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D.M Articolo 1: Ambito di applicazione Classificazione degli impianti a)Elettrici b)Radiotelevisivi ed elettronici c)Riscaldamento, climatizzazione,

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Presentazione sul tema: "D.M Articolo 1: Ambito di applicazione Classificazione degli impianti a)Elettrici b)Radiotelevisivi ed elettronici c)Riscaldamento, climatizzazione,"— Transcript della presentazione:

1 D.M. 37-08

2 Articolo 1: Ambito di applicazione Classificazione degli impianti a)Elettrici b)Radiotelevisivi ed elettronici c)Riscaldamento, climatizzazione, refrigerazione d)Idrici e sanitari e)Gas f)Sollevamento persone e cose g)Impianti di protezione antincendio

3 Impianti elettrici produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

4 Art. 3: Imprese abilitate Iscritte a: –Registro imprese (DPR 581/1995 ) –Albo delle imprese artigiane (L. 443/1985) Possesso dei requisiti indicati nell’art.4 da parte dell’imprenditore individuale, legale rappresentante, responsabile tecnico (può svolgere la funzione per una sola impresa) Dichiarazione di Inizio Attività

5 Art 4: Requisiti tecnico professionali Laurea (in materia tecnica specifica) Diploma (in materia tecnica specifica) + 2 anni dipendenza impresa del settore specifico Formazione + 4 anni dipendenza impresa del settore specifico (2 anni comma c art1 Imp. Idraulici) Dipendenza in qualità di operaio Specializzato di almeno 3 anni (non validi periodi di apprendistato e come operaio qualificato)

6 Art. 5: progettazione impianti Progetto redatto da un professionista (iscritto all’albo) nei seguenti casi: –Impianti condominiali –Unità abitative con potenza > 6kW –Utenze domestiche con superficie > 400m 2 –Impianti con lampade fluorescenti a catodo freddo e in ogni caso con potenza degli alimentatori superiore a 1200 VA

7 –Attività produttive, commerciali, del terziario con una delle seguenti caratteristiche superficie superiore a 200m 2 o potenza superiore a 6 kW o tensioni superiori a 1000V (il progetto include anche la parte in bassa tensione) –Ambienti soggetti a normativa specifica Locali ad uso medico Pericolo di esplosione Maggior rischio incendio Impianti di protezione da scariche atmosferiche con volume superiore a 200 m 3

8 Altri impianti soggetti a progettazione Impianti elettronici che coesistono con impianti dei punti precedenti Impianti di riscaldamento con canne fumarie collettive ramificate Impianti di climatizzazione con potenzialità da 40000 frigorie/ora Impianti per la distribuzione o utilizzo di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW Impianti per gas ospedalieri Impianti antincendio –In attività soggette al rilascio di certificato di prevenzione incendi –Con numero di idranti pari o superiore a 4 –Apparecchi di rilevamento superiore a 10

9 Progetto Il progetto redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice deve essere presentato allo sportello unico per l’edilizia del comune dove deve essere realizzato l‘impianto Redatti secondo norme UNI o CEI ….secondo la regola d’arte Contengono –Schemi dell’impianto –Disegni planimetrici –Relazione tecnica (tipologia di installazione, trasformazione o ampliamento, caratteristiche dei materiali e componenti, misure di sicurezza e di prevenzione) Integrazione in caso di varianti in corso d’opera

10 Art. 6 Realizzazione a regola d’arte Nelle attività produttive decreto 31-3-89 Impianti elettrici precedenti al 13-3-1990 –Sezionamento e protezione da sovraccorrenti –Protezione dai contatti diretti e indiretti

11 Art. 7 Dichiarazione di Conformità Viene rilasciata dall’impresa installatrice –Al termine dei lavori –Previa verifica (normativa, funzionale) Viene stilata su apposito modello e contiene –Relazione tecnica sui materiali –Progetto Nel caso di rifacimento parziale di impianti è relativa alla sola parte modificata (ma tiene conto della sicurezza e della funzionalità dell’intero impianto)

12 Dichiarazione di Rispondenza Quando la DICO non è stata prodotta o non è più reperibile Rilasciata da professionista iscritto all’albo Per gli impianti che non sono soggetti a progettazione da di professionista, al DIRI può essere rilasciata dal responsabile tecnico di un’impresa –Operante nel medesimo settore impiantistico –Che ricopra l’incarico da almeno 5 anni

13 Art. 8 Obblighi del committente Affidamento ad imprese abilitate secondo l’art 3 Adotta le misure necessarie a conservare le caratteristiche di sicurezza Consegna al venditore o distributore delle forniture (se nuove) di acqua, gas, energia elettrica la DICO (senza allegati) o copia della DIRI entro 30 giorni dal –nuovo allaccio –aumento di potenza in seguito ad interventi –Aumento di potenza anche in assenza di interventi se si raggiungono i limiti dell’art. 5 (es. potenza superiore a 6 kW)

14 Art. 9 certificato di agibilità Viene rilasciato solo successivamente –alla acquisizione della DICO dalle autorità competenti –Al certificato di collaudo ove necessario

15 Art 10 manutenzione degli impianti No progetto, no collaudo Esclusi dal progetto anche fornitura provvisori gli impianti di cantiere

16 Art 11. Entro 30 giorni dal termine dei lavori di rifacimento o la realizzazione di nuovi impianti deposito presso lo sportello unico per l’edilizia Per impianti connessi ad interventi edilizi che necessitano del permesso di costruire deposito presso Sportello Unico progetto degli impianti insieme al progetto edilizio

17 Art. 12 Cartello Informativo Ad inizio lavori Contiene i dati identificativi dell’impresa Nome del progettista se previsto

18 Art. 13 Documentazione Deve essere conservata –Doc.. ammin. e tecnica –Deve essere ceduta al nuovo eventuale proprietario In caso di trasferimento il venditore garantisce la conformità degli impianti e allega DICO o DIRI Documentazione deve essere consegnata a chiunque utilizza l’immobile (esempio affittuaario)

19 Sanzioni Violazioni art. 7 (DICO o DIRI) da 100 a 1000 € Altri art. da 1000 a 10000 € Le violazione delle norme da parte delle imprese installatrici viene comunicata alla CCIAA, che in caso di reiterazione (tre volte) sospende temporaneamente dall’albo.


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