La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Fondazione Italiana del Notariato Procedura di verifica e sanzioni

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Fondazione Italiana del Notariato Procedura di verifica e sanzioni"— Transcript della presentazione:

1 Fondazione Italiana del Notariato Procedura di verifica e sanzioni
Antiriciclaggio: questioni ed aspetti operativi Verso l’adozione della IV direttiva Procedura di verifica e sanzioni Roma, 17 novembre 2016 Fondazione Italiana del Notariato MARCO KROGH Notaio in Mugnano di Napoli Gruppo antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato

2 DALL’ANNO ZERO ALLA IV DIRETTIVA
EVOLUZIONE NORMATIVA – NUOVI OBIETTIVI CUSTOMER DUE DILIGENCE E PRESTAZIONE NOTARILE ISPEZIONI GdF – PRASSI ED INTERPRETAZION DIVERSO APPROCCIO DA PARTE DEI NOTAI LA CDD NON AGGIUNGE NUOVI OBBLIGHI ALLA PRESTAZIONE NOTARILE LA CDD TRASFORMA LA PRESTAZIONE NOTARILE Notaio Marco Krogh

3 RILEVANZA DEONTOLOGICA DELL’ANTIRICICLAGGIO
Rilevanza istituzionale e lealtà verso lo Stato Immagine e reputazione della categoria Rispetto delle regole, a tutela di una corretta concorrenza Notaio Marco Krogh

4 GLI ASPETTI FONDAMENTALI DELL’INDAGINE ANTIRICICLAGGIO
PROFILO COERENTE BLACK LIST TITOLARE EFFETTIVO TRASPARENZA ORIGINE FONDI DESTINAZIONE FONDI ASSENZA PRESTANOMI LEGGE 15 dicembre 2014, n. 186 Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonche' per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio. (GU n. 292 del ) Art. 3 Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio 1. All'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro » sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro ». 2. All'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro » sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro ». 3. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale e' inserito il seguente: «Art. 648-ter (Autoriciclaggio). Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro a euro a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attivita' economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilita' provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro a euro se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalita' di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilita' vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena e' aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attivita' bancaria o finanziaria o di altra attivita' professionale. La pena e' diminuita fino alla meta' per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilita' provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648». 4. All'articolo 648-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «articolo 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1»; b) al terzo comma, le parole: «648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «648-bis, 648-ter e 648-ter.1». 5. All'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 648-ter e 648-ter.1»; b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' autoriciclaggio». Notaio Marco Krogh

5 CHI PUO’ PROCEDERE ALLE VERIFICHE ?
POLIZIA VALUTARIA - UIF ORDINI PROFESSIONALI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ART. 53 E 60 D.LGS. 231/2007 Notaio Marco Krogh

6 MODULO OPERATIVO GdF ASPETTI PRATICI
ASSISTENZA PROFESSIONISTA SELEZIONE FASCICOLI VERIFICA ITER LOGICO MODULISTICA UTILIZZO DATI E INFORMAZIONI PER ULTERIORI FINALITA’ Notaio Marco Krogh

7 COME SI SVOLGE UNA VERIFICA ANTIRICICLAGGIO. (Modulo operativo n
COME SI SVOLGE UNA VERIFICA ANTIRICICLAGGIO ? (Modulo operativo n. 6 GdF) Verifica linee guida interne, materiale Eventuale personale addetto Controlli preliminari Adeguata verifica Registrazione conservazione dei dati Segnalazioni e comunicazioni Accertamenti di meriti Criticità individuate, motivazioni Violazione norme riscontrate Verbalizzazione e contestazioni Notaio Marco Krogh

8 QUALI POTERI ESERCITA LA POLIZIA VALUTARIA ?
Poteri derivanti dalla normativa valutaria (art. 8 D.lgs. 231/2007) Poteri di polizia economica e finanziaria (poteri in materia di IVA e Imposte dirette) Notaio Marco Krogh

9 Quali attività può compiere ?
Esibizione documenti Chiedere di fornire dati, notizie e chiarimenti Con autorizzazione del Procuratore della Repubblica Accesso in luoghi diversi dall’Ufficio Perquisizioni personali Apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli etc. LEGGE 15 dicembre 2014, n. 186 Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonche' per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio. (GU n. 292 del ) Art. 3 Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio 1. All'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro » sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro ». 2. All'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro » sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro ». 3. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale e' inserito il seguente: «Art. 648-ter (Autoriciclaggio). Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro a euro a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attivita' economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilita' provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro a euro se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalita' di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilita' vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena e' aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attivita' bancaria o finanziaria o di altra attivita' professionale. La pena e' diminuita fino alla meta' per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilita' provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648». 4. All'articolo 648-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «articolo 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1»; b) al terzo comma, le parole: «648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «648-bis, 648-ter e 648-ter.1». 5. All'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 648-ter e 648-ter.1»; b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' autoriciclaggio». Notaio Marco Krogh

10 IN CASO DI RIFIUTO DEL DESTINATARIO ?
E’ POSSIBILE OPPORRE IL SEGRETO PROFESSIONALE. IN TAL CASO DECIDE IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA (ATTI DI ULTIMA VOLONTA’ – SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE) Notaio Marco Krogh

11 SEQUESTRO DOCUMENTI E SCRITTURE
Documenti e scritture possono essere sequestrati soltanto se non è possibile riprodurne o farne constatare il contenuto nel verbale Libri e registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie Notaio Marco Krogh

12 QUALI INFRAZIONI POSSONO ESSERE CONTESTATE ?
Illeciti amministrativi Reati penali (depenalizzazione) Infrazioni alle norme sulla limitazione all’uso del contante Notaio Marco Krogh

13 DEFINIZIONE DELLE FATTISPECIE
Omessa adeguata verifica Omessa identificazione Omessa istituzione registro clientela Omessa registrazione Omessa segnalazione Omessa comunicazione Violazione norme sulla limitazione all’uso del contante Oblazione Notaio Marco Krogh

14 Opposizione all’ordinanza ingiunzione di pagamento
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ART. 60 D.LGS. 231/2007 LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 Oblazione - prescrizione - inversione onere prova - cumulo - continuazione Opposizione all’ordinanza ingiunzione di pagamento Accesso - verbale di contestazione - presentazione documenti e memorie - richiesta di essere sentito - parere commissione - ordinanza ingiunzione di pagamento Notaio Marco Krogh

15 Archiviazione – Decreto penale di condanna
PROCEDIMENTO PENALE Prescrizione Elemento psicologico Archiviazione – Decreto penale di condanna Notaio Marco Krogh

16 LE PRINCIPALI NOVITA’ DELLA QUARTA DIRETTIVA
Lotta alla corruzione Titolare Effettivo PPE Abolizione AUI e Reg. Clientela Riforma sistema sanzionatorio Notaio Marco Krogh

17 RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO
Calibrare le sanzioni sulle differenze tra i destinatari delle norme antiriciclaggio Abolizione AUI e Registro clientela Notaio Marco Krogh

18 SANZIONI A CIFRA FISSA ED A PERCENTUALE
PERSONE FISICHE PERSONE GIURIDICHE Notaio Marco Krogh

19 FAVOR REI E RETROATTIVITA’ CUMULO GIURIDICO
Illeciti penali (art. 2 c.p.) Infrazioni amministrative (art. 1 l. 689/1981) Infrazioni valutarie (art. 23 bis TU valutario) Determinazione sanzione – capacità finanziaria Notaio Marco Krogh

20 GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Notaio Marco Krogh


Scaricare ppt "Fondazione Italiana del Notariato Procedura di verifica e sanzioni"

Presentazioni simili


Annunci Google