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Odcec Perugia Dr.ssa Daniela Brusco

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Presentazione sul tema: "Odcec Perugia Dr.ssa Daniela Brusco"— Transcript della presentazione:

1 Odcec Perugia - 15.03.2016 Dr.ssa Daniela Brusco
La procedura di recesso e di esclusione - esame dei profili civilistici e fiscali del recesso del socio Odcec Perugia Dr.ssa Daniela Brusco Odcec Perugia dr. Brusco

2 CAUSE DI SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO TRA SOCIETÀ E SOCIO
Il rapporto tra la società ed il singolo socio può interrompersi in seguito a morte, recesso o esclusione. In linea generale, la morte del socio determina lo scioglimento del rapporto sociale con gli eredi che subentrano nel diritto alla liquidazione della quota. Nell’incontro odierno ci concentreremo sulle ipotesi di recesso e sui problemi direttamente connessi alla tutela dei diritti coinvolti: diritto del socio ad ottenere la giusta liquidazione della quota diritto della società a non riceverne un pregiudizio tale da pregiudicarne la permanenza in vita Odcec Perugia dr. Brusco

3 RECESSO ED ESCLUSIONE nelle SOCIETA’ DI PERSONE
Per quanto attiene alle società di persone l’art del codice civile prevede quanto segue: Dispositivo dell'art Codice Civile Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci [1373, 2292]. Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa [2289]. Nei casi previsti nel primo comma il recesso (1) deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi (2) [24]. Odcec Perugia dr. Brusco

4 Odcec Perugia 15.03.2016 - dr. Brusco
Ipotesi di recesso La legge disciplina il recesso del socio, così come la sua esclusione, sia nel caso di società di persone sia nel caso di società di capitali. Oggi esamineremo esclusivamente il primo caso e ci limiteremo ad accennare le principali previsioni normative che regolano tale casistica nelle società di capitali; allo stesso modo non esamineremo le conseguenze del recesso (il declassamento a ditta individuale per il venir meno della pluralità dei soci né altri fenomeni). Odcec Perugia dr. Brusco

5 Odcec Perugia 15.03.2016 - dr. Brusco
IL RECESSO Il recesso è un atto unilaterale recettizio che costituisce diretta espressione di un diritto potestativo spettante ad ogni socio di società contratta a tempo indeterminato, per la vita di uno dei soci o, comunque, per un tempo superiore alla normale durata della vita umana. I soci nelle nell’atto costitutivo non possono né limitare né eliminare tali ipotesi legali; possono però prevedere ulteriori cause di recesso, ad esempio in caso di cambiamento dell’oggetto sociale, di chiusura di uno o più esercizi in perdita, di mancato conseguimento d utili in una certa misura oppure , per il socio d’opera, in caso di impossibilità di continuare a svolgere la prestazione oggetto del conferimento.. Odcec Perugia dr. Brusco

6 Comunicazione Recesso
Salva diversa disposizione dell'atto costitutivo, il recesso del socio è valido ed operante nel momento in cui la dichiarazione di recesso viene portata a conoscenza degli altri soci: si tratta, infatti, di atto recettizio, che non richiede il consenso o l'accettazione degli altri soci. Gli amministratori sono tenuti a pubblicizzare l'avvenuto recesso, iscrivendo il fatto nel Registro delle Imprese. In mancanza di iscrizione, il recesso, pur efficace nei confronti della società e degli altri soci, non risulta opponibile ai terzi. Il termine per adempiere è di trenta giorni dal momento in cui il recesso è divenuto efficace. Odcec Perugia dr. Brusco

7 RECESSO NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
L’art del codice civile prevede quanto segue   Recesso del socio  - [1] L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all'estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.- Odcec Perugia dr. Brusco

8 RECESSO NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI (2)
[2] Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno. (2) - [3] I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo Odcec Perugia dr. Brusco

9 RECESSO NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI (3)
[4] Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in, mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione. (3) - [5] Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. Odcec Perugia dr. Brusco

10 IL RECESSO NELLE SOCIETÀ DI PERSONE
Modalità e problematiche Odcec Perugia dr. Brusco

11 Odcec Perugia 15.03.2016 - dr. Brusco
CAUSE DI RECESSO Oltre che nelle ipotesi previste dalle legge e negli altri casi individuati nel contratto sociale il socio può recedere se ricorre una giusta causa. “La giusta causa di recesso del socio dalla società trova fondamento esclusivamente nell' inadempimento di specifici obblighi contrattuali da parte degli altri soci. In una società di persone ricorre la giusta causa di recesso del socio ex art. 2285, 2° comma, c. c., ogni qualvolta il recesso sia la conseguenza dell’estromissione del socio dall‘amministrazione e dalla gestione della società” (App. Emilia Romagna, ). “La giusta causa di recesso del socio di società in nome collettivo va ricondotta ad una plausibile e giustificabile reazione ad un comportamento degli altri soci, che in misura obiettiva abbia inciso negativamente sul rapporto fiduciario che deve legare ciascun socio all' ‘altro” (Trib. Pavia, ). Odcec Perugia dr. Brusco

12 Odcec Perugia 15.03.2016 - dr. Brusco
GIUSTA CAUSA Nel silenzio della legge la dottrina e la giurisprudenza hanno individuato diverse ipotesi di giusta causa di recesso che riconducono le fattispecie alle cause generali ed ai comportamenti posti in essere dagli altri soci, in parte già accennati; tra queste ipotesi sono frequenti i casi di impedimento al socio del diritto di partecipare alla vita della società, estromissione dalla gestione, rifiuto di esibizione delle scritture contabili, irregolare tenuta deli libri obbligatori, ecc.. Odcec Perugia dr. Brusco

13 Odcec Perugia 15.03.2016 - dr. Brusco
MODALITÀ DI RECESSO Se sussiste una giusta causa il socio che intende recedere lo deve comunicare, anche senza preavviso alla società. Questa, tuttavia, può agire in giudizio per contestare al socio la legittimità del recesso sostenendo, ad esempio, l’insussistenza della giusta causa e rifiutandosi di liquidargli la quota. In tal caso la lite ha ad oggetto i motivi addotti dal socio nella sua dichiarazione. Se si accerta l’insussistenza della giusta causa il recesso è inefficace ed il socio continua a far parte della società ed a rispondere delle obbligazioni sociali. Odcec Perugia dr. Brusco

14 Odcec Perugia 15.03.2016 - dr. Brusco
ESCLUSIONE DEL SOCIO Il socio, infine, può essere escluso dalla società per gravi inadempienze degli obblighi derivanti dalla legge o dal contratto sociale (art c.c.); l’esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci. L’esclusione così decisa produrrà effetti decorsi trenta giorni dalla comunicazione al socio escluso, comunicazione che deve essere necessariamente motivata anche per la possibilità concessa a questi di proporre opposizione davanti al tribunale al fine di ottenere la reintegrazione. L’esclusione del socio è frutto di una decisione deliberata maggioranza per teste, e non per capitale, non computandosi in tale numero il socio da escludere. L’atto costitutivo può prevedere maggioranze particolari per l’esclusione. La decisione di esclusione deve essere motivata a pena di invalidità e deve essere comunicata al socio, con ogni mezzo idoneo. Odcec Perugia dr. Brusco

15 Odcec Perugia 15.03.2016 - dr. Brusco
ESCLUSIONE DEL SOCIO L’esclusione del socio è una causa di scioglimento del singolo rapporto sociale che può avvenire automaticamente in caso di fallimento del socio o quando il creditore personale del socio ottiene la liquidazione della quota sociale (esclusione di diritto) oppure può verificarsi a seguito della decisione degli altri soci quando ricorrono le specifiche condizioni imposte dalla legge. Adempimenti pubblicitari: l’esclusione del socio deve essere iscritta a cura di uno dei soci amministratori nel registro delle imprese, predisponendo il modello S2 della comunicazione COMUNICA. Devono essere allegati alla pratica la decisione di esclusione e la prova dell’avvenuta ricezione della stessa da parte del socio escluso. Odcec Perugia dr. Brusco

16 ESCLUSIONE AUTOMATICA
Il socio dichiarato fallito, per cause non riconducibili alla società, è escluso di diritto dalla società; l’esclusione decorre dal giorno della sentenza dichiarativa di fallimento ed è motivata dal timore che il fallimento danneggi lo svolgimento dell’attività comune. Quando il creditore particolare del socio ottiene la liquidazione della quota del socio suo debitore, quest’ultimo è escluso di diritto dalla società. Odcec Perugia dr. Brusco

17 CALCOLO DELLA QUOTA SPETTANTE AL SOCIO RECEDENTE
In caso di recesso o di esclusione da società di persone sarà necessario procedere al calcolo della quota spettante al socio recedente, comprensiva di quanto maturato e maturando non ancora pagato, così come sancito dall’art c.c., che al suo secondo comma prevede che “la liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento”. Odcec Perugia dr. Brusco

18 LOGICA DELLA CONSERVAZIONE DEI VALORI PRODUTTIVI
Di norma, al verificarsi della fuoriuscita di un socio dalla società (nelle ipotesi espressamente disciplinate dalla legge di morte, recesso o esclusione del socio) prevale la logica della conservazione dei valori produttivi costituiti da un’impresa operante, conformemente alla disciplina generale dei contratti plurilaterali associativi (artt. 1420, 1446, 1459, 1466 c.c.), secondo la quale il venir meno del vincolo di una sola delle parti non importa caducazione dell’intero contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale. Odcec Perugia dr. Brusco

19 L’ART. 2289, COMMA 1 DEL CODICE CIVILE.
L’art. 2289, comma 1, c.c. così recita: “nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota”. Questo sta a significare che il socio recedente non può sottrarre alcun bene alla destinazione produttiva propria rimanendo quindi detto bene nel patrimonio della società. Infatti il credito del socio recedente è costituito solo da una somma di denaro. A tal proposito è stabilito che “anche le cose conferite in godimento restano vincolate fino al momento fissato nel contratto sociale e non possono essere restituite al socio il cui rapporto sociale sia sciolto” (G. Cottino, 1999), ma gli verranno restituite solo allo scioglimento. Odcec Perugia dr. Brusco

20 RISVOLTI PRATICI DELLA VALUTAZIONE DELLA QUOTA
La disciplina sinteticamente richiamata offre lo spunto per riflettere su alcuni aspetti dai rilevanti risvolti pratici trattandosi, nella specie, dei criteri di valutazione delle quote, dell’avviamento e delle conseguenze prodotte dalla liquidazione della quota sul capitale sociale delle società di persone. Odcec Perugia dr. Brusco

21 RISVOLTI PRATICI DELLA VALUTAZIONE DELLA QUOTA
La liquidazione della quota del socio receduto è normalmente effettuata da un professionista che si basa sulla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento, tenendo conto dell'avviamento. Il contratto sociale può, peraltro, derogare alle suddette disposizioni: tuttavia, non sembrano ammissibili clausole che impongano la liquidazione della quota al valore nominale della stessa. In caso di disaccordo tra i soci, i tempi della liquidazione potrebbero dilatarsi: non tanto perché essi possano opporsi alla liquidazione della quota in sé, quanto perché potrebbero esservi divergenze sui criteri da utilizzare per effettuare la determinazione della somma di denaro da corrispondere al socio uscente. La liquidazione della quota è effettuata, infatti, tramite denaro proveniente dal patrimonio sociale, e i soci sono obbligati a erogare la somma in via sussidiaria al pari di ogni altra obbligazione sociale. Il pagamento deve essere effettuato entro 6 mesi dal giorno in cui si verifica il recesso (ultimo comma dell'art c.c.). Odcec Perugia dr. Brusco

22 Il calcolo del valore della quota
L’art. 2289, comma 2, c.c. - come già accennato - prevede che il calcolo del valore della quota spettante al socio recedente da una società di persone debba essere determinato facendo riferimento alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento del vincolo sociale. È convincimento prevalente che si tratti di un bilancio ad hoc, redatto con criteri tali da rivelare l’effettiva consistenza economica della quota al momento dello scioglimento unilaterale del vincolo (Trib. Genova ). Odcec Perugia dr. Brusco

23 il calcolo del valore della quota (2)
Secondo la Suprema Corte (Cass n. 7595): “Nel caso di recesso di socio di società di persone, per il calcolo della liquidazione della quota, a norma dell’art. 2289, comma 2 c.c., deve tenersi conto della effettiva consistenza economica dell’azienda sociale all’epoca dello scioglimento del rapporto, comprendendovi anche il fattore di redditività della azienda stessa. Odcec Perugia dr. Brusco

24 il calcolo del valore della quota (3)
Tale redditività, in cui si sostanzia il concetto di avviamento, deriva da un complesso di elementi che, se pure cronologicamente attualizzati al momento dello scioglimento del rapporto, si fondano sui risultati economici delle passate gestioni e sulle prudenti previsioni dei futuri rendimenti e si traduce nella probabilità proiettata eminentemente nel futuro, di maggiori profitti per i soci superstiti, derivati dall ‘apporto conferito dal socio recedente e consolidatosi come componente del patrimonio sociale”. Odcec Perugia dr. Brusco

25 Previsione statutaria
Qualora, invece, lo statuto sociale preveda che la liquidazione della quota del socio uscente avvenga in base all’ultimo bilancio approvato, la stessa deve essere effettuata in aderenza a tale criterio e non con riferimento alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento, trattandosi di disposizione derogabile. Odcec Perugia dr. Brusco

26 Odcec Perugia 15.03.2016 - dr. Brusco
Quantum Debeatur Tra gli elementi che concorrono alla determinazione del quantum debeatur è opinione consolidata che nella liquidazione della quota si debba tener conto degli utili e delle perdite sulle operazioni in corso, così come disposto dall’art. 2289, comma 3, c.c., e di quella qualità essenziale ed economicamente rilevante dell’azienda che è costituita dal valore di avviamento (positivo o negativo), al fine di evitare l’ingiusto arricchimento, che altrimenti ne deriverebbe, di coloro i quali continuano ad avvalersi dell’organizzazione alla quale l’avviamento inerisce e giova. Odcec Perugia dr. Brusco

27 Termine per la liquidazione
La liquidazione della quota (il cui valore considerato non è quello nominale, ma quello rapportato al patrimonio) spettante al socio recedente deve essere pagata entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto, senza alcuna corresponsione di interessi Si tratta, in ogni caso, di un termine finale che non impedisce di procedere ad un pagamento immediato a favore del socio uscente. Odcec Perugia dr. Brusco

28 Natura pecuniaria credito
Per ciò che concerne la natura del credito, la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che in capo al socio uscente nasca un mero diritto di credito avente ad oggetto una somma di denaro, integrante quindi un credito di valuta (pecuniario), che soggiace al principio nominalistico di cui all’art c.c.. In tema la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che: “Il credito di cui all ‘art c.c., relativo alla liquidazione della quota del socio uscente, avendo fin dall’origine ad oggetto una somma di denaro, è un credito di valuta ed è soggetto, quindi, al principio nominalistico di cui all’art c.c.; non dimeno la svalutazione monetaria assume rilevanza quando, non essendo avvenuto l’adempimento entro il termine di sei mesi previsto dall’ultimo comma dell' art c. c., diventino applicabili i principi sul risarcimento del danno conseguente alla mora del debitore” (Cass n. 5647). Odcec Perugia dr. Brusco

29 Odcec Perugia 15.03.2016 - dr. Brusco
Le operazioni in corso Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime. Per operazioni in corso si intende l’insieme degli affari già iniziati mentre il socio era partecipe alla società che, non essendosi ancora integralmente tradotti in variazioni patrimoniali, continuano a produrre effetti giuridici ed economici anche dopo l’uscita del socio. Esempi di operazioni in corso possono essere: la nascita di un contenzioso tributario dopo il recesso del socio a seguito di controlli su operazioni riferibili all’attività partecipativa del socio; risarcimenti per danni verificatisi prima del recesso; l’accoglimento di richiesta di contributi sottoposta alla condizione sospensiva di un’approvazione da parte di un organo pertinente; ecc. Odcec Perugia dr. Brusco

30 La liquidazione delle operazioni in corso
Secondo la giurisprudenza di legittimità è compresa nella locuzione qualsiasi situazione che pur non in atto al momento dello scioglimento del vincolo sociale, debba considerarsi la conseguenza necessaria ed inevitabile di atti o rapporti giuridici preesistenti anche se la definizione di questi ultimi sia intervenuta in epoca successiva a quella in cui deve procedersi alla liquidazione della quota. Il calcolo relativo alla liquidazione delle operazioni in corso si articolerà in due fasi, consistenti, rispettivamente, nell’individuazione della somma di denaro rappresentante la quota e nella valutazione degli utili o delle perdite che derivano dagli affari già avviati ma non condotti a termine. Odcec Perugia dr. Brusco

31 liquidazione provvisoria
Pertanto al fine di definire celermente le pendenze con i soci uscenti si potrà procedere ad una liquidazione provvisoria alla quale seguiranno eventuali conguagli a completamento avvenuto delle operazioni. A tal fine potrebbe essere necessario che la società rediga un bilancio aperto nel quale si tenga conto in modo dinamico della possibile evoluzione delle situazioni non ancora chiuse o considerata la difficoltà di individuare con precisione quali operazioni si siano concluse effettivamente e quali si chiuderanno in futuro si consiglia la redazione di un rendiconto nel quale indicare anno per anno le operazioni di volta in volta compiute. Odcec Perugia dr. Brusco

32 La determinazione del valore della quota
Alla luce di quanto su esposto e tenendo conto dei vari metodi di valutazione proposti dalla dottrina e dalla prassi professionale (patrimoniale, reddituale, finanziario, misto), si ritiene che la metodologia più idonea a rappresentare il valore economico del patrimonio netto di una società di persone in ipotesi di liquidazione della quota per recesso od esclusione del socio possa essere il metodo misto patrimoniale/reddituale. Caratteristica essenziale ditale metodo è la ricerca di un risultato finale che consideri appunto l’aspetto patrimoniale senza peraltro trascurare le attese reddituali. La prima è costituita dal “patrimonio netto rettificato”, ossia dal valore scaturente dall’analisi effettuata sulle voci attive e passive afferenti il patrimonio dell’azienda, opportunamente rettificate secondo i valori corretti. La seconda componente è rappresentata dalla stima di un valore di “avviamento” scaturente dalla futura capacità reddituale propria dell’ azienda. Odcec Perugia dr. Brusco

33 La valutazione dell’avviamento
Per la concreta determinazione del valore della quota da liquidare è necessario tener conto anche della quota di avviamento della società stessa, in considerazione del fatto che nel momento in cui il rapporto si scioglie la struttura societaria può aver acquistato valore nel corso del tempo, che deve essere riconosciuto anche al socio recedente (o defunto), dato che l’art c.c. citato impone di tener conto dell’effettiva consistenza economica del patrimonio sociale. Odcec Perugia dr. Brusco

34 La valutazione dell’avviamento
La valutazione dell’avviamento deve essere compiuta sia in base ai risultati economici della gestione passata e presente, sia in base alla capitalizzazione del reddito futuro. Ciò va fatto individuando la concreta attitudine produttiva dell’azienda e la sua realtà dinamica esistente alla data dello scioglimento del rapporto sociale, senza necessariamente fare riferimento unicamente all’ultimo reddito societario, che pure potrà costituire elemento di valutazione presuntiva ditale avviamento. Odcec Perugia dr. Brusco

35 Odcec Perugia 15.03.2016 - dr. Brusco
Aspetti metodologici Sotto il profilo pratico, aderendo alla tesi della determinazione della somma da liquidare al socio uscente in proporzione al capitale economico della società, potrebbero manifestarsi tre diverse situazioni. Nel caso in cui il patrimonio netto sia coincidente con il capitale economico, la liquidazione della quota comporta la riduzione del capitale netto, mediante la riduzione proporzionale del capitale sociale e la distribuzione di eventuali riserve, senza interessare il Conto economico. In ipotesi di patrimonio netto inferiore al capitale economico, casistica più frequente, fino a concorrenza del valore della corrispondente frazione del Patrimonio Netto, la liquidazione non presenta particolari problemi atteso che risulta sufficiente ridurre il capitale sociale e distribuire una parte delle eventuali riserve. Odcec Perugia dr. Brusco

36 Aspetti metodologici (2)
Le difficoltà più rilevanti insorgono per la differenza residua alla quale deve necessariamente attribuirsi un appropriato trattamento contabile, previa individuazione della sua natura economica. Nel caso in cui siano esistenti le riserve di patrimonio netto, le stesse possono essere utilizzate con precedenza rispetto al capitale, procedendo alla riduzione di quest’ultimo solo ove si renda necessario. Alla differenza tra il valore della quota liquidata al socio e la corrispondente frazione del Patrimonio Netto è stata spesso attribuita la natura di costo da addebitare al Conto economico della società, o da iscrivere come “costo sospeso”, da ripartire in più esercizi, nell’attivo dello Stato patrimoniale. Tuttavia, nelle società di persone occorre considerare la diversa natura del rapporto tra i soci e l’ente societario che può, in realtà, suggerire un’applicazione rigida del principio di irrilevanza dei componenti positivi, o negativi, di reddito derivanti dai rapporti sociali. Dal punto di vista strettamente economico, per i soci superstiti la liquidazione della quota al socio receduto è un’operazione sostanzialmente analoga all’acquisto delle quote dallo stesso possedute. Odcec Perugia dr. Brusco

37 Odcec Perugia 15.03.2016 - dr. Brusco
La riduzione nominale o reale del capitale sociale a seguito della liquidazione della quota al socio uscente Dal momento che il soggetto legittimato passivo obbligato alla liquidazione della quota al socio uscente è la società, sorge la necessità di verificare se, ed in quali termini, il relativo pagamento incida sul capitale della società e quale sia il regime giuridico di tale riduzione. Tale problematica ovviamente non può porsi quando alla liquidazione si provveda mediante utili o riserve eventualmente esistenti nel patrimonio. In questo caso l’utilizzo delle riserve comporterebbe un accrescimento proporzionale delle quote dei soci superstiti, lasciando invariato il capitale. Odcec Perugia dr. Brusco

38 Recesso del socio di società di persone
Aspetti fiscali Odcec Perugia dr. Brusco

39 Il trattamento fiscale delle somme liquidate
 Il trattamento fiscale delle somme liquidate ha presentato a lungo questioni di incerta soluzione. Di norma in capo al socio che recede si determina un reddito, costituito dalla parte eccedente il costo di acquisto o sottoscrizione del capitale; nello stesso tempo in capo alla società si determina un valore che deve trovare una adeguata collocazione contabile e fiscale. Sono stati espressi pareri contrastanti, sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, in ordine alla natura da attribuire a tale «parte eccedente». Odcec Perugia dr. Brusco

40 Odcec Perugia 15.03.2016 - dr. Brusco
REGIME FISCALE IL QUESITO DELL’ODCEC MILANO - 08 OTTOBRE 2014 Differenza da recesso nelle società di persone: il parere della DRE La differenza da recesso corrisposta al socio recedente è reddito di partecipazione, assoggettabile a tassazione separata. Nei confronti della società, la differenza concretizza un componente negativo rilevante ai fini della determinazione del reddito. La DRE ha risposto a una richiesta di consulenza giuridica avanzata dall’ODCEC di Milano, che chiedeva chiarimenti sul trattamento fiscale della c.d. differenza da recesso corrisposta al socio di una società di persone nell'ipotesi in cui, successivamente al recesso, i soci superstiti decidano di trasformare la società in una società a responsabilità limitata ex art ter c.c.. Odcec Perugia dr. Brusco

41 Odcec Perugia 15.03.2016 - dr. Brusco
REGIME FISCALE ..La DRE rileva che: “in ordine al trattamento fiscale della differenza da recesso in capo al socio recedente, l'articolo 20-bis del TUIR dispone per la determinazione dei reddito compreso nelle somme o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società di persone in sede di recesso, precisando che trattasi di reddito di partecipazione (quindi, reddito d'impresa nella fattispecie in esame) e che lo stesso è assoggettabile a tassazione separata alle condizioni e nei limiti indicati dal precedente articolo 17, comma 1, lettera l)”. Odcec Perugia dr. Brusco

42 Odcec Perugia 15.03.2016 - dr. Brusco
Art. 20-bis Tuir Redditi dei soci delle societa' personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione 1. Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera l), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 47, comma 7, indipendentemente dall'applicabilita' della tassazione separata. Odcec Perugia dr. Brusco

43 Art. 47 Utili da partecipazione
Comma 7: Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle societa' ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. Odcec Perugia dr. Brusco

44 Art. 17 Tassazione separata
1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle societa' indicate nell'articolo 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle societa' stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della societa' e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque anni; Odcec Perugia dr. Brusco

45 Odcec Perugia 15.03.2016 - dr. Brusco
REGIME FISCALE Le somme attribuite al socio di società di persone in caso di recesso o di esclusione, nonché quelle attribuite agli eredi del socio defunto, costituiscono reddito per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione della quota. Tale reddito è soggetto, in capo al percipiente, alle imposte dirette socondo le regole ordinarie ed è qualificabile come reddito da partecipazioen (quadro H modello unico) Odcec Perugia dr. Brusco

46 Odcec Perugia 15.03.2016 - dr. Brusco
REGIME FISCALE Nel caso in cui il periodo intercorso tra la data di costituzione e la comunicazione del recesso, ovvero esclusione o morte, sia superiore a 5 anni ed il socio sia una persona fisica non imprenditore, si applica la tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria). Se il socio è un imprenditore individuale la tassazione separata si applica solo su opzione espressa, mentre se il socio è una società di persone la tassazione separata non potrà essere applicata neppure ai soci persone fisiche della società partecipante stesa Odcec Perugia dr. Brusco

47 Odcec Perugia 15.03.2016 - dr. Brusco
REGIME FISCALE Per quanto concerne il trattamento della differenza da recesso nei confronti della società, nella risoluzione n. 64/E/2008 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale differenza concretizza un componente negativo rilevante ai fini della determinazione del reddito della società di persone.L'Agenzia delle Entrate ha concluso che la differenza da recesso è deducibile in capo alla società di persone nell'esercizio in cui sorge il diritto alla liquidazione della quota, considerato che tale "differenza" costituisce per il socio recedente reddito imponibile. In tal modo, non si verifica una doppia tassazione sullo stesso reddito, una prima volta in capo al socio recedente e successivamente in capo ai soci restanti. Odcec Perugia dr. Brusco

48 Redditi di partecipazione
i redditi di partecipazione non costituiscono una autonoma categoria reddituale ma assumono la natura della categoria reddituale da cui traggono origine. Pertanto, come si evince anche dalla relazione illustrativa al decreto correttivo Ires, la componente reddituale compresa nell'importo percepito dal socio uscente e determinata secondo le regole dettate dall'articolo 47, comma 7, del Tuir, in quanto compatibili, derivando dalla partecipazione in una società di persone, assume natura di reddito d'impresa e deve essere tassato in capo al socio uscente secondo il generale principio di competenza che sottende alla determinazione di tale reddito. Odcec Perugia dr. Brusco

49 Recesso del socio di società di persone
Natura del reddito del socio Problema della qualificazione del reddito percepito dalla persona fisica Prima del decreto correttivo IRES Ipotesi 1. È reddito di partecipazione integralmente tassato partecipazione qualificata IRPEF 49,72% Ipotesi 2. È reddito di capitale partecipazione non qualificata IRPEF 12,50% L’Amministrazione finanziaria ha aderito a entrambe le tesi (C.M e C.M ) Odcec Perugia dr. Brusco

50 IL NUOVO ARTICOLO 20 BIS DEL TUIR
“Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera l), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 47, comma 7, indipendentemente dall‘ applicabilita' della tassazione separata.” Odcec Perugia dr. Brusco

51 IL PARERE DELLE ENTRATE RISPOSTA 7.12. CIRCOLARE 6/E DEL 13/2/2006
Recesso del socio: criteri di tassazione del reddito di partecipazione. Il decreto legislativo 247 del 2005 ha introdotto nel TUIR il nuovo articolo 20-bis con il quale, analogamente a quanto previsto dall'articolo 6 del D.P.R. n° 42 del 1988, si afferma che costituisce reddito di partecipazione quello derivante dal recesso di un socio di una società di persone. Posto che tale reddito deve essere assoggettato a tassazione per il suo intero ammontare si chiede di conoscere se nell'ipotesi in cui non e' attivabile il meccanismo di tassazione separata, il reddito in questione debba essere assoggettato a tassazione secondo il criterio di competenza ovvero quello di cassa. Odcec Perugia dr. Brusco

52 IL PARERE DELLE ENTRATE RISPOSTA 7.12. CIRCOLARE 6/E DEL 13/2/2006
R. L'articolo 20-bis del D.P.R. n. 917 del 1986, introdotto dal decreto legislativo n° 247 del 19/11/2005, riproducendo la previsione contenuta nell'articolo 6 del DPR 42 del 1988 stabilisce che "ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all'art. 17, comma 1, lett. l), del Testo Unico (e cioè redditi compresi nelle somme e valori attribuiti al socio in sede di recesso), valgono, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 47, comma 7, indipendentemente dall'applicabilità della tassazione separata". Tale disposizione definisce, quindi, quali "redditi da partecipazione" i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società di persone nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale rinviando nel contempo, ai soli fini della determinazione del reddito da assoggettare a tassazione e sempre che compatibili, alle regole dettate dall'articolo 47 del Tuir per gli utili derivanti dalla partecipazione in società di capitale. Odcec Perugia dr. Brusco

53 IL PARERE DELLE ENTRATE RISPOSTA 7.12. CIRCOLARE 6/E DEL 13/2/2006
Com'e' noto, i redditi di partecipazione non costituiscono una autonoma categoria reddituale ma assumono la natura della categoria reddituale da cui traggono origine. Pertanto, come si evince anche dalla relazione illustrativa al decreto correttivo Ires, la componente reddituale compresa nell'importo percepito dal socio uscente e determinata secondo le regole dettate dall'articolo 47, comma 7, del Tuir, in quanto compatibili, derivando dalla partecipazione in una società di persone, assume natura di reddito d'impresa e deve essere tassato in capo al socio uscente secondo il generale principio di competenza che sottende alla determinazione di tale reddito Odcec Perugia dr. Brusco

54 LA TASSAZIONE SEPARATA NEL RECESSO ART. 17, C. 1, LETT. L
“Redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei Beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell’ esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l’ inizio della liquidazione e' superiore a cinque anni.” Odcec Perugia dr. Brusco

55 Recesso del socio di società di persone
Natura del reddito del socio Il reddito si qualifica come reddito di partecipazione (di impresa) Dopo il decreto correttivo IRES (nuovo art. 20-bis del TUIR) È, quindi, applicabile la tassazione separata, ricorrendo le condizioni di legge e con conseguente prelievo dell’acconto del 20% in sede di dichiarazione dei redditi Odcec Perugia dr. Brusco

56 Recesso del socio di società di persone
Determinazione reddito del socio Differenza tra somma percepita e costo fiscale della partecipazione Reddito Costo fiscale della partecipazione = Costo di acquisto/sottoscrizione + utili imputati per trasparenza (-) Perdite attribuite per trasparenza (-) utili distribuiti (fino a concorrenza degli utili attribuiti per trasparenza) Odcec Perugia dr. Brusco

57 Recesso del socio di società di persone
Tassazione in capo al socio Se periodo di tempo intercorso tra costituzione e comunicazione del recesso > 5 anni Persone fisiche Tassazione separata (solo per recesso tipico) La riforma fiscale ha abrogato la tassazione separata per i soci che recedono da società di capitali Odcec Perugia dr. Brusco

58 Recesso del socio di società di persone
Tassazione in capo al socio Società costituita da non più di cinque anni Tassazione ordinaria: Reddito di partecipazione (differenza tra valore della quota e cosato fiscale della partecipazione) Criterio di competenza (anno in cui si verifica il recesso) Compilazione quadro RH di Unico Società costituita da più di cinque anni Tassazione separata: Per cassa (anno in cui la somma è stata percepita) Compilazione quadro RM di Unico Possibilità di optare per la tassazione ordinaria (barrare apposita casella nel quadro RM) Odcec Perugia dr. Brusco

59 RECESSO DEL SOCIO DA SOCIETA’ DI PERSONE
IL CASO Trattamento fiscale della somma erogata al socio per la liquidazione della quota, per la parte eccedente la restituzione di componenti aventi natura di capitale. LA DOMANDA Tali somme sono deducibili o meno dal reddito d’impresa della società di persone Odcec Perugia dr. Brusco

60 contabilizzazione della somma liquidata da parte della società
La seconda problematica non ancora del tutto risolta riguarda la corretta contabilizzazione della somma liquidata da parte della società. Il recesso di un socio da società di persone fa sorgere in capo alla società un debito nei confronti del socio. Siamo quindi in presenza di un recesso «tipico». La liquidazione della somma da recesso provoca una riduzione, in modo proporzionale, del capitale e delle riserve; la quota di utile in formazione costituisce, secondo orientamento prevalente, costo d’esercizio. La questione sta nella contabilizzazione della rimanente differenza, i cosiddetti «plusvalori latenti». Questi potrebbero essere considerati come: • costo; • avviamento; • riduzione di riserve; • riduzione del costo della partecipazione degli altri soci in via del tutto eccezionale. Odcec Perugia dr. Brusco

61 Contabilizzazione in capo alla società
L’ipotesi di avviamento può essere scartata in quanto non pagato e perciò non iscrivibile. La possibilità di ridurre le quote dei soci rimanenti, considerando le somme come «credito verso gli altri soci», non può essere applicata in quanto, come già detto, il debito che sorge al momento del recesso è della società e non dei soci. Restano da valutare le alternative della riduzione delle riserve esistenti e quella dell’imputazione di tutto a costo. Nel primo caso si verificherebbe una sorta di rivalutazione dei beni nell’attivo con contropartita la diminuzione delle riserve, e ciò non provocherebbe riflessi sul conto economico (opzione neutrale). Nel secondo caso si crea una componente negativa di reddito che concorrerà alla determinazione del reddito di esercizio e poi, alla formazione del reddito imponibile d’im­presa. Odcec Perugia dr. Brusco

62 Consulenza giuridica n. 904-5/2014 Istanza presentata il 07/08/2014
Per quanto concerne il trattamento della "differenza da recesso" nei confronti della società, nella risoluzione n. 64/E del 2008 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che tale differenza concretizza un componente negativo rilevante ai fini della determinazione del reddito della società di persone. In particolare, nel citato documento di prassi, viene evidenziato che: - le plusvalenze latenti e l'avviamento, che rimangono insite nel patrimonio sociale anche dopo il recesso del socio, quando realizzati, costituiranno componenti positivi di reddito, da assoggettare a tassazione in capo ai soci rimanenti, in base al principio della trasparenza; - gli utili in corso di formazione alla data del recesso, unitamente a quelli conseguiti nella restante parte dell'esercizio, saranno tassati per trasparenza in capo ai soci superstiti alla fine dell'esercizio stesso. Odcec Perugia dr. Brusco

63 RECESSO DEL SOCIO DA SOCIETA’ DI PERSONE LE TRE TESI
1. La somma è deducibile “specularmente” a ciò che è tassato in capo al socio (posizione consolidata dell’Agenzia delle entrate nel passato, anche recente). Odcec Perugia dr. Brusco

64 Recesso del socio di società di persone
R.M , n. 64/E La parte riferibile all’annullamento della quota riferita al capitale sociale del socio ed alla corrispondente riduzione delle riserve, ha natura di riduzione patrimoniale, e non interessa il conto economico Riduzione riserve e quota parte capitale sociale (di competenza del socio) Deducibile in capo alla società, in quanto si tratta di maggiori valori che saranno soggetti a tassazione in un momento successivo (imputazione utile in corso ai soci superstiti, e maggiori plusvalenze tassate ala momento della vendita) Differenza da recesso (eccedenza) Odcec Perugia dr. Brusco

65 ESEMPIO – recesso società di capitali
La società BETA s.r.l. presenta i seguenti dati: Capitale sociale: Riserve di utili: Numero soci: 3 (quote paritetiche di capitale, ripartite tra Bianchi, Rossi e Verdi) Costo fiscale della partecipazione dei soci: Nelle slides che seguono, si ipotizzano 2 ipotesi di liquidazione della quota al socio Verdi Odcec Perugia dr. Brusco

66 Odcec Perugia 15.03.2016 - dr. Brusco
IPOTESI 1 – valore quota Il rimborso avviene utilizzando: Riserve per Capitale sociale 5.000 La società non deduce alcun importo, in quanto non imputa nessun importo a conto economico (capienza di riserve e di capitale sociale) Tassazione reddito in capo al socio Verdi: Somma ricevuta: Costo fiscale partecipazione: Reddito (dividendo): Odcec Perugia dr. Brusco

67 Odcec Perugia 15.03.2016 - dr. Brusco
IPOTESI 2 – valore quota Il rimborso avviene utilizzando: Riserve per Capitale sociale La differenza, pari a , costituisce un costo da imputare a conto economico (sulla deducibilità, si rinvia alle slides precedenti) Tassazione reddito in capo al socio Verdi: Somma ricevuta: Costo fiscale partecipazione: Reddito (dividendo): Odcec Perugia dr. Brusco

68 ESEMPIO – recesso società di persone
La società GAMMA s.n.c. presenta i seguenti dati: Capitale sociale: Riserve di utili: Numero soci: 2 (quote paritetiche di capitale, ripartite tra Bianchi e Verdi) Valore della quota: Il socio Verdi ha diritto di percepire: Il 50% del capitale sociale, pari a ; Le riserve di utili, per Il restante importo, di euro , è imputato a conto economico, ed è deducibile per la società In capo al socio, si determina un reddito di ( – , quest’ultimo è il costo fiscale della partecipazione) Odcec Perugia dr. Brusco


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