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LA LIQUIDAZIONE DEI BENI IL PROGETTO

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Presentazione sul tema: "LA LIQUIDAZIONE DEI BENI IL PROGETTO"— Transcript della presentazione:

1 LA LIQUIDAZIONE DEI BENI IL PROGETTO
CORSO NAZIONALE DI PERFEZIONAMENTO PER DI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI, ROMA - C.N.D.C. E.C.( I Edizione) Modulo 3 – Università San Raffaele - Roma LA LIQUIDAZIONE DEI BENI IL PROGETTO ED IL PIANO DI PAGAMENTO DEI CREDITI Roma fff

2 La liquidazione dei beni art. 60 D.lgs.vo 159/2011
Il procedimento de "la liquidazione dei beni" è previsto nel d.lgs. 159/2011 all'art. 60 e, in qualche maniera e con le dovute differenze, ricalca, in buona sostanza, quanto previsto dall'art. 105 e ss. della legge fallimentare. Si colloca, nel compendio normativo del c.a.m., nel titolo IV "La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali" e nello specifico nel capo II "accertamento dei diritti dei terzi" subito dopo gli articoli 57, 58 e 59 che disciplinano l'accertamento e la verifica dei crediti. fff

3 La liquidazione dei beni art. 60 D.lgs.vo 159/2011
Si dice che tale procedimento è eventuale (si attiva al verificarsi di particolari condizioni) e rappresenta l'epilogo del sub procedimento di accertamento e di verifica dei crediti ante sequestro, i quali, se riconosciuti ed ammessi al passivo, devono essere soddisfatti mediante pagamento, nei limiti previsti dall'art. 53 del c.a.m. fff

4 La liquidazione dei beni art. 60 D.lgs.vo 159/2011
Il testo normativo in vigore sino al , prima delle modifiche introdotte dalla legge 17/10/2017 n. 161, all'art. 60 primo comma precisava che: "conclusa l'udienza di verifica, l'amministratore giudiziario effettua la liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami di azienda e degli immobili ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare utilmente i creditori collocati al passivo". La norma, che verrà riformata come si dirà in seguito, fissava, dunque, il momento in cui si poteva procedere alla vendita dei beni in sequestro o in confisca, alla conclusione dell'udienza di verifica, quando, per l'appunto, era stato reso esecutivo lo stato passivo ai sensi dell'art. 59 comma 3. fff

5 Prime problematiche Normativa pregressa
Siamo sicuramente nella fase post confisca di primo grado. Chi è l’amministratore giudiziario dei beni in questa fase ? Ai sensi dell’art. 38 c. 3 “l’amministrazione dei beni è conferita all’Agenzia (A. N.B.S.C.).” L’attività liquidatoria è prodromica alla destinazione ? fff

6 Problematiche Normativa pregressa … segue
L'art. 48 comma 8 bis,entrato in vigore dal , specifica che : "gli immobili facenti capo a società immobiliari possono essere trasferiti per finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d), in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non pregiudichi la prosecuzione dell'attività d'impresa o i diritti dei creditori dell'impresa stessa.“ Il comma non ha subito modifica alcuna dalla legge n. 161/2017. fff

7 Problematiche Normativa pregressa … segue
Con il vecchio testo poteva accadere di dover attivare la procedura prima della confisca definitiva. l'udienza di verifica poteva iniziare in qualsiasi momento, anche prima della confisca di primo grado e dunque terminare ancor prima della confisca definitiva. Vendere i beni mobili, immobili o rami di azienda prima del loro trasferimento a titolo definitivo al patrimonio dello Stato, avrebbe comportato non poche complicazioni: A) sui beni potevano essere pendenti prima del sequestro azioni esecutive, che erano state sospese sino alla conclusione del giudizio ( art. 55 del d.lgs. 159/2011); B) potevano essere pendenti o ancora da determinare indennizzi da riconoscere a soggetti terzi e derivanti dall'applicazione a titolo esemplificativo dell'art 52 comma 4 e 5 del d.lgs. cit. o questioni derivanti dai casi previsti dai commi 7, 8 e 9 dell'art. 52 cit. fff

8 SOLUZIONI La norma andava completamente riscritta
Cosi è stato con la legge 161/2017 fff

9 Testo a fronte modifiche L. 161/2017: art. 60 primo comma D. lgs
Testo a fronte modifiche L. 161/2017: art. 60 primo comma D.lgs.vo 159/2011 fff

10 Nuovi presupposti di applicazione L. 161/2017.
Dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca. Il soggetto che attiva la procedura è l’Agenzia (mediante il coadiutore); La liquidazione che qui interessa è quella dei beni giunti a confisca, necessaria a soddisfare i diritti di credito accertati secondo le disposizioni contenute negli art. 57, 58 e 59. (in ragione delle distinte masse). fff

11 Nuovi presupposti di applicazione L. 161/2017.
EVENTUALITA’ Quando: …vi sono creditori utilmente collocati al passivo in ragione delle distinte masse. Quando … “i conti di gestione” dei beni amministrati non sono sufficienti per soddisfare i creditori ammessi al passivo. fff

12 CONTI SEPARATI E VERIFICA CREDITI
l'amministratore giudiziario è tenuto ai sensi dell'art. 37 comma 5 del d.lgs. cit. a tenere contabilità separate in relazione ai vari soggetti o enti proposti, così come è tenuto a tenere conti separati annotando le varie entrate e spese specifiche ai vari beni o masse ed imputando quelle generali a ciascun bene secondo un criterio proporzionale. Anche la verifica dei crediti viene eseguita tenendo distinte le masse patrimoniali ed i relativi creditori che vantano diritti di credito sui medesimi beni fff

13 Beni da liquidare Qui ci occupiamo evidentemente della sola vendita liquidatoria DEI BENI IN CONFISCA, cosa diversa sono la vendita di cose deperibili e la vendita del prodotto aziendale nella fase giudiziaria. fff

14 Vendita di beni deperibili dopo l’immissione in possesso e nella fase del sequestro art. 40 c. 5 ter
“Il tribunale può destinare alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie”. Il provento va devoluto al FUG, ma costituisce, pur sempre, attivo disponibile ai fini di cui diremo. fff

15 SCOPO DELLA PROCEDURA LIQUIDATORIA
Non far gravare sull’Erario la soddisfazione dei creditori utilmente collocati al passivo; Tant'è che l'Agenzia (art. 60, 1, comma ultima allinea) in presenza di aziende o di beni che producono redditività, qualora dovesse ritenere che una prosecuzione della gestione farebbe incamerare all'amministrazione giudiziaria ulteriori risorse utili e necessarie al pagamento dei crediti ammessi al passivo, può ritardare la vendita di non oltre un anno dal provvedimento di confisca irrevocabile. fff

16 Altra questione d’interesse : norma in vigore
A norma dell’ art. Art. 53 (Limite della garanzia patrimoniale ). “I crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo II, sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 60 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dal valore di stima o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi, al netto delle spese del procedimento di confisca nonché di amministrazione dei beni sequestrati e di quelle sostenute nel procedimento di cui agli articoli da 57 a 61. fff

17 Interpretazione dell’art. 53
In buona sostanza si individueranno tutte le spese del procedimento, da detrarre dal valore di stima dei beni (o della minor somma ricavata dalla loro vendita) per poi calcolare il 60 %. La parte rimanente sarà utilizzata per il soddisfacimento dei creditori accertati. Il 40 % originario sarà devoluto all’Erario. fff

18 Altra questione afferente il piano di pagamento art. 50 c. 2
Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile. Durante la verifica dei crediti, i crediti erariali vengono ammessi con “riserva”, poiché in caso di confisca si estinguono per confusione. fff

19 Altra questione afferente il piano di pagamento art. 50 c. 2
Il mancato coordinamento tra l’art. 50 e la formazione del progetto di distribuzione comporta effetti distorsivi nel riparto con gravissimo danno per lo Stato  Non si tiene presente che i crediti dello Stato e degli enti che riscuotono a mezzo concessionario sono privilegiati. Con la loro estinzione per confusione lo Stato rinuncia a riscuoterli, così favorendo i creditori chirografari che – quasi sempre – in un riparto fra tutti i creditori sarebbero rimasti incapienti fff

20 Modalità di vendita dei beni: Art. 60 comma 2
Le vendite sono effettuate dall’Agenzia con procedure competitive sulla base del valore di stima risultante dalle relazioni di cui agli articoli 36 e 41, comma 1, o utilizzando stime effettuate da parte di esperti. fff

21 Adeguate forme di pubblicità : comma 3
La procedura di vendita dovrà essere eseguita nelle forme della vendita competitiva, facendo applicazione analogica della disciplina in materia di liquidazione dell'attivo fallimentare, a mente degli artt. 105 e ss. della L.F., alla quale si ispira lo stesso art. 60 cit., che in parte riproduce le disposizioni dell'art. 107 della L.F. Il regolamento o avviso di vendita o invito ad offrire da pubblicare sui siti internet specializzati deve contenere sicuramente il fatto che la vendita si perfezionerà previa acquisizione del parere ed assunte le informazioni di cui all’art. 48 comma 5 ultimo periodo. L’agenzia può sospendere la vendita non ancora conclusa ove pervenga offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa per un importo inferiore al 10% del prezzo offerto. fff

22 Altri Vincoli I beni immobili non potranno essere rivenduti per i successivi 5 anni dalla trascrizione del contratto di vendita (adeguata informazione nel bando di vendita) I beni non possono essere venduti all’estero ed ai familiari dei soggetti ai quali furono confiscati fff

23 Il progetto e piano di pagamento dei creditori art. 61 D. lg
Il progetto e piano di pagamento dei creditori art. 61 D.lg.vo 159/2011 L'art. 61 del d.lgs. 159/2011 ha subito numerose e sostanziali modifiche dalla legge 161/2017, volte più che altro a rimodellare per l'istituto delle misure patrimoniali, quanto era stato invece impropriamente mutuato dalla legge fallimentare per il progetto e piano di pagamento dei creditori. fff

24 Il testo : primo comma art. 61
1. Dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca l'Agenzia redige il progetto di pagamento dei crediti. Il progetto contiene l'elenco dei crediti utilmente collocati al passivo, con le relative cause di prelazione, nonché l'indicazione degli importi da corrispondere a ciascun creditore. fff

25 I crediti ante sequestro
2. I crediti, nei limiti previsti dall'articolo 53, sono soddisfatti nel seguente ordine: 1) pagamento dei crediti prededucibili; 2) pagamento dei crediti ammessi con prelazione sui beni confiscati, secondo l'ordine assegnato dalla legge; 3) pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi è stato ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2), per la parte per cui sono rimasti insoddisfatti sul valore dei beni oggetto della garanzia. fff

26 I CREDITI PREDEDUCIBILI
COMMA 3 ART. 61, sono considerati debiti prededucibili: quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge (i per esempio art. 52 comma 5 del d.lgs. cit.) e quelli sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione (tutti i debiti contratti dall'amministratore giudiziario nel corso del procedimento) , incluse le somme anticipate dallo stato ai sensi dell’art. 42 (compensi spettanti all'amministratore giudiziario; per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori; quelle di cui all'articolo 35, comma 9 - trasferimento fuori residenza) fff

27 Due tipi di CREDITI PREDEDUCIBILI
Primo tipo: I crediti prededucibili previsti dall’art. 61 comma 2 del d.lgs. 159/2011 sono quelli previsti dalla legge e devono essere soddisfatti in via prioritaria rispetto a tutti gli altri crediti, ma sempre nei limiti del 60% del valore complessivo dei beni confiscati. fff

28 Due tipi di CREDITI PREDEDUCIBILI
Secondo tipo: I crediti prededucibili sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, regolati dall’art. 54 del d.lgs.vo cit., che non sono stati riconosciuti attraverso il procedimento ordinario di verifica e se liquidi, esigibili e non contestati sono stati pagati previa autorizzazione del Giudice delegato. Trattasi di quei crediti maturati dopo il sequestro nei confronti dell’amministrazione giudiziaria da parte di terzi soggetti, i quali non godono di ulteriori tutele, se non quelle di essere qualificati prededucibili e di essere pagati anche con anticipo dello Stato, ivi compresa la deroga al divieto di promuovere azioni esecutive. fff

29 CREDITI PREDEDUCIBILI: art. 54
Per quest’ultimi non sembra poter operare il limite previsto dall’art. 53 del d.lgs. cit., sia perché non è espressamente previsto nell’art. 54, sia perché, sotto l’aspetto concreto, non è immaginabile che l’amministratore giudiziario possa contrarre obbligazioni con i terzi avendo quale limite di garanzia patrimoniale il limite del 60%, dovendo, tra le altre cose, agire secondo un programma di prosecuzione dell’attività delineato ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. cit. ed approvato dallo stesso Tribunale. fff

30 Art. 54 bis PAGAMENTO DI DEBITI ANTERIORI AL SEQUESTRO
1. L’amministratore giudiziario può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato al pagamento, anche parziale o rateale dei crediti per prestazioni di beni o servizi, sorti anteriormente al provvedimento di sequestro, nei casi in cui tali prestazioni siano collegate a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell’attività. 2. Nel programma di prosecuzione o ripresa dell’attività di cui all’articolo 41, il tribunale può autorizzare l’amministratore giudiziario a rinegoziare le esposizioni debitorie dell’impresa ed a provvedere ai conseguenti pagamenti. - COLLEGAMENTI ANCHE CON ART. 57 E 56 DEL D.LGS.VO 159/2011. fff

31 PRIVILEGIATI pagamento dei crediti ammessi con prelazione sui beni confiscati, secondo l'ordine assegnato dalla legge; fff

32 CHIROGRAFARI pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi è stato ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2) (privilegiati), per la parte per cui sono rimasti insoddisfatti sul valore dei beni oggetto della garanzia. fff

33 IL FONDO DEVE ESSERE DISTINTO PER MASSE
Tutti questi crediti, graduati come per legge vanno soddisfatti, in tutto o in parte nel piano di riparto. Questo è alimentato dai fondi esistenti e dal provento delle vendite, che debbono concorrere a procurare le disponibilità finanziarie da destinare al riparto fff

34 Piano di pagamento dell’Agenzia.
Per quanto concerne la predisposizione e l’approvazione del progetto di pagamento, la novella ha modificato i soggetti tenuti a tale adempimento. Il 4° comma dell’art. 61 del d.lgs. cit. prevede che è l’Agenzia il soggetto tenuto a predisporre il piano dei pagamenti ed è quello che ne ordina il deposito comunicandolo a tutti i creditori. Quest’ultimi, entro il termine di 10 giorni dall’avvenuta comunicazione, potranno presentare osservazioni sulla graduazione e sulla collocazione dei crediti, nonché sul valore dei beni o delle aziende confiscate; dopo di ché l’Agenzia determina il piano di pagamento. fff

35 Piano dei pagamenti : iter approvazione
l’Agenzia decorso il termine di cui al comma 5 (10 gg) tenuto conto delle osservazioni ove pervenute, determina il piano dei pagamento. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di pagamento, i creditori possono proporre opposizione dinanzi alla sezione civile della corte di appello del distretto della sezione specializzata o del giudice penale competente ad adottare il provvedimento di confisca. Si procede in camera di consiglio e si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Le somme contestate sono accantonate. Ove non sia possibile procedere all'accantonamento, i pagamenti sono sospesi fino alla decisione sull'opposizione. fff

36 PAGAMENTO FINALE 8. Divenuto definitivo il piano di pagamento, l’Agenzia procede ai pagamenti dovuti entro i limiti di cui all’art. 53. 9. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di pagamento non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione. 10. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore. In caso di mancata restituzione, le somme sono pignorate secondo le forme stabilite per i beni mobili dal codice di procedura civile. fff

37 GRAZIE PER L’ATTENZIONE
fff


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