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IL TESTO UNICO AMBIENTALE e la legislazione in materia di rifiuti

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Presentazione sul tema: "IL TESTO UNICO AMBIENTALE e la legislazione in materia di rifiuti"— Transcript della presentazione:

1 IL TESTO UNICO AMBIENTALE e la legislazione in materia di rifiuti
La Tutor presenta il docente dell’Unità didattica, il titolo dell’unità didattica, e fa eventuali comunicazioni alla classe. TEMPO massimo 3. 17/09/2018

2 Esiste una definizione Come è tutelato l’ambiente?
Parole chiave Cosa è un rifiuto? RIFIUTI Come lo definiamo? INQUINAMENTO Esiste una definizione giuridica di ambiente? AMBIENTE Il docente sintetizza la discussione precedente, elencando le parole chiave e le questioni che queste aprono. TEMPO 3-5 Minuti. Come è tutelato l’ambiente? TUTELA 17/09/2018

3 Testo Unico Ambientale: D.lgs. 152/06
Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” (Supp. Ord. G.U. n. 88 del 14/04/06) Parte prima: ambiti di applicazione, finalità Parte seconda: VAS, VIA e IPPC Parte terza: difesa suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall’inquinamento, gestione risorse idriche Parte quarta: gestione dei rifiuti, bonifica siti inquinati Parte quinta: tutela dell’aria e riduzione emissioni in atmosfera Parte sesta: tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente 17/09/2018

4 D.lgs. 152/06 - Parte Quarta Disciplina la gestione rifiuti e bonifica siti contaminati, anche in attuazione di direttive comunitarie sui: Rifiuti Rifiuti pericolosi Oli usati Batterie esauste Rifiuti di imballaggio PCB (policlorobifenili) Discariche Inceneritori Rifiuti elettrici ed elettronici Rifiuti portuali Veicoli fuori uso Rifiuti sanitari Rifiuti contenenti amianto Fa salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi al decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano particolari categorie di rifiuti 17/09/2018

5 D.lgs. 152/06 - Parte Quarta TITOLO I: Gestione dei rifiuti
TITOLO II: Gestione imballaggi TITOLO III: Gestione particolari categorie di rifiuti (veicoli fuori uso, prodotti contenenti amianto, rifiuti elettrici ed elettronici, sanitari, pneumatici fuori uso, CDR, rifiuti dalle attività di manutenzione delle infrastrutture, rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico) TITOLO IV: Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani TITOLO V: Bonifica dei siti contaminati TITOLO VI: Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali 17/09/2018

6 D.lgs. 152/06 - Parte Quarta, Titolo I
Capo I: Disposizioni generali (campo d’applicazione finalità, criteri di priorità e definizioni) artt Capo II: Competenze artt Capo III: Servizi di gestione integrata dei rifiuti artt Capo IV: Autorizzazioni, Iscrizioni artt Capo V: Procedure semplificate artt 17/09/2018

7 Definizioni RIFIUTI Cosa è un rifiuto? 17/09/2018
Ci riallacciamo alla discussione iniziale. Il docente domanda cosa è un rifiuto ai discenti per ravvivare l’attenzione. TEMPO 5-7 Minuti. 17/09/2018

8 Definizione comune di “Rifiuto”
Dal dizionario Zanichelli (ed.1994) “4. Avanzo, cosa o persona rifiutata di nessun valore: mettere o buttare tra i rifiuti; sbarazzarsi dei rifiuti; rifiuti della società …” Nelle diapositive parla della definizione giuridica di rifiuto, cuore della unità didattica, alternando definizioni giuridiche, richiami e esempi. TEMPO 8-10 minuti Non è il concetto giuridico di Rifiuto. 17/09/2018

9 Definizione filosofica di “Rifiuto”
Da “L’Ecosistema Rifiuti” ed. Enrico Guazzoni Hoepli (1991) “I rifiuti sono le sostanze di risulta del metabolismo sociale ….” Non è il concetto giuridico di Rifiuto. 17/09/2018

10 Definizione di rifiuto del DPR 915/82
Sono considerati rifiuti …. “… qualsiasi sostanza o oggetto derivante da attività umana o da cicli naturali, abbandonata o destinata all’abbandono”. Concetto ABROGATO! 17/09/2018

11 Definizione di rifiuto del Ronchi
D. lgs. 05/02/1997 n.22 art. 6 comma 1, lettera a) “RIFIUTO: qualsiasi sostanza o oggetto che rientra nella categorie riportate nell’allegato A e di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”. È il primo concetto GIURIDICO di Rifiuto 17/09/2018

12 Definizione di rifiuto del D. Lgs. 152/06
Testo Unico Ambientale D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 art. 184 c.1 “RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nella categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta del presente Decreto e di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”. È l’attuale concetto giuridico di Rifiuto. 17/09/2018

13 NON SONO RIFIUTI Emissioni di effluenti gassosi in atmosfera  Parte Quinta D.lgs. 152/06 (art. 183 c. 1 lett. z) Acque reflue di scarico  Parte Terza D.lgs 152/06 (art. 74 c. 1 lett. g, h, i) Rifiuti radioattivi  D.lgs 230/95 (Euratom) Rifiuti da prospezione, estrazione, trattamento ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento di cave Carogne  D.Lgs. 508/92 Rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell’attività agricola, in particolare materiali litoidi o vegetali e terre di coltivo, anche fanghi da pulizia e lavaggio prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici ecc…) 17/09/2018

14 NON SONO RIFIUTI Residui ed eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14/10/1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa Esplosivi in disuso Materiali vegetali, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto purché non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti da D.M. Ambiente da emanarsi entro 90 gg dall’entrata in vigore della parte quarta del D. lgs. 152/06; fino all’emanazione del suddetto decreto si applicano i limiti di cui al D.M n. 471 17/09/2018

15 NON SONO RIFIUTI Coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo Materiale litoide estratto da corsi d’acqua, bacini e alvei per manutenzione disposta da Autorità Sistemi d’arma, mezzi, materiali e infrastrutture direttamente destinate alla difesa militare e alla sicurezza nazionale individuati con decreto dal Ministero della Difesa Materiali e infrastrutture non ricompresi nel succitato decreto , finchè non viene emanato il provvedimento di dichiarazione di rifiuto ai sensi del D.P.R. 5/06/1976 n recante il regolamento per l’amministrazione e la contabilità degli organismi dell’esercito, della marina e dell’aeronautica. 17/09/2018

16 NON SONO RIFIUTI Terre e rocce da scavo, anche di gallerie, e i residui della lavorazione della pietra destinate all’effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati sono esclusi dall’ambito di applicazione della parte quarta del D. lgs 152/06 solo nel caso in cui, anche quando contaminati, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA o nel progetto approvato dall’autorità amministrativa competente sempre che la composizione media dell’intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti. 17/09/2018

17 NON SONO RIFIUTI Materiali, sostanze od oggetti che, senza necessità di operazioni di trasformazione, già presentino caratteristiche delle MPS, dei combustibili o dei prodotti individuati da art. 181 D.Lvo 152/06, a meno che il detentore se ne disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsene Sottoprodotti: prodotti dell’attività di impresa che, pur non costituendo l’oggetto dell’attività principale, scaturiscono dal processo industriale e di cui l’impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi, non abbia deciso di disfarsi, impiegati direttamente dall’impresa che li produce o commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l’impresa stessa direttamente per il consumo o per l’impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo. In questo contesto: ceneri di pirite, polveri di ossidi di ferro, provenienti dal processo di arrostimento della pirite per la produzione dell’acido solforico (art. 183 comma 1 lett. n) D.Lvo 152/06. 17/09/2018

18 Analisi della definizione giuridica di rifiuto
Prima parte definizione qualsiasi sostanza o oggetto che rientra nella Categorie riportate nell’allegato A Elemento oggettivo Nell’Allegato A c’è un elenco aperto di carattere tecnico-politico Nelle diapositive Approfondiamo il concetto, perché sia capito e condiviso dalla classe. TEMPO 7-9 MINUTI. 17/09/2018

19 L’Allegato A Q1 Residui di produzione o consumo in appresso non spec.
CATEGORIE Q1 Residui di produzione o consumo in appresso non spec. Q2 Prodotti fuori norma Q3 Prodotti scaduti Q4 Sostanze riversate, perdute o che hanno subito incidenti Q5 Sostanze contaminate o insudiciate volontariamente Q6 Elementi inutilizzabili Q7 Sostanze divenute inadatte all’impiego Q8 Residui di processi industriali Q9 Residui di procedimenti antinquinamento Q10 Residui di lavorazione/sagomatura Q11 Residui da estrazione e preparazione materie prime Q12 Sostanze contaminate Q13 Materie sostanze o prodotti il cui uso è vietato giuridicamente Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più Q15 Materie sostanze o prodotti contaminati da riattamento terreni Q16 Materie sostanze o prodotti che non rientrano nelle categorie Q1/15 17/09/2018

20 il CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti)
L’Allegato D il CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) L’Elenco riprodotto nell’Allegato D è un elenco armonizzato, non esaustivo, oggetto a periodica revisione, contenente la nomenclatura di riferimento; conforme alle direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE e 2000/532/CE Il Catalogo originario (approvato con Decisione 94/904/CE adottata in base all’art. 1 par. 4 Dir. 91/689/CEE) è stato poi modificato in seguito a Decisioni Commissione Europea 2000/532/CE, 2001/118/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE. Dal 01/01/02 è in vigore una nuova nomenclatura “nuovi CER 2002”. 20 classi differenti identificate da codice numerico di 6 cifre es = rifiuti di costruzioni e demolizioni I rifiuti pericolosi sono contraddistinti da un ASTERISCO   17/09/2018

21 Analisi della definizione giuridica di rifiuto
Seconda parte definizione …e di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”. Elemento soggettivo Che deve essere verificato nelle tre previsioni individuate 17/09/2018

22 Analisi della definizione giuridica di rifiuto
qualsiasi sostanza o oggetto che rientra nella categorie riportate nell’allegato A e di cui il detentore ……. Azione oggettiva (flagranza sostanziale) si disfi Caso incerto, come comportarci? abbia deciso Fonte normativa/regolamentare che crea l’obbligo (atto giuridico) obbligo di disfarsi 17/09/2018

23 “Si disfi” Azione oggettiva (flagranza sostanziale)
Ai fini sanzionatori è determinante distinguere se: il soggetto sia privato cittadino o titolare di impresa o responsabile di ente; si tratta di rifiuti urbani di origine domestica o speciali (o assimilati agli urbani) derivanti da attività; se rifiuti siano pericolosi o non pericolosi (caratterizzazione, campionamenti e analisi). 17/09/2018

24 “Abbia deciso ….. di disfarsi”
Onere della prova grava su organo accertatore: elementi comportamentali soggettivi sono determinanti, ma almeno in via logica-induttiva vanno dimostrati in sede di accertamento e devono essere dimostrabili in sede di giudizio. La decisione in atto deve essere “manifesta azione” La dottrina rimanda all’Art. 56 C.P. (delitto tentato) “Chi compie atti diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica” 17/09/2018

25 “Abbia l’obbligo di disfarsi”
Esempi di obbligo giuridico: olii usati (ex artt. 3, 6 e 7 D.Lgs. 95/92) PCB usati (ex art. 5 D.Lgs. 209/99) sanitari pericolosi a rischio infettivo (ex art. 10 DM 219/00) part. pile e accumulatori (ex art. 4 c. 1 DM 194/03) 17/09/2018

26 Punto cardine del D.lgs. 152/06
Raccolta La Gestione dei Rifiuti Trasporto Smaltimento Recupero 17/09/2018

27 La gestione dei rifiuti
Art. 183 c. 1 d) Raccolta (prelievo, cernita, raggruppamento per il trasporto) Trasporto Recupero (operazioni previste da All. C) Smaltimento (operazioni previste da All. B) Controllo operazioni suddette Controllo discariche post chiusura 17/09/2018

28 attività di pubblico interesse
Principi generali Gestione rifiuti (accezione manageriale) = attività di pubblico interesse I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericoli per la salute dell’uomo, e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente (senza rischi per acqua, aria, suolo, fauna, flora, senza inconvenienti da rumori o odori, senza danni a paesaggio e siti tutelati) Finita la diapositiva, PAUSA CAFFE’. 17/09/2018

29 Principi generali “La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio del “chi inquina paga”. Finita la diapositiva, PAUSA CAFFE’. 17/09/2018

30 Principi di “responsabilizzazione e cooperazione”
Si attuano attraverso: la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti in generale e della pericolosità dei rifiuti in particolare (sviluppo tecnologie pulite, promozione strumenti economici, ecobilanci, ecoaudit, ecolabel, sviluppo di tecniche idonee per l’eliminazione delle sostanze pericolose nei rifiuti ecc…); la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti (promozione reimpiego e riciclaggio, forme di recupero per ottenere materie prime dai rifiuti, misure economiche, utilizzo dei rifiuti come combustibile o per produrre energia); l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali; lo smaltimento dei rifiuti negli impianti più vicini, contenendo quindi anche i movimenti dei rifiuti, smaltimento che deve avvenire con metodi e tecnologie più idonee per la salvaguardia ambientale. 17/09/2018

31 Principi di “responsabilità condivisa” e “chi inquina, paga”
Su questi principi si fonda tutto il sistema sanzionatorio del D. Lgs. 152/06; derivano dal diritto comunitario (e da quello statunitense prima ancora…) 17/09/2018

32 Classificazione rifiuti - 1
Art. 184 c. 1 D.lgs. 152/06 secondo l’origine Rifiuti Urbani Rifiuti Speciali 17/09/2018

33 Classificazione rifiuti – 2
Art. 184 comma 5 secondo caratteristiche di pericolosità (rifiuti NON domestici, contenuti in allegato D con asterisco) Rifiuti Urbani Rifiuti Speciali Rifiuti pericolosi E’ un concetto chiave che introduce il docente (sarà utilizzabile nell’esercitazione). 3-5 Minuti Rifiuti non pericolosi 17/09/2018

34 Classificazione rifiuti – 3
Sono rifiuti speciali (art. 184 comma 3): se derivano da: attività agricole e agro-industriali; attività di demolizione, costruzione e rifiuti pericolosi da scavi; lavorazioni industriali, eccezion fatta per il coke di petrolio utilizzato come combustibile lavorazioni artigianali; attività commerciali; attività di servizio; attività di recupero e smaltimento rifiuti e i fanghi di potabilizzazione, depurazione e abbattimento fumi attività sanitarie; e i: macchinari e apparecchiature deteriorate e obsoleti; veicoli a motore dimessi; combustibile derivato dai rifiuti (CDR) rifiuti derivati da attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani 17/09/2018

35 Classificazione rifiuti – 4
Sono rifiuti urbani (art. 184 comma 2): i rifiuti domestici anche ingombranti se da civile abitazione; i non pericolosi da locali e luoghi diversi da civile abitazione, assimilati agli urbani per quantità e qualità (ex art. 198 comma 2 lett. g) se derivano da spazzamento strade; se giacciono su strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico, su spiagge e rive; i rifiuti vegetali da aree verdi (giardini, parchi e cimiteri); quelli provenienti da esumazioni, estumulazioni + altri rifiuti cimiteriali 17/09/2018

36 Il sistema sanzionatorio
CARATTERISTICHE: parte precettiva staccata dal sistema sanzionatorio depenalizzazione di alcune fattispecie penali aggravamento sanzioni penali frequente previsione dell’obbligo del ripristino sanzioni accessorie introiti sanzioni amm.ve devolute alle Province e vincolate di destinazione all’esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale 17/09/2018

37 Il sistema sanzionatorio
 PRINCIPALI ILLECITI AMMINISTRATIVI: abbandono di rifiuti da parte di privato sanzioni legate ai controlli c/o attività produttive e al trasporto (MUD, registri c/s, FIR) imballaggi sanzioni legate a particolari categorie di rifiuti (rifiuti urbani di imballaggi terziari, veicoli a motore e rimorchi, oli e grassi animali e vegetali esausti, rifiuti di beni in polietilene, batterie al Pb esauste, oli minerali usati) 17/09/2018

38 Il sistema sanzionatorio
  PRINCIPALI ILLECITI PENALI: abbandono di rifiuti da parte di Ente o impresa deposito incontrollato (tempo, prescrizioni tecniche) sanzioni da controlli c/o attività produttive e al trasporto (assenza FIR per rifiuti pericolosi, certificati di analisi falsi) sanzioni legate ai controlli delle attività gestione rifiuti (assenza Iscrizioni, Comunicazioni, Autorizzazioni, violazioni alle prescrizioni tecniche degli atti autorizzativi) realizzazione e gestione discarica non autorizzata sanzioni legate a particolari categorie di rifiuti traffico illecito rifiuti 17/09/2018

39 Deposito incontrollato di rifiuti o immissione
Illeciti legali allo “smaltimento” Realizzazione di una discarica abusiva Smaltimento irregolare Deposito incontrollato di rifiuti o immissione Abbandono di rifiuti Da privato Da titolare di impresa 17/09/2018

40 (Divieto di abbandono)
ART. 192 (Divieto di abbandono) 1. L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. E' altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 3. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt.255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. 4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa,secondo le previsioni del D.Lvo 231/2001 in materia di responsabilità delle giuridiche, delle società e delle associazioni. Accenno finale (se c’è tempo). Riepilogo della lezione con richiesta di eventuali domande. Tempo (tutto il tempo che rimane a disposizione). 17/09/2018

41 (Abbandono di rifiuti)
ART. 255 (Abbandono di rifiuti) 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226 comma 2 e 231, commi 1 e 2 abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinque euro a seicentoventi euro. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venticinque euro a centocinquantacinque euro. 2. Omissis 3. Omissis. Accenno finale (se c’è tempo). Riepilogo della lezione con richiesta di eventuali domande. Tempo (tutto il tempo che rimane a disposizione). 17/09/2018

42 Attività di gestione rifiuti non autorizzata (I)
ART. 256 (Attività di gestione rifiuti non autorizzata) 1. Chiunque effettua un’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali e sotterranee, in violazione dell’art. 192 comma 1 e 2. 17/09/2018

43 Attività di gestione rifiuti non autorizzata (II)
ART. 256 (Attività di gestione rifiuti non autorizzata) 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro cinquemiladuecento a cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 17/09/2018

44 Piccolo prontuario D.lgs. 152/06
CONDOTTA ART. VIOLATO ART. SANZIONE SANZIONE PRINCIPALE SANZIONE ACCESSORIA COMPETENZA Abbandono o deposito in modo incontrollato i propri rifiuti (non pericolosi/ pericolosi) sul suolo, nel sottosuolo o immissione nelle acque, da parte di privato Art. 192 comma 1 o 2 Art 255 c. 1 (abbandono o deposito) in rel. Art. 192 c. 1 Amministrativa da € 105 a € 620 (PMR € 206,67) Ipotesi minore per abbandono di rifiuti non pericolosi e non ingombranti sul suolo da € 25 a € 155 (PMR € 50) Art. 192 comma 3 Obbligo a carico del soggetto autore dei fatti di procedere alla rimozione, all’avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa PROVINCIA/COMUNE Provincia competente a irrogare sanzione Il Sindaco dispone con Ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate. Per omessa ottemperanza all’ordinanza è prevista la sanzione penale di cui all’art. 255, 3° comma (arresto fino ad un anno). Con la sentenza di condanna il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nell’ordinanza e/o contenuto sostanzialmente nell’obbligo stesso non attuato 17/09/2018

45 Piccolo prontuario D.lgs. 152/06
CONDOTTA ART. VIOLATO ART. SANZIONE SANZIONE PRINCIPALE SANZIONE ACCESSORIA COMPETENZA Abbandono o deposito incontrollato sul suolo, nel sottosuolo o immissione nelle acque di rifiuti non pericolosi da parte di Titolare di impresa o responsabile di Ente Art. 192 c. 1 o 2 Art. 256 c. 2 in relazione alla pena di cui all’art. 256 c. 1 lett. a) Penale con Arresto da 3 mesi ad un anno oppure ammenda da € a € Oblazione ammessa (½ € ) Art. 192 comma 3 Obbligo a carico del soggetto autore dei fatti di procedere alla rimozione, all’avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario) idem come sopra per Ordinanza 17/09/2018

46 Piccolo prontuario D.lgs. 152/06
CONDOTTA ART. VIOLATO ART. SANZIONE SANZIONE PRINCIPALE SANZIONE ACCESSORIA COMPETENZA Abbandono o deposito incontrollato sul suolo, nel sottosuolo o immissione nelle acque di rifiuti pericolosi da parte di Titolare di impresa o responsabile di Ente Art. 192 c. 1 o 2 Art. 256 c. 2 in relazione alla pena di cui all’art. 256 c. 1 lett. b) Penale con Arresto da 6 mesi a due anni e ammenda da € a € Oblazione non ammessa Art. 192 comma 3 Obbligo a carico del soggetto autore dei fatti di procedere alla rimozione, all’avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario) idem come sopra per Ordinanza 17/09/2018

47 Altre definizioni: AMBIENTE Esiste una definizione giuridica
di ambiente? AMBIENTE Il docente parte dal primo punto: TEMPO 1-2 MINUTI 17/09/2018

48 Definizione giuridica di “ambiente”
Dir. CEE 85/337 del L’ambiente è “…un sistema biologico complesso interrelato di risorse naturali ed umane comprensivo, oltre che degli elementi dell’ecosistema, anche dei beni materiali e del patrimonio culturale, nonché delle componenti socio-economiche provocate dall’interazione fra attività antropiche ed ambiente naturale”. 17/09/2018

49 Definizione giuridica di “ambiente”
Sent. Corte Cost n. 210 L’ambiente è “…bene immateriale, unitario che l’ordinamento prende in considerazione come valore primario ed assoluto, riconosciuto e tutelato dalle norme come bene giuridico”. Comprende “…la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali, l’esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri o marini, di tutte le specie animali o vegetali che in esso vivono allo stato naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni”. 17/09/2018

50 Definizione giuridica di “ambiente”
Sentenza Corte Cost. n. 183 del 1987 “Si è creato un ministero (quello dell’Ambiente) che per le funzione attribuitegli assurge come centro di riferimento dell’…… …. interesse pubblico ambientale”. 17/09/2018

51 Definizione giuridica di “ambiente”
Sentenza Corte Cost. n. 183 del 1987 “…… allo Stato è affidato in via principale, se non esclusiva, la cura e la tutela degli interessi che riguardano …… …. un bene assoluto e primario: l’ambiente” 17/09/2018

52 Definizione giuridica di “ambiente”
Sentenza Corte Cost n. 641 “…bene immateriale unitario, anche se formato da varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e tutela”. 17/09/2018

53 Altre definizioni: INQUINAMENTO Come lo definiamo? 17/09/2018
Ci riallacciamo alla discussione iniziale. TEMPO 1-2 Minuti. 17/09/2018

54 Definizione Giuridica di Inquinamento
Sentenza Corte Cost. n. 641 del 1987 “L’alterazione della componente inorganica tale da renderla indisponibile per la componente organica prende il nome di …… …. inquinamento”. 17/09/2018

55 Definizione Giuridica di Inquinamento
Art. 2 del D.P.R. 203 del 1988 (abrogato) “Per inquinamento atmosferico si intende ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell’aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di una o più sostanza in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell’aria ….” 17/09/2018

56 Definizione Giuridica di Inquinamento
Art. 183 comma 1 lett. bb) del D.lgs. 152/06 “inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica dovuta all’introduzione nell’aria di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente oppure da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell’ambiente” 17/09/2018

57 Altre definizioni: TUTELA Come è tutelato l’ambiente? 17/09/2018
Ci riallacciamo alla discussione iniziale. TEMPO 1-2 Minuti. 17/09/2018

58 Evoluzione normativa in campo ambientale
1. Legislazione antecedente la legge Merli 2. Legge Merli e omologhe “Leggi di Settore” L. 319/76 (Acque), D.P.R. 915/82 (Rifiuti), D.P.R. 203/88 (Aria) Principali tappe nell’evoluzione normativa ambientale in Italia 3. La disciplina sui rifiuti del D. lgs. 22/97 Nelle diapositive il docente parla della evoluzione normativa ambientale, esempificando. TEMPO 8-10 minuti 4. Il nuovo Testo Unico Ambientale 17/09/2018

59 Evoluzione dei principi ispiratori della normativa in campo ambientale
Esempio nel SETTORE ACQUE  UTILIZZO DEL BENE OPERE IDRAULICHE, PESCA, IMPIANTI ELETTRICI INCOLUMITA’ PUBBLICA AVVELENAMENTO, ADULTERAZIONE, COMMERCIO PATRIMONIO DANNEGGIAMENTO INQUINAMENTO SCARICHI PUBBLICI, PRIVATI, DIRETTI, INDIRETTI, FOGNATURE SALUTE PUBBLICA BALNEAZIONE, ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO  RISORSA PUBBLICA SALVAGUARDIA, RISPARMIO TUTELA AMBIENTALE INTEGRATA 17/09/2018


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