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I DIRITTI DELLA PERSONALITA’ NELLA NUOVA ERA DELLE COMUNICAZIONI

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Presentazione sul tema: "I DIRITTI DELLA PERSONALITA’ NELLA NUOVA ERA DELLE COMUNICAZIONI"— Transcript della presentazione:

1 I DIRITTI DELLA PERSONALITA’ NELLA NUOVA ERA DELLE COMUNICAZIONI
La PERSONA UMANA è il VALORE CARDINE del nostro sistema normativo. In particolare la nostra Costituzione prende in considerazione i diversi ambiti della personalità affermando il divieto di ledere questa sfera di garanzia del soggetto umano.

2 ARGOMENTI - La libertà di espressione – comunicazione e informazione
Diritto all’onore – reputazione – decoro Diritto all’identità personale e il trattamento dei dati personali Diritto alla riservatezza e privacy – tutela dei dati personali.

3 LIBERTA’ DI ESPRESSIONE, COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE nella NUOVA ERA Art.21 Cost. Libertà di manifestazione del pensiero. “ tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione” Oggetto della libertà di manifestazione del pensiero è dunque quello di poter liberamente esprimere le proprie idee, opinioni e comunicarle ad una sfera indeterminata di potenziali destinatari. Quest’ultima caratteristica differenzia la libertà di manifestazione del pensiero dalla libertà di comunicare liberamente con un destinatario specifico, in quanto situazione tutelata dall’art.15 Cost. (libertà e segretezza della corrispondenza).

4 Attenzione: La libertà in questione non va intesa solo come riconoscimento del diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni, ma come diritto al silenzio (diritto di non esternare ciò che si pensa) diritto di utilizzare ogni mezzo tecnico per diffondere il proprio pensiero libertà di informare (diffondere liberamente notizie) libertà di essere informati.

5 Abbiamo visto sopra alcune caratteristiche di questa libertà, soprattutto in relazione alla stampa, in quanto mezzo principale per l’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero. Ci siamo domandati se la pubblicazione in rete sia assimilabile a quella della stampa, dal punto di vista dei delitti a mezzo stampa, riscontrando una lacuna di disciplina specifica, tuttavia compensata dall’attività della giurisprudenza.

6 ALLA LIBERTA’ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO
LIMITI ALLA LIBERTA’ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO La norma costituzionale prevede in modo esplicito solo il limite del rispetto del buon costume (inteso come tutela del pudore e della pubblica decenza, contro oscenità e volgarità). Tuttavia, attraverso l’interpretazione della corte costituzionale, condivisa dal mondo giuridico in generale, vengono riconosciuti in modo implicito altri diversi limiti , riconducibili ad altri interessi ugualmente rilevanti dal punto di vista costituzionale. Ad esempio, quello dell’onore e della riservatezza delle persone, l’interesse della giustizia, la tutela della salute, la tutela dei minori sino al dovere di difesa della patria. Spetterà al legislatore prima e al giudice costituzionale poi il compito di assicurare l’equo contemperamento tra questi interessi evitando in ogni caso che la tutela dell’uno non finisca per annullare la tutela dell’altro.

7 LIBERTA’ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO e conflitto con l’onore, la reputazione, il decoro. Diffamazione a mezzo internet. Ognuno di noi possiede un proprio valore sociale, fondato sulla percezione che gli altri hanno di noi e del nostro comportamento. Questo principio è comune ai diritti dell’onore, della reputazione e del decoro. Infatti: per onore si intende la buona reputazione acquisita con l’onestà per reputazione si intende la considerazione in cui si è tenuti dagli altri per decoro si intende la dignità nell’aspetto, nel comportamento e nei modi nelle relazioni sociali

8 Fonti normative a tutela dell’onore, della reputazione del decoro
Art.2 Cost: diritti inviolabili della persona; Artt. 594 e 595, Codice penale Ingiuria «Chiunque offenda l’onore o il decoro di una persona presente» Diffamazione «Chiunque comunicando con più persone offenda l’altrui reputazione». Con l’arrivo della comunicazione telematica, via internet, la tutela di questi diritti viene messa a dura prova.

9 La diffamazione commessa a mezzo internet è espressa nell’art
La diffamazione commessa a mezzo internet è espressa nell’art.595, 3° comma, c.p., secondo il quale se l’offesa è arrecata per mezzo della stampa oppure con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, la pena è aumentata (reclusione da 6 mesi a 3 anni, o della multa non inferiore a 516 euro). Gli strumenti forniti dalla legge per tutelarsi da tali condotte lesive sono la querela o la denuncia, la richiesta dell’azione inibitoria per far terminare o desistere un soggetto dal comportamento illecito o lesivo oltre al risarcimento del danno sia morale che patrimoniale.

10 In generale si riscontra un aumento di reati di diffamazione on line.
E’ necessario riflettere di più e rendersi conto che le frasi o i pensieri che spesso scriviamo grazie a internet attraverso i social network non solo possono in brevissimo tempo raggiungere un pubblico molto vasto di persone, ma spesso possono lederne la sensibilità, così un commento scherzoso tra amici, un’espressione goliardica, possono costare anche molto cari. Stare dietro lo schermo di un computer ci fa sentire al riparo dallo sguardo degli altri, dal loro giudizio e questo ci fa credere di essere più forti, in grado di calunniare o di scrivere frasi che di fronte alle persone non avremmo il coraggio di pronunciare.

11 COMUNICAZIONE E INTERNET
Grazie a internet si comunica facilmente e rapidamente: le conseguenze sono importanti per la vita sociale e lavorativa. La libertà espressiva si esprime quindi con energia: culturalmente questo è accettato nel mondo occidentale, in altri Paesi può determinare misure di censura anche pesanti (alcuni governi prevalentemente africani e asiatici hanno posto limitazioni, perché ritenuta nociva per i loro valori costitutivi).

12 COMUNICAZIONE E RISERVATEZZA IN RETE
La società ha avvertito il bisogno di proteggere la propria vita personale e privata da tempi piuttosto recenti, a partire dalla fine del XIX secolo. Il fondamento del diritto alla riservatezza (right to be alone), nel contesto dell’era delle nuove comunicazioni, sta nella tutela della persona nel diritto fondamentale di godere della vita e che le aggressioni disturbatrici di questo diritto provengono dai progressi tecnologici sempre più invadenti e dalle mutate condizioni economico-sociali. I datori di lavoro concedono al personale l’uso di strumenti informatici per fini esclusivamente legati ai compiti affidatigli: sono quindi possibili controlli che non garantiscono la riservatezza. L’uso privato della comunicazione a mezzo web è garantito dal provider nella riservatezza del mittente. Va precisato che la legge disciplina i rapporti tra il fornitore della rete, quello del servizio e dell’utente specificando i comportamenti concessi e il margine di rischio di violazione della sicurezza della rete.


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