Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
Pubblicatoherta palomba Modificato 7 anni fa
1
IL PARLAMENTO STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE ARTT. 55 E SS DELLA COSTITUZIONE
2
Il Parlamento italiano è formato da due Camere CAMERA DEI DEPUTATI Palazzo Montecitorio SENATO DELLA REPUBBLICA Palazzo Madama
3
BICAMERALISMO PERFETTO CAMERA E SENATO HANNO LE STESSE FUNZIONI E UGUALI POTERI Monocameralismo: Parlamento composto da una sola Camera Bicameralismo imperfetto: le due Camere hanno ruoli e competenze differenziati
4
DIFFERENZA TRA LE DUE CAMERE Numero dei componenti CAMERA DEPUTATI: 630 deputati elettivi SENATO DELLA REPUBBLICA: 315 senatori elettivi + senatori a vita: ex P. d. R. e 5 senatori nominati dal P.d.R per alti meriti.
5
DIFFERENZE TRA LE DUE CAMERE Diverso elettorato attivo Elettori per la Camera Deputati dai18 anni. Elettori per il Senato: dai 25 anni.
6
DIFFERENZE TRA LE DUE CAMERE Diverso elettorato passivo Si può essere eletti alla Camera dai 25 anni Si può essere eletti al Senato dai 40 anni.
7
REQUISITI Per ricoprire l’incarico di deputato o senatore non occorrono particolari requisiti né titoli di studio; tuttavia vi sono casi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità
8
RAPPRESENTANZA POLITICA I parlamentari sono rappresentanti dei cittadini Essi rappresentano la nazione e non solo coloro che li hanno eletti Esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato
9
PREROGATIVE DEI PARLAMENTARI INSINDACABILITA’: I parlamentari non rispondono nè dei voti dati nè delle opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni. I parlamentari devono poter esprimere le proprie opinioni senza timore di azioni giudiziarie da parte di chi potrebbe sentirsi eventualmente leso. IMMUNITA’ PARLAMENTARE: E’ necessaria l’autorizzazione della Camera di appartenenza nei casi di *Arresto prima della sentenza definitiva *intercettazioni telefoniche * perquisizioni
10
PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE Le Camere si riuniscono congiuntamente per: Elezione e giuramento del Presidente della Repubblica Messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica Elezione di 5 giudici della Corte Costituzionale Elezione di 1/3 dei membri del CSM
11
DURATA DEL PARLAMENTO La durata normale di una legislatura è 5 anni salvo l’ipotesi di scioglimento anticipato ( vietato nel c.d. semestre bianco =ultimi sei mesi del mandato presidenziale) Legislatura è il periodo di compreso tra una elezione e l’altra del Parlamento
12
ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE CAMERE IN CIASCUNA CAMERA SONO PRESENTI: Presidente Gruppi Parlamentari Commissioni parlamentari
13
PRESIDENTE DELLA CAMERA Il Presidente è eletto direttamente dalla Camera di appartenenza: Cura l’organizzazione dei lavori Presiede l’Assemblea Verifica l’applicazione del Regolamento
14
GRUPPI PARLAMENTARI I gruppi parlamentari riuniscono i parlamentari dello stesso partito e dunque sono la proiezione del partito all’interno del Parlamento. Ciascun parlamentare deve dichiarare, fin dal momento dell’elezione, a quale gruppo appartenere, altrimenti, d’ufficio, farà parte del gruppo misto.
15
COMMISSIONI PARLAMENTARI COMMISSIONI PERMANENTI: referenti – deliberanti Commissioni permanenti x materia: sono specializzate per materia e svolgono un ruolo fondamentale nella fase di approvazione delle leggi. Sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Commissioni Bicamerali: riuniscono insieme deputati e senatori Commissioni speciali d’inchiesta: indagano su episodi particolari (mafia, terrorismo, stragi)
16
NUMERO LEGALE Le deliberazioni delle Camere sono valide solo se è presente alla votazione la maggioranza dei componenti ( metà + 1) Se il numero legale manca la seduta è rinviata o sospesa Il numero legale è presunto salvo richieste di verifica
17
MODALITA’ DI VOTO Voto segreto: rappresenta un’eccezione ed è ammesso solo nei casi indiati nei Regolamenti delle Camere ad es. nei casi di voto su persone (es. votazione del PdR ) o sui diritti di libertà; voto palese: un tempo per alzata di mano oggi con sistemi elettronici
18
MAGGIORANZE PREVISTE Maggioranza semplice:(voto favorevole della metà +1 dei presenti) = In Parlamento questa è la regola generale (es. per le leggi ordinarie, il voto di fiducia) Maggioranza assoluta: ( voto favorevole della metà +1 dei componenti) ad es. per l’approvazione di una legge costituzionale Maggioranza qualificata (voto favorevole dei 2/3 dei componenti) ad es. per le prime 3 votazioni del P.d.R
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.