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INDUSTRIALI VENETO LE NUOVE REGOLE SULLE DISCARICHE E L’AMMISSIBILITÀ DEI RIFIUTI NELLE STESSE Padova, 20 maggio 2003.

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1 INDUSTRIALI VENETO LE NUOVE REGOLE SULLE DISCARICHE E L’AMMISSIBILITÀ DEI RIFIUTI NELLE STESSE Padova, 20 maggio 2003

2 la nuova disciplina delle discariche
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 • pubblicato nel suppl. ord. alla GU 12 marzo 2003 • entrato in vigore il 27 marzo 2003 • reca – «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti»

3 la nuova disciplina delle discariche
legge n. 39/2002 “comunitaria2001” direttiva 1999/31/CE “relativa alle discariche di rifiuti” decreto legislativo n. 36/2003 “attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” decisione 2003/33/CE “criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche” decreto ministeriale 13 marzo 2003 “criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”

4 DISCARICHE DEI RIFIUTI
oggetto del d.lgs. n. 36/2003 il d.lgs. n. 36/2003 disciplina le DISCARICHE DEI RIFIUTI

5 DISCARICHE DEI RIFIUTI
oggetto del d.lgs. n. 36/2003 il d.lgs. n. 36/2003 disciplina le DISCARICHE DEI RIFIUTI «ai fini del presente decreto si intende per: g) “discarica”: area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. ...» (art. 2)

6 DISCARICHE DEI RIFIUTI
oggetto del d.lgs. n. 36/2003 il d.lgs. n. 36/2003 disciplina le DISCARICHE DEI RIFIUTI «ai fini del presente decreto si intende per: g) .... Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccag-gio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a 3 anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno » (art. 2)

7 DISCARICHE DEI RIFIUTI
oggetto del d.lgs. n. 36/2003 il d.lgs. n. 36/2003 disciplina le DISCARICHE DEI RIFIUTI «ai fini del presente decreto si intende per: a) “rifiuti”: le sostanze od oggetti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni» (art. 2)

8 d.lgs. n. 36/2003 e d.lgs. n. 22/1997 • il d.lgs. n. 22/1997 disciplina i rifiuti (in generale), ovvero la gestione – smaltimento e recupero – dei rifiuti • il d.lgs. n. 36/2003 disciplina (in particolare) le discariche dei rifiuti, ovvero lo smaltimento in discarica

9 d.lgs. n. 36/2003 e d.lgs. n. 22/1997 • prima del d.lgs. n. 36/2003, lo smaltimento dei rifiuti in discarica era disciplinato dal d.lgs. n. 22/1997 ed “annessi e connessi”, ivi comprese le disposizioni vigenti temporaneamente fatte salve • con il d.lgs. n. 36/2003 vengono abrogati e sostituiti gli “annessi e connessi” che disciplinavano lo smaltimento dei rifiuti in discarica

10 d.lgs. n. 36/2003 e d.lgs. n. 22/1997 d.lgs. n. 36/2003:
• disciplina speciale e complementare rispetto alla disciplina generale della gestione (smaltimento e recupero) dei rifiuti dettata dal d.lgs. n. 22/1997 e relative norme di attuazione

11 d.lgs. n. 36/2003 e d.lgs. n. 22/1997 d.lgs. n. 36/2003:
• disciplina speciale e complementare rispetto alla disciplina generale della gestione (smaltimento e recupero) dei rifiuti dettata dal d.lgs. n. 22/1997 e relative norme di attuazione  quanto previsto resta confinato alla disciplina particolare delle discariche e non è “estensibile” alla restante disciplina dei rifiuti in generale

12 d.lgs. n. 36/2003 e d.lgs. n. 22/1997 d.lgs. n. 36/2003:
• disciplina speciale e complementare rispetto alla disciplina generale della gestione (smaltimento e recupero) dei rifiuti dettata dal d.lgs. n. 22/1997 e relative norme di attuazione  per quanto non previsto e diversamente disciplinato restano applicabili (anche alle discariche) le disposizioni generali in materia di rifiuti

13 d.lgs. n. 36/2003 sintesi dei contenuti
art. 2: definizioni, solo in parte inedite e quindi valide limitatamente all’ambito normativo in cui sono previste, in particolare: – definizione di «trattamento», più ampia di quella utilizzabile in via generale, finalizzata a rendere non eccessivamente rigoroso il principio in base al quale in discarica possono essere smaltiti solo rifiuti trattati (art. 7, comma 1)

14 d.lgs. n. 36/2003 sintesi dei contenuti
art. 2: definizioni, solo in parte inedite e quindi valide limitatamente all’ambito normativo in cui sono previste, in particolare: – definizione di «rifiuti inerti», poi precisata nell’art. 2 del d.m. 13 marzo 2003, che vale solo nel contesto del d.lgs. n. 36/2003 e del relativo d.m. di attuazione, non potendo essere considerata meccanicamente sostitutiva della nozione di inerte smaltibile nelle discariche 2/A

15 d.lgs. n. 36/2003 sintesi dei contenuti
art. 3: definizione dell’ambito di applicazione del d.lgs, medesimo: «1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le discariche …» «2: Il presente decreto non si applica: …»

16 d.lgs. n. 36/2003 sintesi dei contenuti
art. 4: nuova classificazione delle discariche con relative nuove norme tecniche (all. 1): a) discariche per rifiuti inerti b) discariche per rifiuti non pericolosi c) discariche per rifiuti pericolosi

17 d.lgs. n. 36/2003 sintesi dei contenuti
art. 5: definizione di obiettivi di riduzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili: – 27/3/2008: 173 kg/anno per abitante – 27/3/2011: 115 kg/anno per abitante – 27/3/2018: 81 kg/anno per abitante

18 d.lgs. n. 36/2003 sintesi dei contenuti
art. 6: elenco, parzialmente inedito, dei rifiuti comunque non ammissibili in discarica (sostituisce l’elenco di cui all’art. 2 del d.m. 141/1998) art. 7: individuazione, per lo più tramite il d.m. di attuazione, delle condizioni e caratteristiche dei rifiuti smaltibili in ciascuna categoria di discarica

19 d.lgs. n. 36/2003 sintesi dei contenuti
artt. 8, 9 e 10: disposizioni relative agli atti di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio delle discariche ed ai relativi procedimenti amministrativi (integrazioni, limitatamente per le discariche, di quanto già previsto dagli artt. 27 e 28 del d.lgs. n. 22/1997)

20 d.lgs. n. 36/2003 sintesi dei contenuti
art. 11: «procedure di controllo» per il conferimento e l’accettazione dei rifiuti in discarica (che peraltro non rappresentano una novità assoluta, essendo perlopiù solo la definizione più dettagliata di verifiche ed adempimenti comunque già prescritti)

21 d.lgs. n. 36/2003 sintesi dei contenuti
art. 12: «procedura di chiusura» delle discariche e art. 13: modalità della «gestione operativa e post-operativa» (anche in questo caso non si è in presenza di disposizioni concettualmente del tutto inedite, ma piuttosto di una migliore, più esplicita e dettagliata regolamentazione di come debba essere gestita e chiusa una discarica)

22 d.lgs. n. 36/2003 sintesi dei contenuti
art. 14: nuovo sistema di «garanzie finanziarie» (che peraltro potrà divenire compiutamente operativo solo previa definizione, in altra sede, dei necessari parametri di quantificazione)

23 d.lgs. n. 36/2003 sintesi dei contenuti
art. 15: precisazione che il corrispettivo chiesto dal gestore della discarica deve essere commisurato alla copertura di tutti i costi diretti ed indiretti di gestione e post-gestione

24 d.lgs. n. 36/2003 sintesi dei contenuti
art. 16: introduzione di alcune nuove sanzioni specifiche, ferme restando le sanzioni in via generale previste dal d.lgs. n. 22/1997

25 d.lgs. n. 36/2003 sintesi dei contenuti
art. 17: «disposizioni transitorie e finali»

26 d.lgs. n. 36/2003 disposizioni transitorie
art. 17, comma 3: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (27 sett. 2003) il titolare dell’autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua delega, il gestore della discarica, presenta all’autorità competente un piano di adeguamento della discarica alle previsioni di cui al presente decreto, incluse le garanzie finanziarie di cui all’articolo 14.»

27 d.lgs. n. 36/2003 disposizioni transitorie
art. 17, comma 1: «Le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto (27 marzo 2003) possono continuare a ricevere, fino al 16 luglio 2005, i rifiuti per cui sono state autorizzate.»

28 d.lgs. n. 36/2003 disposizioni transitorie
art. 17, comma 2: «Fino al 16 luglio 2005 è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche, in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984, … relativamente: a) …»

29 d.lgs. n. 36/2003 disposizioni transitorie
art. 17, comma 2: «Fino al 16 luglio 2005 … relativamente: a) nelle discariche per rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente avviati a discariche 2/A; b) nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di prima categoria e 2/B; c) nelle discariche per rifiuti pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche 2/C e terza categoria.»

30 rifiuti smaltibili nelle nuove discariche fino al 16/7/2005
discariche per rifiuti inerti discariche 2/A rifiuti che erano smaltibili in discariche di I categoria discariche per rifiuti non pericolosi rifiuti che erano smaltibili in discariche 2/B discariche 2/C discariche per rifiuti pericolosi rifiuti che erano smaltibili in discariche di III categoria

31 discariche per rifiuti pericolosi
adeguamento “... da … a ...” discariche per rifiuti inerti discariche 2/A discariche di I categoria discariche per rifiuti non pericolosi discariche 2/B discariche 2/C discariche per rifiuti pericolosi discariche di III categoria

32 adeguamento soggetti obbligati
art. 17, comma 3: «… il titolare dell’autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua delega, il gestore della discarica, presenta all’autorità competente un piano di adeguamento della discarica ...» art. 17, comma 1: «... discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto (27 marzo 2003) ...»

33 adeguamento soggetti obbligati
è “discarica autorizzata” al 27 marzo 2003: • non solo quella già in esercizio, • ma anche quella che risultava solo approvata e della quale pertanto era già stata autorizzata la realizzazione il d.lgs. n. 36/2003 non ha certo comportato la decadenza dei provvedimenti già adottati di “approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione” (art. 27 del d.lgs. n. 22/1997)

34 adeguamento termini utili
art. 17, comma 3: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto …», quindi: entro il 27 settembre 2003 «… il titolare dell’autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua delega, il gestore della discarica, presenta all’autorità competente un piano di adeguamento della discarica …»

35 adeguamento termini utili
art. 17, comma 4: «Con motivato provvedimento l’autorità competente approva il piano di cui al comma 3, autorizzando la prosecuzione dell’esercizio della discarica e fissando i lavori di adeguamento, le modalità di esecuzione e il termine finale per l’ultimazione degli stessi, che non può in ogni caso essere successivo al ... 16 luglio 2009 …»

36 adeguamento termini utili
art. 17, comma 3: per l’omessa o ritardata presentazione del piano non è prevista alcuna sanzione specifica ma: • la presentazione del piano costituisce presupposto per essere autorizzati alla «… prosecuzione dell’esercizio della discarica …»

37 adeguamento autorità competente
l’autorità cui compete l’approvazione del progetto e l’autorizzazione alla realizzazione infatti, il procedimento si conclude con • l’autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio, • previa riclassificazione della discarica e • verifica della fattibilità e tempi degli adeguamenti strutturali (a modifica del progetto in origine approvato) e riguarda anche discariche solo approvate

38 adeguamento contenuti del piano
art. 17, comma 3: «.. piano di adeguamento della discarica alle previsioni di cui al presente decreto, incluse le garanzie finanziarie di cui all’articolo 14»

39 adeguamento “a quali previsioni ?; tutte?”
le principali variazioni della disciplina delle discariche contenute nel d.lgs. n. 36/2003 e nel relativo d.m. di attuazione riguardano: • la classificazione • i requisiti localizzativi delle discariche • i requisiti strutturali delle discariche • i rifiuti smaltibili • le modalità di gestione • le garanzie finanziarie

40 adeguamento riclassificazione della discarica
la riclassificazione della discarica, la verifica cioè di quale sarà il tipo di discarica al quale deve essere ricondotta quella già autorizzata e da adeguare, costituisce il presupposto per individuare l’obiettivo cui deve mirare il piano di adeguamento dall’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 36/2003 si ricava una correlazione biunivoca tra le nuove discariche e quelle già autorizzate nel senso che:      

41 adeguamento riclassificazione della discarica
nelle “nuove” discariche per rifiuti inerti, fino al 16/7/2005, potrà essere autorizzato lo smaltimento di rifiuti che erano ammessi in discarica 2/A discariche per rifiuti inerti discariche 2/A nelle “vecchie” discariche 2/A, una volta adeguate ai nuovi requisiti, potrà essere autorizzato lo smaltimento di (altri) rifiuti ammessi in discarica per inerti

42 adeguamento riclassificazione della discarica
nelle “nuove” discariche per rifiuti non pericolosi, fino al 16/7/2005, potrà essere autorizzato lo smaltimento di rifiuti che erano ammessi in discarica di I cat. e 2/B discariche di I categoria discariche per rifiuti non pericolosi discariche 2/B nelle “vecchie” discariche di I cat. e 2/B, una volta adeguate ai nuovi requisiti, potrà essere autorizzato lo smaltimento di (altri) rifiuti ammessi in discarica per non pericolosi

43 adeguamento riclassificazione della discarica
nelle “nuove” discariche per rifiuti pericolosi, fino al 16/7/2005, potrà essere autorizzato lo smaltimento di rifiuti che erano ammessi in discarica 2/C e III cat. discariche 2/C discariche per rifiuti pericolosi discariche di III categoria nelle “vecchie” discariche 2/C e di III cat., una volta adeguate ai nuovi requisiti, potrà essere autorizzato lo smaltimento di (altri) rifiuti ammessi in discarica per pericolosi

44 adeguamento riclassificazione della discarica
il titolare di autorizzazione non può a suo piacimento scegliere in quale nuova categoria riclassificare la propria discarica e quindi programmare i lavori per dotarla dei requisiti previsti per la categoria scelta

45 adeguamento riclassificazione della discarica
• le discariche di II cat., tipo A, debbono essere ricondotte a quelle per rifiuti inerti • le discariche di I cat. e di II cat., tipo B, debbono essere ricondotte a quelle per rifiuti non pericolosi • le discariche di II cat., tipo C, e (se ve ne fossero) di III cat. debbono essere ricondotte a quelle per rifiuti pericolosi per quanto sia concretamente possibile e nei tempi accordati

46 adeguamento requisiti localizzativi
le nuove norme sulla ubicabilità delle discariche (paragrafi 1.1 e 2.1 dell’all. 1 al d.lgs. n. 36/2003) sono certamente escluse da quelle alle quali debbono essere adeguate le discariche già autorizzate: • i nuovi requisiti localizzativi o sussistono fin dall’origine o non sussistono e agli stessi non ci si può adeguare a posteriori • non possono essere condizione per l’assenso alla continuazione dell’esercizio

47 adeguamento requisiti strutturali
le caratteristiche ed i requisiti strutturali prescritti essenzialmente consistono in: a) caratteristiche e requisiti naturali geologici, idrogeologici e geotecnici b) opere ed allestimenti da predisporsi prima di iniziare lo scarico dei rifiuti c) allestimenti e dotazioni realizzabili o da realizzarsi in tutto od in parte anche in corso di gestione d) opere e dotazioni realizzabili in qualunque momento

48 adeguamento requisiti strutturali
le caratteristiche ed i requisiti strutturali prescritti essenzialmente consistono in: a) caratteristiche e requisiti naturali geologici, idrogeologici e geotecnici b) opere ed allestimenti da predisporsi prima di iniziare lo scarico dei rifiuti c) allestimenti e dotazioni realizzabili o da realizzarsi in tutto od in parte anche in corso di gestione d) opere e dotazioni realizzabili in qualunque momento

49 adeguamento requisiti strutturali
le caratteristiche ed i requisiti strutturali prescritti essenzialmente consistono in: a) caratteristiche e requisiti naturali geologici, idrogeologici e geotecnici b) opere ed allestimenti da predisporsi prima di iniziare lo scarico dei rifiuti c) allestimenti e dotazioni realizzabili o da realizzarsi in tutto od in parte anche in corso di gestione d) opere e dotazioni realizzabili in qualunque momento l’adeguamento non è possibile

50 adeguamento requisiti strutturali
le caratteristiche ed i requisiti strutturali prescritti essenzialmente consistono in: a) caratteristiche e requisiti naturali geologici, idrogeologici e geotecnici b) opere ed allestimenti da predisporsi prima di iniziare lo scarico dei rifiuti c) allestimenti e dotazioni realizzabili o da realizzarsi in tutto od in parte anche in corso di gestione d) opere e dotazioni realizzabili in qualunque momento

51 adeguamento requisiti strutturali
per i nuovi lotti le caratteristiche ed i requisiti strutturali prescritti essenzialmente consistono in: a) caratteristiche e requisiti naturali geologici, idrogeologici e geotecnici b) opere ed allestimenti da predisporsi prima di iniziare lo scarico dei rifiuti c) allestimenti e dotazioni realizzabili o da realizzarsi in tutto od in parte anche in corso di gestione d) opere e dotazioni realizzabili in qualunque momento

52 adeguamento requisiti strutturali
le caratteristiche ed i requisiti strutturali prescritti essenzialmente consistono in: a) caratteristiche e requisiti naturali geologici, idrogeologici e geotecnici b) opere ed allestimenti da predisporsi prima di iniziare lo scarico dei rifiuti c) allestimenti e dotazioni realizzabili o da realizzarsi in tutto od in parte anche in corso di gestione d) opere e dotazioni realizzabili in qualunque momento

53 adeguamento requisiti strutturali
le caratteristiche ed i requisiti strutturali prescritti essenzialmente consistono in: a) caratteristiche e requisiti naturali geologici, idrogeologici e geotecnici b) opere ed allestimenti da predisporsi prima di iniziare lo scarico dei rifiuti c) allestimenti e dotazioni realizzabili o da realizzarsi in tutto od in parte anche in corso di gestione d) opere e dotazioni realizzabili in qualunque momento

54 adeguamento requisiti strutturali
le caratteristiche ed i requisiti strutturali prescritti essenzialmente consistono in: a) caratteristiche e requisiti naturali geologici, idrogeologici e geotecnici b) opere ed allestimenti da predisporsi prima di iniziare lo scarico dei rifiuti c) allestimenti e dotazioni realizzabili o da realizzarsi in tutto od in parte anche in corso di gestione d) opere e dotazioni realizzabili in qualunque momento

55 adeguamento requisiti strutturali
le caratteristiche ed i requisiti strutturali prescritti essenzialmente consistono in: a) caratteristiche e requisiti naturali geologici, idrogeologici e geotecnici b) opere ed allestimenti da predisporsi prima di iniziare lo scarico dei rifiuti c) allestimenti e dotazioni realizzabili o da realizzarsi in tutto od in parte anche in corso di gestione d) opere e dotazioni realizzabili in qualunque momento

56 adeguamento modalità di gestione
il piano dovrà • prevedere l’adeguamento – se non proprio immediato, quanto meno in tempi ragionevolmente contenuti – a tutte le nuove prescrizioni attinenti la conduzione e gestione della discarica, ove non siano già rispettate

57 adeguamento modalità di gestione
il piano dovrà in particolare • contenere, ove non siano già stati presentati, i vari piani di gestione previsti dal d.lgs. n. 36/2003 (art. 8, lett. g)-m), e all. 2): – piano di gestione operativa – piano di gestionepost-operativa – piano di sorveglianza e controllo – piano di ripristino ambientale – piano finanziario

58 adeguamento garanzie finanziarie
art. 17, comma 3: «adeguamento della discarica alle previsioni di cui al presente decreto, incluse le garanzie finanziarie di cui all’art. 14»

59 adeguamento garanzie finanziarie
art. 14: • non contiene una compiuta ed autosufficiente nuova regolamentazione delle garanzie finanziarie da prestarsi per essere autorizzati a gestire discariche • quanto meno non contiene una regolamentazione che consenta agli interessati di provvedere autonomamente alla quantificazione della garanzia dovuta

60 adeguamento garanzie finanziarie
art. 14, comma 5: • accenna a dei non meglio individuati “parametri” per la determinazione delle garanzie in discorso proprio con riferimento alla fase transitoria: «Nel caso di impianti di discarica la cui coltivazione ha raggiunto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’80% della capacità autorizzata, il massimale da garantire secondo i parametri previsti è ridotto nella misura del 40%.»

61 adeguamento garanzie finanziarie
• non essendovi per il nuovo sistema di garanzie dei “parametri [già] previsti”, evidentemente si allude a parametri di cui è prevista l’emanazione • fin tanto che non verranno stabiliti nuovi parametri gli interessati non potranno che continuare ad applicare i vecchi “parametri previsti” • il “continuare ad applicare i vecchi parametri” chiaramente non è materia da piano di adeguamento

62 riclassificazione della discarica e rifiuti smaltibili
• l’individuazione dei rifiuti smaltibili non costituisce contenuto del piano di adeguamento da presentarsi entro il 27 settembre 2003 • la presentazione del piano – e neppure la successiva riclassificazione della discarica ad opera dell’autorità competente – non comporta l’automatica estensione dell’autorizzazione ai rifiuti che in base ai criteri di cui al d.m. 13 marzo 2003 possono essere ammessi nel corrispondente nuovo tipo di discarica

63 riclassificazione della discarica e rifiuti smaltibili
discarica prevista dalla d.i. 27/7/1984 discarica prevista dal d.lgs. n. 36/2003 rifiuti smaltibili rifiuti smaltibili

64 riclassificazione della discarica e rifiuti smaltibili
discarica autorizzata al 27/3/2003 nuova categoria di discarica rifiuti smaltibili in base alla d.i. 27/7/1984 In base al d.lgs. n. 36/2003 rifiuti smaltibili rifiuti previsti nell’autorizzazione

65 riclassificazione della discarica e rifiuti smaltibili
discarica autorizzata al 27/3/2003 non più ritirabili dopo il 16/7/2005 nuova categoria di discarica rifiuti smaltibili in base alla d.i. 27/7/1984 In base al d.lgs. n. 36/2003 rifiuti smaltibili rifiuti previsti nell’autorizzazione

66 riclassificazione della discarica e rifiuti smaltibili
discarica autorizzata al 27/3/2003 ritirabili anche dopo il 16/7/2005 nuova categoria di discarica rifiuti smaltibili in base alla d.i. 27/7/1984 In base al d.lgs. n. 36/2003 rifiuti smaltibili rifiuti previsti nell’autorizzazione

67 riclassificazione della discarica e rifiuti smaltibili
discarica autorizzata al 27/3/2003 estensione della autorizzazione nuova categoria di discarica rifiuti smaltibili in base alla d.i. 27/7/1984 In base al d.lgs. n. 36/2003 rifiuti smaltibili rifiuti previsti nell’autorizzazione

68 riclassificazione della discarica e rifiuti smaltibili
discarica autorizzata al 27/3/2003 adeguamento ed estensione della autorizzazione nuova categoria di discarica rifiuti smaltibili in base alla d.i. 27/7/1984 In base al d.lgs. n. 36/2003 rifiuti smaltibili rifiuti previsti nell’autorizzazione

69 procedure di ammissione dei rifiuti in discarica
art. 11 «Procedure di ammissione»: «... il detentore [del rifiuto] deve … … il gestore dell’impianto deve ...» art. 16, comma 1: «... la stessa sanzione [prevista dall’art. 51, comma 3, del d.lgs. n. 22/1997 per le discariche non autorizzate *] si applica a chiunque viola le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica di cui all’articolo » *) da 6 mesi a 2 anni e da a euro; oppure da 1 a 3 anni e da a euro se la discarica è destinata, anche in parte, a rifiuti pericolosi

70 procedure di ammissione dei rifiuti in discarica
art. 11, comma 1: «... il detentore [del rifiuto] deve fornire precise indicazioni sulla composizione, sulla capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica»

71 procedure di ammissione dei rifiuti in discarica
art. 11, comma 2: «... il detentore deve presentare la documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità previsti dal decreto di cui all’art. 7, comma 5, per la specifica categoria di discarica. I suddetti certificati possono essere presentati in occasione del primo di una serie determinata di conferimenti a condizione che il tipo e le caratteristiche del rifiuto rimangano invariati anche per tali ulteriori conferimenti e, comunque, almeno una volta l’anno ...»

72 procedure di ammissione dei rifiuti in discarica
art. 11, comma 3: «... il gestore dell’impianto deve: a) controllare la documentazione relativa ai rifiuti, compreso, se previsto, il formulario di identificazione di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 22 del 1997 e, se previsti, i documenti di cui al regolamento (CEE) n. 259/93, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea ...»

73 procedure di ammissione dei rifiuti in discarica
art. 11, comma 3: «... il gestore dell’impianto deve: ... b) verificare la conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione, di cui all’all. B al d.m. 1° aprile 1998, n. 145, ai criteri di ammissibilità previsti dal presente decreto ...»

74 procedure di ammissione dei rifiuti in discarica
art. 11, comma 3: «... il gestore dell’impianto deve: ... c) effettuare l’ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica prima e dopo lo scarico e verificare la conformità del rifiuto alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione di cui al citato decreto del Ministro dell’ambiente n. 145 del »

75 procedure di ammissione dei rifiuti in discarica
art. 11, comma 3: «... il gestore dell’impianto deve: ... d) annotare nel registro di c/s dei rifiuti tutte le tipologie e le informazioni relative alle caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti depositati, con l’indicazione dell’origine e della data di consegna da parte del detentore, secondo le modalità previste dall’art. 12, comma 1, lett. d), e comma 2, del d.lgs n. 22 del Nel caso di deposito di rifiuti pericolosi, il registro deve contenere apposita documentazione o mappatura atta ad individuare il settore della discarica dove è smaltito il rifiuto pericoloso ...»

76 procedure di ammissione dei rifiuti in discarica
art. 11, comma 3: «... il gestore dell’impianto deve: ... e) sottoscrivere le copie del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati...»

77 procedure di ammissione dei rifiuti in discarica
art. 11, comma 3: «... il gestore dell’impianto deve: ... f) effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità ... con cadenza stabilita dall’autorità territorialmente competente e, comunque, con frequenza non superiore ad un anno. I campioni prelevati devono essere opportunamente conservati presso l’impianto a disposizione dell’autorità territorialmente competente per un periodo non inferiore a due mesi...»

78 procedure di ammissione dei rifiuti in discarica
art. 11, comma 3: «... il gestore dell’impianto deve: ... g) comunicare alla regione ed alla provincia territorialmente competenti la eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica ...»

79 caratterizzazione ed analisi dei rifiuti in base all’art. 11 del d.lgs. n. 36/2003
«... il detentore [del rifiuto] deve fornire precise indicazioni sulla composizione, sulla capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica ...»

80 caratterizzazione ed analisi dei rifiuti in base all’art. 11 del d.lgs. n. 36/2003
«... il detentore [del rifiuto] deve fornire precise indicazioni sulla composizione, sulla capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica ... deve presentare la documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità previsti ... per la specifica categoria di discarica ...»

81 caratterizzazione ed analisi dei rifiuti in base all’art. 11 del d.lgs. n. 36/2003
«... il detentore [del rifiuto] deve fornire precise indicazioni sulla composizione, sulla capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica ... deve presentare la documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità previsti ... per la specifica categoria di discarica. I suddetti certificati possono essere presentati in occasione del primo di una serie determinata di conferimenti a condizione che il tipo e le caratteristiche del rifiuto rimangano invariati anche per tali ulteriori conferimenti e, comunque, almeno una volta l’anno ...»

82 caratterizzazione ed analisi dei rifiuti in base all’art. 11 del d.lgs. n. 36/2003
«... il gestore dell’impianto deve: ... b) verificare la conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione ... ai criteri di ammissibilità previsti dal presente decreto ...»

83 caratterizzazione ed analisi dei rifiuti in base all’art. 11 del d.lgs. n. 36/2003
«... il gestore dell’impianto deve: ... b) verificare la conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione ... ai criteri di ammissibilità previsti dal presente decreto ... f) effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità ... con cadenza stabilita dall’autorità territorialmente competente e, comunque, con frequenza non superiore ad un anno. I campioni prelevati devono essere opportunamente conservati ... per un periodo non inferiore a due mesi...»

84 caratterizzazione ed analisi dei rifiuti in base all’art. 1 del d. m
«2. Il produttore di rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna categoria di rifiuti regolarmente prodotti, che consiste nella determinazione delle caratteristiche dei rifiuti, realizzata con la raccolta di tutte le informazioni necessarie per uno smaltimento finale in condizioni di sicurezza.»

85 caratterizzazione ed analisi dei rifiuti in base all’art. 1 del d. m
«2. Il produttore di rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna categoria di rifiuti regolarmente prodotti, che consiste nella determinazione delle caratteristiche dei rifiuti, realizzata con la raccolta di tutte le informazioni necessarie per uno smaltimento finale in condizioni di sicurezza.» «3. La caratterizzazione di base è a carico del produttore e deve essere effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti.»

86 caratterizzazione ed analisi dei rifiuti in base all’art. 1 del d. m
« 6. Il gestore è tenuto a conservare i dati richiesti per un periodo di cinque anni.»

87 caratterizzazione ed analisi dei rifiuti in base all’art. 1 del d. m
« 6. Il gestore è tenuto a conservare i dati richiesti per un periodo di cinque anni. 7. La verifica di conformità deve essere effettuata dal gestore sulla base dei dati forniti dal produttore in fase di caratterizzazione ad ogni variazione del processo di produzione del rifiuto e comunque almeno una volta l’anno.»

88 caratterizzazione ed analisi dei rifiuti in base alla direttiva e decisione CE
livello 1: caratterizzazione di base livello 2: verifica di conformità livello 3: verifica in loco

89 caratterizzazione ed analisi dei rifiuti in base alla direttiva e decisione CE
livello 1: caratterizzazione di base determinazione di tutte le caratteristiche dei rifiuti realizzata raccogliendo tutte le informazioni necessarie livello 2: verifica di conformità livello 3: verifica in loco

90 caratterizzazione ed analisi dei rifiuti in base alla direttiva e decisione CE
livello 1: caratterizzazione di base determinazione di tutte le caratteristiche dei rifiuti realizzata raccogliendo tutte le informazioni necessarie livello 2: verifica di conformità accertamento periodico delle caratteristiche dei flussi regolari di rifiuti livello 3: verifica in loco

91 caratterizzazione ed analisi dei rifiuti in base alla direttiva e decisione CE
livello 1: caratterizzazione di base determinazione di tutte le caratteristiche dei rifiuti realizzata raccogliendo tutte le informazioni necessarie livello 2: verifica di conformità accertamento periodico delle caratteristiche dei flussi regolari di rifiuti livello 3: verifica in loco i rifiuti possono essere ammessi solo se sono identici a quelli sottoposti alla caratterizzazione di base e alla verifica di conformità

92 caratterizzazione ed analisi dei rifiuti in base alla direttiva e decisione CE
a) rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo b) rifiuti non generati regolarmente

93 caratterizzazione ed analisi dei rifiuti in base alla direttiva e decisione CE
a) rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo b) rifiuti non generati regolarmente ... è necessario determinare le caratteristiche di ciascun lotto ... dato che si devono determinare le caratteristiche di ogni lotto, non occorre alcuna verifica di conformità

94 caratterizzazione ed analisi dei rifiuti in base alla direttiva e decisione CE
a) rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo ... i rifiuti provenienti da impianti che raggruppano o mescolano i rifiuti, da stazioni di trasferimento o da flussi misti di diversi impianti di raccolta possono ptesentare proprietà estremamente variabili ... tali rifiuti potrebbero corrispondere di più a quelli della lettera b b) rifiuti non generati regolarmente ... è necessario determinare le caratteristiche di ciascun lotto ... dato che si devono determinare le caratteristiche di ogni lotto, non occorre alcuna verifica di conformità

95 le Associazioni e la Federazione degli Industriali del Veneto
INDUSTRIALI VENETO le Associazioni e la Federazione degli Industriali del Veneto ringraziano per l’attenzione


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