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PubblicatoPascual Carlos de la Cruz Alvarado Modificato 6 anni fa
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«La Riforma del Terzo settore e dell’impresa sociale. Una introduzione».
A cura di Antonio Fici (Editoriale Scientifica, Napoli 2018) Dolo. Associazione Il Portico ONLUS 14 marzo 2018
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Indice del volume Prefazione di Luigi Bobba
Introduzione di Antonio Fici PARTE I - I PROFILI GENERALI DELLA RIFORMA Giulio Ponzanelli e Veronica Montanari Dal «groviglio di leggi speciali» al Codice del terzo settore Carlo Borzaga Opportunità e limiti della riforma del terzo settore Antonio Fici Fonti della disciplina, nozione e governance degli enti del terzo settore Valentina Maria Marcelli L’ente di terzo settore e l’esercizio di attività d’impresa Gabriele Sepio Il nuovo diritto tributario del terzo settore Luca Bagnoli La rendicontazione economica e sociale negli enti del terzo settore Alessandro Lombardi Il rapporto tra enti pubblici e terzo settore Felice Scalvini Coprogrammazione, coprogettazione ed accreditamento: profili e questioni applicative Lorenzo Pilon Modelli e prospettive di finanza sociale
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Indice del volume PARTE II - DI SPECIFICI ENTI E SOGGETTI DEL TERZO SETTORE Lorenzo Simonelli Gli enti religiosi civilmente riconosciuti e la riforma del terzo settore Antonio Fici La nuova impresa sociale Marco Musella La riforma dell’impresa sociale: una opportunità per lo sviluppo La riforma dei centri di servizio per il volontariato Gianluca Salvatori La Fondazione Italia Sociale nell’evoluzione storico-concettuale del terzo settore PARTE III - TERZO SETTORE E DINTORNI Andrea Fusaro Trasformazione, fusione e scissione degli enti del libro primo del codice civile e degli enti di terzo settore Giorgio Resta e Cecilia Sertoli Le società benefit in Italia: problemi e prospettive Giovanni Giudetti L’Europa e il terzo settore Diritti umani e cooperazione allo sviluppo in rapporto col terzo settore
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Caratteristiche del volume
Il volume Caratteristiche del volume «… volume che funge da bussola per orientarsi all’interno della nuova normativa» (L. Bobba, Prefazione pag. 9) Opera scritta a più mani (16 autori): esprime una pluralità di punti di vista, espressione di sensibilità e storie professionali diverse Opera scritta insieme da studiosi e attori del Terzo settore: tra gli autori ci sono studiosi «puri» , studiosi che conoscono gli enti di Terzo settore anche quali professionisti e protagonisti della nascita e dello sviluppo di sistemi di enti di Terzo settore Opera multidisciplinare: l’analisi della Riforma viene condotta, di volta in volta, sul piano giuridico, socio- economico, fiscale, contabile-amministrativo, gestionale, delle politiche sociali, ecc … Non solo lettura della norma, ma anche analisi critica dell’impianto voluto dal legislatore: il volume rappresenta la sintesi di un percorso di informazione-formazione svolto in Italia da settembre a dicembre 2017 che ha consentito di recepire il punto di vista di tanti operatori provenienti da diverse aree geografiche e ambiti di attività
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Dai dati rilevati dall’ISTAT risulta che al 31.12.2015
Il Terzo settore Dai dati rilevati dall’ISTAT risulta che al erano presenti in Italia organizzazione non profit che, insieme, sviluppavano un fatturato di 70 miliardi di Euro (pari a quasi 5 punti di PIL) coinvolgendo prestatori di attività di cui: volontari dipendenti rispetto al 2011 (nonostante la crisi): le istituzioni non profit sono aumentate del 11,6% i volontari coinvolti sono aumentati del 16,2% i lavoratori dipendenti sono aumentati del 15,28% 1 italiano su 8 è coinvolto a vario titolo in iniziative non profit
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1. Principi generali e norme applicabili. Coordinamento normativo.
La Riforma del Terzo settore: D. Lgs. 3 luglio 2017 n recante “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’art. 2, comma 2, lettera c) della L. 6 giugno 2016 n. 106” D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 recante il “Codice del Terzo settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lett. b), della legge 6 giugno 2016 n. 106” D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 111 recante “Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno n. 106”; il D. Lgs. 6 marzo 2017 n. 40 recante “Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”. (Ad essi, per completezza del disegno tracciato con la legge delega, deve aggiungersi il D.P.R. 28 luglio 2017 recante “Approvazione dello statuto della Fondazione Italia Sociale”).
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1. Principi generali e norme applicabili. Coordinamento normativo.
Con La Riforma del Terzo settore il Legislatore ha inteso dare veste giuridica ad un fenomeno economico e sociale esistente Quale fenomeno? Un’affermata ed organizzata modalità di azione volta al perseguimento di interessi generali senza esserne tenuti in forza di un preciso obbligo giuridico (come le istituzioni pubbliche – Primo settore) senza esserne spinti da un fine di arricchimento personale (come i soggetti speculativi – Secondo settore)
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1. Principi generali e norme applicabili. Coordinamento normativo.
Quali le modalità organizzative riconducibili a tale fenomeno economico e sociale? gli enti non commerciali del Libro I° del Codice Civile (associazioni, fondazioni, comitati) le imprese sociali (D. Lgs. n. 155/2006) tra cui le cooperative sociali (L. n. 381/1991) le organizzazioni di volontariato (L. n. 266/1991) le associazioni di promozione sociale (L. n. 383/2000) le organizzazioni operanti nella cooperazione internazionale (L. 125/2014) le attività diverse da quelle di religione e culto svolte dagli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (art. 16 lett. b) L. n. 222/1985
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1. Principi generali e norme applicabili. Coordinamento normativo.
Come si inserisce il CTS nella situazione normativa esistente e si coordina con essa? introducendo una precisa gerarchia delle fonti normative: a.1) per gli ETS (art. 3 del CTS) Legislazione speciale per singole tipologie di enti, ove esistente: le norme del CTS si applicano «ove non derogate ed in quanto compatibili» Codice del Terzo Settore (CTS) Codice civile e disposizioni di attuazione: le relative norme si applicano «per quanto non previsto» ed «in quanto compatibili» a.2) per l’impresa sociale (art. 1, co. 5, D. Lgs. n. 112/2017 e art. 40 CTS) D. Lgs. N. 112/2017 CTS Codice civile e disposizioni di attuazione «in mancanza e per gli aspetti non disciplinati» abrogando le norme divenute contraddittorie o inutili (art. 102 CTS e art. 19 D. Lgs. n. 112/2017)
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1. Principi generali e norme applicabili. Coordinamento normativo.
Quale è l’effetto della Riforma? Agli ETS: viene riconosciuto una particolare MERITEVOLEZZA sociale da cui derivano una serie di misure di sostegno ed un regime di favore fiscale a condizione che la loro struttura ed organizzazione sia conforme ai requisiti previsti dalla legge Gli ETS non si sovrappongono ad ogni altra modalità giuridica di perseguimento di interessi non lucrativi o comunque non commerciali Resta la possibilità di continuare ad esistere ed operare: per gli enti del Libro I° del Codice Civile anche senza assumere la qualifica di ETS per le società commerciali che non perseguano fine di lucro soggettivo anche senza assumere la qualifica di impresa sociale.
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MERITEVOLEZZA FUNZIONALE
2. Enti di Terzo settore: caratteristiche. A. ETS quali strumenti a disposizione del cittadino per (art. 1 CTS): perseguire il bene comune elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale favorire la partecipazione, l’inclusione ed il pieno sviluppo della persona valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa MERITEVOLEZZA FUNZIONALE
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MERITEVOLEZZA SOGGETTIVA
2. Enti di Terzo settore: caratteristiche. B. ETS devono avere una forma giuridica tipica (art. 4 CTS): Organizzazioni di volontariato (ODV) Associazioni di promozione sociale (APS) Enti filantropici Imprese sociali (incluse le cooperative sociali) Reti associative Società di mutuo soccorso Associazioni, riconosciute e non riconosciute Fondazioni Altri enti di carattere privato diversi dalle società MERITEVOLEZZA SOGGETTIVA
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2. Enti di Terzo settore: caratteristiche.
B. ETS devono (art. 4 CTS): perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza fine di lucro (declinato agli artt. 8, 9, 14, 16 del CTS e 3, 4, 12 e 13 del decreto sull’IS) mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale (declinato agli artt. 5, 6 e 7 del CTS e all’art. 2 del decreto sull’IS) in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi essere iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (declinato agli artt. 11 e da 45 a 54 CTS) MERITEVOLEZZA OGGETTIVA
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3.1 Meritevolezza oggettiva.
Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi. Attività di interesse generale (art. 5 CTS) «Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio [la meritevolezza riconosciuta all’ETS non consente deroghe all’applicazione della normativa specifica delle singole attività svolte: n.d.r.], le attività aventi ad oggetto: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; g) formazione universitaria e post-universitaria; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
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3.1 Meritevolezza oggettiva.
Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi. Attività di interesse generale (art. 5 CTS) i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
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3.1 Meritevolezza oggettiva.
Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi. Attività di interesse generale (art. 5 CTS) q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. NB. L’elenco delle attività di interesse generale può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e selle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (Art. 5, comma 2 CTS).
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3.1 Meritevolezza oggettiva.
Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi. Attività diverse (art. 6 CTS) Gli ETS possono esercitare attività diverse: a condizione che: ciò sia consentito dall’atto costitutivo e dallo statuto si tratti di attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in base al criterio generale del rapporto tra «l’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite» impiegate nelle attività di interesse generale e quelle impiegate nelle attività diverse.
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3.1 Meritevolezza oggettiva.
Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi. Attività di raccolta fondi (art. 7 CTS) Cos’è? il complesso delle attività e delle iniziative finalizzate al finanziamento delle PROPRIE attività di interesse generale compresa la richiesta di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva Come può essere svolta? anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico anche attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie o di terzi (inclusi volontari e dipendenti) nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza in conformità con le linee guida da adottarsi con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali
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3.1 Meritevolezza oggettiva.
Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi. Pertanto gli ETS Art. 5 Art. 6 Art. 7 DEVONO svolgere almeno una delle attività tipiche POSSONO svolgere attività diverse purché secondarie e strumentali svolgere attività di raccolta fondi purché a sostegno delle PROPRIE attività di interesse generale
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3.2 Meritevolezza oggettiva Assenza di scopo di lucro
L’ETS è vincolato a: I° - destinare il proprio patrimonio esclusivamente alle finalità di Terzo settore (art. 8, co. 1) II° - non distribuire utili e avanzi di gestione, fondi e riserve A favore di né in via diretta né in forma indiretta fondatori art. 8, co. 2 art. 8, co. 3, lett. c), d) ed e) b) associati c) lavoratori e collaboratori art. 8, co. 3, lett. b) d) componenti di organi sociali art. 8, co. 3, lett. a) e) chiunque art. 8, co. 3, lett. c), d) ed e)* (* ad eccezione delle banche ed intermediari finanziari autorizzati)
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3.3 Meritevolezza oggettiva
Il Patrimonio Obbligo di destinazione (art. 8, co. 1): di patrimonio, ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominati all’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale Obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento od estinzione dell’Ente, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (art. 9): secondo la destinazione stabilità da eventuale normativa particolare (es. art. 12 decreto sull’I.S.) in mancanza di previsione di legge speciale, ad altro ETS individuato dallo statuto o dall’organo sociale a ciò eventualmente legittimato in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale
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3.4 Meritevolezza oggettiva.
Registro Unico Nazionale del Terzo settore L’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore costituisce condizione per assumere la qualifica di ETS (art. 11) gestito su base regionale da Uffici Regionali (o Provinciali per TN e BZ) del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (art. 45) distinto in 7 sezioni secondo la forma giuridica di ciascun ente (art. 46) gli atti e le informazioni da pubblicare sono prescritti in via obbligatoria (art. 48) Competenze attribuite agli Uffici Regionali (o Provinciali per TN e BZ): Istruire e decidere sulle istanze di iscrizione (art. 47, co. 2 e 3) Diffidare gli enti che non abbiano provveduto al deposito delle informazioni obbligatorie (art. 48, co. 4) Accertare l’esistenza di eventuali cause di estinzione o scioglimento dell’ente (art. 49) Provvedere sulle istanze di migrazione dall’una all’altra sezione (art. 50, co. 3) Provvedere alla revisione triennale del Registro L’iscrizione degli atti e delle informazioni nel Registro ha l’effetto di renderli opponibili ai terzi (art. 52) Gli enti già iscritti nei registri speciali delle ODV e delle APS trasmigrano automaticamente nel Registro Unico, MA su richiesta degli uffici Regionali devono integrare le informazioni eventualmente carenti (art. 54)
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3.5 Meritevolezza oggettiva. L’ETS è inoltre obbligato a:
Altri obblighi L’ETS è inoltre obbligato a: inserire nella propria denominazione sociale l’acronimo ETS (art. 12) redigere annualmente il bilancio di esercizio: stato patrimoniale, rendiconto finanziario e relazione di missione (art. 13) per gli enti che operino esclusivamente o principalmente in forma di impresa, tenere le scritture contabili di cui all’art C.C. (art. 13, co. 4) tenere (i) il libro degli associati o aderenti; (ii) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e (iii) il libro delle adunanze e delle deliberazione dell’organo di amministrazione, di quello di controllo e di eventuali altri organi sociali (art. 15) remunerare i lavoratori in misura non inferiore a quanto previsto dal CCNL applicabile, conservando un rapporto massimo di 1 a 8 tra la retribuzione annua lorda più bassa e quella più alta (art.16) per gli enti con entrate complessive superiori ad € , depositare e pubblicare il bilancio sociale (art. 14, co. 1) per gli enti con entrate superiori ad € , pubblicare eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e agli associati (art. 14, co. 2)
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4. Meritevolezza soggettiva.
Previsioni specifiche per le varie tipologie di enti Associazioni (riconosciute e non riconosciute) e Fondazioni. Contenuto obbligatorio dell’atto costitutivo (art. 21, co. 1): l’assenza di fine di lucro l’indicazione specifica delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; l’attività di interesse generale che si propone di svolgere; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo Patrimonio minimo, quale condizione per l’acquisto della personalità giuridica (mediante l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) (art. 22, co ): € ,00 per le associazioni € ,00 per le fondazioni Hanno l’obbligo di ricostituzione del patrimonio minimo se esso è diminuito di oltre un terzo, salvo trasformazione, fusione o scioglimento (art. 22, co. 5) Nelle associazioni dotate di personalità giuridica e nelle fondazioni per le obbligazioni risponde solo l’ente con il suo patrimonio (art. 22, co. 7) Obbligatorietà dell’organo di controllo: sempre per le fondazioni (art. 30, co. 1) per le associazioni, se per due esercizi successivi abbiano superato almeno due dei seguenti limiti (art. 30, c. 2): € di attivo patrimoniale € di entrate complessive 5 dipendenti medi occupati Obbligatorietà del revisore legale dei conti: se per due esercizi successivi l’ente abbia superato almeno due dei seguenti limiti (art. 31): € di attivo patrimoniale € di entrate complessive 12 dipendenti medi occupati
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4. Meritevolezza soggettiva.
Previsioni specifiche per le varie tipologie di enti B. Organizzazioni di volontariato (ODV) 1) forma giuridica obbligatoria (art. 32, co. 1): - associazione riconosciuta o non riconosciuta - composta da almeno 7 persone fisiche o tre ODV 2) modalità operativa obbligatoria: - avvalersi «in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati» (art. 32, co. 1) - possono utilizzare dipendenti o collaboratori retribuiti (art. 33, co. 1) (i) nei limiti strettamente necessari al regolare funzionamento o per qualificare o specializzare l’attività svolta e (ii) in misura non superiore al 50% dei volontari 3) la denominazione sociale deve contenere l’indicazione «organizzazione di volontariato» o l’acronico «ODV» (art. 32, co. 1) 4) le fonti di entrata: - esclusivamente rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività svolta (art. 33, co. 3); - proventi derivanti da attività di raccolta fondi, quote associative e contributi pubblici e privati (art. 33, co. 2)
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4. Meritevolezza soggettiva.
Previsioni specifiche per le varie tipologie di enti C. Associazioni di promozione sociale (APS) 1) forma giuridica obbligatoria (art. 35, co. 1): - associazione riconosciuta o non riconosciuta - composta da almeno 7 persone fisiche o tre APS 2) modalità operativa obbligatoria: - svolgere attività di interesse generale a favore dei propri associati, loro famigliari o terzi - avvalersi «in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati» (art. 35, co. 1) - possono utilizzare dipendenti o collaboratori retribuiti (anche se propri associati)(art. 36): (i) nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività (ii) in misura non superiore al 50% dei volontari o al 5% degli associati 3) la denominazione sociale deve contenere l’indicazione «associazione di promozione sociale» o l’acronico «APS» (art. 35, co. 5)
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4. Meritevolezza soggettiva.
Previsioni specifiche per le varie tipologie di enti D. Enti filantropici 1) forma giuridica obbligatoria (art. 37, co. 1): - associazione riconosciuta - fondazione 2) contenuto obbligatorio dell’atto costitutivo: - oggetto: «erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie svantaggiate o di attività di interesse generale» (art. 37, co. 1) principi cui attenersi in materia di gestione del patrimonio, raccolta di fondi ed erogazioni (art. 38, co. 2) 3) la denominazione sociale deve contenere «ente filantropico» (art. 37, co. 2) 4) le fonti di entrata (art. 38, co. 1): - contributi pubblici e privati - donazioni e lasciti testamentari - rendite patrimoniali - attività di raccolta fondi
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4. Meritevolezza soggettiva.
Previsioni specifiche per le varie tipologie di enti E. Imprese sociali (art. 40) regolate dal D. Lgs. 112/2017 (le cooperative sociali dalla L. n. 381/1991) F. Reti associative (art. 41) forma giuridica obbligatoria: - associazione, riconosciuta o non - che associno, anche indirettamente, almeno 100 ETS o 20 fondazioni di TS presenti in almeno 5 regioni o provincie autonome G. Società di mutuo soccorso Regolate dalla L. n /1886
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5. Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.
Il CTS indica due distinte modalità di relazione qualificata con le pubbliche amministrazioni, in attuazione del principio di sussidiarietà: Coinvolgimento degli ETS : in forme di co-programmazione volte ad individuare (art. 55, co. 2): i bisogni da soddisfare gli interventi a tal fine necessari le modalità di realizzazione le risorse disponibili in forme di co-progettazione dei progetti di servizio o di intervento definiti in sede di programmazione (art. 55, co. 3): in forme di accreditamento funzionali alla realizzazione di tali progetti (art. 55, co. 4)
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5. Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.
Convenzionamento con ODV ed APS Oggetto: svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale dietro rimborso delle sole spese effettivamente sostenute e documentate (art. 56, co. 1 e 2) Condizione: «se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato» (art. 56, co. 1) Affidamento (art. 56, co. 3): mediante procedure comparative riservate ad ODV e APS che accertino una comprovata idoneità organizzativa e professionale nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento Contenuto obbligatorio della convenzione (art. 56, co. 4)
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A. Misure di supporto reale agli ETS
6. Misure di promozione e sostegno. A. Misure di supporto reale agli ETS Misura Contenuto Beneficiari Fonte FUN – Fondo Unico Nazionale promozione del volontariato attraverso i CSV (Centri Servizi Volontariato) mediante la prestazione gratuita di servizi Tutti gli ETS fuorché quelli costituiti in forma societaria Artt Accesso al credito agevolato stesse provvidenze creditizie e fideiussorie delle cooperative e loro consorzi riferite a progetti approvati con convenzioni ex art. 56 con la P.A. ODV e APS Art. 67 Privilegio generale ex art bis C.C. Per i crediti derivanti dalle attività di interesse generale Art. 68 Accesso al Fondo Sociale Europeo Per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali Tutti gli ETS Art. 69 Utilizzo temporaneo non oneroso di beni mobili e immobili pubblici Per manifestazioni ed iniziative temporanee Art. 70, co. 1 Autorizzazione temporanea alla somministrazione di alimenti e bevande Art. 70, co. 2 Utilizzo di locali sede dell’attività istituzione, compatibili con ogni destinazione d’uso; in comodato trentennale su beni pubblici a canone agevolato fino a 50 anni se del demanio culturale accesso al credito agevolato per costruzioni e manutenzioni straordinarie Tutti gli ETS, con precisazioni per alcune delle misure Art. 71
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B. Misure di supporto economico agli ETS
6. Misure di promozione e sostegno. B. Misure di supporto economico agli ETS Misura Contenuto Beneficiari Fonte Fondo per il finanziamento di progetti ed attività di interesse generale nel Terzo settore sostegno economico a iniziative e progetti relativi ad attività di interesse generale procedure di selezione sulla base della programmazione annuale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali finanziato fino al 2021 ODV, APS e Fondazioni di TS Art. 72 Istituzione di apposito capitolo di spesa presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in esso sono confluite le risorse del Fondo Nazionale per le politiche sociali utilizzabile in conformità degli atti di indirizzo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali a sostegno di iniziative predefinite ODV e APS Art. 73
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C. Misure di supporto finanziario agli ETS
6. Misure di promozione e sostegno. C. Misure di supporto finanziario agli ETS Misura Contenuto Beneficiari Fonte Titoli di solidarietà obbligazioni o titoli di debito e certificati di deposito emessi senza commissioni da istituti di credito allo scopo di finanziare ETS non commerciali a sostegno delle attività di interesse generale svolte Applicando un tasso agevolato Tutti gli ETS purché non commerciali Art. 77 Erogazioni liberali da parte degli emittenti dei titoli di solidarietà possibili in misura commisurata all’ammontare nominale dei titoli collocati per il sostegno delle attività di interesse generale su una valutazione di meritevolezza effettuata dalla banca erogatrice Art. 77, co. 5 Social landing attività di finanziamento attraverso portali on line di attività di interesse generale benefici fiscali per i finanziatori non professionali Tutti gli ETS Art. 78
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7.1 Impresa Sociale Caratteri generali
NOZIONE (art. 1) ogni tipo di ente, comprese le società commerciali che esercita in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale (declinata all’art. 2) per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza scopo di lucro (declinata all’art. 3) con modalità di gestione responsabili e trasparenti coinvolgendo i propri stakeholders (declinata all’art. 11)
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Attività d’impresa di interesse generale.
7.1 Impresa sociale. Attività d’impresa di interesse generale. Attività di interesse generale (art. 2) I° - In base allo specifico oggetto dell’attività d’impresa, se PRINCIPALE (art. 2, co. 1): a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; g) formazione universitaria e post-universitaria; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
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Attività d’impresa di interesse generale.
7.1 Impresa sociale. Attività d’impresa di interesse generale. Attività di interesse generale (art. 2) k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa; m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore; n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4; q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; s) microcredito, ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; t) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
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Attività d’impresa di interesse generale.
7.1 Impresa sociale. Attività d’impresa di interesse generale. Attività di interesse generale (art. 2) Criterio di verifica della principalità: I ricavi derivanti dall’attività di interesse generale devono essere superiori al 70% dei ricavi complessivi
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Attività d’impresa di interesse generale.
7.1 Impresa sociale. Attività d’impresa di interesse generale. Attività di interesse generale (art. 2) II° - Indipendentemente dallo specifico oggetto dell’attività d’impresa (art. 2, co. 4) se occupa, in misura non inferiore al 30% dei lavoratori complessivi: a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni; b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.
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Assenza di scopo di lucro L’impresa sociale è obbligata a:
I° - destinare eventuali utili o avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio (art. 3, co. 1) II° - non distribuire utili e avanzi di gestione, fondi e riserve A favore di né in via diretta né in forma indiretta componenti di organi sociali art. 3, co. 2 art. 3, co. 2, lett. a), c), d), e) ed f) b) lavoratori e collaboratori art. 3, co. 2, lett. b), c), d), e) ed f) c) Chiunque art. 3, co. 3, lett. c), d), e) ed f)* * ad eccezione delle banche ed intermediari finanziari autorizzati per lett. c) e f) Eccezioni: 1) per le IS in forma di società, può rimborsare il capitale effettivamente versato ed eventualmente aumentato o rivalutato (art. 3, co. 2) 2) per le IS in forma di società, in misura inferiore al 50% di utili e avanzi maturati, può disporre l’aumento gratuito del capitale o la distribuzione di utili ma entro limiti percentuali massimi fissati (art. 3. co. 3 lett. a); 3) in misura inferiore al 50% di utili e avanzi maturati, può disporre erogazioni gratuite a favore di ETS che non siano IS e con i quali non abbia rapporti qualificati (art. 3, co. 3, lett. b)
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L’Impresa sociale è inoltre obbligata a:
Altri obblighi L’Impresa sociale è inoltre obbligata a: contenuto obbligatorio degli atti costitutivi (art. 5) inserire nella denominazione sociale l’indicazione «impresa sociale» (art. 6) redigere e depositare al registro delle imprese il bilancio di esercizio (art. 9 co. 1) tenere il libro giornale ed il libro degli inventari (art. 9, co. 1) depositare al registro delle imprese e pubblicare sul proprio sito il bilancio sociale (art. 9, co. 2) nominare uno o più sindaci iscritti al registro dei revisori dei conti (art. 10) remunerare i lavoratori in misura non inferiore a quanto previsto dal CCNL applicabile, conservando un rapporto massimo di 1 a 8 tra la retribuzione annua lorda più bassa e quella più alta (art.13)
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condizione di efficacia
7.2 Impresa sociale Trasformazione, fusione, scissione. Cessione d’azienda (art. 12, co. 1-4). Scioglimento volontario o perdita volontaria della qualifica (art. 12, co. 5) evento ammesso nel rispetto di condizione di efficacia altre prescrizioni Trasformazione Purché si preservino: assenza di fine di lucro; vincoli di destinazione del patrimonio; Perseguimento delle finalità e delle attività Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali da emanarsi Autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali Fusione Scissione Cessione d’azienda o di ramo d’azienda (relativo ad attività di interesse generale) Relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale ove ha sede l’IS attestante il valore effettivo del patrimonio
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7.3 Impresa sociale Trasformazione, fusione, scissione. Cessione d’azienda (art. 12, co. 1-4). Scioglimento volontario o perdita volontaria della qualifica (art. 12, co. 5) In caso di (i) scioglimento volontario dell’ente (ii) perdita volontaria della qualifica di impresa sociale Il patrimonio residuo (dedotto, se l’IS è costituita in forma di società commerciale, il capitale effettivamente versato dai soci eventualmente rivalutato o aumentato ed i dividendi deliberati e non distribuiti) è devoluto, secondo le disposizioni statutarie, alternativamente: a) ad altri ETS costituiti ed operanti da almeno tre anni b) ai fondi per la promozione e sviluppo delle imprese sociali (di cui all’art. 16)
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Insolvenza e perdita della qualifica su ordine dell’autorità
7.3 Impresa sociale Insolvenza e perdita della qualifica su ordine dell’autorità In caso di insolvenza l’impresa sociale è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa procedura concorsuale (i) applicabile solo alle categorie di imprese espressamente previste dalla legge, (ii) di norma in considerazione del particolare interesse pubblico ad una operatività regolare e correttamente finalizzata di tali attività d’impresa (iii) avente funzione liquidatoria ed effetti estintivi dell’impresa disposta su decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali regolata dalle specifiche norme inserite nella Legge Fallimentare il patrimonio residuo è devoluto al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali (art. 16) o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale La perdita della qualifica di impresa sociale su disposizione dell’autorità di vigilanza disposta dal Ministro del Lavoro a seguito di attività ispettiva che abbia accertato irregolarità non sanabili o non sanate l’impresa sociale viene cancellata dall’apposita sezione del registro delle imprese
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Misure di supporto economico e favore fiscale
7.4 Impresa sociale Misure di sostegno Misure di supporto economico e favore fiscale Misura Contenuto Natura Fonte Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali istituiti dagli enti associativi cui aderiscano almeno i.s. distribuite in almeno 5 Regioni o dalla Fondazione Italia Sociale alimentati dalle stesse imprese sociali con versamento facoltativo di una quota di utili annuali non superiore al 3%, deducibile dall’imposta sui redditi dell’i.s. erogante destinati alla promozione e sviluppo dell’impresa sociale Supporto economico Art. 16 Esenzione fiscale ai fini delle imposte dirette degli utili e avanzi di gestione a) se sono accantonati in apposita riserva indivisibile se l’accantonamento avviene con l’approvazione del bilancio d’esercizio nel quale sono stati conseguiti entro il secondo periodo d’imposta successivo risultino effettivamente destinati allo svolgimento di attività statutaria o a incremento di patrimonio o a versamento del contributo per l’attività ispettiva specifica b) Se destinati ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci entro i limiti della variazione ISTAT relativo al periodo nel quale sono stati conseguiti Favore fiscale Art. 18, co. 1 e 2
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Misure di supporto economico e favore fiscale
7.4 Impresa sociale Misure di sostegno Misure di supporto economico e favore fiscale Misura Contenuto Natura Fonte Detrazione fiscale a favore di chi effettui versamenti di nuovo capitale sociale Per le persone fisiche: per un importo pari al 30% della somma investita nel capitale sociale di una o più imprese sociali sino ad un importo massimo detraibile per periodo d’imposta di € l’investimento deve essere conservato per almeno tre anni possibilità di portare in detrazione tutto o parte dell’importo entro il terzo esercizio successivo b) Per i soggetti passivi del l’imposta sul reddito delle società: sino ad un importo massimo detraibile per periodo d’imposta di € Favore fiscale Art. 18, co. 3 e 4 Altre misure II° - Altre disposizioni () Alle imprese sociali non si applica: la normativa sulle società di comodo la normativa sugli studi di settore la normativa sulla determinazione presuntiva dei ricavi ai fini IVA Art. 18, co. 7
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