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1 Il materiale contenuto in queste slides rappresenta un supporto per l’inquadramento delle tematiche più pertinenti contenute nelle normative relative all’acqua. Ma non sostituisce la lettura diretta delle suddette norme e la conoscenza diretta dell’impianto complessivo delle norme citate.

2 Suddividiamo l’analisi in due filoni: Dal punto di vista ambientale
Direttiva quadro sulle acque 2000/60 / CE Recepita a livello nazionale dal D.Lgs. 152/2006 Ha introdotto un approccio innovativo nella legislazione europea in materia di acque. L'acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale. (cfr. dichiarazione europea, la proposta dei cittadini europei). Suddividiamo l’analisi in due filoni: Dal punto di vista ambientale - Dal punto di vista amministrativo-gestionale

3 Dal punto di vista ambientale
Disciplina la qualità ecologica delle acque superficiali e per le acque sotterranee presta attenzione al deterioramento delle acque dolci nel lungo periodo, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo. Lo stato quantitativo di un corpo idrico sotterraneo può influire sulla qualità ecologica delle acque superficiali e sugli ecosistemi terrestri connessi a tale corpo idrico sotterraneo. In teoria, le acque superficiali e sotterranee sono risorse naturali rinnovabili. In particolare, per garantire un buono stato delle acque sotterranee è necessario un intervento tempestivo e una programmazione stabile sul lungo periodo delle misure di protezione, visti i tempi necessari per la formazione e il ricambio naturali di tali acque. Sotto il profilo quantitativo, è opportuno istituire principi generali per limitare l'estrazione e l'arginazione (canalizzazione) delle acque, al fine di garantire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale dei sistemi idrici interessati.

4 Tutela quantitativa Art. 95 codice ambiente Pianificazione del bilancio idrico  1. La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile. 2. Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dalle Autorità di bacino, nel rispetto delle priorità stabilite dalla normativa vigente e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.

5 Dal punto di vista ambientale -2
Una buona qualità delle acque contribuirà ad assicurare la fornitura di acqua potabile alla popolazione. «Acque destinate al consumo umano»: le acque disciplinate dalla direttiva 80/778/CEE, modificata dalla direttiva 98/83/CE;(art 7 direttiva ) Registro delle aree protette previsto dalla direttiva (art 6 e allegato IV) (vd file su didattica) attenzione integrata alle acque che ricadono nelle aree protette e tutela di quelle zone umide non tutelate ope legis ma comunque importanti per l’ecosistema complessivo. (art 117, punto 3 del codice ambiente)

6 Stato ecologico Novità della direttiva:
«lo stato ecologico»: espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali, classificato a norma dell'allegato V (elementi qualitativi per la classificazione dello stato ecologico)

7 Dal punto di vista amministrativo-gestionale
Bacino e distretto La Direttiva 2000/60/CE stabilisce che i singoli Stati Membri affrontino la tutela delle acque a livello di “bacino idrografico”. L’unità territoriale di riferimento per la gestione del bacino è individuata nel “distretto idrografico” cioè area di terra e di mare costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere.

8 Distretto idrografico
In ciascun distretto idrografico gli Stati membri devono adoperarsi affinché vengano effettuati:  un’analisi delle caratteristiche del distretto un esame dell’impatto provocato dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee un’analisi economica dell’utilizzo idrico.  Per ogni distretto, deve essere predisposto un programma di misure che tenga conto delle analisi effettuate e degli obiettivi ambientali fissati dalla Direttiva, con lo scopo ultimo di raggiungere uno “stato buono” di tutte le acque entro il 2015 I programmi di misure sono indicati nei Piani di Gestione che gli Stati Membri devono predisporre per ogni singolo bacino idrografico e che rappresenta pertanto lo strumento di programmazione/attuazione per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla direttiva. (allegato VII della direttiva contiene gli elementi da inserire nei piani di bacino idrografico)

9 Bacino idrografico Comprende tutte le acque di torrenti, fiumi, ruscelli, ecc.. che si riuniscono in un corso d'acqua unico, quindi il bacino idrografico di un fiume sono le acque del fiume stesso, di tutti i suoi affluenti, degli affluenti dei suoi affluenti….

10 Approccio integrato Approccio integrato alla protezione delle acque: non solo le acque interne (fiumi e laghi) ma anche le acque di transizione (lagune ed apparati di foce) e le acque costiere, oltre alle acque sotterranee l’ambito territoriale di riferimento è idrografico e non amministrativo; Gli SM sono tenuti ad assegnare i singoli bacini idrografici presenti nel loro territorio, ai singoli distretti idrografici (art. 3, comma 1) All’interno di ciascun distretto l’unità di riferimento è il corpo idrico (CI) I corpi idrici rappresentano le unità elementari attraverso cui viene effettivamente stimato lo stato di qualità ecologica ed esercitate le misure di controllo, salvaguardia e risanamento.

11 Corpo idrico significativo
I CORPI IDRICI “SIGNIFICATIVI ” Con tale termine sono definiti i corpi idrici che vanno monitorati e classificati al fine di raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale. I criteri per l’individuazione dei corpi idrici significativi sono riportati nell’All.1 del Decreto 152/2006 e riguardano: • corsi d’acqua superficiali • laghi • acque marine costiere • acque di transizione • corpi idrici artificiali • acque sotterranee

12 Stato del corpo idrico La classificazione dello stato del corpo idrico è data dall’integrazione dello stato ecologico (monitoraggio biologico e chimico a supporto), con lo stato chimico: - Secondo le definizioni fornite dalla direttiva del 2000 integrate con quelle delle direttive successive che hanno portato alle modifiche delle definizioni anche nel codice ambiente. - Secondo i requisiti e le modalità riportati negli allegati peraltro in costante aggiornamento, come pure gli allegati del codice ambiente e i relativi decreti di attuazione che si susseguono nel tempo.

13 Corpo idrico artificiale e fortemente modificato
CIA «corpo idrico artificiale»: un corpo idrico superficiale creato da un'attività umana; CIFM «corpo idrico fortemente modificato»: un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è sostanzialmente modificata, come risulta dalla designazione fattane dallo Stato membro in base alle disposizioni dell'allegato II; Lo stato da raggiungere se non è possibile quello di buono è: «buon potenziale ecologico»: stato di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato, così classificato in base alle disposizioni pertinenti dell'allegato V;(cfr materiale su didattica)

14 Corpi idrici artificiali e fortemente modificati .1
La Direttiva 2000/60/CE sotto specifiche condizioni, riconosce che alcuni corpi idrici in conseguenza delle modifiche idromorfologiche potrebbero essere identificati come corpi idrici artificiali (denominati CIA) o corpi idrici fortemente modificati (CIFM; art. 4, comma 3) e quindi non essere in grado di raggiungere tale obiettivo, con la possibilità di una proroga del termine fissato per il suo raggiungimento (art. 4, comma 4) o la possibilità di attribuire loro obiettivi ambientali meno restrittivi (art. 4, comma 5).

15 Corpo idrico fortemente modificato
ART. 74, comma 2 D.LGS 152/2006 Il D. Lgs. 152/06 nella parte III° all’art. 74, comma 2, definisce il corpo idrico fortemente modificato.

16 CIFM e CIA I CIFM ed CIA garantiscono usi specifici connessi a funzioni socio-economiche, quali: – navigazione, comprese le infrastrutture portuali o il porto; – regimazione delle acque, protezione dalle inondazioni o drenaggio delle acque dal reticolo di bonifica ad uso agricolo od urbano ; – attività per le quali l'acqua è accumulata, per la fornitura di acqua potabile, la produzione di energia o l'irrigazione; – altre attività sostenibili di sviluppo umano ugualmente importanti. Per tali corpi idrici le misure di mitigazione degli impatti legati agli usi sono finalizzate al miglioramento della qualità dei corpi idrici, in un contesto di sostenibilità socio economica.

17 Autorita di bacino Le autorità di bacino nazionali previste dalla Legge 183 del 18 maggio 1989, nel frattempo abrogata dal D.Lgs 152/06, dovranno essere soppresse e le funzioni e il personale dovranno passare alle autorità di distretto, istituiti con l’articolo 63 del codice ambiente.

18 D lgs 152/2006 codice dell’ambiente
Il decreto legislativo che ha recepito la DQA in Italia ha abrogato quasi tutta la legislazione precedente in materia di acque, con l’intento di semplificare e rendere organica la ormai complessa e disarticolata disciplina esistente. L’intervento si è però distinto, a parere unanime di dottrina e operatori del settore, per aver disegnato norme non coordinate, contraddittorie, non compiute, e lacunose. In particolare, ha previsto ex art. 63, comma 3, l’abolizione entro il 30 aprile 2006 delle Autorità di bacino al fine di attribuire le funzioni di pianificazione degli usi delle risorse idriche alle costituende Autorità di distretto definite dalla DQA. L’art. 63, comma 2, del d.lgs. 152/2006, stabiliva a tal proposito l’istituzione delle Autorità di bacino distrettuali preposte ai nuovi distretti idrografi ci “con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, da emanarsi sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza di questo decreto”. Il decreto richiamato non è però stato emanato e si è così determinata una situazione di vuoto istituzionale risolta solo in via provvisoria, in attesa della conclusione del processo di revisione e correzione del decreto ambientale, da un decreto correttivo30, che ha restituito alla vita le soppresse Autorità di bacino. In attesa della nascita delle Autorità di distretto, le Autorità di bacino sono investite delle ulteriori competenze previste in tema di valutazione e gestione del rischio alluvioni. Infatti, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 23 febbraio 2010, n. 4933, recante “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione”, sono state previste in capo alle Autorità di bacino distrettuali di cui all’art. 63 del decreto legislativo 152/2006 alcune nuove funzioni.

19 Art 174 trattato ce Come stabilito dall'articolo 174 del trattato, la politica ambientale della Comunità deve contribuire a perseguire gli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, che dev'essere fondata sui principi di: precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente sul principio «chi inquina paga». Principio di integrazione È necessario integrare maggiormente la protezione e la gestione sostenibile delle acque in altre politiche comunitarie come la politica energetica, dei trasporti, la politica agricola, la politica della pesca, la politica regionale e in materia di turismo.

20 Obiettivi direttiva Prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorare lo stato delle acque e assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili. ampliare la protezione delle acque, sia superficiali che sotterranee. raggiungere lo stato di “buono” per tutte le acque entro il 31 dicembre 2015 salvo casi particolari espressamente previsti dalla direttiva. gestire le risorse idriche sulla base di bacini idrografici indipendentemente dalle strutture amministrative. procedere attraverso un’azione che unisca limiti delle emissioni e standard di qualità. Eliminare le sostanze pericolose prioritarie graduale riduzione delle emissioni di sostanze pericolose nelle acque. riconoscere a tutti i servizi idrici il giusto prezzo che tenga conto del loro costo economico reale. rendere partecipi i cittadini delle scelte adottate in materia. 

21 Buono stato delle acque
L'obiettivo di ottenere un buono stato delle acque dovrebbe essere perseguito a livello di ciascun bacino idrografico, in modo da coordinare le misure riguardanti le acque superficiali e sotterranee appartenenti al medesimo sistema ecologico, idrologico e idrogeologico. Le regioni elaborano ed attuano programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico. (Art. 120 codice ambiente «Rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici»)

22 Stato ambientale, ecologico, chimico
Per i corpi idrici superficiali è previsto che lo “stato ambientale”, espressione complessiva dello stato del corpo idrico, derivi dalla valutazione attribuita allo “stato ecologico” e allo “stato chimico” del corpo idrico. Nella definizione dello stato ecologico, la valutazione degli elementi biologici diventa dominante e le altre tipologie di elementi (fisico-chimici, chimici e idromorfologici) vengono considerati a sostegno per la migliore comprensione e l’inquadramento dello stato delle comunità biologiche all’interno dell’ecosistema in esame.

23 Stato ecologico «stato ecologico»: espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali, classificato a norma dell'allegato V; <buono stato ecologico»: stato di un corpo idrico superficiale classificato in base all'allegato V;

24 Stato ecologico Per definire lo stato ecologico si tiene conto dell’abbondanza di flora acquatica e fauna ittica, della disponibilità di nutrienti e di aspetti quali la salinità, la temperatura e l’inquinamento dovuto ad agenti chimici. La definizione comprende inoltre alcuni caratteri morfologici, come quantità, portata idrica, profondità dell’acqua e strutture degli alvei fluviali. Lo schema di classificazione della direttiva quadro sulle acque relativo allo stato ecologico delle acque superficiali comprende cinque categorie: elevato, buono, sufficiente, scarso e cattivo. Per «stato elevato» si intende una pressione antropica nulla o molto ridotta, per «buono stato» si intende una leggera deviazione da tale condizione, «stato sufficiente» sta a indicare una deviazione moderata, e via dicendo.

25 Lo Stato di “buono” Buono stato chimico ed ecologico per tutti i corpi idrici superficiali (acque interne, marino costiere, di transizione, territoriali) buono stato chimico e quantitativo dei corpi idrici sotterranei entro il 2015 Lo stato quantitativo di un corpo idrico sotterraneo può influire sulla qualità ecologica delle acque superficiali e sugli ecosistemi terrestri connessi a tale corpo idrico sotterraneo. «buono stato quantitativo»: stato definito nella tabella 2.1.2 dell'allegato V;

26 Stato quantitativo nel codice
Art 74 bb) stato quantitativo: l'espressione del grado in cui un corpo idrico sotterraneo è modificato da estrazioni dirette e indirette; dd) buono stato quantitativo: stato definito nella tabella B.1.2 dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto

27 Buono stato chimico «buono stato chimico delle acque superficiali»: stato chimico richiesto per conseguire gli obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), ossia lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti non supera gli standard di qualità ambientali fissati dall'allegato IX, e in forza dell'articolo 16, paragrafo 7 e di altre normative comunitarie pertinenti che istituiscono standard di qualità ambientale a livello comunitario; «buono stato chimico delle acque sotterranee»: stato chimico di un corpo idrico sotterraneo che risponde a tutte le condizioni di cui alla tabella dell'allegato V;

28 Stato chimico Per la definizione dello “stato chimico” è stata predisposta a livello comunitario una lista di sostanze inquinanti, in costante aggiornamento, indicate come prioritarie con i relativi Standard di qualità ambientale. Nel contesto nazionale, gli elementi chimici da monitorare nei corsi d’acqua ai sensi della Direttiva Quadro, distinti in sostanze a supporto dello stato ecologico e sostanze prioritarie che concorrono alla definizione dello stato chimico, sono specificati nel DM 260/10 (DM 56/09) rispettivamente nelle tabelle 1/B e 1/A. Solo al termine dell’intero ciclo di monitoraggio sarà possibile definire la classificazione dello stato ambientale di un corpo idrico; la classificazione dello stato “buono” potrà essere confermata solo se sia lo “stato ecologico”sia lo “stato chimico”raggiungono lo stato “buono”.

29 Regolamento reach In data 1 giugno 2007 è entrato in vigore il Regolamento (CE) n.1907/2006 noto anche come Regolamento REACH (acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals). Le molteplici attività previste dal REACH sono governate dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), avente sede a Helsinki (Finlandia) ed istituita allo scopo di garantire la coerenza dell’applicazione di REACH in tutta l'Unione Europea. Il REACH ha l'obiettivo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente attraverso il miglioramento della conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da prodotti chimici, la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, rafforzando nel contempo la libera circolazione di sostanze nel mercato interno, la competitività e le capacità innovative dell’industria chimica europea. Il REACH costituisce la più grande ed importante regolamentazione sulle sostanze chimiche mai realizzata a livello europeo e per conseguire i propri ambiziosi scopi sostituisce buona parte delle precedenti norme della UE in materia introducendo un sistema integrato che si basa su quattro elementi fondamentali (la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e le restrizioni).

30 Monitoraggio La direttiva 2000/60/CE prevede la definizione di un programma di monitoraggio di sorveglianza e di un programma di monitoraggio operativo con valenza sessennale al fine di contribuire alla predisposizione del piano di gestione e del piano di tutela delle acque. Dovranno essere applicati i criteri di monitoraggio fissati, al fine di verificare il discostamento da siti indicati di riferimento per il raggiungimento dell’obiettivo normativo di “buono” fissato al Gli obiettivi che si prefigge il monitoraggio delle acque superficiali secondo i dettami normativi sono: - impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico; - agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili; - proteggere e migliorare l'ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione delle sostanze prioritarie e l’eliminazione delle sostanze pericolose prioritarie; - assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e impedirne l'aumento; - contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.  Nel codice ambiente cfr art. 78

31 LA QUALITÀ CHIMICA DELLE ACQUE SUPERFICIALI – IL PASSAGGIO DAL LIM AL LIMECO
Ai fini della classificazione dello Stato Ecologico dei corsi d’acqua il D.Lgs.152/99 prevedeva la valutazione degli elementi chimico-fisici di base attraverso il Livello di Inquinamento dei Macrodescrittori (LIM), indice utilizzato per la classificazione dei corsi d’acqua regionali fino al 2009. Il DM 260/2010, attuativo del D.Lgs. 152/06, introduce, con l’indice LIMeco, un nuovo sistema di valutazione della qualità chimico-fisica dei corsi d’acqua utile alla classificazione dello Stato Ecologico ai sensi della Direttiva 2000/60.

32 Il piano di gestione nel codice
Il D.Lgs 152/06 “Norme in materia ambientale” ha recepito in Italia la Direttiva 2000/60/CE e ha previsto la ripartizione del territorio nazionale in sette distretti idrografici, tra i quali il Distretto della Sardegna che coincide con i limiti del territorio regionale. L’articolo 117 comma 2, prevede che per ciascun distretto idrografico venga adottato un Piano di Gestione i cui contenuti sono riportati nell’allegato 4, parte A alla parte terza del medesimo decreto legislativo. Tali contenuti ricalcano esattamente quelli previsti dall’allegato VII della Direttiva. A norma dell’art. 117, il Piano di Gestione rappresenta un piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest’ultimo. Pertanto, a norma dell’art. 66, il Piano di Gestione è adottato dalla Conferenza Istituzionale permanente di cui all’art. 63 e in seguito approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Piano di Gestione deve essere inoltre sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica di livello statale. Art.78-nonies per Aggiornamento dei piani di gestione dei distretti idrografici

33 Piani di tutela e piani di gestione
Il D.Lgs 152/06, in continuità con quanto previsto dal D.Lgs 152/99, prevede che le Regioni redigano per il proprio territorio i Piani di Tutela delle Acque, art 121 codice. Costituiscono uno specifico piano di settore e che devono contenere le informazioni richieste dall’allegato 4, parte B alla parte terza dello stesso decreto legislativo. Le informazioni richieste per i Piani di Gestione e per i Piani di tutela sono ampiamente sovrapponibili e per i distretti ricadenti in più regioni il Piano di Gestione rappresenta il coordinamento a scala di distretto delle caratterizzazioni, delle strategie e dei programmi di misure presenti nei Piani di Tutela. Per la regione Sardegna, per la quale i limiti del distretto coincidono con i limiti regionali, i contenuti richiesti per il Piano di Gestione e quelli richiesti per il Piano di Tutela sono sostanzialmente coincidenti.

34 Art. 16 direttiva Strategie per combattere l’inquinamento idrico
Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano misure specifiche per combattere l'inquinamento idrico prodotto da singoli inquinanti o gruppi di inquinanti che presentino un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico, inclusi i rischi per le acque destinate alla produzione di acqua potabile. l'arresto o la graduale eliminazione di scarichi, emissioni e perdite delle sostanze individuate a norma del paragrafo 3, con un opportuno calendario a tale scopo. Il calendario non supera i 20 anni dalla adozione di dette misure

35 Art 17 direttiva 2000 Strategie per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee. Tali misure sono volte raggiungere l'obiettivo del buono stato chimico delle acque sotterranee, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e sono adottate sulla base di una proposta che la Commissione presenta entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, secondo le procedure stabilite dal trattato. Nel preparare la proposta, la Commissione tiene conto delle raccomandazioni del comitato scientifico consultivo della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente, degli Stati membri, del Parlamento europeo, dell'Agenzia europea per l'ambiente, delle raccomandazioni contenute nei programmi di ricerca comunitari, di quelle fornite dalle organizzazioni internazionali di cui la Comunità è parte, delle organizzazioni imprenditoriali europee, comprese quelle che rappresentano le piccole e medie imprese, delle organizzazioni ambientaliste europee e di ogni altra informazione pertinente di cui sia venuta a conoscenza.

36 Direttiva acqua 2006/118/ce Direttiva concernente la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento (recepita con decreto legislativo 30/2009 in gu serie generale n 79 del (da non confondere con la direttiva 2006/7/ce relativa alle acque di balneazione) La presente direttiva fa da «ponte» fra la direttiva quadro del 2000 e le acque per il consumo umano. Le acque sotterranee sono una preziosa risorsa naturale da proteggere in quanto tale dal deterioramento e dall’inquinamento chimico. Ciò è particolarmente importante per gli ecosistemi dipendenti dalle acque sotterranee e per l'utilizzo delle acque sotterranee per l'approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano. Le acque sotterranee sono la riserva di acqua dolce più delicata, oltre che la più cospicua dell'UE, e costituiscono, soprattutto, una fonte importante dell'approvvigionamento pubblico di acqua potabile in numerose regioni.

37 Direttiva 2006/1 Le acque sotterranee nei corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua potabile o destinati a tale uso futuro devono essere protette in modo da evitare il deterioramento della qualità di tali corpi idrici al fine di ridurre il livello della depurazione necessaria alla produzione di acqua potabile conformemente all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

38 Direttiva 2006/2 Dovrebbero essere stabilite, come criteri comunitari per la valutazione dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei, norme di qualità per i nitrati, i prodotti fitosanitari e i biocidi e dovrebbe essere assicurata la coerenza, rispettivamente, con la direttiva 91/676/CEE, del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, e la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.

39 Direttiva 2006/3 È necessario operare una distinzione fra sostanze pericolose, la cui immissione si dovrebbe prevenire, e altri inquinanti, la cui immissione dovrebbe essere limitata. Per individuare le sostanze pericolose e le sostanze non pericolose che presentano un rischio reale o potenziale d'inquinamento ci si dovrebbe basare sull'allegato VIII della direttiva 2000/60/CE, che elenca i principali inquinanti che agiscono sull'ambiente acquatico.

40 Direttiva 2006/4 Le misure per prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nei corpi idrici sotterranei utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano o destinati a tale uso futuro, come indicato all'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 2000/60/CE, dovrebbero, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 di detta direttiva, includere le misure necessarie a garantire che, secondo il regime di trattamento delle acque applicato e conformemente alla normativa comunitaria, l'acqua risultante soddisfi i requisiti di cui alla direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

41 Direttiva 2006/5 Tali misure possono altresì includere, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 2000/60/CE, la fissazione da parte degli Stati membri di zone di salvaguardia delle dimensioni che l'autorità nazionale competente ritenga necessarie per la protezione degli approvvigionamenti di acque potabili. Tali zone di salvaguardia possono estendersi all'intero territorio dello Stato membro.

42 Direttiva 2006/6 I metodi di monitoraggio delle acque sotterranee che siano affidabili e confrontabili costituiscono uno strumento importante per la valutazione della qualità delle acque sotterranee e per scegliere le misure più appropriate. L'articolo 8, paragrafo 3 e l'articolo 20 della direttiva 2000/60/CE prevedono l'adozione di metodi standardizzati per l'analisi e il monitoraggio dello status delle acque e, ove necessario, delle linee guida sull'attuazione, incluso il monitoraggio.

43 Direttiva 2006/7 In determinate circostanze gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a concedere deroghe alle misure volte a prevenire o limitare l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee. Le deroghe dovrebbero basarsi su criteri trasparenti ed essere descritte dettagliatamente nei piani di gestione dei bacini idrografici.

44 Direttiva 2006/8 È necessario analizzare quale sia l'impatto, sul livello di protezione ambientale e sul funzionamento del mercato interno, dei differenti valori soglia per le acque sotterranee che gli Stati membri stabiliranno.

45 Direttiva 2006/9 É opportuno eseguire lavori di ricerca per definire criteri migliori per assicurare la qualità e la protezione dell'ecosistema delle acque sotterranee. Se del caso, le conoscenze così acquisite dovrebbero essere prese in considerazione nell'attuazione o nella revisione della presente direttiva. È necessario che i suddetti lavori di ricerca, al pari della diffusione delle conoscenze e dell'esperienza al riguardo, oltreché dei risultati della ricerca siano incoraggiati e finanziati.

46 Normativa La direttiva quadro del 2000 è stata successivamente modificata/implementata dai seguenti atti: decisione 2455/2001/CE relativa all’istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque, in G.U.U.E. L 331 del 15 dicembre 2001, dalla direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio, in G.U.U.E. L 140 del 5 giugno 2009, La Direttiva 2000/60 è stata modificata dalla direttiva 2014/101/UE (adeguamento al progresso tecnico della stessa) che ha modificato l’allegato V della direttiva 2000 Norme per il monitoraggio degli elementi di qualità In questi casi, il Codice Ambiente prevede all'art. 75 comma 4, che con appositi decreti ministeriali si possa provvedere alla modifica degli allegati alla parte terza per dare attuazione alle nuove direttive in materia dell'Unione. DM 15 luglio 2016, di attuazione direttiva 2014/101, modifica l’allegato I della parte III del codice

47 Normativa DECRETO 6 luglio 2016 del MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Recepimento della direttiva 2014/80/UE che modifica l'allegato II della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento. E quindi l’allegato I parte terza del codice ambiente per renderlo conforme agli obblighi comunitari

48 Normativa Dm 2016 Pertanto, l'articolo 1 del DM 6/7/2016 modifica l'Allegato I della parte terza del Codice Ambiente, sostituendo completamente la lettera B «Buono stato chimico delle acque sotterranee». In questo caso, in particolare si trattava di necessità di adeguare la lettera B, parte A al paragrafo A.2 dell'allegato 1 della parte terza del D.Lgs. n.152/2006 al fine di renderlo conforme agli obblighi comunitari.

49 Sostanze perfluoruro alchiliche
Tutto parte da una nota del marzo 2013 in cui il CNR-IRSA ha trasmesso la relazione sulla «Valutazione del rischio ambientale e sanitario associato alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS)», che ha evidenziato una situazione di contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche nei corpi idrici superficiali e nelle acque potabili della provincia di Vicenza. Si è dunque considerata la necessità di includere nella valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee le sostanze perfluoro-alchiliche, mediante l'introduzione dei relativi valori soglia per i corpi idrici sotterranei Sono poi seguite: una nota (prot del 16 gennaio 2014), dell'ISPRA con la quale viene proposto un valore soglia per l'acido perfluoroottansolfonico (PFOS); ed una nota (prot. n del 28 novembre 2014) del CNR IRSA, relativa alla definizione di standard di qualità ambientale e di valori soglia per alcune sostanze perfluoro-alchiliche.

50 Normativa Direttiva 2008/105/UE
DIRETTIVA 2013/39/UE del 12 agosto 2013 che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque (modifiche all’allegato X) D. lgs 172/2015 di attuazione direttiva 2013 (modifiche agli artt. 74 e 78 d lgs 152/2006 codice ambiente, sullo stato chimico in relazione all’ampliamento dell’allegato X (allegato I parte terza codice) e delle definizioni di Matrice e taxon biota e funzioni di monitoraggio.

51 Art 74 lettera z) buono  stato  chimico  delle  acque  superficiali:  lo  stato chimico richiesto per conseguire  gli  obiettivi  ambientali  per  le acque  superficiali  fissati  dalla  presente  sezione   secondo   le modalita' previste all'articolo 78, comma 2, lettere a) e  b),  ossia lo stato raggiunto da un  corpo  idrico  superficiale  nel  quale  la concentrazione degli inquinanti non superi gli standard  di  qualita' ambientali fissati per le sostanze dell'elenco di  priorita'  di  cui alle tabelle 1/A e 2/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza.

52 Art 74 e 78 codice ambiente Art 74 uu-quater) incertezza di misura: un parametro non negativo che caratterizza la dispersione dei valori quantitativi attribuiti a un misurando sulla base delle informazioni utilizzate; (°°°) uu-quinquies) materiale di riferimento: materiale sufficientemente omogeneo e stabile rispetto a proprieta' specificate, che si e' stabilito essere idonee per un determinato utilizzo in una misurazione o nell'esame di proprieta' nominali.(9) uu-sexies) matrice: un comparto dell'ambiente  acquatico,  vale  a dire acqua, sedimenti, biota;(12)  uu-septies)  taxon  del  biota:  un  particolare  taxon   acquatico all'interno del rango tassonomico o "sub phylum", "classe" o un  loro equivalente. Art Ai fini della determinazione del buono stato chimico delle acque superficiali si applicano, con le modalita' disciplinate dal presente articolo, gli SQA elencati alla tabella 1/A per la colonna d'acqua e per il biota e gli SQA elencati alla tabella 2/A per i sedimenti, di cui al paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza. Punto 2 c) per le sostanze identificate con i numeri 5, 15, 16, 17, 21, 28, 34, 35, 37, 43 e 44, che figurano alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza, si applicano gli SQA per il biota fissati alla medesima tabella 1/A, salvo quanto previsto al comma 3, lettera a). A tal fine, e' resa disponibile, entro il 22 marzo 2016, la linea guida italiana, di cui all'allegato 1 alla parte terza, paragrafo A.2.6, elaborata sulla base delle linee guida europee n Chemical Monitoring of Sediment and Biota, n Biota Monitoring e n Analytical Methods for Biota Monitoring, contenente le informazioni pratiche, necessarie per l'utilizzo di taxa di biota alternativi ai fini della classificazione.

53 Stato chimico Lo stato chimico dei corpi idrici di transizione è definito in relazione alla presenza di sostanze chimiche nelle matrici ambientali acqua, sedimento e biota.  Le sostanze da monitorare nei corpi idrici di transizione per la valutazione dello stato chimico sono riportate nel DM 260/10: tabella 1/A per la matrice acqua, tabella 2/A per la matrice sedimento e tabella 3/A per la matrice biota come indagine supplementare. La metodologia di classificazione, prevista dal DM 260/10, valuta i superamenti degli Standard di Qualità Ambientale (SQA) definiti per le concentrazioni medie annue e, solo per le sostanze della tabella 1/A, per le Concentrazioni Massime Ammissibili (CMA)

54 Direttiva 2008/105 e 2009/90 Direttiva 2008/105/CE. Standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque - Modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE Direttiva 2009/90/CE. Specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque - Direttiva 2000/60/Ce

55 Sqa (standard qualità ambientali)
La direttiva 2008 istituisce standard di qualità ambientale (SQA) per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti come previsto all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE, al fine di raggiungere uno stato chimico buono delle acque superficiali e conformemente alle disposizioni e agli obiettivi dell'articolo 4 di tale direttiva.

56 Art 78 standard di qualità ambientali
Art 78 codice ambiente leggere

57 Gli sqa Gli sqa hanno lo scopo di stabilire dei limiti di concentrazione che le sostanze prioritarie non devono superare(Carere, Aste 2013, pp. 6 ss.); essi riguardano il valore o la concentrazione media della sostanza misurata in un anno, in grado di garantire una protezione a lungo termine, e la concentrazione massima ammissibile, per la tutela a breve termine dell’ambiente acquatico

58 Piani di gestione e sqa Nei piani di gestione dei bacini idrografici per il periodo si dovrebbe tener conto per la prima volta degli SQA rivisti per le sostanze prioritarie esistenti. Nell’elaborazione di programmi di monitoraggio supplementari e nei programmi preliminari di misure da presentare entro la fine del 2018 si dovrebbe tener conto delle sostanze prioritarie identificate di recente e dei relativi SQA. Al fine del conseguimento del buono stato chimico delle acque superficiali, gli SQA rivisti per le sostanze prioritarie esistenti dovrebbero essere raggiunti entro la fine del 2021 e gli SQA per le sostanze prioritarie identificate di recente entro la fine del 2027, fatto salvo l’articolo 4, paragrafi da 4 a 9, della direttiva 2000/60/CE, che comprende, tra l’altro, disposizioni riguardanti la proroga dei termini previsti per il conseguimento del buono stato chimico delle acque superficiali o la fissazione di obiettivi ambientali meno rigorosi per specifici corpi idrici in ragione di costi sproporzionati e/o di esigenze socioeconomiche, a condizione che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici in questione. La determinazione dello stato chimico delle acque superficiali entro il termine del 2015 stabilito all’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE dovrebbe basarsi pertanto solo sulle sostanze e sugli SQA di cui alla direttiva 2008/105/CE nella versione in vigore al 13 gennaio 2009, a meno che tali SQA non siano più rigorosi degli SQA rivisti nell’ambito della presente direttiva, nel qual caso si dovrebbero applicare questi ultimi.

59 Art 8 direttiva 2008 Riesame dell'allegato X della direttiva 2000/60/CE Nel quadro del riesame dell'allegato X della direttiva 2000/60/CE, quale previsto all'articolo 16, paragrafo 4, di tale direttiva, la Commissione prende in considerazione fra l'altro le sostanze indicate nell'allegato III della presente direttiva per la loro eventuale classificazione come sostanze prioritarie o sostanze pericolose prioritarie. La Commissione riferisce il risultato del suo riesame al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 13 gennaio Se del caso, correda la relazione di opportune proposte, in particolare volte ad individuare nuove sostanze prioritarie o sostanze pericolose prioritarie o a classificare alcune sostanze prioritarie come sostanze pericolose prioritarie e, ove opportuno, a fissare SQA corrispondenti per le acque superficiali, i sedimenti o il biota.

60 Direttiva 2008/105 ce La direttiva 2008/105/CE, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque aveva definito standard di qualità ambientale (SQA), in conformità con la direttiva 2000/60/CE, per le trentatré sostanze prioritarie individuate nella decisione n. 2455/2001/CE e per altri otto inquinanti che erano già regolamentati a livello di Unione.

61 Ciclo dell’acqua cfr materiale
Captazione acqua ed eventuale trattamento (potabilizzazione) Adduzione delle acque Distribuzione delle acque Fognatura Depurazione delle acque reflue Scarico Corpo idrico ricettore

62 Allegato X La direttiva 2000/60/CE, istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque , delinea una strategia per combattere l’inquinamento idrico. Tale strategia prevede l’individuazione di sostanze prioritarie tra quelle che rappresentano un rischio significativo per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico a livello di Unione. La decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa all’istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque aveva elaborato come detto, un primo elenco di trentatré sostanze o gruppi di sostanze prioritarie a livello di Unione ai fini dell’inserimento nell’allegato X della direttiva 2000/60/CE.

63 Allegato X La decisione n. 2455/2001/CE istituisce il primo elenco di 33 sostanze o gruppi di sostanze per le quali è richiesto un intervento in via prioritaria a livello comunitario. Tra le sostanze prioritarie in questione alcune sono state classificate come sostanze pericolose prioritarie per le quali gli Stati membri dovrebbero attuare le misure necessarie al fine di arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite. Per le sostanze che si presentano in natura o che derivano da processi naturali, arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite è impossibile. La Commissione dovrebbe proseguire il riesame dell'elenco di sostanze prioritarie, attribuendo alle sostanze una priorità d'intervento definita in base a criteri concordati che dimostrino il rischio per l'ambiente acquatico o da esso originato, tenuto conto del calendario previsto dall'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE, e presentare eventuali proposte.

64 Allegato X La Commissione ha proceduto a un riesame dell’elenco delle sostanze prioritarie in conformità dell’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE e dell’articolo 8 della direttiva 2008/105/CE, giungendo alla conclusione che è opportuno modificare l’elenco delle sostanze prioritarie individuando nuove sostanze cui attribuire una priorità d’intervento a livello di Unione, definendo SQA per le sostanze identificate di recente, rivedendo gli SQA per alcune sostanze esistenti in linea con le nuove acquisizioni scientifiche e fissando SQA relativi al biota per alcune sostanze prioritarie esistenti e per le sostanze identificate di recente. L’Allegato X della Direttiva 2000/60/CE è stato sostituito, dall’Allegato II della Direttiva 2008/105/CE .

65 Normativa Recepimento
L’Italia risulta essere conforme agli obblighi concernenti le sostanze prioritarie, grazie al recepimento delle Direttive 2008/105/CE, 2009/90/CE e 2000/60/CE attraverso la pubblicazione dei seguenti decreti: DM 56/2009 (Monitoraggio dei corpi idrici), DM 260/2010 (Classificazione dei corpi idrici), D.lgs. 219/2010 (Specifiche Tecniche Metodi Analisi –Classificazione sostanze prioritarie – Inventario emissioni).

66 Decreti attuattivi del d lgs 152/2006
Il D.M. 56/2009 e il D.M. 260/2010 prevedono il monitoraggio delle sostanze individuate nell’elenco di priorità riportate nella tabella 1/A e le sostanze non appartenenti all’elenco di priorità indicate nella tabella 1/B degli stessi decreti. Le sostanze dell’elenco di priorità sono: le sostanze prioritarie (P), le sostanze pericolose prioritarie (PP) e le rimanenti sostanze (E). Entrambe le tabelle 1/A e 1/B, riportano il valore relativo allo Standard di Qualità Ambientale Medio Annuo, mentre per le sostanze prioritarie è indicato anche uno Standard di Qualità Ambientale Concentrazione Massima Ammissibile.

67 Per assicurare un’adeguata protezione delle acque, ogni Stato membro deve istituire un inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite delle sostanze indicate nella direttiva, per ciascun distretto situato nel suo territorio; spetta, poi, alla Commissione, il compito di verificare entro il 2018 i progressi conseguiti, cioè di riduzione progressiva dell’inquinamento dovuto alle sostanze prioritarie e gli obbiettivi di arresto o di eliminazione graduale delle emissioni, degli scarichi e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie.

68 Direttiva 2013 ART 1 Sostituisce l’allegato X con l’allegato I della direttiva 2013 Art 2 adotta le seguenti definizioni: 1) “matrice”: un comparto dell’ambiente acquatico, vale a dire acqua, sedimenti o biota; 2) “taxon del biota”: un particolare taxon acquatico all’interno del rango tassonomico o “sub phylum”, “classe” o un loro equivalente.

69 Direttiva 2013 Art 3 LEGGERE Art 8 Art 8 bis ter e quater
Art 9 bis punto 6

70 Direttiva 2009 specifiche tecniche
La Direttiva 2009/90/CE ha poi stabilito specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque; Art.1 di tale direttiva fissa criteri minimi di efficienza per i metodi di analisi utilizzati dagli Stati membri per monitorare lo stato delle acque, dei sedimenti e del biota, e contiene regole per comprovare la qualità dei risultati delle analisi.


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