Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
1
Periodizzazioni
2
Criterio dei manuali di Istituzioni (p.e. Guarino)
Periodo arcaico (sec. VIII a.C. – 367 a.C.) Periodo preclassico (367 a.C. – 27 a.C.) Periodo classico (27 a.C. – 285 d.C.) Periodo postclassico (285 d.C. – 565 d.C.)
3
Criterio Cronologico-Costituzionale:
Età monarchica (dalle origini al 509 a.C.) Repubblica (dal 509 a.C. all’avvento di Ottaviano Augusto) Principato (da Augusto a Diocleziano, 284 d.C.) Dominato (dal 284 d.C. alla caduta dell’Impero d’Occidente) Età giustinianea (527 d.C. – 565 d.C.)
4
Fonti di produzione e fonti di cognizione
5
Fonti di produzione del diritto: Atti o fatti che nei diversi ordinamenti sono idonei a porre norme del diritto
6
Disp. sulla legge in generale Art. 1. Indicazione delle fonti
Disp. sulla legge in generale Art. 1. Indicazione delle fonti. Sono fonti del diritto: 1) le leggi; 2) i regolamenti; [3) le norme corporative;] (1) 4) gli usi. (1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.
7
Art. 12. Interpretazione della legge.
Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.
8
Età monarchica: Repubblica: Principato: Dominato:
Mores Leges regiae Repubblica: XII tabulae Leges rogatae Responsa prudentium Edictum praetoris Principato: Constitutiones principis Senatusconsulta Dominato: Volontà imperiale in ogni modo espressa
9
Fonti di cognizione: Ogni materiale che ci consente di conoscere forme e contenuti del diritto romano
10
Opere giuridiche (ad esempio: Corpus iuris civilis, Institutiones Gai, Tituli ex corpore Ulpiani, Fragmenta Vaticana, Collatio legum Mosaicarum et Romanarum, Leges romano-barbariche, etc.) Opere della letteratura non giuridica (ad esempio: Livio, Tacito, Appiano, Cassio Dione, ma anche Plauto, Cicerone, Plinio, etc.) Fonti archeologiche, numismatiche, epigrafiche, papirologiche, etc.; ma anche raffigurazioni, oggetti, simboli, etc.
11
Art. 8. Usi. Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati. [Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto.] (1) (1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721. Art. 9. Raccolte di usi. Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria.
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.