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DINOIA FEDERICO PELANDA SIMBARI USLENGHI AVVOCATI

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Presentazione sul tema: "DINOIA FEDERICO PELANDA SIMBARI USLENGHI AVVOCATI"— Transcript della presentazione:

1 DINOIA FEDERICO PELANDA SIMBARI USLENGHI AVVOCATI
“VOLUNTARY DISCLOSURE: LE NUOVE INIZIATIVE LEGISLATIVE E CRITICITÀ PER BANCHE E PROFESSIONISTI” RESPONSABILITÀ PER RICICLAGGIO LEGATE ALLA VOLUNTARY DISCLOSURE: L’IPOTESI DELL’AUTORICICLAGGIO avv. Armando Simbari Unione Fiduciaria S.p.a. Lugano, 11 aprile 2014

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CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE L’introduzione del reato di autoriciclaggio era stata annunciata già in occasione del decreto-legge sulla voluntary disclosure, che il Consiglio dei Ministri si accingeva ad approvare lo scorso 28 gennaio 2014, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Commissione Greco per lo studio sull’autoriciclaggio: prevedere meccanismi di premialità in favore dei contribuenti che avessero aderito alla procedura di voluntary disclosure; inasprire le pene attraverso l’introduzione, nel nostro ordinamento, di una fattispecie incriminatrice dell’autoriciclaggio Ab origine, dunque, la procedura di collaborazione volontaria era inscindibilmente legata alla previsione di una fattispecie di reato ad hoc, che disincentivasse il trasferimento o l’occultamento all’estero di somme di denaro e attività finanziarie

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LA SITUAZIONE ATTUALE Art. 648 bis c.p. Riciclaggio 1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro a euro 2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. 3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 4. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648. Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa 1.Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro a euro 2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. 3. La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 648. 4. Si applica l’ultimo comma dell’art. 648.

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I RIMEDI DELLA GIURISPRUDENZA ALL’ASSENZA DELL’AUTORICICLAGGIO Art. 12 quinquies D.L. n. 306/1992 Trasferimento fraudolento di valori “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di escludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter del codice penale, è punito con la reclusione da due a sei anni”. Cass. pen., sez. II, 16 novembre 2012, n : “Il soggetto attivo del delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere anche colui nei cui confronti sia pendente il procedimento penale per il reato presupposto, che si attivi in qualunque forma al fine di agevolare la commissione del delitto di riciclaggio”.

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DIFFICOLTÀ DI TIPO OGGETTIVO E DOGMATICO post factum non punibile; logica della consunzione: “la repressione del fatto antecedente esaurisce …, il disvalore complessivo e il relativo bisogno di punizione, posto che il fatto successivo rappresenta un normale sviluppo della condotta precedente, attraverso il quale l’agente o consegue i vantaggi perseguiti attraverso il primo fatto, ovvero ne mette al sicuro i risultati” (Marinucci-Dolcini); ne bis in idem sostanziale.

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I PROGETTI DI RIFORMA - DUE COMMISSIONI MINISTERIALI - AUTONOMO DISEGNO DI LEGGE IN SENATO

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a) La Commissione Fiandaca Nell’ambito di una rivisitazione critica dell’intera disciplina risultante dagli artt. 648 bis e 648 ter c.p., la Commissione ha scelto di mantenere comunque due fattispecie distinte, considerato che “l’impatto offensivo delle due diverse forme di condotta ha ad oggetto beni giuridici differenti, rispettivamente individuabili nell’amministrazione della giustizia e nell’ordine economico” (Relazione, p. 6). Art. 648 bis c.p. “1. Fuori dai casi previsti dall’art. 648, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro a euro chiunque compie atti od operazioni in concreto idonei ad ostacolare l’identificazione dei proventi di un delitto doloso. Ai fini del presente articolo, per proventi si intendono denaro, beni o altre utilità, anche ottenute o ricavate da un delitto tributario o doganale. 2. Se i proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita la pena della reclusione nel massimo fino a sei anni, si applica la pena della reclusione fino a sei anni. 3. Nei confronti della persona che ha commesso o ha concorso a commettere il delitto da cui derivano i proventi si applicano la reclusione da tre a sei anni e la multa da (…) a (…). Ai concorrenti estranei a tale delitto si applicano le pene di cui al primo comma. 4. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell’ambito di una professione ovvero nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria. 5. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto. 6. Si applica in ogni caso l’ultimo comma dell’art. 648”.

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Rispetto alla formulazione vigente, quindi, viene anticipata la soglia di punibilità: la fattispecie di cui all’art. 648 bis, come riformulata dalla Commissione Fiandaca, disegna un reato di pericolo concreto, in cui assumono penale rilevanza tutte quelle condotte concretamente idonee ad ostacolare l’identificazione dei proventi, poste in essere da chiunque, anche dall’autore del reato presupposto.

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Art. 648 ter c.p. Il bene giuridico tutelato dalla norma de qua è rappresentato dalla libertà di concorrenza e, più in generale, dal libero mercato La Commissione ha proposto di limitare la condotta punibile soltanto all’impiego “in attività speculative o imprenditoriali, di qualsiasi natura”, ravvisando proprio nell’investimento in queste attività l’effetto distorsivo determinato dall’utilizzazione di denaro di provenienza illecita nell’attività economica.

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Art. 12 quinquies D.L. n. 306/1992 Posto che la nuova figura criminosa ricomprende anche l’ipotesi del trasferimento fraudolento di valori, la Commissione Fiandaca ha proposto altresì una modifica restrittiva dell’ambito applicativo fattispecie di cui all’art. 12 quinquies d.l. n. 306/1992: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere l’applicazione di misure di prevenzione o di contrabbando, cautelari o definitive, è punito con la reclusione da due a sei anni”. Viene pertanto espunto il riferimento alle fattispecie di ricettazione, riciclaggio e di reimpiego, precisando che la condotta deve tradursi in un ostacolo all’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale.

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b) La Commissione Greco Nell’ambito di un intervento riformatore di tutta la materia, la Commissione ha rilevato come le condotte di sostituzione e trasferimento di cui all’art. 648 bis c.p. e quella di investimento di cui all’art. 648 ter c.p., “lungi dall’essere concettualmente e funzionalmente distinte, sembrano piuttosto essere riconducibili ad un’unica più ampia condotta, consistente nel compiere operazioni volte a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di beni o denaro o altre utilità allo scopo di consentirne, alternativamente, il consumo o l’investimento”. Nel corso dei lavori, sono state elaborate due distinte proposte di riformulazione della fattispecie latu sensu di riciclaggio (Relazione, p. 5).

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Ipotesi 1 “1. È punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da a euro chiunque impiega in attività economiche e finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo. 2. Alla stessa pena soggiace chiunque sostituisce, trasferisce, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero ostacola l’identificazione della loro provenienza delittuosa. 3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l’ultimo comma dell’art. 648. 4. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. 5. La pena è diminuita fino a due terzi per chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità giudiziaria e di polizia nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei reati e nell’individuazione dei denaro, beni e altre utilità provento di reato. 6. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p., è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate alla commissione del reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto e il profitto, salvo che non appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto e profitto. 7. Nei casi previsti dal presente articolo non è punibile l’autore del reato presupposto che impiega il denaro, i beni e le altre utilità provento del medesimo per finalità di godimento personale e se non ha compiuto il fatto su incarico o nell’interesse altrui”.

13 Novità Eliminata tout court la clausola di riserva
Non punibilità per l’autore del reato presupposto, se impiega i beni per “godimento personale” (che significa?)

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Ipotesi 2 “1. Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto doloso ovvero compie, in relazione ad essi e fuori dai casi previsti dall’art. 648, altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza criminosa, ovvero li impiega in attività economiche o finanziarie è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro a euro 2. Si applica l’ultimo comma dell’art. 648. 3. La stessa pena prevista dal primo comma si applica nei confronti di chi ha commesso o ha concorso nel reato presupposto, il quale sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità, provenienti da reato doloso, per finalità speculative, economiche o finanziarie, ovvero li impiega nelle medesime attività. 4. La disposizione di cui al comma precedente non si applica se il fatto consiste nel mero godimento dei beni, o nell’utilizzo del denaro o delle altre utilità provento del reato, con finalità non speculative, economiche o finanziarie. 5. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. 6. La pena della reclusione è diminuita fino a due terzi per chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità giudiziaria e di polizia nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei reati e nell’individuazione dei denaro, beni e altre utilità provento di reato. 7. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p., è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate alla commissione del reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto e il profitto, salvo che non appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto e profitto”.

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Semplificando, questa proposta prevede: - il mantenimento della clausola di riserva per il reato di riciclaggio; - l’introduzione di un’autonoma fattispecie di autoriciclaggio, soggetta alla stessa pena prevista per il riciclaggio; l’inserimento di una clausola di esclusione della punibilità per il caso in cui il fatto consiste nel mero godimento dei beni o nell’utilizzo del denaro o delle altre utilità provento del reato, con finalità non speculative, economiche o finanziarie (rispetto alla precedente ipotesi, viene specificato cosa si intende per “godimento dei beni”).

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c) Il disegno di legge Grasso Viene definitivamente abbandonata l’idea, cara alla sistematica del codice penale, che le fattispecie incriminatrici dei fenomeni di riciclaggio e di reinvestimento debbano rientrare nell’ambito dei delitti contro il patrimonio: come si legge nella relazione al disegno di legge n. 19, infatti, “le ormai consolidate osservazioni di tipo criminologico dimostrano che le attività di riciclaggio e di reinvestimento incidono in misura sensibile sul sistema economico nel suo complesso, con specifico riguardo al settore finanziario”. (Relazione, p. 7). Si individua il bene giuridico tutelato dalle fattispecie de quibus nell’ordine economico: il progetto di legge Grasso propone di inserire in una medesima disposizione le figure di riciclaggio e di reinvestimento (oggi disciplinate separatamente dagli artt. 648 bis e 648 ter c.p.), sulla base della considerazione che il riciclaggio consiste in una pluralità di condotte e che, pertanto, chi realizza anche una soltanto di esse è da considerarsi autore di quel delitto. Si propone un allineamento della nozione di riciclaggio rilevante ai fini penalistici con quella contenuta nell’art. 2 d.lgs. 231/2007 che, come noto, non contempla alcuna esclusione per quel che concerne l’autore dell’attività criminosa da cui provengono i beni oggetto di riciclaggio (c.d. reato presupposto).

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Art. 518 bis c.p. Impiego e riciclaggio di denaro, beni ed altre utilità “1. È punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da a euro: 1) chiunque impiega in attività economiche e finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; 2) chiunque sostituisce, trasferisce, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; 3) chiunque compie altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo. 2. Se il denaro, i beni e le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni le condotte di cui al comma che precede sono punite con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da a euro. 3. La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, nell'esercizio di attività bancaria, di cambiavalute ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad altro titolo abilitante, nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza dell'imprenditore. 4. Le pene previste dai commi che precedono sono diminuite dalla metà ai due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o l'identificazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto. 5. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista nel comma che precede e dagli articoli 62, numero 6), 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al terzo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e la diminuzione di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante”.


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