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PubblicatoΕυθύμιος Ζυγομαλάς Modificato 6 anni fa
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I RISCHI da AGENTI CHIMICI: EVOLUZIONE del SISTEMA SICUREZZA
ASSOINDUSTRIA - VICENZA 30 OTTOBRE 2003 I RISCHI da AGENTI CHIMICI: EVOLUZIONE del SISTEMA SICUREZZA alla LUCE del D.Lgs. 25/2002 Relatore: C. MINOIA Laboratorio di Misure Ambientali e Tossicologiche Fondazione “S. Maugeri” - Pavia
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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI PREESISTENTI al D.Lgs. 25/2002
e le MODIFICHE INTRODOTTE... D.P.R. 303/56 NORME GENERALI PER L'IGIENE DEL LAVORO ABROGAZIONE voci da 1 a 44 e 47 della “Tabella delle lavorazioni per le quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche” (Allegato all’articolo 33 del Decreto) D.Lgs. 277/91 ABROGAZIONE Capo II e Allegati II, III, IV (Piombo) nonché Allegato VIII (modalità di campionatura e misurazione degli agenti chimici) D.Lgs. 626/94 s.m.i. INTRODUZIONE del Titolo VII-bis: “PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI”
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Al puzzle dell’esposizione professionale...
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… occorre trovare una SOLUZIONE !
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CAMPO di APPLICAZIONE D.Lgs. 2 Febbraio 2002, n. 25:
Attuazione della Direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro. Sono determinati i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza, derivanti dagli effetti degli AGENTI CHIMICI presenti durante il lavoro a qualunque titolo (impiego, deposito, trasporto, etc.) o che a qualunque titolo derivino da un’attività lavorativa, quale risultato di un processo, sia desiderato sia no.
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DEFINIZIONI AGENTI CHIMICI sono tutti gli elementi
ed i loro composti chimici, sia da soli che in miscela, sia provenienti direttamente da risorse naturali che da sintesi chimica, sia nella forma che deriva dal loro impiego specifico che nella forma in cui vengono smaltiti, anche come rifiuti, e comunque in qualunque modalità per cui ci si trovi in loro presenza. I requisiti indicati al Titolo VII bis si applicano in presenza di AGENTI CHIMICI PERICOLOSI che sono le sostanze della cosiddetta “Normativa di prodotto” vigente in materia di immissione sul mercato comunitario dei prodotti chimici pericolosi: D.Lgs. 52/97, D.M. 28/04/97, D.Lgs. 285/98, D.M. 11/04/2001 recepimento Direttiva 2000/33/CE - XXVII° adeguamento in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
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E DEFINIZIONI (ad es. fumi generati durante l’attività
Sono considerati AGENTI CHIMICI PERICOLOSI anche gli agenti chimici, che pur non essendo classificabili come tali, possono comportare un rischio per la salute e la sicurezza a causa: delle proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche E delle modalità con cui sono utilizzati e presenti sul luogo di lavoro (ad es. fumi generati durante l’attività di saldatura, nei processi di combustione, nelle sintesi chimiche, nello stampaggio a caldo di materie plastiche, nell’impiego di motori per autotrazione a benzina o diesel, etc.).
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DEFINIZIONI Nella definizione sono compresi anche gli agenti chimici per cui, indipendentemente dalla loro classificazione, si è pervenuto all’individuazione di un VALORE LIMITE di ESPOSIZIONE PROFESSIONALE. Esempio 1) nella lavorazione a caldo di polimeri che normalmente NON SONO agenti chimici pericolosi, ma che liberando monomeri od altre sostanze pericolose nel processo lavorativo, possono comportare un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori in funzione delle loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche. Esempio 2) la presenza o la generazione di fibre tessili aerodisperse durante alcuni processi di lavorazione. Ad esempio il cotone polvere, grezzo che ha un valore limite di esposizione professionale stabilito da ACGIH.
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La VALUTAZIONE dei RISCHI
Al DATORE di LAVORO vengono indicati due compiti: INDIVIDUARE preliminarmente la presenza eventuale di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e VALUTARE I RISCHI per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti. Ciò significa procedere “preliminarmente” alla identificazione di tutti gli agenti chimici utilizzati, stilando una LISTA COMPLETA di tutte le sostanze e preparati utilizzati a qualunque titolo nonché identificare se nel corso di tali attività, vi siano processi o lavorazioni in cui si sviluppano agenti chimici pericolosi quali per esempio: attività di saldatura, eliminazione o trattamento rifiuti, fusioni o tempra dei metalli, uso di fluidi lubrorefrigeranti, combustioni, lavorazioni a caldo di materie plastiche, o altro.
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La VALUTAZIONE dei RISCHI
Occorre quindi successivamente determinare: quantità luogo e modalità d’uso dell’agente proprietà pericolose dell’agente (frasi R) le informazioni contenute nella SCHEDA di SICUREZZA il livello, il tipo e la durata dell’esposizione eventuali misurazioni o valutazioni già eseguite in precedenza (monitoraggi ambientali) misurazioni o valutazioni eseguite ad hoc già in questa fase (monitoraggi ambientali, UNI EN 689: Guida alla valutazione dell’esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategie di misurazione) stime qualitative i valori limite professionali e/o biologici dell’agente, se esistenti gli effetti delle misure preventive e protettive adottate le conclusioni, se disponibili, delle azioni di Sorveglianza Sanitaria
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Nella valutazione dei rischi, effettuata attraverso i parametri indicati, è possibile includere la “…giustificazione che la natura e l’entità dei rischi…” “…rendono non necessaria una ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi ”. La “GIUSTIFICAZIONE” consente al Datore di Lavoro di terminare il processo di valutazione dei rischi senza ulteriori approfondimenti (ad es. misurazioni ambientali) ma NON LO ESONERA dalla predisposizione di opportuni provvedimenti di prevenzione e protezione e altresì gli consente di classificarsi al di sotto della soglia del rischio moderato. Nel D.Lgs. 25/02 viene quindi introdotto il concetto di RISCHIO MODERATO e quando il processo valutativo indica il non superamento di tale soglia di rischio, il Datore di Lavoro può non applicare le specifiche norme di prevenzione contenute nel Decreto: sorveglianza sanitaria, cartelle sanitarie e di rischio, misure specifiche di protezione e prevenzione, disposizioni in caso di incidenti o di emergenza.
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Viceversa può essere necessario sviluppare una dettagliata valutazione del rischio attraverso:
misurazioni ambientali (esposizione cutanea e/o inalatoria) algoritmi o modelli per stime di rischio N.B. l’articolo 72-terdecies prevede l’emanazione di un Decreto Ministeriale per l’individuazione del rischio moderato e che, nelle more di questo, la valutazione del rischio moderato è comunque effettuata dal DATORE di LAVORO.
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IDENTIFICAZIONE dei PERICOLI:
inventario sostanze, processi lavorativi, schede sicurezza VALUTAZIONE PRELIMINARE dei RISCHI: proprietà pericolose sostanze, quantità utilizzata, misure protettive in atto, valori limite, esiti Sorv. San., livelli esposizione VALUTAZIONE APPROFONDITA del RISCHIO e MISURAZIONI GIUSTIFICA-ZIONE RISCHIO MODERATO NO SI IL RISCHIO VALUTATO è DA CONSIDERARSI “MOLTO BASSO”? IL RISULTATO della VALUTAZIONE è BASSO e CONSENTE LA CLASSIFICAZIONE di RISCHIO MODERATO SI RISCHIO SUPERIORE al “MODERATO” si applicano: misure specifiche e di emergenza, Sorveglianza Sanitaria, cartellonistica di rischio NO
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La DEFINIZIONE di RISCHIO MODERATO
1. nelle traduzioni della Direttiva 98/24 degli altri Paesi UE il termine è stato univocamente definitivo come rischio BASSO: geringfigiges (D), leve (SP), slight (GB),faible (F), baixio (P), micro (GR) o irrilevante 2. le direttive CE recepite nel nostro ordinamento non possono ridurre i livelli di tutela della salute e sicurezza raggiunti nelle norme nazionali previgenti 3. il DPR 303/56, art. 35, c. 2 prevede l’esonero dagli obblighi di Sorveglianza Sanitaria, qualora per l’esiguità del materiale o dell’agente chimico pericoloso e per l’efficacia delle misure preventive adottate, o per il carattere occasionale del lavoro insalubre “possa fondamentalmente ritenersi irrilevante il rischio per la salute dei lavoratori”
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La DEFINIZIONE di RISCHIO MODERATO
4. nel D.M.10 marzo 1998 (antincendio) vengono definiti come luoghi di lavoro a rischio di incendio BASSO, quei luoghi o parte di essi in cui vi sono scarse possibilità di sviluppo d’incendio in presenza di sostanze a basso tasso d’infiammabilità e bassa probabilità di propagazione. I luoghi di lavoro a rischio d’incendio basso non richiedono redazione del piano d’emergenza. Se non può essere ridotto il livello di protezione per i lavoratori con l’introduzione della 98/24 CE appare logico associare il RISCHIO MODERATO alla dizione “rischio irrilevante per la salute”. Quindi può essere ritenuto ragionevole definire il RISCHIO MODERATO previsto dal D.Lgs.25 come la soglia al di sotto della quale il rischio è BASSO.
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Differenza nella definizione di RISCHIO MODERATO fra
la Direttiva 98/24/CE e il D.Lgs.25/02 Direttiva 98/24 il RISCHIO MODERATO viene individuato solo dal parametro quantità dell’agente chimico Decreto 25 I parametri presi in considerazione sono: tipo e quantità dell’agente chimico modalità e frequenza di esposizione all’agente chimico
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La DETERMINAZIONE del RISCHIO MODERATO
L'Art.72 terdecies del D.Lgs. 25/2002 ha previsto un comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e per la determinazione del rischio moderato. Sulla base delle conclusioni del Comitato, il Governo dovrebbe emanare il Decreto che stabilisce le modalità di individuazione del cosiddetto RISCHIO MODERATO
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La DETERMINAZIONE del RISCHIO MODERATO
Il recepimento della 98/24 e la seguente istituzione del titolo VII-bis ha confermato che, in presenza di rischio chimico per la salute e la sicurezza, le misure generali di tutela dei lavoratori debbano in ogni caso sempre essere rigorosamente osservate: a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione b) fornitura di attrezzature idonee e relative procedure di manutenzione c) riduzione al minimo di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti d) riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione e) misure igieniche adeguate f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti g) metodi di lavoro appropriati per la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti
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La DETERMINAZIONE del RISCHIO MODERATO
Il datore di lavoro dopo aver eseguito la fase di identificazione dei pericoli deve intraprendere la fase di valutazione del rischio (con le modalità previste al il titolo VII-bis D.Lgs. 626/94) Nella valutazione dei rischi, come detto, è possibile includere la “…GIUSTIFICAZIONE che la natura e l’entità dei rischi…” “…rendono non necessaria una ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi”.
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La DETERMINAZIONE del RISCHIO MODERATO
Si identifica così un primo “passaggio” del processo che prevede che quando le esigue quantità degli agenti chimici impiegati e la natura degli stessi lo permettono, sia possibile terminare il processo di valutazione dei rischi (che comunque deve contenere quanto previsto dagli artt.72-quater c. 1, e 72-quinques c.1) La giustificazione consente al datore di lavoro di terminare il processo di valutazione dei rischi senza ulteriori approfondimenti (es. misurazioni ambientali) MA non lo esonera dalla predisposizione di opportuni provvedimenti di prevenzione e protezione e ALTRESÌ gli consente di classificarsi al di sotto della soglia del RISCHIO MODERATO.
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Valutazione attraverso l’uso dei valori limite occupazionali
La DETERMINAZIONE del RISCHIO MODERATO Valutazione attraverso l’uso dei valori limite occupazionali Le misurazioni devono essere effettuate secondo le norme UNI-EN di cui all’Allegato VIII-sexies. Nell’ambito della “Commissione Ministeriale” si stanno considerando le seguenti ipotesi per la determinazione del rischio moderato: il valore di esposizione risulti quantomeno inferiore ad 1/10 del valore limite su rilevazioni effettuate in 3 diversi turni di lavoro e nella medesima postazione di lavoro, il valore di esposizione risulti quantomeno inferiore ad ¼ del valore limite.
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La DETERMINAZIONE del RISCHIO MODERATO
Pertanto è ragionevole e praticabile indicare che quantomeno tali valori fissino la soglia al di sopra della quale si DEVE classificare il RISCHIO NON MODERATO per inalazione di un agente chimico VALUTAZIONI SENZA L’AUSILIO DI VALORI LIMITE. I modelli o algoritmi per la valutazione del rischio permettono, attraverso un giudizio sintetico finale , di inserire il risultato delle valutazioni in classi: risulta pertanto indispensabile per l’applicazione di ogni modello, oltre alla conoscenza dettagliata, riferirsi alla specifica graduazione in esso contenuta.
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ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO da AGENTI CHIMICI PERICOLOSI ad USO delle PICCOLE e MEDIE IMPRESE (Modello proposto nel Gennaio 2003 dalle Regioni Lombardia- Veneto- Piemonte-Emilia/Romagna-Toscana-Marche) In alternativa alla misurazione dell'agente chimico è possibile l'uso di sistemi di valutazione del rischio basati su relazioni matematiche (o su modelli grafici) denominati algoritmi (letteralmente: procedure di calcolo). Gli algoritmi (o i modelli) sono procedure che assegnano un valore numerico ad una serie di fattori o parametri che intervengono nella determinazione del rischio pesando, per ognuno di essi in modo diverso, l’importanza assoluta e reciproca sul risultato valutativo finale.
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Assume importanza nella costruzione di un algoritmo:
ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO Assume importanza nella costruzione di un algoritmo: l'individuazione puntuale dei parametri che determinano il rischio l'individuazione del "peso" dei fattori di compensazione nei confronti del rischio l'individuazione della relazione numerica che lega i parametri fra di loro (fattori additivi, moltiplicativi, esponenziali, ...) l'individuazione della scala dei valori dell’indice in relazione al rischio (per esempio: molto basso, basso, medio, medio-alto, alto...).
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ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
Il rischio R per le valutazioni del rischio derivanti dall'esposizione ad agenti chimici pericolosi è il prodotto: R=P x E dove P rappresenta l'indice di pericolosità intrinseca di una sostanza o di un preparato (in questo modello identificato con le frasi di rischio R della classificazione ex Direttiva 67/548/CEE s.m.) mentre E rappresenta il livello di esposizione (cutanea e/o inalatoria) dei soggetti nella specifica attività lavorativa.
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È possibile calcolare un rischio R per esposizione inalatoria (Rinal)
ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO È possibile calcolare un rischio R per esposizione inalatoria (Rinal) cutanea (Rcute) cumulativa (Rcum) Gli intervalli di variazione di R sono: 0.1 £ Rinal £ 100 1 £ Rcute £ 100 1 £ Rcum £ 141
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ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
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Modalità per la valutazione della pericolosità
ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO Modalità per la valutazione della pericolosità intrinseca per la salute di un agente chimico. Criteri per l'identificazione dell’indice P Come detto il metodo si basa sulla classificazione CEE Direttiva 67/548) dove i rischi intrinseci delle sostanze e dei preparati pericolosi sono segnalati in frasi tipo (Frasi R). Mediante l'assegnazione di un valore alla Frase R (singola o combinata) attribuito alla proprietà più pericolosa e di conseguenza alla classificazione più pericolosa è possibile avere a disposizione un indice numerico (score) di pericolo per ogni agente chimico pericoloso impiegato.
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ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
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ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
è evidente che il risultato dell’applicazione risente dei limiti propri dei criteri di classificazione nella scelta delle proprietà da indicizzare e nella ponderazione dei relativi coefficienti si introduce un inevitabile grado di arbitrarietà metodi di questo tipo non si prestano per apprezzare modeste differenze di rischio un certo grado di incertezza è sempre accompagnato dall’uso di questi metodi di valutazione tali incertezze si evidenziano maggiormente qualora si sia in prossimità della soglia che viene stabilita dall’estensore relativa al rischio moderato.
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Determinazione dell’esposizione E
ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO Determinazione dell’esposizione E L 'indice di esposizione per via inalatoria Einal viene determinato attraverso il prodotto Einal = I x d Dove I rappresenta l’intensità dell'esposizione mentre d rappresenta la distanza del lavoratore dalla sorgente di intensità I
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ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
Il sub-indice d tiene conto della distanza fra una sorgente di intensità I e il lavoratore/i esposto/i : nel caso siano prossimi alla sorgente (< 1 mt) il sub-indice I rimane inalterato (d =1); via via che il lavoratore risulta lontano dalla sorgente il sub-indice di intensità di esposizione I deve essere ridotto proporzionalmente fino ad arrivare ad un valore di 1/10 di I per distanze maggiori di 10 metri:
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Determinazione del Sub-indice I dell'intensità di esposizione I
ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO Determinazione del Sub-indice I dell'intensità di esposizione I Comporta l'uso delle seguenti 5 variabili: 1. Proprietà chimico-fisiche 2. Quantità in uso 3. Tipologia d'uso 4. Tipologia di controllo 5. Tempo di esposizione Per facilitare l'applicazione del modello per la valutazione dell'esposizione inalatoria viene proposto uno schema semplificato a matrici.
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ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
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ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
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ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
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ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
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ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
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ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
Ora è possibile quindi calcolare il rischio R di esposizione ad agenti chimici pericolosi : R=P x E Dove, come detto, P è lo score mentre E rappresenta il livello di esposizione (cutanea e/o inalatoria) dei soggetti nella specifica attività lavorativa.
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ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
Attenzione! Il calcolo deve essere fatto per ogni posto di lavoro e per ogni sostanza o preparato pericoloso utilizzato! inoltre la classificazione in rischio moderato ovvero in “superiore a moderato” deve essere effettuata tramite il valore del rischio R che è risultato più elevato quando una sostanza o preparato presentano più frasi di rischio per l'individuazione dello score P da introdurre nella formula deve essere utilizzato il valore più elevato fra quelli ottenuti La classificazione del posto di lavoro avverrà mediante il confronto del rischio R risultato più alto, con il criterio proposto da questo modello.
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la valutazione dell'esposizione cutanea è obbligatoria quando:
ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO inoltre la valutazione dell'esposizione cutanea è obbligatoria quando: la frase R prevede espressamente un pericolo per la via di assorbimento cutaneo la Scheda di Sicurezza indica il pericolo di assorbimento per via cutanea una sostanza contenuta nel preparato presenti, congiuntamente ad un valore limite di esposizione professionale, la nota che è possibile l'assorbimento cutaneo sia individuata nell'attività lavorativa, la possibilità di contatto diretto con la sostanza o il preparato.
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Altre considerazioni sull’utilizzo dell’algoritmo.
ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO Altre considerazioni sull’utilizzo dell’algoritmo. Nella valutazione dell’esposizione E, deve essere usata una accurata analisi del ciclo tecnologico e dell'attività lavorativa (es. "tipologia di controllo”). È evidente che l'esistenza di un'aspirazione localizzata non è di per se sufficiente ad identificare quella casella, ma è necessario che tale presidio sia ben funzionante ed efficiente. L'individuazione della “manipolazione diretta” presuppone che l'analisi relativa alle misure di prevenzione e protezione sia stata compiuta e che non esistono altre possibilità che non la manipolazione diretta della sostanza con le opportune protezioni individuali e misure procedurali.
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Altre considerazioni sui limiti di utilizzo dell’algoritmo.
ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO Altre considerazioni sui limiti di utilizzo dell’algoritmo. Nella valutazione dell’esposizione, per le variabili quantitative (la quantità in uso e tempi di esposizione) è indispensabile compiere un'attenta analisi dell'attività lavorativa per individuare le reali quantità su base giornaliera e gli effettivi tempi in cui i lavoratori risultano esposti alla sostanza/preparato. Nel caso specifico del tempo di esposizione, questo è indipendente dalla frequenza d'uso e anche agenti chimici utilizzati per periodi temporali limitati nel corso dell'anno (es. 2 mesi all'anno o 1 gg/settimana) devono essere prese in considerazione, relativamente al periodo temporale pari ad una giornata lavorativa (8 ore), le condizioni di maggiore esposizione.
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In ogni caso il Datore di Lavoro
ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO In ogni caso il Datore di Lavoro per scegliere l’opzione di NON procedere alla misurazione dell’agente DEVE PROVARE in modo inequivocabile che il sistema scelto offra ampie garanzie sui livelli di esposizione raggiunti. L’impiego dell’algoritmo, per la sua complessità di applicazione, sembrerebbe più adatto per essere utilizzato in fase ispettiva, da parte dell’ente di controllo, piuttosto che essere uno strumento flessibile che faciliti la valutazione da parte del Datore di Lavoro.
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IL DOCUMENTO di VALUTAZIONE dei RISCHI
(già previsto ai sensi del D.Lgs. 626/94 e s.m.i.) dovrà quindi contenere anche: l’elenco con l’identificazione delle sostanze e dei preparati utilizzati e dei processi produttivi attuati in azienda (identificazione dei pericoli) i modelli di valutazione del rischio utilizzati le relazioni corrispondenti ai resoconti di prova delle misurazioni ambientali di esposizione eventualmente effettuate le principali misure generali di prevenzione e protezione misure d’emergenza attuate
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MISURAZIONE dell’AGENTE CHIMICO
QUANDO Ogni volta che sono modificate le condizioni che possono far variare l’esposizione all’agente chimico [quantità, modalità d’uso, modifiche di tecnologie ed impianti….] oppure periodicamente per controllare l’esposizione dei lavoratori. COME Le metodiche standardizzate con cui effettuare le misurazioni sono (indicate nell’Allegato VIII-sexties) norme UNI-EN della serie “Atmosfera in ambiente di lavoro) e cioè: UNI-EN 481, UNI-EN 482, UNI-EN 838, UNI-EN 1076, UNI-EN 1231, UNI-EN 1232, UNI-EN 12919, UNI-EN 689 “…per periodi rappresentativi dell’esposizione in termini spazio – temporali ” [tendenzialmente l’intero turno di lavoro] e anche negli spostamenti all’interno dei luoghi di lavoro.
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Quindi, successivamente, per utilizzare le misurazioni per la valutazione dell’esposizione occorre disporre di un sistema di valori limite che allo stato attuale, nell’Allegato VII-ter del Decreto, contiene solo quello relativo al Piombo inorganico e suoi composti. In attesa dell’estensione dell’allegato VII-ter è possibile riferirsi a: lista dei valori limite indicativa contenuta nella Direttiva 2000/39/CE dell’8 giugno 2000 [contenente 63 agenti chimici con relativo limite] lista dei valori limite di soglia pubblicata dalla ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienist).
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OELs inferiori ai TLV ----------> 47%
Dal confronto dei limiti “europei” OELs (Occupational Exposure Limits) reperibili sulla Direttiva 2000/39/CE con i limiti T.L.V. “americani” della A.C.G.I.H. emerge il seguente quadro riassuntivo: OELs inferiori ai TLV > 47% OELs uguali ai TLV > 35% OELs maggiori ai TLV > 10% Limiti CE senza corrispondenti limiti stabiliti dalla A.C.G.I.H > 8%
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QUALCHE ESEMPIO: OELs inferiori ai TLV (mg/m3) ---> più restrittivi
AMMONIACA (14 EU - 17,4 USA), XILENE isomeri (221 EU USA), METILETILCHETONE (300 EU-590 USA), CLOROFORMIO (10 EU-49 USA), CUMENE (100 EU - 245,8 USA), CICLOESANONE (40,8 EU USA), FOSGENE (0,08 EU - 0,4 USA), TETRAIDROFURANO (102 EU USA). 1-2-4 TRICLOROBENZENE (15,1 EU-37 USA), FENOLO (7,8 EU-19,2 USA), 1,2,3 TRIMETILBENZENE (100 EU USA), etc. OELs uguali ai TLV ACETONE, 1,1-DICLOROETANO, NN-DIMETILACETAMMIDE, ETILAMMINA, ETILBENZENE, FLUORO, METILAMILCHETONE, ACIDO CLORIDRICO, ACIDO FLUORIDRICO, ACIDO FOSFORICO, ARGENTO METALLICO, etc. OELs maggiori ai TLV (mg/m3) ---> meno restrittivi ALCOL ALLILICO (4,8 EU - 1,19 USA), EPTANO (2085 EU USA), 1,4-DICLOROBENZENE (122 EU-60 USA), TRIETILAMMINA (8,4 EU-4,2 USA), etc.
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SORVEGLIANZA SANITARIA
Nel D.Lgs. 25 la Sorveglianza Sanitaria negli esposti ad agenti chimici è considerata come misura di tutela specifica dei lavoratori. Il Medico Competente pertanto, con il Decreto 25, assume un ruolo ancora più attivo nell’attuazione delle misure di prevenzione ed in particolare della valutazione dei rischi. Se si rimane al di sotto della soglia del rischio moderato per la salute non è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, tranne i casi che il D.Lgs. 25/02 non ha abrogato (voci n. 50, 51, 52, 53 - Allegato art. 33 DPR 303/56). Al di sopra della soglia del rischio moderato per la salute, la sorveglianza sanitaria. È viceversa OBBLIGATORIA per gli agenti chimici pericolosi
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SORVEGLIANZA SANITARIA: periodicità e contenuti.
Il Decreto 25 prevede che la Sorveglianza Sanitaria venga effettuata “di norma” con periodicità annuale o con una periodicità diversa stabilita dal Medico Competente con adeguata motivazione che dovrà essere riportata nel Documento di Valutazione dei Rischi e resa nota agli RLS. Per le aziende con numero di lavoratori inferiori a 10, per le quali non vige l’obbligo di redazione del documento ex art. 4 D.Lgs. 626/94, la motivazione di tale scelta del Medico Competente dovrà essere comunque formalizzata con apposito documento da allegare alla autocertificazione.
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VALORE LIMITE BIOLOGICO
L’articolo 72-ter, comma 1, lettera e) del D.Lgs 626/94, così come modificato dal Decreto 25, definisce il VALORE LIMITE BIOLOGICO (VLB) come “il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita o di un indicatore di effetto nell’appropriato mezzo biologico”. L’unico agente chimico per il quale il Decreto riporta un VLB è il Piombo, tuttavia si ritiene che il monitoraggio biologico debba estendersi anche per tutti quegli agenti chimici per i quali enti internazionali riconosciuti abbiano fissato dei Valori Limite Biologici (es. i “BEI” dell’ACGIH, i “BAT” del DFG, etc.) riferimenti peraltro correntemente utilizzati nella attuale pratica di Medicina del Lavoro ed indispensabili per una valutazione del rischio individuale e/o di gruppo.
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CONCLUSIONI Nella Direttiva 98/24/CE - il cui recepimento è il Decreto 25 - si può leggere nella premessa, al punto 2: “(…) tale direttiva deve evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese ” Le aziende che hanno effettuato una corretta Valutazione dei Rischi, mettendo in atto le soluzioni preventive adeguate a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, dovranno comunque procedere a una riverifica e ad aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi. È presumibile che in molti casi l’impegno conseguente sarà contenuto, sia in termini tecnici sia economici.
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CONCLUSIONI il Decreto 25 coinvolge anche la PMI e tutti i settori produttivi (officine meccaniche, galvaniche, tipografie, lavanderie, parrucchieri, etc.) l’autocertificazione e l’andare ad accertare la presenza di un rischio moderato NON deve essere considerato una sorta di “condono” o di “sanatoria” ma assumono un significato tecnico e giuridico ben definito. Eventuali scelte improprie o inadeguate potranno essere oggetto di contestazioni future da parte degli Enti preposti, anche sul piano di accertamenti ambientali specifici e mirati. il Medico Competente e quindi la Sorveglianza Sanitaria assumono un ruolo di primaria importanza anche in fase valutativa e preventiva divenendo componente attiva e dinamica nella gestione del sistema sicurezza aziendale
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