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IL PRIVILEGIO ARTIGIANO

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Presentazione sul tema: "IL PRIVILEGIO ARTIGIANO"— Transcript della presentazione:

1 IL PRIVILEGIO ARTIGIANO
Art bis, 1° comma, n. 5), c.c.

2 IL PRIVILEGIO DELL’ARTIGIANO (Art. 2751-bis, 1° comma, n. 5), c.c.
Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: (…) 5) I crediti dell’impresa artigiana…, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti

3 IL PERIMETRO OGGETTIVO DEL PRIVILEGIO ARTIGIANO
NOZIONE DI IMPRENDITORE (art c.c.) E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi

4 SEGUE. PERIMETRO DEL PRIVILEGIO
Il credito dell’artigiano è assistito da privilegio generale sui mobili nei seguenti casi: Quando origina dalla produzione di beni e non invece dalla mera intermediazione nella circolazione degli stessi. Quando origina dalla prestazione di servizi. Pertanto, il perimetro di estensione del privilegio è più circoscritto rispetto a quello sottostante la nozione di imprenditore: non si estende, infatti, all’attività di intermediazione.

5 IL PERIMETRO SOGGETTIVO DEL PRIVILEGIO ARTIGIANO
LA NOZIONE DI PICCOLO IMPRENDITORE NELLA LEGGE GENERALE (Art c.c.) Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

6 SEGUE. IL PERIMETRO SOGGETTIVO DEL PRIVILEGIO ARTIGIANO
LA NOZIONE DI ARTIGIANO NELLA LEGGE SPECIALE (Legge n. 443 del 1985) E’ imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo (art. 2, 1° comma).

7 SEGUE. IL PERIMETRO SOGGETTIVO DEL PRIVILEGIO ARTIGIANO
LA NOZIONE DI ARTIGIANO NELLA LEGGE SPECIALE (Legge n. 443 del 1985) E’ artigiana l’impresa che, esercitata dall’imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa (art. 3, 1° comma).

8 SEGUE. IL PERIMETRO SOGGETTIVO DEL PRIVILEGIO ARTIGIANO
LA NOZIONE DI ARTIGIANO NELLA LEGGE SPECIALE (Legge n. 443 del 1985) L’impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d’opera di personale dipendente diretto personalmente dall’imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti: per l’impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti…; per l’impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti…; per l’impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti…; per l’impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti; per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti….

9 SEGUE. IL PERIMETRO SOGGETTIVO DEL PRIVILEGIO ARTIGIANO
Evidente contrasto fra la legge generale e la legge speciale: minato da quest’ultima il criterio della prevalenza del lavoro dell’imprenditore e dei suoi familiari. Conseguenze sul piano ermeneutico: La legge speciale prevale su quella generale: orientamento minoritario. Non si pone il problema, in quanto la legge speciale ha valenza esclusivamente ai fini dell’iscrizione all’albo delle imprese artigiane, con tutte le conseguenze che ne derivano (varie provvidenze), ma non per la qualificazione in termini di piccolo imprenditore: orientamento maggioritario.

10 SEGUE. IL PERIMETRO SOGGETTIVO DEL PRIVILEGIO ARTIGIANO
In definitiva: Il rispetto dei requisiti di cui alla Legge n. 443 del costituisce il requisito per l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane. Il rispetto dei requisiti di cui all’art c.c. assume valenza in tutti gli altri casi: non obbligo di tenuta delle scritture contabili; non fallibilità dell’impresa prima della riforma della Legge Fallimentare; riconoscimento del privilegio artigiano (da ultimo: Cass. 4 febbraio 2009).

11 SEGUE. IL PERIMETRO SOGGETTIVO DEL PRIVILEGIO ARTIGIANO
INDAGINE Per il riconoscimento del privilegio artigiano, occorre accertare che vi sia prevalenza del lavoro dell’imprenditore e dei suoi familiari rispetto al lavoro altrui e al capitale investito.

12 SEGUE. IL PERIMETRO SOGGETTIVO DEL PRIVILEGIO ARTIGIANO
CRITERI APPLICATIVI 1. Criterio assoluto: occorre quantificare il valore del lavoro dell’imprenditore e dei suoi familiari (compenso figurativo) ed il valore del capitale investito. 2. Criterio semplificato: si individuano parametri quantitativi attraverso i quali tracciare una linea di demarcazione.

13 SEGUE. IL PERIMETRO SOGGETTIVO DEL PRIVILEGIO ARTIGIANO
CRITERIO ASSOLUTO. IPOTESI DI FIRST BEST. Quantificazione del lavoro dell’imprenditore e dei suoi familiari: occorrerebbe procedere a complessi calcoli di matematica finanziaria e attuariale, al fine di stimare il valore attuale del lavoro, muovendo peraltro da compensi figurativi. Quantificazione del lavoro altrui: stesso procedimento, partendo da compensi effettivi. Quantificazione del capitale (investito): totale dell’attivo dello stato patrimoniale.

14 SEGUE. IL PERIMETRO SOGGETTIVO DEL PRIVILEGIO ARTIGIANO
CRITERIO ASSOLUTO. IPOTESI DI SECOND BEST. Nel valutare la prevalenza, si pongono a confronto i costi figurativi del lavoro dell’imprenditore e dei suoi familiari con i costi effettivi del lavoro altrui e del capitale investito. In altri termini, si confrontano i costi figurativi del lavoro dell’imprenditore e dei suoi familiari con i costi di tutti gli altri fattori della produzione. A tale fine, è sufficiente esaminare il conto economico dell’imprenditore dell’ultimo esercizio, ovviamente stimando i costi figurativi.

15 SEGUE. IL PERIMETRO SOGGETTIVO DEL PRIVILEGIO ARTIGIANO
CRITERIO ASSOLUTO. IPOTESI DI FIRST E SECOND BEST. VANTAGGI E SVANTAGGI. Il criterio rispetta appieno il dettato normativo, ma presenta due inconvenienti: nell’ipotesi di first best, presuppone calcoli di matematica finanziaria e attuariale complicatissimi; nell’ipotesi di second best, muove dalla quantificazione di costi figurativi che potrebbe essere agevolmente opinata. Inoltre, il criterio risulta eccessivamente restrittivo.

16 SEGUE. IL PERIMETRO SOGGETTIVO DEL PRIVILEGIO ARTIGIANO
CRITERIO SEMPLIFICATO Si potrebbe muovere dalla costatazione che il Legislatore della Riforma della Legge Fallimentare, nell’individuare all’art. 1 parametri quantitativi di fallibilità, abbia implicitamente inteso tracciare una linea di demarcazione fra l’imprenditore piccolo (non fallibile) e l’imprenditore medio-grande (fallibile). Si potrebbe quindi ritenere che la linea di demarcazione tracciata costituisca un criterio di qualificazione imprenditoriale, valido anche ad altri fini (es. distinzione fra artigiano piccolo imprenditore ed artigiano imprenditore medio-grande). Tale interpretazione risulta, tra l’altro, confortata dalla circostanza che l’art. 1 L.F. individua, tra l’altro, come parametro proprio l’attivo patrimoniale (cioè, il capitale investito).

17 SEGUE. IL PERIMETRO SOGGETTIVO DEL PRIVILEGIO ARTIGIANO
CRITERIO SEMPLIFICATO (Art. 1, 2° comma, L.F.) Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; aver realizzato, in qualunque metodo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; (…)

18 SEGUE. IL PERIMETRO SOGGETTIVO DEL PRIVILEGIO ARTIGIANO
CRITERIO SEMPLIFICATO Il criterio è di agevole applicazione: E’ sufficiente esaminare gli ultimi tre bilanci dell’impresa (stato patrimoniale e conto economico). Anche in assenza di bilanci, i ricavi sono comunque desumibili dal Modello di Dichiarazione IVA.

19 SEGUE. IL PERIMETRO SOGGETTIVO DEL PRIVILEGIO ARTIGIANO
CRITERIO SEMPLIFICATO Il criterio rispetta, seppure indirettamente, l’art c.c.: Nel caso l’attivo patrimoniale sia superiore a trecentomila euro, è ben difficile ritenere che il valore del lavoro dell’imprenditore e dei suoi familiari possa (senza tenere conto del lavoro altrui) essere superiore: ipotesi assoluta di first best. Qualora i ricavi siano superiori a duecentomila euro, e quindi il costo di tutti i fattori della produzione (escluso il lavoro dell’imprenditore e dei suoi familiari) prossimi alla stessa cifra, è ben difficile che possa essere soddisfatto il requisito della prevalenza: ipotesi assoluta di second best.

20 SEGUE. IL PERIMETRO SOGGETTIVO DEL PRIVILEGIO ARTIGIANO
L’IMPRENDITORE COLLETTIVO PROBLEMI APPLICATIVI Nel caso di società di persone, anche ricorrendo alla teoria dell’imprenditore indiretto, il costo figurativo del lavoro dei soci assume rilevanza soltanto nel caso in cui gli stessi siano soci d’opera; infatti, nel caso in cui assumano la veste di soci di capitale e siano stati assunti dalla società, la diversa soggettività giuridica di quest’ultima ne determinerebbe la qualificazione in termini di indistinti costi della produzione. Nel caso di società di capitali (tipicamente società a responsabilità limitata), salvo il caso di soci d’opera (oggi legislativamente ammessi), rileverebbe esclusivamente l’emolumento del socio-amministratore, forse assimilabile all’imprenditore indiretto.


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