La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Documenti di trasporto internazionale

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Documenti di trasporto internazionale"— Transcript della presentazione:

1 Documenti di trasporto internazionale
Concetti base e Definizioni Davide Lega

2 TERRITORIO DOGANALE COMUNITARIO
Il territorio doganale della Comunità non coincide esattamente con la somma dei territori che fanno parte del territorio geofisico della Comunità. Infatti alcune zone rientranti nei diversi territori nazionali sono escluse dal territorio doganale comunitario, mentre altri territori che non fanno parte del territorio geofisico della Comunità sono considerati a tutti gli effetti all’interno del territorio doganale comunitario. Oltre ai 27 paesi costituenti l’Unione Europea, sono compresi nel territorio doganale comunitario: a) territori austriaci di Jungholz e Mittelberg b) Principato di Monaco c) Repubblica di San Marino d) Dipartimenti d’Oltremare francesi (DOM – Martinica, Guadalupa, Guyana francese e Reunion)) e) Isola di Man (Gran Bretagna) f) Isole Canarie (Spagna) Davide Lega

3 TERRITORIO DOGANALE COMUNITARIO
I territori facenti parte del territorio geofisico della Comunità ma non rientranti nel territorio doganale comunitario sono: a) Isole Faeroer (Danimarca) b) Groelandia c) Isola di Helgoland (Germania) d) Territorio di Busingen (Germania) e) Ceuta e Melilla (Spagna) f) Territori d’oltremare francesi (TOM – Polinesia francese, Wallis e Futuna, Nuova Caledonia, isole antartiche ed australi francesi) e Collettività Territoriali di Mayotte, di St. Pierre e Miquelon. g) Livigno e Campone d’Italia h) acque nazionali italiane del Lago di Lugano (tra Ponte Tresa e Porto Ceresio) Quando si devono raggiungere territori di paesi membri della UE che non fanno parte del Territorio continentale dell’Unione Europea, la merce deve essere accompagnata dal documento T2L, che attesta la libera circolazione delle merci nell’Unione Europea. Davide Lega

4 Destinazione doganali
Le destinazioni doganali sono: - il vincolo della merce ad un regime doganale - l’introduzione in zona franca o in deposito franco - la riesportazione fuori del territorio doganale della Comunità - la distruzione Davide Lega

5 Regimi doganali I regimi doganali sono:
- esportazione definitiva (Reg. 1) - perfezionamento passivo: Temporanea Esportazione con lavorazione / ammissione temporanea. (Reg. 2) - riesportazione (Reg. 3) - immissione in libera pratica / importazione definitiva (Reg. 4) - perfezionamento attivo: Temporanea Importazione con lavorazione / l’ammissione temporanea (Reg. 5) - reimportazione (Reg.6) - introduzione in deposito doganale (Reg. 7) - transito (Reg. 8 ) - trasformazione sotto controllo doganale (Reg. 9) Davide Lega

6 DEPOSITO DOGANALE Il deposito doganale è il luogo, autorizzato dall’autorità doganale e sottoposto al suo controllo, deputato ad immagazzinare merci non comunitarie senza che siano assoggettate ai dazi di importazione, all’IVA o a qualsiasi altra imposizione o restrizione quantitativa eventualmente prevista per la loro immissione in libera pratica. I soggetti autorizzati all’esercizio di un deposito doganale possono anche gestire il cosiddetto “deposito fiscale”, previsto dall’art. 50 bis del Dl 30 agosto 1993 n. 331, in cui è consentito introdurre beni comunitari o nazionali senza il pagamento dell’Iva. Il regime del deposito doganale è un regime economico sospensivo in quanto durante lo stoccaggio della merce nel deposito il pagamento dei diritti doganali resta sospeso e la procedura sospensiva consente di negoziare le merci giacenti nel deposito come se si trovassero ancora all’estero. Davide Lega

7 DEPOSITO DOGANALE La durata di permanenza delle merci in regime di deposito doganale non è soggetta ad alcuna limitazione I soggetti coinvolti nel deposito doganale sono due: il depositario, cioè la persona autorizzata a gestire il deposito ed il depositante, ossia il soggetto vincolato dalla dichiarazione di introduzione nel deposito. Per l’estrazione della merce e quindi la successiva immissione in consumo nel territorio nazionale ed il pagamento dei dazi all’importazione, dell’Iva e delle eventuali accise, o la riesportazione fuori del territorio doganale della Comunità Europea, il depositante deve presentare apposita dichiarazione in dogana (Mod. IM4 o T1), mentre il depositario scaricherà la merce nella contabilità di magazzino Davide Lega

8 Che cos’è il T1? Il T1 (NCTS) è un documento informatico emesso da una dogana chiamata “Ufficio di partenza”, e destinato ad un’altra dogana chiamata “Ufficio di destinazione”. Al T1 viene assegnato un numero denominato MRN, unico in tutta l’Unione Europea e riconoscibile su tutto il suo territorio. Il T1 è riconoscibile perché compare la scritta T1 nel riquadro 1 del modello DAU. Il T1 viene utilizzato quando si deve spostare una spedizione non comunitaria da un punto all’altro dell’Unione Europea, senza riscossione dei diritti doganali. Davide Lega

9 Che cos’è il Transito (NCTS)?
NCTS significa “New Community Transit System” (Nuovo Sistema di Transito Comunitario).Quando una spedizione sotto controllo doganale deve essere spostata da un punto all’altro nell’Unione Europea, questa viene scortata da un documento T1 o T2. Il Transito è un operazione “garantita”. Per poterla effettuare bisogna garantire i diritti doganali. Quando la merce arriva alla dogana di destinazione, questa scarica il documento ed il Transito è concluso, se questo non accade la dogana incassa i diritti doganali garantiti. Ci sono due tipi di transito: Il Transito Comunitario Esterno. Per questo tipo si usa il modello T1 Il Transito Comunitario Interno. Per questo tipo si usa il modello T2. Davide Lega

10 DICHIARAZIONE DOGANALE E MODULISTICA
La dichiarazione doganale non deve essere considerato come un documento finalizzato al solo adempimento degli obblighi tributari bensì come un atto pubblico capace di produrre determinati effetti giuridici che, dopo ricevuto le dovute attestazioni della dogana, diventa atto definitivo che certifica l’avvenuto adempimento di tutti gli obblighi e formalità prescritte in relazione alle singole destinazioni doganali. Questo aspetto è di fondamentale importanza per capire la delicatezza delle operazioni messe in atto in sede doganale, che sono a tutti gli effetti una manifestazione di volontà del proprietario delle merci: tale manifestazione viene ufficializzata e resa esecutiva dalla dogana attraverso il procedimento comunemente conosciuto come operazione doganale. Davide Lega

11 PROVA DELL’ESPORTAZIONE
(ECS Export Control System) Dal 1° luglio 2009 è obbligatorio l’invio telematico delle dichiarazioni di esportazione •L’esportatore presenta la dichiarazione di esportazione presso il proprio ufficio doganale competente per territorio •La dogana di esportazione, una volta accetta la dichiarazione, consegna al dichiarante il DAE –Documento Accompagnamento Esportazione, che sostituisce la copia 3 del DAU •Invia telematicamente alla dogana di uscita designata i dati dell’operazione •La dogana di uscita riceve il DAE, controlla la merce, e invia alla dogana di esportazione il messaggio “risultati di uscita” riportando sul DAE il numero MRN (MovementReferenceNumber) •Il MRN è verificabile sul sito dell’Agenzia delle Dogane (merci uscite dall’Italia) o sul sito comunitario EXPORT (merci uscite da Paese UE) Davide Lega

12 DICHIARAZIONE DOGANALE E MODULISTICA
La dichiarazione doganale viene presentata in dogana su un apposito modulo, il DAU (Documento Amministrativo Unico) nel quale vengono riportati e posti in evidenza tutti gli elementi ed i dati relativi alla merce, quelli del suo arrivo in dogana, quelli relativi alle questioni tariffarie ed al pagamento dei tributi e quelli relativi alla disciplina economica. Per le operazioni di esportazione la merce viene scortata dal modello DAE (Documento di Accompagnamento all’Esportazione), per il transito (T1/T2) viene corredato da un DAT (Documento di Accompagnamento al Transito). L’evoluzione telematica del lavoro in dogana ha apportato, nel corso degli ultimi anni, all’avvio di un complesso sistema di controlli integrato. Gli operatori che, agiscono in Procedura Domiciliata, sono autorizzati ad effettuare esportazioni e importazioni (salvo limitazioni relative alla tipologia di merce dichiarata, come ad esempio armi, merci sottoposte a controllo Cites, merci che coinvolgono Accise ecc.) in ambiente totalmente informatizzato Davide Lega

13 DICHIARAZIONE DOGANALE E MODULISTICA
L’ Agenzia delle Dogane ha previsto ambienti di lavoro distinti: il sistema ECS (Export Control System)per le esportazioni, il sistema NCTS (New Computerized Transit System) per le operazioni di transito e, di recentissima introduzione, il progetto AIS (Automated Import System) che prevede l’estensione dell’obbligo della dichiarazione elettronica per tutte le dichiarazioni di importazione e lo sdoganamento centralizzato. La prima fase di tale progetto è costituita dall’ICS (Import Control System), le cui funzionalità sono già operative, che prevede il controllo dei requisiti di sicurezza delle merci in ingresso nel territorio della U.E. tramite la Dichiarazione Sommarie di Entrata (ENS). Davide Lega

14 DICHIARAZIONE DOGANALE E MODULISTICA
Questi sistemi di controllo automatizzato sono stato concepito per coniugare le esigenze di controllo prettamente doganali con quelle più generali di sicurezza e rintracciabilità. Ogni documento doganale, infatti, è contraddistinto da un MRN: è l’acronimo di Movement Reference Number ed è un numero assegnato dal sistema telematico delle Dogane attraverso il quale vengono identificati e tracciati tutti i documenti per l’esportazione, l’importazione o il transito. In una apposita sezione del sito, SI Può ANDARE al link ai motori di ricerca dell’Agenzia delle Dogane per facilitare il controllo delle spedizioni. Davide Lega


Scaricare ppt "Documenti di trasporto internazionale"

Presentazioni simili


Annunci Google