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Approfondimenti e novità in materia di tributi comunali

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Presentazione sul tema: "Approfondimenti e novità in materia di tributi comunali"— Transcript della presentazione:

1 Approfondimenti e novità in materia di tributi comunali
di Luigi Giordano TREVISO 1

2 Il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016
Pagina 2 TREVISO 2 2

3 Differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016
il bilancio di previsione si approva entro il 31 dicembre dell’anno precedente (art. 151, c. 1, d.lgs. n. 267/00) le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente (art. 1, c. 169, l. n. 296/06) i regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione (art. 52 d.lgs. n. 446/97) le tariffe, le aliquote ed i regolamenti se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio (art. 53, c.16, l. n. 388/00) Pagina 3 TREVISO 3

4 Differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016
Differimento (decreto 28 ottobre 2015): al 31 marzo 2016 Applicabilità: bilancio di previsione 2016 aliquote e tariffe 2016 regolamenti tributari 2016 … segue TREVISO

5 I diversi termini per l’approvazione e la pubblicazione delle aliquote e delle tariffe 2016
Pagina 5 TREVISO 5 5

6 Anno 2016 TREVISO 6 Pagina 6 Tributo Approvazione aliquote e tariffe
Modifica aliquote e tariffe Efficacia Effetti ICP, PPAA e TOSAP 31 marzo 2016 31 luglio 2016 (art. 1, c.444, legge n. 228 del 2012) Dall’adozione della delibera comunale Dal 1° gennaio dell’anno di adozione IMU Dalla pubblicazione sul sito del Mef Dal 1° gennaio dell’anno di adozione se pubblicata prima del 28/10 TARI TASI Addizionale comunale all’Irpef Dal 1° gennaio dell’anno di adozione se pubblicata prima del 20/12 Imposta di soggiorno e imposta di sbarco Immediata Dall’efficacia Imposta di scopo Pagina 6 TREVISO 6

7 Anticipo del termine per l’invio delle aliquote Imu e Tasi per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale TREVISO 7

8 Anticipo invio aliquote Imu e Tasi
Fonti legislative: art. 1, comma 10, lettera e) e comma 14, lettera e) della legge 28/12/15, n. 208 La lettera e) del comma 10 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015, modificando il comma 13bis dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, anticipa dal 21 al 14 ottobre l’invio delle delibere delle aliquote Imu al Portale del Federalismo Fiscale (la pubblicazione deve avvenire entro il 28 ottobre) La lettera e) del comma 14 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015, modificando il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, anticipa dal 21 al 14 ottobre l’invio delle delibere delle aliquote Tasi al Portale del Federalismo Fiscale (la pubblicazione deve avvenire entro il 28 ottobre) Pagina 8 TREVISO

9 La modifica al tasso annuo di interessi legali
Pagina 9 TREVISO 9 9

10 La modifica del tasso annuo di interessi legali
Dal Al Tasso Norma Fino al 15/12/1990 5% Art. 1284, comma 1, regio decreto n. 262 del 1942 16/12/1990 31/12/1996 10% Art.1, comma 1, legge n.353 del 1990 01/01/1997 31/12/1998 Art.2, comma 185, legge n.662 del 1996 01/01/1999 31/12/2000 2,5% Decreto ministeriale 10 dicembre 1998 01/01/2001 31/12/2001 3,5% Decreto ministeriale 11 dicembre 2000 01/01/2002 31/12/2003 3% Decreto ministeriale 11 dicembre 2001 01/01/2004 31/12/2007 Decreto ministeriale 01 dicembre 2003 01/01/2008 31/12/2009 Decreto ministeriale 12 dicembre 2007 01/01/2010 31/12/2010 1% Decreto ministeriale 04 dicembre 2009 01/01/2011 31/12/2011 1,5% Decreto 07 dicembre 2010 01/01/2012 31/12/2013 Decreto 12 dicembre 2011 01/01/2014 31/12/2014 Decreto 12 dicembre 2013 01/01/2015 31/12/2015 0,5% Decreto 11 dicembre 2014 01/01/2016 Ad oggi 0,2% Decreto 11 dicembre 2015 Pagina 10

11 La modifica del tasso annuo di interessi legali
Applicabilità: ravvedimento operoso accertamento rimborso legge n. 296 del 2006 – Art. 1, comma 165 “la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento”. Attuazione: non è stato determinato lo scostamento: nessun problema gestionale è stato stabilito lo scostamento rispetto al saggio legale (ad es.: tasso legale aumentato di 3 punti): nessun problema gestionale è stato stabilito il saggio applicabile (ad es.: tasso del 4%): il Comune dove adeguare il proprio regolamento qualora il tasso stabilito non sia più compatibile con i limiti previsti dal ricordato comma 165; in mancanza si applica il tasso legale Pagina 11 TREVISO 11

12 Le modifiche al tasso di interesse per i versamenti, la riscossione ed i rimborsi di ogni tributo
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13 Le modifiche al tasso di interesse
Fonte legislativa: art. 13 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 Contenuto: il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo è determinato possibilmente in una, misura unica compresa tra lo 0,5% e il 4,5% la misura e la decorrenza è stabilita con decreto del Mef da emanarsi entro il 18 gennaio Può essere successivamente rideterminata annualmente sempre con decreto del Mef fino alla predetta data continuano ad applicarsi le disposizioni delle singole leggi d’imposta la disposizione non si applica agli interessi di mora previsti per la riscossione a mezzo ruolo dal 1° ottobre 2012 il tasso annuo si riduce dal 5,0243% al 4,5504% dal 1° maggio 2013 il tasso annuo aumenta dal 4,5504% al 5,2233% dal 1° maggio 2014 il tasso annuo si riduce dal 5,2233% al 5,14% dal 15 maggio 2015 il tasso annuo si riduce dal 5,14% al 4,88% TREVISO

14 Blocco della leva fiscale
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15 Blocco della leva fiscale
Fonti legislative: art. 1, comma 26, della legge 28/12/15, n. 208 Per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2015 (il blocco per potere di aumentare le aliquote e le tariffe era già stato previsto nel periodo ) Il predetto divieto non si applica: alla Tari alle entrate non tributarie (es. Cosap) agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto Il blocco riguarda anche: il potere di istituire nuovi tributi (es. Imposta di soggiorno o di sbarco, addizionale comunale all’Irpef, imposta di scopo) (Corte dei Conti Lombardia, delibera n. 74 del 16 ottobre 2008, n. 74) l’eliminazione o la riduzione di agevolazioni (es. aliquote agevolate Imu, sosglia di esenzione addizionale comunale all’Irpef) (Corte dei Conti Marche, delibera n. 1 del 16 gennaio 2009 e Corte dei Conti Piemonte delibera n. 9 del 17 marzo 2009) Pagina 15 TREVISO

16 L’anticipo delle modifiche del sistema sanzionatorio
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17 La sanzione per omesso, parziale o tardivo versamento
TREVISO 17

18 La sanzione per omesso, parziale o tardivo versamento
Fonti legislative: art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (come modificato dall’art. 15, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158) Contenuto: … segue Fino al 31 dicembre 2015 Dal 1° gennaio 2016 (l’anticipo a detta data è stato disposto dal c.133 dell’art. 1 della L. 28/12/2015, n. 208) Omesso versamento: 30% Tardivo versamento: da 1 a 14 giorni: 2% al giorno oltre i 14 giorni: 30% da 1 a 14 giorni: 1% al giorno da 15 a 90 giorni: 15% oltre i 90 giorni: 30% Pagina 18 TREVISO

19 La sanzione per omesso, parziale o tardivo versamento
Ravvedimento operoso (fino al 31 dicembre 2015) Ravvedimento operoso (dal 1° gennaio 2016) Si applica il principio del favor rei ex comma 3 dell’art. 3 del decreto legislativo n. 472 del 1997: “Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo” Da 1 a 14 gg. Da 15 a 30 gg. Da 31 a 90 gg. Da 91 a 365 gg 0,2% al giorno (2% ridotto ad 1/10) 3% (30% ridotto ad 1/10) 3,33% (30% ridotto ad 1/9) 3,75% (30% ridotto ad 1/8) Da 1 a 14 gg. Da 15 a 30 gg. Da 31 a 90 gg. Da 91 a 365 gg 0,1% al giorno (1% ridotto ad 1/10) 1,5% (15% ridotto ad 1/10) 1,67% (15% ridotto ad 1/9) 3,75% (30% ridotto ad 1/8) Pagina 19 TREVISO

20 La sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione
TREVISO 20

21 La sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione
Fonti legislative: art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (come modificato dall’art. 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 24/09/15, n. 158) Ravvedimento operoso Fino al 31 dicembre 2015 Dal 1° gennaio 2016 (l’anticipo a detta data è stato disposto dal c.133 dell’art. 1 della legge 28/12/2015, n. 208) Dal 100% al 200% Presentazione: entro 30 giorni: dal 50% al 100% oltre 30 giorni: dal 100% al 200% Fino al 31 dicembre 2015 Dal 1° gennaio 2016 Entro 30 gg Da 31 a 90 gg Oltre 90 gg 10% (100% ridotto ad 1/10) Dal 100% al 200% 5% (50% ridotto ad 1/10) Pagina 21 TREVISO

22 Criteri di determinazione della sanzione
TREVISO 22

23 Criteri di determinazione della sanzione
Fonti legislative: art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (come modificato dall’art. 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158) Modalità di determinazione della sanzione: si deve avere riguardo: alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell’agente all’opera da lui svolta per eliminazione o attenuazione le conseguenze alla sua personalità (desunta anche dai suoi precedenti fiscali) alle condizioni economiche e sociali … segue Pagina 23 TREVISO

24 Criteri di determinazione della sanzione
Stessa indole: violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell’azione, presentano profili di sostanziale identità Fino al 31 dicembre 2015 Dal 1° gennaio 2016 (l’anticipo a detta data è stato disposto dal c.133 dell’art. 1 della legge 28/12/2015, n. 208) la sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997 o in dipendenza di adesione all’accertamento salvo i casi di sproporzione tra l’entità del tributo e la sanzione, la sanzione è aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997 o in dipendenza di adesione all’accertamento, di mediazione e di conciliazione Pagina 24 TREVISO

25 Tasi: esclusione delle abitazioni principali
(sia per il possessore sia per l’utilizzatore) TREVISO 25

26 Tasi: esclusione abitazione principale
Fonti legislative: art. 1, comma 14, lettere a), b) e d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 Le disposizioni modificano i commi 639, 669 e 681 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 escludendo dalla Tasi, a decorrere dal 1° gennaio 2016: l’abitazione principale, come definita ai fini Imu l’unità immobiliare nella quale l’utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica: in questo caso il possessore versa la Tasi nella percentuale: stabilita dal Comune nel regolamento vigente per l’anno 2015 ovvero, in mancanza stabilita dal Comune nel regolamento vigente per l’anno 2014 ovvero, in mancanza anche di quest’ultima del 90% le predette agevolazioni non si applicano alle abitazione classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 Pagina 26 TREVISO

27 Imu e Tasi: uso gratuito
TREVISO 27

28 Imu e Tasi: uso gratuito
Abitazioni concesse in uso gratuito (Per l’anno 2013: Art. 2bis del decreto legge n. 102 del 2013) (Dal 2014: Art. 13, comma 2, del decreto legge n. 201 del 2011) Anno 2013: facoltà del Comune limitatamente alla rata di saldo 2013 (l’acconto, non necessariamente pari al 50% dell’imposta annua, è dovuto come “altro fabbricato”) non equiparabili le abitazioni A/1, A/8 ed A/9 equiparabili soltanto quelle concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) il comodatario deve utilizzare il fabbricato come sua abitazione principale in caso di concessione in comodato d’uso gratuito di più unità, l’agevolazione è limitata ad una unità (a scelta del contribuente) il Comune definisce i criteri e le modalità applicative, ivi compreso il limite (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio contributo compensativo della perdita di gettito (18,5 milioni di euro) secondo le modalità ministeriali (decreto Ministero dell’Interno del 24 ottobre 2014)  … segue TREVISO

29 Imu e Tasi: uso gratuito
Abitazioni concesse in uso gratuito Dal 2014 al 2015: facoltà del Comune sono equiparabili anche le abitazioni A/1, A/8 ed A/9 (no esclusione Imu bensì aliquota ridotta e detrazione di € 200) equiparabili soltanto quelle concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) il comodatario deve utilizzare il fabbricato come sua abitazione principale in caso di concessione in comodato d’uso gratuito di più unità, l’agevolazione è limitata ad una unità (a scelta del contribuente) il Comune sceglie tra: quota di rendita non eccedente € 500 comodatario appartenente a nucleo familiare con ISEE non superiore a € annui … segue TREVISO

30 Imu e Tasi: uso gratuito
Abitazioni concesse in uso gratuito Opzione a): Il Comune equipara fino ad € 300 L’abitazione ha una rendita di € 700 Imu: calcolata solo su € 400 applicando l’aliquota per “altri fabbricati” Tasi: calcolata su € 300 come “abitazione principale” e su € 400 come “altro fabbricato” … segue TREVISO

31 Imu e Tasi: uso gratuito
Abitazioni concesse in uso gratuito Opzione b): Il Comune equipara fino a € di ISEE L’abitazione ha una rendita di € 700 Caso 1): ISEE di € 9.000 Caso 2): ISEE di € Caso 1) Imu: non dovuta Tasi: calcolata su € 700 come “abitazione principale” Caso 2) Imu: calcolata su € 700 come “altro fabbricato” Tasi: calcolata su € 700 come “altro fabbricato” … segue TREVISO

32 Imu e Tasi: uso gratuito
Abitazioni concesse in uso gratuito Dal 2016 (modificata alla Camera in sede di ultima lettura): la facoltà di equiparazione concessa al Comune è soppressa l’esclusione è prevista direttamente dalla legge l’esclusione non si applica alle abitazioni A/1, A/8 ed A/9 riguarda le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che la destinano ad abitazione principale il contratto di comodato deve essere registrato (€ 200 registro e € 16 bollo) il soggetto passivo non deve possedere un altro immobile ad uso abitativo in Italia il comodante deve aver adibito nel 2015 lo stesso immobile ad abitazione principale la disposizione si applica anche ai casi in cui l’immobile è concesso in comodato a parenti disabili entro il 2° grado sia in linea retta sia in linea collaterale il possesso dei requisiti deve essere dichiarato con la dichiarazione Imu/Tasi … segue TREVISO

33 Imu e Tasi: uso gratuito
Fonti legislative: art. 1, comma 10, lettere a) e b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 Le disposizioni modificano i commi 2 e 3 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011: abrogando la possibilità di assimilazione con regolamento riducendo la base imponibile del 50% alle seguenti condizioni: unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale il contratto di comodato deve essere registrato (€ 200 registro e € 16 bollo) il soggetto passivo deve possedere un solo immobile in Italia il soggetto passivo deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possiede nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purché non sia A/1, A/8 e A/9 il soggetto passive deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione Imu l’agevolazione non si applica alle abitazioni A/1, A/8 ed A/9 Si applica alla Tasi? Ed alle pertinenze? TREVISO

34 Imu e Tasi: esclusione abitazioni cooperative edilizie destinate a studenti universitari
TREVISO 34

35 Imu e Tasi: studenti universitari
Fonti legislative: art. 1, comma 15, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 La disposizione modifica la lettera a) del comma 2 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 escludendo dall’Imu e dalla Tasi, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica TREVISO

36 Ici/Imu/Tasi: il diverso trattamento negli anni delle abitazioni principali, delle pertinenze e dei fabbricati equiparati TREVISO 36

37 Trattamento abitazione principale e pertinenze
Periodo Disciplina Ici: esenzione (eccetto A/1, A/8 e A/9) 2012 Imu: aliquota agevolata: 2‰ < X > 6‰ detrazione: € 200 maggiorazione detrazione: € 50 per ogni figlio <26 anni (max € 400) 2013 Imu non dovuta (eccetto A/1, A/8 e A/9) Imu: esclusione (eccetto A/1, A/8 e A/9) Tasi: aliquota: 1‰ salvo diversa scelta del Comune detrazione: a discrezione del Comune (obbligatoria se si utilizza l’extra leva fiscale fino allo 0,8‰) Dal 2016 Tasi: esclusione (eccetto A/1, A/8 e A/9) Tasi: esclusione anche per “l’abitazione principale” dell’utilizzatore Pagina 37 TREVISO

38 Definizione abitazione principale e pertinenze
Periodo Disciplina Ici: dimora abituale della famiglia (si presume coincidente con la residenza anagrafica) anche distintamente iscritte o iscrivibili in catasto Dal 2012 Imu e Tasi (dal 2014): dimora abituale e residenza anagrafica della famiglia in ipotesi di dimora abituale e residenza anagrafica dei componenti del nucleo familiare in 2 abitazioni diverse ubicate nello stesso Comune: una sola agevolazione iscritta o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare Pertinenze disciplinate dal regolamento comunale in mancanza di disciplina regolamentare: artt. 817 e 818 c.c. esclusivamente C/2, C/6 e C/7 (max 1 per ciascuna categoria) anche se iscritte in catasto unitamente all’abitazione Pagina 38 TREVISO

39 Abitazioni di anziani o disabili
Assimilazioni Abitazioni di anziani o disabili Periodo Disciplina Ici: assimilabilità con regolamento Dal 2012 Imu e Tasi (dal 2014): assimilabilità con regolamento Residenti all’estero Ici: assimilazione per legge (ma non esente) Imu: assimilabilità con regolamento 2014 Imu e Tasi:non assimilate per legge né assimilabili per regolamento Dal 2015 Imu e Tasi: assimilazione per legge iscritti Aire già pensionati nei Paesi di residenza no locazione né comodato d’uso Pagina 39 TREVISO

40 Assimilazioni Uso gratuito Periodo Disciplina 2008-2011
Ici: assimilabilità con regolamento 2012 e 2013 (acconto) Imu: non assimilate per legge né assimilabili per regolamento 2013 (saldo) Imu: assimilabilità con regolamento escluso A/1, A/8 e A/9 1 abitazione parenti in linea retta di 1° grado criteri stabiliti dal Comune Imu e Tasi: assimilabilità con regolamento anche A/1, A/8 e A/9 rendita fino ad € 500 o Isee del comodatario fino ad € Dal 2016 Imu: riduzione 50% base imponibile (eccetto A/1, A/8 e A/9) Tasi: riduzione 50% base imponibile? (eccetto A/1, A/8 e A/9) Pagina 40 TREVISO

41 Abitazioni ex coniugali
Assimilazioni Abitazioni ex coniugali Periodo Disciplina Ici: assimilazione per legge per il coniuge non assegnatario assenza di diritto reale su altra abitazione principale nello stesso Comune Imu: assimilazione per legge per il coniuge non assegnatario Dal 2014 Imu e Tasi: assimilazione per legge Alloggi sociali Ici: nessuna assimilazione Imu: nessuna assimilazione Pagina 41 TREVISO

42 Assimilazioni Iacp Periodo Disciplina 2008-2011
Ici: assimilazione per legge 2012 Imu: nessuna assimilazione ma aliquota ordinaria e detrazione € 200 (gettito interamente al Comune) 2013 Imu: nessuna assimilazione ma imposta non dovuta Dal 2014 Imu e Tasi: nessuna assimilazione ma aliquota ordinaria e detrazione Imu € 200 Coop Imu: assimilazione (dal saldo) ma imposta non dovuta 2014 e 2015 Imu e Tasi: assimilazione per legge Dal 2016 Imu e Tasi: assimilazione per legge, ivi comprese quelle assegnate a studenti universitari, anche non residenti anagraficamente Pagina 42 TREVISO

43 Assimilazioni Alloggi militari Periodo Disciplina 2008-2011
Ici: nessuna assimilazione 2012 Imu: nessuna assimilazione 2013 (acconto) 2013 (saldo) Imu: assimilazione per legge (quindi, imposta non dovuta) escluso A/1, A/8 e A/9 Dal 2014 Imu e Tasi: assimilazione per legge anche A/1, A/8 e A/9 Pagina 43 TREVISO

44 Il diverso trattamento degli immobili dei cittadini italiani residenti all’estero
TREVISO 44

45 Gli immobili degli italiani all’estero
Periodo Trattamento Ici: equiparata ad abitazione principale (ma non esente) cittadino italiano residente all’estero possesso a titolo di proprietà o di usufrutto abitazione non locata Imu: equiparabile ad abitazione principale con regolamento 2014 Imu e Tasi: non equiparati né equiparabili ad abitazione principale Dal 2015 Imu e Tasi: equiparati ad abitazione principale 1 solo immobile iscritto all’Aire già pensionato nel Paese di residenza abitazione non locata né concessa in comodato d’uso Tari e Tasi: riduzione di 2/3 … segue Pagina 45 TREVISO

46 Gli immobili degli italiani all’estero
Risoluzione 26 giugno 2015, n. 6/DF Non è necessario che l’immobile sia ubicato nello stesso Comune in cui il soggetto è iscritto all’Aire L’agevolazione si applica per le seguenti pensioni: pensioni in convenzione internazionale, nelle quali la contribuzione versata in Italia si totalizza con 
quella versata in un Paese estero (è una pensione per entrambe le componenti a carico dei due Stati); pensioni autonome italiane e pensioni estere; per qualsiasi tipologia di pensione, anche, ad esempio, per quella di invalidità L’agevolazione non si applica: per le pensioni italiane se la pensione è erogata da un Paese diverso da quello di residenza del soggetto … segue Pagina 46 TREVISO

47 Gli immobili degli italiani all’estero
Risoluzione 5 novembre 2015, n. 10/DF In ipotesi di possesso di più abitazioni dislocate in diversi Comuni italiani, in assenza di specifiche disposizioni, si ritiene che il contribuente può scegliere quale considerare equiparata ad abitazione principale (le altre vanno considerate “altri fabbricati”) La scelta deve essere effettuata con la dichiarazione Imu (valevole anche ai fini Tasi) Pagina 47 TREVISO

48 Imu: terreni diversi dalle aree edificabili
TREVISO 48

49 Imu: terreni diversi dalla aree edificabili
Fonti legislative: art. 1, comma 10, lettere c) e d), e comma 13, della legge 28/12/15, n. 208 Il comma 13 introduce, dal 2016, le seguenti esenzioni relative ai terreni agricoli: posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448 a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile Conseguentemente le lettere c) e d) del comma 10 abrogano: il coefficiente (75) per la determinazione della base imponibile dei terreni agricoli, nonché di quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap la riduzione (a scaglione) della base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap … segue Pagina 49 TREVISO

50 Imu: terreni diversi dalla aree edificabili
Lo stesso comma 13 dispone, a decorrere dal 2016: che l’esenzione disciplinata dalla lettera h) del comma 1 dell’art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1997 si applica sulla base dei criteri individuati con la circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 l’abrogazione dei criteri per l’esenzione Imu dei terreni ubicati nei Comuni montani o parzialmente montani, disciplinata dell’art. 1 del decreto legge n. 4 del 24 gennaio 2015 Quali terreni pagano l’Imu dal 2016? Terreni agricoli diversi da quelli: posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP ubicati nelle isole minori cc.dd. “usi civici” montani Terreni non agricoli, anche quelli non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP: non è specificato il coefficiente di moltiplicazione del reddito dominicale ai fini della determinazione della base imponibile non è specificata la esenzione per quelli ubicati nei Comuni montani Pagina 50 TREVISO

51 Ici e Imu: il diverso trattamento negli anni dei terreni agricoli e dei terreni non agricoli (diversi dalla aree edificabili) TREVISO 51

52 Trattamento terreni agricoli e non agricoli
Periodo Terreni agricoli Terreni non agricoli Ici: imposta dovuta coefficiente base imponibile: 75 riduzione base imponibile per IAP: a scaglioni esenzione Comuni montani: circolare n. 9 del 1993 Ici: esclusi 2012 Imu: imposta dovuta coefficiente base imponibile: 135 (110 per IAP) riduzione base imponibile per IAP: a scaglioni (< ad Ici) coefficiente base imponibile: 110 per i terreni non coltivati IAP; non specificato per gli altri esenzione Comuni montani: non prevista espressamente Pagina 52 TREVISO

53 Trattamento terreni agricoli e non agricoli
Periodo Terreni agricoli Terreni non agricoli 2013 (acconto) Imu non dovuta Imu non dovuta per i terreni non coltivati IAP Imu dovuta per gli altri terreni non coltivati coefficiente base imponibile: non specificato esenzione Comuni montani: non prevista espressamente 2013 (saldo) Imu non dovuta per IAP Imu dovuta per gli altri terreni agricoli coefficiente base imponibile: 135 esenzione Comuni montani: circolare n. 9 del 1993 Pagina 53 TREVISO

54 Trattamento terreni agricoli e non agricoli
Periodo Terreni agricoli Terreni non agricoli Imu: imposta dovuta coefficiente base imponibile: 135 (75 per IAP) riduzione base imponibile IAP: a scaglioni (< ad Ici) esenzione Comuni montani (decreto legge n. 4 del 2015): - totalmente montani: tutti - parzialmente montani: solo IAP - non montani: nessuno - isole minori: tutti - usi civici: tutti coefficiente base imponibile: 75 per i terreni non coltivati IAP; non specificato per gli altri Dal 2016 coefficiente base imponibile: 135 (abrogato per IAP) riduzione base imponibile IAP: abrogata Esenzione: - IAP: tutti - Comuni montani (circolare n. 9/93) coefficiente base imponibile: abrogato per i terreni non coltivati IAP; non specificato per gli altri esenzione Comuni montani: non specificata Pagina 54 TREVISO

55 Imu e Tasi: riduzione per le locazioni a canone concordato
TREVISO 55

56 Imu e Tasi: riduzione per le locazioni a canone concordato
Fonti legislative: art. 1, commi 53 e 54, della legge 28/12/15, n. 208 Il comma 53 introduce il comma 6bis all’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone, dal 2016, la riduzione del 25% dell’Imu per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 Il comma 54 aggiunge un periodo al comma 678 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispone, dal 2016, la riduzione del 25% della Tasi per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 Riguarda anche i Comuni che non sono ad alta densità abitativa È necessario presentare la dichiarazione IMU/TASI Pagina 56 TREVISO

57 Trasferimento compensativo perdita di gettito Imu e Tasi abitazioni principali, terreni agricoli e locazioni a canone concordato TREVISO 57

58 Trasferimento compensativo
Fonti legislative: art. 1, commi 17 e 19, della legge 28/12/15, n. 208 La disposizione incrementa, dal 2016, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di un importo pari a 3.746,75 milioni di euro Riparto: il riparto avviene sulla base del gettito effettivo Imu e Tasi, relativo all’anno 2015, derivanti dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli nel riparto sono accantonati 80 milioni di euro per essere ripartita tra i Comuni per i quali il predetto riparto non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della Tasi sull’abitazione principale stimato ad aliquota di base la quota di 80 milioni di euro è ripartita in modo da garantire a ciascuno dei predetti Comuni l’equivalente del gettito della Tasi sull’abitazione principale stimato ad aliquota di base … segue Pagina 58 TREVISO

59 Trasferimento compensativo
Fonti legislative: art. 1, comma 19, della legge 28/12/15, n. 208 Per il Friuli-Venezia Giulia e la Valle d’Aosta la compensazione avviene attraverso un minor accantonamento di 85,978 milioni di euro, a valere sulla quota di compartecipazione ai tributi erariali Il riparto avviene sulla base del gettito effettivo Imu e Tasi, relativo all’anno 2015, derivanti dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli Pagina 59 TREVISO

60 Tasi: aliquota agevolata per i cc.dd. “beni merce”
TREVISO 60

61 Tasi: aliquota agevolata per i cc.dd. “beni merce”
Fonti legislative: art. 1, comma 14, lettera c), della legge 28/12/15, n. 208 La norma aggiungono 2 periodi al comma 678 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispongono, dal 2016: per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota Tasi è ridotta allo 0,1 per cento i Comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento Pagina 61 TREVISO

62 Ici/Imu/Tasi: il diverso trattamento negli anni dei cc. dd
Ici/Imu/Tasi: il diverso trattamento negli anni dei cc.dd. “beni merce” TREVISO 62

63 Trattamento “beni merce”
Periodo Disciplina Ici: possibilità di stabilire l’aliquota al 4 per mille max 3 anni fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e di alienazione di immobili Imu: possibilità di ridurre l’aliquota fino allo 3,8 per mille fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati Imu: esenti Tasi: nessuna agevolazione Dal 2016 Tasi: aliquota 1 per mille (possibilità 0<x>2,5 per mille) Pagina 63 TREVISO

64 Trattamento “beni merce”
Risoluzione 11 dicembre 2013, n. 11/DF L’esenzione Imu per i cc.dd. “beni merce” spetta anche ai fabbricati oggetto di interventi edilizi ex lettere c), d) ed f) del comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Periodo Fattispecie Agevolazione art. 2, commi 1 e 2, del decreto legge n. 102 del 2013 Acquisto del fabbricato già costruito Fabbricato No Inizio dei lavori ex art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Dpr n. 380 del 2001 Area fabbricabile Ultimazione dei lavori ex art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Dpr n. 380 del 2001 ovvero, se antecedente, utilizzo Si TREVISO

65 Trattamento “beni merce”
Risoluzione 5 novembre 2015, n. 9/DF I fabbricati costruiti dalle cooperative edilizie e non ancora assegnati ai soci delle cooperative stesse possono essere considerati "beni merce”, in quanto: le cooperative edilizie rientrano nel novero dei soggetti qualificabili come "impresa costruttrice” (Agenzia delle Entrate n. 182/E/1996, n. 33/E/2006 e n. 163/E/2007 e Cassazione sentenza n /2014) l’«assegnazione» dell’alloggio al socio della cooperativa può essere equiparato a una «vendita» trattandosi comunque di un'attribuzione patrimoniale riveniente da cessione di beni (Cassazione sentenze nn. 7684/2002 e 5724/2004) Ifel nota 28 maggio 2015 Le cooperative edilizie non sono imprese costruttrici Gli immobili realizzati dalla cooperativa edilizia non sono destinati alla vendita ma al soddisfacimento delle esigenze abitative dei soci TREVISO

66 Il classamento dei fabbricati dei gruppi catastali “D” ed “E”
TREVISO 66

67 L’accatastamento dei fabbricati a destinazione speciale
Fonti legislative: art. 10 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 Contenuto: La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all’art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche … segue Pagina 67 TREVISO

68 L’accatastamento dei fabbricati a destinazione speciale
Fonti legislative: art. 1, commi 244 e 245, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 Contenuto: nelle more dell’attuazione delle disposizioni relative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, si applica secondo le istruzioni di cui alla circolare dell’Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012 ai fini dell’applicazione delle predette disposizioni, non sono prese in considerazione dagli uffici dell’Agenzia delle entrate le segnalazioni dei comuni relative alla rendita catastale difformi dalle istruzioni di cui alla circolare n. 6/2012 … segue Pagina 68 TREVISO

69 L’accatastamento dei fabbricati a destinazione speciale
Circolare del 30/11/2012 n. 6 - Agenzia del Territorio - Direzione Centrale Catasto e cartografia  Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi Sintesi: tra le componenti oggetto della stima catastale, per le unità immobiliari a destinazione speciale e particolare, rilevano, oltre alle strutture edilizie, anche le installazioni connesse od incorporate ai fabbricati o comunque stabilmente infisse ad essi “… tutte quelle componenti … … che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare, ad una unità immobiliare, una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo, sono da considerare elementi idonei a descrivere l'unità stessa ed influenti rispetto alla quantificazione della relativa rendita catastale”. in sintesi, al fine di valutare quale impianto debba essere incluso o meno nella stima catastale, deve farsi riferimento non solo al criterio dell’essenzialità dello stesso per la destinazione economica dell’unità immobiliare, ma anche alla circostanza che lo stesso sia “fisso”, ovvero stabile (anche nel tempo), rispetto alle componenti strutturali dell’unità immobiliare Pagina 69 TREVISO

70 L’accatastamento dei fabbricati a destinazione speciale
Fonti legislative: art. 1, commi 21-24, della legge 28/12/15, n. 208 Dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati “D” ed “E” è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento Sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo La disposizione dovrebbe interessare esclusivamente i D/1 e D/7 … segue Pagina 70 TREVISO

71 L’accatastamento dei fabbricati a destinazione speciale
A decorrere dal 1°gennaio 2016, gli intestatari catastali dei predetti immobili possono presentare atti di aggiornamento (Docfa) per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei suddetti criteri Limitatamente all’anno di imposizione 2016 per i predetti atti di aggiornamento, presentati entro il 15 giugno 2016, le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1°gennaio 2016 Trattasi di revisione delle rendita e non di rettifica della rendita I Docfa presentati dal 16 giugno 2016 hanno effetto dal 1° gennaio 2017 … segue Pagina 71 TREVISO

72 L’accatastamento dei fabbricati a destinazione speciale
Entro il 30 settembre 2016, l’Agenzia delle entrate comunica al Mef, per ciascuna unità immobiliare, le rendite proposte e quelle già iscritte in catasto al 1°gennaio 2016 (per i Docfa presentati entro il 15 giugno 2016) Il Mef emana, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai Comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l’anno 2016 A decorrere dall’anno 2017, il contributo annuo di 155 milioni di euro, è ripartito con decreto del Mef da emanarsi, entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017, dall’Agenzia delle entrate al Mef e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 (per i Docfa presentati per tutto l’anno 2016) e a quelle già iscritte in catasto al 1°gennaio 2016 Per i Docfa presentati dal 01/01/17 non c’è contributo compensativo? Pagina 72 TREVISO

73 Tasi: maggiorazione dello 0,8 per mille
TREVISO 73

74 Tasi: maggiorazione dello 0,8 per mille
Fonti legislative: art. 1, comma 28, della legge 28/12/15, n. 208 Per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esclusi dalla Tasi, il Comune può mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione prevista dal comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 … segue Pagina 74 TREVISO

75 Aliquote Tasi Annualità d’imposta 2014 e 2015: 1 per mille
possibilità di ridurre fino a zero possibilità di aumentare (eccetto per i fabbricati rurali ad uso strumentale): fino al 2,5 per mille aliquote Imu + Tasi non superiori a quelle massime previste per l’Imu abitazione principale: 6 per mille altri fabbricati ed aree edificabili: 10,6 per mille possibilità di derogare i predetti limiti (lettere a) e b) nella misura massima dello 0,8 per mille: la maggiorazione può essere applicata sia alle abitazioni principali sia agli altri fabbricati (escluso i fabbricati rurali ad uso strumentale) sia alle aree edificabili … segue Pagina 75 TREVISO

76 Aliquote Tasi Annualità d’imposta 2016: 1 per mille
possibilità di ridurre fino a zero possibilità di aumentare (eccetto per i fabbricati rurali ad uso strumentale): fino al 2,5 per mille per i cc.dd. “beni merce” senza alcun limite per gli altri fabbricati e le aree edificabili aliquote Imu + Tasi non superiori a quelle massime previste per l’Imu altri fabbricati ed aree edificabili: 10,6 per mille possibilità di derogare il predetto limite (lettera c) nella misura massima dello 0,8 per mille: limitatamente agli immobili non esclusi dalla Tasi e nella stessa misura applicata per il 2015 … segue Pagina 76 TREVISO

77 Tari: determinazione dei costi e delle tariffe 2016
TREVISO 77

78 Tari: determinazione dei costi e delle tariffe
Fonti legislative: art. 1, comma 27, della legge 28/12/15, n. 208 Art. 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013 A partire dal nella determinazione dei costi da coprire con la Tari il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard Relativamente ai coefficienti per la determinazione delle tariffe Tari, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, il Comune: può non considerare il coefficiente Ka può derogare i limiti minimi e massimi dei coefficienti Kb, Kc e Kd nella misura del 50% Pagina 78 TREVISO

79 Abrogazione dell’Imposta municipale secondaria
TREVISO 79

80 Abrogazione dell’Imus
Fonti legislative: art. 1, comma 25, della legge 28/12/15, n. 208 La disposizione abroga l’imposta municipale secondaria (Imus) Pertanto rimangono in vigore i cc.dd. “tributi minori” nella versione del 2015 Pagina 80 TREVISO

81 Termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 (e delle aliquote, tariffe e regolamenti)
TREVISO 81

82 Termine per l’approvazione del bilancio 2015
Fonti legislative: art. 1, comma 49, della legge 28/12/15, n. 208 Il termine di cui all'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno 13 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015, deve intendersi riferito al 31 luglio 2015, in quanto ultimo giorno del mese di luglio Pagina 82 TREVISO

83 Gli importi iscritti in ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 1999
TREVISO 83

84 Importi iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31/12/99
Fonte legislativa: art. 1, commi , della legge 24/12/12, n. 228 … segue Importi fino ad € 2000 Importi oltre € 2000 Automaticamente annullati: discarico automatico cancellazione dal bilancio comunale l’Agente della riscossione informa il Comune di aver esaurito le attività Non rilevano né la tipologia dell’entrata né lo stato della riscossione L’importo comprende il tributo, gli interessi e la sanzione L’importo non comprende le spese di notifica, l’aggio, gli interessi di mora e le spese delle procedure cautelari ed esecutive Non si applicano gli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 112 del 1999 Salvo i casi di dolo, non si procede al giudizio di responsabilità amministrativa e contabile TREVISO

85 Importi iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31/12/99
… segue Importi fino ad € 2000 Importi oltre € 2000 (senza procedure in corso) Decreto Mef 15 giugno 2015 (Artt. 1, 2 e 4) Trasmissione elenco al Comune l’elenco riguarda tutte le quote annullate l’elenco riguarda le quote che al 22/06/15 non sono interessate da procedure esecutive avviate, da contenzioso pendente, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte ovvero da rateizzazioni in corso Le quote erroneamente inserite nell’elenco devono essere rilevate dal Comune entro e non oltre 6 mesi dalla ricezione dell’elenco Spese da rimborsare in 20 rate annuali senza interessi (richiesta entro il 30/09/15), prima rata entro il 30/06/16 TREVISO

86 Importi iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31/12/99
… segue Importi oltre € 2000 (con procedure in corso) Decreto Mef 15 giugno 2015 (Artt. 3 e 4) Trasmissione elenco al Comune Rimangono in carico all’Agente della riscossione le quote che al 22/06/15 sono interessate da procedure esecutive avviate, da contenzioso pendente, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte ovvero da rateizzazioni in corso Le quote erroneamente inserite nell’elenco devono essere rilevate dal Comune entro e non oltre 6 mesi dalla ricezione dell’elenco Entro 2 mesi dalla conclusione delle attività, l’Agente della riscossione trasmette al Comune l’elenco delle quote non integralmente riscosse Entro il 30/06 dell’anno successivo a quello di conclusione delle attività, l’Agente della riscossione richiede al Comune il rimborso delle spese. Il rimborso è effettuato sulle restanti rate annuali rispetto alle 20 dell’elenco delle quote senza procedure in corso TREVISO

87 Importi iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31/12/99
Non devono essere rimborsate le spese relative a: domande di rimborso o discarico presentate entro il 31/12/1997 oggetto della definizione automatica ex art. 61 del d.lgs. n. 112/1999 quote contenute in ruolo con obbligo del non riscosso per riscosso in quanto il rimborso delle spese è posto a carico dello Stato ex lettera c) del comma 13 dell’art. 3 del d.l. n. 203/2005 procedure esecutive poste in essere dal 01/01/2000 al 31/12/2013 in quanto a carico dello Stato ex comma 685 dell’art. 1 della l. n. 190/2014 TREVISO

88 Il termine di conservazione della cartella/ingiunzione
TREVISO 88

89 Il termine di conservazione della cartella/ingiunzione
Fonti legislative: art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 Termine di conservazione: l’Agente della riscossione deve conservare per 5 anni la matrice o la copia della cartella con la relata di notifica o l’avviso di ricevimento l’Agente della riscossione ha l’obbligo di esibirla su richiesta del contribuente o del Comune Consiglio di Stato, sez. IV, 30 novembre 2015, n. 5410 il termine di 5 anni è da considerarsi “minimo” non potendo incidere sul termine (10 anni) della prescrizione ordinaria è interesse ed onere dell’Agente della riscossione conservare i documenti oltre i 5 anni qualora, è ancora in corso la riscossione TREVISO

90 Beni oggetto di sequestro e successiva confisca
TREVISO 90

91 Beni oggetto di sequestro e successiva confisca
Art. 2ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 la confisca deve essere emanata entro 1 anno dall’avvenuto sequestro il predetto termine può essere prorogato di 1 ulteriore anno con decreto motivato del tribunale Art. 2novies della legge 31 maggio 1965, n. 575 con la confisca la proprietà del bene si trasferisce allo Stato Soggetto passivo ICI/IMU/TASI (Corte di Cassazione, sez. trib., 30 ottobre 2015, n ) Fino alla confisca: il titolare del diritto reale Dalla data della confisca: lo Stato … segue Pagina 91 TREVISO

92 Beni oggetto di sequestro e successiva confisca
Fonte normativa: art. 51, comma 3bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (come modificato dall’art. 32 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175) Contenuto: Per l’anno d’imposta 2013 esenzione IMU per tutto il periodo del sequestro e della confisca e comunque fino alla loro assegnazione o destinazione in ipotesi di revoca della confisca: l’amministratore giudiziario ne dà comunicazione al Comune Il Comune liquida i tributi dovuti, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti, per tutto il periodo di durata dell’amministrazione giudiziaria … segue . Pagina 92 TREVISO

93 Beni oggetto di sequestro e successiva confisca
Contenuto: A partire dall’anno d’imposta 2014 sospensione del versamento IMU e TASI per tutto il periodo del sequestro e della confisca e comunque fino alla loro assegnazione o destinazione in ipotesi di revoca della confisca: l’amministratore giudiziario ne dà comunicazione al Comune Il Comune liquida i tributi dovuti, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti, per tutto il periodo di durata dell’amministrazione giudiziaria Pagina 93 TREVISO

94 Il baratto amministrativo
TREVISO 94

95 Il baratto amministrativo
Fonte normativa: art. 24 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164: Contenuti: i cittadini, singoli o associati, possono presentare al Comune progetti di riqualificazione del territorio i progetti possono riguardare: la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano i Comuni possono definire, con apposita delibera, i criteri e le condizioni per la realizzazione di detti progetti … segue Pagina 95 TREVISO

96 Il baratto amministrativo
Contenuti: a seconda della tipologia del progetto, i Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere Nota Ifel 22 ottobre 2015 il concetto di ”inerenza” deve essere ispirato a criteri di ragionevolezza e corrispondenza tra beneficio reso ed agevolazione concessa; ad es.: riduzione Tari o Tasi per la pulizia del parco pubblico È più complesso prevedere agevolazioni Imu attesa la sua natura … segue Pagina 96 TREVISO

97 Il baratto amministrativo
Contenuti: l’esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai Comuni, in ragione dell’esercizio sussidiario dell’attività posta in essere Nota Ifel 22 ottobre 2015 la sussidiarietà si intende nel senso che le attività riguardano settori che sostituiscono o integrano l’intervento del Comune con riferimento al ”periodo limitato e definito” si ritiene che il baratto può riguardare anche debiti pregressi del contribuente, con particolare riguardo a situazioni di disagio economico-sociale (cc.dd. ”morosità incolpevoli) (la posizione è opposta a quella sostenuta, dallo stesso Ifel, nella nota del 16 ottobre 2015) (DUBBIO) … segue Pagina 97 TREVISO

98 Il baratto amministrativo
Contenuti: tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute Nota Ifel 22 ottobre 2015 nel caso di singoli cittadini l’agevolazione riguarda i singoli individui proponenti e gli eventuali partecipanti al progetto in ipotesi di associazioni di cittadini, la riduzione o l’esenzione può essere accordata in primo luogo con riferimento ad obbligazioni tributarie di cui è soggetto passivo l’associazione stessa, potendo inoltre estendersi, anche attraverso l’individuazione di tributi diversi, ai soggetti associati o partecipanti all’intervento Dalla norma non sembra potersi estendere l’agevolazione alle imprese … segue Pagina 98 TREVISO

99 Il baratto amministrativo
Quantificazione dell’agevolazione (Nota Ifel 22 ottobre 2015) la scelta deve essere compiuta con elementi ispirati a responsabilità e ragionevolezza Estensione alle entrate patrimoniali (Nota Ifel 22 ottobre 2015) ancorché la norma fa riferimento soltanto ai tributi, l’agevolazione può riguardare anche entrate patrimoniali (NON CONDIVISIBILE) … segue Pagina 99 TREVISO

100 Il baratto amministrativo
Atto amministrativo (Nota Ifel 22 ottobre 2015) è sufficiete una delibera, non è necessario un regolamento (NON CONDIVISIBILE) Si ritiene che a monte debba esserci un regolamento che indichi: gli interventi oggetto dell’agevolazione le agevolazioni concedibili, nei limiti degli stanziamenti di bilancio messi a disposizione ogni anno (bisogna prevedere un apposito capitolo di spesa) gli uffici comunali deputati all’esame ed al controllo dei progetti le modalità di realizzazione dei progetti e di verifica dei risultati … segue Pagina 100 TREVISO

101 Il baratto amministrativo
Procedimento: approvazione regolamento (l’efficacia è quella dei regolamenti tributari) previsione in bilancio: in uscita, lo stanziamento pari all’agevolazione tributaria (per la Tari, il costo dell’agevolazione può essere posto, tutto o in parte, a carico dei contribuenti e non della collettività) in entrata, l’importo dell’agevolazione tributaria e, in ipotesi di valore della prestazione del privato superiore all’agevolazione fiscale, l’accertamento della differenza tra i trasferimenti di privati presentazione del progetto istruttoria dell’accoglibilità del progetto approvazione del progetto con delibera (efficacia immediata) realizzazione dell’intervento rendicontazione dell’attività verifica dell’attuazione del progetto (per i progetti pluriennali, la verifica dovrebbe essere fatta annualmente al fine di riconoscere l’agevolazione) concessione del beneficio (a consuntivo) Pagina 101 TREVISO

102 Il contraddittorio preventivo o endoprocedimentale
TREVISO 102

103 Il contraddittorio preventivo o endoprocedimentale
Prima di notificare un avviso di accertamento è obbligatorio informare io contribuente ed instaurare con lui un contraddittorio? Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento) ai destinatari diretti dell’atto ed ai soggetti (se individuati o facilmente individuabili) che possono avere un pregiudizio dallo stesso, si deve comunicare l’avvio del procedimento art. 13 (Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione) le disposizioni contenute negli artt. da 7 a 12 non si applicano ai procedimenti tributari Legge 27 luglio 2000, n. 212 art. 12, comma 7 (Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali) nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro 60 gg. osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori l'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza … segue Pagina 103 TREVISO

104 Il contraddittorio preventivo o endoprocedimentale
Corte di Cassazione, sez. trib., 08 luglio 2009, n Anche prima di emettere l’avviso di accertamento non vi è alcun obbligo da parte del Comune di coinvolgere il contribuente nel procedimento liquidatorio e sanzionatorio. Non sussiste, infatti, alcun obbligo, ma solo la facoltà e l’opportunità, di attivare il contraddittorio in un procedimento amministrativo culminante in un atto che consente al contribuente l’impugnazione e la piena tutela giurisdizionale Pagina 104 TREVISO

105 Il contraddittorio preventivo o endoprocedimentale
Corte di Cassazione, sez. unite, 18/09/2014, n e 19668 (riguarda un procedimento di iscrizione ipotecaria) (conferma i precedenti sez. unite nn /09 e 18184/13) indipendentemente dall’art. 13 della legge n. 241 del 1990 nei rapporti tributari si applicano le disposizioni contenute nello Statuto dei diritti del contribuente peraltro, la Corte di Giustizia europea (C-129/13 e C-130/13) ha affermato che costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione che ogni persona ha il diritto di essere sentita prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere negativamente sui suoi interessi il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio ogni volta che è prevista l’adozione di un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente; e ciò indipendentemente dal fatto che l’obbligo sia previsto in una norma positiva il mancato rispetto di detti principi comporta la nullità dell’atto … segue Pagina 105 TREVISO

106 Il contraddittorio preventivo o endoprocedimentale
I principi affermati con le sentenze nn e del 2014 si applicano anche ai cc.dd. “accertamenti a tavolino” non proceduti, cioè, da accessi/ispezioni/verifiche fiscali presso il contribuente? Si applicano ai cc.dd. “accertamenti a tavolino”: Corte di Cassazione nn. 2594/2014, 7960/2014 Non si applicano ai cc.dd. “accertamenti a tavolino”: Corte di Cassazione nn. 7598/2014, 13588/2014, 15583/2014, 21391/14 … segue Pagina 106 TREVISO

107 Il contraddittorio preventivo o endoprocedimentale
Corte di Cassazione, sez. VI, 14 gennaio 2015 ordinanza n. 527 Rimette gli atti alle sezioni unite affermando che: nel nostro ordinamento (anche dopo l’approvazione dello Statuto dei diritti del contribuente) non è rinvenibile un principio generale del diritto al contraddittorio del contribuente prima della notifica di un avviso di accertamento la disposizione contenuta nel comma 7 dell’art. 12 della legge n. 212 del 2000 riguarda esclusivamente i casi di accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali del contribuente (tutto l’art. 12 riguarda le verifiche ispettive in loco). Infatti, le garanzie ivi previste “sono funzionali a soddisfare una esigenza di tutela specificatamente derivante dallo squilibrio che si determina per tale accesso e non come principio generale di tutela del contraddittorio e quindi finalizzato a garantire la partecipazione del contribuente alla formazione del provvedimento” … segue Pagina 107 TREVISO

108 Il contraddittorio preventivo o endoprocedimentale
Corte di Cassazione, sez. VI, 14 gennaio 2015 ordinanza n. 527 Rimette gli atti alle sezioni unite affermando che: il principio del diritto al contraddittorio non è neanche mutuabile dal diritto comunitario (dove pure esiste) nel caso dei tributi non armonizzati, per i quali le norme europee non sono immediatamente applicabili ma devono essere recepite dal legislatore nazionale la violazione del principio del contraddittorio preventivo a livello comunitario non comporta l’automatica annullabilità dell’ avviso di accertamento notificato. La predetta sanzione (annullabilità) si ha esclusivamente quando si prova che l’eventuale esercizio di tale diritto avrebbe portato l’Amministrazione ad una diversa decisione quando il legislatore nazionale ha voluto recepire il diritto al contraddittorio “preventivo” nel nostro ordinamento lo ha fatto espressamente (es. artt. 36bis, 36ter, 37bis, 38 del Dpr n. 600/73, ecc.) … segue Pagina 108 TREVISO

109 Il contraddittorio preventivo o endoprocedimentale
Corte di Cassazione, sez. VI, 14 gennaio 2015 ordinanza n. 527 Rimette gli atti alle sezioni unite affermando che: non è consentita l’introduzione per via giurisprudenziale di regole procedimentali non espressamente previste dalla legge (è comunque necessaria una norma positiva) le disposizioni in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, ex capo III della legge n. 241 del 1990, non si applicano ai procedimenti tributari per espressa previsione dell’art. 13 della stessa disposizione legislativa … segue Pagina 109 TREVISO

110 Il contraddittorio preventivo o endoprocedimentale
Corte di Cassazione, sez. VI, 14 gennaio 2015 ordinanza n. 527 Rimette gli atti alle sezioni unite affermando che: in conclusione il Collegio richiede alle Sezioni Unite se i principi enunciati con la sentenza n del 2014 (anche in assenza di una nota positiva): trovino fondamento nell’ordinamento nazionale o esclusivamente nel diritto dell’Unione Europea e, in questo caso, quale ne sia la portata applicativa si applichino anche agli “accertamenti a tavolino” e, in caso di risposta affermativa, quali sono le conseguenze del mancato rispetto Le sezioni unite si sono espresse con la sentenza n del 9 dicembre 2015 … segue Pagina 110 TREVISO

111 Il contraddittorio preventivo o endoprocedimentale
Corte di Cassazione, sez. unite 9 dicembre 2015, n Decisione: il comma 7 dell’art. 12 della legge n. 212 del 2000 non è fonte di un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale la predetta disposizione trova applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente … segue Pagina 111 TREVISO

112 Il contraddittorio preventivo o endoprocedimentale
Corte di Cassazione, sez. unite 9 dicembre 2015, n Decisione: né un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale è rinvenibile in altre norme dell’ordinamento: l’art. 7 della legge n. 241 del 1990 non si applica (come prevede espressamente il successivo art. 13) ai procedimenti tributari in tema di Iva, imposte dirette ed imposta di registro vi sono disposizioni specifiche con condizioni, modalità ed effetti tipici (la presenza di specifiche disposizioni serve proprio a dimostrare che non vi è un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale) né il predetto obbligo generalizzato può ancorarsi agli artt. 24 (diritto alla difesa) e 97 (imparzialità e buon andamento) della Costituzione … segue Pagina 112 TREVISO

113 Il contraddittorio preventivo o endoprocedimentale
Corte di Cassazione, sez. unite 9 dicembre 2015, n Decisione: l’obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale è, invece, previsto nell’Unione Europea (per i provvedimenti emessi dopo l’1 dicembre 2009), in quanto previsto dall’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea la violazione dell’obbligo, però, ha conseguenze sul provvedimento soltanto se il rispetto di detto obbligo avrebbe potuto comportare un risultato diverso pertanto: in Europa l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale è generalizzato ma gli effetti sono valutati in termini sostanzialistici in Italia la disciplina è prevista soltanto in casi specifici ma comporta la nullità dei provvedimenti assunti in violazione dell’obbligo … segue Pagina 113 TREVISO

114 Il contraddittorio preventivo o endoprocedimentale
Corte di Cassazione, sez. unite 9 dicembre 2015, n Decisione: pertanto: nei “tributi armonizzati” l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale assume rilievo generalizzato ed è sanzionato con la nullità del conclusivo atto impositivo sempreché, però, in mancanza di violazione dell’obbligo il procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso nei “tributi non armonizzati” (per i quali non si applica il diritto europeo), invece, la nullità del provvedimento si ha soltanto nei casi espressamente previsti dalle disposizioni nazionali e, comunque, sempreché in mancanza di violazione dell’obbligo il procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso … segue Pagina 114 TREVISO

115 Il contraddittorio preventivo o endoprocedimentale
Corte di Cassazione, sez. unite 9 dicembre 2015, n Decisione: pertanto: ne consegue che in giudizio il contribuente non deve limitarsi alla formalistica eccezione dell’ obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, ma deve prospettare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato e che l’opposizione di dette ragioni (valutate al momento del mancato contraddittorio) si rilevi non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali l’ordinamento lo ha predisposto … segue Pagina 115 TREVISO

116 Il contraddittorio preventivo o endoprocedimentale
Corte di Cassazione, sez. unite 9 dicembre 2015, n Decisione: il superamento della duplicità del regime giuridico dei tributi “armonizzati” e di quelli “non armonizzati” non può realizzarsi in via interpretativa Pagina 116 TREVISO

117 La legittimità degli incrementi delle tariffe dell’Icp adottati prima del 26 giugno 2012
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118 Le tariffe Icp Legge 27 dicembre 1997, n. 449 - Art. 11, comma 10
Le tariffe Icp e i diritti sulle PP.AA., per le superfici superiori al metro quadrato, possono essere aumentate: a decorrere dal 1° gennaio 1998, fino ad un massimo del 20% a decorrere dal 1° gennaio 2000, fino ad un massimo del 50% Decreto legge 27 maggio 2008, n Art. 1, comma 7 Blocca il potere dei Comuni di aumentare le aliquote e le tariffe dei propri tributi Decreto legge 25 giugno 2008, n Art. 77bis, comma 30 Conferma il blocca per il triennio Legge 13 dicembre 2010, n Art. 1, comma 123 Conferma il blocca senza termini … segue Pagina 118 TREVISO 118

119 Le tariffe Icp Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 - Art. 4, comma 4
Elimina il blocco del potere dei Comuni di aumentare le aliquote e le tariffe dei propri tributi Effetti: dal 2008 al 2011: blocco dal 2012: sblocco Decreto legge 22 giugno 2012, n Art. 23, comma 7 Abroga l’art. 11 della legge n. 449 del 2007 dal 26/06/2012: non è più possibile aumentare le tariffe Icp e i diritti sulle PP.AA. … segue Pagina 119 TREVISO 119

120 Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Art. 1, comma 739)
Le tariffe Icp Che succede alle deliberazioni assunte prima del 22 giugno 2012 e fuori dal periodo di blocco? Consiglio di giustizia amministrativa delle Regione Siciliana, parere n. 368 del 2015: sono valide Consiglio di Stato, sez. V, 21 ottobre 2014, n. 6201: è illegittima la delibera confermativa delle tariffe 2013 (già a suo tempo aumentate) adottata dopo l’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 449 del 1997 Tar Veneto, sentenza n. 1001/2015: è legittima la delibera di conferma degli aumenti disposti prima del 26 giugno 2012 Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Art. 1, comma 739) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 della legge n. 212 del 2000 (le norme interpretative devono qualificarsi come tali), la disposizione del comma 7 dell’art. 23 del decreto legge n. 83 del 2012 si interpreta nel senso che l’abrogazione non ha effetto per i Comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima del 26 giugno 2012 Pagina 120 TREVISO 120


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