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PubblicatoGiorgio Moro Modificato 6 anni fa
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Incontro di formazione/conferenza di servizio del 19/2/2015
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PROGRAMMA - Introduzione – Marco Zanotti
- Fatturazione Elettronica – Aiello Eva - La Piattaforma Certificazione Crediti – Rondolotto Laura, Zanotti Marco - La gestione dell’ I.T.I.S e lo Split payament – Rossetti Cristina - Accesso agli atti seriali – Motisi Giuseppina
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La Piattaforma per la certificazione e dei crediti
La PCC consente ai Creditori della P.A. di chiedere la certificazione dei crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali e di tracciare le eventuali successive operazioni di anticipazione, compensazione, cessione e pagamento, a valere sui crediti certificati. Praticamente con la certificazione è possibile cedere i crediti a banche ed intermediari finanziari, nonché la compensazione degli stessi con somme dovute in seguito ad iscrizioni a ruolo. Link:
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Come funziona la certificazione del credito
Il creditore dà inizio al processo di certificazione, presentando alla P.A., nei confronti della quale vanta un credito certificabile, un’istanza per la certificazione tramite la Piattaforma. La P.A., sempre utilizzando la Piattaforma, riceve le istanze di certificazione e, dopo aver effettuato gli opportuni riscontri, certifica il credito ovvero ne rileva l’inesigibilità o l’insussistenza, anche parziale. Obbligo di certificare i crediti o di comunicare il diniego motivato entro 30 gg. Dalla richiesta (100 euro di sanzione per ogni giorno di ritardo più altre misure fino alla valutazione negativa del performance del Dirigente e la revoca dell’ incarico dirigenziale).
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Se la P.A. non provvede al rilascio della certificazione entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, il creditore può chiedere all’Ufficio Centrale di Bilancio o alla Ragioneria Territoriale dello Stato, sempre tramite la Piattaforma, la nomina di un commissario ad acta che sarà incaricato di provvedere, senza oneri a carico del richiedente, al rilascio della suddetta certificazione al posto della P.A. Il creditore, ottenuta la certificazione, può attendere il pagamento o recarsi presso una banca o un intermediario finanziario abilitato o un Agente della riscossione o compensare un debito verso l’Agenzia delle entrate indicando gli estremi della certificazione nel modello F24.
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Chi ha l’ obbligo di registrarsi in PCC?
Art, 7 (commi 1 e 2 ) e l’ art. 7 – ter del decreto legge 35/2013, come modificato dalla legge 64/2013: Prevede l’ obbligo per le P.A. di cui all’ art. 1, comma 2, della legge 196/2009 (fa un elenco e conclude …e comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), di registrarsi in PCC. SANZIONI: è prevista una sanzione di 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione, valutazione negativa nella performance del dirigente e responsabilità dirigenziale e disciplinare.
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Obblighi e novità per la PCC introdotte dal decreto legge 66/2014
Art. 27, comma 2: Obbligo per le PA di comunicare tramite la PCC , a decorrere dal 1/7/2014 le informazioni relative alla ricezione e rilevazione delle fatture e il dato aggregato del 1° semestre 2014. Art. 27, comma 3: Nel caso di fatture elettroniche trasmesse alle pubbliche amministrazioni attraverso il sistema di interscambio…, i dati delle fatture comprensivi delle informazioni di invio e ricezione, di cui ai commi 1 e 2, sono acquisiti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni in modalita' automatica.
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Art. 27, comma 4: le amministrazioni pubbliche comunicano, mediante la medesima PCC, entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg). Art. 27, comma 5: Le PA sono tenute a immettere in PCC i dati riferiti all’ ordinazione di pagamento. SANZIONI per i commi 4) e 5): valutazione negativa nella performance del dirigente fino alla revoca dell’ incarico dirigenziale.
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L’ INDICATORE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI
L’ art. 8, del decreto legge 66/2014, prevede la pubblicazione nell’ area trasparenza dell’ indicatore di tempestività dei pagamenti. DPCM del 22/9/2014 Circolare n° 3 del MEF del 14/1/2015
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SOLO PER LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI
Circolare 3 del MEF: «….li DPCM specifica pertanto, agli articoli 9 e 10, lo schema tipo e le modalità di pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, indicando in maniera univoca cosa calcolare, in quale formato pubblicare il dato ed entro quali tempi. In sintesi, l'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture. Il calcolo prevede infatti che: - il numeratore contenga la somma, per le transazioni commerciali pagate nell'anno solare, dell'importo di ciascuna fattura pagata moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori; - il denominatore contenga la somma degli importi pagati nell'anno solare.
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L'unità di misura è in giorni.
L'indicatore misurato in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture attribuisce pertanto un peso maggiore ai casi in cui sono pagate in ritardo le fatture che prevedono il pagamento di somme più elevate. L'indicatore dovrà essere calcolato su base trimestrale e su base annuale, a decorrere dal 2015, e dovrà essere pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" di cui all'allegato A del decreto legislativo 14 marzo2013, n. 33, in un formato tabellare aperto che consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. In particolare, l'indicatore trimestrale dovrà essere pubblicato entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre e quello annuale entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
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