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Avv. Umberto Fantigrossi

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Presentazione sul tema: "Avv. Umberto Fantigrossi"— Transcript della presentazione:

1 Avv. Umberto Fantigrossi
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO CAMERA DI COMMERCIO DI LECCO – 14 DICEMBRE 2017 Avv. Umberto Fantigrossi

2 LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO
LA TUTELA DELLA PRIVACY: CENNI STORICI LA FABBRICA DELLE REGOLE: LE FONTI PICCOLO GLOSSARIO I CONFINI DELLA MATERIA IL REGOLAMENTO 679/2016: STRUTTURA ED OBIETTIVI I FONDAMENTALI COSA FARE ADESSO

3 1.1. LA TUTELA DELLA PRIVACY: CENNI STORICI
- 1890: La Harward Law Review pubblica un articolo con il titolo «Right to privacy» (right to be let alone); - 1950: si firma a Roma la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) – art. 8 «Diritto al rispetto della vita privata e famigliare» - 1970: Legge 300 (Statuto dei lavoratori) limiti all’utilizzo di impianti audiovisivi – divieto di indagini sulle opinioni; - 1981: Convenzione n. 108 – il trattamento automatizzato dei dati sottoposto a limiti e garanzie

4 1.2. LA TUTELA DELLA PRIVACY: CENNI STORICI
1981: Legge n. 121 (Nuovo ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza) disciplina natura ed entità dei dati e controlli 1995: Direttiva 95/46/CE in materia di protezione dei dati personali (la c.d. Direttiva madre) 1996: Legge 675 prima disciplina nazionale organica in materia di tutela dei dati personali 1997: Direttiva 97/66/CE sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (la c.d. Direttiva figlia) 2003: Decreto Legislativo n. 196 (Codice in materia di dati personali

5 2.1. LA FABBRICA DELLE REGOLE: LE FONTI
- A Le fonti comunitarie (La Carta dei diritti fondamentali; Il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; il Regolamento (UE) 27 aprile 2016 n. 679 (1) La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale. L'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. Efficacia diretta in ragione del principio del «primato dei diritto comunitario»

6 B Le fonti nazionali 2.2. LA FABBRICA DELLE REGOLE: LE FONTI - II -
B.1. Primarie L’art. 13 della Legge n. 163/2017 delega il governo ad adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del Reg. 679 B. 2 Secondarie Regolamenti, Codici di condotta, provvedimenti generali dell’Autorità

7 3.1. PICCOLO GLOSSARIO (art. 4 Reg 679)
dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

8 3.2. PICCOLO GLOSSARIO (art. 4 Reg 679) - II -
titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri; consenso dell'interessato: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;

9 4.1. I CONFINI DELLA MATERIA
È opportuno che la protezione prevista dal presente regolamento si applichi alle persone fisiche, a prescindere dalla nazionalità o dal luogo di residenza, in relazione al trattamento dei loro dati personali. Il presente regolamento non disciplina il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compresi il nome e la forma della persona giuridica e i suoi dati di contatto (Considerand0 14 Reg 679). Al fine di evitare l'insorgere di gravi rischi di elusione, la protezione delle persone fisiche dovrebbe essere neutrale sotto il profilo tecnologico e non dovrebbe dipendere dalle tecniche impiegate. La protezione delle persone fisiche dovrebbe applicarsi sia al trattamento automatizzato che al trattamento manuale dei dati personali, se i dati personali sono contenuti o destinati a essere contenuti in un archivio (Considerando 15 Reg 679).

10 4.2. I CONFINI DELLA MATERIA
Il presente regolamento non si applica al trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica nell'ambito di attività a carattere esclusivamente personale o domestico e quindi senza una connessione con un'attività commerciale o professionale. Le attività a carattere personale o domestico potrebbero comprendere la corrispondenza e gli indirizzari, o l'uso dei social network e attività online intraprese nel quadro di tali attività. Tuttavia, il presente regolamento si applica ai titolari del trattamento o ai responsabili del trattamento che forniscono i mezzi per trattare dati personali nell'ambito di tali attività a carattere personale o domestico (Considerando 18).

11 173 Considerando 99 Articoli
5.1. IL REGOLAMENTO 679/2016: La STRUTTURA 173 Considerando 99 Articoli Capo I Disposizioni generali Capo II Principi Capo III Diritti dell’interessato Capo IV Titolare del trattamento e responsabile del trattamento Capo V Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o Org. Int. Capo VI Autorità di controllo indipendenti Capo VII Cooperazione e coerenza Capo VIII Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni Capo IX Disposizioni relative a specifiche situazioni di trattamento Capo X Atti delegati e atti di esecuzione Capo XI Disposizioni finali

12 5.2. IL REGOLAMENTO 679/2016: Gli OBIETTIVI
Per assicurare un livello coerente di protezione delle persone fisiche in tutta l'Unione e prevenire disparità che possono ostacolare la libera circolazione dei dati personali nel mercato interno, è necessario un regolamento che garantisca certezza del diritto e trasparenza agli operatori economici, comprese le micro, piccole e medie imprese, offra alle persone fisiche in tutti gli Stati membri il medesimo livello di diritti azionabili e di obblighi e responsabilità dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento e assicuri un monitoraggio coerente del trattamento dei dati personali, sanzioni equivalenti in tutti gli Stati membri e una cooperazione efficace tra le autorità di controllo dei diversi Stati membri. Per il buon funzionamento del mercato interno è necessario che la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione non sia limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. (Considerando 13)

13 6.1. I FONDAMENTALI (I Principi) (art. 5)
1. I dati personali sono: a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»); b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»); c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»); d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);

14 6.2. I FONDAMENTALI (I Principi) (art. 5) (segue)
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»); f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»). 2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo («responsabilizzazione»).

15 6.3. (segue) (Liceità del trattamento) (art. 6)
1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica; e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

16 6.4. (segue) (Liceità del trattamento) (art. 6)
f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti.

17 6.5. (segue) (Consenso) (art. 7)
1.Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali. 2. Se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante.

18 6.6. (segue) (Consenso) (art. 7)
3. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l'interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato. 4. Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l'eventualità, tra le altre, che l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all'esecuzione di tale contratto.

19 6.6. (segue) (Diritti degli interessati) (artt. 12-23)
Diritto alla trasparenza (informazione ed accesso) (art ); Diritto di rettifica (art. 16) Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) (art. 17) Diritto di limitazione di trattamento (art. 18) Diritto alla portabilità dei dati (art. 20) Diritto di opposizione (art. 21 – 22)

20 6.7. (segue) L’approccio basato sulla prevenzione del rischio e quindi sulla responsabilizzazione (artt e Capo IV) - Privacy by design: configurare i trattamenti prevedendo fin dall’inizio le garanzie indispensabili per tutelare i diritti degli interessati e rispettare i requisiti del regolamento , attuazione in base alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (art. 35); - Privacy by default: mettere in atto le misure tecniche ed operative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità di trattamento Designazione del responsabile della protezione dei dati (RPD) (DPO) (art. 37)

21 7. COSA FARE ADESSO (in vista del 25 maggio 2018)
CONSAPEVOLEZZA Il primo passo da compiere è verificare che le persone chiave della struttura organizzativa del titolare siano consapevoli dell’entrata in vigore del Regolamento europeo e dell’impatto che la nuova disciplina avrà, attivandosi per individuare le maggiori aree di rischio e avviando le procedure per adeguarsi ai nuovi adempimenti (tra cui, ad esempio, il registro dei trattamenti). DATI TRATTATI Individuare e documentare quali siano i dati trattati, da dove provengano e a chi vengono comunicati, pianificando procedure di verifica che coinvolgano l’intera struttura o alcune aree. INFORMATIVE Le informative privacy devono essere il prima possibile aggiornate e integrate in base ai nuovi elementi individuati nel Regolamento europeo


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