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REQUISITI IGIENICO-SANITARI DELLE ABITAZIONI

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Presentazione sul tema: "REQUISITI IGIENICO-SANITARI DELLE ABITAZIONI"— Transcript della presentazione:

1 REQUISITI IGIENICO-SANITARI DELLE ABITAZIONI
Ufficio Igiene Edilizia e delle Strutture ad Uso Collettivo Dipartimento di Prevenzione ULSS 20 Verona dr.ssa Lucia De Noni

2 Cenni sull’evoluzione della Sanità Pubblica
1888 LEGGE SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SANITÀ PUBBLICA l’amministrazione sanitaria è incardinata nel Ministero dell’Interno e ha prevalentemente una funzione di vigilanza la legge rende obbligatorio il Regolamento Comunale d’Igiene

3 Cenni sull’evoluzione della Sanità Pubblica
1934 R.D. 27/07/1934 n. 1265 TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE La tutela della Sanità Pubblica spetta al Ministero dell’Interno e, sotto la sua dipendenza, ai Prefetti e ai Sindaci. 1945 La tutela Sanitaria viene trasferita ad un Alto Commissario per la Sanità Pubblica alle dirette dipendenze del Consiglio dei Ministri

4 Cenni sull’evoluzione della Sanità Pubblica
1958 L. 13 MARZO 1958 N. 296 Viene istituito il Ministero della Sanità a cui afferiscono tutte le funzioni in materia sanitaria 2001 Nasce il Ministero della Salute, ciò significa che, accanto all’erogazione di prestazioni sanitarie (assistenza, prevenzione, vigilanza…), è d’obbligo fare anche promozione della salute

5 Regione Veneto Legge Regionale 3 febbraio 1996 n.5 PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE PER IL TRIENNIO 1996/98

6 Art. 12 - Prevenzione collettiva
Costituiscono azioni strategiche della prevenzione collettiva: a)… b)... c) la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse dell'azienda Unità locale socio-sanitaria e degli enti locali definendo le funzioni in materia di vigilanza igienico-sanitaria di specifica competenza, in particolare attribuendo al comune quelle di primo livello attinenti al regolamento comunale di igiene e quelle di secondo livello al Dipartimento di prevenzione, in un ambito di collaborazione continuativa; d) Ferme restando le azioni e gli interventi di prevenzione di consolidata e comprovata efficacia, costituiscono aree emergenti e prioritarie di intervento: a) la rilevazione epidemiologica e la prevenzione delle malattie cronico-degenerative; b) l’individuazione e la riduzione di incidenti, infortuni e morti evitabili;

7 Definizione di ABITAZIONE SANA
“Una abitazione è sana quando è dotata di caratteristiche strutturali e ambientali in grado di tutelare la salute fisica e mentale dei suoi abitanti e promuovere la loro integrazione sociale.“ “The WHO approach to housingand health”

8 Caratteristiche delle abitazioni sane
Microclima (T°, umidità, ventilazione) Illuminazione Aria Indoor Sicurezza contro infortuni Rumorosità ambientale Affollamento Quartiere (servizi di pubblica utilità, parchi,...) Livello socioeconomico (casa come indicatore sociale) Senso di protezione, sicurezza e intimità.

9 Esiti sanitari associati ad abitazioni malsane
Patologie respiratorie (asma) Forme allergiche Incidenti domestici (traumi e avvelenamenti) Intossicazioni (Pb, CO, asbesto,…) Depressione, stati d’ansia, aggressività e isolamento Disturbi dell’apprendimento Stress cronico Sedentarietà ed obesità Neoplasie

10 Microclima e salute Le case e gli ambienti chiusi influenzano enormemente la salute e il benessere delle persone I bambini passano il 90% del loro tempo in casa e questo li sottopone a rischi maggiori dovuti ad es. a: microclima, inquinamento, incidenti

11 Microclima e salute Si stima che in Europa dal 10% al 50% delle abitazioni siano umide L’umidità aumenta il rischio di disordini respiratori del 50% ad es. l’UMIDITÀ in casa è responsabile del 13% dei casi di asma infantile nei paesi industrializzati(OMS Europa 2009)

12 Patologie respiratorie
In Europa più di bambini (0-4 anni)/anno muoiono per infezioni acute delle basse vie respiratorie dovute ad inquinamento indoor (Tomorrow children will beourjudges. WHO/Europa, tra il 15 e il 20% delle malattie respiratorie di bambini e adolescenti potrebbero essere eliminate attraverso: Interventi di risanamento delle abitazioni; Riducendo l’esposizione al fumo passivo; Riducendo l’esposizione ad inquinanti da traffico. (Studi italiani sui disturbi respiratori nell’infanzia e l’ambiente-SIDRIA

13 La transizione epidemiologica

14 TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE DECRETO MINISTERO DELLA SANITA’
Normativa TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE 27 LUGLIO 1934 n. 1265 articoli 218, 344 e 345 DECRETO MINISTERO DELLA SANITA’ 5 LUGLIO 1975 “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione”

15 Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265
Articolo 218 I regolamenti locali di igiene e sanità stabiliscono le norme per la salubrità dell'aggregato urbano e rurale e delle abitazioni, secondo le istruzioni di massima emanate dal Ministro della Sanità. I detti regolamenti debbono contenere le norme dirette ad assicurare che nelle abitazioni: non vi sia difetto di aria e di luce lo smaltimento delle acque immonde, delle materie escrementizie e di altri rifiuti avvenga in modo da non inquinare il sottosuolo le latrine, gli acquai e gli scaricatoi siano costruiti e collocati in modo da evitare esalazioni dannose o infiltrazioni l'acqua potabile nei pozzi, in altri serbatoi e nelle condutture sia garantita da inquinamento. I regolamenti predetti debbono, inoltre, contenere le norme per la razionale raccolta delle immondizie stradali e domestiche e per il loro smaltimento.

16 Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265
Articolo 344 I regolamenti locali di igiene e sanità contengono le disposizioni, richieste dalla topografia del comune e dalle altre condizioni locali, per l'assistenza medica, la vigilanza sanitaria, l'igiene del suolo e degli abitati, la purezza dell'acqua potabile, la salubrità e la genuinità degli alimenti e delle bevande, le misure contro la diffusione delle malattie infettive, la polizia mortuaria e in generale l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente testo unico, dirette a evitare e rimuovere ogni causa di insalubrità. ………

17 Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265
Articolo 345 I regolamenti locali di igiene e sanità e gli altri regolamenti su materie sanitarie demandati ai comuni sono deliberati dal Consiglio comunale, approvati dalla giunta provinciale amministrativa, previo parere del consiglio provinciale di sanità. Il prefetto può assegnare al comune un termine per la compilazione del proprio regolamento locale di igiene e sanità o degli altri regolamenti preveduti nel primo comma, quando siano obbligatori. Trascorso inutilmente questo termine il regolamento viene compilato di ufficio. ………

18 Decreto Ministeriale 5 luglio 1975
Il Ministro della Sanità Visti gli articoli 218, 344 e 345 del testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934 n. 126 decreta Art. 1 L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70 (2,55 al di sopra dei m s.l.m), riducibili a m 2,40 per corridoi, disimpegni in genere, bagni, gabinetti e ripostigli. E’ possibile derogare queste altezze nel caso di locali già esistenti quando la richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire idonee condizioni igienico- sanitarie, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di un’adeguata ventilazione naturale favorita da: dimensione e tipologia delle finestre, riscontri d'aria trasversali e impiego di mezzi di ventilazione ausiliaria.

19 Decreto Ministeriale 5 luglio 1975
Art. 2 Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14. Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile. Art. 3 … l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone.

20 Decreto Ministeriale 5 luglio 1975
Art. 4 Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano. La temperatura di progetto dell'aria interna deve essere compresa tra i 18°C e i 20°C; deve essere, in effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli. Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente.

21 Decreto Ministeriale 5 luglio 1975
Art. 5 Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso. Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.

22 Decreto Ministeriale 5 luglio 1975
Art. 6 Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti. É comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano. Il "posto di cottura", eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

23 Decreto Ministeriale 5 luglio 1975
Art. 7 La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica. Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera. Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.

24 Decreto Ministeriale 5 luglio 1975
Art. 8 I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestìo, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni. ……

25 Abitazioni esistenti (I)
Regolamento Comunale d’Igiene Verona Art. 27 Abitazioni esistenti (I) 1. Tutte le abitazioni devono adeguarsi alle norme del presente Regolamento. 2. L’avente titolo sulle abitazioni prive dei sotto elencati requisiti che si rendano libere, prima di consentire il loro riutilizzo dovrà effettuare i lavori che si rendano necessari al fine di adeguarle a quanto prescritto dal successivo comma 4. L’abitazione si considera libera quando il contratto di locazione sia scaduto e non sia stato prorogato allo stesso soggetto, oppure sia stipulato un nuovo contratto con lo stesso soggetto o con soggetto diverso, oppure sia concessa in comodato, e in ogni caso in cui ne cessi l’utilizzo da parte di chi ne ha la disponibilità. 3. Questo obbligo riguarda anche gli immobili oggetto di sanatoria edilizia ai sensi dell’art. 31 L. 47/85 e art. 39 L. 724/94 (condono edilizio).

26 Abitazioni esistenti (II)
Regolamento Comunale d’Igiene Verona Art. 27 Abitazioni esistenti (II) 4. I requisiti minimi richiesti sono: altezza non inferiore a 2,50 m vani abitabili con illuminazione naturale diretta dimensioni come da D.M (per camere ≥ 14 mq possibilità di ospitare un minore) captazione od espulsione di fumi e vapori impianti a norma e adeguata manutenzione 5. Per i soli requisiti strutturali di cui al precedente comma 4, ove non sia possibile l’adeguamento, dovrà essere fatta motivata richiesta di deroga, con allegata perizia giurata redatta da un tecnico abilitato, che motivi e asseveri l’impossibilità di adeguamento, ai sensi del successivo art. 28. 6. Potrà essere emanata diffida all’adeguamento e (in caso di inottemperanza) dichiarazione di inabitabilità 7. ….. 8. …..

27 Regolamento Comunale d’Igiene
Verona Art. 53 Seminterrati 1. I locali seminterrati non possono essere adibiti ad abitazione. 2. L'uso di tali locali è consentito solo per riunioni od occupazioni e qualora gli ambienti possiedano i seguenti requisiti: a) l’altezza del locale sia di almeno m 3,50 b) il locale sia fuori terra almeno per 1/3 della sua altezza c) il pavimento e le pareti siano sufficientemente difesi contro l'umidità d) la superficie delle finestre deve raggiungere almeno 1/10 della superficie del pavimento e la base dell'apertura deve essere ad almeno 25 cm dal livello del piano esterno e) sia provveduto in modo efficace allo scolo delle acque di rifiuto f) il locale sia, se necessario, dotato di impianto di ventilazione forzata

28 Difesa dall'umidità. Isolamento termo - acustico
Regolamento Comunale d’Igiene Verona Art. 60 Difesa dall'umidità. Isolamento termo - acustico 1. Le strutture murarie, perimetrali ed interne dei fabbricati devono essere costruite con materiale idoneo a proteggere efficacemente i locali da umidità, variazioni termiche ed atmosferiche, nonché da rumori esterni ed interni compresi nei limiti della normale attività umana. 2. In particolare: a) i muri di fondazione, nella parte sottostante il primo pavimento, devono essere interrotti mediante l'inserimento, a tutto spessore e lungo tutto il loro sviluppo, di uno strato di materiale impermeabile idoneo per qualità e spessore ad impedire che l'umidità salga lungo i muri b) i locali posti al piano terreno, seminterrato o sotterraneo devono essere isolati dal terreno mediante un vespaio (spessore minimo cm 20), una cappa di intasamento in calcestruzzo, uno strato di isolante non igroscopico (carta catramata, bitume, ...); il vespaio può essere sostituito da un tavellonato con circolazione d'aria sottostante c) i locali posti in piani seminterrati e sotterranei devono essere protetti, all’esterno dei muri controterra, con intonacatura di materiali impermeabili ed un drenaggio di materiale inerte (larghezza minima cm 50), oppure da una intercapedine aerata (larghezza minima cm 25)

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30 Criticità COMPLETAMENTE INTERRATO ( DUE LATI CONTROTERRA E UNO SU UN PASSAGGIO LARGO m 1) INSUFFICIENTE AERAZIONE E ILLUMINAZIONE NATURALE PRESENZA DI UMIDITA’ DA DONDENSAZIONE E RISALITA

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32 Criticità INSUFFICIENZA ALTEZZA INTERNA DEI LOCALI ( da m 1.15 a m 2.30) INSUFFICIENZA ISOLAMENTO TERMICO SOFFITTO INSUFFICIENZA AEROILLUMINAZIONE NATURALE FINESTRE RASO TERRA PERICOLOSITÀ OSTACOLI Altezza minima m 1.80 Altezza media m 2.40

33 Soppalco Gli impalchi praticabili a mezz’aria sono ammessi quando si verificano: Altezza minima locale m. 4.70 Risulti libera, per la parte di locale a tutta altezza, una cubatura di almeno 40 mc La proiezione orizzontale del soppalco non ecceda il 40% della superficie del locale La parte anteriore deve essere aperta Deve prevedere regolari finestre sia al di sopra che al di sotto del soppalco stesso. (art. 52, Regolamento di Igiene)

34 Sintesi dei riferimenti normativi
Art. 27 Reg. Igiene Verona Art. 27 Reg.Ig.Vr - D.M. 05/07/75 L.R.10/96 C.R.10/01 D.M. 05/07/75 D.P.R. 1035/72 L.R. 10/96 C.R. 10/01 Per ogni camera ≥ 14 mq ammessa l'aggiunta di un minore Superficie abitabile Superficie utile assegnata Monostanza comprensiva dei servizi Requisiti per unità pluristanze Non è sovraffollato (punti 1) se è dotato di: 1 Persona 46 mq 28 mq Camera mq 9 Soggiorno mq. 14 1 Vano utile esclusa K se <14 mq 2 Persone 60 mq 38 mq Camera mq  14 2 Vani utili esclusa K se <14 mq 3 42 mq 70 mq mq 9 + mq 14 4 56 mq 85 mq. 3 Vani utili esclusa K se <14 mq 5 66 mq 95 mq. 6 76 mq > 110 mq 4 Vani utili esclusa K se <14 mq 7 86 mq

35 Disagio abitativo a Verona
Anno 2009 1 % 5 22 % 142 77 % 495 Totale abitazioni visitate: 642

36 Disagio abitativo a Verona
Anno 2009 TIPO DI INCONVENIENTE  n. STRUTTURALE Alloggio improprio 2 Case inabitabili 5 Carenze manutentive 31 Umidità muffe (cert. AGEC) 10 IMPIANTI Impianto di riscaldamento assente/pericoloso 18 Impianto elettrico pericoloso 15 Espulsione fumi e vapori dei fornelli 37 DA ADEGUARE PER RIAFFITTO 11 SOVRAFFOLLAMENTO Medio 12 Grave 4 COABITAZIONE INCONVENIENTI IGIENICI Infestazioni 3

37 GLI SCARAFAGGI: RISCHI PER LA SALUTE
AZIENDA ULSS 20 VERONA si spostano facilmente da un edificio ad un altro, penetrano nelle abitazioni attraverso i canali di scarico, le reti fognarie o dalle abitazioni infestate possono essere inconsapevolmente portati a casa nascosti in sacchi (es. patate) o cartoni provenienti da magazzini infestati possono trasportare germi patogeni, uova di vari parassiti possono determinare la comparsa di reazioni di tipo allergico, per contatto diretto o con i loro residui anche un uso improprio di insetticidi per il trattamento delle infestazioni da scarafaggi può comportare rischi per la salute umana

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39 ITER INTOSSICAZIONE PRONTO SOCCORSO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ULSS
ARPAV INTERVENTO RELAZIONE OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICOCO SINDACO

40 In Italia > 200 decessi /anno (1)
MORTALITÀ / INCIDENZA In Italia > 200 decessi /anno (1) (1) Linee guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati Accordo

41 NUMERO DI SOGGETTI INTOSSICATI DA CO
Provincia di Verona 2008

42 NUMERO DI SOGGETTI INTOSSICATI DA CO
Provincia di Verona 2008

43 CAUSE DEGLI INCIDENTI RILEVATI DALL'OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
impianti termici installati nelle nostre abitazioni (caldaie per il riscaldamento, scaldacqua, fornelli a gas, stufe a metano e a legna, …) irregolari malfunzionanti/ non sottoposti a controlli periodici da parte di tecnici esperti.

44 CAUSE DEGLI INCIDENTI RILEVATI DALL'OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
condotti fumari troppo brevi o eccessivamente tortuosi, di diametro inadeguato, non impermeabili ai fumi coesistenza in uno stesso locale di caldaie a metano e caminetti a legna: la contemporanea accensione può determinare una depressione nel locale e quindi il ritorno dei fumi della caldaia nel locale stesso installazione di impianti termici in locali non idonei (camere da letto, bagni)

45 CAUSE DEGLI INCIDENTI RILEVATI DALL'OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
canne fumarie di seconde case, inattive per lunghi periodi, ostruite da foglie secche, nidi di animali e insetti ecc. e non sottoposte ad adeguata manutenzione cattivo uso di apparecchi di cottura (crepiere, fornetti, piani di cottura in vetroceramica) uso di bracieri in locali chiusi generatore a gasolio in locale chiuso

46 Questi avvelenamenti possono essere mortali
AZIENDA ULSS 20 VERONA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZIO IGIENE E SANITA PUBBLICA V. S.D’Acquisto Verona tel 045/ / AVVELENAMENTI DA GAS I gas che si sprigionano dalle stufe e dalle caldaie sono invisibili ma possono essere velenosi se rimangono all’interno degli ambienti di vita e vengono inalati dalle persone. ATTENZIONE! Questi avvelenamenti possono essere mortali Nei locali chiusi non si possono accendere bracieri I tubi di uscita del fumo non devono avere buchi o fessure Don't light any brazier inside a closed room The smoke drain pipe must not have any hole or fissure Disegni: Antonio Pea

47 Attenzione alle fuoriuscite di gas dalle bombole
Pay attention to the possible leak of gas from gas cylinders and pipes Nei bagni e nelle camere è vietato l’uso di stufe e caldaie Fate controllare regolarmente il vostro impianto da un tecnico

48 Intossicazioni da CO Numero di incidenti a Verona e altri comuni della provincia
“Disagio abitativo”

49 LE CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE PER GLI IMPIANTI
Per l’uso del gas combustibile e dell’energia elettrica bisogna obbligatoriamente essere in possesso di idonea certificazione, che può variare in funzione della data d’installazione degli impianti. Entrata in vigore della L46/90 dopo prima

50 Impianti a gas installati precedentemente alla entrata in vigore della legge n°46/90
Per questi impianti il DPR 218/98 " Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza di impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico", stabilisce all'art. 2 i requisiti essenziali, minimi di sicurezza, che gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione del gas combustibile devono possedere obbligatoriamente dal e che riguardano: l’idoneità della ventilazione; l’idoneità dell'aerazione; l'efficienza degli scarichi dei prodotti di combustione; la tenuta degli impianti interni del gas combustibile; la funzionalità ed esistenza dei dispositivi controllo fiamma. Le verifiche previste devono essere eseguite da personale specializzato, come riportato nella Legge 46/90 e secondo la norma UNI-CIG n°10738; riportate sull’Allegato II al Decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato del 26/11/1998.

51 Impianti a gas installati precedentemente alla entrata in vigore della legge n°46/90
Per gli impianti elettrici installati prima del marzo 1990 il DPR 447/91 Il Decreto di attuazione della legge 46/90 ,stabilisce all’art. 5 comma 8. i criteri di adeguamento degli impianti come segue: “Per l’adeguamento degli impianti già realizzati alla data di entrata in vigore della legge è consentita una suddivisione dei lavori in fasi operative purché l’adeguamento complessivo avvenga comunque nel triennio previsto dalla legge, vengano rispettati principi di progettazione obbligatoria con riferimento alla globalità dei lavori e venga rilasciata per ciascuna fase la dichiarazione di conformità che ne attesti l’autonoma funzionalità e sicurezza. Si considerano comunque adeguati gli impianti elettrici preesistenti che presentino i seguenti requisiti: sezionamento e protezioni contro le sovracorrenti, posti all’origine degli impianto; protezione contro i contatti diretti protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

52 Impianti a gas installati precedentemente alla entrata in vigore della legge n°46/90
Per questi impianti gli installatori qualificati, inscritti negli appositi elenchi depositati presso la C.C.I.A.A., devono rilasciare, per i lavori eseguiti a regola d’arte, adeguata dichiarazione di conformità, come prevista dall’art. 9 della legge 46/90 - art. dell’art. 7 DPR 447/91, completa dei relativi allegati tecnici obbligatori e redatta su modello approvato con D.M L’art. 5 comma 3° e 8° del DPR 06/12/1991 n° 447 (decreto di attuazione della legge 46/90) stabilisce i requisiti di sicurezza nell’installazione degli impianti che se realizzati in conformità alle norme di buona tecnica dell’UNI e del CEI, nonché alla legislazione tecnica vigente, si intendono costruiti a regola d’arte.

53 Le certificazioni obbligatorie costituiscono presunzione di conformità alla regola dell’arte
devono essere rilasciate da personale abilitato ai sensi della Legge 46/90 e successive modifiche ed integrazioni e trasmesse ai comuni, ai sensi dell’art.13 delle legge 46/90 devono essere acquisite ed esaminate dai competenti uffici comunali, incaricati del rilascio dell’abitabilità, agibilità dei locali . ai sensi dell’art. 14 della legge 46/90 e dell’art. 9 del DPR 447/91, i collaudi e l’accertamento della conformità degli impianti rientrano tra le competenze dei comuni che hanno facoltà di avvalersi della collaborazione di liberi professionisti, nell’ambito delle rispettive competenze. L’obbligatorietà dei controlli sulla conformità degli impianti è stata ribadita anche dall’art. 4 del successivo DPR 392/94 che prevede per i comuni con più di abitanti di effettuare i controlli sulla conformità degli impianti nella misura del 10% dei certificati di abitabilità e agibilità rilasciati annualmente

54 LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
D.Lgs 192/05. Periodicità della manutenzione obbligatoria (da parte dei personale qualificato iscritto negli elenchi reperibili presso la Camera di Commercio) i controlli di efficienza energetica, devono essere effettuati almeno con le seguenti scadenze temporali: ogni anno, normalmente all’inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW; b) ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto a), di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore con una anzianità di installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all’interno di locali abitati, in considerazione del maggior sporcamento delle superfici di scambio dovuto ad un’aria comburente che risente delle normali attività che sono svolte all’interno delle abitazioni; c) ogni quattro anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW.


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