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MODALITA’ DI CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

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Presentazione sul tema: "MODALITA’ DI CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI"— Transcript della presentazione:

1 MODALITA’ DI CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
Confindustria Pavia

2 Perché è cambiato? Reg. UE 1272/2008 «classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele» Le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE sono abrogate con effetto dal 1 giugno 2015. Fino al 1 dicembre 2010 le sostanze sono classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 67/548/CEE. Fino al 1 giugno 2015 le miscele sono classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE.

3 Cosa cambia? classificazione, etichettatura di sostanze e miscele
Valutazione dei rischi Classificazione dei rifiuti Legge Seveso Rischio incidente rilevante

4 Vecchia classificazione: Dir. 67/548/CE
R 40: Possibilità di effetti cancerogeni - Prove insufficienti. Nuova classificazione: Reg. UE 1272/2008 Carc. 2 H351: Sospettato di provocare il cancro Codici di classe. Codice di indicazione di pericolo Categoria di pericolo.

5 Reg. UE 1272/2008 classe di pericolo: la natura del pericolo fisico, per la salute o per l'ambiente; categoria di pericolo: la suddivisione dei criteri entro ciascuna classe di pericolo, che specifica la gravità del pericolo; indicazione di pericolo: frase attribuita a una classe e categoria di pericolo che descrive la natura del pericolo di una sostanza o miscela pericolosa e, se del caso, il grado di pericolo;

6 Normativa Rifiuti Il Reg. UE 1357/2014 modifica l’Allegato III della Direttiva 2008/98/CE variando l’elenco delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti La Decisione 2014/955/UE modifica la decisione 2000/532/CE variando le modalità di classificazione

7 HP4: IRRITANTE-IRRITAZIONE CUTANEA E LESIONI OCULARI
CARATTERISTICHE DI PERICOLO HP PER I RIFIUTI SECONDO IL REG. UE 1357/2014 HP1: ESPLOSIVO HP2: COMBURENTE HP3: INFIAMMABILE HP4: IRRITANTE-IRRITAZIONE CUTANEA E LESIONI OCULARI HP5: TOSSICITA’ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT)/TOSSICITA’ IN CASO DI ASPIRAZIONE HP6: TOSSICITA’ ACUTA HP7: CANCEROGENO HP8: CORROSIVO HP9: INFETTIVO HP10: TOSSICO PER LA RIPRODUZIONE HP11: MUTAGENO HP12: LIBERAZIONE DI GAS A TOSSICITA’ ACUTA HP13: SENSIBILIZZANTE HP14: ECOTOSSICO HP15:RIFIUTO CHE NON POSSIEDE DIRETTAMENTE UNA DELLE CARATTERISTICHE DI PERICOLO SUMMENZIONATE MA PUO’ MANIFESTARLA SUCCESSIVAMENTE

8 Modalità di classificazione dei rifiuti: Decisione 2014/955/UE
DEFINIZIONI VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE ELENCO DEI RIFIUTI

9 Decisione 2014/955/UE valutazione e classificazione
1-Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti Nel valutare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, si applicano i criteri di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. Reg. UE 1357/2014 dal 1 giugno 2015 VIENE ESPLICITATO CHE SI APPLICANO I CRITERI DEL REG. 1357/2014 SENZA RIMANDI AD ALTRI REGOLAMENTI O NORMATIVE (escluso HP14 «ecotossico»)

10 Decisione 2014/955/UE valutazione e classificazione
1-Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti Per le caratteristiche di pericolo HP 4, HP 6 e HP 8, ai fini della valutazione si applicano i valori soglia per le singole sostanze come indicato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE. Quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo di una determinata soglia valore limite. VALORE SOGLIA= CUT OFF VALUE soglia di ogni impurezza, additivo o singolo costituente classificati presenti in una sostanza o in una miscela al di sopra della quale la loro presenza è presa in considerazione per determinare se la sostanza o la miscela debba essere classificata

11 Decisione 2014/955/UE valutazione e classificazione valore soglia = cut off
Codici di classe e categoria di pericolo e Codici di indicazione di pericolo Valore soglia Valore limite Attribuzione Acute Tox.2 (Oral) H300 0,1% ∑> 0,25% HP6 sostanza Acute Tox.2 (Oral) H300 Attribuzione RIFIUTO 1 0,19% 0,08% NO HP6 RIFIUTO 2 0,12% 0,14% HP6

12 Decisione 2014/955/UE valutazione e classificazione
1-Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti Laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE (Reg. UE 1357/2014), prevalgono i risultati della prova.

13 Decisione 2014/955/UE valutazione e classificazione
2. Classificazione di un rifiuto come pericoloso Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni: — L'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. La valutazione della caratteristica di pericolo HP 9 «infettivo» deve essere effettuata conformemente alla legislazione pertinente o ai documenti di riferimento negli Stati membri. 1- Valutazione di tutte le caratteristiche di pericolo 2- Valutazione delle sostanze pericolose pertinenti

14 Decisione 2014/955/UE valutazione e classificazione
2. Classificazione di un rifiuto come pericoloso — Una caratteristica di pericolo può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008, eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale, tenendo conto dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana

15 Decisione 2014/955/UE valutazione e classificazione Metodi di prova
Reg. UE 440/2008 e OECD : alcuni esempi di test 1- Esplosivo 2- Comburente 3- Infiammabilità 4- Irritazione e Corrosione: test in vitro per pH estremi 5- Test ecotossicologici (Alghe, Daphnie e Pesci) 6) Test su cavie per cancerogeno, tossico, etc Punto di infiammabilità per i liquidi Infiammabilità per i solidi

16 Decisione 2014/955/UE valutazione e classificazione
2. Classificazione di un rifiuto come pericoloso limiti di concentrazione di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva (non contaminati da sostanze pericolose). I residui di leghe sono considerati rifiuti pericolosi sono specificamente menzionati nel presente elenco e contrassegnati con un asterisco (*). — Se del caso, al momento di stabilire le caratteristiche di pericolo dei rifiuti si possono prendere in considerazione le seguenti note contenute nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008: — Note relative all'identificazione, alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze: note B, D, F, J, L,M, P, Q, R, e U. — Note relative alla classificazione e all'etichettatura delle miscele: note 1, 2, 3 e 5. Il legislatore specifica anche in questo caso quali parti del Reg 1272 servono

17 Reg. UE 1272/2008 e smi Note relative alla classificazione e all’etichettatura delle miscele
Nota 1 : Le concentrazioni indicate o, in loro assenza, le concentrazioni generiche di cui al presente regolamento (tabella 3.1) o le concentrazioni generiche di cui alla direttiva 1999/45/CE (tabella 3.2), sono espresse in percentuale in peso dell’elemento metallico calcolata in rapporto al peso totale della miscela. Nota 2 : La concentrazione indicata di isocianato rappresenta la percentuale in peso del monomero libero, calcolata in rapporto al peso totale della miscela. Nota 3 : La concentrazione indicata è espressa in percentuale in peso degli ioni cromato disciolti in acqua, calcolata in rapporto al peso totale della miscela. Nota 5 : I limiti di concentrazione delle miscele gassose sono espressi in percentuale volume/volume.

18 Decisione 2014/955/UE valutazione e classificazione
2. Classificazione di un rifiuto come pericoloso — Dopo la valutazione delle caratteristiche di pericolo di un tipo di rifiuti in base a questo metodo, si assegnerà l'adeguata voce di pericolosità o non pericolosità dall'elenco dei rifiuti. Tutte le altre voci dell'elenco armonizzato di rifiuti sono considerate rifiuti non pericolosi. Necessità di una valutazione tecnica conforme a questa metodologia senza dubbi, interpretazioni, riferimento a principi di cautela, altri Regolamenti, etc

19 Decisione 2014/955/UE Attribuzione del CER e relativa classificazione
Rifiuto pericoloso Rifiuto contrassegnato da CER da asterisco (pericoloso per origine) Rifiuto a cui potrebbe essere assegnato un CER pericoloso o non pericoloso TUTTI GLI ALTRI RIFIUTI SONO NON PERICOLOSI (rifiuti non pericolosi per origine) Valutazione in base agli eventuali superamenti dei limiti o metodi di prova

20 MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DELLA CARATTERISTICA DI PERICOLO HP14 «ECOTOSSICO
Confindustria Pavia

21 Modalità per l’attribuzione HP14 «ecotossico»

22 Modalità per l’attribuzione HP14 «ecotossico»
Attualmente con l’introduzione della Legge 125 del si fa riferimento ai criteri dettati dall’accordo ADR per la classe 9 M6 e M7 Il Reg. UE 1357/2014 nella nota fa riferimento alla Dir. 1967/548/CE che a sua volta fa riferimento alla Dir. 1999/45/CE Nei «considerando» del Reg. UE 1357/2014 si fa riferimento a studi supplementari per garantire adeguata completezza e rappresentatività

23 HP14 «ecotossico» Reg. Ue 997/2017
Modifica i criteri per l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 «ecotossico» Entra in vigore il 4 luglio 2017 ma si applica a decorrere dal 5 luglio 2018

24 Reg. UE 997/2017: Sintesi Definizione dei criteri per HP14 come per le altri classi di pericolo per il Reg. UE 1357/2014 Introduzione delle indicazioni di pericolo H412 Aquatic Chronic 3, H413 Aquatic chronic 4 e H420 Ozone 1 Valori soglia di 0,1% per H400 e H410 e 1% per H411,H412,H413 Non si utilizzano i fattori M

25 Confronto tra le normative
Indicazioni di pericolo Reg. UE 1272/2008 e smi Criteri ADR Legge Reg. UE 997/2017 H400 molto tossico per gli organismi acquatici SI H413 può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata NO H410 molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata H411 tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata H412 nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata H420 nocivo per l’ozono

26 Metodo chimico Modalità ADR
∑M* (H400) ≥ 25% 10*∑ M*(H410)+ ∑ (H411)+ ≥ 25%

27 Metodo chimico Reg. UE 997/2017 Una concentrazione classificata H420> 0,1% ∑ (H400) ≥ 25% 100*∑ (H410)+ 10* ∑ (H411)+ ∑ (H412) ≥ 25% ∑ (H410)+ ∑ (H411)+ ∑ (H412) + ∑ (H413) ≥ 25% Ci sono i fattori M Limiti 10 volte meno restrittivi

28 Confronto tra le normative
Criteri ADR Legge Reg. UE 997/2017 CLP Indicazioni di pericolo H H400, H410, H411 H400, H410, H411,H412;H413 Valori soglia H400-H410=0,1% a meno di fattore M H411=1% H400-H410=0,1% H411-H412-H413=1% Fattori M Si No SI Formule ∑M* (H400) ≥ 25% 10*∑ M*(H410)+ ∑ (H411) ≥ 25% ∑ (H400) ≥ 25% 100*∑ (H410)+ 10* ∑ (H411)+ ∑ (H412) ≥ 25% ∑ (H410)+ ∑ (H411)+ ∑ (H412) + ∑ (H413) ≥ 25% Una concentrazione classificata H420> 0,1% ∑ M*(H400) ≥ 25% 100*∑ M*(H410)+ 10* ∑ (H411)+ ∑ (H412) ≥ 25%

29 Reg. UE 1272/2008 Pericoloso per l’ambiente fattore M
fattore M: fattore moltiplicatore. Si applica alla concentrazione di una sostanza classificata come pericolosa per l'ambiente acquatico, tossicità acuta categoria 1 o tossicità cronica categoria 1, ed è utilizzato per ottenere, mediante il metodo della somma, la classificazione di una miscela in cui la sostanza è presente

30 Reg. UE 1272/2008 Pericoloso per l’ambiente fattore M

31 Reg. UE 1272/2008 Pericoloso per l’ambiente fattore M
Numero di composti M=10 69 M=100 49 M=1000 32 M=10000 10 M=100000 1 M= Aggiornamento al 6 ATP

32 Reg. UE 1272/2008 Pericoloso per l’ambiente fattore M

33 REGOLAMENTO (UE) 2016/1179 (ATP09 del CLP)
Si applica a decorrere dal 1 marzo 2018

34 Ricapitolando… Attualmente Modalità ADR
Dal 1 marzo 2018 entra in vigore 9 ATP che introduce M=100 per ossidi del rame Dal 5 luglio 2018 entra in vigore il Reg. UE 997/2017 che elimina i fattori M e introduce limiti 10 volte più restrittivi

35 Test ecotossicologici previsti dal Reg 1272/2008 e smi e dal Reg 997/2017
Valutazione di EC50 o LC 50 per -Alghe -Daphnie -Pesci Con il Reg. UE 997/2017 EC50 passa da 10 mg/l a 100 mg/l

36 Contatti Dott. Lorenzo Maggi Responsabile Settore Rifiuti
Phone: +39 (0) Fax: +39 (0) Web site: Via Europa, Casanova Lonati (PV) ITALY


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