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I PROFILI FISCALI DELLE UNIONI CIVILI E DELLE CONVIVENZE DI FATTO

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Presentazione sul tema: "I PROFILI FISCALI DELLE UNIONI CIVILI E DELLE CONVIVENZE DI FATTO"— Transcript della presentazione:

1 I PROFILI FISCALI DELLE UNIONI CIVILI E DELLE CONVIVENZE DI FATTO
BOLOGNA AULA MAGNA DI SANTA LUCIA 1 DICEMBRE 2017 I PROFILI FISCALI DELLE UNIONI CIVILI E DELLE CONVIVENZE DI FATTO Dott. Andrea Alberghini

2 SOMMARIO LA LEGGE 76/2016 E LE CONSEGUENZE FISCALI IN CAPO AI SOGGETTI INTERESSATI LA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N. 7 DEL 4 APRILE 2017 LE DIFFERENZE NEL TRATTAMENTO FISCALE TRA UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO LE DETRAZIONI FISCALI LE AGEVOLAZIONI FISCALI L’ IMPRESA FAMILIARE

3 LA LEGGE 76/2016 E LE CONSEGUENZE FISCALI IN CAPO AI SOGGETTI INTERESSATI (1/2)
- La Legge 76/2016 ha reso il diritto di Famiglia più conforme ali profondi mutamenti che nella nostra società hanno interessato le relazioni familiari. - Questo ha comportato numerose conseguenze di carattere “pratico”. - Tra queste conseguenze vi sono delle variazioni anche nella fiscalità, che gli interessati devono conoscere e di cui debbono tener conto nella pianificazione della vita della propria Famiglia - La c.d. Legge Cirinnà è entrata in vigore il 5 giugno 2016, e da tale data decorrono gli effetti Ai fini fiscali. - La prima dichiarazione dei redditi che ha dovuto adeguarsi alla nuova normativa è quella relativa ai redditi 2016

4 LA LEGGE 76/2016 E LE CONSEGUENZE FISCALI IN CAPO AI SOGGETTI INTERESSATI (2/2)
- Per quanto riguarda le unioni civili, la legge ha di fatto equiparato a tutti gli effetti l’unione tra persone dello stesso sesso ai coniugi ai fini fiscali. - In generale l’applicazione della norma civile a fini fiscali è una riproduzione di tutte le normative esistenti in precedenza per I coniugi. - la normativa, per quanto complessa, non richiede pertanto particolari interpretazioni in materia fiscale in quanto le modifiche riguardano più la terminologia che la sostanza. - La fiscalità delle convivenze di fatto richiede invece un’analisi attenta delle situazioni specifiche, che variano da caso a caso.

5 LA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N. 7 DEL 4 APRILE 2017 (1/2)
La circolare n.7/E del 4 aprile del 2017 è il primo documento ufficiale dell’agenzia delle entrate che affronta la nuova situazione dei contribuenti interessati dalla legge Cirinnà. Si tratta di una circolasce che fornisce le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi del 2016. Fondamentale è il riconoscimento da parte dell’agenzia delle entrate che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge» e «coniugi» o termini equivalenti si applicano anche alle norme fiscali. La prima conseguenza è che due contribuenti uniti in unione civile possono presentare la dichiarazione congiunta

6 LA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N. 7 DEL 4 APRILE 2017 (2/2)
Altra importante conseguenza è che uno dei soggetti uniti in unione civile può essere considerato a carico dell’altro, esattamente come avviene per i coniugi. - Lo stesso criterio di assimilazione al matrimonio vale a fini fiscali anche in caso di scioglimento degli effetti dell’unione civile. - Una lacuna della circolare è la mancata indicazione dell’effetto temporale per l’anno 2016, che si ritiene coincidere con il 5 giugno, data di entrata in vigore della legge n.76 - La circolare non considera invece equiparata al matrimonio ai fini fiscali la convivenza di fatto

7 LE DIFFERENZE NEL TRATTAMENTO FISCALE TRA UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO
- La differenza più evidente è che, mentre le unioni civili sono equiparate al matrimonio a fini fiscali, le convivenze di fatto non lo sono. - Ad esempio, non è possibile la presentazione della dichiarazione congiunta tra i conviventi di fatto. - Non risulta neppure possibile considerare un convivente di fatto a carico dell’altro contribuente, con tutte le limitazioni per le deduzioni e detrazioni d’imposta che ciò comporta. - A fini fiscali l’unica vera novità che riguarda I conviventi di fatto è la possibilità di usufruire di alcune norme agevolative, alcune preesistenti, ma non utilizzabili in precedenza

8 LE DETRAZIONI FISCALI - Le unioni civili consentono l’applicazione di tutte le norme previste dal TUIR in materia di oneri deducibili dal reddito e detraibili dall’imposta che in precedenza erano riservate ai coniugi. - La detraibilità è estesa alle detrazioni per Il familiare a carico, sempre che il reddito di quest’ ultimo non ecceda I limiti di legge - Particolarmente importante è quindi la detraibilità di spese mediche, di struzione e contributi previdenziali integrativi, specie dopo l’introduzione dei PIR. - In pratica la pianificazione fiscale dell’unione civile può avvenire con gli stessi criteri e vantaggi del matrimonio. - Le convivenze di fatto non beneficiano invece delle stesse possibilità di detrazioni fiscali, con l’eccezione di alcune agevolazioni, applicabili a determinate condizioni.

9 LE AGEVOLAZIONI FISCALI
La normativa in materia di agevolazioni fiscali è molto complessa e nel tempo vi è stata una sovrapposizione di norme agevolative e bonus della più svariata natura. - Tutte le agevolazioni fiscali spettanti ai contribuenti persone fisiche sono estese ai soggetti che hanno costituito unioni civili - Alcune agevolazioni sono state estese anche ai contribuenti conviventi di fatto. - Particolarmente importanti le agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie e il risparmio energetico. - Le agevolazioni riguardanti gli immobili si applicano se il convivente di fatto è comproprietario dell’immobile o se vi risiede ad altro titolo (comodato, diritto di abitazione)

10 L’ IMPRESA FAMILIARE - Particolarmente interessante è la risoluzione n.134/E del 26 ottobre 2017, in seguito a un interpello di un contribuente titolare di una ditta individuale. - La risoluzione costituisce una forte presa d’atto delle conseguenze fiscali dell’art. 230-ter del C.C.(Diritti del convivente) - L’agenzia delle entrate ha riconosciuto la possibilità di ripartire le quote di reddito dell’impresa tra i conviventi di fatto che partecipano all’impresa familiare ai sensi dell’art. 5 del TUIR. -Di fatto è stata confermata la possibilità ai conviventi di fatto di ripartire le quote di reddito beneficiando di un’aliquota IRPEF più bassa.

11 Grazie per l’attenzione.
Andrea Alberghini Studio Servidio Dottori Commercialisti Via Santo Stefano, 11 40125 Bologna Bo Tel Fax


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