) e di omessa dichiarazione (articolo 5) la non punibilità scatta solo con l’integrale pagamento degli importi dovuti (debiti tributari, sanzioni e interessi), a condizione che il ravvedimento o la presentazione della dichiarazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. Il pagamento degli importi dovuti può avvenire tramite il ravvedimento operoso o la presentazione della dichiarazione omessa (nelle ipotesi di omessa) B Dich. infedele pagamento NON PUNIBILE Dich. omessa Integrale • Spontaneo
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NUOVO ARTICOLO 13 BIS D.LGS. 74/2000
Il pagamento prima del processo NON PUNIBILITÀ CIRCOSTANZE NUOVO ARTICOLO 13 D.LGS. 74/2000 COMMA 3: nel caso in cui il contribuente, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, stia provvedendo all'estinzione del debito tributario mediante rateizzazione, anche ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti previste dall’articolo 13-bis (introdotto dal successivo articolo 12 del provvedimento in esame), è data la possibilità allo stesso contribuente di pagare il debito residuo entro tre mesi, termine che può essere prorogato per ulteriori tre mesi dal giudice una sola volta, ferma restando la sospensione della prescrizione NUOVO ARTICOLO 13 BIS D.LGS. 74/2000 Al di fuori dei casi di non punibilità (indicati dall’articolo 13 per i reati espressamente indicati), si prevede la diminuzione fino alla metà delle pene (prima fino ad un terzo), senza applicazione delle pene accessorie, nel caso in cui il debito tributario sia estinto mediante pagamento integrale prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, anche a seguito di speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie C
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REATO CIRCOSTANZE Il patteggiamento e intervento del consulente
NUOVO ARTICOLO 13 BIS D.LGS. 74/2000 Il comma 2 condiziona la richiesta di patteggiamento per i delitti di cui al D.Lgs. 74/2000 al solo caso in cui sia stato pagato integralmente il debito tributario prima dell’apertura del dibattimento (comma 1) ovvero nel caso in cui sia stato esperito il ravvedimento operoso Da tale previsione sono escluse le ipotesi di cui all’articolo 13, comma 2, ovvero i casi in cui l’autore dei reati di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione abbia avuto formale conoscenza dell’avvio di un procedimento penale o di un’attività di controllo Il comma 3 prevede che se il reato è commesso dal compartecipe nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale, esercitata da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione di modelli di evasione fiscale, le pene stabilite per il Titolo II del D.Lgs. 74/2000 sono aumentate della metà PATTEGGIAMENT O CONSULENTE FISCALE
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LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
D.LGS. 158/2015
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VIOLAZIONI SU DICHIARAZIONE
La sanzione modulata sulla pericolosità VIOLAZIONI SU DICHIARAZIONE DICHIARAZIONE OMESSA Se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente: entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal 60 al 120% (anziché dal 120 al 240%) dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200 Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500 AGGIUNTA IPOTESI DI SANZIONE RIDOTTA CON RIMEDIO «VELOCE»
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VIOLAZIONI SU DICHIARAZIONE
La sanzione modulata sulla pericolosità VIOLAZIONI SU DICHIARAZIONE DICHIARAZIONE INFEDELE RIDUZIONE Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal 90 al 180% (anziché dal 100 al 200%) della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte MAGGIORAZIONE La sanzione di cui al comma precedente è aumentata della metà quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente + 50%
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VIOLAZIONI SU DICHIARAZIONE
La sanzione modulata sulla pericolosità VIOLAZIONI SU DICHIARAZIONE DICHIARAZIONE INFEDELE Fuori dai casi in cui si applica la maggiorazione, la sanzione è ridotta di un terzo: RIDUZIONE 1/3 quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono: A complessivamente inferiori al 3% dell’imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro quando: B l’infedeltà è conseguenza di un errore sull’imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell’annualità in cui interviene l’attività di accertamento o in una precedente SE NON VI È ALCUN DANNO PER L’ERARIO, LA SANZIONE È PARI A EURO 250
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VIOLAZIONI SU DICHIARAZIONE
La sanzione modulata sulla pericolosità VIOLAZIONI SU DICHIARAZIONE CEDOLARE SECCA RADDOPPIO SANZIONI RELATIVAMENTE AI REDDITI DEGLI IMMOBILI ABITATIVI LOCATI CON CEDOLARE SECCA: Se, nella dichiarazione dei redditi, il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo: non è indicato OMESSA x 2 o è indicato in misura inferiore a quella effettiva INFEDELE
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VIOLAZIONI SU DICHIARAZIONE
La sanzione modulata sulla pericolosità VIOLAZIONI SU DICHIARAZIONE MODELLO 770 SANZIONE BASE PER OMESSA DICHIARAZIONE: sanzione dal 120 al 240% dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 250 (+ 50 euro per ogni sostituito) SANZIONE RIDOTTA PER OMESSA CON VELOCE «RIMEDIO»: sanzione dal 60 al 120%, con minimo euro 200 (+ 50 euro per ogni sostituito) se la dichiarazione omessa è presentata dal sostituto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza SANZIONE PER OMESSA CON RITENUTE VERSATE: sanzione da 250 a euro (+ 50 euro per ogni sostituito) SANZIONE PER OMESSA CON RITENUTE VERSATE E VELOCE «RIMEDIO»: sanzione da 150 a 500 euro (+ 25 euro per ogni sostituito)
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VIOLAZIONI SU DICHIARAZIONE
La sanzione modulata sulla pericolosità VIOLAZIONI SU DICHIARAZIONE MODELLO 770 SANZIONE PER INFEDELE DICHIARAZIONE: sanzione dal 90 al 180%, con un minimo di euro 250 (+ 50 euro per ogni sostituito) SANZIONE MAGGIORATA PER INFEDELE FRAUDOLENTA (realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente): sanzione base maggiorata del 50% SANZIONE RIDOTTA PER INFEDELE DICHIARAZIONE: (fuori dai casi della fraudolenta) sanzione ridotta di un terzo quando: l'ammontare delle ritenute non versate riferibili alla differenza tra l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme accertati e dichiarati è inferiore al 3% delle ritenute riferibili all'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati e comunque inferiore a euro
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AMMONTARE DELLE MAGGIORI RITENUTE ACCERTATE
La sanzione modulata sulla pericolosità VIOLAZIONI SU DICHIARAZIONE MODELLO 770 INSERITA DEFINIZIONE DI RITENUTE NON VERSATE AMMONTARE DELLE MAGGIORI RITENUTE ACCERTATE RITENUTE LIQUIDABILI IN BASE ALLE DICHIARAZIONI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 36-BIS E 36-TER DPR 600
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SENSIBILE VARIAZIONE SU RIMBORSI
Mondo Iva: rimborso non spettante VIOLAZIONI SU DICHIARAZIONE DICHIARAZIONE IVA DUPLICE INTERVENTO Chi chiede a rimborso l’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti individuati dall’articolo 30 DPR 633/1972 è punito con la sanzione amministrativa pari al 30% del credito rimborsato (in precedenza dal 100 al 200%) ADEGUAMENTO DELLE SANZIONI PER OMESSA E INFEDELE SULLA STESSA FALSARIGA DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI SENSIBILE VARIAZIONE SU RIMBORSI ARROTONDAMENTO IMPORTI LIRE/EURO
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VIOLAZIONI SU OPERAZIONI IVA
Sanzione proporzionata al danno VIOLAZIONI SU OPERAZIONI IVA SANZIONI REVERSE CHARGE ARTICOLO 6 COMMA 9-BIS D.LGS. 471/1997 Il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, omette di porre in essere gli adempimenti connessi all’inversione contabile di cui agli articoli 17, 34, comma 6, secondo periodo, e 74, settimo e ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e agli articoli 46, comma 1, e 47, comma 1, del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331 Da 500 a € Se l’operazione non risulta dalla contabilità tenuta ai sensi degli articoli 13 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la sanzione amministrativa è elevata a una misura compresa tra il 5 e il 10% dell’imponibile, con un minimo di euro Maggiorazione dal 5 al 10% imponibile
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VIOLAZIONI SU OPERAZIONI IVA
Sanzione proporzionata al danno VIOLAZIONI SU OPERAZIONI IVA SANZIONI REVERSE CHARGE ARTICOLO 6 COMMA 9-BIS D.LGS. 471/1997 (segue) Resta ferma l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 5, comma 4 (infedele), e dal comma 6 (violazioni registrazione) con riferimento all’imposta che non avrebbe potuto essere detratta dal cessionario o dal committente Concorso sanzioni Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche nel caso in cui, non avendo adempiuto il cedente o prestatore agli obblighi di fatturazione entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione o avendo emesso una fattura irregolare, il cessionario o committente non informi l’Ufficio competente nei suoi confronti entro il trentesimo giorno successivo, provvedendo entro lo stesso periodo all’emissione di fattura … , o alla sua regolarizzazione, e all’assolvimento dell’imposta mediante inversione contabile Mancata autofatturazione
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Sanzione fissa senza recupero
Sanzione proporzionata al danno VIOLAZIONI SU OPERAZIONI IVA SANZIONI REVERSE CHARGE ARTICOLO 6 COMMA 9-BIS 1 (nuovo) D.LGS. 471/1997 In deroga al 9–bis, nei casi di OBBLIGO DI REVERSE, con IVA erroneamente assolta dal cedente/prestatore Sanzione fissa senza recupero imposta fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione il cessionario o il committente anzidetto non è tenuto all’assolvimento dell’imposta il cessionario è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e euro al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cedente o prestatore deroga Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano e il cessionario o il committente è punito con la sanzione di cui al comma 1 quando l’applicazione dell’imposta nel modo ordinario anziché mediante l’inversione contabile è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole
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Sanzione fissa senza recupero
Sanzione proporzionata al danno VIOLAZIONI SU OPERAZIONI IVA SANZIONI REVERSE CHARGE ARTICOLO 6 COMMA 9-BIS 2 (nuovo) D.LGS. 471/1997 In deroga al 9–bis, nei casi di OBBLIGO DI IVA, ma con applicazione REVERSE dal cedente/prestatore Sanzione fissa senza recupero imposta fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione il cedente o il prestatore non è dell’imposta, ma è punito con la compresa fra 250 euro e euro al pagamento della sanzione è cessionario o committente tenuto all’assolvimento sanzione amministrativa solidalmente tenuto il deroga Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano e il cessionario o il committente è punito con la sanzione di cui al comma 1 quando l’applicazione dell’imposta mediante l’inversione contabile anziché nel modo ordinario è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cedente o prestatore era consapevole
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VIOLAZIONI SU OPERAZIONI IVA
Sanzione proporzionata al danno VIOLAZIONI SU OPERAZIONI IVA SANZIONI REVERSE CHARGE ARTICOLO 6 COMMA 9-BIS 3 (nuovo) D.LGS. 471/1997 OPERAZIONI NEUTRALI In deroga al 9–bis, nei casi di applicazione REVERSE su operazioni esenti, non imponibili o non soggette in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell’imposta che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette fermo restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare l’imposta eventualmente non detratta deroga La disposizione si applica anche nei casi di operazioni inesistenti, ma trova in tal caso applicazione la sanzione amministrativa compresa tra il 5 e il 10% dell’imponibile, con un minimo di euro
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VIOLAZIONI SU OPERAZIONI IVA
Sanzione proporzionata al danno VIOLAZIONI SU OPERAZIONI IVA LETTERE DI INTENTO ARTICOLO 7 D.LGS. N. 471/1997 attenuata la sanzione prevista per il fornitore dell'esportatore abituale VECCHIA: proporzionale, dal 100 al 200% dell'imposta NUOVA: stabilita in misura fissa da euro 250 a euro 2.000 Dal 1° gennaio 2015, infatti, il fornitore dell'esportatore abituale non è più tenuto a comunicare le lettere d'intento ricevute dell'esportatore abituale, dovendo verificare l'avvenuta trasmissione delle stesse all'Agenzia delle entrate, prima di effettuare la relativa operazione
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VIOLAZIONI SU DICHIARAZIONI
Connessioni con interpello VIOLAZIONI SU DICHIARAZIONI INFORMAZIONI IN UNICO Quando l’omissione o l’incompletezza riguarda le segnalazioni previste da: articolo 113 comma 6 TUIR articolo 124 comma 5-bis TUIR articolo 132 comma 5 TUIR articolo 30 comma 4-quater L. 724/1994 articolo 1 comma 8 DL 201/2011 sanzione da euro a euro
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VIOLAZIONI SU VERSAMENTI
Versamenti con lieve ritardo VIOLAZIONI SU VERSAMENTI ART. 13 D.LGS. 471/1997 IPOTESI BASE: sanzione del 30% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile RITARDI NON SUPERIORI A 90 GIORNI: sanzione ridotta alla metà (15%) RITARDI NON SUPERIORI A 15 GIORNI: sanzione 1% per ciascun giorno di ritardo Su queste misure si innesta il ravvedimento
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VIOLAZIONI SU VERSAMENTI
Tardivo versamento: concetto generale VIOLAZIONI SU VERSAMENTI ART. 13 D.LGS. 471/1997 La sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli: • 36-bis e 36-ter DPR 600/1973 • 54-bis DPR 633/1972 RINVIO SPECIFICO Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto RINVIO GENERICO
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VIOLAZIONI SU COMPENSAZIONI
Parallelo con norma penale VIOLAZIONI SU COMPENSAZIONI ART. 13 D.LGS. 471/1997 Nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l’applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al 30% del credito utilizzato COMPENSAZIONI ECCEDENTI Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti: SANZIONE DAL 100 AL 200 % Non si applicano articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, 472 (definizioni agevolate) Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter DPR 600/1973 e all’articolo 54-bis DPR 633/1972 UTILIZZO CREDITI INESISTENTI
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VIOLAZIONI SU COMPENSAZIONI
Modello di pagamento VIOLAZIONI SU COMPENSAZIONI ART. 15 D.LGS. 471/1997 NUOVO COMMA 2-bis per l’omessa presentazione del modello di alla versamento contenente i dati relativi MODELLO F24 ZERO eseguita compensazione, si applica la sanzione di euro 100 sanzione ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi
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VIOLAZIONE PRESENTAZIONE
Dichiarazione con mini ritardo VIOLAZIONE PRESENTAZIONE ART. 7 D.LGS. 472/1997 Salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà RIDUZIONE 50% Sostitutiva del ravvedimento Come si valuta? Aggiuntiva rispetto al ravvedimento
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RESPONSABILITÀ SANZIONE
Autore della violazione RESPONSABILITÀ SANZIONE ART. 11 D. LGS. 472/1997 Se la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito all’applicazione delle previsioni degli articoli 7, comma 3, e 12, non può essere eseguita nei confronti dell’autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente euro : salvo quanto disposto dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2 e salva, per l’intero, la responsabilità prevista a carico della persona fisica, della società, dell’associazione o dell’ente
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RESPONSABILITÀ DEBITI TRIBUTARI
Cessione azienda = conferimento RESPONSABILITÀ DEBITI TRIBUTARI ART. 14 D.LGS. 472/1997 Salva l’applicazione del comma 4, la disposizione non trova applicazione quando la nell’ambito di una procedura cessione avviene concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del predetto decreto o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio SPECIFICA PER PROCEDURE Le disposizioni si applicano, in quanto compatibili, a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento ESTENSIONE GENERALIZZATA
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C.U. E TESSERA SANITARIA Sanzioni calmierate
Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, D.Lgs. 472/1997 con un massimo di euro per sostituto di imposta Base (no cumulo) MAX 5 giorni Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo Se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dal termine previsto nel primo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 60 giorni
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DA ACCERTAMENTO Riconoscimento perdite PRINCIPIO RACCORDO CONTROLLO
modifica l’articolo 42 del DPR 600/1973, prevedendo appunto lo scomputo delle perdite nel caso di un accertamento fiscale interviene del pari nell’articolo 7 del D.Lgs. 218/1997, in modo da gestire in egual misura l’accertamento con adesione prevede anche una sorta di “norma di chiusura”, disciplinando le tecniche di controllo formale per evitare che il contribuente possa di fatto beneficiare due volte delle perdite, la prima a scomputo degli imponibili evidenziati all’interno dell’accertamento, l’altra in caso di riporto ed utilizzo delle stesse in successivi periodi, appunto stabilendo che in forza dell’articolo 36-bis del DPR 600/1973 saranno effettuate specifiche contestazioni circa gli utilizzi delle perdite in questione RACCORDO CONTROLLO
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DA ACCERTAMENTO Riconoscimento perdite
Nuovo comma 2-bis dell’articolo 42 DPR 600/73 2-bis Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 40-bis del presente decreto, sono computate in diminuzione dei maggiori imponibili di cui al comma 2, le perdite relative al periodo d'imposta oggetto di accertamento, fino a concorrenza del loro importo Dai maggiori imponibili che residuano dall'eventuale computo in diminuzione di cui al periodo precedente, il contribuente ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione le perdite pregresse non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo
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DA ACCERTAMENTO Riconoscimento perdite
A tal fine, il contribuente deve presentare un'apposita istanza all'ufficio competente all'emissione dell'avviso di accertamento di cui al comma 2, entro il termine di proposizione del ricorso In tale caso il termine per l'impugnazione dell'atto è sospeso per un periodo di 60 giorni L'ufficio procede al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l'esito al contribuente, entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza Ai fini del presente comma per perdite pregresse devono intendersi quelle che erano utilizzabili alla data di chiusura del periodo d'imposta oggetto di accertamento ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del TUIR
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LE MODIFICHE ALLA RISCOSSIONE D.LGS. 159/2015
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SOSPENSIONE LEGALE Blocco azioni più difficile
VECCHIO NUOVO Comunicazione entro 90 gg Possibilità di invocare l’ipotesi «qualsiasi altra causa di non esigibilità» Possibile reiterazione 220 giorni silenzio comportano annullamento del ruolo Comunicazione entro 60 gg Eliminata possibilità di invocare l’ipotesi «qualsiasi altra causa di non esigibilità» Eliminata la reiterazione 220 giorni di silenzio comportano annullamento del ruolo solo per motivi citati
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BONARI Rateazioni con Agenzia Fino 5.000 euro 6 rate, oltre 20
VECCHIO NUOVO Fino euro 6 rate, oltre 20 rate trimestrali Prima rata da pagare entro 30 giorni Rate successive maggiorate di interessi Patologie: regole specifiche Fino euro 8 rate, oltre 20 rate trimestrali Prima rata da pagare entro 30 giorni Rate successive maggiorate di interessi Patologie: regole comuni DPR 602
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ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Rateazioni con Agenzia ACCERTAMENTO CON ADESIONE VECCHIO NUOVO Fino euro 8 rate, oltre 12 rate trimestrali Prima rata entro 20 giorni Rate successive maggiorate di interessi Patologie: regole specifiche Fino euro 8 rate, oltre 16 rate trimestrali Prima rata entro 20 giorni Rate successive maggiorate di interessi (NON PIU’ LEGALI !!) Patologie: regole comuni DPR 602
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REGOLE COMUNI Rateazioni con Agenzia Pagamento oltre 30 gg prima rata
BONARI ADESIONE Pagamento oltre 30 gg prima rata Pagamento rate successive entro la successiva Pagamento ultima rata entro 3 mesi successivi Pagamento rate successive entro la scadenza ulteriore Decadenza rateazione Sanzioni piene Decadenza rateazione Sanzioni 45% sul residuo
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SI APPLICA SANZIONE DEL 30% SE NON FACCIO RAVVEDIMENTO
Rateazioni con Agenzia LIEVE INADEMPIMENTO TOLLERATI Insufficiente pagamento della rata: per una frazione non superiore al 3% ed in ogni caso non superiore a euro Tardivo pagamento delle rate successive alla prima per non oltre 7 giorni EFFETTI RATEZIONE RIMANE IN CORSO SI APPLICA SANZIONE DEL 30% SE NON FACCIO RAVVEDIMENTO
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COMPENSAZIONI RUOLI OVER 1.500
Norma anti abuso COMPENSAZIONI RUOLI OVER 1.500 I crediti oggetto di compensazione in misura eccedente l'importo del debito erariale iscritto a ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente secondo la disciplina e i controlli previsti dalle singole leggi d'imposta RIMANE IL DIVIETO MA Per evitare di costringere Equitalia ad effettuare un rimborso che non sarebbe stato altrimenti ammissibile
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«BUFALA» soppressione AGGI
I servizi di Equitalia restano «cari» «BUFALA» soppressione AGGI Agli Agenti della riscossione sono riconosciuti gli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati ai costi da sostenere per il servizio nazionale della riscossione PRINCIPIO 2. Gli oneri di riscossione e di esecuzione previsti dal comma 1 sono ripartiti in: una quota, denominata oneri di riscossione a carico del debitore, pari: all’1 per cento, in caso di riscossione spontanea effettuata ai sensi dell’articolo 32 del D.Lgs. 46/1999 al 3 per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse, in caso di pagamento entro il 60 giorno dalla notifica della cartella al 6 per cento delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi, in caso di pagamento oltre tale termine una quota, denominata spese esecutive, correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte degli Agenti della riscossione, a carico del debitore, nella misura fissata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto di rimborso una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera b) una quota, a carico dell’ente che si avvale degli Agenti della riscossione, in caso di emanazione da parte dell’ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera b) una quota, a carico degli enti che si avvalgono degli agenti della riscossione, pari al 3 per cento delle somme riscosse entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella
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NUOVA RATEAZIONE 1 Rateazioni con Equitalia fino 50.000 RATEAZIONE
DPR 602/1973 – ARTICOLO 19 VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 1. L‘Agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili 1. L‘Agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di 72 rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà Contribuente dichiara, Agente concede fino RATEAZIONE oltre Contribuente documenta, Agente concede
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NUOVA RATEAZIONE 2 Rateazioni con Equitalia DPR 602/1973 – ARTICOLO 19
VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza INVARIATO PROROGA 72 mesi Comprovato peggioramento della situazione 1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno INVARIATO PIANO VARIABILE
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NUOVA RATEAZIONE 3 Rateazioni con Equitalia BLOCCO NUOVE AZIONI
DPR 602/1973 – ARTICOLO 19 VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l‘Agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione 1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l‘Agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 o il fermo di cui all'articolo 86, solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione. A seguito della presentazione di tale richiesta, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 48-bis, per le quali non può essere concessa la dilazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati BLOCCO NUOVE AZIONI
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NUOVA RATEAZIONE 4 Rateazioni con Equitalia DPR 602/1973 – ARTICOLO 19
VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a 120 rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario; solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma INVARIATO 120 RATE Comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura, estranea alla propria responsabilità (quindi «subita»)
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NUOVA RATEAZIONE 5 Rateazioni con Equitalia DPR 602/1973 – ARTICOLO 19
VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 3. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di 3. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive: rateazione, di cinque rate, anche non consecutive: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; b) l'intero importo immediatamente ed soluzione; rateazione; l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma 1-quater iscritto a ruolo ancora dovuto è automaticamente riscuotibile in unica c) il carico non può più essere rateizzato Decadenza non preclude nuova rateazione Obbligo pagamento scaduti Durata residua pari a quella originaria
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NUOVA RATEAZIONE 6 Rateazioni con Equitalia DPR 602/1973 – ARTICOLO 19
VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 3-bis. In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di 72 Sospensione incide direttamente su rateazione senza comportare decadenza Scaduta la sospensione riparte il piano Le somme non versate vengono «spalmate» sulla durata residua del piano o con nuove scadenze concordate, max 72 rate 4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione 4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore COMODITÀ DI PAGAMENTO
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RIPESCAGGIO DECADUTI «RECENTI»
Rateazioni con Equitalia RIPESCAGGIO DECADUTI «RECENTI» Articolo 15 comma 7 del Decreto: le somme iscritte a ruolo non ancora versate oggetto di piani di rateazione concessi dagli Agenti della riscossione decaduti nei 24 mesi antecedenti l’entrata in vigore (22-10) Quali situazioni possono, a semplice richiesta del contribuente, da presentarsi inderogabilmente entro 30 giorni (21 novembre 2015) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essere ripartite fino a un massimo di 72 rate mensili Opzione in tal caso, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1-quater in quanto compatibile, lettere b) e c) del comma 3, e comma 4 del DPR 602/1973, come modificato dal presente decreto, il mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive, determina la decadenza automatica dal beneficio della rateazione Decadenza HARD
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NOTIFICHE A MEZZO PEC Meno errori sulle notifiche delle cartelle
INTEGRAZIONE ARTICOLO 26 COMMA 2 DPR 602/1973 “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all’indirizzo risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All’Agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l’estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell’atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell’Agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente con tali modalità all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all’Agente della riscossione all’indirizzo di posta elettronica risultante dall’indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell’articolo 57-bis del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82”. • CHI • PATOLOGIE • Per assicurare alle Camere di Commercio i tempi tecnici necessari per l’adeguamento alle nuove previsioni, le disposizioni modificative di cui al comma 1, si applicano alle notifiche effettuate a decorrere dal 1° giugno 2016. Fino a tale data resta ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge
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LE MODIFICHE AL CONTENZIOSO
D.LGS. 156/2015
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PRINCIPALI INTERVENTI
Caratteri generali PRINCIPALI INTERVENTI rafforzati gli strumenti deflattivi del contenzioso ampliata la tutela cautelare riformata la disciplina dell’esecutività delle sentenze tributarie incrementate le soglie previste per la difesa personale del contribuente e le categorie di professionisti abilitati all’assistenza tecnica dinnanzi alle Commissioni tributarie modificata la disciplina della condanna alle spese di lite sulla base del principio di soccombenza
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RECLAMO Più ampio e minori sanzioni
reclamabili tutti gli atti autonomamente impugnabili (ANCHE TRIBUTI LOCALI) le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle catastali nelle procedure aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di adempimento, che costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente in caso di perfezionamento della procedura di mediazione, le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% del minimo edittale (IN PRECEDENZA 40%) regolata la modalità di condanna alle spese + somma aggiuntiva 50% per spese di procedura
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CONCILIAZIONE E TUTELA CAUTELARE
Sospensione per ogni grado CONCILIAZIONE E TUTELA CAUTELARE CONCILIAZIONE GIUDIZIALE: in udienza e fuori udienza procedura e perfezionamento TUTELA CAUTELARE IN TUTTE LE FASI DEL PROCESSO: richiesta di sospensione dell'atto impugnato in presenza di un danno grave ed irreparabile le parti possono sempre chiedere la sospensione degli effetti della sentenza sia di primo grado che di appello, analogamente a quanto previsto nel c.p.c. il giudice può subordinare i provvedimenti cautelari ad idonea garanzia (in attesa di DM)
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SENTENZE (DAL 1° giugno 2016)
Più facile la applicazione SENTENZE (DAL 1° giugno 2016) Art. 67-bis D.Lgs. 546/1992: "Le sentenze emesse dalle commissioni tributarie sono esecutive secondo quanto previsto dal presente capo” = esecutività immediata delle sentenze aventi ad oggetto l'impugnazione di un atto impositivo ovvero il diniego espresso o tacito alla restituzione Art. 69 D.Lgs. 546/1992 prevede l’immediata esecutività sia delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente, sia di quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali possibilità di richiedere garanzie per somme di importo superiore a euro pagamento delle somme dovute entro 90 giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia
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CONDANNA SOCCOMBENZA Le spese
COMPENSAZIONE POSSIBILE = solo “in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate” SPESE DI LITE = il contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore (liquidati sulla base dei parametri previsti per le singole categorie professionali), le spese generali e gli esborsi sostenuti, il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto (se dovuti) SPESE ISTANZA CAUTELARE = liquidate con l'ordinanza che decide sulle istanze cautelari RESPONSABILITÀ AGGRAVATA = «Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza»
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I NUOVI INTERPELLI D.LGS. 156/2015
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NUOVO APPROCCIO 2016 Colloquio Fisco contribuente Diverse regole
PRECEDENTI FORME: ORDINARIO ANTIELUSIVO DISAPPLICATIVO DEFINIZIONE istanza che il contribuente rivolge all'Agenzia delle entrate prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, per Diverse regole ottenere chiarimenti in una relativa merito norma a tributi all'interpretazione di obiettivamente incerta, erariali, da applicare a personali NUOVE REGOLE: QUATTRO REGOLE OMOGENEE TEMPESTIVITÀ E SILENZIO ASSENSO casi concreti e ART. 11 LEGGE 212/2000
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NUOVO APPROCCIO 2016 Colloquio Fisco contribuente ORDINARIO:
sussistenza di condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni incertezza sulla qualificazione della fattispecie 90 GG NO impugnazione PROBATORIO: sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti 120 GG NO impugnazione Raccordo in UNICO AD ESEMPIO SOCIETÀ DI COMODO
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NUOVO APPROCCIO 2016 Colloquio Fisco contribuente ANTIABUSO: 120 GG
verificare l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie 120 GG NO impugnazione DISAPPLICATIVO: disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non si possono verificare 120 GG
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COMODO ESEMPIO Colloquio Fisco contribuente
«4-bis. In presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente . 4-ter. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive, in presenza delle quali non trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo. 4-quater. Il contribuente che ritiene sussistenti le condizioni di cui al comma 4 -bis ma non ha presentato l’istanza di interpello prevista dal medesimo comma ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve darne separata indicazione nella dichiarazione dei redditi» FACOLTÀ PROVVEDIMENTI TOGLIAMO I «VELI»
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