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IL DECRETO LEGISLATIVO 151

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Presentazione sul tema: "IL DECRETO LEGISLATIVO 151"— Transcript della presentazione:

1 IL DECRETO LEGISLATIVO 151
E I DECRETI MINISTERIALI ATTUATIVI

2 RECEPIMENTO: PROROGHE
Le Direttive RAEE e RoHS sono state recepite nell’ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 25 Luglio 2005 n.151, pubblicato su GURI n. 175 del Suppl. Ordinario n.135 Decreto Legge 12 maggio 2006, n. 173, recante "proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare". Decreto Legge 300 del 28 dicembre 2006 "recante proroga dei termini di alcune disposizioni legislative" Decreto Legge 2 luglio 2007, n. 81 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2007. Decreto-Legge 31 dicembre 2007, n. 248 “Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”. Detto Decreto-Legge, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007

3 DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2007, N. 248
Art. 30. Proroga dei termini di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, dopo il comma 1 e' inserito il seguente : "1-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottarsi entro il 28 febbraio 2008, sentita la Conferenza unificata, sono individuate, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifiche modalita' semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri [di raccolta] di cui al comma 1, lettere a) e c), dei RAEE ritirati da parte dei distributori ai sensi del comma 1, lettera b). L'obbligo di ritiro di cui al comma 1, lettera b), decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto.". 2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: "entro e non oltre il 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 31 dicembre 2008" e, in fine, sono aggiunte le seguenti: "e il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalita' stabilite all'articolo 12, comma 2".

4 RECEPIMENTO: DECRETI MINISTERIALI
Le Direttive RAEE e RoHS sono state recepite nell’ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 25 Luglio 2005 n.151, pubblicato su GURI n. 175 del Suppl. Ordinario n.135 14 Decreti Ministeriali da emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.lgs 151/2005 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 233 del 6 ottobre 2007: Decreto 25 settembre 2007 del Ministero Ambiente "Istituzione del Comitato di Vigilanza e Controllo sulla gestione dei RAEE, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151". Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana N. 257 del 5 novembre 2007: Decreto 25 settembre 2007, n. 185 del Ministero Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare riguardante " Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151”

5 RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (Art 3)
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE Inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui si decide di eliminarlo

6 RIFIUTI PROVENIENTI DAI NUCLEI DOMESTICI (Art 3)
RAEE originati dai nuclei domestici o di origine commerciale, industriale, istituzionale o di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici

7 RIFIUTI “STORICI” E RIFIUTI “NUOVI”
“Rifiuto Storico”, rifiuto derivante da un prodotto immesso sul mercato prima del 13 Agosto 2005 “Rifiuto Nuovo”, rifiuto derivante da un prodotto immesso sul mercato dopo il 13 Agosto 2005 DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2007, N. 248 In virtù delle proroghe precedenti e dell’ultimo Decreto legge 248 la data di transizione tra nuovo e storico è posta al 31 dicembre 2008.

8 RIFIUTI “STORICI” E RIFIUTI “NUOVI”
“Rifiuto Storico”, rifiuto derivante da un prodotto immesso sul mercato prima del 31 dicembre 2008 “Rifiuto Nuovo”, rifiuto derivante da un prodotto immesso sul mercato dopo il 31 dicembre 2008 DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2007, N. 248 (Art 30) In virtù delle proroghe precedenti e dell’ultimo Decreto legge 248 la data di transizione tra nuovo e storico è posta al 31 dicembre 2008.

9 RACCOLTA SEPARATA (Art. 6)
RAEE PROVENIENTI DA NUCLEI DOMESTICI I Comuni assicurano sistemi adeguati di raccolta separata dei RAEE che consentano ai detentori finali (consumatori) e ai distributori di conferire gratuitamente tali rifiuti RAEE NON PROVENIENTI DA NUCLEI DOMESTICI I produttori, eventualmente tramite terzi, organizzano e gestiscono sistemi adeguati di raccolta separata dei RAEE

10 TRATTAMENTO E RECUPERO (Art. 8 e 9)
RITIRO (Art. 7) I produttori o i terzi in loro nome provvedono al ritiro e all’invio ai centri di trattamento e recupero dei RAEE raccolti (professionali) e dei RAEE depositati presso i centri di raccolta (domestici) TRATTAMENTO E RECUPERO (Art. 8 e 9) I produttori o i terzi in loro nome dovranno istituire e gestire sistemi di recupero e trattamento dei RAEE, conformi alla normativa comunitaria, ricorrendo alle migliori tecniche disponibili. Tali sistemi potranno essere individuali o collettivi e dovranno raggiungere precisi obiettivi

11 TIPOLOGIE DI RIFIUTO AI FINI DEL FINANZIAMENTO
NUOVO NUOVO PROVENIENTE DA NUCLEI DOMESTICI NUOVO NON PROVENIENTE DA NUCLEI DOMESTICI STORICO STORICO PROVENIENTE DA NUCLEI DOMESTICI STORICO NON PROVENIENTE DA NUCLEI DOMESTICI DOMESTICO NON DOMESTICO

12 FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DEI “RIFIUTI STORICI” PROVENIENTI DAI NUCLEI DOMESTICI (Art 10)
A partire dal 18 Febbraio 2008 il finanziamento dei costi della gestione dei RAEE è a carico di tutti produttori presenti sul mercato nell’anno solare in cui di verificano tali costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato E’ consentita ai produttori la possibilità di rendere visibile presso il punto di vendita i costi sostenuti per un periodo di 8 anni (10 per i grandi apparecchi bianchi).

13 FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI “NUOVI” PROVENIENTI DAI NUCLEI DOMESTICI (Art 11)
Dal 31 Dicembre 2008 il produttore: Sarà responsabile del finanziamento delle operazioni di gestione dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, depositati ai centri di raccolta Potrà scegliere se adempiere a tale obbligo individualmente, o partecipando a un sistema collettivo. Dovrà fornire adeguata garanzia, all’atto dell’immissione sul mercato di un prodotto, che la gestione dei RAEE sarà finanziata

14 GARANZIA FINANZIARIA Modalità da definire con apposito decreto ministeriale La garanzia di avere assolto tutti gli obblighi legali di finanziamento dovrebbe essere condizione necessaria per “mantenere” l’iscrizione al Registro Nazionale dei Produttori NON NECESSARIA FINO AL 31 DICEMBRE 2008

15 FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI DA UTENZE DIVERSE DAI NUCLEI DOMESTICI (Art 12)
Dal 31 Dicembre 2008 per i rifiuti “nuovi” i produttori dovranno provvedere al finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento, come per i rifiuti nuovi da utenze domestiche. E’ prevista la fornitura di adeguata garanzia, all’atto dell’immissione sul mercato di un prodotto, che la gestione dei RAEE sarà finanziata Dal 18 febbraio 2008 per i rifiuti “storici” il finanziamento dei costi di gestione graverà sui produttori nel caso di acquisto contestuale di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di 1 a 1 e purchè il RAEE non pesi più del doppio della nuova AEE. E’ lasciata la libertà di concludere accordi tra produttori e detentori che stabiliscano altre modalità di finanziamento

16 MARCATURA DEI PRODOTTI
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del presente Decreto, poste sul mercato a partire dal 13 agosto 2006, riportano, a cura e sotto la responsabilità del produttore, in modo chiaro, visibile ed indelebile, una indicazione che consenta di identificare lo stesso produttore e il simbolo riportato all’allegato 4. Detto simbolo indica, in modo inequivocabile, che l’apparecchiatura è stata immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2006 e che deve essere oggetto di raccolta separata. Con Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono definite, in conformità alle disposizioni comunitarie, le modalità per l’identificazione del produttore.

17 STRUTTURA DEL SISTEMA NAZIONALE DI GESTIONE DEI RAEE

18 COMITATO DI VIGILANZA E CONTROLLO
Il ruolo è istituzionale e la partecipazione è riservata alle rappresentanze dei Ministeri Ai fini di un corretto funzionamento il Comitato di Vigilanza e Controllo dovrà svolgere le seguenti funzioni: Assicurare il rispetto delle norme Assicurare coerenza, congruità e sostenibilità degli obiettivi di raccolta, riciclo e sostenibilità degli obiettivi da parte dei soggetti obbligati Attuare il monitoraggio del sistema e verificare la correttezza dei flussi economici ed informativi Attivare sanzioni interne/dirette ai soggetti obbligati inadempienti o mendaci Verificare le garanzie

19 COMITATO DI INDIRIZZO Nel Comitato di Indirizzo dovrà essere garantita la presenza di membri designati dalle organizzazioni dei soggetti obbligati, oltre alla partecipazione di alcuni membri del Comitato di Vigilanza e Controllo Il Comitato sarà di supporto nell’espletamento dei compiti attribuiti al Comitato di Vigilanza e Controllo ed al Centro Operativo di Coordinamento

20 CENTRO OPERATIVO DI COORDINAMENTO
Opera per garantire l’ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi Finanziato e gestito dai produttori Il coordinamento è necessario perché diversi sistemi lavoreranno in parallelo nella stessa filiera

21 STRUTTURA DEL SISTEMA

22 DM 185 - 31/12/2007 IL REGISTRO NAZIONALE DEI SOGGETTI OBBLIGATI…

23 REGISTRO PRODUTTORI Il Registro ha il compito di definire le quote di mercato per il finanziamento della gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici Per la suddivisione dei costi del sistema (comitati, ecc) Prevede una sezione per la registrazione dei Sistemi collettivi istituiti per finanziare la gestione dei RAEE storici (domestici e professionali)

24 REGISTRO NAZIONALE Il DM 185 è entrato in vigore il 20 Novembre 2007.
Dal 20 Novembre 2007 al 18 Febbraio 2008, TUTTI i “produttori” devono iscriversi al Registro Nazionale per poter continuare a operare La possibilità di immettere sul mercato AEE è, infatti, condizionata alla preventiva iscrizione del Produttore al Registro e ad una contestuale dichiarazione in merito al sistema con il quale intendere adempiere all’obbligo di finanziamento della gestione dei RAEE Gli obblighi di cui al D.lgs 151 diventano effettivi allo scadere del periodo di registrazione Per i “produttori” di AEE domestiche è necessario essere iscritti ad un Sistema Collettivo per poter completare il processo di Registrazione I rivenditori devono acquistare da produttori iscritti al Registro e se importano o immettono per primi nel territorio nazionale (la fattura di vendita è emessa da un’impresa straniera non iscritta al Registro dei produttori italiano) o se rivendono con il proprio marchio apparecchiature fabbricate da terzi devono iscriversi al Registro Al completamento dell’iscrizione il Registro rilascia un “numero di registrazione”. Entro 30 giorni dal ricevimento tale numero deve essere riportato su tutti i ”documenti commerciali” (fatture) Il DM introduce all’articolo 16 un “regime transitorio di avvio” dal 1° Settembre 2007 al 28 Dicembre 2007.

25 PERIODO TRANSITORIO L’articolo 16 prevede che fino alla fine dell’anno, i Comuni si facciano carico delle operazioni di gestione dei RAEE domestici raccolti Tutti i produttori di AEE domestiche iscritti al registro al termine del periodo di registrazione saranno chiamati a versare un contributo forfettario ai Comuni per le spese sostenute da questi ultimi durante il periodo transitorio. Il periodo transitorio sarà regolamentato da un accordo tra ANCI e le Associazioni dei Produttori, attualmente in via di definizione. Per finanziare questo contributo i produttori possono apporre sui propri prodotti l’ecocontributo a partire dal 1° Settembre. I Sistemi Collettivi hanno deciso di comune accordo di indicare ai propri aderenti di iniziare ad apporre l’ecocontributo a partire dal 12 Novembre.


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