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Inquadramento normativo di riferimento.
L’organo di revisione negli enti locali Stefano Pizzutelli Dottore Commercialista Gioia Tauro 15 febbraio 2018
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Fonti normative Decreto legislativo 18/08/00 n° 267 – Testo unico degli enti locali Parte II - Titolo VII Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 “Manovra bis'' Decreto Ministero dell’Interno 15/2/2012, n. 23 (Circolare Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - FL 7/2012)
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Organo di revisione economico-finanziario. Art. 234 Tuel
Ante riforma 1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri. 2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti: a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio; b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti; c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri. 3. Nei comuni con popolazione inferiore a abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2. 3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione 4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.
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DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011 , n. 138
Art Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali Comma 25 A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
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Requisiti per l’inserimento nelle fasce
DM Interno 15/2/2012, n. 23 Requisiti per l’inserimento nelle fasce Fascia 1 iscrizione da almeno 2 anni nel registro dei revisori legali e all’Odcec conseguimento nel periodo 1/1-30/11 dell’anno precedente di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell’Interno
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DM Interno 15/2/2012, n. 23 Requisiti per l’inserimento nelle fasce
Fascia 2 iscrizione da almeno 5 anni nel registro dei revisori legali e all’Odcec aver svolto almeno un incarico di revisore presso un ente locale per la durata di tre anni conseguimento nel periodo 1/1-30/11 dell’anno precedente di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell’Interno
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DM Interno 15/2/2012, n. 23 Requisiti per l’inserimento nelle fasce
Fascia 3 iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali e all’Odcec aver svolto almeno due incarichi di revisore presso enti locali per la durata ciascuno di tre anni conseguimento nel periodo 1/1-30/11 dell’anno precedente di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell’Interno
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Scelta dell’organo di revisione:
DM Interno 15/2/2012, n. 23 Scelta dell’organo di revisione: Gli enti locali devono dare comunicazione della scadenza dell’incarico alla Prefettura con almeno 15 giorni di anticipo nel primo mese di effettivo avvio del nuovo procedimento, e, successivamente, almeno 2 mesi prima della scadenza. In caso di cessazione anticipata dall’incarico la comunicazione va effettuata entro il terzo giorno successivo alla cessazione
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Scelta dell’organo di revisione:
DM Interno 15/2/2012, n. 23 Scelta dell’organo di revisione: La Prefettura comunica agli enti locali il giorno in cui si procederà all’estrazione. Nel giorno fissato e in seduta pubblica, alla presenza del prefetto o di un suo delegato, si procede all’estrazione con procedura tramite sistema informatico, su articolazione regionale e in relazione alla fascia di ente locale
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Scelta dell’organo di revisione:
DM Interno 15/2/2012, n. 23 Scelta dell’organo di revisione: Per ciascun revisore da nominare sono estratti, con annotazione dell’ordine di estrazione, tre nominativi: il primo estratto è designato per la nomina gli altri due subentrano, nell’ordine di estrazione, in caso di rinuncia o impedimento
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Scelta dell’organo di revisione:
DM Interno 15/2/2012, n. 23 Scelta dell’organo di revisione: Dell’esito del procedimento viene redatto verbale e viene data comunicazione a ciascun ente affinché provveda con delibera consiliare a nominare i soggetti estratti, previa verifica delle cause di incompatibilità, di impedimenti o dell’eventuale rinuncia
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Composizione del collegio:
DM Interno 15/2/2012, n. 23 Composizione del collegio: Nei casi di collegio, le funzioni di presidente sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore; a parità di incarichi, ha rilevanza la maggior rilevanza degli enti presso i quali si è già svolto l’incarico Cessazione dell’effetto della disposizione dell’art. 234, comma 2, Tuel
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Aggiornamento dell’elenco:
DM Interno 15/2/2012, n. 23 Aggiornamento dell’elenco: Comportano la cancellazione dall’elenco: il venir meno dell’iscrizione all’ordine il venir meno dell’iscrizione nel registro dei revisori legali le condizioni di cui all’art. 248, comma 5 Tuel
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Circolare esplicativa del DM 23 Linee guida per l’iscrizione:
Circolare Ministero dell’Interno - Dip. Per gli affari interni e territoriali FL 7/2012 del 5/4/2012 Circolare esplicativa del DM 23 Linee guida per l’iscrizione: Coloro che hanno titoli per l’iscrizione nella fascia superiore possono iscriversi anche nelle fasce inferiori Il requisito della richiesta di svolgere la funzione è assorbito dall’aver svolto gli incarichi di revisione negli enti di fascia 2 e 3
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Durata dell'incarico e cause di cessazione art. 235 Tuel
L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 31, e i componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale. Opportuno che l’elezione sia subordinata dallo statuto o dal regolamento all’accettazione della carica e all’attestazione dell’insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità
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Durata dell'incarico e cause di cessazione art. 235 Tuel
Alcuni enti locali avevano interpretato la possibilità di seconda nomina come la facoltà dell’ente di poter eseguire il rinnovo SENZA procedere a nuovo sorteggio. NO! La direzione centrale della Finanza locale afferma che il rinnovo sarebbe “in palese contrasto con le nuove modalità previste” dall’art. 16, comma 25 del D.L. 138/11
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Durata dell'incarico e cause di cessazione art. 235 Tuel
Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla prorogatio degli organi amministrativi (45 giorni rispetto alla data di scadenza); decorsi i 45 giorni senza ricostituzione dell’organo, sussiste decadenza e gli atti successivamente adottati sono nulli
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Durata dell'incarico e cause di cessazione Art. 235 Tuel
2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d). 3. Il revisore cessa dall'incarico per: a) scadenza del mandato; b) dimissioni volontarie, da comunicare con preavviso di almeno 45 giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte dell’ente; c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente.
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Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori
Art. 236 Tuel Incompatibilità: situazione di conflitto di interessi; se sopravvengono in corso di carica, non comporta decadenza se sussiste rimozione della funzione o della situazione che genera il conflitto Ineleggibilità: Cause impeditive alla nomina e all’esercizio della carica di revisore
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Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori
Art. 236 Tuel Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale. L’art c.c. richiama l’art c.c. (cause impeditive alla nomina: interdizione; inabilitazione; fallimento; chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi)
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Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori
Art. 236 Tuel Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale. Sono incompatibili i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti dell’Organo esecutivo e coloro che sono legati all’ente o a società da questo controllate da un rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza (ad es.: è incompatibile il consulente societario e fiscale di una controllata del comune)
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Incompatibilità ed eleggibilità dei revisori
Art. 236 Tuel 2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.
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Incompatibilità ed eleggibilità dei revisori
Art. 236 Tuel 3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso. Secondo la Cassazione per vigilanza si intende ogni forma di ingerenza e di controllo del comune nell’attività dell’ente controllato, senza che la vigilanza si esplichi sotto forma di annullamento o approvazione degli atti del controllato. Il revisore non può quindi assumere incarichi presso aziende speciali, né consorzi, né società di capitali controllate
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Incompatibilità ed eleggibilità dei revisori
Art. 236 Tuel 3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso. Secondo il CNDCEC sussiste incompatibilità tra la carica di revisore e quella di sindaco in società in house e anche nel caso di società non controllata, ma dove l’ente ha comunque posizione dominante. L’art. 236 Tuel è norma inderogabile e quindi non possono essere stabilite altre ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità
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Incompatibilità ed eleggibilità dei revisori
Art. 248 Tuel gli amministratori che la Corte dei Conti ha ritenuto responsabili di danni cagionati con dolo o colpa grave nei 5 anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire l’incarico di revisore per 10 anni, ove la Corte accerti che il dissesto è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l’amministratore è stato ritenuto responsabile qualora a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei Conti accerti gravi responsabilità del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, i componenti del collegio riconosciuti responsabili non possono essere nominati revisori per un periodo fino a 10 anni, in funzione della gravità accertata
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Incompatibilità ed eleggibilità dei revisori
Art. 248 Tuel Comma 5 bis: La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari, nonché al Ministero dell'interno per la conseguente sospensione dall'elenco di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n Ai medesimi soggetti, ove ritenuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione
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Limiti all’affidamento di incarichi
Art. 238 Tuel 1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell'ente locale, ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i ed i abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a abitanti.
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Limiti all’affidamento di incarichi
D. Leg.vo 267/00 Art. 238 2. L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1. Incarichi massimi Popolazione Comuni Equiparazione ai Comuni Province Comunità montane 4 <5.000 3 >5.000<99.999 1 >
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel 1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; La collaborazione riguarda l’attività di indirizzo e controllo tipica dell’organo consiliare; riguarda l’analisi e la valutazione dei risultati dell’attività amministrativa e si concretizza in osservazioni e suggerimenti che possano consentire agli organi consiliari di operare valutazioni e decisioni ragionate. Statuto e regolamento di contabilità devono definire le modalità di svolgimento dell’attività di collaborazione, coordinandola con l’attività di vigilanza e controllo
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel 1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; Statuto e regolamento di contabilità devono chiaramente separare l’attività di collaborazione dalla consulenza e deve essere chiaramente e giuridicamente distinta dall’attività dei responsabili dei servizi. Formalmente si concretizza tramite pareri, rilievi, osservazioni e proposte; il consiglio può disattendere quanto formalizzato dai revisori solo con scelte motivate
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria; 2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel Richiamo all’art. 175 comma 5 bis: 5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio: a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel Richiamo all’art. 175 comma 5 bis: 5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio: b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel Richiamo all’art. 175 comma 5 bis: 5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio: c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente; d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo; e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3 e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni; 4) proposte di ricorso all'indebitamento; 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia; 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione (comma 1 bis)
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel - pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Parere obbligatorio sul bilancio di previsione (formato da bilancio pluriennale di previsione, piano esecutivo di gestione e allegati) Parere sulle variazioni, con indicazione del mantenimento dell’equilibrio della gestione, con le limitazioni appena evidenziate
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Allegati al bilancio di previsione: il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno; l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco; la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell’approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie.
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Allegati al bilancio di previsione: il programma triennale dei lavori pubblici (se non contenuto nel Dup) deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza pubblica (pareggio di bilancio);
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Allegati al bilancio di previsione: documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso predisposti conformemente all’art.170 del d.lgs.267/2000 dalla Giunta; (se non contenuta nel Dup) la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 D.Lgs. 267/ TUEL -, art. 35, comma 4 D.Lgs. 165/2001 e art. 19, comma 8, Legge 448/2001);
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Allegati al bilancio di previsione: la delibera della G.C. di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada; nota degli oneri stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (art.62, comma 8, Legge 133/2008); piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 del D.L. 112/2008); piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art. 2 commi 594 e 599 Legge 244/2007; programma delle collaborazioni autonome di cui all’art. 46, comma 2, Legge 133/2008 (eventuale); limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione (art. 46, comma 3, Legge 133/2008); .
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Allegati al bilancio di previsione: limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative (art.9, comma 28 del D.L.78/2010, come modificato dall’art. 4, comma 102 della Legge 12/11/2011, n.183); i limiti massimi di spesa disposti dagli art.6 e 9 del D.L.78/2010 (riduzione costi apparato amministrativo e pubblico impiego); i limiti massimi di spesa disposti dall’art. 1, commi 138, 141, 143, 146 della Legge 20/12/2012 n. 228; Art. 1 comma Acquisto immobili da P.A. Art. 1 comma Mobili e arredi Art. 1 comma Autovetture Art. 1 comma Esclusioni commi 141 e 143 Art. 1 comma Consulenza in materia informatica i limiti massimi di spesa disposti dai commi da 8 (es.riduzione dei contratti del 5%) a 13 del d.l. 66/2014;
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Allegati al bilancio di previsione (ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 118): il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2015; il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; g) la nota integrativa
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Funzione di controllo sugli atti di programmazione e gestione Verifica della conformità degli atti di programmazione alle leggi, ai principi contabili, ai regolamenti ed allo statuto Individuazione dei comportamenti non conformi con individuazione dei soggetti preposti alla regolarizzazione dei comportamenti non conformi Individuazione della significatività della non conformità Individuazione del soggetto a cui segnalare ovvero denunciare la non conformità
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Funzione di controllo sugli atti di programmazione e gestione Non conformità: Comportamenti di tipo omissivo o commissivo, intenzionali o volontari che risultano contrari alle leggi, ai principi contabili, ai regolamenti e allo statuto
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Funzione di controllo sugli atti di programmazione e gestione La revisione è soggetta al rischio che alcuni comportamenti non conformi non significativi siano stati posti in essere anche se il lavoro sia stato pianificato appropriatamente ed eseguito in conformità ai principi di revisione Il revisore deve pianificare ed eseguire la revisione con atteggiamento di scetticismo professionale
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Funzione di controllo sugli atti di programmazione e gestione La verifica è operata per vagliare la conformità alla legge al regolamento di contabilità ai principi di unità, annualità, universalità ed integrità, pareggio finanziario e pubblicità ai principi contabili ai sensi del D.Lgs 118/15 (programmazione, contabilità finanziaria, contabilità economico-patrimoniale, bilancio consolidato)
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Funzione di controllo sugli atti di programmazione e gestione Nella pianificazione del lavoro il revisore deve acquisire una conoscenza generale del quadro normativo e regolamentare applicabile, considerando come la non conformità può comportare l’emersione di sanzioni fino allo scioglimento dell’ente in caso di mancata approvazione del bilancio preventivo nei termini;
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Funzione di controllo sugli atti di programmazione e gestione Il revisore deve aver riguardo alla prassi contabile elaborata dalla Corte dei Conti e dagli altri organi competenti avere incontri con il segretario ed i dirigenti in merito alle procedure adottate, anche per individuare norme e regolamenti che possono avere impatto sulla programmazione
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Funzione di controllo sugli atti di programmazione e gestione Giudizio di congruità: Adeguatezza dei mezzi rispetto ai fini stabiliti e quindi adeguatezza delle spese rispetto alle entrate Deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati agli andamenti storici al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali La congruità ha riferimento alle spese
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Funzione di controllo sugli atti di programmazione e gestione Giudizio di coerenza: Occorre assicurarsi che sussista un nesso logico e conseguente tra - pianificazione, programmazione, previsione - e i conseguenti atti di gestione, che devono essere strumentali al raggiungimento degli obiettivi programmati In sede preventiva, la relazione previsionale e programmatica deve essere conseguente alla pianificazione dell’ente
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Funzione di controllo sugli atti di programmazione e gestione Giudizio di coerenza: Eventuali modifiche agli obiettivi, programmi e progetti, rispetto a quelli indicati nella relazione previsionale e programmatica, devono essere esplicitamente deliberate indicando i motivi che le rendono necessarie. Coerenza non solo interna, ma anche esterna: connessione fra la programmazione dell’ente, quella regionale e gli obiettivi di finanza pubblica.
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Funzione di controllo sugli atti di programmazione e gestione Giudizio di attendibilità: L’attendibilità delle entrate e la congruità delle spese sono i principi da rispettare per salvaguardare l’equilibrio di bilancio e prevenire il possibile dissesto. L’attendibilità delle entrate deve essere valutata: in sede di previsione in relazione alla accertabilità delle stesse tenendo conto degli atti che predeterminano il diritto alla riscossione, di idonei ed obiettivi elementi di riferimento, nonché su fondate aspettative di acquisizione ed utilizzo delle risorse.
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Funzione di controllo sugli atti di programmazione e gestione Nel parere deve essere attestato il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e del patto di stabilità interno per gli enti cui esso si applica. Il parere dovrà evidenziare previsioni di entrate prive di certezza o accertabili nel corso dell’esercizio e, se collegate a previsioni di spesa, gli impegni relativi potranno essere assunti solo dopo il conseguimento di tali entrate. La mancata congruità della spesa per fattori produttivi consolidati e necessari ad assicurare il funzionamento dei servizi gestiti, (personale, ammortamento mutui, utenze, affitti) deve essere evidenziata nel giudizio al fine di richiedere all’Organo consiliare un adeguamento
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Funzione di controllo sugli atti di programmazione e gestione Il revisore deve suggerire al Consiglio le eventuali misure da adottare per assicurare l'attendibilità delle impostazioni. Il parere è obbligatorio e il consiglio è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti e a motivare l'eventuale mancata adozione delle misure proposte dal revisore anche in ordine alla proposta di apposizione di vincoli sull’avanzo di amministrazione
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Funzione di controllo sugli atti di programmazione e gestione Controllo sulle variazioni - variazioni di bilancio che danno luogo a maggiori o minori entrate con conseguenti minori o maggiori spese; - storni di fondi fra interventi del bilancio, lasciando immutato il livello complessivo dell'entrata e della spesa. Le variazioni al bilancio sono di competenza consiliare e possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno. Non sono possibili spostamenti fra competenza e residui nonché spostamenti da servizi per conto di terzi su altre parti del bilancio.
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Funzione di controllo sugli atti di programmazione e gestione Controllo sulle variazioni Le variazioni al bilancio devono rispettare tutti i principi previsti per la redazione del bilancio di previsione e rappresentano la flessibilità dello stesso e possono essere assunte entro il termine ultimo del 30 novembre. Possono essere adottate dalla Giunta in via d’urgenza ma in tal caso sono soggette a ratifica consiliare entro 60 giorni, a pena di decadenza, e comunque entro l’anno in corso
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Funzione di controllo sugli atti di programmazione e gestione fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa; b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria; c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Funzione di controllo sugli atti di programmazione e gestione fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate; e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d); f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b); g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Funzione di controllo sugli atti di programmazione e gestione Variazioni di giunta di cui all’art. 175, comma 5 bis non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del consiglio
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel Lettera b) 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni; 4) proposte di ricorso all'indebitamento; 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia; 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel Vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione Controllo per verificare se la gestione si svolge secondo criteri di legalità, di efficienza ed economicità, suggerendo, se del caso, eventuali azioni correttive che si rendano necessarie
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel Vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione I controlli conseguenti alle funzioni assegnate all’Organo di revisione dall’art. 239, co. 1, lett. c), del Tuel, ed i sopravvenuti adempimenti assegnati dalla legislazione, sono le seguenti: vigilanza sull’attività contabile, finanziaria ed economica della gestione; verifica sulla gestione delle entrate; verifica sulla gestione delle spese; controllo sulla correttezza delle procedure di acquisizione delle entrate e di impegno, liquidazione e pagamento delle spese;
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel Vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione controlli sulla tempestività dei pagamenti; vigilanza sui pagamenti superiori a Euro; controllo sul permanere degli equilibri di bilancio; verifica dei requisiti di struttura del bilancio; controlli sul patrimonio dell’Ente; vigilanza sull’attività contrattuale; controlli sull’acquisizione di beni e servizi; vigilanza sull’esecuzione di lavori pubblici; controllo sulla regolarità finanziaria e sui risultati conseguiti nella realizzazione di opere pubbliche;
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel Vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione vigilanza sull’Albo dei beneficiari di provvidenza economiche; vigilanza sulle disposizioni in materia di rendicontazione dei contributi straordinari ricevuti; vigilanza sui contributi e le sovvenzioni erogate
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel Vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione Insieme di operazioni realizzate avendo per oggetto atti e documenti che hanno contenuto e rilevanza relativamente alla contabilità pubblica e agli adempimenti obbligatori. Si esplica mediante: verifica del rispetto della legge, dello statuto e dei regolamenti nella tenuta della contabilità; verifica del rispetto dei principi contabili elaborati ed approvati, sia in materia di contabilità pubblica, sia di contabilità del sistema privato; verifica in ordine ai metodi, alle tecniche e alle procedure di rilevazione contabile dei fatti amministrativi di esercizio dell’Ente.
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel Vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione Esempio di atti e adempimenti oggetto dell’esame - l’esecuzione di spese senza copertura finanziaria o senza assunzione dell’impegno; - l’irregolare tenuta della contabilità; - variazioni al bilancio di Giunta non sottoposte a ratifica del Consiglio; - l’evidente mancata attendibilità delle previsioni di entrata e sottostima delle spese; - la mancanza di pareri sugli atti amministrativi; - la gestione provvisoria non autorizzata;
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel Vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione Esempio di atti e adempimenti oggetto dell’esame - l’utilizzo di entrate con vincolo di destinazione per scopi diversi; - il mancato rispetto del limite di anticipazione di tesoreria e per il ricorso all’indebitamento; - la mancata adozione dei piani economico-finanziari quando previsti; - la mancata resa del conto degli agenti contabili; - la mancata predisposizione nei termini dello Schema di bilancio e di rendiconto da parte della Giunta; - il mancato rispetto dei termini per l’approvazione del Bilancio e del Rendiconto;
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel Vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione Esempio di atti e adempimenti oggetto dell’esame - l’esistenza di gestioni fuori bilancio; - la mancata tenuta degli inventari; - la mancata adozione della Delibera di dissesto; - la violazione di norme fiscali, previdenziali ed assicurative sanzionabili; - la non applicazione delle sanzioni sul mancato rispetto del Patto di stabilità; - il mancato rispetto della normativa sui limiti assunzioni del personale; - la rilevazione di reati commessi durante la gestione. .
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel Vigilanza sulla gestione delle entrate Verifica sulle fasi di gestione delle entrate (accertamento, riscossione, versamento), con controlli a campione per verificare se l’attività di accertamento viene effettuata nei tempi e nei modi previsti e l’andamento complessivo delle entrate, per tenere sotto controllo l’equilibrio generale del bilancio Verifica del corretto accertamento dei residui attivi e della loro conservazione, sussistendo un titolo giuridico che costituisca l’ente creditore della correlativa entrata
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel Vigilanza sulla gestione delle spese Verifica sulle fasi di gestione delle spese (impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento), con controlli a campione per verificare se l’attività di impegno viene effettuata e quindi: che sussista un’obbligazione giuridicamente perfezionata che la somma da pagare sia determinata con esattezza che venga individuato il creditore che venga individuata la motivazione che sussista in bilancio la disponibilità correlativa Verifica anche in ordine ai residui passivi Verifica delle cc.dd. Prenotazioni a debito (creazione di vincolo su un determinato stanziamento in attesa che si determinino i presupposti per l’assunzione di un formale impegno)
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel Vigilanza sulla correttezza delle procedure di acquisizione delle entrate e di impegno, liquidazione e pagamento delle spese Controlli a campione da effettuare, ad esempio con: - verifica del rispetto dei tempi per l’emissione della reversale da parte del tesoriere; - verifica della correttezza dell’applicazione del vincolo per somme vincolate - regolare sottoscrizione dei dipendenti su mandati e reversali
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel Vigilanza sulla tempestività dei pagamenti della pubblica amministrazione (ai sensi del’art. 9, comma 1, lett. a L. 102/09) adozione di “opportune misure organizzative” per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, da pubblicare sul sito internet dell'Amministrazione; obbligo di “accertamento preventivo” della compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (patto di stabilità interno)
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel Vigilanza sulla tempestività dei pagamenti della pubblica amministrazione (ai sensi del’art. 9, comma 1, lett. a L. 102/09) adozione delle “opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”, nel caso in cui lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale; svolgimento dell’attività di “analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio” con l’obiettivo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie.
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel Vigilanza sui pagamenti superiori a Euro (ai sensi del’art. 9, comma 2, L. 286/06) il revisore deve verificare che l’ente ponga in essere l’attività di verifica concernente il beneficiario di pagamenti superiori a Euro ,00, per controllare l’eventuale sussistenza di debiti per cartelle esattoriali oltre tale importo
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel Controllo sul permanere degli equilibri di bilancio (art. 193 del Tuel) gli Enti Locali devono rispettare, durante la gestione ed in occasione delle variazioni di bilancio, il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in sede di previsione per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti. Con periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità dell' Ente Locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'Organo consiliare deve provvedere con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede, il Consiglio dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i conseguenti provvedimenti.
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel Controllo sul permanere degli equilibri di bilancio (art. 193 del Tuel) In tale sede, il Consiglio dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i conseguenti provvedimenti: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della g estione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio; c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel Controllo sul permanere degli equilibri di bilancio (art. 193 del Tuel) Il revisore deve controllare che non si stiano verificando, per le entrate più significative, minori accertamenti non riassorbibili con i maggiori accertamenti verificati in ordine ad altre entrate o con corrispondenti e certe diminuzioni di talune spese; per quanto riguarda la spesa, non siano emerse nuovi o maggiori necessità rispetto a quanto inizialmente previsto, non fronteggiabili con maggiori entrate affettivamente accertate o con la documentata riduzione di altre spese;
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel Controllo sul permanere degli equilibri di bilancio (art. 193 del Tuel) Il revisore deve verificare che - non stiano emergendo debiti fuori bilancio (la cui legittimità deve essere riconosciuta con apposita deliberazione consiliare, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 194 del Tuel) non finanziabili con i mezzi ordinari di bilancio; - non si stia verificando una situazione di squilibrio per quanto riguarda la gestione dei residui, dovuta, ad esempio, all'accertata insussistenza di rilevanti residui attivi.
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel Verifica dei requisiti di struttura del bilancio Il revisore deve verificare che il bilancio sia tenuto rispettando i principi di continuità della gestione Vengano rispettati gli schemi (ora ai sensi del D.Lgs 118) gli stanziamenti in bilancio siano veri i criteri di valutazione rimangano immutati di anno in anno le spese inerenti decisioni di esercizi precedenti siano correttamente iscritte il ciclo delle entrate e quello delle spese siano correlati
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel Controlli sul patrimonio dell’ente Il revisore deve verificare la corretta tenuta della contabilità del patrimonio (verificando che gli inventari dei beni siano correttamente tenuti ed aggiornati e sussistenza tra fisico e contabile e con quanto riportato nel Conto del Patrimonio) la redditività del patrimonio (sotto il profilo dell’efficienza, ma anche dell’efficacia per il raggiungimento del soddisfacimento degli interessi generali) la conservazione del patrimonio (verificando la sussistenza della manutenzione, l’individuazione delle responsabilità, l’esistenza di adeguata copertura assicurativa)
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel Vigilanza sull’attività contrattuale Il revisore deve verificare il rispetto dei termini per l’espletamento delle obbligazioni assunte da terzi l’applicazione di eventuali penalità le garanzie rilasciate a copertura delle inadempienze e dei danni le certificazione di fine lavori
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel Vigilanza sull’attività contrattuale Tre tipologie di controlli: - controllo precedente, relativo al monitoraggio sull'effettiva esistenza del bisogno di procedere all'acquisto di quel bene o servizio e sulle procedure di scelta del contraente; - controllo concomitante, relativo alla vigilanza sulla regolarità di tutti gli atti e procedure relative alla stipula del contratto; - controllo successivo, dato dall'attività di verifica sulla gestione da parte dell'Ente del contratto stesso e dei rapporti con la controparte.
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel Vigilanza sull’attività contrattuale Verifica che in ogni contratto sia: indicato il responsabile del procedimento indicato il termine entro cui devono essere completati gli adempimenti contrattuali; previste penali da applicarsi in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali; prevista, a tal fine, una congrua fideiussione (di norma il 10% del valore del contratto) a carico del fornitore e che questa contenga sempre la clausola di "rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione"; indicato il termine entro cui l'Amministrazione deve effettuare il pagamento delle proprie obbligazioni
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel Controlli per l’acquisizione di beni e servizi Verifica che la procedura di acquisizione sia effettuata mediante una delle modalità previste dalla legge per le forniture di beni e servizi di valore superiore alla soglia comunitaria mediante procedure di pubblico incanto, licitazione privata ed appalto concorso previsti dalla normativa comunitaria; per le forniture di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria mediante pubblici incanti, licitazioni private ed appalti concorsi nell’ambito della normativa nazionale; per l’esecuzione di lavori ed acquisto di beni in economia mediante amministrazione diretta o attraverso il sistema del cottimo fiduciario; acquisizioni mediante “Convenzioni CONSIP” per le acquisizioni di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, in deroga i principi generali, mediante convenzioni con cooperative sociali ai sensi dell’art.5 comma 1 della L. n.381/1991.
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel Vigilanza sull’esecuzione di lavori pubblici Verifica relativa alle fasi del procedimento che riguardano l’aspetto economico finanziario Controllo sulla regolarità finanziaria e sui risultati conseguiti nella realizzazione delle opere pubbliche Esame relativo sia alla fattibilità finanziaria (intesa come capacità di acquisire le risorse finanziarie, le capacità di copertura, la congruità dei piani), che la regolarità (procedure e tempi effettivi rispetto al preventivato) Verifica dei residui e verifica dello Stato di attuazione dei programmi
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel Controllo sulla regolarità finanziaria e sui risultati conseguiti nella realizzazione delle opere pubbliche In presenza di stanziamenti in conto residui per opere e lavori pubblici finanziate e non attivate nel corso degli ultimi due anni, è opportuno che l’Organo di revisione inviti l’ente a riconsiderare la strategicità dell’opera, procedendo, se del caso, a liberare tali stanziamenti a favore del bilancio.
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel Controllo sugli adempimenti fiscali Controlli relativi agli obblighi del sostituto d’imposta: • la corretta effettuazione delle ritenute in acconto o d’imposta; • la regolarità dei versamenti periodici, accertandone la tempestività e la correttezza dell’utilizzo dei codici tributo; • la regolarità delle certificazioni ai sostituiti nei termini previsti; • la corrispondenza con i dati riportati nel Bilancio finanziario (partite di giro).
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel Controllo sugli adempimenti fiscali Regolare tenuta dei registri ai fini IVA per i Servizi commerciali abituali; Per l’ IRAP la corretta applicazione delle regole per il calcolo dell’imposta: • con il metodo retributivo per i Servizi istituzionali; • con il metodo del valore della produzione per i Servizi commerciali abituali.
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel Controllo sugli adempimenti fiscali Verificare la correttezza delle dichiarazioni fiscali: La completa e puntuale compilazione del Mod. 770, quale sostituto d’imposta e del Modello UNICO per Dichiarazione IVA, per i Servizi commerciali abituali, e Dichiarazione IRAP Verifica della tempestiva e corretta presentazione
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione dedica un’apposita sezione all’eventuale rendiconto consolidato. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto Il rendiconto comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. Il rendiconto è approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo. Approvazione anche del rendiconto consolidato. (I comuni sotto i abitanti non redigono conto economico, stato patrimoniale e rendiconto consolidato)
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto Sono allegati al rendiconto (art. 11, comma 4 D. Lgs. 118/11): a) Il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato; c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto Sono allegati al rendiconto (art. 11, comma 4 D. Lgs. 118/11): g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi; h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione ; j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali; k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto Sono allegati al rendiconto (art. 11, comma 4 D. Lgs. 118/11): l) il prospetto dei dati SIOPE; m) l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; n) l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione; o) la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6; p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto Sono allegati al rendiconto (art. 227, comma 5): l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco; b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.
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Art. 239 Tuel d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto CONTO DEL BILANCIO Dimostra i risultati finali della gestione autorizzativa contenuta nel bilancio rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione. Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma della spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza: a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere; b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto CONTO DEL BILANCIO Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa e dei risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio
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Art. 239 Tuel d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto CONTO DEL BILANCIO Al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio (entrambi altresì allegati al certificato del rendiconto.) Ulteriori parametri di efficacia ed efficienza contenenti indicazioni uniformi possono essere individuati dal regolamento di contabilità dell'ente locale.
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Art. 239 Tuel d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto CONTO ECONOMICO Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e rileva il risultato economico dell'esercizio.
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto STATO PATRIMONIALE Lo stato patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio ed è predisposto nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente. Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto La relazione al rendiconto presenta, quale contenuto essenziale, l’attestazione della corrispondenza del rendiconto (conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio), alle risultanze della gestione. L’attestazione ha valore di certificazione della conformità dei dati del rendiconto con i documenti contabili, gli inventari ed i conti del tesoriere e degli altri agenti contabili interni.
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto Non è però bastevole l’attestazione della corrispondenza, dovendo il revisore effettuare una valutazione dei risultati per proporre un miglioramento dell’efficacia, efficienza ed economicità dando possibilità agli organi dell’ente di orientare le successive decisioni.
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto Per la relazione al rendiconto l’Organo di revisore deve controllare utilizzando il metodo a campione: - la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle disposizioni di legge, ai principi contabili ed alle norme regolamentari; - la corrispondenza dei risultati di ciascuna tipologia di entrata ed intervento della spesa con quelli risultanti dalle scritture contabili (previsioni iniziali, previsioni definitive, incassi e pagamenti, determinazione dei residui attivi e passivi); - l’equivalenza delle previsioni e degli accertamenti delle entrate a destinazione specifica con le previsioni e gli impegni di spesa di utilizzo conformemente alle disposizioni di legge;
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto Per la relazione al rendiconto l’Organo di revisore deve controllare utilizzando il metodo a campione: - l’equivalenza delle previsioni e degli accertamenti di entrata con le previsioni e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi; - la corrispondenza del conto del tesoriere con gli incassi e pagamenti risultanti dal conto del bilancio; - il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni; - l’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi degli anni precedenti risultanti dal riaccertamento; - la sussistenza e l’esigibilità dei residui attivi;
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto Per la relazione al rendiconto l’Organo di revisore deve controllare utilizzando il metodo a campione: -l’utilizzo dei fondi a destinazione specifica e vincolata, conformemente alle disposizioni di legge; - la corretta rappresentazione dei riepiloghi e dei risultati di cassa e di competenza; - le gestioni degli agenti contabili interni a denaro e materia, rese nei termini di legge e complete della documentazione giustificativa; - il rispetto dei principi di competenza economica nella rilevazione dei componenti del conto economico; - la regolare tenuta degli inventari, il loro aggiornamento annuale e la corretta rappresentazione delle attività e passività nel conto del patrimonio, nonché la rilevazione delle variazioni che le stesse hanno subito per effetto della gestione;
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto Per la relazione al rendiconto l’Organo di revisore deve controllare utilizzando il metodo a campione: - la conciliazione dei valori espressi nel conto del bilancio con quelli del conto economico e del conto del patrimonio; - la corretta e completa esposizione dei risultati amministrativi nella relazione illustrativa,conformemente alle norme statutarie ed ai regolamenti dell’ente; - che siano stati adempiuti gli obblighi fiscali
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto - attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione Principali attestazioni: a) risultato della gestione di cassa, conciliato con il conto del tesoriere e con il conto presso la tesoreria provinciale. b) il risultato della gestione finanziaria di competenza (accertamenti di competenza – impegni di competenza). Se il risultato è negativo occorre motivarne le cause. c) il risultato d’amministrazione e la sua corretta suddivisione; d) esigibilità dei residui attivi per porre eventuale vincolo sull’avanzo nel caso di crediti di dubbia esigibilità;
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto - rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione L’analisi delle risultanze della gestione finanziaria, economica e patrimoniale, globali e per singolo servizio, permette all’Organo di revisione di formulare valutazioni sui costi, modi e tempi dell’azione amministrativa, nonché di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto - rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione RILIEVI: Concernenti specifiche problematiche, come ad esempio la sussistenza di copioso contenzioso o il ricorso eccessivo all’anticipazione di tesoreria CONSIDERAZIONI: Analisi dei risultati ottenuti e verifica degli scostamenti; analisi storica degli indici
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto - rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione PROPOSTE: Potenziamento di uffici; istituzione di uffici nuovi; implementazione del controllo di gestione; costituire un fondo di svalutazione crediti in caso di dubbia esigibilità di partite accertate
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità L’omessa denuncia comporta l’emersione della responsabilità, laddove il danno poteva essere evitato qualora il revisore avesse vigilato.
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità L’obbligo della denuncia sussiste per gravi irregolarità che diano luogo a responsabilità (danno erariale) o qualora emerga una fattispecie penalmente rilevante. Il momento dal quale scaturisce l’obbligo è quello della conoscibilità dei fatti, tenendo conto che il periodo di prescrizione (5 anni) decorre dal verificarsi del danno o, nel caso di occultamento doloso, dalla sua scoperta.
115
Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. l bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno n. 118, e successive modificazioni. Gli enti locali con popolazione inferiore a abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017.
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità Il referto va al consiglio e la denuncia va inviata alla Procura regionale della Corte dei Conti. In caso di fattispecie penalmente rilevanti la denuncia va presentata alla Procura della Repubblica
118
Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223 L’organo di revisione deve procedere con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e a quello degli altri agenti contabili. Agenti contabili interni ed esterni: - il tesoriere (art. 226 del Tuel), - l’economo (art. 153, comma 7, del Tuel), - ogni altro agente che abbia il maneggio di pubblico denaro o che sia incaricato della gestione dei beni, - coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti.
119
Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223 La verifica trimestrale del tesoriere e degli agenti contabili interni ha lo scopo di verificare la corrispondenza tra: - Scritture contabili dell’agente contabile - Denaro, valori e beni mobili in custodia all’agente, - Scritture contabili dell’ente locale.
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223 I controlli trimestrali: scopo: riconciliare il fondo di cassa al termine del trimestre, risultante dalle scritture contabili del tesoriere con quelle dell’ente locale. A tale fine, occorre verificare, con motivate tecniche di campionamento: - mandati emessi in conto competenza e residui e mandati annullati, come dal giornale dei mandati, - reversali emesse in conto competenza e residui e reversali annullate, come dal giornale delle riversali, - operazioni da regolarizzare, ossia reversali non incassate o riscossioni senza reversali, nonché mandati da pagare e pagamenti senza mandati.
121
Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223 Controllo dell’economato (in base al regolamento di contabilità dell’ente): Occorre verificare: - la coincidenza del saldo di cassa con il saldo contabile delle scritture dell’economo; - la conformità al regolamento di contabilità delle tipologia di spesa e del loro ammontare; - la corretta rendicontazione periodica delle spese, - l’assunzione dei relativi impegni in contabilità; - il reintegro del fondo economale. Occorre effettuare controlli a campione sulla documentazione giustificativa della spesa.
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223 Polizia municipale - l’ufficio può essere agente della riscossione di diverse entrate, quali la riscossione volontaria delle sanzioni per violazione al codice della strada e delle altre sanzioni amministrative e la riscossione volontaria della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche temporanea e della tassa rifiuti temporanea. In tal caso occorre controllare anche la documentazione di supporto (blocchetti dei verbali) e verificare a campione i verbali e le ricevute annullate
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223 Verifica dell’anticipazione di tesoreria (art. 222 Tuel) L’Organo di revisione deve verificare che: l’anticipazione di tesoreria sia assunta nei limiti di cui all’art. 222 del Tuel (massimo 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente in relazione ai primi tre titoli dell’entrata – 5/12 negli ultimi anni). l’anticipazione di tesoreria abbia, per sua natura, carattere temporaneo; dovrebbe essere estinta entro il termine dell’esercizio e se ciò non avviene, l’anticipazione si trasforma in un debito contratto al di fuori delle procedure previste dal Tuel e dalla normativa sul patto di stabilità. La circostanza impatta, quindi, sul monitoraggio annuale del patto di stabilità e va segnalata nella relazione al rendiconto e nel questionario annuale sul rendiconto da trasmettere alla Corte dei conti.
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223 Verifica dell’anticipazione di tesoreria (art. 222 Tuel) Il ricorso reiterato all’anticipazione di tesoreria deve essere attentamente monitorato dal revisore poiché è sintomo di criticità nella gestione finanziaria, solitamente nella riscossione delle entrate di competenza e dei residui attivi.
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel Verifiche di cassa di cui all'articolo 224 Verifica straordinaria di cassa, a seguito del mutamento della persona del sindaco, del presidente della provincia, del sindaco metropolitano e del presidente della Comunità montana Alle operazioni di verifica intervengono l’uscente, il subentrante, il segretario dell’ente, il responsabile dell’ufficio finanziario e l’organo di revisione Il regolamento di contabilità dell’ente disciplina le modalità di svolgimento della verifica straordinaria di cassa
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel 2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno.
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi: A) abolito b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.
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Funzioni dell'organo di revisione.
Art. 239 Tuel 3. L'organo di revisione è dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti. 4. L'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti per essere nominati. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione. 5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali. 6. Lo statuto dell'ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.
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Funzioni dell'organo di revisione.
Altri compiti Tuel Articolo Aziende speciali ed istituzioni. 7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.
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Funzioni dell'organo di revisione.
Altri compiti Tuel Controllo sugli organismi partecipati Il controllo dell’Organo di revisione deve essere finalizzato in particolare: • al rispetto dei vincoli normativi sulla costituzione, organizzazione e gestione degli organismi partecipati e del loro mantenimento; • al rispetto del contratto di servizio e degli obiettivi fissati a motivazione dell’esternalizzazione; • al rispetto delle regole contabili nei rapporti fra Ente ed organismi partecipati; • al riflesso delle gestioni indirette sugli equilibri finanziari anche prospettici dell’Ente; • al rispetto delle regole fiscali; • alla circostanza che le operazioni con gli organismi partecipati non siano elusive del patto di stabilità.
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Funzioni dell'organo di revisione.
Altri compiti Tuel Controllo sugli organismi partecipati (principali verifiche) Verifica sulla liceità della costituzione (sia in relazione all’oggetto dell’organismo partecipato sia in correlazione al procedimento) Verifica del modello di governance degli organismi partecipati Verifica della sussistenza di un’Unità di controllo all’interno dell’ente Verifica in corso di gestione che l’organismo partecipato fornisca all’ente tutta l’informazione e la documentazione necessaria che può avere riflesso sulla contabilità dell’ente -
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Funzioni dell'organo di revisione.
Altri compiti Tuel Controllo sugli organismi partecipati (principali verifiche) Incontri con i revisori e i sindaci dell’organismo partecipato verifica dei budget verifica dei contratti di servizio (nell’ambito anche della vigilanza contrattuale) verifica del rispetto dei limiti di legge sulla composizione dei consigli di amministrazione (D Lgs 175/2016) verifica del rispetto dei limiti di legge sui compensi dei consiglieri di amministrazione (D. Lgs 175/2016)
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Funzioni dell'organo di revisione.
Altri compiti D. Leg.vo 267/00 Articolo Deliberazione di dissesto. 1. La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.
134
Funzioni dell'organo di revisione.
Altri compiti D. Leg.vo 267/00 Articolo Omissione della deliberazione di dissesto. 1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte l'organo regionale di controllo venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti all'ente e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.
135
Funzioni dell'organo di revisione.
Altri compiti D. Leg.vo 267/00 Articolo Liquidazione e pagamento della massa passiva. 11. Entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento, l'organo straordinario della liquidazione è tenuto ad approvare il rendiconto della gestione ed a trasmetterlo all'organo regionale di controllo ed all'organo di revisione contabile dell'ente, il quale è competente sul riscontro della liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e l'effettiva liquidazione.
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Funzioni dell'organo di revisione.
Altri compiti D. Leg.vo 267/00 Articolo Durata della procedura di risanamento ed attuazione delle prescrizioni recate dal decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. 2. Le prescrizioni contenute nel decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio sono eseguite dagli amministratori, ordinari o straordinari, dell'ente locale, con l'obbligo di riferire sullo stato di attuazione in un apposito capitolo della relazione sul rendiconto annuale. 3. L'organo della revisione riferisce trimestralmente al consiglio dell'ente ed all'organo regionale di controllo.
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Funzioni dell'organo di revisione.
Altri compiti D. Leg.vo 267/00 Predissesto Art. 243 bis: I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere
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Funzioni dell'organo di revisione.
Altri compiti D. Leg.vo 267/00 Predissesto Art. 243 bis: Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.
139
Funzioni dell'organo di revisione.
Altri compiti D. Leg.vo 267/00 Predissesto Art. 243 bis: Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere: a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;
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Funzioni dell'organo di revisione.
Altri compiti D. Leg.vo 267/00 Predissesto Art. 243 bis: b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio; c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano; d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.
141
Funzioni dell'organo di revisione.
Altri compiti D. Leg.vo 267/00 Predissesto Art. 243 quater: 6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti
142
Funzioni dell'organo di revisione.
Altri compiti D. Leg.vo 267/00 Verifica del rispetto degli obiettivi annuali del patto di stabilità interna Opportuno un apposito capitolo nelle relazioni al preventivo e al consuntivo Segnalazione alla Corte dei Conti di eventuali operazioni poste in essere per aggirare gli obblighi del patto di stabilità (tra le altre, esternalizzazioni di servizi a gestori paralleli con affidamento diretto senza gara pubblica, operazioni di concessioni di credito e di rimborso di credito con soggetti controllati e/o collegati, operazioni di leasing “in costruendo” e/o di project financing, cessioni di crediti e di debiti, ecc.). Particolare attenzione ai rapporti con gli organismi partecipati
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Funzioni dell'organo di revisione.
Altri compiti D. Leg.vo 267/00 Verifica adozione programmazione triennale del fabbisogno di personale e verifica della riduzione programmata delle spese di personale (Tuel art. 91 – L. n. 449/97 art. 39 – L. n. 488/2001 art. 19 comma 8 – D.L.gs n.165/2001 art. 6) L’Organo di revisione deve pertanto esprimere un parere sul documento di programmazione triennale del personale, verificando che lo stesso sia finalizzato alla riduzione programmata delle spese. In sede di rendiconto occorrerà dimostrare se l’obiettivo programmatico è stato conseguito.
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Funzioni dell'organo di revisione.
Altri compiti D. Leg.vo 267/00 Verifica contrattazione integrativa (D. lgs. n. 165/2001 art. 40) bis) Vigilanza acquisizione di servizi sul mercato e personale (D. lgs n. 165/2001 art. 6 bis aggiunto dalla L. 69/2009 art. 22) Sottoscrizione certificazione bilancio di previsione e Conto del bilancio (art. 161 Tuel)
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Funzioni dell'organo di revisione.
Altri compiti D. Leg.vo 267/00 Vigilanza sul rispetto dei termini di pagamento (art. 9 DL 78/09) Relazione alla Corte dei Conti sul preventivo e sul rendiconto (art. 1, commi 166, 167, 168 L. 266/05) Invio dei questionari alla Sezione regionale della Corte dei Conti Asseverazione trasferimento di risorse (art. 3, comma 32 L. 244/2007, in correlazione al comma 30: Le amministrazioni che, nel rispetto del comma 27, costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.)
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Funzioni dell'organo di revisione.
Altri compiti D. Leg.vo 267/00 Rapporto sul rispetto dei termini di pagamento (art. 9 DL 78/09) Controllo sui contratti di servizio D.P.R. n.168/2010 art. 8 co. 10 che regolamenta l’attuazione del D.L. 112/200 art. 23 bis) Verifica annuale del conto del personale (art. 60, comma 2 D. Lgs. 165/01) Parere ai sensi dell’art. 3 comma 10 bis 114/14
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Funzioni dell'organo di revisione.
Altri compiti D. Leg.vo 267/00 Verifica e valutazione affidamento incarichi superiore a Euro 5.000,00 (art. 1, comma 42 L. 311/2004) L’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all’assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Verifica ed asseverazione certificazione Ici abitazione principale e fabbricati categoria D D.L. n.154/2008 art.2 comma 6 e art.2-quater, comma 7, D.L. n.154/2008
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Funzioni dell'organo di revisione.
Altri compiti D. Leg.vo 267/00 Relazione fine mandato (art. 4 D.lgs. 149/11): La relazione di fine mandato e’ sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall’organo di revisione dell’ente locale.
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Funzioni dell'organo di revisione.
Altri compiti D. Leg.vo 267/00 Relazione fine mandato (art. 4 D.lgs. 149/11): La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attivita’ normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: a) sistema ed esiti dei controlli interni; b) eventuali rilievi della Corte dei conti; c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realta’ rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualita-costi; f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.
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Funzioni dell'organo di revisione.
Altri compiti D. Leg.vo 267/00 DUP (Documento Unico di Programmazione (art. 170 Tuel) Da approvare entro il 31 luglio di ciascun anno; è atto presupposto indispensabile per la programmazione Il principio contabile 4/1 al punto 8 stabilisce che il Dup è il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione. La Sezione Strategica (SeS – punto 8.2) individua le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione La Sezione Operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell’Ente
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Funzioni dell'organo di revisione.
Altri compiti D. Leg.vo 267/00 DUP (Documento Unico di Programmazione (art. 170 Tuel) Arconet: Il Consiglio deve esaminare e discutere il Dup e lo può approvare può chiedere integrazioni e modifiche Arconet: il parere dell’organo di revisione è necessario sulla delibera di giunta, secondo le modalità stabilite dal regolamento, a supporto della delibera del consiglio
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Funzioni dell'organo di revisione.
Altri compiti D. Leg.vo 267/00 DUP (Documento Unico di Programmazione (art. 170 Tuel) Verifiche dell’organo di revisione: Completezza del documento in base al principio contabile 4/1 Coerenza interna del Dup col programma di mandato (sostituisce la relazione previsionale e programmatica e il piano generale di sviluppo) Definizione del Gruppo dell’amministrazione pubblica (ove esistente) Adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza col Dup
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Funzioni dell'organo di revisione.
Altri compiti D. Leg.vo 267/00 DUP (Documento Unico di Programmazione (art. 170 Tuel) Verifiche dell’organo di revisione: d) Adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza col Dup Programma triennale dei lavori pubblici Programmazione del fabbisogno del personale Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa Piano delle alienazione e valorizzazioni immobiliari
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Responsabilità dell’organo di revisione
Art. 240 Tuel I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
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Art. 240 Tuel Diligenza del mandatario: Art c.c.: il mandatario è tenuto ad adempiere al suo mandato con la diligenza del buon padre di famiglia La responsabilità trae origine dal rapporto di servizio che si instaura tra il revisore e l’ente controllato La responsabilità è solidale tra i revisori
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Art. 240 Tuel Responsabilità patrimoniale In caso di mancata vigilanza o mancata segnalazione il revisore risponde delle ipotesi di dolo o colpa grave. Il revisore risponde anche dei comportamenti omissivi qualora risulti che il danno non si sarebbe verificato, o sarebbe stato eliminato o ridotto se i revisori avessero tenuto una condotta diligente.
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Art. 240 Tuel Danno patrimoniale Differenza tra la situazione patrimoniale effettiva e quella teorica che sarebbe esistente qualora l’evento non si fosse verificato Elementi costitutivi della responsabilità patrimoniale: l’evento dannoso il comportamento doloso o colposo del revisore il nesso di causalità tra comportamento e evento
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Art. 240 Tuel Elementi oggettivi della responsabilità patrimoniale: la sussistenza del danno, il vulnus del patrimonio dell’ente, dell’erario Il comportamento commissivo o omissivo del revisore L’effettività e la quantificazione del danno
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Art. 240 Tuel Elementi soggettivi della responsabilità patrimoniale: DOLO Evento che è il risultato di un comportamento omissivo o commissivo che è da colui che agisce voluto o previsto come conseguenza della propria azione COLPA GRAVE Comportamento di straordinarie ed inscusabili negligenza, imperizia, imprudenza, non tenendo comportamenti diligenti quali tutti osserverebbero nella medesima situazione
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Responsabilità penale Falso ideologico (art. 479 c.p.) I revisori rispondono della veridicità delle proprie attestazioni. La violazione della veridicità costituisce falsità ideologica. Il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’articolo 476 (reclusione da 1 a 6 anni)
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Responsabilità penale Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
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Responsabilità penale Rifiuto d’atti d’ufficio (art. 328 c.p.) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.
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Responsabilità penale Omessa denuncia di reato (art. 361 c.p.) Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516.
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Responsabilità dell’organo di revisione
Responsabilità penale Rivelazione di segreti d’ufficio (art. 326 c.p.) Il revisore è, ai sensi dell’art. 240 Tuel, tenuto a conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
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Responsabilità penale Rivelazione di segreti d’ufficio (art. 326 c.p.) Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.
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Caso di dissesto - Gli amministratori che la Corte dei Conti ha ritenuto responsabili di danni cagionati con dolo o colpa grave nei 5 anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire l’incarico di revisore per 10 anni, ove la Corte accerti che il dissesto è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l’amministratore è stato ritenuto responsabile .
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Caso di dissesto - qualora a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei Conti accerti gravi responsabilità del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, i componenti del collegio riconosciuti responsabili non possono essere nominati revisori per un periodo fino a 10 anni, in funzione della gravità accertata
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