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La contabilità finanziaria potenziata Programmiamo il

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Presentazione sul tema: "La contabilità finanziaria potenziata Programmiamo il"— Transcript della presentazione:

1 La contabilità finanziaria potenziata Programmiamo il 2018-2020

2 Strumenti operativi di programmazione
Programmiamo il Normativa Di riferimento Strumenti operativi di programmazione Criteri per la previsione

3 Programmiamo il 2018 - 2020 Perché approvare il Bilancio a dicembre…..
Art. 21 bis D.L. 50/2017… 1. Per l'anno 2017, ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui: a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 2. A decorrere dall'esercizio 2018 le disposizioni del comma 1 si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

4 D.U.P. E BILANCIO DI PREVISIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Tutti i documenti contabili devono essere predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata Principio contabile – allegato 4/1; Principio contabile – allegato 4/2; Glossario; Piano dei conti integrato- all. 6/3; Nuovi schemi – allegato 9 D.LGS. 118/2011;

5 STRUMENTI OPERATIVI DI PROGRAMMAZIONE
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) Guida strategica ed operativa della gestione degli Enti, nonché atto presupposto di tutti i conseguenti documenti di programmazione, è indispensabile per l’approvazione: Del bilancio di previsione (art. 170 TUEL); Del PEG e Piano della Performance (art. 169 TUEL); Di tutti gli ulteriori strumenti di programmazione poiché racchiude le linee programmatiche relative alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali degli Enti, al fine di garantirne la complessiva coerenza, anche in vista del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. L’art TUEL ed il principio contabile applicato (all. 4/1 al d.lgs. n /2011, punto 8) individuano struttura e contenuti minimi essenziali del DUP che deve essere approvato dal Consiglio Comunale entro il 31/07 dell’anno precedente. Il regolamento di contabilità deve disciplinare i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni di Consiglio e di Giunta che non sono coerenti con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP (All. 4/1, punto 8.3);

6 D.U.P. E BILANCIO DI PREVISIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO
FAQ n. 10 Si chiedono indicazioni riguardanti il procedimento di approvazione del DUP e della nota di aggiornamento al DUP Risposta: Con riferimento al procedimento di approvazione del DUP e della relativa nota di aggiornamento, dal vigente quadro normativo risulta: 1) che il DUP è presentato dalla Giunta entro il 31 luglio “per le conseguenti deliberazioni”. Pertanto il Consiglio riceve, esamina, discute il DUP presentato a luglio e delibera. La deliberazione del Consiglio concernente il DUP può tradursi: in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenta gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio; in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento. La deliberazione del DUP presentato a luglio costituisce una fase necessaria del ciclo della programmazione dell’ente; 2) l’assenza di un termine per la deliberazione concernente il DUP, al fine di lasciare agli enti autonomia nell’esercizio della funzione di programmazione e di indirizzo politico, fermo restando che il Consiglio deve assumere “le conseguenti deliberazioni”. Il termine del 15 novembre per l’aggiornamento del DUP comporta la necessità, per il Consiglio di deliberare il DUP in tempi utili per la presentazione dell’eventuale nota di aggiornamento. La deliberazione consiliare concernente il DUP non è un adempimento facoltativo, anche se non è prevista alcuna sanzione; 3) considerato che la deliberazione del Consiglio concernente il DUP presentato a luglio ha, o un contenuto di indirizzo programmatico, o costituisce una formale approvazione, che è necessario il parere dell’organo di revisione sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio, reso secondo le modalità previste dal regolamento dell’ente; 4) che la nota di aggiornamento al DUP, è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificare entrambe le seguenti condizioni: il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio; non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato; 5) che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al DLgs 118/2011; 6) che lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell’organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell’ente; 7) che la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell’ordine indicato. 8) che la disciplina concernente la presentazione del DUP si applica anche agli enti in gestione commissariale. 9) che in caso di rinvio del termine di presentazione del DUP, la specifica disciplina concernente i documenti di programmazione integrati nel DUP deve essere rispettata.

7 STRUMENTI OPERATIVI DI PROGRAMMAZIONE
b) Bilancio di previsione, che rappresenta il momento conclusivo della fase di previsione e programmazione. Da predisporsi nel rispetto di quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/1, punto 9. Il bilancio deve rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro coerenza con il D.U.P., con il quadro economico-finanziario e con i vincoli di finanza pubblica. È triennale. Il primo esercizio è il bilancio ANNUALE da redigere anche per cassa e da inviare al tesoriere. È autorizzatorio = gli stanziamenti di spesa costituiscono un limite agli impegni, freno e guida per l’amministrazione per garantire equilibri e dichiarare l’esistenza di copertura per ogni spesa da sostenere. c) Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all’articolo 18-bis, del d.lgs. n. 118/2011, che assume valenza di strumento per il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati di bilancio e che integra i documenti di programmazione. La prima applicazione è riferita al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione Il Piano deve essere allegato al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo (allegato n. 1 al DM 22 dicembre 2015 per il bilancio di previsione e allegato n. 2 allo stesso DM, con riferimento al rendiconto di gestione).

8 STRUMENTI OPERATIVI DI PROGRAMMAZIONE
Tra i documenti da allegare al bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 118/2011, particolare rilievo assume la d) Nota integrativa, da redigersi secondo le modalità di cui al comma 5, i cui contenuti sono puntualmente evidenziati nel punto del principio contabile applicato ed in particolare: i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo; l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente; l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

9 STRUMENTI OPERATIVI DI PROGRAMMAZIONE
Segue…d) Nota integrativa, l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili; nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi; l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti; gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata; l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale; altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

10 STRUMENTI OPERATIVI DI PROGRAMMAZIONE
Allegati previsti dal Dlgs 118/2011 all’art.11, comma 3: Prospetto relativo alla composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; Prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; Prospetto del risultato presunto di amministrazione dell’esercizio precedente; Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; Prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; Prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; La relazione del collegio dei revisori dei conti.

11 STRUMENTI OPERATIVI DI PROGRAMMAZIONE
Altri allegati previsti dal Dlgs 118/2011 All. 4/1 Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011; Piano acquisto beni e servizi oltre euro Piano sui vincoli di finanza pubblica, limiti di spesa; Allegati previsti dal Dlgs 267/2000 e smi art. 172 Deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato; Deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi. Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013); Prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza pubblica (vincolo pareggio di bilancio, come da legge 232/2016).

12 STRUMENTI OPERATIVI DI PROGRAMMAZIONE
Documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso Dup predisposti dalla Giunta, in linea con l’art.170 del Tuel; Programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’articolo 21 e seguenti Dlgs 50/2016; Delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 Tuel; art. 35, comma 4 Dlgs 165/2001; art. 19, comma 8, Legge 448/2001); Delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada; Piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art. 2 commi 594 e 599 Legge 244/2007; Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 D.L.112/2008);

13 STRUMENTI OPERATIVI DI PROGRAMMAZIONE
Programma delle collaborazioni autonome di cui all’art. 46, D.L. 112/2008; Limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione art. 46, comma 3, D.L. 112/2008; Limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative (art.9, comma 28 del D.L.78/2010); Limiti massimi di spesa di cui art. 6 e 9 del D.L.78/2010; Limiti massimi di spesa di cui all’art. 1, commi 138, 146 e 147 della Legge 20/12/2012 n. 228; Prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio, come individuate dal comma 557 dell’art.1 della Legge 296/2006; Altri allegati richiesti dal regolamento di contabilità del Comune

14 CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE
Nel bilancio di previsione le entrate sono aggregate in : titoli = fonte di provenienza delle entrate. tipologie = natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte. categorie = oggetto dell’entrata. È data separata evidenza delle entrate non ricorrenti, eventualmente anche per quote. Per la gestione (PEG) e per la rendicontazione le categorie possono essere ulteriormente articolate in capitoli e articoli. AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO BILANCIO GESTIONALE Titoli Tipologie Categorie Capitoli/ Articoli

15 CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE…
Le spese per missioni e programmi sono distinte ulteriormente per titoli. I titoli sono rappresentati anche per macroaggregati, secondo la natura economica della spesa. Nel bilancio di previsione armonizzato l’unità elementare di voto è la missione/programma/titolo (non più l’intervento) AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO (BILANCIO DECISIONALE) BILANCIO GESTIONALE Missioni Programmi Titoli Macro- aggregati Capitoli/ Articoli

16 LA PROGRAMMAZIONE NELL’ENTE LOCALE: VARIAZIONI….
Da segnalare le diverse competenze nelle variazioni di Bilancio. L’art. 175 del Tuel identifica quattro soggetti ai quali compete l’adozione delle variazioni di Bilancio: Consiglio Comunale Giunta Comunale Dirigente Finanziario Dirigente del Settore Demanda al Regolamento di contabilità l’adozione delle variazioni dei Dirigenti (comma 5 quater). ATTENZIONE: La competenza ad adottare le variazioni di PEG e di Cassa sono della Giunta

17 LA PROGRAMMAZIONE NELL’ENTE LOCALE: SE NON APPROVO IL BILANCIO A DICEMBRE…
In particolare, salvo quanto disposto dal comma terzo dell’art. 175, le variazioni di bilancio sono adottabili sino al 30 novembre.  Tale data è termine perentorio entro il quale si possono adeguare gli stanziamenti del bilancio alle nuove esigenze esse siano imputabili al bilancio 2017 che ai due anni successivi. In questo ambito al fine di meglio affrontare l’eventuale esercizio provvisorio 2018 si invita sin d’ora ad adottare le opportune modifiche del bilancio 2017/2019 esercizio 2018/2019 atte a garantire una corretta gestione in dodicesimi della prossima tornata programmatoria.

18 CRONOPROGRAMMA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO
Termine Adempimento 31.07.x-1 Presentazione al consiglio del Documento Unico di Programmazione – Per le successive deliberazioni 15.11.x-1 Approvazione schema di bilancio in Giunta. Approvazione dell’eventuale nota di aggiornamento al DUP . 31.12.x-1 Approvazione in Consiglio Comunale del bilancio e allegati (Piano indicatori e Nota integrativa) xx.xx.xx Approvazione PEG e Perfomance (entro 20 giorni) Obbligatorio per comuni > 5.000) Se al bilancio viene applicato l’avanzo presunto vincolato è necessario aggiornare il prospetto di determinazione dell’avanzo e allegarlo al Bilancio

19 CRITERI PER LA PREVISIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO
E’ necessario tenere conto delle norme già in vigore che disciplinano le regole per l’impostazione dei Bilanci 2018 – 2020. La legge di Bilancio per il 2018 (L. 205 del 27/12/2017); La legge di bilancio 2017 con riferimento al biennio 2018 – 2019; Il Decreto legge 50/2017 convertito nella Legge 96/2017 Le regole di finanza pubblica ex art.9 Legge 243/2012 La Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie n. 14/2017 Principi generali o postulati – art. 3 comma 1; La legge di bilancio per il 2018 n del

20 CRITERI PER LA PREVISIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO
8. Principio della congruità La congruità consiste nella verifica dell’adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. Il principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone i contenuti di carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche nel rispetto degli equilibri di bilancio. La congruità delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali che sono coerentemente rappresentati nel sistema di bilancio nelle fasi di previsione e programmazione, di gestione e rendicontazione.

21 CRITERI PER LA PREVISIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO
10. Principio della coerenza La coerenza interna implica: - in sede preventiva, che gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale siano conseguenti alla pianificazione dell’ente; - in sede di gestione, che le decisioni e gli atti non siano in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale e non pregiudichino gli equilibri finanziari ed economici; - in sede di rendicontazione, che sia dimostrato e motivato lo scostamento fra risultati ottenuti e quelli attesi. La coerenza interna del sistema di bilancio riguarda anche i criteri particolari di valutazione delle singole poste in conformità ai postulati e principi generali e concerne le strutture e le classificazioni dei conti nel bilancio di previsione, nel rendiconto e nel bilancio d’esercizio. Le strutture dei conti devono essere tra loro comparabili non solo da un punto di vista formale ma anche di omogeneità e correttezza negli oggetti di analisi e negli aspetti di contenuto dei fenomeni esaminati. La coerenza esterna comporta una connessione fra il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione dell’amministrazione pubblica, le direttive e le scelte strategiche di altri livelli di governo del sistema pubblico anche secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica.

22 LA PROGRAMMAZIONE NELL’ENTE LOCALE: CRITERI PER LA PREVISIONE
ATTENDIBILITÀ DELLE ENTRATE “Le previsioni e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico – finanziario e patrimoniale, devono essere, inoltre, sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti”. CONGRUITÀ DELLA SPESA “verifica dell’adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. Il principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone i contenuti di carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche nel rispetto degli equilibri di bilancio”. COERENZA “Occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale” .

23 LA PROGRAMMAZIONE NELL’ENTE LOCALE: CRITERI PER LA PREVISIONE
La legge 205 del (Legge di Bilancio 2018) ha introdotto delle modifiche alle regole contabili e potenziato gli spazi per finanziari per rilanciare gli investimenti. Restano i vincoli già in vigore in termini di risorse e di pareggio di bilancio (L. 243/2012); E’ necessario tenere in evidenza le seguenti disposizioni: D.L. n. 113/2016; D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, D.L. n. 50/2017. (manovra fiscale) D.L. n. 148/2017 (collegato fiscale) D.L. 91/2017 (ribasso d’asta)

24 LA PROGRAMMAZIONE NELL’ENTE LOCALE: CRITERI PER LA PREVISIONE
ENTRATE Comma 37 dell’art. 1 della legge di bilancio 2018. Proroga a tutto il 2018 del blocco dei poteri degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali, abolizione di regimi agevolati istituzione di nuovi prelievi (sono escluse la Tari e il canone occupazione spazi ed aree pubbliche) e, nel contempo, ha confermato la possibilità per i Comuni di applicare la maggiorazione dello 0,8 per mille dell’aliquota Tasi per gli immobili non esenti (su espressa deliberazione di Consiglio Comunale). Imposta di soggiorno. A decorrere dall’anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l’imposta di soggiorno ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.

25 LA PROGRAMMAZIONE NELL’ENTE LOCALE: CRITERI PER LA PREVISIONE
ENTRATE Addizionale Comunale: sarà possibile effettuare l’accertamento dell’addizionale comunale Irpef, oltre che per cassa, anche sulla base delle entrate accertate nell’esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento, purché non superiore alla somma degli incassi in conto residui e in conto competenza rispettivamente dell’anno precedente e del secondo anno precedente quello di riferimento. L’addizionale comunale Irpef sarà quindi l’unica entrata per autoliquidazione dei contribuenti che alla data di chiusura del rendiconto potrà presentare residui attivi ancora non riscossi, che saranno destinati ad azzerarsi entro fine anno e per questo non dovrebbe essere necessario l’accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità. Le somme in conto residui eventualmente non incassate entro il termine dell’esercizio successivo dovranno rappresentare una minore entrata nel rendiconto. In ogni caso il comune non potrà accertare una somma superiore a quella risultante dall’utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale.

26 LA PROGRAMMAZIONE NELL’ENTE LOCALE: CRITERI PER LA PREVISIONE
ENTRATE Comma 460 dell’art. 1 della legge di bilancio 2017 A partire dal 1/1/2018, i proventi del contributo per permesso di costruire e relative sanzioni siano destinati esclusivamente: a) alla realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; b) al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; c) agli interventi di riuso e di rigenerazione; d) agli interventi di demolizione di costruzioni abusive; e) all’acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico; f) agli interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e delle tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico; g) agli interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano. Con l'emendamento alla legge di conversione del decreto legge 148/2017 (collegato fiscale) approvato dal Senato il 16 novembre scorso, è stato modificato il comma della legge 232/2016 e inserite, tra gli interventi finanziabili con gli oneri di urbanizzazione, anche le spese di progettazione a prescindere dall'opera a cui sono finalizzate.

27 conseguenze Viene limitata la libertà d'azione, in quanto gli enti non potranno più decidere di utilizzare gli oneri per la totalità delle spese di investimento ma solo per quelle contemplate dal comma 460. Dovranno essere individuate nuove fonti di finanziamento, non facili da reperire per l’acquisto di beni mobili. Le entrate derivanti da oneri di urbanizzazione torneranno a essere vincolate non solo in termini di competenza ma anche di cassa. Sarà quindi necessario determinare, dalla data del 1°gennaio 2018, le consistenze vincolate di tali risorse, così da rispettare i nuovi vincoli, istituendo un apposito codice di cassa vincolata da indicare negli ordinativi informatici.

28 LA PROGRAMMAZIONE NELL’ENTE LOCALE: CRITERI PER LA PREVISIONE
ENTRATE Anticipazione di tesoreria: L’art 222 del Tuel prevede per le anticipazioni di tesoreria il limite massimo dei 3/12 dei primi tre titoli del penultimo anno precedente. Detto limite è stato successivamente alzato a 5/12 per effetto dell’art. 2 comma 3 bis del DL 4/2014 convertito nella L. 50/ Detta disposizione è stata più volte prorogata dalle leggi di stabilità. Da ultimo l’art. 1 comma 618 della L. 205/2017 ha prorogato sino al 31/12/18 detta disposizione. 16 – Principio della competenza finanziaria potenziata: Le previsioni del bilancio di previsione finanziario hanno carattere autorizzatorio per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo limite agli impegni e ai pagamenti, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate, di competenza e di cassa per accensione di prestiti. Indebitamento e utilizzo avanzo: Non sono entrate finali ai fini del pareggio di bilancio.

29 LA PROGRAMMAZIONE NELL’ENTE LOCALE: CRITERI PER LA PREVISIONE
ENTRATE Utilizzo proventi alienazioni patrimoniali: Il comma 866 rende possibilie, limitatamente al triennio , la destinazione di tali proventi alla copertura delle quote capitali di ammortamento dei mutui e p.o. e non più prioritariamente alle spese d’investimento. Tale possibilità è tuttavia limitata agli enti locali che presentino le seguenti tre condizioni: a) rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente; b) livello di spesa corrente ricorrente prevista nel bilancio di previsione stabile rispetto all’esercizio precedente; c) accantonamenti al FCDE in linea con le previsioni normative. Libero utilizzo delle economie da rinegoziazione mutui: Il c. 867 lo estende anche per il triennio

30 LA PROGRAMMAZIONE NELL’ENTE LOCALE: CRITERI PER LA PREVISIONE
ENTRATE I Comuni dovranno poi prestare particolare attenzione agli effetti delle disposizioni di cui al d.l. n. 193/2016, per le ovvie ripercussioni che le importanti novità ivi contenute in materia di riscossione possano avere sui bilanci degli Enti Art. 2 - dal 1° luglio subentro ad Equitalia dell’ Agenzia delle Entrate-Riscossione; Art. 6 - “definizione agevolata” per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016. In relazione a tali rilevanti novità si pone la necessità di una attenta valutazione della congruità delle entrate nel triennio considerato e di un attento monitoraggio dei rischi di minori entrate derivanti dall’adesione dei contribuenti alla definizione agevolata che potrebbero non trovare integrale copertura dall’accantonamento in bilancio del FCDE e del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione. Lo stesso dicasi per i casi di pagamento dilazionato oltre i 12 mesi dalla scadenza del credito originario. In tal caso, infatti, dette entrate dovranno essere reimputare nell’esercizio di esigibilità e, laddove il FCDE non copra la cancellazione, l’eventuale disavanzo dovrà essere finanziato secondo le regole ordinarie. Il comma 38 proroga al la facoltà per i Comuni di determinare in modo più flessibile le tariffe della Tari. In particolare, il comma della legge di stabilità per il permette di adottare coefficienti tariffari superiori o inferiori del 50% alle misure stabilite dal DPR n del e di non considerare i coefficienti connessi alla numerosità del nucleo familiare.

31 LA PROGRAMMAZIONE NELL’ENTE LOCALE: CRITERI PER LA PREVISIONE
SPESE Si richiama l’attenzione sulle nuove disposizioni in materia di spesa del personale di cui al d.l. n. 113/2016 e, soprattutto, del recente d.l. n. 50/2017, che nell’introdurre elementi di flessibilità e/o di deroga in relazione alle norme vincolistiche di settore, impongono la salvaguardia degli obiettivi di finanza pubblica ed il rispetto delle procedure di legge. In particolare la corretta applicazione delle regole di armonizzazione contabile e dei sottostanti principi di veridicità e attendibilità delle previsioni di bilancio. Art. 21 D.Lgs. 50/2016 Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti. disposizione modificata dal DLgs in vigore dal

32 LA PROGRAMMAZIONE NELL’ENTE LOCALE: CRITERI PER LA PREVISIONE
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) è accantonato in bilancio. Inserito nella logica del principio contabile generale di prudenza la quota dell’importo dell’accantonamento è calcolato secondo la procedura di cui al punto 3.3. principio contabile All. 4/2: il c. 882 della L. 205/17 ha modificato tale paragrafo introducendo una maggiore gradualità: 75% nel 2018, 85% nel 2019, 95%nel Dal l’accantonamento deve raggiungere l’intero importo derivante dal complemento a della percentuale di incasso calcolata secondo il principio contabile. Le somme accantonate in conto competenza assicurano - se non sono finanziate da avanzo di amministrazione nei casi ammessi - corrispondenti spazi ai fini del pareggio sui saldi di finanza pubblica di cui all’art. 1 commi 465 e seguenti della l. n. 232/2016. La verifica della congruità del FCDE è condizione essenziale per poter applicare, durante l’esercizio, l’avanzo di amministrazione.

33 LA PROGRAMMAZIONE NELL’ENTE LOCALE: CRITERI PER LA PREVISIONE
ALTRI FONDI Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso; Fondo rischi per escussione garanzie, come da punto 5.5. principio contabile All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011; Fondo perdite società partecipate di cui art. 21 del d.lgs. 19 agosto 2016, n “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”; Fondo per il rinnovo del contratto dei dipendenti (per le annualità in corso definito da dpcm 27 febbraio 2017), Fondo per il trattamento di fine mandato di Sindaco e Presidente ed altri oneri futuri specifici, il Fondo per anticipazione di liquidità ex d.l. n. 35/2013 e successivi rifinanziamenti, si ricorda la necessità di una puntuale ricognizione dello stesso in sede di rendiconto (per la parte non utilizzata per finanziare il Fondo crediti dubbia esigibilità - FCDE - ai sensi dell’art. 2 comma 6, d.l. n. 78/2015). Tale fondo sarà svincolato, parzialmente e gradualmente, solo dopo aver incassato i residui attivi incagliati che hanno determinato la richiesta di liquidità.

34 LA PROGRAMMAZIONE NELL’ENTE LOCALE: CRITERI PER LA PREVISIONE
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata rappresenta le risorse provenienti dagli esercizi precedenti per dare copertura agli impegni assunti nel corso di tali esercizi ma imputati all’esercizio cui si riferisce il bilancio o agli esercizi successivi. Pertanto, il fondo pluriennale vincolato in entrata rappresenta contabilmente una fonte di finanziamento già realizzata e non ancora di fatto utilizzata. Il fondo pluriennale stanziato in spesa rappresenta le risorse trasferite agli esercizi successivi per dare copertura a spese imputate agli esercizi successivi a quello cui si riferisce il bilancio. NOVITÀ: Principio contabile 4/2 punto 5,4: A seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorchè non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione se entro il secondo esercizio successivo all'aggiudicazione non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione e l'ente interessato rispetti i vincoli di bilancio definiti dalla legge 24 dicembre 2012, n Q Modifica pevista dall’art. 6-ter del DL 20 giugno 2017, n. 91.

35 LA PROGRAMMAZIONE NELL’ENTE LOCALE: CRITERI PER LA PREVISIONE
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Sui capitoli di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti Nel corso della gestione, l’avanzamento dei lavori potrebbe avere un andamento differente rispetto a quello previsto dal crono-programma. In tal caso, è necessario aggiornare il crono-programma e conseguentemente: - effettuare le correlate variazioni agli stanziamenti di capitoli di spesa intestati ai fondi pluriennali vincolati ed alle quote esigibili della spesa di investimento. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato dell’esercizio in corso e di quello precedente necessarie alla re-imputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con atto di giunta entro il termine per l’approvazione del rendiconto. - ri-accertare gli impegni già assunti al fine di impegnare su ciascun esercizio la quota esigibile come rideterminata dal nuovo crono- programma (determinazione dirigenziale)

36 LA PROGRAMMAZIONE NELL’ENTE LOCALE: CRITERI PER LA PREVISIONE
Oggetto Costituzione FPV Conseguenze sulle spese Acquisizione entrata per finanziamento spesa NO Le risorse vanno in avanzo Stipula contratto di mutuo per finanz. Opera Approvazione progetto preliminare opera Approvazione progetto definitivo opera Approvazione progetto esecutivo opera Indizione entro 31/12 bando di gara o spedizione lettere invito per affidamento lavori SI Indizione entro 31/12 bando di gara o spedizione lettere invito per spese diverse da opere pubbliche Assunzione impegno giuridico entro 31/12 per obblig. giur. perfezionata a valere sul quadro di spesa per OOPP Aggiudicazione definitiva entro 31/12 della gara per lavori relativi a spesa già finanziate con FPV 2015 Mancata aggiudicazione definitiva entro 31/12 della gara per lavori relativi a spesa già finanziate con FPV dell’anno precedente Le risorse tornano in avanzo Economia di spesa su impegni finanziati da FVP dell’anno procedente Economie da ribasso d’asta in assenza di rideterminazione del quadro economico di spesa dell’opera entro il secondo anno successivo dall’aggiudicazione

37 LA PROGRAMMAZIONE NELL’ENTE PREVISIONE
PAREGGIO DI BILANCIO – EQUILIBRI DI FINANZA PUBBLICA Tutti gli Enti territoriali di cui all'articolo 9 della l. 24 dicembre 2012 n devono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 463 a 484, della legge di bilancio 2017 (l. 11 dicembre 2016, n. 232), che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Al bilancio di previsione deve essere allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, non più obbligatorio dopo ogni variazione (c.785) Il rispetto del pareggio di bilancio non esclude assolutamente la costruzione ed il mantenimento degli equilibri - complessivi e di parte corrente - previsti dall’ordinamento contabile degli Enti locali e delle Regioni, rispettivamente ai sensi dell’articolo 162, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000

38 SPAZI FINANZIARI Previsti spazi finanziari, a sostegno, per gli anni , che consentono l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Si riconoscono altresì ai comuni contributi, per il triennio , per rilanciare gli investimenti in opere pubbliche. Nello specifico, per il e ammonteranno a 900 milioni gli spazi finanziari attribuiti ai comuni, nell'ambito dei patti nazionali, per gli investimenti: di questi, 400 saranno destinati ad interventi in materia di edilizia scolastica, 100 in favore dell'impiantistica sportiva. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui. Gli spazi sono destinati ad investimenti da finanziare con avanzo di amministrazione e ricorso al debito

39 LA PROGRAMMAZIONE NELL’ENTE LOCALE: CRITERI PER LA PREVISIONE
… e ancora: stop aumento Iva e accise: completamente neutralizzate le clausole di salvaguardia, nel 2018 non ci saranno aumenti delle aliquote dell'Iva e delle accise; tesoreria unica: prorogato al 31 dicembre 2021 il regime di tesoreria unica degli enti locali; pagamenti delle P A: scende a euro la soglia al di sopra della quale, prima di effettuare un pagamento, le P A dovranno verificare la fedina fiscale dell'impresa.


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