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Etichettatura
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Tessile e abbigliamento
Il settore del tessile e abbigliamento è disciplinato dal Regolamento UE n.1007/2011 che stabilisce norme su: le denominazioni delle fibre tessili, le modalità di etichettatura dei prodotti tessili, nonché le menzioni figuranti su etichette, i contrassegni ed i documenti che accompagnano i prodotti tessili nei vari cicli di produzione, trasformazione e distribuzione la determinazione della composizione fibrosa dei prodotti tessili mediante analisi quantitativa delle mischie di fibre tessili binarie e ternarie.
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Etichettatura 1-Per i prodotti tessili l’etichettatura è lo strumento che favorisce gli scambi conferisce trasparenza alle scelte produttive dell’azienda e commerciali grazie all'applicazione uniforme delle regole europee. L'indicazione in etichetta della composizione fibrosa dei prodotti tessili, soddisfa inoltre l’esigenza di garantire ai consumatori una informazione trasparente e chiara sulle caratteristiche del prodotto. 2-Nel Regolamento (UE) n. 1007/2011 non vi sono altri obblighi di informazione oltre a quello di indicare in etichetta la composizione fibrosa dei prodotti tessili, come ad esempio le taglie dei capi di abbigliamento, le istruzioni per la cura dei capi, il paese di origine.
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L’etichettatura e presentazione dei prodotti tessili è attualmente disciplinata dalla direttiva della Comunità Europea 96/74/CE, recepita in Italia dal Decreto Legislativo n.194/99
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Sicurezza e ambiente Oltre al regolamento UE 1007/2011, i prodotti tessili devono rispettare le disposizioni della legislazione generale dell'UE in materia di beni di consumo, quali ad esempio: la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (direttiva 2001/95/CE), che stabilisce i requisiti generali di sicurezza per tutti i prodotti immessi sul mercato per i consumatori il regolamento REACH (Regolamento CE n. 1907/2006 sulla registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche) il regolamento sui biocidi (Regolamento UE n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi) il regolamento UE n. 850/2004 relativo agli inquinanti organici persistenti.
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Vigilanza Il Ministero dello sviluppo economico è l’autorità di vigilanza del mercato e procede, avvalendosi della collaborazione delle Camere di commercio, ai controlli sui prodotti tessili immessi sul mercato in relazione a: conformità della composizione fibrosa sicurezza dei prodotti. L’attività di vigilanza realizzata dalle Camere di Commercio si basa su: segnalazioni dell’utenza pianificazione nazionale o locale. Gli aspetti sanzionatori sono regolamentati dalle seguenti norme: due specifiche del settore tessile (la Legge 26 novembre 1973 n. 883, "Disciplina delle denominazioni e dell’etichettatura dei prodotti tessili" e il decreto legislativo 22 maggio n.194, "Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile")
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Facoltà o obbligo? La normativa relativa all’etichettatura dei prodotti tessili fissa i requisiti e le modalità applicabili ai prodotti tessili perché possano essere immessi sul mercato interno prima di qualsiasi trasformazione oppure durante il ciclo industriale e durante le diverse operazioni inerenti alla loro distribuzione. In tutta l’Unione Europea i prodotti tessili offerti in vendita al consumatore finale devono essere corredati di un’etichetta che riporti la composizione fibrosa, secondo le modalità descritte nei successivi paragrafi.
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CHE COSA DEVE ESSERE ETICHETTATO?
Devono essere etichettati tutti i prodotti tessili. Per prodotti tessili si intendono tutti i prodotti che - allo stato grezzo, di semilavorati, di lavorati, semi manufatti, manufatti semi-confezionati o confezionati - sono composti esclusivamente da fibre tessili (es. lana, cotone, lino…).
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1) Le fibre devono essere riportate in ordine decrescente di peso, dalla percentuale maggiore a quelle minore. 2) Non sono ammesse abbreviazioni. 3) Le denominazioni devono sempre essere in lingua italiana. 4) Devono essere riportate le fibre così come definite nell’Allegato 1. 5) Le ulteriori indicazioni non devono indurre in confusione il consumatore facendo intuire una composizione fibrosa non identica a quanto riportato in etichetta. Pertanto le indicazioni passibili di trarre in inganno il consumatore devono essere omesse.
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Prodotti tessili composti da un’unica fibra
COME VANNO DEFINITE LE PERCENTUALI DELLE COMPONENTI FIBROSE DI CUI È COMPOSTO UN PRODOTTO TESSILE Prodotti tessili composti da un’unica fibra Un prodotto tessile composto interamente da una stessa fibra può essere qualificato con il termine 100% o “puro” oppure “tutto”. Seta 100% Pura seta
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MARCHI WOOLMARK COMPANY
La Woolmark Company gestisce due marchi : il marchio PURA LANA VERGINE il marchio MISTO LANA VERGINE. Questi marchi garantiscono, oltre alla composizione, anche requisiti di solidità delle tinte, resistenza alla trazione, irrestringibilità, il peso del pelo ed il trattamento antitarmico per i tappeti e le coperte.
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Pura Lana Vergine Si tratta di un marchio riconosciuto in 117 paesi che garantisce l’utilizzazione esclusiva (pura) di fibre di lana nuova proveniente solo dalla tosatura (vergine) e non recuperata da altri processi industriali o cardata. Misto Lana Vergine È un marchio introdotto nel 1971 e viene applicato a manufatti “Misti ricchi di lana vergine”. Il contenuto di lana vergine non deve essere inferiore al 60% e deve essere miscelato esclusivamente con altra fibra naturale, artificiale o sintetica.
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MARCHIO COMMISSIONE TUTELA LINO
Questo simbolo viene concesso solo a manufatti di lino che rispondono a certi requisiti di qualità, come ad esempio il grado di polimerizzazione maggiore di 1350 e la solidità delle tinte, che per gli articoli finiti deve rispettare un elevato grado di affidabilità in relazione all’impiego del manufatto stesso.
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CODICI MECCANOGRAFICI
Da quanto fin qui descritto, esiste, dunque, la possibilità di utilizzare nei documenti commerciali codici meccanografici personalizzati purché il significato delle abbreviazioni sia chiaramente presente sullo stesso documento e si riferisca all’esatta e completa denominazione delle fibre riportate nell’Allegato 1 del D.Lgs. n. 194/99
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Codice meccanografico uniforme europeo (COMITEXTIL)
N. FIBRA CODICE ITALIANO INGLESE TEDESCO FRANCESE 1 WO Lana Wool Wolle Laine 2 WP Alpaca Alpaca Alpaka Alpaga 2 WS Kashmir Cashmere Kashmir Cachemire 2 WL Lama Lama Lama Lama 2 WK Cammello Camel Kamel Chameau 2 WM Mohair Mohair Mohair Mohair 2 WA Angora Angora Angora Angora (kanin) 2 WG Vigogna Vicuna Vikunja Vigogne 2 WY Yack Yak Yak Yack
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3 HA Pelo a Crine Hair Haar Poil
4 SE Seta Silk Seide Soie 5 CO Cotone Cotton Baumwolle Coton 6 KP Kapok Kapok Kapok Capoc 7 LI Lino Flax Flachs 8 CA Canapa True hemp Hanf Chanvre 9 JU Juta Jute Jute Jute 10 AB Abaca Abaca Manila Abaca 11 AL Alfa Alfa Alfa Alfa 12 CC Cocco Coir Kokos Coco 13 GI Ginestra Broom Ginster Genet
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L'etichettatura e presentazione dei prodotti tessili è disciplinata, a partire dall'8 maggio 2012 dal regolamento UE n.1007/2011 (che abroga le direttive 73/44/CEE, 96/73/CEE e 2008/121/CE). I prodotti tessili immessi in commercio prima dell'8 maggio 2012 e conformi alla previgente normativa possono essere messi a disposizione sul mercato fino al 9 novembre 2014. In tutta l'Unione Europea i prodotti tessili per essere posti in vendita al consumatore finale devono riportare un contrassegno o un'etichetta saldamente fissata che indichi: L'etichetta indica: la composizione fibrosa; l'eventuale presenza di parti non tessili di origine animale; il responsabile della immissione in commercio;
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la composizione fibrosa;
sulle etichette deve essere obbligatoriamente riportata la composizione fibrosa del prodotto utilizzando le denominazioni delle fibre elencate nell'allegato I delRegolamento UE n.1007/2011. Le stesse devono essere riportate: in lingua italiana; per esteso (non sono ammesse sigle o abbreviazioni); con caratteri tipografici leggibili e chiaramente visibili; in ordine decrescente di peso;
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l'eventuale presenza di parti non tessili di origine animale
l'eventuale presenza di parti non tessili di origine animale (per es.pelliccia, pelle, avorio) deve essere indicata obbligatoriamente con la seguente frase " Contiene parti non tessili di origine animale". Non è necessario specificare la parte di origine animale ma se lo si fa utilizzando termini quali pelle, pelliccia, cuoio bisogna applicare la Legge 8 gennaio 2013.
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il responsabile della immissione in commercio;
Il codice del Consumo (all'art. 104 D.Lgs n.206/2005) prescrive espressamente che siano riportati: l'indicazione dell'identità e degli estremi del produttore (denominazione, ragione sociale, marchio registrato dell'azienda, indirizzo) il riferimento al tipo di prodotto (codice identificativo) o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte. Argomento correlato alla tracciabilità del prodotto é quello dell'origine. Su tale argomento é utile consultare la guida e soprattutto il sito dell'agenzia delle dogane.
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Obblighi degli operatori
Fabbricante e importatore Il fabbricante all'atto dell'immissione di un prodotto sul mercato garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute. In particolare, queste devono essere facilmente leggibili, visibili, chiare e con caratteri uniformi, anche per quanto riguarda la dimensione e lo stile. Se il fabbricante non è stabilito nella UE, tali incombenze ricadono sulla figura dell'importatore Distributore All'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, il distributore garantisce che esso rechi l'etichetta o il contrassegno appropriato. N.B: il distributore è considerato fabbricante ai fini del presente regolamento qualora immetta un prodotto sul mercato col proprio nome o marchio di fabbrica , vi apponga l'etichetta o ne modifichi il contenuto.
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