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PubblicatoGiulietta Palla Modificato 6 anni fa
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DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA L’equilibrio istituzionale
A.A DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA III LEZIONE L’equilibrio istituzionale Prof. Susanna Cafaro
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L’equilibrio istituzionale si fonda su quattro istituzioni.
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La lista delle istituzioni all'origine
Il Parlamento Il Consiglio la Commissione la Corte di Giustizia
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La lista delle istituzioni oggi:
Il Parlamento Il Consiglio europeo Il Consiglio la Commissione la Corte di Giustizia la Banca centrale europea la Corte dei Conti
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La “formula comunitaria”
La proposta della Commissione: l’interesse comune Il parere del Parlamento: l’interesse dei popoli La decisione del Consiglio: l’interesse degli Stati Il ruolo di garante appartiene alla Corte
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Un sistema di checks and balances
Stati e Unione sono tenuti alla leale collaborazione (art.4.3 TFUE), si controllano e si limitano vicendevolmente Il ruolo di ciascuna istituzione è delimitato dalle altre due La Corte di Giustizia è la sede ultima in cui si dirimono i conflitti
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Il “deficit democratico”: MITO O REALTA’?
La Comunità delle origini e l’Unione oggi La tensione al cambiamento L’interdipendenza tra lo schema istituzionale e la natura delle competenze
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Un sistema “sui generis”
Le definizioni della Corte di Giustizia: la sentenza Van Gend en Loos (1963) e il Parere 1/91 L’impossibilità di inquadrare il sistema europeo negli schemi teorici del diritto internazionale L’impossibilità di assimilarlo ai fenomeni di diritto interno
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Un sistema che ha i suoi principi generali
Principi previsti dal Trattato (Principio di non discriminazione, principio di leale collaborazione, principi sulle competenze, parità uomo-donna) Principi ricostruiti dalla Corte di Giustizia sulla base delle tradizioni costituzionali comuni (tutela del legittimo affidamento, certezza del diritto….)
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L’interpretazione del diritto
“Un Trattato deve essere interpretato in buona fede secondo il significato ordinario da attribuirsi ai termini del Trattato nel loro contesto e alla luce dell’oggetto e dello scopo del Trattato medesimo” (art.31.1, Convenzione di Vienna). Nel caso di testi redatti in più lingue ufficiali va adottato “il significato che, tenuto conto dell’oggetto e dello scopo del Trattato, concilia meglio detti testi” (art.33) La Corte di Giustizia è interprete qualificata del Trattato
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La questione linguistica
Lingue ufficiali: TUTTE Lingue di lavoro: INGLESE, FRANCESE
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