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CORRADO FRANCI DIRETTORE GENERALE INAC
PATRONATO INAC D.Lgs 99/2004 Imprenditore agricolo professionale (Iap) riflessi previdenziali A CURA DI CORRADO FRANCI DIRETTORE GENERALE INAC
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LA DEFINIZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO AI SENSI DELL’ART
LA DEFINIZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO AI SENSI DELL’ART DEL CODICE CIVILE (ante 2001) è imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura
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COME E’ STATA MODIFICATA DALLA L. 228/2001
E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
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COME E’ STATA MODIFICATA DALLA L. 228/2001
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione de ospitalità come definite dalla legge.
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GLI I.A.T.P. DEFINIZIONE Si considera a titolo principale l’imprenditore che dedichi all’attività agricola almeno 2/3 del proprio tempo lavoro complessivo e che ricavi dall’attività agricola almeno 2/3 del proprio reddito globale di lavoro, risultante dalla propria posizione fiscale ( percentuale ridotta al 50% nelle zone montane o svantaggiate). Per attività agricola si intende un’attività direzionale che non richiede necessariamente l’esecuzione manuale. L’OBBLIGO CONTRIBUTIVO PER QUESTA FIGURA E’ STATO INTRODOTTO DALLA LEGGE 233 DEL 1990.
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GLI I.A..P. DEFINIZIONE Si considera imprenditore agricolo professionale chi dedichi all’attività agricola almeno il 50% del proprio tempo lavoro complessivo e che ricavi dall’attività agricola almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro ( percentuale ridotta al 25% nelle zone montane o svantaggiate). Per attività agricola si intende un’attività direzionale che non richiede necessariamente l’esecuzione manuale. L’OBBLIGO CONTRIBUTIVO PER QUESTA FIGURA E’ STATO INTRODOTTO DALLA LEGGE 233 DEL PER LO IAP, ANCHE IN Z.A.S., NON ESSENDO POSSIBILE DUPLICE ISCRIZIONE PREVIDENZIALE, RITENIAMO DI POTER PROCEDERE ALL’ISCRIZIONE, SOLO IN PRESENZA DEL REQUISITO DEL 50% (prevalenza)
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REQUISITO DEL TEMPO (requisito soggettivo)
Se un soggetto riveste la qualifica di imprenditore agricolo e non svolge altra attività extraziendale o extragricola non sussistono difficoltà a definirlo Iap. Quando l’imprenditore agricolo svolge un’altra attività, sia essa agricola extraziendale che extragricola si deve procedere alla comparazione. La pensione in presenza di continuazione dell’attività, non legittima la perdita della qualifica e quindi neanche l’esonero dagli obblighi previdenziali
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COMPARAZIONE TEMPO LAVORO
Occorre sommare le ore e le giornate lavorative dedicate all’attività agricola aziendale e quelle dedicate ad altre attività per ottenere il tempo lavoro complessivo dell’imprenditore. Il requisito sarà soddisfatto se il tempo lavoro dedicato all’attività agricola aziendale sarà almeno 2/3 (50%) del complessivo [50% (25%) zone svantaggiate]. Quando non è possibile determinate l’entità dell’attività agricola si procede per esclusione: considerando un tempo medio annuo in agricoltura di 2300 ore, le altre attività non devono superare le 768 ore (1150 ore). Nota: Fra parentesi i nuovi limiti
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REQUISITO DEL REDDITO (requisito soggettivo Iatp Inps)
Per effettuare la comparazione occorre prendere in considerazione tutti i redditi da lavoro risultanti dalla posizione fiscale ( L: 153/75): redditi da lavoro dipendente e/o autonomo extragricoli, compresi i redditi da pensione che vengono equiparati al lavoro dipendente; Il reddito dell’attività agricola che, secondo l’INPS, è da individuarsi nel solo reddito agrario.(circ. inps n. 70/99)
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REQUISITO DEL REDDITO (requisito soggettivo Iap D.lgs 99/2004)
Per effettuare la comparazione occorre prendere in considerazione il reddito globale da lavoro: redditi da pensione o equiparati; indennità e somme percepite per incarichi pubblici; somme percepite per incarichi in società, associazioni, altri enti operanti nel settore agricolo; Devono essere esclusi dal computo del reddito globale. Il reddito dell’attività agricola che, secondo l’INPS, è da individuarsi nel solo reddito agrario.(circ. inps n. 70/99), nel decreto non viene definito e ciò ci porta ad ipotizzare un confronto con il reddito reale dell’azienda (potrebbe essere il reddito ai fini Irap).
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LE PRESTAZIONI PER GLI IATP
Come i coltivatori diretti, gli IATP, hanno diritto alle prestazioni pensionistiche invalidità-vecchiaia-superstiti. Dal 2000 è stato esteso il diritto all’indennità di maternità alle imprenditrici agricole. Non è prevista la copertura assicurativa per gli assegni familiari. L’art. 1 del decreto 99/2004 al comma 4 cita: qualunque riferimento della legislazione vigente allo IATP si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo
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LE ISCRIZIONI AGLI ALBI REGIONALI DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI A TITOLO PRINCIPALE NON COSTITUISCONO DI PER SE’ UNA FONTE DI LEGITTIMAZIONE ALL’ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI PREVIDENZIALI. (Art. 1 comma 2)
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CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE (requisito oggettivo)
-Esistenza di un’azienda con fabbisogno non inferiore alle 104 giornate -Svolgimento di un’attività economica -Organizzazione -Professionalità -Scopo di lucro
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SOCIETA’ AGRICOLE Secondo il decreto, le società che svolgono eslusivamente attività agricola sono da considerare Iap se: a) nelle società semplici almeno un socio è Iap b) nelle società di capitali, almeno un amministratore è Iap c) nelle soc. cooperative almeno un quinto dei soci è Iap
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SOCIETA’ AGRICOLE E PREVIDENZA
Si aprono alcuni interrogativi: a) nelle società semplici solo un socio veniva iscritto come Iatp b) nelle società di capitali, nessuno poteva iscriversi come Iatp c) nelle soc. cooperative di conduzione avevamo situazione identica al punto b Una interpretazione non estensiva aprirebbe notevoli discriminazioni, dal momento in cui agli Iap vengono riconosciute le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti, solo se iscritti alla gestione previdenziale. L’art. 9 della L. 228/2001 però pare non lasciare spazio ad aperture, almeno per quanto riguarda le società di cui ai punti b e c
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