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ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA
SICUREZZA DELLE MACCHINE: OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEI SOGGETTI COINVOLTI avv. Angelo Merlin Studio Legale Associato M&T Corso SS. Felice e Fortunato n.105 Vicenza 27 MAGGIO 2004 – ORE 15.00
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INDICE DELL’INTERVENTO
Introduzione Definizioni Gli obblighi di alcuni dei soggetti coinvolti I controlli, le violazioni e le conseguenti responsabilità 1
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INTRODUZIONE Art.2, comma 1° D.P.R. 459/1996: “possono essere immessi sul mercato o messi in servizio le macchine ed i componenti di sicurezza conformi alle disposizioni del presente decreto ed ai requisiti di cui all’allegato I, purché debitamente installati, mantenuti in efficienza e utilizzati conformemente alla loro destinazione, non pregiudichino la sicurezza e la salute” 2
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DEFINIZIONI Macchina (art.1 comma 2. lett.a)
Componente di sicurezza (art.1 comma 2. lett.b) Immissione sul mercato (art.1 comma 3) Messa in servizio (art.1 comma 4) 3
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DEFINIZIONE DI “MACCHINA”
un insieme di pezzi e di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro anche mediante attuatori, con circuiti di comando o di potenza o altri sistemi di collegamento connessi solidalmente per una applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trasferimento, lo spostamento, il condizionamento di materiali; un insieme di macchine e di apparecchi che, per raggiungere un risultato determinato, sono disposti e comandati in modo da avere una funzione solidale; un’attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina, commercializzata per essere montata su di una macchina o su di una serie di macchine diverse o su un trattore dall’operatore stesso, nei limiti in cui tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un utensile 4
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DEFINIZIONE DI “COMPONENTE DI SICUREZZA”
Per componente di sicurezza si intende un componente, purché non sia una attrezzatura intercambiabile, che il costruttore o il suo mandatario nell’Unione Europea immette sul mercato allo scopo di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione di sicurezza o il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza o la salute delle persone esposte. 5
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DEFINIZIONE DI “IMMISSIONE SUL MERCATO”
Per immissione sul mercato si intende la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione Europea, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di un componente di sicurezza per la distribuzione o l’impiego (es. nuovi prodotti). Si considerano altresì immessi sul mercato la macchina o il componente di sicurezza resi disponibili dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione (es. macchine che hanno subito modifiche di tipo radicale) 6
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DEFINIZIONE DI “MESSA IN SERVIZIO”
Per messa in servizio si intende la prima utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza sul territorio dell’Unione Europea nonché l’utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza costruiti sulla base della legislazione precedente e già in servizio alla data di entrata in vigore del D.P.R. 459/1996, qualora siano stati assoggettati a variazioni delle modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore 7
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GLI OBBLIGHI DI ALCUNI DEI SOGGETTI COINVOLTI: IL COSTRUTTORE (1)
Attestare, prima dell’immissione sul mercato o della messa in servizio, la conformità delle macchine (mediante dichiarazione CE di conformità e apposizione della marcatura di conformità CE) e dei componenti di sicurezza (mediante dichiarazione CE di conformità) ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all’Allegato I il costruttore è il primo destinatario dell’obbligo di dotare la macchina di tutti i presidi necessari di sicurezza indipendentemente dai requisiti di cui all’Allegato I (art.2, comma 1^) Sottoporre, prima dell’attestazione di conformità, le macchine e i componenti di sicurezza alle prescritte procedure di certificazione, mediante un triplice livello procedurale (per le macchine) 8
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IL COSTRUTTORE (2) Sottoporre il modello di macchina all’esame di un organismo notificato, per la certificazione CE: vale per i 17 specifici tipi di macchine tassativamente elencati nel punto A dell’Allegato IV nel caso in cui tali macchine siano state fabbricate senza il rispetto o nel rispetto parziale o in mancanza delle norme armonizzate; * * Le norme armonizzate (EN) sono norme volontarie che godono della c.d. presunzione di conformità, il che significa che viene riconosciuta, a chi segue tali norme, la correttezza delle soluzioni tecniche adottate. 9
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IL COSTRUTTORE (3) se i 17 specifici tipi di macchine tassativamente elencati nel punto A dell’Allegato IV sono stati fabbricati conformemente alle norme armonizzate, 3 sono le possibili procedure di certificazione: 1. L’invio del fascicolo tecnico ad un organismo di certificazione notificato, affinché lo conservi agli atti e ne rilasci ricevuta; 2. La trasmissione del fascicolo tecnico all’organismo di certificazione notificato, affinché verifichi che siano state correttamente utilizzate le norme armonizzate e rilasci un attestato di adeguatezza del fascicolo; 3. La sottoposizione del modello della macchina al vero e proprio esame per la certificazione CE previsto dall’Allegato VI. 10
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IL COSTRUTTORE (4) Per le macchine non indicate nel punto A dell’Allegato IV, il costruttore ha l’obbligo di “costituire il fascicolo tecnico previsto dall’Allegato V ed osservare gli adempimenti previsti dallo stesso allegato” (conservazione e disponibilità della documentazione) 11
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“CHIUNQUE IMMETTA SUL MERCATO LA MACCHINA O IL COMPONENTE DI SICUREZZA”
Obbligo di immettere macchine o componenti di sicurezza provvisti della attestazione di conformità o della dovuta certificazione; Obbligo di verificare che la macchina o il componente di sicurezza “non pregiudichino la sicurezza e la salute”; Obbligo di immettere sul mercato macchine destinate ad essere incorporate o assemblate con altre macchine per costituire una macchina e idonee a funzionare in modo indipendente solamente se in possesso della dichiarazione del fabbricante di cui al punto B dell’Allegato II. 12
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“L’INSTALLATORE DELLA MACCHINA O DEL COMPONENTE DI SICUREZZA”
Deve procedere secondo le istruzioni fornite dal costruttore a corredo della macchina o del componente di sicurezza Deve sottoporre l’attrezzatura intercambiabile installata su una macchina o su un trattore alla certificazione omessa dal costruttore o dal suo mandatario, qualora gli elementi non siano compatibili o qualora ciascuna parte costituente la macchina montata non sia munita della marcatura CE o non corredata dalla dichiarazione CE di conformità 13
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I CONTROLLI, LE VIOLAZIONI E LE CONSEGUENTI RESPONSABILITA’
Per le macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato muniti della marcatura CE, il controllo della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’Allegato I è operato: dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale 14
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Accertamento da parte degli organismi di vigilanza competenti per la prevenzione e la sicurezza
Comunicazione della non conformità di una macchina o di un componente di sicurezza ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’Allegato I Accertamenti di carattere tecnico ISPESL Ministero dell’Industria e Ministero del Lavoro Verifica l’esistenza dei rischi segnalati e se constata che una macchina rischia di pregiudicare la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni Informa la Commissione U.E. precisando la motivazione che può essere: Non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’Allegato I Carenza ovvero applicazione non corretta delle norme armonizzate trasposte nell’ordinamento italiano Ordina il ritiro temporaneo dal mercato ed il divieto di utilizzazione conferma modifica revoca 15 Consultazioni del Comitato permanente UE
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16 PROGETTISTI FABBRICANTI FORNITORI INSTALLATORI MONTATORI
OBBLIGHI DEI PROGETTISTI, FABBRICANTI, FORNITORI, INSTALLATORI (Art.6 D.Lgs. 626/94) PROGETTISTI FABBRICANTI FORNITORI Sono vietati la vendita, la fabbricazione, il noleggio, la concessione in uso, la locazione finanziaria (certificazione – omologazione obbligatoria) di macchine, attrezzature e impianti non rispondenti alla legislazione vigente Rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e salute INSTALLATORI MONTATORI Scelgono macchine e dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti Installano e montano gli impianti, macchine ed altri mezzi tecnici secondo le norme di sicurezza e igiene del lavoro e secondo le istruzioni dei rispettivi fabbricanti 16
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I LAVORATORI: ATTREZZATURE DI LAVORO IL DATORE DI LAVORO:
L’USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO (Art D.Lgs. 626/94) ATTREZZATURE DI LAVORO Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro Le attrezzature devono soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute IL DATORE DI LAVORO: Mette a disposizione attrezzature adeguate al lavoro e idonee alla sicurezza e salute Le sceglie in base al lavoro, tenendo conto dei rischi ambientali e derivanti dal loro uso Attua misure tecniche e organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi al loro uso Prende misure per il loro utilizzo corretto e per una loro idonea manutenzione Mette a disposizione dei lavoratori le informazioni e le istruzioni d’uso sulla sicurezza (in forma loro comprensibile) Assicura una formazione adeguata sull’uso ai lavoratori incaricati Si sottopongono ai programmi di formazione e addestramento Le utilizzano secondo le informazioni e l’addestramento ricevuti Hanno cura delle attrezzature, non vi apportano modifiche e segnalano immediatamente difetti o inconvenienti I LAVORATORI:
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SINTESI DI GIURISPRUDENZA SULLA RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO (1)
“Qualora la macchina messa a disposizione sin dall’acquisto presenti evidenti deficienze di sicurezza, il datore di lavoro deve apportare quelle aggiunte o modifiche che rendano il funzionamento della stessa estremamente sicuro” (Cassazione Penale Sez.IV – sentenza ) “Il datore di lavoro aveva l’obbligo di verificare, prima dell’impiego, la rispondenza della macchina alla normativa antinfortunistica il vizio di progettazione non poteva sfuggire ad un qualificato professionista incaricato della verifica” (Cassazione Penale Sez.IV – sentenza n.6157) 18
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SINTESI DI GIURISPRUDENZA SULLA RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO (2)
“In base alla normativa del settore, responsabile comunque dell’attuazione delle misure di sicurezza nell’azienda è il titolare dell’impresa stessa; le eventuali assicurazioni di efficienza anche sotto il profilo antinfortunistico, formulate dal costruttore, non sono idonee a mandare esente da responsabilità il datore di lavoro” (Cassazione Penale Sez.IV – sentenza n.5445) “La disciplina prevista dal D.P.R. n.459/1996 non ha abrogato gli artt. 55, 68, 69 e 75 del D.P.R. n.547/1955” (Cassazione Penale Sez.III – sentenza n e Cassazione Penale Sez. III – sentenza n.5167) 19
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LA NON CONFORMITA’ ALLA LEGGE SI RIVERBERA ANCHE SULLA VALIDITA’ DEL CONTRATTO INTERCORSO TRA PRODUTTORE E DATORE DI LAVORO ACQUIRENTE La vendita o la cessione a qualsiasi titolo di macchinari non conformi, in quanto espressamente vietata dalla legge, pone un problema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative Alla declaratoria di nullità segue l’obbligo di reciproca restituzione delle prestazioni rese dalle parti in occasione del contratto dichiarato nullo a cui si aggiunge l’azione per il risarcimento del danno subito dal contraente che abbia senza sua colpa confidato nella validità del contratto stesso ai sensi degli artt e 1338 c.c. 20
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