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La disposizione costituzionale

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Presentazione sul tema: "La disposizione costituzionale"— Transcript della presentazione:

1 La disposizione costituzionale

2 Articolo 38 I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

3 Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.  

4 Assistenza e previdenza
Dall’interesse legittimo al diritto (la sicurezza?) I cittadini Previdenza I lavoratori / la retribuzione previdenziale Schema assicurativo Campo di applicazione Evento / rischio Contributi prestazioni

5 La Sicurezza Sociale Tutela dalla condizione di bisogno
Universalità della tutela Finanziamento indiretto Verifica della condizione di bisogno Prestazioni che siano commisurate alla poverty line

6 E’ possibile arrivare ad una interpretazione “certa”?
Le posizioni dualiste Da Santoro Passarelli a Simi, Alibrandi, fino ad arrivare a Pessi. Le posizioni moniste Da Persiani a Balandi Gli “agnostici” pragmatici Cinelli e Sandulli

7 Di Vittorio: “…l'onorevole Camangi richiama un concetto privatistico di assicurazione e noi invece vogliamo che si attui in questo campo un concetto di Stato, perché il concetto di previdenza non può essere disgiunto dal concetto di solidarietà fra tutti i lavoratori del Paese e a questa previdenza solidale in favore di tutti i lavoratori può provvedere solamente lo Stato” (10 maggio 1947, seduta pomeridiana). Laconi, relatore dell’emendamento [Laconi (PCI), Cevolotto (Partito democratico del lavoro), Targetti (PSI), Moro (DC), Taviani (DC)] che determina l’attuale art. 38, nel sottolineare il carattere di rinvio della norma: “Desidero innanzi tutto fare osservare ai colleghi che noi abbiamo creduto di sopprimere nel primo comma dell'articolo in questione un inciso che testualmente diceva: «in ragione del lavoro che prestano». Abbiamo creduto di dover sopprimere questa parte in quanto essa avrebbe supposto che la legislazione in materia di previdenza e assicurazione sociale, domani, dovesse orientarsi in un determinato senso, senso in cui attualmente è diretta e indirizzata, e ciò avrebbe fatto supporre un riferimento a quei criteri di assistenza mutualistica che oggi sono in vigore. Noi desideriamo invece che il legislatore futuro abbia una libertà più ampia e possa adottare i criteri che gli appariranno più adatti alla situazione e più efficaci”.

8 Gli articoli correlati
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

9 La giurisprudenza costituzionale
Self restraint Risoluzione del caso concreto: vd. Sentenza 70/2015 Tendenza a non utilizzare l’art.38 per la risoluzione del caso Il caso della previdenza complementare

10 Art.38 vs. Art.81 Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale .


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