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Esempi di abuso del diritto
Prof.ssa Annalisa Pace A.A. 2017/2018
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L’abuso del diritto E’ istituto di origine giurisprudenziale ed è generalmente individuato in quelle operazioni prive di spessore economico che il soggetto pone in essere con l’obiettivo principale di ottenere risparmi d’imposta attraverso l’utilizzo distorto di schemi giuridici. Riferimenti normativi: Art. 37-bis del DPR n. 600/1973 (ora abrogato) Art. 10 –bis L. n. 212/2000 Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale
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Cessione di ramo d’azienda
Imprenditore Tizio titolare di tre impianti di distribuzione di carburante per autotrazione, decide di cedere uno dei tre impianti a Caio. Fiscalmente l’operazione ha il seguente costo: imposta di registro: proporzionale sul valore del ramo d’azienda ceduto (3% ex art. 2 Tariffa, parte I, DPR n. 131/1986; imposta sui redditi: sulle plusvalenze realizzate ex art. 86, co. 2, TUIR (differenza tra il corrispettivo conseguito ed il costo non ammortizzato dei beni).
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Conferimento di ramo d’azienda
Imprenditore Tizio titolare di tre impianti di distribuzione di carburante per autotrazione, decide di cedere uno dei tre impianti a Caio. 1) conferisce il ramo d’azienda costituito da uno dei tre impianti nella Società Alfa p.a. a fronte di ciò ottiene azioni rappresentative della sua quota di capitale sociale; 2) trasferisce a Caio le partecipazioni azionarie ricevute dalla Società Alfa. Costo fiscale dell’operazione: Imposta di registro: imposta fissa di 200 euro per il conferimento nella Soc. Alfa e 200 euro per la cessione delle partecipazioni a Caio; Imposta sui redditi: il conferimento è neutrale (art. 176 TUIR) e le plusvalenze da cessione delle partecipazioni sono detassate;
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Cessione di ramo d’azienda
L’Ufficio provinciale ha riqualificato ai sensi dell’art. 20 del TUR (DPR n. 136/1986) I predetti atti negoziali come cessione d’azienda applicando alla complessiva operazione l’imposta proporzionale sul valore dell’azienda. La CTR Abruzzo con la sent. N. 130 del 9 novembre 2017 conferma la correttezza dell’interpretazione operata dall’Ufficio.
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Assegnazione agevolata ai soci
L’articolo 1, commi , della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha introdotto un regime di favore per l’estromissione degli immobili dalle imprese, che comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap, nonchè altre agevolazioni sia nella individuazione del valore normale di assegnazione, sia nella misura delle imposte di registro ed ipocatastali. La norma in esame è diretta all’estromissione degli immobili che, non essendo strumentali per destinazione, non sono utilizzati nel ciclo produttivo dell’impresa che li possiede.
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Assegnazione agevolata ai soci
La società ALFA esercita attività di commercio e rimessaggio di roulotte e camper, ed a questo scopo utilizza un terreno di proprietà̀ di circa mq 7.000, su cui insistono un ufficio di circa mq 75 ed un capannone di circa mq 147. La società̀ ha ricevuto una proposta di acquisto degli immobili sopra indicati proprio nel momento in cui i soci erano intenzionati a cessare l’attivitaà e, di conseguenza, a procedere alla vendita degli immobili in questione. Nel valutare la proposta, in linea con gli attuali valori di mercato, i soci propenderebbero per una risposta negativa tenuto conto dei rilevanti oneri fiscali cui sarebbe sottoposta la vendita, lasciando, pertanto, l’immobile a disposizione in attesa che i valori del mercato immobiliare tornino a crescere. In caso di accettazione della proposta, la società̀ realizzerebbe una plusvalenza per un importo rilevante, con la conseguenza che - considerato il regime fiscale delle società di persone, i redditi personali dei soci e le misure delle addizionali comunale e regionale – anche l’onere fiscale complessivo a carico dei soci risulta essere considerevole.
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Assegnazione agevolata ai soci
La società, considerato che è in procinto di liquidare l’attività cedendo tutti i beni e risolvendo tutti i contratti, ritiene che gli immobili non siano più strumentali per destinazione e quindi potrebbe, successivamente, effettuarne l’assegnazione agevolata ai soci nel rispetto dei vincoli e delle prescrizioni della norma agevolativa. L’assegnazione avverrebbe al valore di mercato dei beni, con il pagamento dell’imposta sostitutiva prevista dalla norma. In un secondo momento, presumibilmente entro la fine del 2016, i soci della ALFA provvederebbero alla vendita degli immobili all’acquirente che si era offerto di acquistarli direttamente dalla società, realizzando quindi una plusvalenza imponibile ex art. 67 D.P.R. n. 917 del 1986 solo sull’eventuale parte di corrispettivo eccedente il valore di assegnazione. Tutta l’operazione si risolverebbe in un cospicuo risparmio d’imposta, ciò che fa temere alla società che la stessa possa essere considerata elusiva e quindi disconosciuta dall’A.F..
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Assegnazione agevolata ai soci
Interpellata ex art. 11, lett. c), L. n. 212/2000, l’A.F. con Ris. N. 93/E del 17 ottobre ha ritenuto che: L’operazione che la società Alfa intende realizzare è del tutto in linea con le intenzioni che il legislatore intende perseguire e quindi non è in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento.
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