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PubblicatoMarie-Anne Cloutier Modificato 6 anni fa
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Dichiarazioni dei redditi e IRAP: gli enti non commerciali e le
associazioni sportive dilettantistiche Le Associazioni Sportive Dilettantistiche: Legge 398/91 e obblighi dichiarativi Dott. Damiano Lembo Dottore Commercialista Componente Commissione Società ed Associazioni Sportive dell'ODCEC di Roma
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LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Le associazioni sportive dilettantistiche rappresentano una particolare forma associativa nell’ambito del panorama generale degli enti non commerciali. Il legislatore è intervenuto più volte con norme specifiche per questa peculiare forma di sodalizio; la Legge 398 del 1991, l’art. 25 della Legge 133 del 1999, l’art. 37 della Legge 342 del 2000, ma è solo con l’art. 90 della Legge 289/2002 che ha disciplinato per la prima volta le associazioni sportive dilettantistiche sotto il profilo civilistico facendogli assumere una configurazione associativa tipica. Ha inoltre introdotto una nuova tipologia di società di capitali che si caratterizza per le finalità non lucrative e si inserisce nell’ordinamento giuridico come una specifica categoria di soggetto societario.
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ART. 90 COMMA 18 LEGGE 289/2002 Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto e nello statuto devono essere espressamente previsti: la denominazione; l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica; l' attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione; l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati anche in forme indirette; le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile; l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; le modalità di scioglimento dell'associazione; l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;
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INCOMPATIBILITA’ E REGISTRO CONI
E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. Si diviene Associazione o Società Sportiva Dilettantistica solo dopo l’iscrizione nel Registro istituito presso il CONI, unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche. Condizione essenziale per l’iscrizione nel Registro è l’attivazione del rapporto di affiliazione con una Federazione Sportiva Nazionale o un Ente di Promozione Sportiva.
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LA LEGGE 398 DEL 16 DICEMBRE 1991 Rappresenta il regime principe di determinazione delle imposte nel settore sportivo dilettantistico. Trattasi di un particolare metodo forfetario di determinazione delle imposte applicabile alle Società e alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, che prevede il versamento delle imposte dirette sulla base di un coefficiente di redditività ed il versamento dell’imposta sul valore aggiunto con l'applicazione di una detrazione relativa alle operazioni imponibili. Inizialmente riservata alle associazioni sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali e agli Enti di Promozione Sportiva, ha successivamente ampliato il suo raggio di azione con l'art. 9-bis del DL 417/1991 convertito dalla Legge n. 66/1992 estendendo la possibilità di utilizzo a tutti gli enti senza scopo di lucro. Attualmente il D.L. 117/2017 (Riforma del Terzo Settore) ne ha riportato l’applicabilità alle sole Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche.
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SOGGETTI BENEFICIARI Associazioni sportive dilettantistiche con clausole statutarie conformi art.90 L.289/2002 Associazioni senza scopo di lucro e pro-loco (Fino riforma Terzo Settore) Società sportive dilettantistiche con clausole statutarie conformi art.90 L.289/2002 associazioni bandistiche e ai cori amatoriali, alle filodrammatiche, di musica e danza popolare (art. 2 comma 31 legge n. 350 del 24/12/2003) - (Fino riforma Terzo Settore)
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REQUISITI NECESSARI Soggettivi Oggettivi
Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche: Affiliazione a una Federazione Sportiva Nazionale o a un Ente di Promozione Sportiva Fino alla Riforma del Terzo Settore Associazione senza scopo di lucro, pro-loco, associazioni bandistiche, cori amatoriali, filodrammatiche, musica e danza popolare : Mancato perseguimento della finalità di lucro nello svolgimento dell’attività istituzionale Oggettivi Proventi dell’anno precedente, derivanti dall’attività commerciale, non superiori a euro ,00
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NEL LIMITE DI € 400.000,00 DEVONO ESSERE
LIMITE QUANTITATIVO L’importo originariamente previsto dalla Legge 398/91 ammontava a lire ,00 elevato successivamente dall’art. 25 della Legge 133/99 a lire ,00, dall’art. 90 della Legge 289/2002 a euro ,00 e dall’art. 1 comma 50 Legge 232/2016 a euro ,00 NEL LIMITE DI € ,00 DEVONO ESSERE INCLUSI: ESCLUSI: I ricavi e proventi ex art. 85 del Tuir, conseguiti nell’ambito dell’attività commerciale Le plusvalenze patrimoniali ex art. 86 del Tuir I proventi da attività occasionali di raccolta fondi I proventi ex art. 143 c. 1 Tuir I proventi di cui all’art. 148 c. 3 Tuir I proventi di cui all’art. 25 Legge n. 133/99, per un numero di eventi non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo di euro ,69
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ACCESSO AL REGIME FORFETTARIO
L’accesso al regime forfetario ex legge 398/91 avviene attraverso: opzione che si esprime mediante comportamento concludente, da manifestarsi a inizio anno o dall’inizio dell’attività; opzione nel quadro VO della dichiarazione iva per l’anno oggetto di comportamento concludente. Entro il 31/12 dell’anno precedente a quello di esercizio dell’opzione, la scelta deve essere comunicata alla SIAE competente per territorio. L’opzione è vincolante per almeno 5 anni, salvo il superamento del limite dei ,00 euro.
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DETERMINAZIONE DELL’IVA DA VERSARE
Si applica una detrazione forfettaria secondo le seguenti modalità: Cessione diritti radiotelevisivi Attività commerciale La detrazione compete in misura pari ad un terzo dell'imposta La detrazione compete nella misura del 50% Fino al 13/12/2014 vigeva una terza tipologia di detrazione forfettaria. Per le prestazioni di sponsorizzazione infatti era prevista una detrazione forfettaria nella misura del 10%; il Dlgs 175/2014 ha stabilito un'unica percentuale di detrazione Iva al 50% sia per i corrispettivi derivanti da attività commerciale che per quelli di sponsorizzazione.
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MODALITA’ DI VERSAMENTO DELL’IVA
Si effettua trimestralmente mediante delega unica di pagamento, entro il giorno sedici del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con possibilità di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n Il versamento deve essere effettuato senza maggiorazione degli interessi dell’1%. Diversamente dalla generalità dei contribuenti, l’imposta relativa al IV trimestre deve essere effettuata entro il 16 febbraio dell’anno successivo e non è previsto il versamento dell’acconto.
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DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA’
La base imponibile IRES si determina applicando un coefficiente di redditività del 3% al totale dei proventi commerciali aggiungendo al risultato ottenuto le plusvalenze patrimoniali. Si precisa che per le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche che si avvalgono dell’opzione della legge n. 398 del 1991 non concorrono a formare il reddito imponibile per un numero complessivo non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo di euro ,69 i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali ed i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità dell’art. 143, comma 3,lett. a) del TUIR effettuate occasionalmente e in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante la vendita di beni o servizi di modico valore, a fronte di offerte non commisurate al valore del bene o servizio offerto; vige comunque obbligo di redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, del rendiconto di ciascun evento di raccolta, ai sensi dell’art. 20 DPR 600/1973.
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ADEMPIMENTI OBBLIGATORI FACOLTATIVI
Tenuta del registro previsto dal DM 11/2/1997 in cui vanno annotati, entro il giorno 15 di ogni mese, le entrate conseguite nel mese precedente. Redazione del rendiconto economico-finanziario Emissione della fattura per le prestazioni di sponsorizzazione, pubblicità e cessione di diritti radio-televisivi. Conservazione e numerazione delle fatture emesse e ricevute. Presentazione Modello Unico Enti non Commerciali. Presentazione Modello 770 se ne ricorrono le condizioni. Versamento trimestrale dell’IVA. Rendicontazione degli eventi di raccolta fondi. Certificazione dei corrispettivi per accesso a manifestazioni mediante titoli di ingresso con contrassegno Siae Redazione dell’inventario e del bilancio. Tenuta del libro giornale, del libro degli inventari, dei registri IVA, del registro beni ammortizzabili e delle scritture di magazzino. Emissione di fattura ad eccezione di quanto previsto nella sezione «obbligatori». Emissione di scontrini e di ricevute fiscali. Presentazione della dichiarazione e della comunicazione IVA (esonerati)
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CAUSE DI DECADENZA Le cause di decadenza riguardano il verificarsi delle seguenti fattispecie: Superamento del limite di euro ,00 di proventi commerciali; Mancata tenuta del registro di cui al DM 11 febbraio 1997 e impossibilità di ricostruzione dei movimenti contabili attraverso idonea documentazione (circolare AE n. 9/E del 24/4/2013); Assenza delle clausole statutarie di cui all’art. 90 della Legge 289/2002 (per le associazioni e le società sportive dilettantistiche) e dell’art. 148 del TUIR e presenza di ripetute violazioni sostanziali alle clausole di democraticità (assenza del vincolo associativo); Effettuazione di operazioni finanziarie di importo uguale o superiore a euro 1.000,00 mediante strumenti di pagamento non tracciabili. A tal proposito si evidenzia che fino al 31/12/2014 il limite suddetto ammontava ad euro 516,46. Con l’entrata in vigore della legge 190/2014 è stato elevato ad euro 1.000,00
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REGIME 398/91 E SPLIT PAYMENT:
La circolare 15E del 13 aprile 2015 recita: «… alle operazioni assoggettate ai fini Iva, a regimi c.d. speciali. Al riguardo, con la circolare n. 6/E del 2015 è stato chiarito che la scissione dei pagamenti non è applicabile alle operazioni rese dal fornitore nell’ambito di regimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie. Si tratta, ad esempio del regime di cui alla legge n. 398 del 1991» REGIME 398/91 E COMUNICAZIONE POLIVALENTE - SPESOMETRO Sono oggetto di comunicazione i dati delle fatture emesse per pubblicità e sponsorizzazioni e, anche se gli enti che adottano tale regime sono esonerati dalla registrazione delle fatture passive ricevute, occorre comunicare anche i dati relativi agli acquisti di beni e servizi direttamente riferibili all’attività commerciale eventualmente svolta.
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MODELLO UNICO La redazione del Modello Unico per le associazioni sportive dilettantistiche è inscindibilmente legata al regime contabile adottato. I sistemi adottabili sono comuni a quelli degli enti non commerciali in generale: regime ordinario o semplificato a seconda dell’entità dei ricavi; regime supersemplificato, previsto dall’articolo 145 del Tuir, che prevede un meccanismo forfetario di determinazione del reddito; regime forfetario previsto dalla Legge 398/1991.
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IL REGIME FORFETTARIO LEGGE 398/91
Per la compilazione della dichiarazione dei redditi, il modello di riferimento è «Unico Enti non commerciali ed equiparati». La sezione da elaborare è il quadro RG – Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari. Rigo RG 2 colonna 2 «indicare i ricavi per attività in regime forfettario quali quelli delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni senza fini di lucro, delle associazioni pro-loco e delle altre associazioni che hanno optato per la determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell’art. 2, comma 5, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, modificato dall’art. 25, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (ora comma 4 in applicazione dell’art. 37, comma 2, lettera a) legge 342 del 2000). Per poter fruire dell’opzione per la determinazione forfetaria del reddito, dette ultime associazioni devono aver conseguito proventi derivanti dall’attività commerciale per un importo non superiore a euro »
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Rigo RG 22 colonna 8 «vanno indicati i componenti negativi relativi alle attività svolte in regime forfetario. Ai fini della determinazione del reddito attribuibile all’attività in regime forfetario indicare in colonna 8 una percentuale evidenziandola anche nell’apposito spazio di colonna 1, quale costo forfetariamente riconosciuto, di cui al rigo RG2 colonna 2» Considerando che il coefficiente di redditività previsto dalla Legge 398/91 così come modificato dall’art. 25 della Legge 133/99 ammonta al 3%, il costo forfettariamente riconosciuto da indicare nel rigo RG22 colonna 8 ammonta al 97% dell’importo indicato nel rigo RG2 colonna 2
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PLUSVALENZE PATRIMONIALI
La determinazione del reddito imponibile deve tener conto anche delle plusvalenze patrimoniali, da aggiungere al reddito determinato forfettariamente. Art. 2 comma 5 Legge 398/91 «In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 1 è determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti dell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.» Le plusvalenze in esame devono essere indicate nel rigo RG6: «va indicato l’ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all’art. 86 del TUIR afferenti i beni relativi all’impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi»
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO ENC
STUDI DI SETTORE L’adozione del regime forfettario realizza una «causa di esclusione dall’applicazione degli studi di settore o di loro inutilizzabilità in fase di accertamento delle risultanze degli studi di settore». Le istruzioni comuni ai quadri RE, RF e RG prevedono la indicazione di un codice nel primo rigo del quadro RG per segnalare la presenza della causa di inutilizzabilità dello strumento ai fini accertativi. Occorre comunque compilare il modello in tutte le sue parti ad esclusione del quadro relativo agli elementi contabili. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO ENC «8 – determinazione del reddito con criteri “forfetari” (deve comunque essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore ad esclusione del quadro relativo agli elementi contabili)»
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA
Ulteriore agevolazione riservata agli enti non commerciali che operano in regime forfettario di cui alla Legge 398/91 è l’esonero dalla redazione della Dichiarazione IVA e dalla Comunicazione annuale dei dati Iva. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA «sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA i seguenti soggetti d’imposta: - I soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla Legge 16 dicembre 1991 n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali»
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LE SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Come accennato all’inizio della relazione, l’articolo 90 comma 1 della Legge 289/2002 ha introdotto una nuova tipologia di società di capitali che si caratterizza per le finalità non lucrative e si inserisce nell’ordinamento giuridico come una specifica categoria di soggetto societario. La circolare 21E del 22 aprile 2003, inerente le novità introdotte dall’art. 90 della Legge 289/2002 ha esplicitato che: «Le società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro, costituite a partire dal 1° gennaio 2003 (data di entrata in vigore della legge n. 289 del 2002 che le ha istituite) nel rispetto delle disposizioni anche regolamentari cui rinvia il citato comma 18 dell’art. 90, possono optare per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge n. 398 del 1991 e successive modificazioni.»
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MODELLO UNICO SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
A differenza degli enti di tipo associativo, per la compilazione della dichiarazione dei redditi, il modello di riferimento è «Unico Società di Capitali». La sezione da elaborare è il quadro RF – Reddito di impresa; in questo caso però è presente una sezione dedicata per la compilazione dei dati da parte delle società sportive dilettantistiche di capitali o cooperative senza fine di lucro che hanno adottato il regime fiscale forfettario.
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Rigo RF 70 colonna 1 Deve essere indicato Rigo RF 70 colonna 2
«l’ammontare di tutti i proventi e componenti positivi che concorrono a formare il reddito complessivo ai sensi dell’art. 81 del TUIR, escluse le plusvalenze patrimoniali. Per tali società sportive dilettantistiche non concorrono a formare il reddito imponibile i proventi di cui all’art. 25, comma 2, lett. a) e b),della legge n. 133 del 1999, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo di euro ,69 e non concorrono alla determinazione del reddito i premi di addestramento e di formazione tecnica di cui all’art. 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e i corrispettivi specifici di cui all’art. 148, comma 3, del TUIR» Rigo RF 70 colonna 2 Deve essere indicato «l’importo risultante dall’applicazione, al totale dei componenti positivi di colonna 1, del coefficiente di redditività del 3 per cento stabilito dall’art. 2, comma 5, della legge n. 398 del 1991»
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Rigo RF 71 Rigo RF 72 Rigo RF 73 colonna 2
«va indicato l’ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all’art. 86 del TUIR afferenti i beni relativi all’impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi» Rigo RF 72 «va indicata l’importo delle perdite non compensate di cui al rigo RF60, colonna 1, fino a concorrenza della somma degli importi di cui ai righi RF70 e RF71» Rigo RF 73 colonna 2 «va indicata la somma degli importi indicati nei righi RF70, colonna 2, e RF71, meno l’importo di rigo RF72, da riportare nei quadri RN, TN o GN. In colonna 1 la quota residua delle perdite non compensate pari alla differenza tra l’importo di rigo RF60, colonna 1, se compilato e quello di rigo RF72»
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STUDI DI SETTORE Si applicano le stesse procedure analizzate per le Associazioni Sportive Dilettantistiche DICHIARAZIONE IVA Si applicano le stesse procedure analizzate per le Associazioni Sportive Dilettantistiche
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