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PubblicatoRiccardo Valle Modificato 6 anni fa
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Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato --------------------------
Cassetto Giuridico
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Il legislatore ha più volte ribadito che
il contratto di lavoro subordinato è per sua natura a tempo indeterminato. Il D. Lgs. n. 81 del 2015 all’art. 1 afferma infatti che “Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro”. Cassetto Giuridico
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Il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti
Il D. Lgs. n. 23 del 2015 ha introdotto nel nostro ordinamento il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. In ambito privatistico a decorrere dal 7 marzo 2015, i rapporti di lavoro dei soggetti che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sono considerati e disciplinati come contratti di lavoro a tutele crescenti. Cassetto Giuridico
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il contratto a tutele crescenti non costituisce
Sia chiaro: il contratto a tutele crescenti non costituisce un nuovo tipo di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quanto piuttosto una nuova versione dello stesso: esso differisce dal modello tradizionale esclusivamente per il regime di tutela in materia di licenziamenti illegittimi. Cassetto Giuridico
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in materia di lavoro subordinato (retribuzione, inquadramento,
Permangono le tutele e le disposizioni previste dalle norme giuslavoristiche in materia di lavoro subordinato (retribuzione, inquadramento, ferie, permessi, sicurezza sul lavoro…). Cassetto Giuridico
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per i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
Esso determina, in altre parole, per i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, stipulati nell’ambito privato, la fine del regime di tutela previsto e garantito dal modello tradizionale in materia di licenziamenti illegittimi prevedendo, tra l’altro: Cassetto Giuridico
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l’esclusione, per i licenziamenti economici, della reinte-grazione nel posto di lavoro e il riconoscimento di un indennizzo certo e direttamente proporzionale all’anzianità di servizio (di qui la denominazione “a tutele crescenti”); il diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro nelle ipotesi di licenziamenti nulli e discriminatori; il diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro in alcuni casi di licenziamento disciplinare. Cassetto Giuridico
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Attualmente è disciplinato
NORMATIVA Attualmente è disciplinato dal D. Lgs. n. 23 del 2015 Cassetto Giuridico
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CAMPO DI APPLICAZIONE Il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo, come disciplinato dal D. Lgs. n. 23 del 2015, si estende: I) ai lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (7 marzo 2015); II) ai casi di conversione, di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato o di apprendistato successivi al 7 marzo 2015; III) ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 nell’ipotesi in cui, il datore di lavoro, assumendo lavoratori successiva-mente a tale data, abbia superato, in generale, i 15 addetti. Cassetto Giuridico
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Per i lavoratori coinvolti nel cambio di appalti
si deve tener conto dell’anzianità maturata dal lavoratore solo ai fini del calcolo dell’indennizzo dovuto nei casi di dichiarata illegittimità del licenziamento. In questi casi, pertanto, i lavoratori perdono il diritto alla tutela reintegratoria ed hanno soltanto una tutela indennitaria. Cassetto Giuridico
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