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Il contratto d’albergo nel Codice del Consumo
Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Ordinanza 18 settembre 2013, n Mariachiara Gallazzi Matteo Sormani
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Massima La conclusione di un contratto di albergo anche al di fuori di un pacchetto turistico non determina l’esclusione del negozio dalla disciplina sui contratti del consumatore ove ne ricorrano tutti gli estremi di cui alle definizioni del codice del consumo.
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I soggetti Ricorrente: ALBERGATORE (OMISSIS S.r.l.)
Resistenti: CLIENTI Intimata: COMPAGNIA ASSICURATRICE (OMISSIS S.p.A.)
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Il fatto Durante il soggiorno presso la struttura (OMISSIS S.r.l.) in data non specificata, i clienti subiscono un furto di ingenti quantitativi di gioielli ivi depositati. I clienti condannano il gestore dell’albergo al risarcimento del danno da loro patito durante il loro soggiorno. L’albergatore, eccependo l’incompetenza territoriale, chiama in causa la compagnia assicurativa per la responsabilità civile e fa ricorso alla condanna per il mancato rilievo del luogo dove le cose erano depositate, quale criterio determinativo della competenza, nonché del luogo di conclusione del contratto.
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Primo grado: Il Tribunale di Nocera Inferiore
Il Tribunale di Nocera Inferiore ,con la sentenza n. 463/ depositata il 25/05/2012, condanna la (OMISSIS S.r.l), gestore di un albergo in (OMISSIS), al risarcimento del danno patito dai clienti, lesi durante il loro soggiorno in tale struttura per il furto di ingenti quantitativi di gioielli ivi depositati durante un soggiorno presso quella struttura.
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Secondo grado: Il ricorso dell’albergatore
La (OMISSIS S.r.l,) ha proposto istanza di regolamento di competenza, adducendo: la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1774 c.c., dolendosi del mancato rilievo del luogo dove le cose erano depositate, quale criterio determinativo della competenza, nonché del luogo di conclusione del contratto e cioè di quello in cui il proponente ha avuto notizia dell'accettazione di controparte, da identificarsi siccome concluso per telefono su proposta dell'albergo - nella sede dell'albergo stesso; La falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 206 del 2005.
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Replica dei clienti I clienti replicano rimarcando come il contratto si fosse concluso nella loro residenza, avendo conosciuto lì l'accettazione della controparte; riconducono alla disciplina generale dei contratti coi consumatori quello del cui inadempimento è causa, siccome qualificabile come pacchetto turistico ai sensi del Decreto Legislativo n. 206 del 2005
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Le motivazioni della Corte (1)
Il procuratore Generale afferma che: Non è indicata la circostanza temporale, quindi la competenza esclusiva non può ricavarsi in base alla disciplina su pacchetti turistici, di cui all’articolo 82 cod. Consumo, d.lgs. 206/2005, ancora applicabili «ratione temporis» Rimane indimostrato che il contratto abbia avuto ad oggetto la compresenza di almeno due dei tre elementi distintivi indicati dalla norma applicabile (art. 84 cod. Consumo, d.lgs. 206/2005) Trasporto Alloggio Servizi turistici non accesso al trasporto o all’alloggio
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Le motivazioni della Corte (2)
Tuttavia, il contratto d’albergo non si sottrae alla disciplina dei contratti del consumatore → La tutela del consumatore è ontologicamente inderogabile, cioè a prescindere dal tipo contrattuale prescelto dalle parte e dalla natura della prestazione oggetto del contratto. Nella specie, il fatto che il contratto d’albergo non si configuri come pacchetto turistico non comporta l’esenzione del negozio dalla normativa generale sui contratti del consumatore. Secondo l’art. 33 co. 2, lettera u) cod. Consumo, d.lgs. 206/2005, la disciplina generale si applica ogniqualvolta vi sia un contratto stipulato tra consumatore o utente e professionista, intendendosi per i primi la persona fisica che agisce per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana e comunque per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, e per secondo la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale e artigianale o professionale
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Conclusioni della Corte
Per questi motivi la Corte ritiene il provvedimento del Tribunale di Nocera Inferiore corretto e motivato, e rigetta il ricorso dell’albergatore (OMISSIS S.r.l.), rimettendo le spese al giudice in merito.
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IL QUADRO NORMATIVO Art del Codice Civile – Luogo di restituzione e spese relative «Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita. Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.»
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Art. 3 cod. Consumo – Definizioni
«Ai fini del presente codice ove non diversamente previsto, si intende per: a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti; c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario; d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell’articolo 103, comma 1, lettera d), e nell’articolo 115, comma 2-bis, il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l’importatore del bene o del servizio nel territorio dell’Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo ; e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell’articolo 18, comma 1, lettera c), e nell’articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell’ambito di un’attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d’antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell’utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto ; f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.»
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Art. 33, Co. 2, lettera u) - Contratti del consumatore in generale
Comma 2: Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di.. u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
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Art. 66 bis cod. Consumo – Foro competente
«Per le controversie civili inerenti all'applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.»
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Art. 82 cod. Consumo – Ambito di applicazione
«Le disposizioni del presente capo si applicano ai pacchetti turistici definiti all’articolo 84, venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale dall’organizzatore o dal venditore, di cui all’articolo 83» Art. 84 cod. Consumo – Pacchetti turistici «I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 86, lettere i) e o), che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.»
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