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MANUALE PER L’ESPERTO DEL MONDO DEL LAVORO DELLE

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Presentazione sul tema: "MANUALE PER L’ESPERTO DEL MONDO DEL LAVORO DELLE"— Transcript della presentazione:

1 MANUALE PER L’ESPERTO DEL MONDO DEL LAVORO DELLE
COMMISSIONI ESAMINATRICI REGIONE PIEMONTE Direzione Coesione Sociale Settore Standard formativi e Orientamento professionale

2 LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E L’EUROPA: un’eredità che viene da lontano
Raccomandazione Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 ( EQF) sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente. Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno sull’istituzione del sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET), per agevolare il trasferimento di crediti per i risultati dell’apprendimento da un sistema di qualifiche ad un altro o da un percorso di apprendimento ad un altro; Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale, che richiede agli Stati Membri di dotarsi entro il 2018 di sistemi nazionali per la convalida dell'apprendimento non formale e informale Raccomandazione del Consiglio del 22 marzo 2017 che abroga la precedente Racc. EQF

3 LA CERTIFICAZIONE IN ITALIA: SIGNIFICATIVI PASSI AVANTI
Legge 28 giugno 2012 , n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita che prevede l’implementazione di un sistema pubblico di certificazione delle competenze fondato su standard minimi di servizio omogenei sul territorio nazionale”;  Decreto legislativo 13 del 16 gennaio 2013, “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;

4 DISTINGUIAMO: NON TUTTO E’ CERTIFICAZIONE...
ATTESTAZIONE DI PARTE PRIMA Responsabilità del soggetto che dichiara (es. autodichiarazione) ATTESTAZIONE DI PARTE SECONDA Responsabilità dell’ente che eroga la formazione (ente TITOLATO ai sensi del d.lgs. 13/13) e che rilascia un attestato a in esito ad esame interno. ATTESTAZIONE DI PARTE TERZA (CERTIFICAZIONE) Responsabilità dell’ente TITOLARE che rilascia il CERTIFICATO, in esito al superamento di un ESAME con COMMISSIONE ESTERNA (che è parte terza rispetto sia all’esaminando sia all’ente che eroga la formazione).

5 PER APPROFONDIRE: NORMATIVA REGIONALE OGGI
d.g.r / Normativa quadro degli standard formativi d.r.g /2016- Nuovi criteri di certificazione d.d. 420/2016- Nuovi format di attestazione delle competenze

6 DGR 48/2016 NUOVI CRITERI DI CERTIFICAZIONE
Recepimento dal d.lgs. 13/13 delle definizioni di: ENTE TITOLARE (MIUR, Ministero dello Sviluppo Economico, Regioni, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) ENTE TITOLATO (individuato dall’Ente Titolare – es. Agenzie ed Enti accreditati) Attestazione di parte prima, di parte seconda e di parte terza. ELEMENTO MINIMO CERTIFICABILE E’ LA COMPETENZA COMPETENZA = CONOSCENZE ESSENZIALI + ABILITA’ MINIME

7 DGR DEL 29 LUGLIO 2011 NUOVA DISCIPLINA SULLE COMMISSIONI ESAMINATRICI ELENCO PRESIDENTI ELENCO ESPERTI DEL MONDO DEL LAVORO COMMISSIONE TIPO (PRESIDENTE +ESPERTO DEL MONDO DEL LAVORO + ESPERTO DELLA FORMAZIONE) COMMISSIONI REGOLAMENTATE ES. O.S.S., SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, RIMOZIONE AMIANTO…

8 VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
Accertare l’effettivo possesso da parte del candidato delle competenze di un profilo del Repertorio degli Standard formativi della Regione Piemonte Accedono alla certificazione di parte terza: Le persone che hanno completato in modo positivo un percorso formativo Le persone che in seguito all’erogazione di un servizio di individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali hanno tutte le competenze validate Se il candidato supera l’esame finale riceve un’attestazione di parte terza (certificato con allegato).

9 1 2 3 ITER PER L’ESAME NOMINA DELLA COMMISSIONE DI ESAME
SVOLGIMENTO DELL’ESAME FINALE 3 ATTESTAZIONE

10 PROVE COMPLESSIVE DI VALUTAZIONE - PCV
Prove Standard Prove predisposte dalle Commissioni Tecniche Regionali ed erogate senza apportare modifiche agli elementi che le compongono, che sono standard a livello regionale Prove Standard a Criteri Unificati Prove predisposte dalle Commissioni Tecniche Regionali che definiscono i criteri di valutazione ed alcuni elementi della PCV. Le agenzie, seguendo le indicazioni date dalle Commissioni tecniche, personalizzano alcune parti della PCV Prove Nuove Prove predisposte dagli enti di formazione che vengono validate dalla Regione Piemonte

11 STRUTTURA DELLE PROVE Le PCV sono costituite da un insieme di SOTTOPROVE (es. questionario, prova pratica, colloquio, ecc.) STRUTTURA DELLA PCV Punteggio massimo 100/100 Soglia di superamento della PCV Soglia al di sotto della quale la PCV nel suo complesso non si intende superata. Di norma la soglia è 60/100 Durata complessiva della PCV Durata massima, comprensiva di somministrazione delle prove previste e del colloquio individuale. Ciascuna PCV ha una propria durata, che non può però essere superiore alle 24 ore

12 STRUTTURA DELLE SOTTOPROVE DELLA PCV
Peso Peso delle sottoprove sul totale della PCV (in centesimi) Soglia Valore soglia al di sotto del quale viene azzerato il punteggio ottenuto per quella specifica prova. Ad esempio, se in un questionario l’allievo ha totalizzato 35 punti ma la soglia del questionario è 40/100, l’allievo otterrà per quella prova 0 punti. Durata Durata di ogni singola sottoprova per tutto il gruppo-classe. Ad esempio, se la durata del colloquio è di 4 ore, tutti gli allievi dovranno essere colloquiati entro le 4 ore previste. Se la durata del questionario è di 1 ora, tutti gli allievi dovranno completare la prova entro 1 ora. Griglie di Osservazione (GDO) Insieme di matrici utilizzate per l’attribuzione della valutazione di ciascuna sottoprova o dei crediti valutativi. Questionario (QST) Questionario a risposta chiusa. Ogni PCV può avere 1 o 2 questionari. Allegati Documenti allegati alla PCV o alle sottoprove che vengono consegnati agli allievi e/o ai docenti/commissione di esame, al fine di illustrare le attività che devono essere svolte nella PCV.

13 PUNTEGGIO DELL’ESAME Il punteggio complessivo dell’esame è dato solitamente da: Punteggio massimo riconoscibile quale credito valutativo Punteggio massimo attribuibile alla PCV. Ad esempio: Nei percorsi non regolamentati per adulti solitamente la prova pesa 80/00 e il credito valutativo 20/100 Nei percorsi dell’obbligo di istruzione la prova pesa 50/100 e il credito valutativo 50/100

14 QUESTIONARIO Sono composti da una serie di domande a risposta chiusa:
- SCELTA MULTIPLA - ORDINAMENTO - ABBINAMENTO - COMPLETAMENTO. Hanno modalità base (si erogano tutte le domande) o random (si erogano solamente alcune domande selezionate dal software) I punteggi delle singole domande possono essere tra di loro equivalenti o differenti Possono essere erogati online o in modo cartaceo

15 GRIGLIE DI OSSERVAZIONE - GDO
Sono utilizzate dalla Commissione esaminatrice per valutare le performance dell’allievo Sono costituite da una serie di MATRICI, che presentano una scala di giudizi e che vengono utilizzate per attribuire i punteggi delle prove Nell’attribuzione dei punteggi, è possibile compilare sul sistema ogni singola matrice, oppure attribuire un punteggio complessivo (sempre in relazione ai criteri di valutazioni definiti nella Griglia di Osservazione)

16 MISURE COMPENSATIVE Per esercitare una professione regolamentata a livello nazionale, i cittadini in possesso di un titolo estero fanno richiesta al Ministero competente del riconoscimento del titolo Il Ministero effettua un’istruttoria sulla documentazione e: Riconosce il titolo Non riconosce il titolo Riconoscere il titolo a seguito al superamento di una misura compensativa La Regione predispone una prova particolare che dovrà tenersi di fronte a una commissione esaminatrice. L’esame viene gestito FUORI PROCEDURA La prova è specifica L’erogazione dell’esame è cartaceo Il verbale di esame è cartaceo, unico e firmato da tutti i componenti della Commissione


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